CASS
Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
Massime • 1
In tema di appalto, il litisconsorzio necessario fra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo ratione temporis vigente, risultante dall'art. 4, comma 31, della l. n. 92 del 2012, è istituto di natura processuale, come tale soggetto al principio tempus regit actum, di guisa che, ai fini della sua applicazione, non rileva la data di conclusione dei contratti di appalto, bensì quella di instaurazione del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2024, n. 10672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10672 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 13491-2021 proposto da: S.A.C. - SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI S.P.A., SOCIETA' CONSORTILE PARCO DELLA MUSICA a R.L., I.G.I.T. S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato AN VOCE;
- ricorrenti -
Oggetto Art.29 d.lgs. n.276/03 appalto R.G.N. 13491/2021 Cron. Rep. Ud. 12/12/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 10672 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: GNANI ALESSANDRO Data pubblicazione: 19/04/2024 2 contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, NI TT, EM DE SE, LA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 424/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/11/2020 R.G.N. 780/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2023 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo del ricorso nella parte relativa alle sanzioni;
uditi gli avvocati GIAMPIERO PROIA, AN VOCE;
udito l'avvocato LA D'ALOISIO. 3 FATTI DI CAUSA In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze respingeva l’opposizione delle società Società Consortile Parco della Musica a r.l., S.A.C. – Società Appalti e Costruzioni s.p.a., e I.G.I.T. s.p.a., avverso decreti ingiuntivi ottenuti dall’Inps sulla base di verbali di accertamento aventi ad oggetto l’omessa contribuzione dovuta in solido ai sensi dell’art.29 d.lgs. n.276/03, e relativa ad alcuni lavoratori impiegati dalla società Costruzioni Generali s.r.l., dichiarata fallita. La Società Consortile Parco della Musica a r.l., cui erano stati affidati i lavori, fu costituita da S.A.C. – Società Appalti e Costruzioni s.p.a. e da I.G.I.T. s.p.a. Queste subappaltarono a loro volta i lavori a Costruzioni Generali s.r.l., che aveva impiegato lavoratori “in nero” per varie ore non registrate nel “Libro Unico del Lavoro” (L.U.L.) e anche durante i periodi di Cassa Integrazione Guadagni. Riteneva la Corte non sussistente il litisconsorzio necessario ex art.29 d.lgs. n.276/03 con la società fallita, poiché gli obblighi contributivi erano sorti antecedentemente all’entrata in vigore della novella normativa ex l. n.92/12, mentre solo per un breve periodo l’obbligo contributivo aveva riguardato un lasso temporale successivo. Nel merito, la Corte riteneva che la solidarietà ex art.29 d.lgs. n.276/03 non fosse soggetta alla decadenza biennale con riguardo all’obbligo contributivo, e che non rilevasse la sentenza penale di assoluzione degli amministratori della Costruzioni Generali s.r.l. dai reati ascritti in relazione al mancato versamento dei contributi 4 per le ore di lavoro non dichiarate. La sentenza penale dava atto che non vi era stata audizione dei lavoratori interessati, sicché non impediva di valutare gli elementi istruttori acquisiti al presente processo, tra cui quelli posti a base dei verbali di accertamento, ovvero pennette USB e CD dai quali risultava tutta la contabilità parallela della società afferente alle ore svolte in nero. Infine, riteneva la Corte che la solidarietà riguardasse anche le sanzioni civili, dovendosi applicare la versione dell’art.29 d.lgs. n.276/03 precedente alla modifica introdotta dal d.l. n.5/12 con conseguente richiamo alla giurisprudenza di questa Corte di affermazione della solidarietà per le sanzioni civili nella vigenza del precedente testo dell’art.29, co.3. Avverso la sentenza, Società Consortile Parco della Musica a r.l., S.A.C. – Società Appalti e Costruzioni s.p.a., e I.G.I.T. s.p.a. ricorrono per cinque motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso. L’ufficio della Procura Generale ha concluso in udienza per l’accoglimento dell’ultimo motivo di ricorso limitatamente al periodo successivo all’entrata in vigore del d.l. n.5/12. In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Con il primo motivo di ricorso, le società ricorrenti deducono nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio con la Costruzioni 5 Generali s.p.a., poiché la norma che ha introdotto il litisconsorzio necessario ha natura processuale e la sua applicazione temporale è soggetta al principio tempus regit actum;
