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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- Dott. GI ND - Presidente rel.
- Dott.ssa Serena Baccolini - Consigliere
- Dott.ssa Manuela Cortelloni - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 524/25 promossa in grado d'appello da
(C.F. , rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura allegata telematicamente, dell'avv. Alessandra Bontempo, presso il cui studio sito in Verona, via Salgari 2/c è elettivamente domiciliato, oltre che presso l'indirizzo
PEC del predetto difensore ( . Email_1
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, e per essa in persona del procuratore dott. CP_2
rappresentata e difesa, come da procura allegata telematicamente, Controparte_3 dall'avv. Teodoro Carsillo, presso il cui studio sito in Roma, via Luigi Lilio 95, è elettivamente domiciliata.
APPELLATA
OGGETTO: risarcimento del danno per erronea segnalazione alla Centrale Rischi. CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
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*
Conclusioni delle parti
PER : Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza del 26/07/2024 del Giudice del
Tribunale di Milano Dr.ssa Guantario n. 7440/2024 (doc. 01), comunicata e pubblicata il
26/07/2024, dichiarato che nulla deve l'attore/appellante alla convenuta/appellata e accertato che , sebbene il credito fosse inesistente, ha comunicato il Controparte_4 nominativo dell'appellante alla con ciò determinando un danno in capo allo Parte_2 stesso, oltre all'impossibilità di accedere al credito da parte del sig. e, per Parte_1
l'effetto, condanni l'appellata al pagamento -a titolo di risarcimento dei danni morali, materiali patrimoniali, nessuno escluso, patiti dall'appellante -di un importo la cui determinazione si rimette al Giudicante, condannando altresì l'appellata all'immediata cancellazione del nominativo del sig. da tutte le banche dati dei cattivi pagatori e/o centrale Parte_1 rischi presenti nel territorio italiano, con annullamento del capo della sentenza che ha compensato le spese del primo grado di giudizio e condannando l'appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio;
in subordine, nel caso di conferma della sentenza di primo grado che ha ritenuto di non riconoscere nel quantum il risarcimento dei danni chiesto da parte appellante, , in riforma della sentenza del 26/07/2024 del Giudice del Tribunale di Milano Dr.ssa Guantario n. 7440/2024
(doc. 01), comunicata e pubblicata il 26/07/2024, si chiede che la Corte d'Appello di Milano, dichiarato in ogni caso che nulla deve l'appellante all'appellata, condanni altresì l'appellata all'immediata cancellazione del nominativo del sig. da tutte le banche dati dei Parte_1 cattivi pagatori e/o centrale rischi presenti nel territorio italiano, con annullamento del capo della sentenza che ha compensato le spese del primo grado di giudizio e condannando
l'appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
In estremo subordine, nel caso di conferma della sentenza di primo grado, si chiede -in riforma della sentenza del 26/07/2024 del Giudice del Tribunale di Milano Dr.ssa Guantario n.
7440/2024 (doc. 01), comunicata e pubblicata il 26/07/2024 -che la Corte d'Appello di Milano
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condanni l'appellata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, oltre a quelle del secondo grado. In via istruttoria, al fine di dare riscontro al fatto che la segnalazione da parte dell'appellata risulta essere ancora pregiudizievole nei confronti dell'appellante, si chiede prova per testi nella persona dell'avvocato Gianluca d'Amato, con studio a Verona in via del Fante 5, sulle seguenti circostanze: 1) Vero che al termine del contenzioso
contro
CP_5 gli istituti di credito hanno permesso all'attore odierno appellante di poter aprire, solo
[...] su base attiva, dei conti correnti? 2) Vero che al termine del contenzioso
contro
CP_5
l'appellante ha appianato le problematiche che aveva con gli istituti di credito diversi da
[...]
3) Vero che a causa della segnalazione alla centrale rischi da parte dell'appellata il CP_5 sig. , nonché le società presso le quali lo stesso è legale rappresentante, Parte_1 ottengono prestiti, finanziamenti ed anticipi fatture da parte degli istituti di credito?
PER Controparte_6
In via incidentale e in parziale riforma della Sentenza impugnata, rimuoverne il capo in cui ha ritenuto illegittimo il mantenimento della segnalazione (per come effettuata da RE S.p.A.
e, poi, mantenuta dalla propria dante causa ex L. 130/1999 NPL da parte CP_7 CP_8 della società comparente del nominativo del sig. sino al 19.10.2022. Pt_1
Rigettare integralmente il gravame avversario, in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
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Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. - Il processo di primo grado
1.1 – L'atto di citazione
Con atto di citazione notificato in data 29 agosto 2022, il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio al fine di ottenerne la condanna al Controparte_4 risarcimento del danno causato da un'erronea segnalazione alla Centrale Rischi a suo carico avente ad oggetto un credito inesistente. L'attore ha, altresì, chiesto la cancellazione della predetta segnalazione.
In particolare, il sig. ha affermato che il credito oggetto della segnalazione, Pt_1 effettuata da dalla creditrice originaria RE ( ha, infatti, Controparte_4 acquistato il credito nel 2017), è risultato inesistente in seguito ad apposito giudizio di cognizione, conclusosi con sentenza passata in giudicato. L'attore ha, quindi, allegato di aver subito, proprio a causa della predetta segnalazione, numerosi pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, consistenti nell'impossibilità di accedere ad altre fonti di finanziamento e in un grave danno di immagine.
1.2 – La comparsa di costituzione
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese Controparte_4 avversarie.
Nello specifico, la società convenuta ha affermato che, in quanto cessionaria di un credito già segnalato alla Centrale Rischi, non aveva alcuna discrezionalità in merito alla gestione della predetta segnalazione. Inoltre, ha Controparte_4 affermato che la situazione patrimoniale generale del sig. al momento Pt_1 dell'acquisto del credito, era tale da giustificare le mancate concessioni di credito allegate dall'attore, non potendo, dunque, ritenersi provato il nesso di causalità tra la segnalazione oggetto di causa e i danni lamentati dall'attore.
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Infine, la società convenuta ha allegato di aver provveduto, non appena venuta a conoscenza dell'inesistenza del credito (in data 19.10.2022 successivamente alla richiesta di negoziazione assistita), a rimuovere la segnalazione.
1.3 - La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.7440 del 26.07.2024, ha rigettato tutte le domande avanzate dal sig. sulla scorta delle motivazioni che seguono. Pt_1
Il primo giudice, in virtù al disposto del cap. II, sez. 1, par. 8 della Circolare di Banca
d'Italia n.139 del 1991, ha affermato che i cessionari di crediti aventi natura di intermediari finanziari hanno l'obbligo di verificare la correttezza delle segnalazioni inerenti i rapporti a loro trasferiti solo in caso di eventi sopravvenuti idonei a mutare la classificazione degli stessi. In applicazione di tale principio di diritto, il Tribunale ha rilevato che la sentenza della Corte d'Appello di Verona del 2017, con la quale è stata dichiarata l'inesistenza del credito di rappresenta un evento sopravvenuto CP_5 rispetto alla segnalazione originaria, e che, pertanto, avrebbe Controparte_4 dovuto attivarsi, subito dopo l'acquisto del credito, al fine di revocare la segnalazione.
Tuttavia, il primo giudice ha ritenuto non provati i danni lamentati dal sig. in Pt_1 quanto sprovvisti di allegazioni sufficientemente specifiche e privi di qualsiasi supporto probatorio.
In relazione, poi, all'unico pregiudizio allegato e dimostrato, ossia il procedimento esecutivo avvenuto nel 2013 nei confronti del sig. il giudice di primae curae Pt_1 ha evidenziato come esso sia conseguenza dalla condotta della creditrice originaria e non dalla tardiva revoca della segnalazione da parte della società Controparte_4
[...]
Il Tribunale ha, altresì, rigettato, la domanda inerente il danno di immagine dedotto dall'attore, a causa della genericità di tale allegazione, dell'assenza di elementi probatori riferibili a tale pregiudizio e dell'impossibilità giuridica di qualificare il danno all'immagine come danno in re ipsa.
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Infine, è stata rigettata anche la domanda di condanna alla revoca della segnalazione, poiché la convenuta ha dimostrato di aver già provveduto a tale incombenza.
Il Tribunale, in conclusione, ha compensato le spese di lite in virtù della parziale soccombenza di entrambe le parti.
2. - Il giudizio di secondo grado
2.1. - L'atto di citazione in appello
Con atto di citazione in appello ritualmente depositato in data 21.02.2025, il sig. Pt_1 ha impugnato la sentenza n. 7440 del 2024 del Tribunale di Milano,
[...] affidandosi a 3 motivi di gravame.
2.1.1. - Primo motivo di gravame: violazione degli artt. 1223, 1226, 1263, 2056 c.c. e
115 c.p.c. per aver il giudice di primo grado erroneamente valutato le prove relative alla valutazione del danno subito.
2.1.2. - Secondo motivo di gravame: violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per non aver il giudice di primo grado pronunciato in elazione alla richiesta di cancellazione del nominativo del sig. dalla Pt_1 Parte_2
2.1.3 – Terzo motivo di gravame: violazione dell'art. 91 c.p.c. per aver il Tribunale erroneamente statuito sulle spese di giudizio.
2.2 - Comparsa di costituzione e risposta
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_6 avversario in quanto inammissibile e infondato e proponendo a sua volta un motivo d'appello incidentale.
2.2.1 – Unico motivo d'appello incidentale: erroneità della sentenza di primo grado laddove ha ritenuto illegittimo il mantenimento della segnalazione alla Centrale Rischi dopo l'acquisto del credito da parte della società appellata.
3. - Svolgimento del processo d'appello
In seguito a provvedimento del Presidente della Corte, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., al giorno 22 ottobre 2025. Al termine di tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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Motivi della decisione
4. - La decisione della Corte
Sia l'appello principale, che quello incidentale, sono infondati per le ragioni che seguono.
4.1. – Il primo motivo d'appello
4.1.1. - Gli argomenti delle parti
Con il primo motivo d'appello il sig. censura la sentenza impugnata laddove Pt_1 ha ritenuto non provati i danni da lui lamentati.
In particolare, l'appellante evidenzia che il danno di immagine deve considerarsi in re ipsa in casi analoghi a quello in esame, in quanto la segnalazione oggetto di causa è pubblica e comporta un'immediata perdita di credibilità da parte del segnalato;
pertanto, il giudice di primo grado non avrebbe dovuto porre in capo al sig. l'onere di Pt_1 provare il pregiudizio subito.
Relativamente, invece, ai danni patrimoniali, l'appellante evidenzia, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, di aver assolto al proprio onere di allegazione e di aver dimostrato che, a causa della segnalazione effettuata da gli è stato CP_5 revocato un ulteriore affidamento su conto corrente, che ha generato l'impossibilità di pagare un altro mutuo, inadempimento dal quale è conseguita la vendita forzata di un immobile.
Inoltre, l'appellante richiama alcuni precedenti giurisprudenziali secondo i quali il danno da illecita segnalazione alla Centrale Rischi è dimostrabile tramite presunzioni, che nel caso di specie consistono nella vicinanza temporale tra la segnalazione e la revoca degli ulteriori affidamenti vantati dal sig. Pt_1
L'appellante evidenzia, poi, relativamente all'entità dei danni subiti, che essi possono essere liquidati equitativamente come previsto dagli artt. 1226 e 2056 c.c..
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Infine, il sig. afferma che della condotta di deve necessariamente Pt_1 CP_5 rispondere in quanto cessionaria del credito oggetto di Controparte_4 segnalazione.
La società appellata ritiene tale motivo d'appello inammissibile in quanto non si confronta con quanto affermato dal primo giudice in relazione alle carenze probatorie relativamente all'esistenza del danno dedotto dall'attore, non andando, quindi, a intaccare l'iter argomentativo della sentenza impugnata.
Quanto, invece, alla fondatezza della censura in esame, la società appellata evidenzia che la situazione patrimoniale del sig. risulta critica sin dal 2005 a causa di Pt_1 numerose esposizioni debitorie, non potendo così dimostrarsi, conformemente ai principi giurisprudenziali in materia di causalità, alcun nesso tra la segnalazione effettuata da e l'impossibilità di accesso al credito da parte del sig. CP_5 Pt_1
Nello specifico, secondo l'impostazione della società appellata, la segnalazione effettuata da non rappresenta una sopravvenienza tale da interrompere il nesso CP_5 eziologico tra l'evento danno e le precedenti e ulteriori esposizioni debitorie dell'odierno appellante.
Inoltre, la società evidenzia che i poteri equitativi del giudice Controparte_4 possono essere utilizzati solo qualora sussista la prova del danno, ma esso non sia facilmente determinabile, non, invece, quando manchi del tutto la prova del danno, come nel caso di specie.
Infine, la società appellate rileva che l'unico soggetto responsabile di eventuali danni, qualora risultino provati, è poiché le norme sulla cessione del credito non CP_5 comportano il subentro del cessionario nei rapporti passivi del soggetto cedente.
4.1.2. - Le ragioni della decisione
Primariamente, la Corte rileva che l'appello risulta ammissibile, in quanto tenta di dimostrare, tramite una diversa valutazione delle prove e un differente approccio giuridico inerente alla prova dei danni, l'erroneità della decisione di primo grado.
Il presenta motivo di gravame risulta, tuttavia, infondato.
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In relazione ai danni patrimoniali, la Corte ritiene, come correttamente affermato anche dal Tribunale, che il sig. abbia allegato in modo non generico solamente un Pt_1 unico evento dannoso, ossia la revoca di altro affidamento su conto corrente, che ha comportato l'impossibilità di pagare un'ulteriore mutuo e, conseguentemente, la vendita forzata di un immobile;
ciò nonostante, anche ammettendo che l'esistenza di tale danno e del nesso di causalità tra esso e la segnalazione alla Centrale Rischi possa dirsi provata per presunzioni, così come sostenuto dall'appellante, tale evento, verificatosi nel 2013,
è derivato dalla condotta del debitore originario che ha effettuato la segnalazione, non dalla condotta di che ha acquistato il credito solo nel 2017. Controparte_4
Sul punto risultano del tutto infondate le argomentazioni svolte dall'appellante in relazione alla responsabilità del cessionario, poiché le norme e i principi che regolano la cessione del credito prevedono che l'acquirente del credito subentra solamente nel lato attivo del rapporto e ciò risulta ancora più evidente dal fatto che l'appellante non ha richiamato nessuna norma, né alcun precedente giurisprudenziale a fondamento della sua tesi.
Pertanto, il danno oggetto di esame, in quanto derivante da una condotta tenuta dalla creditrice originaria, la cui responsabilità non può trasferirsi per effetto della cessione del credito all'odierna appellata, non può essere imputato a quest'ultima.
Tutti gli ulteriori pregiudizi patrimoniali lamentati dal sig. consistenti in Pt_1 presunti rifiuti di finanziamento da parte di istituti di crediti non solo non risultano provati, ma nemmeno allegati con sufficiente specificità. A tal proposito, la Corte rileva che tutte le richieste istruttorie avanzate sul punto dall'appellante sono formulate in modo generico e risultano inidonee a provare i danni lamentati dal sig. avuto Pt_1 conto anche delle carenze di allegazione già richiamate e sulla scorta delle ragioni che seguono.
Il primo capitolo testimoniale richiesto dagli appellanti recita “Vero che al termine del contenzioso contro gli istituti di credito hanno permesso all'attore Controparte_5 odierno appellante di poter aprire, solo su base attiva, dei conti correnti?”. Tale
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quesito risulta del tutto generico e privo di indicazioni circostanziate idonee ad individuare concreti rifiuti da parte di istituti di credito.
Il secondo capitolo di prova, che recita, invece, “Vero che al termine del contenzioso contro l'appellante ha appianato le problematiche che aveva con gli Controparte_5 istituti di credito diversi da ” non attiene nemmeno alla dimostrazione di un CP_5 eventuale danno subito dal sig. Pt_1
Il terzo e ultimo capitolo di prova formulato dall'appellante, consistente nel seguente quesito “Vero che a causa della segnalazione alla centrale rischi da parte dell'appellata il sig. , nonché le società presso le quali lo stesso è Parte_1 legale rappresentante, ottengono prestiti, finanziamenti ed anticipi fatture da parte degli istituti di credito?” non consente in alcun modo di comprendere cosa l'appellante intende dimostrare, poiché non fa riferimento a circostanze pregiudizievoli per il sig.
bensì positive. Pt_1
Anche in relazione ai danni non patrimoniali, qualificati dal sig. come danni Pt_1 di immagine, occorre rilevare che l'appellante non ha circostanziato in alcun modo tali pregiudizi, limitandosi a sostenere che siano conseguenza inevitabile dell'erronea segnalazione alla Centrale Rischi;
in altri termini, l'appellante ritiene che tale pregiudizio debba considerarsi quale danno in re ipsa. Tuttavia, sul punto è intervenuta più volte la Corte di Cassazione, escludendo che nel nostro ordinamento possano esistere danni in re ipsa. In particolare, una recente pronuncia, che si è espressa su un caso analogo a quello odierno, ha affermato che “in ipotesi di danno all'immagine per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. L'onere della prova, quindi, si ripartisce secondo le regole ordinarie dell'illecito aquiliano, spettando all'attore dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità con la condotta colposa del creditore.” (Cass. Civ., Sez.
III, n.29252 del 13.11.2024).
