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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2024, n. 5736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5736 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4528 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: risarcimento danni per lesione personale
TRA
( Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentaoa e difeso dall'avv. Giuseppina Sinno C.F._2
ATTORE
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Bettinelli
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione;
la causa veniva assegnata a sentenza con concessione di termini ridotti di gg. 20 + 20 per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata esponeva quanto segue: Parte_1
1) il giorno 14-12-2029, alle ore 14,30 circa, in Pozzuoli (NA) alla via Petrarsa, esso istante, mentre conduiceva la prorpia bicicletta, era rovinato al suolo a causa di una grata di ferro che occupa perpendicolarmente l'intera carreggiata;
2) a seguito di tale sinistro aveva riportato lesioni personali come da documentazione medica esibitae danni materiali;
3) la colpa esclusiva del sinistro era da ascriversi al tenuto alla manutenzione CP_1
della strada pubblica.
Tanto premesso l'istante conveniva davanti a questo Tribunale il per Controparte_1
sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti.
Instauratosi il contraddittorio il convenuto resisteva alla domanda. CP_1 Esibita documentazione ed espletata prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che la motivazione che segue chiarirà.
Innanzitutto, sulla base della espletata prova testimoniale e della documentazione esibita, nessun dubbio può sussistere in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo indicate dalla parte istante nella premessa della citazione.
I testimoni escussi – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare e che erano presenti al fatto – hanno riferito, in maniera univoca, che l'istante si infortunò, mentre percorreva in bicicletta uan strada del comune di in quanto la ruota anteriore della sua CP_1
bicicletta è rimastab incastarta in una grata a maglie larghe che occupava tarsversalmente tutta la sede stradale.
Dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, poi, è emerso che il comportamento della parte istante è stato connotato da una qualche imprudenza, atteso che lo stesso percorreva in biciletta la strada e poteva evitare di subire il sinsitro ove, come riferito dai testimoni escussi (che erano con lui ed a cnhe essi in bicicletta), avesse deciso di attraversare la grata fermandosi prima di essa o comunque andando particolarmente piano. Deve tuttavia ternersi conto anche della circostanza – rifgerita dai testi – che la grata non era immediatamente visibile per la rpesenza di un piccolo avvallamento, occuipava tutta la largehzza della sede stradale ed ra a maglie abbastanza larghe (cfr. foto esibite dalla parte istante e riconosciute dai testimoni escussi).
In via generale non è dubitabile che è configurabile la responsabilità della P.A., anche ai sensi dell'art. 2051 cc, per il danno cagionato al privato da un bene demaniale atteso che questo, essendo nella custodia dell'amministrazione medesima (e ciò anche se la manutenzione è eventualmente affidata in appalto ad imprese), rientra nel suo potere di vigilanza e controllo il cui mancato o negligente esercizio segna il limite del potere discrezionale di essa;
tale presunta responsabilità della P.A. non sembra trovare alcun limite con riguardo a quei beni demaniali (è il caso delle strade e delle relative pertinenze) sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini (cfr. Cass.
n. 15389/2011; n. 6101/2013). In particolare in tali ipotesi la disciplina di cui all'art. 2051 cc è certamente applicabile in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
ovviamente detta disciplina non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso ossia che il suddetto evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo – che può essere rappresentato con effetto liberatorio totale o parziale dal fatto del danneggiato (cfr. Cass.
n. 28811/2008; n. 4476/2011) o anche dal fatto creato da un terzo non conoscibile e non eliminabile con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione - alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e assoluta eccezionalità (cfr. ancora Cass. n. 6101/2013).
Sembra perciò ormai superato il risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tali casi la stessa estensione del bene e la sua fruibilità da parte di una moltitudine indeterminata di soggetti rende praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, restando invece la presunzione applicabile soltanto in relazione a quei beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale, consentono una adeguata attività di vigilanza (cfr. Cass. n. 526 / 1987; Cass. n. 6463 / 2000; Cass. n. 10040/2006, Cass. n.
