TRIB
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/12/2025, n. 3841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3841 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 292 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Antonio Tommaso De Mauro, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni CP_1 CodiceFiscale_2
Scarascia, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 10 novembre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 15.3.2025, nulla opponendo.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.1.2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con in Alessano (LE) il 4.8.2015, in regime CP_1 economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nate due figlie e, cioè, il 26.12.2015 Per_1
e il 3.3.2022; che l'unione coniugale, serena nei primi tempi, si era irrimediabilmente incrinata Per_2
a causa di un'insanabile incompatibilità caratteriale tra i coniugi;
che ella svolgeva la professione di docente di scuola primaria, mentre il convenuto quella di osteopata e che, pertanto, la situazione economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso;
che ella, inoltre, risultava cointestataria, dall'anno 2021, insieme al marito, di un finanziamento bancario acceso per l'acquisto di un ulteriore immobile di esclusiva proprietà del convenuto, oltre ad essere stata gravata da ulteriori esborsi per degli ulteriori interventi effettuati su tale abitazione, pari a complessivi euro 6.865,00, somme mai rimborsate dal marito. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, con affido condiviso delle figlie minori e collocamento prevalente presso di sé nella casa familiare sita in
Alessano, assegnazione a sé della casa familiare, calendario di incontri padre-figlie secondo le modalità specificate in ricorso, assegno mensile a carico del convenuto di complessivi euro 1.200,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie minori (e, nello specifico, euro 700,00 per la figlia Per_1 ed euro 500,00 per la figlia , somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, da Per_2 versarsi mediante bonifico su c/c intestato alla ricorrente, oltre alla metà delle spese straordinarie, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo del Tribunale di Lecce, obbligo per il convenuto di versare alla ricorrente una somma mensile non inferiore a euro 300,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, oltre rivalutazione annuale ISTAT, la condanna del al rimborso, in favore della CP_1 ricorrente, della somma di euro 6.868,00, per le ragioni esposte in ricorso, e all'adempimento degli ulteriori obblighi specificati in atti.
costituendosi con memoria depositata il 19.3.2024, non si è opposto alla richiesta CP_1 di separazione ma ha contestato fermamente le avverse deduzioni e richieste e ha rappresentato: che la sua situazione economico-patrimoniale era quella specificata in atti, sicché non vi erano i presupposti per accogliere le richieste di carattere economico avanzate dalla ricorrente;
che aveva sempre provveduto alle incombenze economiche della famiglia e, ancor più, al benessere e alle esigenze delle due figlie minori, come più ampiamente esposto in atti, organizzando la propria attività lavorativa anche in funzione degli impegni della moglie;
che anche la nonna paterna aveva aiutato i coniugi nella gestione del ménage familiare e nell'accudimento delle minori;
che tuttavia, in seguito alla nascita della piccola e, in Per_2 particolare, nel luglio 2023, era maturata nei coniugi la consapevolezza che il rapporto coniugale si era ormai irrimediabilmente incrinato, tanto che egli aveva ravvisato l'opportunità di trovare altra abitazione in cui andare a vivere;
che, successivamente alla separazione di fatto, i coniugi avevano trovato, nel periodo di astensione scolastica, un accordo per le questioni di carattere economico, ma che il rapporto tra le parti aveva cominciato ad inasprirsi con l'inizio dell'attività scolastica, per le ragioni più ampiamene esposte in atti, oltre che per le condotte prevaricatorie poste in essere dalla ricorrente, specificate in memoria, che avevano leso il suo “diritto di padre”; che, pertanto, la possibilità di proporre una domanda congiunta di separazione era definitivamente naufragata. Ha chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, alle diverse condizioni specificate in atti.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 18.4.2024, la Presidente relatrice ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha disposto, in via provvisoria ed urgente, secondo le richieste concordemente formulate dalle parti, l'affido condiviso delle figlie minori con assegnazione alla ricorrente della casa familiare, rinviando la causa ad altra udienza al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata in ordine al calendario di permanenza delle figlie minori presso ciascun genitore e alle ulteriori questioni di carattere economico.
