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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 10/04/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1048/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BIELLA in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Enrico Chemollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa da
(C.F. ), in persona Parte_1 C.F._1 dell'omonima titolare, con l'avv. Gianfranco CATELLA CARAFFA parte attrice, contro
(C.F. ), con l'avv. Mariagrazia FERRARI, CP_1 C.F._2
parte convenuta, con la chiamata in causa di
P.I. , in persona del l.r.p.t., con Controparte_2 P.IVA_1
l'avv. Filippo ROSADA terza chiamata dalla parte convenuta,
in punto: risarcimento del danno patrimoniale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni della parte attrice: in via principale, accertata la responsabilità del sig. CP_1 nella causazione del danno descritto nell'espositiva, dichiarare tenuto e condannare lo stesso al pagamento in favore della , in persona della Parte_1 titolare , con sede in Candelo (BI) via Castellengo n. 147, della somma di Parte_1 euro 17.971,66 o della veriore somma che risulterà dovuta in corso di causa.
In ogni caso col favore dei compensi professionali di cui al D.M. 140/2012 ed al D.L. 1/2012, aumentati del rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre IVA, Cassa Avvocati, oneri accessori, contributo unificato e quant'altro previsto dalla legge. pag. 1 di 9 Conclusioni della parte convenuta: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
dichiarare il terzo in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_2 sede in con sede in Verona, Lungadige Cangrande, 16, C.F./P.IVA: tenuto a P.IVA_2 manlevare il convenuto, signor da ogni pretesa attorea e conseguentemente condannare CP_1 detto terzo a rifondere a parte attrice quanto emergerà dovuto in corso di causa;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario 15%,
IVA e Cassa Avvocati come per legge, da quantificarsi anche ex art 116 c.p.c. in considerazione del comportamento processuale del terzo chiamato.
Conclusioni della terza chiamata:
- in via principale nel merito: respingere le domande tutte rivolte nei confronti di Controparte_3
previo rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto per le
[...] ragioni espresse in atti, con rifusione di spese e compensi professionali;
- in via subordinata: nella non creduta ipotesi in cui l'attrice dovesse assolvere al proprio onere probatorio, respingere le domande formulate dal sig. nei confronti di CP_1 [...] in quanto infondate per le ragioni espresse in atti, con rifusione di spese e Controparte_3 compensi professionali;
- in via di ulteriore subordine: liquidare il danno per il sinistro di cui è causa secondo le sue conseguenze dirette ed immediate, alla stregua delle effettive e concrete risultanze istruttorie, rigettando ogni maggior richiesta, e tenuto conto del disposto dell'art. 1227 co. 1 c.c. per le ragioni di cui in narrativa, dichiarando tenuta a manlevare il sig. Controparte_3 CP_1 di quanto questi fosse condannato a corrispondere all'attrice, nei limiti dei patti di polizza, al
[...] netto di franchigie e scoperti.
- In via istruttoria: (come in atti).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22/9/2021, l'azienda agricola ha Parte_1 convenuto in giudizio , riferendo di averlo incaricato di tranciare il giorno 25/5/2020 CP_1 dei rovi con un trinciatore per trattore su una parte del proprio terreno ove la stessa aveva a lato collocato un materiale sostitutivo del foraggio denominato insilato-trinciato di mais, che richiede un'accurata conservazione, e di avere il convenuto svolgendo tale attività tagliato involontariamente il relativo telone in plastica isolante dall'aria, cagionando l'ammaloramento di tutto l'insilato, chiedendone pertanto la condanna al risarcimento del danno dalla stessa subito.
Danno così in dettaglio quantificato: € 11.700 per la perdita di 1800 quintali di insilato, il cui valore ha affermato essere di € 3,80 al quintale (come da tabella della CCIAA di Brescia – doc 1 parte attrice), ma che ha affermato aumentare sino ad € 6,50 se prodotto dalla stessa azienda;
ulteriori pag. 2 di 9 €.825,00 per le spese di smaltimento dell'insilato marcito ed inutilizzabile;
altri € 1.500,00 quale valore del telo tagliato;
ulteriori € 3.146,66 sostenuti per l'acquisto di altro mangime per le mucche, ossia fieno e erba medica, più costosi dell'insilato, posto che in tale periodo esso non era più reperibile
(docc. 4 – 6 parte attrice) ed infine altri € 800,00 a ristoro del disagio subito.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il convenuto , ammettendo di aver CP_1 effettivamente ed inavvertitamente danneggiato il giorno 25/5/2020, nel compiere detto lavoro di trinciatura e taglio di rovi sul terreno dell'attrice mediante “trinciastocchi” per trattore, il telone di copertura contenente l'insilato di mais ivi stipato dalla parte attrice e di averne avuto notizia dall'attrice stessa solo alcuni giorni dopo, quando ella ne aveva avuto contezza in quanto il materiale aveva iniziato a marcire emanando cattivo odore.
Ha quindi rappresentato di aver prontamente denunciato, in forza della polizza n. 05108912000181 con durata dal 6/6/2019 al 6/6/2020, il sinistro in questione alla propria compagnia assicuratrice, della quale ha chiesto autorizzazione alla chiamata in causa, riferendo di avere questa svolto apposita perizia ed offerto il perito € 11.000 a ristoro del danno, somma peraltro accettata dall'attrice e tuttavia mai versata, neppure a seguito dei diversi solleciti effettuati in via stragiudiziale, anche tramite l'Associazione Consumatori Piemonte e poi tramite la propria procuratrice, avendo ottenuto in riscontro risposte pretestuose, incomprensibili e/o infondate (docc. 3 - 9 convenuto).