24617/2007); in ipotesi di beni demaniali aventi le suddette caratteristiche la responsabilità della P.A. (cfr. Cass. n. 366/2000) sarebbe condizionata dalla sussistenza di una insidia o trabochetto e cioè da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo) .
In ogni caso, alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte cui si stanno adeguando i giudici di merito, deve ritenersi che dalla proprietà pubblica del CP_1
CP_ sulle strade poste all'interno dell'abitato discende non solo l'obbligo dell' alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, in linea di principio, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione posta dall'art. 2051 cc qualora abbia omesso di vigilare al fine di impedire il verificarsi di danni a terzi.
In conseguenza, giova ripeterlo, non si ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale (ormai minoritario e più risalente nel tempo) secondo cui l'utente della pubblica strada - sulla quale possa essere esercitato un uso indiscriminato, generale e diretto da parte dei cittadini - fruisce, in ordine al danno derivatogli dall'uso di essa, soltanto della tutela apprestata dall'art. 2043 cc qualora ne ricorrano le condizioni e cioè quando i danni stessi siano stati cagionati da una situazione di pericolo occulto (cfr. Cass.
n. 8823 / 1995).
Per altro i differenti orientamenti interpretativi, se pure possono in astratto incidere sulla ripartizione dell'onere della prova, non sembrano portare nella maggioranza delle fattispecie che vengono alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria a differenti soluzioni dal punto di vista pratico, apparendo evidente che l'assenza del cd. pericolo occulto, individuato nella cd. insidia o trabochetto – elemento che va comunque valutato alla stregua della ordinaria diligenza che avrebbe dovuto esercitare il danneggiato per avvistare o evitare l'insidia (cfr. Cass. n. 5875 / 2000) - potrebbe portare a ritenere sussistente il fatto colposo del danneggiato idoneo comunque a integrare il caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cc.
Alla luce dei principi sopra enunciati e della istruttoria epletata deve riconoscersi la concorente responsabilità del convenuto e della stessa parte istante, in uguale CP_1 misura, nella verificazione del sinistro occorso all'istante. Invero nel caso di specie - sulla base della espletata prova testimoniale - risulta dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia (e cioè tra la condizione potenzialmente lesiva in cui si trova la cosa) ed il danno (e cioè la caduta) mentre sono emersi anche elementi idonei a far ritenere sussistente il concorrente fatto colposo del danneggiato, in quanto la situazione descritta non poteva essere prevista dalla parte istante data l'assenza di segnali che consigliassero, in qualche modo, una particolare cautela e atteso il normale “affidamento” in capo all'istante medesimo nel percorrere in bicicletta la strada. Tuttavia, giova ripeterlo (e tale circostanza è rilevabile di ufficio ai sensi dellì'art. 1227 comma 1 cc) il comportamento imprudente tenuto dalla parte istante (imprudenza probabilmente dovuta alla eccessiva
“sicurezza” con cui l'istante, ciclista amatoriale, guidava la bicicletta) ha cocroso parimento a cagionare l'evento
In ordine alla quantificazione del danno deve osservarsi quanto segue.
Dalla documentazione medica esibita e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi emerge che l'istante (il uale cpme riferito dai etsti escussi – indossava il casco protettivo), in conseguenza del sinistro “de quo”, ha riportato: una ferita delle dita della mano sx con lesione del tendine estensore del III dito;
escoriazioni in sede nasale e mentoniera;
flc sottonasale.
Dalla documentazione esibita appare evidente la sussistenza del nesso causale tra l'evento traumatico come descritto nella citazione introduttiva del presente giudizio e le lesioni riscontrate e sopra descritte.