All'esito della successiva udienza del 15.5.2024, verificata l'impossibilità di raggiungere un accordo sugli ulteriori aspetti da regolamentare, ed esaminate le istanze delle parti dell'11.7.2024 e del 18.7.2024, la relatrice, con separata ordinanza in data 19.7.2024, ad integrazione dei parziali provvedimenti provvisori resi, su accordo delle parti, all'udienza del 18.4.2024, ha così provveduto:
“a) le figlie, collocate in prevalenza presso la madre, staranno con il padre secondo il seguente calendario:
- settimana A: il martedì dall'uscita da scuola (ovvero dalle 17 in estate) fino alle 9 del giorno successivo per Per_1
e fino alle 19,30 (ovvero fino alle 21,30 in estate) per;
il giovedì dall'uscita da scuola (ovvero dalle 17 in estate) Per_2 fino alle 9 del giorno successivo per entrambe le figlie;
il venerdì dall'uscita da scuola (ovvero dalle 17 in estate) fino alle
19,30 (ovvero fino alle 21,30 in estate) per entrambe le figlie;
- settimana B: il martedì dall'uscita da scuola (ovvero dalle 17 in estate) fino alle 9 del giorno successivo per Per_1
e fino alle 19,30 (ovvero fino alle 21,30 in estate) per;
dal giovedì dall'uscita da scuola (ovvero dalle 17 in Per_2 estate) fino alle ore 19 della domenica per e con pernotto soltanto il sabato sera per che il giovedì e il Per_1 Per_2 venerdì sarà riaccompagnata dalla madre alle ore 19,30 (ovvero alle 21,30 in estate);
- durante il periodo estivo, per quest'anno, ciascuno dei genitori potrà tenere con sé le figlie continuativamente per una settimana, anche al fine di eventuali spostamenti fuori sede, con sospensione degli incontri con l'altro genitore;
la collocazione di tali settimane potrà essere concordata tra i genitori e, in mancanza di accordo, si fissa dal 5 all'11 agosto per il padre e dal 12 al 18 agosto per la madre;
durante una ulteriore settimana, che in mancanza di accordo si fissa dal 19 al 25 agosto, il padre potrà tenere con sé le figlie tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19,30 e con pernottamento come nella settimana B suindicata;
- nel periodo natalizio le figlie staranno, ad anni alterni, con un genitore dalle ore 16 del 24 dicembre alle ore 16 del
31 dicembre e con l'altro dalle ore 16 del 31 dicembre alle ore 9 del 7 gennaio, iniziando nel 2024 dal 24 al 31 dicembre con la madre;
- nel periodo pasquale le figlie staranno con il padre, ad anni alterni, dalle 9 del giovedì alle 19,30 della domenica ovvero dalle 9 del Lunedì dell'Angelo e sino alla mattina del mercoledì successivo (quando saranno riaccompagnate a scuola), iniziando dal 2025 con il periodo giovedì – domenica;
b) pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente l'importo di euro 600,00 a CP_1 titolo di assegno perequativo per le figlie (euro 300,00 per ciascuna), somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
c) pone il pagamento delle spese straordinarie per le figlie a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il
Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data
21.5.2018; d) demanda ai S.S. di Alessano e al C.F. territorialmente competente un monitoraggio sull'applicazione dei provvedimenti provvisori adottati con la presente ordinanza e sul benessere delle minori, nonché l'attivazione di un percorso di mediazione familiare ovvero, laddove non accettato, di sostegno delle funzioni genitoriali in favore delle parti, al fine di migliorare la capacità di comunicazione e cooperazione nell'interesse della prole, e richiede ai medesimi Servizi una relazione di aggiornamento sulla condizione delle minori, sugli interventi attivati e sui loro esiti entro il 18.11.2024;
e) rinvia la causa all'udienza del 27 novembre 2024, ore 9,30, per i motivi indicati in premessa, riservando all'esito di provvedere sulle richieste istruttorie formulate in atti.”.
All'udienza del 7.7.2025, all'esito di un rinvio disposto al fine di proseguire gli interventi demandati ai Servizi delegati con l'ordinanza del 19.7.2024 – avendo particolare attenzione al benessere delle minori nell'ambito del calendario di permanenza presso ciascun genitore, secondo quanto emerso nel corso dell'udienza del 27.11.2024 -, ciascuna delle parti ha dichiarato di aver intrapreso un percorso psicologico individuale, secondo le indicazioni contenute nella relazione dei Servizi delegati dell'1.7.2025, ed entrambe le parti hanno concordemente dichiarato di voler parzialmente modificare il calendario di visita di cui all'ordinanza del 19.7.2024 con la seguente previsione:
“settimana A: il padre terrà con sé le figlie dalle ore 17 del giovedì fino alle ore 17 del venerdì; settimana B: pernotterà con il padre anche il venerdì sera;
Per_2 durante il periodo estivo in entrambe le settimane in cui le figlie staranno con il padre egli le terrà continuativamente con sé.”.
