Trib. Lecce, sentenza 21/12/2025, n. 3841
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Sentenza 21 dicembre 2025

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  • Accolto
    Intollerabilità della convivenza

    Le comuni deduzioni dei coniugi confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata.

  • Accolto
    Affido condiviso

    Le condizioni concordate tra le parti relative all'affido condiviso delle figlie minori sono state ritenute adeguate agli interessi della prole.

  • Accolto
    Collocamento prevalente

    Le condizioni concordate tra le parti relative al collocamento prevalente delle figlie minori presso la madre sono state ritenute adeguate agli interessi della prole.

  • Accolto
    Assegnazione casa familiare

    Le condizioni concordate tra le parti relative all'assegnazione della casa familiare alla madre sono state ritenute adeguate agli interessi della prole.

  • Accolto
    Regolamentazione incontri padre-figlie

    Le condizioni concordate tra le parti relative al calendario di incontri padre-figlie sono state ritenute adeguate agli interessi della prole.

  • Accolto
    Assegno di mantenimento per le figlie

    Le condizioni concordate tra le parti relative all'assegno mensile per il mantenimento delle figlie minori sono state ritenute adeguate agli interessi della prole.

  • Accolto
    Spese straordinarie per le figlie

    Le condizioni concordate tra le parti relative al pagamento delle spese straordinarie per le figlie sono state ritenute adeguate agli interessi della prole.

  • Rigettato
    Rinuncia all'assegno perequativo

    La sig.ra Parte_1 rinuncia a qualsivoglia contribuzione da parte del sig. CP_1 al mantenimento personale e, quindi, rinuncia espressamente anche al “versamento di un assegno perequativo” richiesto con il ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Rinuncia al rimborso spese

    Le parti hanno concordato che il sig. CP_1 si accollerà interamente il pagamento della rata mensile del mutuo sino alla sua scadenza finale ed estinzione totale, liberando e manlevando la sig.ra Parte_1 da ogni obbligazione nei confronti dell'istituto mutuante, e non vi è menzione di rimborso spese nel dispositivo finale.

  • Accolto
    Accollo del mutuo

    Le parti convengono che si attiveranno affinché la Sig.ra Parte_1 venga liberata dall'istituto mutuante dalla coobbligazione al versamento della rata mensile, onere che invece resterà a esclusivo carico del Sig. CP_1. In mancanza di disponibilità da parte dell'istituto bancario, il Sig. CP_1 a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, si accollerà interamente il pagamento della rata mensile del mutuo sino alla sua scadenza finale ed estinzione totale, liberando e manlevando la Sig.ra Parte_1 da ogni obbligazione nei confronti dell'istituto mutuante.

  • Accolto
    Separazione consensuale

    Le comuni deduzioni dei coniugi confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata.

  • Accolto
    Accordo sulle condizioni di separazione

    Le condizioni concordate tra le parti sono state ritenute adeguate agli interessi della prole e non sono in contrasto con i criteri di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lecce, sentenza 21/12/2025, n. 3841
    Giurisdizione : Trib. Lecce
    Numero : 3841
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

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