Sulla base dei predetti elementi documentali e delle dichiarazioni dei testi, nonché delle perizie mediche esibite sia dall'iostyente che dal convenuto può, in riduzione di quanto ritenuto dal perito di parte attorea ma in aumento rispetto a quanto riotenuito dal perito di parte convenuta, riconoscersi, per i postumi derivati dall'incidente, una complessiva invalidità permanente nella misura del 5% nonchè una inabilità temporanea totale di giorni 10 seguita da una ITP, mediamente valutabile al 50%, di gg. 50.
Risulta pertanto che l'istante, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, ha subito un danno alla salute e cioè una alterazione dell'integrità e della efficienza fisio-psichica che, indipendentemente da ogni riferimento alla capacità lavorativa e di guadagno, gli impedisce di godere la vita come era possibile prima dell'insorgenza del fatto lesivo;
tale danno, biologico, di natura non patrimoniale, è pienamente risarcibile.
Nella determinazione di tale danno, come più volte indicato dalla Suprema Corte (cfr., ad esempio Cass. 23 gennaio 1998, n. 668), occorre effettuare una valutazione necessariamente equitativa, la quale deve essere però ancorata a criteri di base uniformi, sebbene di tali criteri debba essere poi operato un adeguamento qualitativo e quantitativo alle circostanze del caso, per ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Questo giudicante ritiene adeguato criterio di liquidazione equitativa – anche al fine di non trattare in maniera differente situazioni analoghe - il cd. criterio tabellare in uso presso il Tribunale di Milano ed adottato da molti Tribunali italiani (e sostanzialmente fatto proprio dal Legislatore in materia di danno biologico per “micropermanenti” derivato dalla circolazione stradale come da tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del Dlgs 209/2005 con i relativi aggiornamenti dovuti ai D.M. emessi annualmente). Tale determinazione del danno risponde alla finalità di conferire una certa uniformità alle liquidazioni dei danni alla persona prevedendo una progressione quantitativa (tanto più è elevata la percentuale di invalidità permanente tanto più è elevato il valore di punto) ed un coefficiente di demoltiplicazione a seconda dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (tanto più è elevata l'età e quindi minore l'aspettativa di vita tanto più sarà diminuito il valore base di ciascun punto di invalidità).
Per la inabilità temporanea (totale o parziale) il danno non patrimoniale può invece essere quantificato – ed anche in questo caso il Legislatore per le lesioni di lieve entità cagionate da sinistri stradali ha previsto un criterio analogo – sulla base di una indennità giornaliera.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (anni 49), l'importo da liquidare per il 5% di invalidità riconosciuta con applicazione della personalizzazione ammonta a Euro 10.000,oo (Euro 2.000,oo per ogni punto di invalidità permanente). In applicazione della medesima tabella può essere liquidata l'invalidità temporanea con la corresponsione di una indennità giornaliera, all'esito della personalizzazione, di Euro
110,oo.
In conseguenza il danno da inabilità temporanea, totale e parziale, va complessivamente quantificato in Euro 7.150,oo (Euro 1.100,oo = Euro 110,oo al giorno x 10 gg. + Euro
2.750,oo = 50% di euro 110,oo al giorno x 50 gg.).
In questa sede si ritiene di aderire all'orientamento recente della Suprema Corte che ha sottolineato la natura omnicomprensiva del danno non patrimoniale con la conseguenza che, proprio all'esito della concreta personalizzazione dei valori tabellari, potrà ritenersi che si è tenuto conto delle varie componenti “tradizionali” del danno non patrimoniale
(alla vita di relazione, morale, estetico, ecc…).
Pertanto il danno non patrimoniale (da invalidità permanente e temporanea) subito complessivamente dall'istante va liquidato, già ai valori monetari attuali, in complessive
Euro 13.850,oo (10.000,oo + 3.850,oo).
Deve inoltre riconoscersi alla parte istante una somma a titolo di danno emergente per le spese mediche e varie (particolare alimentazione, trasporto ecc...) certamente sostenute o comunque ancora da sostenersi in conseguenza dell'incidente per altro in massima parte documentalmente dimostrate nonché oper i danni suibiti alla bicicletta ed alla “divisa”; tale danno può quantificarsi, ai valori monetari attuali, in complessive Euro 1.000,oo.