All'udienza del 10.11.2025, infine, all'esito di un ulteriore rinvio richiesto dalle parti per la pendenza di trattative in ordine ad un'ulteriore modifica del calendario di permanenza delle minori presso ciascun genitore e per la prosecuzione dell'attività di monitoraggio da parte dei Servizi delegati, entrambe le parti, presenti di persona, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione come da separato atto, sottoscritto personalmente dalle parti e dai rispettivi difensori e allegato al verbale d'udienza, nei seguenti termini, concordando, altresì, per l'applicazione della nuova regolamentazione concordata a partire dal 17.11.2025 e per la prosecuzione per ulteriori sei mesi dell'attività di monitoraggio da parte dei S.S:
“1) I coniugi, già autorizzati con ordinanza Presidenziale resa al termine dell'udienza del 18.04.2024, continueranno a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2) Le figlie (26.12.2015) e (03.03.2022) restano affidate ad entrambi i genitori, continuando Per_1 Per_2
a mantenere dimora privilegiata con la sig.ra presso l'abitazione coniugale di esclusiva proprietà del padre, sita Parte_1 in Alessano (Le) alla via Nazionale 182/b, int. 2 (meglio identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Alessano al foglio 26, particella 901, sub 26 e 67); la sig.ra ha già provveduto a far data dal luglio 2024 alla voltura a Parte_1 proprio nome di tutte le utenze domestiche attive a servizio dell'abitazione coniugale assegnatale, al pagamento delle spese/oneri condominiali e dei tributi locali (Tari). 3) Tutte le decisioni, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, riguardanti le giovani figlie e Per_1
saranno assunte da genitori congiuntamente, nel preminente interesse delle minori stesse. Per_2
4) Il sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con gli impegni scolastici, ricreativi/formativi delle CP_1 figlie minori, nonché avuto riguardo anche per l'occupazione lavorativa della sig.ra potrà esercitare il diritto di Parte_1 visita:
- nella settimana in cui le figlie trascorreranno il weekend (dal venerdì, dall'orario di uscita scolastica e fino al lunedì mattina, al rientro alle lezioni scolastiche) con la madre: il martedì: dalle ore 16:00 (ovvero, al termine dell'occupazione scolastica), con pernottamento (curandone l'esecuzione di eventuali compiti scolastici e le occupazioni ludiche/sportive), accompagnandole il mattino seguente a scuola;
il giovedì: dalle ore 16:00 (ovvero, al termine dell'occupazione scolastica), con pernottamento (curandone l'esecuzione di eventuali compiti scolastici e le occupazioni ludiche/sportive), accompagnandole il mattino seguente a scuola;
- nella settimana in cui le figlie trascorreranno il weekend (dal venerdì, dall'orario di uscita scolastica e fino alla domenica alle ore 19.00 allorquando verranno riaccompagnate dalla madre) con il padre: il martedì: dalle ore 16:00 (ovvero, al termine dell'occupazione scolastica), con pernottamento (curandone l'esecuzione di eventuali compiti scolastici e le occupazioni ludiche/sportive), accompagnandole il mattino seguente a scuola;
il giovedì: la primogenita dalle ore 16:00 (ovvero, al termine dell'occupazione scolastica), con pernottamento Per_1
(curandone l'esecuzione di eventuali compiti scolastici e le occupazioni ludiche/sportive), accompagnandola il mattino seguente a scuola;
la secondogenita , dalle ore 16:00 (ovvero, al termine dell'occupazione scolastica) e fino alle ore 19:30, Per_2 allorquando dovrà essere riaccompagnata presso l'abitazione di residenza della madre;
ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà dei medesimi minori;
5) In ordine alle vacanze (intese come astensione dalle attività scolastiche), le figlie minori le trascorreranno con i genitori: per le festività natalizie, le figlie staranno, ad anni alterni, con un genitore dalle ore 16:00 del 24 dicembre alle ore
16:00 del 31 dicembre e con l'altro dalle ore 16:00 del 31 dicembre alle ore 9:00 del 7 gennaio;
per le festività pasquali, le figlie staranno con il padre, ad anni alterni, dalle 9:00 del giovedì alle 19:30 della domenica ovvero dalle 9:00 del Lunedì dell'Angelo e sino alla mattina del mercoledì successivo (quando saranno riaccompagnate a scuola); per il periodo estivo, ciascuno dei genitori potrà tenere con sé le figlie continuativamente per due settimane, anche al fine di eventuali spostamenti fuori sede, con sospensione degli incontri con l'altro genitore;
la collocazione di tali settimane potrà essere concordata tra i genitori e, in mancanza di accordo, si fissa dal 03 al 09 agosto e dal 17 al 23 agosto per il padre e dal 10 al 16 agosto e dal 24 al 30 agosto per la madre.
Per il solo periodo dell'astensione scolastica, le minori saranno riportate presso l'abitazione di residenza della madre entro le 10:00. Il martedì, nei periodi di astensione scolastica, le bambine saranno prese dal padre alle ore 10:00. 6) In occasione del loro compleanno, le figlie minori - qualora non fosse realizzabile un festeggiamento con entrambi i genitori - pranzeranno con il padre e trascorreranno il resto della giornata con la madre (ad anni alterni).
Ad entrambi i genitori dovrà essere garantita la possibilità di festeggiare con le figlie minori il proprio compleanno,
l'onomastico e la festa del papà/mamma.
Inoltre, qualora uno dei genitori decida di trascorrere dei periodi di vacanza con le figlie in luogo diverso da quello di residenza/collocazione abituale, dovrà chiedere il consenso all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione e la collocazione, nonché le date di partenza e ritorno: il genitore richiedente invierà all'altro genitore comunicazione a mezzo e-mail e/o racc. a.r. (ovvero altra forma che dia certezza della ricezione); il consenso, ovvero il dissenso motivato, dovrà trovare espressione entro 7 gg dalla ricezione della relativa richiesta, e dovrà essere comunicato a mezzo e-mail e/o racc. a.r. (ovvero altra forma che dia certezza della ricezione); l'eventuale silenzio assumerà valore di consenso.