Alla luce di tale principio di diritto, la Corte ritiene che nessuna delle produzioni del sig.
né le richieste istruttorie da quest'ultimo avanzate, risultino idonee a provare Pt_1
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l'esistenza di un effettivo danno di immagine, non avendo ad oggetto tale tipo di pregiudizio, bensì i danni patrimoniali dei quali si è già parlato in precedenza.
Pertanto, la Corte ritiene che il sig. non abbia assolto al proprio onere Pt_1 probatorio anche in relazione ai danni non patrimoniali.
4.2. – Il secondo motivo d'appello
4.2.1. - Gli argomenti delle parti
Con il secondo motivo d'appello il sig. lamenta la mancata pronuncia del Pt_1 giudice di primo grado in merito alla condanna della società Controparte_4 alla cancellazione della segnalazione oggetto di causa.
La società appellata afferma, invece, che bene ha fatto il giudice di primo grado a rigettare tale domanda, in quanto la società ha già Controparte_4 provveduto, nel 2022, a revocare la segnalazione;
pertanto, tale domanda deve essere ritenuta inammissibile per mancanza di interesse.
4.2.2. - Le ragioni della decisione
Il motivo d'appello in esame è inammissibile per mancanza di interesse ad agire.
Il Tribunale ha, infatti, correttamente rilevato l'avvenuta rimozione della segnalazione da parte di nel 2022, come provato dal doc. 8 del fascicolo di Controparte_4 primo grado dell'appellata; pertanto, se questa Corte accogliesse la domanda svolta a tal proposito la pronuncia non sortirebbe alcun effetto concreto.
4.3. – Il terzo motivo d'appello
4.3.1. - Gli argomenti delle parti
Con il terzo motivo d'appello il sig. contesta la statuizione del giudice Pt_1 relativa alle spese del procedimento, ritenendo che quest'ultime debbano essere poste interamente a carico della società appellata.
La società appellata ritiene, invece, che la decisione del primo giudice sia conforme all'esito del primo grado di giudizio, ma che debba essere riformata quale conseguenza dell'eventuale accoglimento del proprio appello incidentale.
4.3.2. - Le ragioni della decisione
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Il motivo d'appello in esame, in quanto attinente alle spese di giudizio, sarà trattato in seguito, nella parte della presente sentenza inerente alle spese di giudizio, avuto conto dell'esito complessivo della controversia.
4.4. L'appello incidentale
4.4.1. - Gli argomenti delle parti
Con l'unico motivo d'appello incidentale proposto, la Controparte_4 censura la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il mantenimento della segnalazione alla Centrale Rischi da parte della società creditrici in seguito all'acquisto del credito.
A sostegno della propria tesi la evidenzia l'assenza di Controparte_4 discrezionalità della stessa nella gestione della segnalazione, in quanto le direttive della
Banca d'Italia impongono agli intermediari cessionari di segnalare i debitori ceduti con la medesima classificazione attribuita precedentemente alla cessione.
Inoltre, la società appellante incidentale evidenzia come non è esigibile che una società di cartolarizzazione, quale è la verifichi mensilmente lo stato Controparte_6 dei crediti acquistati, mentre è possibile imporre al debitore ceduto l'onere, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., di segnalare alla cessionaria la sopravvenienza di eventi che giustificano la rimozione della segnalazione.
La società appellata ritiene, invece, corretta la decisione del Tribunale.
4.4.2. - Le ragioni della decisione
L'appello incidentale è inammissibile.
Il presente motivo di gravame non ha ad oggetto alcuna statuizione effettuata dal primo giudice, bensì solamente un passaggio argomentativo utilizzato dal Tribunale per giungere alla decisione finale;
pertanto, anche qualora si ritenesse fondato il presente motivo, da tale decisione non scaturirebbe alcuna utilità concreta per la società appellante in via incidentale.
5. – Conclusione e spese
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Alla luce delle argomentazioni esposte, la Corte d'Appello di Milano rigetta entrambi gli appelli proposti e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza e, in virtù del rigetto di entrambi i gravami, compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano – prima sezione civile – definitivamente decidendo la causa r.g. n. 524/2025, in conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 7440 del
26.07.2024, così dispone:
I) rigetta l'appello principale;
II) rigetta l'appello incidentale;
III) compensa integralmente le spese di giudizio.
IV) dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1^ quarter DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono, nei confronti di entrambe le parti, i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, il giorno 22 ottobre 2025.
Il Presidente est.
GI ND
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Controparte_9
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