Alla prima udienza, tenutasi in data 4/1/2022, si è autorizzata la chiamata dell'assicurazione ed è stata rilevata la mancata proposizione della negoziazione assistita, prevista dall'art. 3 del D.Lgs. 132/2014 quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, stante il valore inferiore agli € 50.000, con conseguente assegnazione alle parti del termine per la comunicazione dell'invito anche nei confronti della terza chiamata e rinvio al 17/5/2022.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata Controparte_4 contestando la domanda di manleva e riferendo in particolare di aver provveduto l'anno precedente a quello del sinistro di cui si tratta al risarcimento di una somma pressoché identica a quella in questione (€ 17.800), in relazione ad un sinistro occorso in data 23/8/2019, in cui il danno era stato arrecato dal a diversi filari di piante di castagno, con parte danneggiata , CP_1 CP_5 coniuge/compagno di , cosa che aveva insospettivo l'assicurazione, anche Parte_1 per il fatto che la data del sinistro di cui si tratta era stata indicata dall'assicurato nel giorno
25/5/2020 e dalla danneggiata, agli investigatori privati incaricati, nel giorno 15/5/2020.
Ha inoltre sostenuto la terza chiamata che la modalità di insilamento in trincea non sia compatibile con il sinistro, prevedendo l'esistenza di pareti e pavimentazione in calcestruzzo, assente sul luogo.
Ancora, ha sottolineato il trascorrere di due giorni fra l'evento in esame e la denuncia del medesimo, fatto ritenuto incompatibile con il deperimento dell'intero insilato.
pag. 3 di 9 Ha poi eccepito l'inoperatività della polizza, in quanto non estesa alla copertura dei danni causati al committente da inadempimento, stante il mancato acquisto della garanzia RC-A “Fornitura di servizi, energia e carburanti” idonea ad estendere la garanzia, in deroga all'art. RCT1 “Oggetto dell'assicurazione”, anche all'attività di fornitura a terzi di beni e di servizi con l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'assicurato normalmente impiegate nell'azienda.
Infine, nelle conclusioni, ha invocato in ulteriore subordine la previsione dell'art. 1227 c.c., nonché
l'applicazione delle franchigie e degli scoperti contrattualmente previsti.
Verificata nel corso dell'udienza del 17/5/2022 la regolarità dell'invito delle parti convenuta e terza chiamata alla procedura di negoziazione assistita e visto l'esito negativo della stessa, dovuto alla ingiustificata mancata partecipazione dell'assicurazione terza chiamata, si è proceduto alla formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che è stata accolta all'udienza del
27/9/2022 dalla sola parte convenuta e rifiutata dalle altre parti.
Sono quindi stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. richiesti dalle parti, con rinvio all'udienza del 6/6/2023, non tenutasi in ragione dell'interruzione del processo dichiarata con ordinanza del
31/5/2023 ex art. 301 c.p.c. per l'intervenuta sospensione della procuratrice della parte convenuta sino al 19/9/2023.
Con le memorie depositate ante interruzione: parte attrice ha sottolineato la mancata contestazione ad opera del convenuto dell'an e del quantum della propria domanda, ha contestato l'indicazione della terza chiamata in relazione all'effettuazione di un insilamento in trincea ed ha formulato talune istanze di prova orale volte a provare l'effettivo esborso delle somme dalla stessa indicate quali componenti del danno patrimoniale subito, istando per l'ammissione di C.T.U. sul valore del materiale deperito;
parte convenuta ha contestato l'eccezione della terza chiamata sulla non operatività della copertura assicurativa, sottolineando la condotta processuale non collaborativa della terza chiamata, in sede sia di negoziazione assistita che di tentativo di conciliazione giudiziale;
la terza chiamata ha ribadito l'eccezione di inoperatività della polizza ed ha formulato due capi di prova per testi a conferma della provenienza e del contenuto di una relazione investigativa e di una perizia redatte su proprio incarico;
le parti attrice e convenuta si sono opposte all'ammissione delle istanze di prova della terza chiamata che si è opposta all'ammissione dei capi di prova attorei.
Riassunto il processo dalla parte attrice con ricorso del 30/11/2023, all'udienza del 26/3/2024 le parti attrice e terza chiamata hanno insistito sull'ammissione dei mezzi istruttori, su cui si è provveduto con ordinanza in pari data, ammettendo i capi di prova attorei e disponendo C.T.U., affidata all'agronomo dott. , per la stima del valore economico di 1.800 quintali Persona_1 di insilato di mais di produzione propria.
pag. 4 di 9 All'udienza del 5/6/2024 si è proceduto all'affidamento dell'incarico al C.T.U. e si è rinviato, per l'esame dei testi non comparsi, all'udienza del 30/10/2024, alla quale si è respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 2721 c.c. delle testimonianze sul pagamento delle fatture allegate dalla parte attrice, ritenuto plausibile il mancato rilascio di quietanza scritta, tenuto conto della qualità di agricoltori delle parti e del valore dei pagamenti in contanti inferiore alle soglie antiriciclaggio.
Sentiti i testi di parte attrice , e AR, si è rinviato CP_6 CP_7 all'udienza del 18/12/2024 per l'escussione del rimanente teste ammesso , alla quale, Tes_1 stante la rinuncia espressa dalla parte attrice senza osservazioni delle altre parti e conclusa l'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente, quindi la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'esito del processo va parzialmente accolta la domanda attorea, mentre va rigettata la domanda di manleva formulata dalla parte convenuta nei confronti dell'assicurazione terza chiamata, per le ragioni seguenti.
Quanto alla domanda attorea, le circostanze dell'avvenimento del danneggiamento in data 25/5/2020 del telone di copertura contenente l'insilato di mais, ivi stipato dalla parte attrice, da parte del convenuto , nell'ambito dello svolgimento del lavoro di trinciatura e di taglio di rovi CP_1 sul terreno dell'attrice, mediante l'utilizzo del “trinciastocchi” per trattore, con conseguente deperimento del materiale suddetto, nel quantitativo indicato dall'attrice, emerso solo alcuni giorni dopo il taglio, risultano come detto non contestate ed anzi espressamente ammesse dal convenuto.
Tale non contestazione dei suddetti fatti consente di porli alla base della decisione, secondo quanto previsto dall'art. 115 c.p.c., a seguito della modificazione di tale disposizione operata con L.69/2009 e comunque anche già ritenuto dalla giurisprudenza in precedenza a tale riforma, con conseguente fondatezza della domanda attorea nell'an debeatur nei confronti della parte convenuta.
La non contestazione da parte del convenuto non è tuttavia idonea a spiegare i medesimi effetti nei confronti dell'assicurazione terza chiamata, posto che “l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti”
(ex multis Cass. 14652/2016; Cass. 87/2019), “con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione”. (Cass.
4681/2023).
Nel caso di specie, infatti, nessuna allegazione vi è in ordine alla pregressa conoscenza da parte della terza chiamata dei suddetti fatti costitutivi posti alla base della domanda di manleva, ossia dell'avvenuto taglio involontario del telone da parte del convenuto in data 25/5/2020 e dell'asserito pag. 5 di 9 eziologicamente connesso deperimento del quantitativo di insilato di mais indicato dall'attrice, né del resto essa può desumersi dalle allegazioni e dalla documentazione versata in atti dalle parti.
Del resto, anche ove qualificata come confessione stragiudiziale, l'ammissione da parte del convenuto in ordine ai suddetti fatti costitutivi, non consentirebbe di superare tale ostacolo, applicandosi il principio di diritto per cui “qualora il danneggiante spieghi domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia di assicurazione, l'accertamento della responsabilità civile dell'assicurato deve avvenire anche nei confronti dell'assicuratore, ove questo la contesti, atteso che sono autonomi i rapporti tra danneggiante e danneggiato e tra assicurato e assicuratore” (cfr. Cass. 8458/2004).
Nel caso di specie l'assicurazione ha infatti contestato la sussistenza della prova della responsabilità civile dell'assicurato, sottolineando, in particolare, come detto: di ritenere sospetto il fatto che l'assicurato avesse avuto precedente analogo sinistro in data 23/8/2019 con parte danneggiata il coniuge/compagno della titolare dell'impresa attrice;
di avere l'assicurato e l'attrice rilasciato dichiarazioni discordanti in ordine alla data dell'evento, indicata dal primo nel 25/5/2020 e dalla seconda nel 15/5/2020; di non essere state reperite in loco pareti e pavimentazione in calcestruzzo, necessarie per l'insilamento in trincea;
di essere trascorsi due giorni tra la data dell'evento e la scoperta dell'indebito taglio, tempo che ha ritenuto incompatibile con il deterioramento dell'intera massa insilata in questione.
Occorre dunque, ai fini dell'accoglimento della domanda di manleva, verificare se sussista la prova, quantomeno presuntiva, necessaria all'accertamento della responsabilità civile dell'assicurato, anche tenuto conto delle eventuali circostanze note all'assicurazione e dalla stessa non specificamente contestate, avendo inoltre riguardo alle suindicate obiezioni eccepite dall'assicurazione terza chiamata dal convenuto.
Quanto al primo aspetto, va osservato che gli unici elementi di prova prodotti dalla parte attrice a sostegno delle circostanze allegate consistono in otto fotografie, le quali ritraggono un quantitativo di materiale apparentemente compatibile con la tipologia ed il quantitativo indicato dall'attrice, accumulato presso un terreno agricolo, nonché un telone in plastica trasparente e sporco di terra ripiegato all'interno di un magazzino (doc. 8 parte attrice).
Ebbene, come noto, l'art. 2712 c.c. prevede che “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
pag. 6 di 9 Sul punto, come noto, la giurisprudenza di legittimità, interpretando tale disposizione, ha con consolidato orientamento chiarito che “la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità” (ex multis Cass.
9977/2018; Cass. 8682/2009; Cass. 8998/2001).
Ne consegue che, nel caso di specie, non avendo rispetto a tali produzioni la parte terza chiamata osservato alcunché, né tantomeno avendo disconosciuto la conformità alle cose ed ai luoghi rappresentati in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, ossia allegando elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta entro la prima udienza o la prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, può affermarsi la sussistenza della prova del fatto del deperimento del quantitativo di insilato indicato dalla parte attrice.
In merito al fatto che in data 25/5/2020 il convenuto abbia tagliato involontariamente il telone in plastica che sigillava l'insilato ed al fatto che ciò abbia provocato il deperimento del suddetto materiale, nessuna prova è stata invece offerta né richiesta, nonostante le contestazioni svolte dall'assicurazione terza chiamata già in comparsa di costituzione, rispetto alle quali nessuna istanza istruttoria è stata ciò nonostante formulata dal convenuto.
Quanto al principio di non contestazione, si osserva del resto che l'unica allegazione relativa ad un fatto che può dirsi noto all'assicurazione attiene al fatto che la stessa “dopo alcuni sopralluoghi si era impegnata a risarcire direttamente l'azienda agricola . Il perito Parte_1
di AR aveva persino offerto la somma di euro 11.000,00 …” (pag. 2 comparsa di Per_2 risposta convenuto).
Inoltre, sono documentate le comunicazioni successive dell'Associazione Consumatori Piemonte e del legale del convenuto, sempre per conto di quest'ultimo, intercorse con il liquidatore incaricato dall'assicurazione e con l'assicurazione stessa (docc. 3 - 6 convenuto), le quali sono tuttavia idonee solo alla dimostrazione che sia stata formulata la richiesta risarcitoria ed un'istanza di trasmissione della relazione svolta dal tecnico incaricato e che ad entrambe sia stato opposto un rifiuto.
Le circostanze provate o non contestate di cui sopra non risultano dunque idonee a rappresentare elementi gravi, precisi concordanti, tali da integrare la prova per presunzioni semplici, di quanto allegato in relazione al danneggiamento da parte del convenuto del telone in plastica ed alla relativa correlazione causale con il danno all'insilato, necessarie all'accertamento nei confronti della terza chiamata della responsabilità del convenuto, non comportando infatti l'effettuazione di sopralluoghi da parte dei periti dell'assicurazione e l'avvenuta proposizione di un'offerta risarcitoria il fatto che l'assicurazione avesse necessariamente ritenuto veritiero e fondato quanto allegato.
pag. 7 di 9 Stante la carenza di prova dei fatti costitutivi necessari all'accoglimento della domanda di manleva, essa non può pertanto essere accolta, non occorrendo esaminare le ulteriori contestazioni mosse dalla terza chiamata (art. 2697 c.c.).
Venendo alla quantificazione del risarcimento dovuto dalla parte convenuta alla parte attrice, risultano provati, a seguito dell'escussione dei testi, il pagamento delle somme portate dalle seguenti fatture: fattura n. C/23 del 14/6/2020 della ditta AR RG dell'importo di
€ 925,00 IVA inclusa per “pulizia insilato di mais con trattore munito di pala e rimorchio per trasporto in smaltimento”; fattura n. 13 del 30/11/2020 della ditta LL ND AN dell'importo di € 1.430,88 IVA inclusa per “fieno”; fattura n. 1/10 del 07/1/2021 della ditta
TO IC dell'importo di € 856,68 IVA inclusa per “22 rotoballe di erba medica”, avendo infatti i titolari delle relative imprese individuali confermato, nel corso dell'udienza del
30/10/2024, di essere stati saldati, benché abbiano errato nell'indicazione delle modalità del pagamento, fatto che non si ritiene tuttavia idoneo ad affermarne l'inattendibilità, tenuto conto degli oltre quattro anni trascorsi tra i pagamenti e l'audizione dei medesimi.
Non dimostrato è invece il pagamento della somma di ulteriori € 859,10 per il fieno di cui alla fattura n. 17 del 21/12/2020 della ditta , stante la mancata conferma di tale Parte_2 circostanza da parte del testimone chiamato a deporre sul punto, non presentatosi a rendere testimonianza e sui cui vi è stata rinuncia della parte attrice alla relativa prova orale.
Stante la mancata contestazione, ed anzi la conferma congiunta ad opera delle parti, inclusa la terza chiamata (cfr. verbale OO.PP. del 3/10/2024), in ordine al valore economico del quantitativo di
1.800 quintali di insilato di produzione propria marcito e divenuto dunque inutilizzabile, può liquidarsi il relativo danno emergente nella misura quantificata dal C.T.U. P.I. Persona_1 pari a complessivi € 6.453,72, essendo l'accertamento tecnico congruamente motivato.
Non accoglibile è infine l'istanza attorea di risarcimento dell'ulteriore somma di € 800,00 “a ristoro del disagio subito”, non solo in quanto quantificata senza parametri di riferimento, ma soprattutto perché indeterminata, generica e sfornita di prova dell'effettivo disagio e della sua entità, tenuto conto anche del dovere di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost. che impone “che il risarcimento del danno non patrimoniale sia dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile.
Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone” (Cass. Sez. Un. 26972-26975/2008).
Il danno cagionato dal convenuto alla parte attrice ammonta dunque ad €.9.666,28, somma sulla quale, trattandosi di obbligazione di valore, vanno riconosciuti rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno (Cass. Sez. Un. 1712/1995), potendosi quindi accogliere la domanda attorea avverso il convenuto per l'importo di € 12.470,29, rivalutazione ed interessi inclusi.
pag. 8 di 9 Quanto alle spese del giudizio, da liquidarsi mediante riferimento alle tabelle di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii (tab. 2), tenuto conto del valore della domanda così come accolta (scaglione € 5.200 -
€.26.000), le stesse vanno poste ex art. 91 c.p.c. a carico della parte convenuta, con riguardo sia a quelle sostenute dalla parte attrice che a quelle sostenute dalla terza chiamata, essendo infatti la soccombenza del convenuto ravvisabile nei confronti di entrambe le controparti.
Sulla relativa quantificazione, tenuto conto della ridotta attività svolta in relazione a tutte le fasi del giudizio, nonché della non contestazione ad opera del convenuto della domanda attorea, si ritiene congruo, differentemente dalle note spese depositate dalla difesa attorea e della terza chiamata, applicare i valori minimi per tutte le fasi del giudizio, e così per il complessivo importo di € 2.540,00, oltre accessori di legge ed oltre al rimborso delle anticipazioni sostenute dall'attore.
Sussistono altresì i presupposti per l'aumento in favore della difesa della parte terza chiamata ex art. 4 co. 1 bis del D.M. 55/2014, che si ritiene congruo riconoscere nella misura del 5%, essendo gli atti depositati telematicamente stati redatti con tecniche idonee ad agevolarne la consultazione, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto della documentazione allegata, risultando al contempo tanto la documentazione quanto gli atti stessi di consistenza molto ridotta.
Vanno altresì poste definitivamente a carico della parte convenuta le spese di C.T.U.
Nonostante la mancata ingiustificata partecipazione alla procedura di negoziazione assistita, non sussiste il presupposto della soccombenza per la condanna della terza chiamata ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma, rivalutazione monetaria ed interessi legali inclusi, di € 12.470,29, oltre interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo effettivo;
- rigetta la domanda di manleva formulata dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata;
- condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice ed alla parte terza chiamata le spese del giudizio, che liquida per quanto riguarda la parte attrice in complessivi € 2.540,00 oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge ed oltre al rimborso delle anticipazioni dalla stessa sostenute, pari ad € 264,00, nonché per quanto riguarda la terza chiamata in complessivi €.2.667,00, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della C.T.U.
Biella, 31/3/2025
Il Giudice dott. Enrico Chemollo pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BIELLA in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Enrico Chemollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa da
(C.F. ), in persona Parte_1 C.F._1 dell'omonima titolare, con l'avv. Gianfranco CATELLA CARAFFA parte attrice, contro
(C.F. ), con l'avv. Mariagrazia FERRARI, CP_1 C.F._2
parte convenuta, con la chiamata in causa di
P.I. , in persona del l.r.p.t., con Controparte_2 P.IVA_1
l'avv. Filippo ROSADA terza chiamata dalla parte convenuta,
in punto: risarcimento del danno patrimoniale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni della parte attrice: in via principale, accertata la responsabilità del sig. CP_1 nella causazione del danno descritto nell'espositiva, dichiarare tenuto e condannare lo stesso al pagamento in favore della , in persona della Parte_1 titolare , con sede in Candelo (BI) via Castellengo n. 147, della somma di Parte_1 euro 17.971,66 o della veriore somma che risulterà dovuta in corso di causa.
In ogni caso col favore dei compensi professionali di cui al D.M. 140/2012 ed al D.L. 1/2012, aumentati del rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre IVA, Cassa Avvocati, oneri accessori, contributo unificato e quant'altro previsto dalla legge. pag. 1 di 9 Conclusioni della parte convenuta: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
dichiarare il terzo in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_2 sede in con sede in Verona, Lungadige Cangrande, 16, C.F./P.IVA: tenuto a P.IVA_2 manlevare il convenuto, signor da ogni pretesa attorea e conseguentemente condannare CP_1 detto terzo a rifondere a parte attrice quanto emergerà dovuto in corso di causa;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario 15%,
IVA e Cassa Avvocati come per legge, da quantificarsi anche ex art 116 c.p.c. in considerazione del comportamento processuale del terzo chiamato.
Conclusioni della terza chiamata:
- in via principale nel merito: respingere le domande tutte rivolte nei confronti di Controparte_3
previo rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto per le
[...] ragioni espresse in atti, con rifusione di spese e compensi professionali;
- in via subordinata: nella non creduta ipotesi in cui l'attrice dovesse assolvere al proprio onere probatorio, respingere le domande formulate dal sig. nei confronti di CP_1 [...] in quanto infondate per le ragioni espresse in atti, con rifusione di spese e Controparte_3 compensi professionali;
- in via di ulteriore subordine: liquidare il danno per il sinistro di cui è causa secondo le sue conseguenze dirette ed immediate, alla stregua delle effettive e concrete risultanze istruttorie, rigettando ogni maggior richiesta, e tenuto conto del disposto dell'art. 1227 co. 1 c.c. per le ragioni di cui in narrativa, dichiarando tenuta a manlevare il sig. Controparte_3 CP_1 di quanto questi fosse condannato a corrispondere all'attrice, nei limiti dei patti di polizza, al
[...] netto di franchigie e scoperti.
- In via istruttoria: (come in atti).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22/9/2021, l'azienda agricola ha Parte_1 convenuto in giudizio , riferendo di averlo incaricato di tranciare il giorno 25/5/2020 CP_1 dei rovi con un trinciatore per trattore su una parte del proprio terreno ove la stessa aveva a lato collocato un materiale sostitutivo del foraggio denominato insilato-trinciato di mais, che richiede un'accurata conservazione, e di avere il convenuto svolgendo tale attività tagliato involontariamente il relativo telone in plastica isolante dall'aria, cagionando l'ammaloramento di tutto l'insilato, chiedendone pertanto la condanna al risarcimento del danno dalla stessa subito.
Danno così in dettaglio quantificato: € 11.700 per la perdita di 1800 quintali di insilato, il cui valore ha affermato essere di € 3,80 al quintale (come da tabella della CCIAA di Brescia – doc 1 parte attrice), ma che ha affermato aumentare sino ad € 6,50 se prodotto dalla stessa azienda;
ulteriori pag. 2 di 9 €.825,00 per le spese di smaltimento dell'insilato marcito ed inutilizzabile;
altri € 1.500,00 quale valore del telo tagliato;
ulteriori € 3.146,66 sostenuti per l'acquisto di altro mangime per le mucche, ossia fieno e erba medica, più costosi dell'insilato, posto che in tale periodo esso non era più reperibile
(docc. 4 – 6 parte attrice) ed infine altri € 800,00 a ristoro del disagio subito.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il convenuto , ammettendo di aver CP_1 effettivamente ed inavvertitamente danneggiato il giorno 25/5/2020, nel compiere detto lavoro di trinciatura e taglio di rovi sul terreno dell'attrice mediante “trinciastocchi” per trattore, il telone di copertura contenente l'insilato di mais ivi stipato dalla parte attrice e di averne avuto notizia dall'attrice stessa solo alcuni giorni dopo, quando ella ne aveva avuto contezza in quanto il materiale aveva iniziato a marcire emanando cattivo odore.
Ha quindi rappresentato di aver prontamente denunciato, in forza della polizza n. 05108912000181 con durata dal 6/6/2019 al 6/6/2020, il sinistro in questione alla propria compagnia assicuratrice, della quale ha chiesto autorizzazione alla chiamata in causa, riferendo di avere questa svolto apposita perizia ed offerto il perito € 11.000 a ristoro del danno, somma peraltro accettata dall'attrice e tuttavia mai versata, neppure a seguito dei diversi solleciti effettuati in via stragiudiziale, anche tramite l'Associazione Consumatori Piemonte e poi tramite la propria procuratrice, avendo ottenuto in riscontro risposte pretestuose, incomprensibili e/o infondate (docc. 3 - 9 convenuto).
Alla prima udienza, tenutasi in data 4/1/2022, si è autorizzata la chiamata dell'assicurazione ed è stata rilevata la mancata proposizione della negoziazione assistita, prevista dall'art. 3 del D.Lgs. 132/2014 quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, stante il valore inferiore agli € 50.000, con conseguente assegnazione alle parti del termine per la comunicazione dell'invito anche nei confronti della terza chiamata e rinvio al 17/5/2022.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata Controparte_4 contestando la domanda di manleva e riferendo in particolare di aver provveduto l'anno precedente a quello del sinistro di cui si tratta al risarcimento di una somma pressoché identica a quella in questione (€ 17.800), in relazione ad un sinistro occorso in data 23/8/2019, in cui il danno era stato arrecato dal a diversi filari di piante di castagno, con parte danneggiata , CP_1 CP_5 coniuge/compagno di , cosa che aveva insospettivo l'assicurazione, anche Parte_1 per il fatto che la data del sinistro di cui si tratta era stata indicata dall'assicurato nel giorno
25/5/2020 e dalla danneggiata, agli investigatori privati incaricati, nel giorno 15/5/2020.
Ha inoltre sostenuto la terza chiamata che la modalità di insilamento in trincea non sia compatibile con il sinistro, prevedendo l'esistenza di pareti e pavimentazione in calcestruzzo, assente sul luogo.
Ancora, ha sottolineato il trascorrere di due giorni fra l'evento in esame e la denuncia del medesimo, fatto ritenuto incompatibile con il deperimento dell'intero insilato.
pag. 3 di 9 Ha poi eccepito l'inoperatività della polizza, in quanto non estesa alla copertura dei danni causati al committente da inadempimento, stante il mancato acquisto della garanzia RC-A “Fornitura di servizi, energia e carburanti” idonea ad estendere la garanzia, in deroga all'art. RCT1 “Oggetto dell'assicurazione”, anche all'attività di fornitura a terzi di beni e di servizi con l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'assicurato normalmente impiegate nell'azienda.
Infine, nelle conclusioni, ha invocato in ulteriore subordine la previsione dell'art. 1227 c.c., nonché
l'applicazione delle franchigie e degli scoperti contrattualmente previsti.
Verificata nel corso dell'udienza del 17/5/2022 la regolarità dell'invito delle parti convenuta e terza chiamata alla procedura di negoziazione assistita e visto l'esito negativo della stessa, dovuto alla ingiustificata mancata partecipazione dell'assicurazione terza chiamata, si è proceduto alla formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che è stata accolta all'udienza del
27/9/2022 dalla sola parte convenuta e rifiutata dalle altre parti.
Sono quindi stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. richiesti dalle parti, con rinvio all'udienza del 6/6/2023, non tenutasi in ragione dell'interruzione del processo dichiarata con ordinanza del
31/5/2023 ex art. 301 c.p.c. per l'intervenuta sospensione della procuratrice della parte convenuta sino al 19/9/2023.
Con le memorie depositate ante interruzione: parte attrice ha sottolineato la mancata contestazione ad opera del convenuto dell'an e del quantum della propria domanda, ha contestato l'indicazione della terza chiamata in relazione all'effettuazione di un insilamento in trincea ed ha formulato talune istanze di prova orale volte a provare l'effettivo esborso delle somme dalla stessa indicate quali componenti del danno patrimoniale subito, istando per l'ammissione di C.T.U. sul valore del materiale deperito;
parte convenuta ha contestato l'eccezione della terza chiamata sulla non operatività della copertura assicurativa, sottolineando la condotta processuale non collaborativa della terza chiamata, in sede sia di negoziazione assistita che di tentativo di conciliazione giudiziale;
la terza chiamata ha ribadito l'eccezione di inoperatività della polizza ed ha formulato due capi di prova per testi a conferma della provenienza e del contenuto di una relazione investigativa e di una perizia redatte su proprio incarico;
le parti attrice e convenuta si sono opposte all'ammissione delle istanze di prova della terza chiamata che si è opposta all'ammissione dei capi di prova attorei.
Riassunto il processo dalla parte attrice con ricorso del 30/11/2023, all'udienza del 26/3/2024 le parti attrice e terza chiamata hanno insistito sull'ammissione dei mezzi istruttori, su cui si è provveduto con ordinanza in pari data, ammettendo i capi di prova attorei e disponendo C.T.U., affidata all'agronomo dott. , per la stima del valore economico di 1.800 quintali Persona_1 di insilato di mais di produzione propria.
pag. 4 di 9 All'udienza del 5/6/2024 si è proceduto all'affidamento dell'incarico al C.T.U. e si è rinviato, per l'esame dei testi non comparsi, all'udienza del 30/10/2024, alla quale si è respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 2721 c.c. delle testimonianze sul pagamento delle fatture allegate dalla parte attrice, ritenuto plausibile il mancato rilascio di quietanza scritta, tenuto conto della qualità di agricoltori delle parti e del valore dei pagamenti in contanti inferiore alle soglie antiriciclaggio.
Sentiti i testi di parte attrice , e AR, si è rinviato CP_6 CP_7 all'udienza del 18/12/2024 per l'escussione del rimanente teste ammesso , alla quale, Tes_1 stante la rinuncia espressa dalla parte attrice senza osservazioni delle altre parti e conclusa l'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente, quindi la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'esito del processo va parzialmente accolta la domanda attorea, mentre va rigettata la domanda di manleva formulata dalla parte convenuta nei confronti dell'assicurazione terza chiamata, per le ragioni seguenti.
Quanto alla domanda attorea, le circostanze dell'avvenimento del danneggiamento in data 25/5/2020 del telone di copertura contenente l'insilato di mais, ivi stipato dalla parte attrice, da parte del convenuto , nell'ambito dello svolgimento del lavoro di trinciatura e di taglio di rovi CP_1 sul terreno dell'attrice, mediante l'utilizzo del “trinciastocchi” per trattore, con conseguente deperimento del materiale suddetto, nel quantitativo indicato dall'attrice, emerso solo alcuni giorni dopo il taglio, risultano come detto non contestate ed anzi espressamente ammesse dal convenuto.
Tale non contestazione dei suddetti fatti consente di porli alla base della decisione, secondo quanto previsto dall'art. 115 c.p.c., a seguito della modificazione di tale disposizione operata con L.69/2009 e comunque anche già ritenuto dalla giurisprudenza in precedenza a tale riforma, con conseguente fondatezza della domanda attorea nell'an debeatur nei confronti della parte convenuta.
La non contestazione da parte del convenuto non è tuttavia idonea a spiegare i medesimi effetti nei confronti dell'assicurazione terza chiamata, posto che “l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti”
(ex multis Cass. 14652/2016; Cass. 87/2019), “con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione”. (Cass.
4681/2023).
Nel caso di specie, infatti, nessuna allegazione vi è in ordine alla pregressa conoscenza da parte della terza chiamata dei suddetti fatti costitutivi posti alla base della domanda di manleva, ossia dell'avvenuto taglio involontario del telone da parte del convenuto in data 25/5/2020 e dell'asserito pag. 5 di 9 eziologicamente connesso deperimento del quantitativo di insilato di mais indicato dall'attrice, né del resto essa può desumersi dalle allegazioni e dalla documentazione versata in atti dalle parti.
Del resto, anche ove qualificata come confessione stragiudiziale, l'ammissione da parte del convenuto in ordine ai suddetti fatti costitutivi, non consentirebbe di superare tale ostacolo, applicandosi il principio di diritto per cui “qualora il danneggiante spieghi domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia di assicurazione, l'accertamento della responsabilità civile dell'assicurato deve avvenire anche nei confronti dell'assicuratore, ove questo la contesti, atteso che sono autonomi i rapporti tra danneggiante e danneggiato e tra assicurato e assicuratore” (cfr. Cass. 8458/2004).
Nel caso di specie l'assicurazione ha infatti contestato la sussistenza della prova della responsabilità civile dell'assicurato, sottolineando, in particolare, come detto: di ritenere sospetto il fatto che l'assicurato avesse avuto precedente analogo sinistro in data 23/8/2019 con parte danneggiata il coniuge/compagno della titolare dell'impresa attrice;
di avere l'assicurato e l'attrice rilasciato dichiarazioni discordanti in ordine alla data dell'evento, indicata dal primo nel 25/5/2020 e dalla seconda nel 15/5/2020; di non essere state reperite in loco pareti e pavimentazione in calcestruzzo, necessarie per l'insilamento in trincea;
di essere trascorsi due giorni tra la data dell'evento e la scoperta dell'indebito taglio, tempo che ha ritenuto incompatibile con il deterioramento dell'intera massa insilata in questione.
Occorre dunque, ai fini dell'accoglimento della domanda di manleva, verificare se sussista la prova, quantomeno presuntiva, necessaria all'accertamento della responsabilità civile dell'assicurato, anche tenuto conto delle eventuali circostanze note all'assicurazione e dalla stessa non specificamente contestate, avendo inoltre riguardo alle suindicate obiezioni eccepite dall'assicurazione terza chiamata dal convenuto.
Quanto al primo aspetto, va osservato che gli unici elementi di prova prodotti dalla parte attrice a sostegno delle circostanze allegate consistono in otto fotografie, le quali ritraggono un quantitativo di materiale apparentemente compatibile con la tipologia ed il quantitativo indicato dall'attrice, accumulato presso un terreno agricolo, nonché un telone in plastica trasparente e sporco di terra ripiegato all'interno di un magazzino (doc. 8 parte attrice).
Ebbene, come noto, l'art. 2712 c.c. prevede che “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
pag. 6 di 9 Sul punto, come noto, la giurisprudenza di legittimità, interpretando tale disposizione, ha con consolidato orientamento chiarito che “la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità” (ex multis Cass.
9977/2018; Cass. 8682/2009; Cass. 8998/2001).
Ne consegue che, nel caso di specie, non avendo rispetto a tali produzioni la parte terza chiamata osservato alcunché, né tantomeno avendo disconosciuto la conformità alle cose ed ai luoghi rappresentati in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, ossia allegando elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta entro la prima udienza o la prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, può affermarsi la sussistenza della prova del fatto del deperimento del quantitativo di insilato indicato dalla parte attrice.
In merito al fatto che in data 25/5/2020 il convenuto abbia tagliato involontariamente il telone in plastica che sigillava l'insilato ed al fatto che ciò abbia provocato il deperimento del suddetto materiale, nessuna prova è stata invece offerta né richiesta, nonostante le contestazioni svolte dall'assicurazione terza chiamata già in comparsa di costituzione, rispetto alle quali nessuna istanza istruttoria è stata ciò nonostante formulata dal convenuto.
Quanto al principio di non contestazione, si osserva del resto che l'unica allegazione relativa ad un fatto che può dirsi noto all'assicurazione attiene al fatto che la stessa “dopo alcuni sopralluoghi si era impegnata a risarcire direttamente l'azienda agricola . Il perito Parte_1
di AR aveva persino offerto la somma di euro 11.000,00 …” (pag. 2 comparsa di Per_2 risposta convenuto).
Inoltre, sono documentate le comunicazioni successive dell'Associazione Consumatori Piemonte e del legale del convenuto, sempre per conto di quest'ultimo, intercorse con il liquidatore incaricato dall'assicurazione e con l'assicurazione stessa (docc. 3 - 6 convenuto), le quali sono tuttavia idonee solo alla dimostrazione che sia stata formulata la richiesta risarcitoria ed un'istanza di trasmissione della relazione svolta dal tecnico incaricato e che ad entrambe sia stato opposto un rifiuto.
Le circostanze provate o non contestate di cui sopra non risultano dunque idonee a rappresentare elementi gravi, precisi concordanti, tali da integrare la prova per presunzioni semplici, di quanto allegato in relazione al danneggiamento da parte del convenuto del telone in plastica ed alla relativa correlazione causale con il danno all'insilato, necessarie all'accertamento nei confronti della terza chiamata della responsabilità del convenuto, non comportando infatti l'effettuazione di sopralluoghi da parte dei periti dell'assicurazione e l'avvenuta proposizione di un'offerta risarcitoria il fatto che l'assicurazione avesse necessariamente ritenuto veritiero e fondato quanto allegato.
pag. 7 di 9 Stante la carenza di prova dei fatti costitutivi necessari all'accoglimento della domanda di manleva, essa non può pertanto essere accolta, non occorrendo esaminare le ulteriori contestazioni mosse dalla terza chiamata (art. 2697 c.c.).
Venendo alla quantificazione del risarcimento dovuto dalla parte convenuta alla parte attrice, risultano provati, a seguito dell'escussione dei testi, il pagamento delle somme portate dalle seguenti fatture: fattura n. C/23 del 14/6/2020 della ditta AR RG dell'importo di
€ 925,00 IVA inclusa per “pulizia insilato di mais con trattore munito di pala e rimorchio per trasporto in smaltimento”; fattura n. 13 del 30/11/2020 della ditta LL ND AN dell'importo di € 1.430,88 IVA inclusa per “fieno”; fattura n. 1/10 del 07/1/2021 della ditta
TO IC dell'importo di € 856,68 IVA inclusa per “22 rotoballe di erba medica”, avendo infatti i titolari delle relative imprese individuali confermato, nel corso dell'udienza del
30/10/2024, di essere stati saldati, benché abbiano errato nell'indicazione delle modalità del pagamento, fatto che non si ritiene tuttavia idoneo ad affermarne l'inattendibilità, tenuto conto degli oltre quattro anni trascorsi tra i pagamenti e l'audizione dei medesimi.
Non dimostrato è invece il pagamento della somma di ulteriori € 859,10 per il fieno di cui alla fattura n. 17 del 21/12/2020 della ditta , stante la mancata conferma di tale Parte_2 circostanza da parte del testimone chiamato a deporre sul punto, non presentatosi a rendere testimonianza e sui cui vi è stata rinuncia della parte attrice alla relativa prova orale.
Stante la mancata contestazione, ed anzi la conferma congiunta ad opera delle parti, inclusa la terza chiamata (cfr. verbale OO.PP. del 3/10/2024), in ordine al valore economico del quantitativo di
1.800 quintali di insilato di produzione propria marcito e divenuto dunque inutilizzabile, può liquidarsi il relativo danno emergente nella misura quantificata dal C.T.U. P.I. Persona_1 pari a complessivi € 6.453,72, essendo l'accertamento tecnico congruamente motivato.
Non accoglibile è infine l'istanza attorea di risarcimento dell'ulteriore somma di € 800,00 “a ristoro del disagio subito”, non solo in quanto quantificata senza parametri di riferimento, ma soprattutto perché indeterminata, generica e sfornita di prova dell'effettivo disagio e della sua entità, tenuto conto anche del dovere di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost. che impone “che il risarcimento del danno non patrimoniale sia dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile.
Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone” (Cass. Sez. Un. 26972-26975/2008).
Il danno cagionato dal convenuto alla parte attrice ammonta dunque ad €.9.666,28, somma sulla quale, trattandosi di obbligazione di valore, vanno riconosciuti rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno (Cass. Sez. Un. 1712/1995), potendosi quindi accogliere la domanda attorea avverso il convenuto per l'importo di € 12.470,29, rivalutazione ed interessi inclusi.
pag. 8 di 9 Quanto alle spese del giudizio, da liquidarsi mediante riferimento alle tabelle di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii (tab. 2), tenuto conto del valore della domanda così come accolta (scaglione € 5.200 -
€.26.000), le stesse vanno poste ex art. 91 c.p.c. a carico della parte convenuta, con riguardo sia a quelle sostenute dalla parte attrice che a quelle sostenute dalla terza chiamata, essendo infatti la soccombenza del convenuto ravvisabile nei confronti di entrambe le controparti.
Sulla relativa quantificazione, tenuto conto della ridotta attività svolta in relazione a tutte le fasi del giudizio, nonché della non contestazione ad opera del convenuto della domanda attorea, si ritiene congruo, differentemente dalle note spese depositate dalla difesa attorea e della terza chiamata, applicare i valori minimi per tutte le fasi del giudizio, e così per il complessivo importo di € 2.540,00, oltre accessori di legge ed oltre al rimborso delle anticipazioni sostenute dall'attore.
Sussistono altresì i presupposti per l'aumento in favore della difesa della parte terza chiamata ex art. 4 co. 1 bis del D.M. 55/2014, che si ritiene congruo riconoscere nella misura del 5%, essendo gli atti depositati telematicamente stati redatti con tecniche idonee ad agevolarne la consultazione, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto della documentazione allegata, risultando al contempo tanto la documentazione quanto gli atti stessi di consistenza molto ridotta.
Vanno altresì poste definitivamente a carico della parte convenuta le spese di C.T.U.
Nonostante la mancata ingiustificata partecipazione alla procedura di negoziazione assistita, non sussiste il presupposto della soccombenza per la condanna della terza chiamata ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma, rivalutazione monetaria ed interessi legali inclusi, di € 12.470,29, oltre interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo effettivo;
- rigetta la domanda di manleva formulata dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata;
- condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice ed alla parte terza chiamata le spese del giudizio, che liquida per quanto riguarda la parte attrice in complessivi € 2.540,00 oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge ed oltre al rimborso delle anticipazioni dalla stessa sostenute, pari ad € 264,00, nonché per quanto riguarda la terza chiamata in complessivi €.2.667,00, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della C.T.U.
Biella, 31/3/2025
Il Giudice dott. Enrico Chemollo pag. 9 di 9