I sig.ri quando sono con le figlie, si obbligano di comunicare sempre all'altro genitore il proprio Controparte_2 recapito, anche telefonico, mettendolo sempre a conoscenza di eventuali spostamenti in altre località fuori dalla provincia di residenza.
Restano salvi eventuali diversi accordi espressi per iscritto tra i coniugi, sempre nel preminente interesse dei figli minori;
7) Il padre, sig. corrisponderà, a titolo di assegno per il mantenimento delle figlie minori e CP_1 Per_1
, alla sig.ra la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00), in ragione di € 300,00 (trecento/00) Per_2 Parte_1 per ciascuna di loro, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario o postale, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT;
l'importo dell'assegno unico per i figli a carico, ancorché corrisposto alla sig.ra Parte_1 verrà equamente diviso tra i genitori;
8) E' posto a carico del sig. l'ulteriore obbligo, fintanto che le stesse continueranno a convivere con la CP_1 madre e/o non saranno economicamente indipendenti, di contribuire:
- nella misura del 50% alle spese straordinarie subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori (sanitarie, scolastiche, parascolastiche e sportive);
- nella misura del 50% delle spese obbligatorie o indifferibili non subordinate al preventivo consenso dei genitori (spese sanitarie urgenti, ecc.); tutto come da “protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie” del Tribunale di Lecce-Ordine degli Avvocati di Lecce del 20.02.2017 e ss.mm.ii..
Ai fini dell'acquisizione del consenso alle spese il genitore richiedente invierà all'altro genitore comunicazione, corredata della necessaria documentazione, a mezzo e-mail e/o racc. a/r ovvero altra forma che dia certezza della ricezione;
l'altro genitore, ricevutane la richiesta, entro i successivi 15 gg dovrà esprimere con lo stesso mezzo (e-mail/racc. a/r) il consenso e/o il dissenso motivato;
l'eventuale silenzio sul consenso richiesto varrà come accettazione della spesa;
diversamente, tutte le spese soggette al rimborso in termini percentuali dovranno riceverne il pagamento al massimo entro 15 gg dalla ricezione di idonea documentazione di spesa;
9) Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle proprie figlie;
10) Entrambi i genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie minori nel proprio passaporto, ovvero al rilascio della carta di identità (e/o passaporto) propria e dei minori valida per l'espatrio;
11) Potendo ciascuno fare affidamento sulle proprie occupazioni/capacità lavorative, la sig.ra Parte_1 rinuncia a qualsivoglia contribuzione da parte del sig. al mantenimento personale e, quindi, rinuncia
[...] CP_1 espressamente anche al “versamento di un assegno perequativo” richiesto con il ricorso introduttivo del proc. n. 292/2024
R.G.; al pari, da parte del sig. non v'è pretesa alcuna che la sig.ra concorra al proprio mantenimento CP_1 Parte_1 personale;
12) Le parti convengono che si attiveranno affinché la Sig.ra venga liberata dall'istituto mutuante dalla Parte_1 coobbligazione al versamento della rata mensile, onere che invece resterà a esclusivo carico del Sig. In mancanza di CP_1 disponibilità da parte dell'istituto bancario, il Sig. a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, si accollerà CP_1 interamente il pagamento della rata mensile del mutuo sino alla sua scadenza finale ed estinzione totale, liberando e manlevando la Sig.ra da ogni obbligazione nei confronti dell'istituto mutuante.” Parte_1
Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia della separazione alle condizioni concordate tra le parti, qui riportate, e la Presidente relatrice ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Nel corso del giudizio sono proseguiti gli interventi demandati ai Servizi delegati, i quali hanno fatto pervenire relazioni di aggiornamento acquisite in data 18.11.2024, 31.3.2025, 2.7.2025 e 2.10.2025.
-== ≈≈≈ === ≈≈≈ === ≈≈≈ ===
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con le figlie, le condizioni concordate, sopra riportate, non sono in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dai coniugi può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo. I coniugi, d'altra parte, come in precedenza evidenziato, hanno concordato in ordine alla prosecuzione dell'attività di monitoraggio da parte dei S.S. per ulteriori sei mesi, sicché in tal senso dovrà conferirsi mandato ai Servizi delegati.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto.