Nessuna altra voce di danno patrimoniale può essere riconosciuta alla parte istante in assenza di specifica richiesta, allegazione e prova dello stesso.
Le somme complessive così calcolate già all'attualità, pari a Euro 14.850,oo, devono essere ridotte della metà per tener conto dell'affermato concorso di colpa;
sulla residua omam di Euro 7.425,oo devono decorrere gli interessi (di natura compensativa) da calcolare nella misura media dell'1,5% annuo dalla data del sinistro (14-12-2019) alla data della presente decisione;
tali interessi costituiscono voce del credito di “valore” risarcitorio.
Dalla data della presente decisione - e cioè dalla data della trasformazione, per la intervenuta liquidazione, del credito di valore in credito di valuta - devono altresì decorrere sull'intera somma liquidata (capitale + interessi nella misura media sopra indicata) gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento di tali somme in favore della parte attrice va condannato il convenuto
CP_1 Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto nei confronti CP_1 dell'istante e si liquidano in dispositivo, con attribuzione, anche con riferimento alla fase stragiudiziale, tenuto conto della assai lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
così provvede: dichiara la concorrente responsabilità in capo all'istante ed al nel Controparte_1
verificarsi del sinistro oggetto di causa;
condanna il al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore Controparte_1 dell'istante della somma complessiva di Euro 7.425,oo oltre interessi da calcolarsi nella misura dell'1,5 % annuo dalla data del 14-12-2019 alla data della presente decisione ed oltre interessi legali, come specificato in motivazione, sull'intera somma dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'istante che liquida in complessive Euro 3.100,oo (di cui Euro 2.600,oo per compensi, compreso 15% per spese generali, ed Euro 500,oo per spese vive) oltre spese generali su diritti ed onorari, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppina Sinno.
Così deciso in Napoli lì 4 giugno 2024
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4528 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: risarcimento danni per lesione personale
TRA
( Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentaoa e difeso dall'avv. Giuseppina Sinno C.F._2
ATTORE
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Bettinelli
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione;
la causa veniva assegnata a sentenza con concessione di termini ridotti di gg. 20 + 20 per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata esponeva quanto segue: Parte_1
1) il giorno 14-12-2029, alle ore 14,30 circa, in Pozzuoli (NA) alla via Petrarsa, esso istante, mentre conduiceva la prorpia bicicletta, era rovinato al suolo a causa di una grata di ferro che occupa perpendicolarmente l'intera carreggiata;
2) a seguito di tale sinistro aveva riportato lesioni personali come da documentazione medica esibitae danni materiali;
3) la colpa esclusiva del sinistro era da ascriversi al tenuto alla manutenzione CP_1
della strada pubblica.
Tanto premesso l'istante conveniva davanti a questo Tribunale il per Controparte_1
sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti.
Instauratosi il contraddittorio il convenuto resisteva alla domanda. CP_1 Esibita documentazione ed espletata prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che la motivazione che segue chiarirà.
Innanzitutto, sulla base della espletata prova testimoniale e della documentazione esibita, nessun dubbio può sussistere in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo indicate dalla parte istante nella premessa della citazione.
I testimoni escussi – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare e che erano presenti al fatto – hanno riferito, in maniera univoca, che l'istante si infortunò, mentre percorreva in bicicletta uan strada del comune di in quanto la ruota anteriore della sua CP_1
bicicletta è rimastab incastarta in una grata a maglie larghe che occupava tarsversalmente tutta la sede stradale.
Dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, poi, è emerso che il comportamento della parte istante è stato connotato da una qualche imprudenza, atteso che lo stesso percorreva in biciletta la strada e poteva evitare di subire il sinsitro ove, come riferito dai testimoni escussi (che erano con lui ed a cnhe essi in bicicletta), avesse deciso di attraversare la grata fermandosi prima di essa o comunque andando particolarmente piano. Deve tuttavia ternersi conto anche della circostanza – rifgerita dai testi – che la grata non era immediatamente visibile per la rpesenza di un piccolo avvallamento, occuipava tutta la largehzza della sede stradale ed ra a maglie abbastanza larghe (cfr. foto esibite dalla parte istante e riconosciute dai testimoni escussi).
In via generale non è dubitabile che è configurabile la responsabilità della P.A., anche ai sensi dell'art. 2051 cc, per il danno cagionato al privato da un bene demaniale atteso che questo, essendo nella custodia dell'amministrazione medesima (e ciò anche se la manutenzione è eventualmente affidata in appalto ad imprese), rientra nel suo potere di vigilanza e controllo il cui mancato o negligente esercizio segna il limite del potere discrezionale di essa;
tale presunta responsabilità della P.A. non sembra trovare alcun limite con riguardo a quei beni demaniali (è il caso delle strade e delle relative pertinenze) sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini (cfr. Cass.
n. 15389/2011; n. 6101/2013). In particolare in tali ipotesi la disciplina di cui all'art. 2051 cc è certamente applicabile in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
ovviamente detta disciplina non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso ossia che il suddetto evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo – che può essere rappresentato con effetto liberatorio totale o parziale dal fatto del danneggiato (cfr. Cass.
n. 28811/2008; n. 4476/2011) o anche dal fatto creato da un terzo non conoscibile e non eliminabile con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione - alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e assoluta eccezionalità (cfr. ancora Cass. n. 6101/2013).
Sembra perciò ormai superato il risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tali casi la stessa estensione del bene e la sua fruibilità da parte di una moltitudine indeterminata di soggetti rende praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, restando invece la presunzione applicabile soltanto in relazione a quei beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale, consentono una adeguata attività di vigilanza (cfr. Cass. n. 526 / 1987; Cass. n. 6463 / 2000; Cass. n. 10040/2006, Cass. n.
24617/2007); in ipotesi di beni demaniali aventi le suddette caratteristiche la responsabilità della P.A. (cfr. Cass. n. 366/2000) sarebbe condizionata dalla sussistenza di una insidia o trabochetto e cioè da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo) .
In ogni caso, alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte cui si stanno adeguando i giudici di merito, deve ritenersi che dalla proprietà pubblica del CP_1
CP_ sulle strade poste all'interno dell'abitato discende non solo l'obbligo dell' alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, in linea di principio, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione posta dall'art. 2051 cc qualora abbia omesso di vigilare al fine di impedire il verificarsi di danni a terzi.
In conseguenza, giova ripeterlo, non si ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale (ormai minoritario e più risalente nel tempo) secondo cui l'utente della pubblica strada - sulla quale possa essere esercitato un uso indiscriminato, generale e diretto da parte dei cittadini - fruisce, in ordine al danno derivatogli dall'uso di essa, soltanto della tutela apprestata dall'art. 2043 cc qualora ne ricorrano le condizioni e cioè quando i danni stessi siano stati cagionati da una situazione di pericolo occulto (cfr. Cass.
n. 8823 / 1995).
Per altro i differenti orientamenti interpretativi, se pure possono in astratto incidere sulla ripartizione dell'onere della prova, non sembrano portare nella maggioranza delle fattispecie che vengono alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria a differenti soluzioni dal punto di vista pratico, apparendo evidente che l'assenza del cd. pericolo occulto, individuato nella cd. insidia o trabochetto – elemento che va comunque valutato alla stregua della ordinaria diligenza che avrebbe dovuto esercitare il danneggiato per avvistare o evitare l'insidia (cfr. Cass. n. 5875 / 2000) - potrebbe portare a ritenere sussistente il fatto colposo del danneggiato idoneo comunque a integrare il caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cc.