i decreti ingiuntivi erano tutti successivi alla data di entrata in vigore della novella. Con il secondo motivo di ricorso, le società deducono violazione e falsa applicazione dell’art.29, co.2 d.lgs. n.276/03 affermando che il termine di decadenza biennale riguarda anche l’obbligazione contributiva. Con il terzo motivo di ricorso, le società deducono violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c., in quanto, essendo ogni sentenza soggetta alle norme interpretative previste per i contratti, la Corte aveva malamente interpretato la sentenza penale di assoluzione, non considerando che nella stessa si dava atto che nel corso delle indagini penali – per quanto riferito da un teste di polizia giudiziaria escusso al dibattimento – erano stati sentiti i lavoratori, e il teste aveva precisato che nulla era emerso in merito ad irregolarità nell’orario di lavoro, nel pagamento delle retribuzioni e dei contributi. Con il quarto motivo di ricorso, le società deducono violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., degli artt.442, 414, 416 e 115, 116 c.p.c. per avere la Corte basato la prova sulla contabilità parallela, senza che l’Inps nei propri scritti difensivi avesse mai allegato i fatti costitutivi del proprio diritto. Con il quinto motivo di ricorso, le società deducono violazione e falsa applicazione dell’art.35, co.28 d.l. 223/06, e dell’art.29, co.2 d.lgs. n.276/03, nonché dell’art.116, co.8, lett. b) l. n.388/00, per avere la Corte 6 applicato la solidarietà alle sanzioni civili senza considerare che, anche prima della modifica normativa introdotta dall’art.21 d.l. n.5/12 che ha escluso la solidarietà relativamente alle sanzioni civili, questa andava comunque negata. Inoltre, l’obbligo contributivo si riferiva, almeno in parte, a un periodo temporale successivo all’entrata in vigore della modifica normativa. Il primo motivo è fondato. L’art.29, co.2, nel testo risultante dall’art.4, co.31 l. n.92/12, entrato in vigore il 18.7.12, prevedeva: “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori”. Il litisconsorzio necessario è venuto meno in data 17.3.17 ad opera del d.l. n.25/17 conv. con l. n.49/17. Quanto all’ambito di applicazione temporale della norma, va rilevato che trattandosi di norma a carattere processuale e non sostanziale impositiva di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, rispetto ad essa opera il principio tempus regit actum. Diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non è perciò rilevante, ai fini della sua applicabilità ratione temporis, la data di conclusione dei contratti di appalto, bensì il momento in cui si instaurò il processo nell’ambito del quale disporre l’integrazione del contraddittorio. Risulta dagli atti che i decreti ingiuntivi e i relativi giudizi di opposizione furono rispettivamente emessi e introdotti 7 nell’arco temporale di vigenza della norma in questione (dal 18.7.2012 al 17.3.2017). Né rileva ad escludere il litisconsorzio necessario il fatto che Costruzioni Generali s.p.a. sia stata dichiarata fallita. Come affermato da questa Corte (Cass.13236/23), il litisconsorzio necessario con l’appaltatore viene meno, essendo prevalente la vis attractiva del tribunale fallimentare, solo quando sia svolta una domanda di condanna di pagamento nei confronti dello stesso appaltatore fallito – domanda nel caso di specie mai svolta dall’Inps – e non anche quando l’integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c. sia limitata ad estendere all’appaltatore l’accertamento dei fatti su cui poggia la solidarietà tra committente e appaltatore, ai sensi dell’art.29 d.lgs. n.276/03. Il primo motivo va dunque accolto, con conseguente assorbimento dei restanti. In conclusione, la sentenza va cassata con rinvio al primo giudice ex art.383, co.3 c.p.c., senza vincolo di diverso magistrato, trattandosi di rinvio restitutorio. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia al primo giudice anche per le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