La presente decisione dovrà essere comunicata anche ai Servizi delegati, per opportuna conoscenza in relazione agli interventi già svolti e per la prosecuzione del monitoraggio nell'interesse delle figlie minori, per ulteriori sei mesi, a cura dei S.S. di Alessano, al fine di favorire l'attuazione della regolamentazione concordata in conformità con l'interesse delle minori e il consolidamento di relazioni tra i genitori improntate a rispetto e collaborazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 15.1.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Alessano (LE) il 4.8.2015 (trascritto nei registri di matrimonio di tale
Comune dell'anno 2015 n. 11 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
d) dispone che, a cura della cancelleria, la presente decisione sia comunicata ai S.S. di Alessano e al C.F. territorialmente competente, per le ragioni indicate in motivazione.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12.12.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 292 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Antonio Tommaso De Mauro, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni CP_1 CodiceFiscale_2
Scarascia, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 10 novembre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 15.3.2025, nulla opponendo.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.1.2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con in Alessano (LE) il 4.8.2015, in regime CP_1 economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nate due figlie e, cioè, il 26.12.2015 Per_1
e il 3.3.2022; che l'unione coniugale, serena nei primi tempi, si era irrimediabilmente incrinata Per_2
a causa di un'insanabile incompatibilità caratteriale tra i coniugi;
che ella svolgeva la professione di docente di scuola primaria, mentre il convenuto quella di osteopata e che, pertanto, la situazione economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso;
che ella, inoltre, risultava cointestataria, dall'anno 2021, insieme al marito, di un finanziamento bancario acceso per l'acquisto di un ulteriore immobile di esclusiva proprietà del convenuto, oltre ad essere stata gravata da ulteriori esborsi per degli ulteriori interventi effettuati su tale abitazione, pari a complessivi euro 6.865,00, somme mai rimborsate dal marito. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, con affido condiviso delle figlie minori e collocamento prevalente presso di sé nella casa familiare sita in
Alessano, assegnazione a sé della casa familiare, calendario di incontri padre-figlie secondo le modalità specificate in ricorso, assegno mensile a carico del convenuto di complessivi euro 1.200,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie minori (e, nello specifico, euro 700,00 per la figlia Per_1 ed euro 500,00 per la figlia , somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, da Per_2 versarsi mediante bonifico su c/c intestato alla ricorrente, oltre alla metà delle spese straordinarie, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo del Tribunale di Lecce, obbligo per il convenuto di versare alla ricorrente una somma mensile non inferiore a euro 300,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, oltre rivalutazione annuale ISTAT, la condanna del al rimborso, in favore della CP_1 ricorrente, della somma di euro 6.868,00, per le ragioni esposte in ricorso, e all'adempimento degli ulteriori obblighi specificati in atti.
costituendosi con memoria depositata il 19.3.2024, non si è opposto alla richiesta CP_1 di separazione ma ha contestato fermamente le avverse deduzioni e richieste e ha rappresentato: che la sua situazione economico-patrimoniale era quella specificata in atti, sicché non vi erano i presupposti per accogliere le richieste di carattere economico avanzate dalla ricorrente;
che aveva sempre provveduto alle incombenze economiche della famiglia e, ancor più, al benessere e alle esigenze delle due figlie minori, come più ampiamente esposto in atti, organizzando la propria attività lavorativa anche in funzione degli impegni della moglie;
che anche la nonna paterna aveva aiutato i coniugi nella gestione del ménage familiare e nell'accudimento delle minori;
che tuttavia, in seguito alla nascita della piccola e, in Per_2 particolare, nel luglio 2023, era maturata nei coniugi la consapevolezza che il rapporto coniugale si era ormai irrimediabilmente incrinato, tanto che egli aveva ravvisato l'opportunità di trovare altra abitazione in cui andare a vivere;
che, successivamente alla separazione di fatto, i coniugi avevano trovato, nel periodo di astensione scolastica, un accordo per le questioni di carattere economico, ma che il rapporto tra le parti aveva cominciato ad inasprirsi con l'inizio dell'attività scolastica, per le ragioni più ampiamene esposte in atti, oltre che per le condotte prevaricatorie poste in essere dalla ricorrente, specificate in memoria, che avevano leso il suo “diritto di padre”; che, pertanto, la possibilità di proporre una domanda congiunta di separazione era definitivamente naufragata. Ha chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, alle diverse condizioni specificate in atti.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 18.4.2024, la Presidente relatrice ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha disposto, in via provvisoria ed urgente, secondo le richieste concordemente formulate dalle parti, l'affido condiviso delle figlie minori con assegnazione alla ricorrente della casa familiare, rinviando la causa ad altra udienza al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata in ordine al calendario di permanenza delle figlie minori presso ciascun genitore e alle ulteriori questioni di carattere economico.