Alla luce dei principi sopra enunciati e della istruttoria epletata deve riconoscersi la concorente responsabilità del convenuto e della stessa parte istante, in uguale CP_1 misura, nella verificazione del sinistro occorso all'istante. Invero nel caso di specie - sulla base della espletata prova testimoniale - risulta dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia (e cioè tra la condizione potenzialmente lesiva in cui si trova la cosa) ed il danno (e cioè la caduta) mentre sono emersi anche elementi idonei a far ritenere sussistente il concorrente fatto colposo del danneggiato, in quanto la situazione descritta non poteva essere prevista dalla parte istante data l'assenza di segnali che consigliassero, in qualche modo, una particolare cautela e atteso il normale “affidamento” in capo all'istante medesimo nel percorrere in bicicletta la strada. Tuttavia, giova ripeterlo (e tale circostanza è rilevabile di ufficio ai sensi dellì'art. 1227 comma 1 cc) il comportamento imprudente tenuto dalla parte istante (imprudenza probabilmente dovuta alla eccessiva
“sicurezza” con cui l'istante, ciclista amatoriale, guidava la bicicletta) ha cocroso parimento a cagionare l'evento
In ordine alla quantificazione del danno deve osservarsi quanto segue.
Dalla documentazione medica esibita e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi emerge che l'istante (il uale cpme riferito dai etsti escussi – indossava il casco protettivo), in conseguenza del sinistro “de quo”, ha riportato: una ferita delle dita della mano sx con lesione del tendine estensore del III dito;
escoriazioni in sede nasale e mentoniera;
flc sottonasale.
Dalla documentazione esibita appare evidente la sussistenza del nesso causale tra l'evento traumatico come descritto nella citazione introduttiva del presente giudizio e le lesioni riscontrate e sopra descritte.
Sulla base dei predetti elementi documentali e delle dichiarazioni dei testi, nonché delle perizie mediche esibite sia dall'iostyente che dal convenuto può, in riduzione di quanto ritenuto dal perito di parte attorea ma in aumento rispetto a quanto riotenuito dal perito di parte convenuta, riconoscersi, per i postumi derivati dall'incidente, una complessiva invalidità permanente nella misura del 5% nonchè una inabilità temporanea totale di giorni 10 seguita da una ITP, mediamente valutabile al 50%, di gg. 50.
Risulta pertanto che l'istante, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, ha subito un danno alla salute e cioè una alterazione dell'integrità e della efficienza fisio-psichica che, indipendentemente da ogni riferimento alla capacità lavorativa e di guadagno, gli impedisce di godere la vita come era possibile prima dell'insorgenza del fatto lesivo;
tale danno, biologico, di natura non patrimoniale, è pienamente risarcibile.
Nella determinazione di tale danno, come più volte indicato dalla Suprema Corte (cfr., ad esempio Cass. 23 gennaio 1998, n. 668), occorre effettuare una valutazione necessariamente equitativa, la quale deve essere però ancorata a criteri di base uniformi, sebbene di tali criteri debba essere poi operato un adeguamento qualitativo e quantitativo alle circostanze del caso, per ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Questo giudicante ritiene adeguato criterio di liquidazione equitativa – anche al fine di non trattare in maniera differente situazioni analoghe - il cd. criterio tabellare in uso presso il Tribunale di Milano ed adottato da molti Tribunali italiani (e sostanzialmente fatto proprio dal Legislatore in materia di danno biologico per “micropermanenti” derivato dalla circolazione stradale come da tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del Dlgs 209/2005 con i relativi aggiornamenti dovuti ai D.M. emessi annualmente). Tale determinazione del danno risponde alla finalità di conferire una certa uniformità alle liquidazioni dei danni alla persona prevedendo una progressione quantitativa (tanto più è elevata la percentuale di invalidità permanente tanto più è elevato il valore di punto) ed un coefficiente di demoltiplicazione a seconda dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (tanto più è elevata l'età e quindi minore l'aspettativa di vita tanto più sarà diminuito il valore base di ciascun punto di invalidità).
Per la inabilità temporanea (totale o parziale) il danno non patrimoniale può invece essere quantificato – ed anche in questo caso il Legislatore per le lesioni di lieve entità cagionate da sinistri stradali ha previsto un criterio analogo – sulla base di una indennità giornaliera.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (anni 49), l'importo da liquidare per il 5% di invalidità riconosciuta con applicazione della personalizzazione ammonta a Euro 10.000,oo (Euro 2.000,oo per ogni punto di invalidità permanente). In applicazione della medesima tabella può essere liquidata l'invalidità temporanea con la corresponsione di una indennità giornaliera, all'esito della personalizzazione, di Euro
110,oo.
In conseguenza il danno da inabilità temporanea, totale e parziale, va complessivamente quantificato in Euro 7.150,oo (Euro 1.100,oo = Euro 110,oo al giorno x 10 gg. + Euro
2.750,oo = 50% di euro 110,oo al giorno x 50 gg.).
In questa sede si ritiene di aderire all'orientamento recente della Suprema Corte che ha sottolineato la natura omnicomprensiva del danno non patrimoniale con la conseguenza che, proprio all'esito della concreta personalizzazione dei valori tabellari, potrà ritenersi che si è tenuto conto delle varie componenti “tradizionali” del danno non patrimoniale
(alla vita di relazione, morale, estetico, ecc…).
Pertanto il danno non patrimoniale (da invalidità permanente e temporanea) subito complessivamente dall'istante va liquidato, già ai valori monetari attuali, in complessive
Euro 13.850,oo (10.000,oo + 3.850,oo).
Deve inoltre riconoscersi alla parte istante una somma a titolo di danno emergente per le spese mediche e varie (particolare alimentazione, trasporto ecc...) certamente sostenute o comunque ancora da sostenersi in conseguenza dell'incidente per altro in massima parte documentalmente dimostrate nonché oper i danni suibiti alla bicicletta ed alla “divisa”; tale danno può quantificarsi, ai valori monetari attuali, in complessive Euro 1.000,oo.
Nessuna altra voce di danno patrimoniale può essere riconosciuta alla parte istante in assenza di specifica richiesta, allegazione e prova dello stesso.
Le somme complessive così calcolate già all'attualità, pari a Euro 14.850,oo, devono essere ridotte della metà per tener conto dell'affermato concorso di colpa;
sulla residua omam di Euro 7.425,oo devono decorrere gli interessi (di natura compensativa) da calcolare nella misura media dell'1,5% annuo dalla data del sinistro (14-12-2019) alla data della presente decisione;
tali interessi costituiscono voce del credito di “valore” risarcitorio.
Dalla data della presente decisione - e cioè dalla data della trasformazione, per la intervenuta liquidazione, del credito di valore in credito di valuta - devono altresì decorrere sull'intera somma liquidata (capitale + interessi nella misura media sopra indicata) gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento di tali somme in favore della parte attrice va condannato il convenuto
CP_1 Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto nei confronti CP_1 dell'istante e si liquidano in dispositivo, con attribuzione, anche con riferimento alla fase stragiudiziale, tenuto conto della assai lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
così provvede: dichiara la concorrente responsabilità in capo all'istante ed al nel Controparte_1
verificarsi del sinistro oggetto di causa;
condanna il al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore Controparte_1 dell'istante della somma complessiva di Euro 7.425,oo oltre interessi da calcolarsi nella misura dell'1,5 % annuo dalla data del 14-12-2019 alla data della presente decisione ed oltre interessi legali, come specificato in motivazione, sull'intera somma dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'istante che liquida in complessive Euro 3.100,oo (di cui Euro 2.600,oo per compensi, compreso 15% per spese generali, ed Euro 500,oo per spese vive) oltre spese generali su diritti ed onorari, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppina Sinno.
Così deciso in Napoli lì 4 giugno 2024
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco