Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 9.1.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.3424 dell'anno 2022
TRA
avv. COLAIANNI K Parte_1
ricorrente
E
, avv. T CUTRONE, E TROTTA CP_1
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso nell'anno 2022, l'istante in epigrafe indicato, dipendente dell' in pensione, chiedeva CP_1 di accertare lo svolgimento di mansioni superiori afferenti alla categoria D5 CCNL di categoria dal
1.1.2007 ovvero al livello spettante con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive e delle spese di lite nei termini ivi in dettaglio indicati. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto contestava la fondatezza dell'azione anche nel merito. Istruita con produzioni documentali ed orali, all'odierna udienza, il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente, va rigettata l'eccezione sollevata dalla parte intimata d'improcedibilità della domanda di regolarizzazione contributiva avanzata dall'istante. Sul punto è agevole rilevare che nella conclusione sub 4 del ricorso è stato richiesto di:” ordinare …..la trasmissione di quanto statuito all per CP_2 adeguamento contributivo e per il ricalcolo del trattamento pensionistico del sig. . Alla luce del tenore letterale Pt_1
CP_ di tale conclusione, è di tutta evidenza che difetta una domanda articolata dall'istante verso l' ricorrendo solo un'istanza di ordine rivolto ad un soggetto indefinito di mera “trasmissione”della CP_ sentenza emettenda all' per gli adempimenti di pertinenza.
2. Nel merito, occorre premettere che nel rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione l'art. 2103 cod. civ. non trova applicazione, in quanto l'art. 2, comma 2, d.lgs. n.
29/1993 (oggi art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001) rinvia alle regole di diritto comune soltanto per quanto concerne gli aspetti del rapporto che non siano specificamente disciplinati in modo diverso dal decreto medesimo, come avviene per l'aspetto delle mansioni di cui all'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 si rinviene una disciplina specifica. Al riguardo la Corte di cassazione ha chiarito che l'art. 56 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (poi trasfuso nell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, disposizione applicabile ratione temporis al caso in scrutinio) ha una portata generale nell'ambito della disciplina dei rapporti di lavoro pubblico privatizzati. Essa ha inoltre evidenziato che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 56 cit. (oggi, come detto, art. 52 d.lgs. 165/2001), nella formulazione introdotta dall'art. 25 del decreto legislativo n. 80 del 1998, le disposizioni del Testo unico sul pubblico impiego trovano applicazione nelle controversie che fanno riferimento a un periodo successivo alla data di decorrenza dell'efficacia del c.c.n.l. per il comparto sanità stipulato il 7.4.1999 (v. Cass. 20692/04, in motivazione).
Ai sensi dell'art. 52, D. Lgs. n. 165/2001, “
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. […] 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. […]”. La disciplina relativa alle mansioni (e quindi ad un possibile demansionamento) è affidata - per quel che concerne il pubblico impiego contrattualizzato - all'art. 52 del D.lgs. 30.3.2001, n.
165, la cui lettura va, nondimeno, combinata con quanto disposto dall'art. 2103 cod. civ.. Entrambe le norme ribadiscono, senza contraddizioni, che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto” e vietano, in questo modo, ogni forma di mutamento in pejus delle mansioni, fosse anche pattizia, poiché lo stesso porterebbe ad una lesione alla professionalità acquisita dal prestatore;
l'unico punto di divergenza tra la disciplina fissata dal codice civile e quella prevista dal Testo Unico sul
2 pubblico impiego riguarda, non a caso, la progressione interna: nel pubblico impiego, infatti, le progressioni di carriera avvengono unicamente tramite concorso pubblico. In entrambi i casi ai fini della verifica del legittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro deve essere valutata dal giudice di merito la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta In particolare,
l'equivalenza delle mansioni, che condiziona la legittimità dell'esercizio dello ius variandi, a norma dell'art. 2103 cod. civ. va verificata sia sul piano oggettivo, e cioè sotto il profilo della inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sul piano soggettivo, in relazione al quale è necessario che le due mansioni siano professionalmente affini, nel senso che le nuove si armonizzino con le capacità professionali già acquisite dall'interessato durante il rapporto lavorativo, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi. Dunque, dalle disposizioni esaminate emerge che il lavoratore subordinato ha un vero e proprio diritto allo svolgimento della prestazione secondo la tipologia lavorativa propria della qualifica di appartenenza, con la conseguenza che la violazione di tale diritto (c.d. "demansionamento") determina la configurazione di un danno risarcibile.
3. Va richiamato poi in generale il principio secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 03/07/2009, n.
15677).
4.1. Ciò posto, secondo il principio espresso dalla Corte di legittimità, condiviso da questo
Giudice, nella sentenza 21.04.2000 n. 5203: “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive è necessario … che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile … il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore”. Giova, in particolare, evidenziare che la determinazione della posizione di lavoro spettante ad un lavoratore subordinato va effettuata sulla base delle mansioni effettivamente svolte e del raffronto con le previsioni contrattuali. In altre parole, il procedimento logico-giuridico diretto al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle riconosciute (e retribuite) dal datore di lavoro si articola, ad avviso della costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 26234/2008), in tre fasi successive: in primo luogo occorre accertare in fatto l'attività concretamente svolta dal lavoratore;
poi individuare categorie, qualifiche e gradi previsti dalla contrattazione collettiva;
infine, mettere a raffronto il risultato della prima indagine con le previsioni di detta ultima disciplina. Non v'è dubbio che, al fine di procedere a tale accertamento, è necessario che il ricorrente indichi le mansioni che gli spettavano in base al c.d.
3 mansionario, il “contenuto” delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (v. Cass. 431/2000), nonchè le norme della contrattazione collettiva o aziendale che ritiene siano state violate a causa del mancato riconoscimento della qualifica superiore e delle quali invoca l'applicazione nella propria domanda. Per la contrattazione collettiva, infatti, non vige il principio <iura novit curia>>. I contratti collettivi hanno natura di atti negoziali, non di documenti;
pertanto, se la parte che intende avvalersi di uno specifico disposto contrattuale non adempie all'onere di allegazione, il Giudice non può sopperire d'ufficio a tale carenza, a meno che non siano indicati i dati di identificazione ovvero essi siano facilmente individuabili alla stregua della prospettazione delle parti
4.2. Grava infatti sul lavoratore che reclama l'inquadramento superiore l'onere di dimostrare non solo la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, ma anche il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale;
non grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore (Cass. civ., Sez. lavoro, 23/01/2003, n. 1012).
5.1. Tanto chiarito, la parte istante ha dedotto genericamente di essere stata assunta quale assistente tecnico inquadrato, quale assistente tecnico cat. C operatore tecnico CCNL sanità pubblica e di aver svolto dal 12.4.2007 le mansioni superiori afferenti alla categoria D5 ma non ha allegato
(offrendo di comprovare) in dettaglio nel contempo quali fossero le mansioni afferenti alla qualifica superiore rivendicata ed inferiore ricoperta formalmente né ha dedotto la diversità corrente tra tali mansioni e quelle in effetti svolte ed assertivamente riconducibili alla qualifica superiore ambita.
5.2. Il deficit allegativo in discorso afferendo ai fatti costitutivi della pretesa azionata è talmente radicale da non poter sanarsi in modo postumo né dalla stessa parte istante nè dal giudice mediante l'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421 cpc. Invero, come chiarito da Cass. civ., Sez. lavoro,
25/08/2003, n. 12477 (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 30/01/2006, n. 2032 Cass. Civ. Sez. I,
8/4/2004, n. 6943) nel rito del lavoro, in mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo della fattispecie da parte dell'attore, il giudice non può usare i poteri riconosciutigli dall'art.421 cpc., i quali - in un processo di tipo dispositivo - non possono travalicare i limiti dell'accertamento dei fatti allegati. Invero, la disponibilità delle prove attribuita al giudice del lavoro dall'art. 421 cpc c. non introduce alcuna limitazione all'onere di allegare i fatti costitutivi, impeditivi o estintivi dell'azione, gravante sulle parti, ma semplicemente consente al primo di sostituirsi a queste nell'adempimento degli ulteriori oneri processuali, quando le medesime abbiano almeno provveduto alla deduzione di tali fatti che egli non può ricercare di ufficio;
ne consegue che, allorché la parte cui incombeva il relativo onere si limita alla deduzione di circostanze giudicate ininfluenti ai fini del decidere, correttamente il giudice esclude che essa abbia assolto l'onere stesso, facendo in tal caso difetto le dovute allegazioni (cfr. Cass. civ.,
16/05/1981, n. 3239; Cass. civ., 13/05/1982, n. 2994; Cass. civ. Sez. I, 07-11-2003, n. 16713; Cass. civ.
4 Sez. lavoro, 13/03/2009, n. 6218; ). Anche Cass. civ., Sez. Unite, 17/06/2004, n. 11353 ha precisato che, nel rispetto del principio dispositivo, i poteri istruttori ex art. 421 cpc non possono in ogni caso essere esercitati sulla base del sapere privato del giudice, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale, dandosi ingresso alle cosiddette prove atipiche, ovvero ammettendosi una prova contro la volontà delle parti di non servirsi di detta prova, o, infine, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia, ammettendo d'ufficio una prova diretta a sminuirne l'efficacia e la portata. In tale prospettiva, si è anche statuito che il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assume di essere titolare. Si è anche chiarito che l'attore ha l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato nonché quello di offrire la prova di tali fatti. Nel processo del lavoro ad essi se ne aggiunge, per quanto qui interessa, uno ulteriore, vale a dire quello (art. 414 c.p.c.) di assolvere immediatamente, sin dal ricorso introduttivo, l'onere deduttivo e quello probatorio. In questa prospettiva, sul primo versante è preclusa al ricorrente, nell'ulteriore corso del giudizio, la deduzione di circostanze non esposte nell'atto introduttivo, mentre, sul secondo, all'offerta di prove contenuta nel ricorso si accompagna la decadenza da tutte le prove non indicate in quell'atto, fatta eccezione (art. 420, 5 comma, c.p.c.) per quelle che sarebbe stato impossibile fornire in quella sede, come i documenti di formazione successiva, la prova testimoniale contraria a quella offerta dal convenuto, la prova - documentale od orale - rivelatasi necessaria solo a seguito di certi sviluppi processuali (ad esempio, la prova di una controeccezione, o quella destinata a contrastare le allegazioni di un chiamato in causa). (cfr. in termini Trib. Bari Sez. lavoro, 26/04/2012; Trib. Milano Sez. lavoro,
18/04/2009; App. Potenza, Sez. lavoro, 14/02/2007; App. Firenze, Sez. II, 19/05/2009 e App.
Perugia Sez. lavoro, 05/12/2012 ). Per altro recentemente Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13/06/2016, n.
12101 ha ribadito che alla luce dei principi di diritto processuale, onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l'onere di provare un fatto primario (costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l'onere della relativa compiuta allegazione (sull'impossibilità di disgiungere fra loro onere di allegazione e relativo onere probatorio gravante sulla medesima parte v., ex Cass. n. 21847/14).
5.3. Anche da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato la valenza del principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cpc non può, invece, mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-11-2017, n. 28096 e Cass. Sezioni U. 3/2/1998 n.
1099). Più in particolare Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-07-2017, n. 16835 ha di recente ribadito i seguenti principi, oramai indiscussi: gli art.421 e 437 cpc, attribuiscono al giudice il potere-dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in
5 contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo e quindi oggetto del dibattito processuale;
l'inciso "in qualsiasi momento", contenuto nel comma 2 del cit. art. 421 cpc, depone nel senso che il potere inquisitorio può essere esercitato prescindendo dalle preclusioni e dalle decadenze già verificatesi, ed il richiamo all'art. 420, comma 6, - nel delimitare l'esercizio di tale potere alla fase di discussione, in cui appunto opera il comma 6 - sta a significare che esso deve effettuarsi nel contraddittorio delle parti, conferendo a quella contro cui viene esercitato il diritto di difendersi;
i poteri istruttori del giudice non sono segnati dai limiti previsti nel codice civile: tuttavia, essi incontrano un duplice limite, poichè, da una parte, devono essere esercitati nel rispetto del principio della domanda e dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso e, dall'altra, devono rispettare il divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice;
l'art. 421 (e il 437 per il giudizio di appello) dispensa la parte dall'onere della formale richiesta della prova e dagli oneri relativi alle modalità di formulazione dell'oggetto della prova, ma richiede pur sempre che, dall'esposizione dei fatti compiuta dalle parti o dall'assunzione degli altri mezzi di prova, siano dedotti, sia pure implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni della parte e a decidere la controversia, e cioè che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dagli atti di causa, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado(cfr. in termini ex multis Cass., 5 febbraio
2007, n. 2379; Cass., 5 novembre 2012, n. 18924; Cass. Sez. Un. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 6 luglio 2000, n. 9034): solo così, infatti, il giudice non si sostituisce alla parte, ma si limita a riempire le lacune probatorie di un accertamento che, pur se incompleto, presenta tuttavia notevoli gradi di fondatezza.
5.4. E' poi da escludere che il deficit allegativo in questione possa colmarsi con le risultanze istruttorie (prove orali) assunte su impulso della parte attrice. Invero, il thema probandum presuppone a monte che siano allegati esattamente i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Ne consegue che le carenze allegative di tali fatti non sono superabili: i mezzi di prova infatti sarebbero privi del relativo oggetto (cfr. in termini sentenze di questa Sezione nn.1537/2016 e 3128/2016 i cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem anche ex art. 118 disp. att. cpc)..
5.5. Che il difetto di allegazione riferito sia ostativo in radice all'accoglimento della domanda attorea è confermato anche da Cass. civ., Sez. lavoro, 21/05/2003, n.8025 secondo cui :” Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.” La Corte di Cassazione, nella citata sentenza, in motivazione significativamente precisa: "In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale
6 contrattuale a carattere piramidale... Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda".
6. Alla luce del deficit rilevato in tema di mansioni afferenti al livello d'inquadramento formalmente ricoperto, è agevole intendere che - anche ove fosse provato l'effettivo svolgimento anche delle mansioni superiori rivendicate - non è dato comprendere in quale misura siano state svolte le mansioni dell'uno o dell'altro per verificare se vi sia prevalenza sul piano qualitativo, quantitativo e temporale, del profilo superiore, tale da determinare il diritto alle differenze retributive rivendicate (cfr.
Cass., sez. lav., 12 aprile 2006, n. 8529; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20692 nonchè Tribunale Crotone Sez. lavoro, Sent., 03/03/2020 ), ovvero se si tratti di semplice attività complementare al profilo inferiore attribuito. In altri termini, non sono stati dedotti dall'istante elementi sufficienti a ritenere che le mansioni superiori hanno carattere primario e caratterizzante la sua posizione di lavoro (cfr. Cass.
32699/2019; Corte d'Appello Genova Sez. lavoro, Sent., 04/08/2020).
7. Il deficit allegativo rilevato non è colmato a ben vedere neppure dalle circostanze dedotte nei capitoli di prova che a ben vendere sono affetti da estrema genericità (cfr. in termini sentenza della
Sezione del 22.10.2018 n. 3384 confermata da Appello Lavoro di Bari 824/2020 nonché sentenza della
Sezione del 6.7.2020 n.1967 i cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc).
8.1. Ciò in disparte, non può sottacersi che ai fini del riconoscimento rivendicato non vale invocare gli incarichi attributi all'istante quale direttore dei lavori assegnati a ditte terze aggiudicatarie di procedure di evidenza pubblica, rientrando, come previsto dalla relativa declaratoria, nel profilo di assistente tecnico ricoperto dall'istante i compiti di:“ indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza;
assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alla predisposizione di capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche.”
8.2. Le superiori considerazioni valgano anche in relazione agli incarichi in cui l'istante veniva individuato quale progettista ossia quale soggetto che ha materialmente eseguito” rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche” , non potendo da solo redigere progetti per i quali è prescritta l'abilitazione professionale ed il possesso di titolo di laurea ex lege di cui costui era privo.
8.3. Resta il fatto che l'istante ha rivendicato le mansioni superiori di collaboratore tecnico professionale esperto – D5 – sebbene fosse privo del diploma di laurea prescritto per l'accesso dall'interno al profilo superiore, come prescritto dalla relativa declaratoria. Pertanto, egli deve ritenersi privo della competenza specifica per svolgere le ridette mansioni.
8.4. A ciò si aggiunga che non risulta che l'istante abbia svolto le presunte mansioni superiori, esercitando la correlata discrezionalità nell'ambito di specifiche unità operative semplici, come previsto dalla declaratoria della categoria C. In conclusione, alla luce delle allegazioni attoree e delle emergenze
7 processuali acquisite risultano infondate le pretese attoree rivendicate. Pertanto, il ricorso appare privo di fondamento e va pertanto rigettato.
9. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
10. Le spese di causa vanno compensate interamente tra le parti attesa l'opinabilità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 9.1.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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