- ricorrenti -
Oggetto Art.29 d.lgs. n.276/03 appalto R.G.N. 13491/2021 Cron. Rep. Ud. 12/12/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 10672 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: GNANI ALESSANDRO Data pubblicazione: 19/04/2024 2 contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, NI TT, EM DE SE, LA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 424/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/11/2020 R.G.N. 780/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2023 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo del ricorso nella parte relativa alle sanzioni;
uditi gli avvocati GIAMPIERO PROIA, AN VOCE;
udito l'avvocato LA D'ALOISIO. 3 FATTI DI CAUSA In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze respingeva l’opposizione delle società Società Consortile Parco della Musica a r.l., S.A.C. – Società Appalti e Costruzioni s.p.a., e I.G.I.T. s.p.a., avverso decreti ingiuntivi ottenuti dall’Inps sulla base di verbali di accertamento aventi ad oggetto l’omessa contribuzione dovuta in solido ai sensi dell’art.29 d.lgs. n.276/03, e relativa ad alcuni lavoratori impiegati dalla società Costruzioni Generali s.r.l., dichiarata fallita. La Società Consortile Parco della Musica a r.l., cui erano stati affidati i lavori, fu costituita da S.A.C. – Società Appalti e Costruzioni s.p.a. e da I.G.I.T. s.p.a. Queste subappaltarono a loro volta i lavori a Costruzioni Generali s.r.l., che aveva impiegato lavoratori “in nero” per varie ore non registrate nel “Libro Unico del Lavoro” (L.U.L.) e anche durante i periodi di Cassa Integrazione Guadagni. Riteneva la Corte non sussistente il litisconsorzio necessario ex art.29 d.lgs. n.276/03 con la società fallita, poiché gli obblighi contributivi erano sorti antecedentemente all’entrata in vigore della novella normativa ex l. n.92/12, mentre solo per un breve periodo l’obbligo contributivo aveva riguardato un lasso temporale successivo. Nel merito, la Corte riteneva che la solidarietà ex art.29 d.lgs. n.276/03 non fosse soggetta alla decadenza biennale con riguardo all’obbligo contributivo, e che non rilevasse la sentenza penale di assoluzione degli amministratori della Costruzioni Generali s.r.l. dai reati ascritti in relazione al mancato versamento dei contributi 4 per le ore di lavoro non dichiarate. La sentenza penale dava atto che non vi era stata audizione dei lavoratori interessati, sicché non impediva di valutare gli elementi istruttori acquisiti al presente processo, tra cui quelli posti a base dei verbali di accertamento, ovvero pennette USB e CD dai quali risultava tutta la contabilità parallela della società afferente alle ore svolte in nero. Infine, riteneva la Corte che la solidarietà riguardasse anche le sanzioni civili, dovendosi applicare la versione dell’art.29 d.lgs. n.276/03 precedente alla modifica introdotta dal d.l. n.5/12 con conseguente richiamo alla giurisprudenza di questa Corte di affermazione della solidarietà per le sanzioni civili nella vigenza del precedente testo dell’art.29, co.3. Avverso la sentenza, Società Consortile Parco della Musica a r.l., S.A.C. – Società Appalti e Costruzioni s.p.a., e I.G.I.T. s.p.a. ricorrono per cinque motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso. L’ufficio della Procura Generale ha concluso in udienza per l’accoglimento dell’ultimo motivo di ricorso limitatamente al periodo successivo all’entrata in vigore del d.l. n.5/12. In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Con il primo motivo di ricorso, le società ricorrenti deducono nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio con la Costruzioni 5 Generali s.p.a., poiché la norma che ha introdotto il litisconsorzio necessario ha natura processuale e la sua applicazione temporale è soggetta al principio tempus regit actum;
i decreti ingiuntivi erano tutti successivi alla data di entrata in vigore della novella. Con il secondo motivo di ricorso, le società deducono violazione e falsa applicazione dell’art.29, co.2 d.lgs. n.276/03 affermando che il termine di decadenza biennale riguarda anche l’obbligazione contributiva. Con il terzo motivo di ricorso, le società deducono violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c., in quanto, essendo ogni sentenza soggetta alle norme interpretative previste per i contratti, la Corte aveva malamente interpretato la sentenza penale di assoluzione, non considerando che nella stessa si dava atto che nel corso delle indagini penali – per quanto riferito da un teste di polizia giudiziaria escusso al dibattimento – erano stati sentiti i lavoratori, e il teste aveva precisato che nulla era emerso in merito ad irregolarità nell’orario di lavoro, nel pagamento delle retribuzioni e dei contributi. Con il quarto motivo di ricorso, le società deducono violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., degli artt.442, 414, 416 e 115, 116 c.p.c. per avere la Corte basato la prova sulla contabilità parallela, senza che l’Inps nei propri scritti difensivi avesse mai allegato i fatti costitutivi del proprio diritto. Con il quinto motivo di ricorso, le società deducono violazione e falsa applicazione dell’art.35, co.28 d.l. 223/06, e dell’art.29, co.2 d.lgs. n.276/03, nonché dell’art.116, co.8, lett. b) l. n.388/00, per avere la Corte 6 applicato la solidarietà alle sanzioni civili senza considerare che, anche prima della modifica normativa introdotta dall’art.21 d.l. n.5/12 che ha escluso la solidarietà relativamente alle sanzioni civili, questa andava comunque negata. Inoltre, l’obbligo contributivo si riferiva, almeno in parte, a un periodo temporale successivo all’entrata in vigore della modifica normativa. Il primo motivo è fondato. L’art.29, co.2, nel testo risultante dall’art.4, co.31 l. n.92/12, entrato in vigore il 18.7.12, prevedeva: “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori”. Il litisconsorzio necessario è venuto meno in data 17.3.17 ad opera del d.l. n.25/17 conv. con l. n.49/17. Quanto all’ambito di applicazione temporale della norma, va rilevato che trattandosi di norma a carattere processuale e non sostanziale impositiva di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, rispetto ad essa opera il principio tempus regit actum. Diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non è perciò rilevante, ai fini della sua applicabilità ratione temporis, la data di conclusione dei contratti di appalto, bensì il momento in cui si instaurò il processo nell’ambito del quale disporre l’integrazione del contraddittorio. Risulta dagli atti che i decreti ingiuntivi e i relativi giudizi di opposizione furono rispettivamente emessi e introdotti 7 nell’arco temporale di vigenza della norma in questione (dal 18.7.2012 al 17.3.2017). Né rileva ad escludere il litisconsorzio necessario il fatto che Costruzioni Generali s.p.a. sia stata dichiarata fallita. Come affermato da questa Corte (Cass.13236/23), il litisconsorzio necessario con l’appaltatore viene meno, essendo prevalente la vis attractiva del tribunale fallimentare, solo quando sia svolta una domanda di condanna di pagamento nei confronti dello stesso appaltatore fallito – domanda nel caso di specie mai svolta dall’Inps – e non anche quando l’integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c. sia limitata ad estendere all’appaltatore l’accertamento dei fatti su cui poggia la solidarietà tra committente e appaltatore, ai sensi dell’art.29 d.lgs. n.276/03. Il primo motivo va dunque accolto, con conseguente assorbimento dei restanti. In conclusione, la sentenza va cassata con rinvio al primo giudice ex art.383, co.3 c.p.c., senza vincolo di diverso magistrato, trattandosi di rinvio restitutorio. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia al primo giudice anche per le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del