All'esito della successiva udienza del 15.5.2024, verificata l'impossibilità di raggiungere un accordo sugli ulteriori aspetti da regolamentare, ed esaminate le istanze delle parti dell'11.7.2024 e del 18.7.2024, la relatrice, con separata ordinanza in data 19.7.2024, ad integrazione dei parziali provvedimenti provvisori resi, su accordo delle parti, all'udienza del 18.4.2024, ha così provveduto:
“a) le figlie, collocate in prevalenza presso la madre, staranno con il padre secondo il seguente calendario:
- settimana A: il martedì dall'uscita da scuola (ovvero dalle 17 in estate) fino alle 9 del giorno successivo per Per_1
e fino alle 19,30 (ovvero fino alle 21,30 in estate) per;
il giovedì dall'uscita da scuola (ovvero dalle 17 in estate) Per_2 fino alle 9 del giorno successivo per entrambe le figlie;
il venerdì dall'uscita da scuola (ovvero dalle 17 in estate) fino alle
19,30 (ovvero fino alle 21,30 in estate) per entrambe le figlie;
- settimana B: il martedì dall'uscita da scuola (ovvero dalle 17 in estate) fino alle 9 del giorno successivo per Per_1
e fino alle 19,30 (ovvero fino alle 21,30 in estate) per;
dal giovedì dall'uscita da scuola (ovvero dalle 17 in Per_2 estate) fino alle ore 19 della domenica per e con pernotto soltanto il sabato sera per che il giovedì e il Per_1 Per_2 venerdì sarà riaccompagnata dalla madre alle ore 19,30 (ovvero alle 21,30 in estate);
- durante il periodo estivo, per quest'anno, ciascuno dei genitori potrà tenere con sé le figlie continuativamente per una settimana, anche al fine di eventuali spostamenti fuori sede, con sospensione degli incontri con l'altro genitore;
la collocazione di tali settimane potrà essere concordata tra i genitori e, in mancanza di accordo, si fissa dal 5 all'11 agosto per il padre e dal 12 al 18 agosto per la madre;
durante una ulteriore settimana, che in mancanza di accordo si fissa dal 19 al 25 agosto, il padre potrà tenere con sé le figlie tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19,30 e con pernottamento come nella settimana B suindicata;
- nel periodo natalizio le figlie staranno, ad anni alterni, con un genitore dalle ore 16 del 24 dicembre alle ore 16 del
31 dicembre e con l'altro dalle ore 16 del 31 dicembre alle ore 9 del 7 gennaio, iniziando nel 2024 dal 24 al 31 dicembre con la madre;
- nel periodo pasquale le figlie staranno con il padre, ad anni alterni, dalle 9 del giovedì alle 19,30 della domenica ovvero dalle 9 del Lunedì dell'Angelo e sino alla mattina del mercoledì successivo (quando saranno riaccompagnate a scuola), iniziando dal 2025 con il periodo giovedì – domenica;
b) pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente l'importo di euro 600,00 a CP_1 titolo di assegno perequativo per le figlie (euro 300,00 per ciascuna), somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
c) pone il pagamento delle spese straordinarie per le figlie a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il
Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data
21.5.2018; d) demanda ai S.S. di Alessano e al C.F. territorialmente competente un monitoraggio sull'applicazione dei provvedimenti provvisori adottati con la presente ordinanza e sul benessere delle minori, nonché l'attivazione di un percorso di mediazione familiare ovvero, laddove non accettato, di sostegno delle funzioni genitoriali in favore delle parti, al fine di migliorare la capacità di comunicazione e cooperazione nell'interesse della prole, e richiede ai medesimi Servizi una relazione di aggiornamento sulla condizione delle minori, sugli interventi attivati e sui loro esiti entro il 18.11.2024;
e) rinvia la causa all'udienza del 27 novembre 2024, ore 9,30, per i motivi indicati in premessa, riservando all'esito di provvedere sulle richieste istruttorie formulate in atti.”.
All'udienza del 7.7.2025, all'esito di un rinvio disposto al fine di proseguire gli interventi demandati ai Servizi delegati con l'ordinanza del 19.7.2024 – avendo particolare attenzione al benessere delle minori nell'ambito del calendario di permanenza presso ciascun genitore, secondo quanto emerso nel corso dell'udienza del 27.11.2024 -, ciascuna delle parti ha dichiarato di aver intrapreso un percorso psicologico individuale, secondo le indicazioni contenute nella relazione dei Servizi delegati dell'1.7.2025, ed entrambe le parti hanno concordemente dichiarato di voler parzialmente modificare il calendario di visita di cui all'ordinanza del 19.7.2024 con la seguente previsione:
“settimana A: il padre terrà con sé le figlie dalle ore 17 del giovedì fino alle ore 17 del venerdì; settimana B: pernotterà con il padre anche il venerdì sera;
Per_2 durante il periodo estivo in entrambe le settimane in cui le figlie staranno con il padre egli le terrà continuativamente con sé.”.
All'udienza del 10.11.2025, infine, all'esito di un ulteriore rinvio richiesto dalle parti per la pendenza di trattative in ordine ad un'ulteriore modifica del calendario di permanenza delle minori presso ciascun genitore e per la prosecuzione dell'attività di monitoraggio da parte dei Servizi delegati, entrambe le parti, presenti di persona, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione come da separato atto, sottoscritto personalmente dalle parti e dai rispettivi difensori e allegato al verbale d'udienza, nei seguenti termini, concordando, altresì, per l'applicazione della nuova regolamentazione concordata a partire dal 17.11.2025 e per la prosecuzione per ulteriori sei mesi dell'attività di monitoraggio da parte dei S.S:
“1) I coniugi, già autorizzati con ordinanza Presidenziale resa al termine dell'udienza del 18.04.2024, continueranno a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2) Le figlie (26.12.2015) e (03.03.2022) restano affidate ad entrambi i genitori, continuando Per_1 Per_2
a mantenere dimora privilegiata con la sig.ra presso l'abitazione coniugale di esclusiva proprietà del padre, sita Parte_1 in Alessano (Le) alla via Nazionale 182/b, int. 2 (meglio identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Alessano al foglio 26, particella 901, sub 26 e 67); la sig.ra ha già provveduto a far data dal luglio 2024 alla voltura a Parte_1 proprio nome di tutte le utenze domestiche attive a servizio dell'abitazione coniugale assegnatale, al pagamento delle spese/oneri condominiali e dei tributi locali (Tari). 3) Tutte le decisioni, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, riguardanti le giovani figlie e Per_1
saranno assunte da genitori congiuntamente, nel preminente interesse delle minori stesse. Per_2
4) Il sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con gli impegni scolastici, ricreativi/formativi delle CP_1 figlie minori, nonché avuto riguardo anche per l'occupazione lavorativa della sig.ra potrà esercitare il diritto di Parte_1 visita:
- nella settimana in cui le figlie trascorreranno il weekend (dal venerdì, dall'orario di uscita scolastica e fino al lunedì mattina, al rientro alle lezioni scolastiche) con la madre: il martedì: dalle ore 16:00 (ovvero, al termine dell'occupazione scolastica), con pernottamento (curandone l'esecuzione di eventuali compiti scolastici e le occupazioni ludiche/sportive), accompagnandole il mattino seguente a scuola;
il giovedì: dalle ore 16:00 (ovvero, al termine dell'occupazione scolastica), con pernottamento (curandone l'esecuzione di eventuali compiti scolastici e le occupazioni ludiche/sportive), accompagnandole il mattino seguente a scuola;
- nella settimana in cui le figlie trascorreranno il weekend (dal venerdì, dall'orario di uscita scolastica e fino alla domenica alle ore 19.00 allorquando verranno riaccompagnate dalla madre) con il padre: il martedì: dalle ore 16:00 (ovvero, al termine dell'occupazione scolastica), con pernottamento (curandone l'esecuzione di eventuali compiti scolastici e le occupazioni ludiche/sportive), accompagnandole il mattino seguente a scuola;
il giovedì: la primogenita dalle ore 16:00 (ovvero, al termine dell'occupazione scolastica), con pernottamento Per_1
(curandone l'esecuzione di eventuali compiti scolastici e le occupazioni ludiche/sportive), accompagnandola il mattino seguente a scuola;
la secondogenita , dalle ore 16:00 (ovvero, al termine dell'occupazione scolastica) e fino alle ore 19:30, Per_2 allorquando dovrà essere riaccompagnata presso l'abitazione di residenza della madre;
ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà dei medesimi minori;
5) In ordine alle vacanze (intese come astensione dalle attività scolastiche), le figlie minori le trascorreranno con i genitori: per le festività natalizie, le figlie staranno, ad anni alterni, con un genitore dalle ore 16:00 del 24 dicembre alle ore
16:00 del 31 dicembre e con l'altro dalle ore 16:00 del 31 dicembre alle ore 9:00 del 7 gennaio;
per le festività pasquali, le figlie staranno con il padre, ad anni alterni, dalle 9:00 del giovedì alle 19:30 della domenica ovvero dalle 9:00 del Lunedì dell'Angelo e sino alla mattina del mercoledì successivo (quando saranno riaccompagnate a scuola); per il periodo estivo, ciascuno dei genitori potrà tenere con sé le figlie continuativamente per due settimane, anche al fine di eventuali spostamenti fuori sede, con sospensione degli incontri con l'altro genitore;
la collocazione di tali settimane potrà essere concordata tra i genitori e, in mancanza di accordo, si fissa dal 03 al 09 agosto e dal 17 al 23 agosto per il padre e dal 10 al 16 agosto e dal 24 al 30 agosto per la madre.
Per il solo periodo dell'astensione scolastica, le minori saranno riportate presso l'abitazione di residenza della madre entro le 10:00. Il martedì, nei periodi di astensione scolastica, le bambine saranno prese dal padre alle ore 10:00. 6) In occasione del loro compleanno, le figlie minori - qualora non fosse realizzabile un festeggiamento con entrambi i genitori - pranzeranno con il padre e trascorreranno il resto della giornata con la madre (ad anni alterni).
Ad entrambi i genitori dovrà essere garantita la possibilità di festeggiare con le figlie minori il proprio compleanno,
l'onomastico e la festa del papà/mamma.
Inoltre, qualora uno dei genitori decida di trascorrere dei periodi di vacanza con le figlie in luogo diverso da quello di residenza/collocazione abituale, dovrà chiedere il consenso all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione e la collocazione, nonché le date di partenza e ritorno: il genitore richiedente invierà all'altro genitore comunicazione a mezzo e-mail e/o racc. a.r. (ovvero altra forma che dia certezza della ricezione); il consenso, ovvero il dissenso motivato, dovrà trovare espressione entro 7 gg dalla ricezione della relativa richiesta, e dovrà essere comunicato a mezzo e-mail e/o racc. a.r. (ovvero altra forma che dia certezza della ricezione); l'eventuale silenzio assumerà valore di consenso.
I sig.ri quando sono con le figlie, si obbligano di comunicare sempre all'altro genitore il proprio Controparte_2 recapito, anche telefonico, mettendolo sempre a conoscenza di eventuali spostamenti in altre località fuori dalla provincia di residenza.
Restano salvi eventuali diversi accordi espressi per iscritto tra i coniugi, sempre nel preminente interesse dei figli minori;
7) Il padre, sig. corrisponderà, a titolo di assegno per il mantenimento delle figlie minori e CP_1 Per_1
, alla sig.ra la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00), in ragione di € 300,00 (trecento/00) Per_2 Parte_1 per ciascuna di loro, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario o postale, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT;
l'importo dell'assegno unico per i figli a carico, ancorché corrisposto alla sig.ra Parte_1 verrà equamente diviso tra i genitori;
8) E' posto a carico del sig. l'ulteriore obbligo, fintanto che le stesse continueranno a convivere con la CP_1 madre e/o non saranno economicamente indipendenti, di contribuire:
- nella misura del 50% alle spese straordinarie subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori (sanitarie, scolastiche, parascolastiche e sportive);
- nella misura del 50% delle spese obbligatorie o indifferibili non subordinate al preventivo consenso dei genitori (spese sanitarie urgenti, ecc.); tutto come da “protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie” del Tribunale di Lecce-Ordine degli Avvocati di Lecce del 20.02.2017 e ss.mm.ii..
Ai fini dell'acquisizione del consenso alle spese il genitore richiedente invierà all'altro genitore comunicazione, corredata della necessaria documentazione, a mezzo e-mail e/o racc. a/r ovvero altra forma che dia certezza della ricezione;
l'altro genitore, ricevutane la richiesta, entro i successivi 15 gg dovrà esprimere con lo stesso mezzo (e-mail/racc. a/r) il consenso e/o il dissenso motivato;
l'eventuale silenzio sul consenso richiesto varrà come accettazione della spesa;
diversamente, tutte le spese soggette al rimborso in termini percentuali dovranno riceverne il pagamento al massimo entro 15 gg dalla ricezione di idonea documentazione di spesa;
9) Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle proprie figlie;
10) Entrambi i genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie minori nel proprio passaporto, ovvero al rilascio della carta di identità (e/o passaporto) propria e dei minori valida per l'espatrio;
11) Potendo ciascuno fare affidamento sulle proprie occupazioni/capacità lavorative, la sig.ra Parte_1 rinuncia a qualsivoglia contribuzione da parte del sig. al mantenimento personale e, quindi, rinuncia
[...] CP_1 espressamente anche al “versamento di un assegno perequativo” richiesto con il ricorso introduttivo del proc. n. 292/2024
R.G.; al pari, da parte del sig. non v'è pretesa alcuna che la sig.ra concorra al proprio mantenimento CP_1 Parte_1 personale;
12) Le parti convengono che si attiveranno affinché la Sig.ra venga liberata dall'istituto mutuante dalla Parte_1 coobbligazione al versamento della rata mensile, onere che invece resterà a esclusivo carico del Sig. In mancanza di CP_1 disponibilità da parte dell'istituto bancario, il Sig. a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, si accollerà CP_1 interamente il pagamento della rata mensile del mutuo sino alla sua scadenza finale ed estinzione totale, liberando e manlevando la Sig.ra da ogni obbligazione nei confronti dell'istituto mutuante.” Parte_1
Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia della separazione alle condizioni concordate tra le parti, qui riportate, e la Presidente relatrice ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Nel corso del giudizio sono proseguiti gli interventi demandati ai Servizi delegati, i quali hanno fatto pervenire relazioni di aggiornamento acquisite in data 18.11.2024, 31.3.2025, 2.7.2025 e 2.10.2025.
-== ≈≈≈ === ≈≈≈ === ≈≈≈ ===
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con le figlie, le condizioni concordate, sopra riportate, non sono in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dai coniugi può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo. I coniugi, d'altra parte, come in precedenza evidenziato, hanno concordato in ordine alla prosecuzione dell'attività di monitoraggio da parte dei S.S. per ulteriori sei mesi, sicché in tal senso dovrà conferirsi mandato ai Servizi delegati.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto.
La presente decisione dovrà essere comunicata anche ai Servizi delegati, per opportuna conoscenza in relazione agli interventi già svolti e per la prosecuzione del monitoraggio nell'interesse delle figlie minori, per ulteriori sei mesi, a cura dei S.S. di Alessano, al fine di favorire l'attuazione della regolamentazione concordata in conformità con l'interesse delle minori e il consolidamento di relazioni tra i genitori improntate a rispetto e collaborazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 15.1.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Alessano (LE) il 4.8.2015 (trascritto nei registri di matrimonio di tale
Comune dell'anno 2015 n. 11 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
d) dispone che, a cura della cancelleria, la presente decisione sia comunicata ai S.S. di Alessano e al C.F. territorialmente competente, per le ragioni indicate in motivazione.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12.12.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore