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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6047/2017 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
e , con il patrocinio degli Avv.ti Ferdinando Fanelli Parte_1 Parte_2
ed Ettore Marzano,
Attori contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari,
Convenuto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 21.5.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
e - rispettivamente, coniuge e Parte_3 Parte_1 Parte_2
figli di , nata a [...] il [...] e deceduta il 30.1.2006 Persona_1
- hanno convenuto in giudizio il per l'udienza del 18.9.2017, al Controparte_1
fine di sentir accertare la responsabilità del predetto in ordine alla contrazione CP_1
della epatopatia da parte di ed il conseguente decesso della stessa, Persona_1
a seguito di emotrasfusioni da quest'ultima subìte a Settembre 1973 ed Ottobre 1977, con condanna del al risarcimento dei danni iure hereditatis (danno biologico da CP_1
Pag. 1 a 17 inabilità temporanea e danno da perdita della vita) e iure proprio (danno da perdita del congiunto, danno morale soggettivo ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. e, quanto al marito della de cuius, danno patrimoniale conseguente al venir meno delle attività svolte dalla presso l'abitazione coniugale quale casalinga), oltre rivalutazione monetaria Persona_1
ed interessi.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che:
- in data 7.9.1973 ed in data 26.10.1977 , in occasione dei due Persona_1 ricoveri per la nascita dei due figli, presso l'Ospedale Civile “Caduti di tutte le guerre” di
Canosa di Puglia, veniva sottoposta ad emotrasfusioni;
- a seguito di controlli effettuati negli anni 1991 e 1992 a veniva diagnosticata Persona_1
“epatopatia cronica evoluta HCV correlata”, evolutasi in “Cirrosi HCV correlata”, pertanto, nell'Ottobre 2000 veniva sottoposta ad intervento di trapianto di fegato presso il Policlinico Sant'Orsola di Bologna;
- in data 12.12.2001 le veniva nuovamente diagnosticata un' ”epatite cronica HCV correlata in paziente sottoposta a trapianto di fegato” ed in data 30.01.2006 decedeva;
- marito della , ha convissuto con la stessa sino al giorno Parte_3 Persona_1
del decesso;
- sussiste il nesso causale tra le emotrasfusioni del 1973 e del 1977 ed epatopatia nonché tra epatopatia e decesso, come accertato con sentenza resa dal Tribunale di Trani – Sez.
Lavoro il 12.3.2013 n. 873/2013 (nel procedimento rubricato R.G. n. 554/2012) e relativa al riconoscimento dell'assegno una tantum ex art. 2 comma 3 L. n. 210/92, a cui il convenuto non ha proposto opposizione, procedendo al pagamento della dovuta CP_1
indennità.
Il , costituitosi in giudizio il 20.07.2017, ha eccepito, in via Controparte_1
preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio e, nel merito, l'assenza di prova degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c. e l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni iure proprio, instando per il rigetto della domanda e, in subordine, in caso di accertamento della responsabilità ministeriale, rigettare la domanda di condanna al risarcimento del danno iure proprio.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., all'udienza del 27.2.2019 gli attori hanno rinunciato alla domanda di risarcimento del danno iure hereditatis (accettata contestualmente dal convenuto), instando per l'accoglimento della domanda formulata iure proprio.
Pag. 2 a 17 Nelle more del giudizio è deceduto ed il 14.1.2020 Parte_3 Pt_1
e , in qualità di eredi dello stesso, hanno depositato comparsa
[...] Parte_2
di costituzione volontaria ex artt. 300 e 302 c.p.c., chiedendo, in aggiunta a quanto loro spettante iure proprio, la condanna del al pagamento in loro favore, pro-quota CP_1
(a titolo ereditario) di quanto, sempre iure proprio, sarebbe spettato a Parte_3
Espletata l'istruttoria ammessa, la causa è stata rinviata per la discussione, in ultimo, all'udienza del 21.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 2.5.2025.
In via preliminare va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre, in via preliminare, va esaminata solo l'eccezione di prescrizione del danno iure proprio formulata dal , attesa la rinuncia degli attori al Controparte_1
risarcimento del danno iure hereditatis. In particolare, il Ministero ha evidenziato l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria avanzata iure proprio in quanto il decesso della è avvenuto il 2006 e l'atto introduttivo è stato notificato Persona_1
l'11.4.2017, onde il termine decennale risulterebbe superato.
Al riguardo, giova precisare che gli attori hanno agito per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto iure proprio, nella specie per la perdita del rapporto parentale, pertanto, il dies a quo è certamente individuabile nella data del decesso, posto che il danno subito è l'insieme dei pregiudizi direttamente patiti a seguito della morte del congiunto;
esso consiste non già nella violazione del rapporto familiare quanto piuttosto nelle conseguenze che discendono dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, per cui non è neppure astrattamente ipotizzabile l'insorgenza di tale tipologia di danno in assenza del decesso, con la conseguenza che la relativa pretesa risarcitoria inizierà a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatta valere, logicamente, non prima (cfr. Cass. n.
19568/2023, secondo cui “In tema di responsabilità per i danni da trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto “iure proprio” […]si prescrive nel termine di dieci anni […] il “dies a quo” va individuato alla data della morte della vittima”).
Alla luce della giurisprudenza richiamata, devono essere rigettate le contestazioni mosse dal , atteso che risulta ex actis prova documentale della richiesta stragiudiziale CP_1
di risarcimento del danno a mezzo racc. A/R del 29.12.2009, ricevuta dal convenuto il
21.1.2010 (cfr. all. n. 9 fasc. attoreo), che costituisce atto idoneo ad interrompere la
Pag. 3 a 17 prescrizione: di conseguenza, alla data della notifica della domanda giudiziale il termine di prescrizione decennale non era ancora decorso.
Scendendo al merito della questione, va osservato che la domanda degli attori è fondata per quanto di ragione.
La fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della responsabilità civile ex art. 2043
c.c., avendo gli attori prospettato la responsabilità del per omessa Controparte_1
e/o insufficiente attività di programmazione, indirizzo, coordinamento nonché sorveglianza e vigilanza sulla produzione, commercializzazione e distribuzione del plasma e degli emoderivati.
La Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha già avuto modo di affermare che il è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza Controparte_1 in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, tanto che risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (cfr. Cass. SS.UU. n. 576 e 584 del 2008).
Gli obblighi del Ministero di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo derivano da una pluralità di fonti normative. Vanno a tal riguardo indicati, in particolare:
- la L. n. 296 del 1958, art. 1, che attribuisce al Ministero il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonché ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari;
- la L. n. 592 del 1967, art. 1, che attribuisce al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti la raccolta, la preparazione, la conservazione, la distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché la preparazione dei suoi derivati, e per l'esercizio della relativa vigilanza;
- la L. n. 592 del 1967, art. 20, che attribuisce al Ministero il compito di proporre l'emanazione di norme relative all'organizzazione, al funzionamento dei servizi trasfusionali, alla raccolta, alla conservazione e all'impiego dei derivati, alla determinazione dei requisiti e dei controlli cui debbono essere sottoposti;
Pag. 4 a 17 - la L. n. 592 del 1967, art. 21, che attribuisce al Ministero il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico;
- la L. n. 592 del 1967, art. 22, che attribuisce al il potere di autorizzare CP_1
l'autorità sanitaria a disporre la chiusura del centro, del laboratorio o d ell'officina autorizzati;
- il D.P.R. n. 1256 del 1971 (recante regolamento di attuazione della L. n. 592 del
1967), contenente norme concernenti i poteri di controllo e vigilanza in materia del
Ministero, e contenente (art. 44) l'obbligo di controllare se il donatore di sangue fosse affetto da epatite virale, vietando in tal caso la trasfusione;
- il D.M. Sanità 7 febbraio 1972, contenente norme regolanti l'attività del Centro nazionale per la trasfusione del sangue, nonché la previsione che il Ministero della
Sanità sia costantemente informato delle attività del Centro;
- il D.M. Sanità 15 settembre 1972, disciplinante l'importazione e l'esportazione del sangue e dei suoi derivati, contemplante l'autorizzazione ministeriale (almeno nel caso di provenienza da Paesi nei quali non vi sia una normativa idonea a garantire la sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza) agli ospedali ed ai centri gestori per la produzione di emoderivati ed alle officine farmaceutiche che siano risultati idonei ad eseguire i controlli sui prodotti importati, previo accertamento dell'Istituto Superiore di sanità;
- la L. n. 519 del 1973, attribuente all'Istituto Superiore di sanità compiti attivi a tutela della salute pubblica;
- la L. n. 833 del 1978, che ha istituito il Servizio sanitario Nazionale conservando al
Sanità, oltre al ruolo primario nella programmazione del piano Controparte_1
sanitario nazionale ed a compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati (art. 6, lett. b, c), e confermando (art. 4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale;
- il D.L. n. 443 del 1987, che ha introdotto la c.d. farmacosorveglianza dei medicinali da parte del Ministero della Sanità, attribuendogli il potere di stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio e di emettere provvedimenti cautelari relativamente ai prodotti in commercio;
Pag. 5 a 17 - la L. n. 107 del 1990, attribuente all'Istituto Superiore di Sanità il compito di provvedere alla prevenzione delle malattie trasmissibili, di ispezionare e controllare le aziende di produzione di emoderivati e le specialità farmaceutiche emoderivate, nonché di vigilare sulla qualità dei plasma derivati prodotti in centri individuati ed autorizzati dal , nonché attribuente al il potere di CP_1 Controparte_3
autorizzare l'importazione di emoderivati pronti per l'impiego;
- la L. n. 178 del 1991, disciplinante (anche) le modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione ministeriale alla produzione, importazione e immissione in commercio delle specialità medicinali, con incisivi poteri ispettivi e di vigilanza del
Ministero;
- il D.M. Sanità 12 giugno 1991, disciplinante l'autorizzazione ministeriale all'importazione di sangue e plasma derivati;
- il D. lgs. n. 502 del 1992, che ha riordinato la normativa in materia sanitaria, ampliando le competenze delle Regioni e conservato al Ministero della Sanità poteri di ingerenza e sostitutivi;
- il D. lgs. n. 266 del 1993, che ha conservato al Ministero compiti e poteri di vigilanza in materia di sanità pubblica;
- il D. lgs. n. 267 del 1993, che ha attribuito poteri di controllo e di vigilanza all'Istituto Superiore di sanità a tutela della salute pubblica;
- il D. lgs. n. 44 del 1997, che ha attribuito al poteri in tema di Controparte_3
farmacosorveglianza;
- il D. lgs. n. 449 del 1997, art. 32, comma 11, attribuente al Ministero la vigilanza sull'attuazione del Piano sanitario nazionale;
- il D. lgs. n. 112 del 1998, che, nel conferire alle Regioni la generalità delle attribuzioni in materia di salute umana, ha lasciato invariato il riaperto di competenza in materia di sangue umano e suoi componenti.
Tali fonti, dunque, attribuiscono al attivi poteri di vigilanza nella CP_1
preparazione ed utilizzazione di emoderivati e di controllo in ordine alla relativa sicurezza.
Oltre alle specifiche norme di legge, la fonte costitutiva primaria della responsabilità del
è, in ogni caso, rappresentata dal principio generale del neminem laedere, CP_1
applicabile anche nei confronti della P.A.
In particolare, la colpa ascrivibile all'Amministrazione consiste in ritardi nella regolamentazione normativa, nell'intempestività ed inadeguatezza delle misure
Pag. 6 a 17 precauzionali adottate, nonché nell'omessa vigilanza sull'applicazione delle stesse misure, nell'omissione di controlli effettivi sulla sicurezza del plasma, sui canali di approvvigionamento e distribuzione, sulle modalità e sulle cautele seguite nella preparazione dei prodotti ematici.
Come noto, l'art. 2043 c.c. subordina il risarcimento del danno alla positiva dimostrazione degli elementi costitutivi dell'illecito, ossia la condotta dolosa o colposa del danneggiante,
l'evento, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento ed i danni che ne sono derivati.
In ordine al primo degli elementi costitutivi dell'illecito, al s'imputa una CP_1
condotta di tipo omissivo consistente nel mancato esercizio dei controlli necessari ad evitare che l'attività di emotrasfusione sia fonte di trasmissione di virus quali l'epatite o l'HIV.
Per poter configurare una condotta omissiva è necessario individuare una norma che imponga un obbligo di agire al fine di evitare il verificarsi di eventi dannosi;
solo in tal modo l'omissione può qualificarsi come mancato compimento dell'azione doverosa e distinguersi dalla mera inerzia, come tale giuridicamente irrilevante. Dopo aver accertato la condotta omissiva colposa è necessario verificare se la stessa possa considerarsi dotata di efficienza causale rispetto all'evento dannoso, ossia al contagio da HCV.
A riguardo è stato chiarito che, in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale
è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che nell'accertamento del nesso causale in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”; ne consegue che – sussistendo a carico del
(oggi ), anche prima dell'entrata in vigore Controparte_3 Controparte_1
della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico – il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV
o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e
Pag. 7 a 17 che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe CP_1
impedito il verificarsi dell'evento (Cass. SS.UU. n. 576/2008).
In ordine alla questione della delimitazione temporale della responsabilità del , CP_1
per comportamento omissivo colposo, va precisato che la valutazione di detta responsabilità deve tener presente, altresì, la giurisprudenza formatasi nell'ultimo ventennio in tema di contagio da trasfusioni, alla luce della quale le eccezioni e le difese svolte dal convenuto sono da ritenersi superate e non conformi agli approdi CP_1
giurisprudenziali in materia.
Come è noto, la giurisprudenza della Suprema Corte, con pronuncia a Sezioni Unite (nn.
576 e 581 del 2008), ha ritenuto che, in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C), contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B – la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto – sussiste la responsabilità del
, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli Controparte_1
altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo.
Sul piano normativo, la circostanza che la consapevolezza del rischio di veicolare patologie virali per via parenterale (ossia attraverso lo scambio di sangue infetto) fosse emersa fin dai primi anni '70 appare oggettivamente dimostrata dall'emanazione del
D.P.R. n. 1256/1971, che esclude dalla donazione il soggetto affetto da epatite virale o che negli ultimi sei mesi abbia ricevuto un'emotrasfusione potenzialmente idonea a trasmettere l'epatite ovvero abbia avuto contatti con persone a rischio (cfr. App. Roma
8.2.2010).
Quindi, a decorrere dal suddetto periodo di tempo, la condotta omissiva ministeriale può qualificarsi come causa efficiente del contagio in quanto era prevedibile, secondo le conoscenze scientifiche dell'epoca, che l'emotrasfusione proveniente da soggetto non controllato potesse veicolare l'epatite e tale evento era evitabile con l'esclusione dal circuito emotrasfusionale delle unità di sangue non sottoposte ad alcun tipo di verifica
(anche se il virus dell'epatite C fu in concreto identificato soltanto nel 1988).
Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni
Pag. 8 a 17 o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Controparte_1
anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul , in adempimento degli obblighi Controparte_1
specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi” (cfr. Cass. n. 21145/2021, che ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del in relazione ad una Controparte_1
infezione da epatite C contratta in seguito a emotrasfusioni risalenti al 1965) e che: “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del anche per le trasfusioni Controparte_1
eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile solo a partire dal 1° gennaio 1968, posto che solo con la l. n. 592 del 1967 (che ha attribuito al specifiche funzioni in materia CP_1
di "raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano") vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del medesimo, e tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente occorrente CP_1 per organizzare le attività di vigilanza e controllo” (cfr. Cass. n. 14748/2022).
Alla luce della normativa e della giurisprudenza su richiamata, da cui non vi è ragione di discostarsi, è indubbio che, al tempo (anno 1973 ed anno 1977) delle trasfusioni cui fu sottoposta , in capo al erano imposti doveri Persona_1 Controparte_1
di controllo, prevenzione e vigilanza nello svolgimento delle pratiche trasfusionali ematiche al fine di evitare il contagio ai pazienti.
Quanto alla sussistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni eseguite nel 1973 e nel
1977 e l'infezione da HCV riscontrata nella de cuius e l'ulteriore nesso tra l'epatopatia ed il decesso della , è dirimente, nel caso di specie, la pronuncia, con autorità di Persona_1
giudicato, resa dal Tribunale di Trani Sezione Lavoro n. 873/2013 (R.G. 554/2012), con cui il è stato condannato al pagamento dell'indennizzo ex art. 2, Controparte_1 coma 3 L. n. 210/92, dalla quale emerge che “la espletata CTU, alle cui risultanza per intero ci si riporta essendo immune da contraddizioni e vizi di logicità e, non essendo
Pag. 9 a 17 stata contestata, ha consentito di accertare, alla stregua di un principio di ragionevole probabilità scientifica, l'esistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni subite dal de cuius e l'infezione da HC, nonché l'esistenza del nesso di causalità tra la predetta patologia e il successivo decesso….Nel caso di specie le emotrasfusioni si sono avute negli anni 1973 e 1977, il kit di rilevazione dell'Hcv è stato commercializzato in Italia il
1990, la scoperta della positività per la ricorrente è avvenuta il 1991. Nessun dubbio allora può sussistere sulla ricorrenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni e la contratta patologia nel caso che ci occupa. Lo stesso dicasi circa la sussistenza del nesso causale tra la contratta patologia… lo stesso dicasi circa la sussistenza del nesso causale tra la contratta patologia ed il successivo decesso”.
Ebbene, quanto alla valenza probatoria della sentenza richiamata, si condividono i seguenti principi di diritto affermati di recente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19129/2023): “il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ex lege n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicchè il per contrastarne l'efficacia è tenuto ad allegare specifici CP_1
elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell' indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano”; “nel giudizio di risarcimento del danno il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale ex lege n. 210 del 1992 fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale fra emotrasfusione e insorgenza della patologia ed il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d'ufficio la formazione del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli atti di causa”.
Si legge in particolare, in motivazione, che ferma l'ontologica diversità fra il diritto soggettivo alla prestazione assistenziale ex L. n. 210/92 ed il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ed altrettanto fermo il fatto che le Commissioni mediche competenti ad accertare la patologia denunciata, a verificarne la riconducibilità all'emotrasfusione o alla vaccinazione, a classificare gli esiti invalidanti sono estranee all'organizzazione del (e pertanto non può essere oggetto di Controparte_1
confessione l'affermazione del nesso causale fra l'emotrasfusione ed il contagio), assumono tuttavia rilievo “le condotte positive tenute dall'amministrazione convenuta con la conseguenza che l'attore può fare leva nel giudizio di danno, per assolvere all'onere
Pag. 10 a 17 della prova sullo stesso gravante, sull'accertamento del nesso causale compiuto in tale sede, che investe sia la causalità generale che quella del caso concreto, e che presuppone, come si desume dalle regole fissate per il procedimento dagli artt. 3 e 4 della L. n. 210 del 1992, un giudizio espresso da organi tecnici qualificati, sulla base di puntuali dati fattuali, allegati e documentati dal richiedente. Quell'accertamento, dunque, è sufficiente
a far ritenere integrata una valida prova presuntiva ex art. 2729 c.c. e, pertanto,
l'amministrazione, nel giudizio di danno, non si può limitare alla generica contestazione del nesso causale ed all'altrettanto generica invocazione della regola di riparto dell'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., poiché la presunzione "forte" che dal riconoscimento amministrativo discende, seppure semplice e non legale, richiede, per essere superata, che vengano allegati specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.”
Ancora, le Sezioni Unite, con riferimento alla questione dell'efficacia nel giudizio civile di risarcimento del danno del giudicato formatosi fra le stesse parti sul diritto all'indennizzo ex lege n. 210 del 1992, “diritto che, si è già detto, presuppone
l'accertamento della derivazione eziologica della patologia indennizzata dall'emotrasfusione effettuata”, hanno ribadito il principio secondo cui “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo
(Cass. S.U. 17 dicembre 2007 n. 26482 e negli stessi termini Cass. S.U. 1 giugno 2006 n.
13916)”, sottolineando che “sull'unico rapporto giuridico che si instaura fra le parti all'atto della pratica dell'emotrasfusione, si innestano azioni distinte regolate dall'ordinamento che, pur nella loro autonomia, presentano una parziale comunanza di requisiti richiesti ai fini dell'insorgenza del diritto, con la conseguenza che
l'accertamento definitivo di detti requisiti produce effetti anche nel giudizio nel quale quel medesimo elemento costitutivo è stato fatto valere per ottenere un bene diverso da quello già domandato. L'affermazione del nesso causale fra emotrasfusione e insorgenza della
Pag. 11 a 17 patologia, contenuta nella sentenza che riconosce l'indennizzo ex lege n. 210 del 1992, è, dunque, suscettibile di passaggio in giudicato e, rispetto al successivo giudizio di risarcimento del danno instauratosi fra le stesse parti, integra un giudicato esterno, come tale vincolante per il giudice”.
Tornando al caso di specie, è circostanza pacifica l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 875/2013 del Tribunale di Trani, che ha condannato il Controparte_1
“a corrispondere agli attori” (ossia il marito e i figli della ) “l'assegno una Persona_1 tantum previsto dall'art. 2 comma 3 L. 210/1992, oltre accessori di legge”, così come è circostanza pacifica l'avvenuta percezione da parte degli attori dell'assegno una tantum previsto dall'art. 2 comma 3 della legge 210/1992 (cfr. all. n. 8 fasc. attoreo).
Dunque, l'accertamento in punto di nesso tra la patologia epatica conseguita alle emotrasfusioni ed il decesso della , di cui alla sentenza n. 875/2013 sopra Persona_1
richiamata, è vincolante nel presente giudizio di risarcimento, svoltosi tra le medesime parti (gli odierni attori e il ), fermo restando che non sono neppure Controparte_1
emersi ulteriori riscontri, il cui onere della prova gravava in capo al convenuto, CP_1
circa eventuali ed alternative cause del decesso della , in grado di Persona_1
interrompere il nesso eziologico fra epatopatia e decesso.
Sulla base dei richiamati principi di diritto e delle risultanze istruttorie va, dunque, affermata la responsabilità del convenuto nella determinazione dell'evento CP_1
dannoso, ossia del contagio da virus HCV, per avere l'ente omesso l'adozione di cautele già conosciute dalla scienza medica all'epoca delle trasfusioni in esame, il cui impiego avrebbe evitato o quantomeno ridotto sensibilmente il rischio di contagio anche per il virus HCV. L'elemento soggettivo dell'illecito extracontrattuale va ravvisato proprio nella violazione dell'obbligo gravante sul , sulla base della già richiamata normativa CP_1
primaria e secondaria, di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni fosse esente da virus.
Passando ora ad esaminare la domanda di risarcimento dei danni iure proprio richiesto dagli attori, va osservato che risulta ex actis (cfr. stato di famiglia del 16.9.2009 allegato
5 fasc. di parte attorea), oltreché incontestato, che e Parte_3 Parte_1
sono, rispettivamente, il coniuge ed i figli della de cuius; altrettanto Parte_2 dicasi circa la circostanza che la de cuius, all'epoca del decesso, fosse convivente con il coniuge, mentre i figli risiedessero altrove.
Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale ai superstiti iure proprio non è necessaria la prova specifica della sussistenza di tale danno, ove sia esistito
Pag. 12 a 17 tra di essi un legame affettivo di particolare intensità, potendo a tal fine farsi ricorso anche a presunzioni;
è noto, difatti, che il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (cfr.
Trib. Trani n. 459/2019; Cass. n. 10107/2011; Cass. n. 10335/2023); un danno di questo contenuto può ritenersi normalmente conseguente alla perdita del coniuge e/o del genitore, tanto da potere essere provato anche per presunzione desunta dal rapporto di coniugio o dal grado di parentela, nella specie incontestati e comunque non contrastati da elementi di prova contraria.
Tanto precisato e tenuto conto di quanto rilevato in ordine alla responsabilità del CP_1
convenuto, va dunque riconosciuto sussistente il danno da perdita del rapporto parentale invocato dagli attori per la perdita del coniuge/genitore.
Ai fini del risarcimento, occorre far riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano del 2024: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato che le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale come rielaborate dall'Osservatorio di Milano risultano coerenti con i principi di diritto enunciati dalla Cassazione, secondo cui in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. Cass. n. 37009/2022).
Orbene, applicando tali direttive e fermo restando che nella specie non sono stati allegati elementi tali da discostarsi dai valori delle predette tabelle, si ottiene per ciascuno dei superstiti la seguente situazione:
Pag. 13 a 17 - (coniuge convivente): parametro età vittima primaria al momento del Parte_3
decesso: 64 anni= 16 punti;
parametro età congiunto al momento del decesso: 70 anni=
16 punti;
parametro convivenza= 16 punti;
parametro sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario della de cuius= 12 punti;
parametro qualità ed intensità della relazione (valore medio presuntivo dato dall'intensità del rapporto, rispetto al massimo di punti 30, in assenza di allegazione e dimostrazione di ulteriori elementi utili in tal senso e ferma restando l'età avanzata dei coniugi al momento del decesso della )= Persona_1
punti 15; il tutto per un totale di euro 293.325,00; poiché è deceduto in Parte_3
corso di causa, le somme a lui spettanti iure proprio andranno ripartite tra gli eredi Pt_1
e secondo le rispettive quote ereditarie;
[...] Parte_2
- TI (figlio non convivente): parametro età vittima primaria al momento Pt_1
del decesso: 64 anni= 16 punti;
parametro età congiunto al momento del decesso: 28 anni= 24 punti;
parametro sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario della de cuius= 12 punti;
parametro qualità ed intensità della relazione (valore medio presuntivo dato dall'intensità del rapporto e del vincolo parentale, rispetto al massimo di punti 30, in assenza di allegazione e dimostrazione di ulteriori elementi utili in tal senso)= punti 15; il tutto per un totale di euro 262.037,00;
- (figlia non convivente): parametro età vittima primaria al momento del Parte_2
decesso: 64 anni= 16 punti;
parametro età congiunto al momento del decesso: 32 anni=
22 punti;
parametro sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario della de cuius= 12 punti;
parametro qualità ed intensità della relazione (valore medio presuntivo dato dall'intensità del rapporto e del vincolo parentale, rispetto al massimo di punti 30, in assenza di allegazione e dimostrazione di ulteriori elementi utili in tal senso)= punti 15; il tutto per un totale di euro 254.215,00.
Sulle predette somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali, mentre vanno riconosciuti gli interessi legali dal dì del decesso del de cuius (30.1.2006) sugli importi liquidati al valore attuale e devalutati al 30.1.2006 e via via rivalutati anno per anno (Cass. n. 2979/2023) sino al soddisfo.
Infine, dovrà essere scomputato l'indennizzo una tantum già erogato ai familiari nella misura fissata ex lege dall'art. 2, comma 3 della L. 210/1992, pari ad euro 77.468,53, oltre interessi.
Sotto tale profilo va preliminarmente rimarcato che costituendo la "compensatio" un'eccezione in senso lato, non è assoggettata a preclusioni essendo rilevabile d'ufficio
Pag. 14 a 17 dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti (Cass. n. 16808/2023).
Tanto premesso, mette conto evidenziare che nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio a seguito di Controparte_1
emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo "una tantum", previsto dall'art. 2, comma
3, della L. n. 210 del 1992 in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa del contagio, dev'essere scomputato - in applicazione del principio della
"compensatio lucri cum damno" - dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettandogli tale beneficio "iure proprio" e non "iure hereditario", e dunque anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della medesima legge (Cass. n.
8773/2022).
In particolare, l'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno quando, sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum" (Cass. n.
25827/2022).
Ebbene, applicando i predetti principi giurisprudenziali alla vicenda in esame, la prestazione assistenziale di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 210 del 1992, determinata dalla legge nel suo preciso ammontare, senza che sia possibile un'oscillazione tra un minimo e un massimo (pari ad euro 77.468,53) è stata riconosciuta ai familiari aventi diritto tramite decreto di pagamento del n. 45960 Controparte_1 del 16.11.2015 (cfr. all. 8 all'atto di citazione) e va, quindi, portata in detrazione e scomputata dalla somma riconosciuta in favore degli attori per il danno patito iure proprio.
Ne discende che il convenuto va condannato al pagamento in favore di CP_1 Pt_3
di euro 266.609,33 [(euro 293.325,00 – 26.715,67) somma che andrà ripartita
[...]
tra e secondo le rispettive quote ereditarie], di Parte_1 Parte_2 Pt_1
dell'importo di euro 235.321,32 (euro 262.037,00 – 26.715,68) e di
[...] Pt_2 dell'importo di euro 227.449,32 (euro 254.215,00 - 26.715,68) a titolo di
[...]
risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale patito, oltre interessi come sopra specificato.
Vanno poi rigettate le domande volte a conseguire:
Pag. 15 a 17 - il danno patrimoniale vantato iure proprio da asseritamente subìto a Parte_3 seguito del venir meno dell'attività di casalinga svolta dal coniuge deceduto, trattandosi di voce di danno in ordine a cui parte attrice è venuta meno all'onere sulla stessa incombente ex art. 2697 c.c. e, quindi, non provata;
- le ulteriori voci di danno non patrimoniale, in quanto ricomprese nella liquidazione del danno c.d. da perdita parentale.
Quanto alle spese processuali, esse seguono la soccombenza del convenuto CP_1
ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base alla nota spese depositata il
5.5.2025, redatta conformemente al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dà atto della rinuncia da parte degli attori alla domanda avanzata iure hereditatis;
- in parziale accoglimento delle domande degli attori, dichiara la responsabilità civile del in ordine all'evento illecito oggetto del giudizio e, per l'effetto, Controparte_1
Co condanna il , in persona del Ministro tempore, al risarcimento Controparte_1
in favore di:
• TI EM e, per egli, dei suoi eredi e Parte_1 Parte_2
la somma di euro 266.609,33, liquidata all'attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio per le causali di cui in motivazione, oltre interessi come da parte motiva, da ripartirsi secondo le rispettive quote ereditarie;
• della somma complessiva di euro 235.321,32 al valore attuale, Parte_1
a titolo di danno iure proprio per le causali di cui in motivazione, oltre interessi come da parte motiva,;
• della somma complessiva di euro 227.449,32 al valore attuale, Parte_2
a titolo di danno iure proprio per le causali di cui in motivazione, oltre interessi come da parte motiva;
- rigetta nel resto le domande attoree;
- condanna il , in persona del , alla rifusione Controparte_1 Controparte_5
delle spese processuali in favore di e , liquidate in euro Parte_1 Parte_2
23.200,00 per compensi professionali ed in euro 545,00 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Pag. 16 a 17 Bari, 21.5.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 17 a 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6047/2017 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
e , con il patrocinio degli Avv.ti Ferdinando Fanelli Parte_1 Parte_2
ed Ettore Marzano,
Attori contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari,
Convenuto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 21.5.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
e - rispettivamente, coniuge e Parte_3 Parte_1 Parte_2
figli di , nata a [...] il [...] e deceduta il 30.1.2006 Persona_1
- hanno convenuto in giudizio il per l'udienza del 18.9.2017, al Controparte_1
fine di sentir accertare la responsabilità del predetto in ordine alla contrazione CP_1
della epatopatia da parte di ed il conseguente decesso della stessa, Persona_1
a seguito di emotrasfusioni da quest'ultima subìte a Settembre 1973 ed Ottobre 1977, con condanna del al risarcimento dei danni iure hereditatis (danno biologico da CP_1
Pag. 1 a 17 inabilità temporanea e danno da perdita della vita) e iure proprio (danno da perdita del congiunto, danno morale soggettivo ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. e, quanto al marito della de cuius, danno patrimoniale conseguente al venir meno delle attività svolte dalla presso l'abitazione coniugale quale casalinga), oltre rivalutazione monetaria Persona_1
ed interessi.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che:
- in data 7.9.1973 ed in data 26.10.1977 , in occasione dei due Persona_1 ricoveri per la nascita dei due figli, presso l'Ospedale Civile “Caduti di tutte le guerre” di
Canosa di Puglia, veniva sottoposta ad emotrasfusioni;
- a seguito di controlli effettuati negli anni 1991 e 1992 a veniva diagnosticata Persona_1
“epatopatia cronica evoluta HCV correlata”, evolutasi in “Cirrosi HCV correlata”, pertanto, nell'Ottobre 2000 veniva sottoposta ad intervento di trapianto di fegato presso il Policlinico Sant'Orsola di Bologna;
- in data 12.12.2001 le veniva nuovamente diagnosticata un' ”epatite cronica HCV correlata in paziente sottoposta a trapianto di fegato” ed in data 30.01.2006 decedeva;
- marito della , ha convissuto con la stessa sino al giorno Parte_3 Persona_1
del decesso;
- sussiste il nesso causale tra le emotrasfusioni del 1973 e del 1977 ed epatopatia nonché tra epatopatia e decesso, come accertato con sentenza resa dal Tribunale di Trani – Sez.
Lavoro il 12.3.2013 n. 873/2013 (nel procedimento rubricato R.G. n. 554/2012) e relativa al riconoscimento dell'assegno una tantum ex art. 2 comma 3 L. n. 210/92, a cui il convenuto non ha proposto opposizione, procedendo al pagamento della dovuta CP_1
indennità.
Il , costituitosi in giudizio il 20.07.2017, ha eccepito, in via Controparte_1
preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio e, nel merito, l'assenza di prova degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c. e l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni iure proprio, instando per il rigetto della domanda e, in subordine, in caso di accertamento della responsabilità ministeriale, rigettare la domanda di condanna al risarcimento del danno iure proprio.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., all'udienza del 27.2.2019 gli attori hanno rinunciato alla domanda di risarcimento del danno iure hereditatis (accettata contestualmente dal convenuto), instando per l'accoglimento della domanda formulata iure proprio.
Pag. 2 a 17 Nelle more del giudizio è deceduto ed il 14.1.2020 Parte_3 Pt_1
e , in qualità di eredi dello stesso, hanno depositato comparsa
[...] Parte_2
di costituzione volontaria ex artt. 300 e 302 c.p.c., chiedendo, in aggiunta a quanto loro spettante iure proprio, la condanna del al pagamento in loro favore, pro-quota CP_1
(a titolo ereditario) di quanto, sempre iure proprio, sarebbe spettato a Parte_3
Espletata l'istruttoria ammessa, la causa è stata rinviata per la discussione, in ultimo, all'udienza del 21.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 2.5.2025.
In via preliminare va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre, in via preliminare, va esaminata solo l'eccezione di prescrizione del danno iure proprio formulata dal , attesa la rinuncia degli attori al Controparte_1
risarcimento del danno iure hereditatis. In particolare, il Ministero ha evidenziato l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria avanzata iure proprio in quanto il decesso della è avvenuto il 2006 e l'atto introduttivo è stato notificato Persona_1
l'11.4.2017, onde il termine decennale risulterebbe superato.
Al riguardo, giova precisare che gli attori hanno agito per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto iure proprio, nella specie per la perdita del rapporto parentale, pertanto, il dies a quo è certamente individuabile nella data del decesso, posto che il danno subito è l'insieme dei pregiudizi direttamente patiti a seguito della morte del congiunto;
esso consiste non già nella violazione del rapporto familiare quanto piuttosto nelle conseguenze che discendono dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, per cui non è neppure astrattamente ipotizzabile l'insorgenza di tale tipologia di danno in assenza del decesso, con la conseguenza che la relativa pretesa risarcitoria inizierà a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatta valere, logicamente, non prima (cfr. Cass. n.
19568/2023, secondo cui “In tema di responsabilità per i danni da trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto “iure proprio” […]si prescrive nel termine di dieci anni […] il “dies a quo” va individuato alla data della morte della vittima”).
Alla luce della giurisprudenza richiamata, devono essere rigettate le contestazioni mosse dal , atteso che risulta ex actis prova documentale della richiesta stragiudiziale CP_1
di risarcimento del danno a mezzo racc. A/R del 29.12.2009, ricevuta dal convenuto il
21.1.2010 (cfr. all. n. 9 fasc. attoreo), che costituisce atto idoneo ad interrompere la
Pag. 3 a 17 prescrizione: di conseguenza, alla data della notifica della domanda giudiziale il termine di prescrizione decennale non era ancora decorso.
Scendendo al merito della questione, va osservato che la domanda degli attori è fondata per quanto di ragione.
La fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della responsabilità civile ex art. 2043
c.c., avendo gli attori prospettato la responsabilità del per omessa Controparte_1
e/o insufficiente attività di programmazione, indirizzo, coordinamento nonché sorveglianza e vigilanza sulla produzione, commercializzazione e distribuzione del plasma e degli emoderivati.
La Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha già avuto modo di affermare che il è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza Controparte_1 in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, tanto che risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (cfr. Cass. SS.UU. n. 576 e 584 del 2008).
Gli obblighi del Ministero di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo derivano da una pluralità di fonti normative. Vanno a tal riguardo indicati, in particolare:
- la L. n. 296 del 1958, art. 1, che attribuisce al Ministero il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonché ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari;
- la L. n. 592 del 1967, art. 1, che attribuisce al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti la raccolta, la preparazione, la conservazione, la distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché la preparazione dei suoi derivati, e per l'esercizio della relativa vigilanza;
- la L. n. 592 del 1967, art. 20, che attribuisce al Ministero il compito di proporre l'emanazione di norme relative all'organizzazione, al funzionamento dei servizi trasfusionali, alla raccolta, alla conservazione e all'impiego dei derivati, alla determinazione dei requisiti e dei controlli cui debbono essere sottoposti;
Pag. 4 a 17 - la L. n. 592 del 1967, art. 21, che attribuisce al Ministero il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico;
- la L. n. 592 del 1967, art. 22, che attribuisce al il potere di autorizzare CP_1
l'autorità sanitaria a disporre la chiusura del centro, del laboratorio o d ell'officina autorizzati;
- il D.P.R. n. 1256 del 1971 (recante regolamento di attuazione della L. n. 592 del
1967), contenente norme concernenti i poteri di controllo e vigilanza in materia del
Ministero, e contenente (art. 44) l'obbligo di controllare se il donatore di sangue fosse affetto da epatite virale, vietando in tal caso la trasfusione;
- il D.M. Sanità 7 febbraio 1972, contenente norme regolanti l'attività del Centro nazionale per la trasfusione del sangue, nonché la previsione che il Ministero della
Sanità sia costantemente informato delle attività del Centro;
- il D.M. Sanità 15 settembre 1972, disciplinante l'importazione e l'esportazione del sangue e dei suoi derivati, contemplante l'autorizzazione ministeriale (almeno nel caso di provenienza da Paesi nei quali non vi sia una normativa idonea a garantire la sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza) agli ospedali ed ai centri gestori per la produzione di emoderivati ed alle officine farmaceutiche che siano risultati idonei ad eseguire i controlli sui prodotti importati, previo accertamento dell'Istituto Superiore di sanità;
- la L. n. 519 del 1973, attribuente all'Istituto Superiore di sanità compiti attivi a tutela della salute pubblica;
- la L. n. 833 del 1978, che ha istituito il Servizio sanitario Nazionale conservando al
Sanità, oltre al ruolo primario nella programmazione del piano Controparte_1
sanitario nazionale ed a compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati (art. 6, lett. b, c), e confermando (art. 4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale;
- il D.L. n. 443 del 1987, che ha introdotto la c.d. farmacosorveglianza dei medicinali da parte del Ministero della Sanità, attribuendogli il potere di stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio e di emettere provvedimenti cautelari relativamente ai prodotti in commercio;
Pag. 5 a 17 - la L. n. 107 del 1990, attribuente all'Istituto Superiore di Sanità il compito di provvedere alla prevenzione delle malattie trasmissibili, di ispezionare e controllare le aziende di produzione di emoderivati e le specialità farmaceutiche emoderivate, nonché di vigilare sulla qualità dei plasma derivati prodotti in centri individuati ed autorizzati dal , nonché attribuente al il potere di CP_1 Controparte_3
autorizzare l'importazione di emoderivati pronti per l'impiego;
- la L. n. 178 del 1991, disciplinante (anche) le modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione ministeriale alla produzione, importazione e immissione in commercio delle specialità medicinali, con incisivi poteri ispettivi e di vigilanza del
Ministero;
- il D.M. Sanità 12 giugno 1991, disciplinante l'autorizzazione ministeriale all'importazione di sangue e plasma derivati;
- il D. lgs. n. 502 del 1992, che ha riordinato la normativa in materia sanitaria, ampliando le competenze delle Regioni e conservato al Ministero della Sanità poteri di ingerenza e sostitutivi;
- il D. lgs. n. 266 del 1993, che ha conservato al Ministero compiti e poteri di vigilanza in materia di sanità pubblica;
- il D. lgs. n. 267 del 1993, che ha attribuito poteri di controllo e di vigilanza all'Istituto Superiore di sanità a tutela della salute pubblica;
- il D. lgs. n. 44 del 1997, che ha attribuito al poteri in tema di Controparte_3
farmacosorveglianza;
- il D. lgs. n. 449 del 1997, art. 32, comma 11, attribuente al Ministero la vigilanza sull'attuazione del Piano sanitario nazionale;
- il D. lgs. n. 112 del 1998, che, nel conferire alle Regioni la generalità delle attribuzioni in materia di salute umana, ha lasciato invariato il riaperto di competenza in materia di sangue umano e suoi componenti.
Tali fonti, dunque, attribuiscono al attivi poteri di vigilanza nella CP_1
preparazione ed utilizzazione di emoderivati e di controllo in ordine alla relativa sicurezza.
Oltre alle specifiche norme di legge, la fonte costitutiva primaria della responsabilità del
è, in ogni caso, rappresentata dal principio generale del neminem laedere, CP_1
applicabile anche nei confronti della P.A.
In particolare, la colpa ascrivibile all'Amministrazione consiste in ritardi nella regolamentazione normativa, nell'intempestività ed inadeguatezza delle misure
Pag. 6 a 17 precauzionali adottate, nonché nell'omessa vigilanza sull'applicazione delle stesse misure, nell'omissione di controlli effettivi sulla sicurezza del plasma, sui canali di approvvigionamento e distribuzione, sulle modalità e sulle cautele seguite nella preparazione dei prodotti ematici.
Come noto, l'art. 2043 c.c. subordina il risarcimento del danno alla positiva dimostrazione degli elementi costitutivi dell'illecito, ossia la condotta dolosa o colposa del danneggiante,
l'evento, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento ed i danni che ne sono derivati.
In ordine al primo degli elementi costitutivi dell'illecito, al s'imputa una CP_1
condotta di tipo omissivo consistente nel mancato esercizio dei controlli necessari ad evitare che l'attività di emotrasfusione sia fonte di trasmissione di virus quali l'epatite o l'HIV.
Per poter configurare una condotta omissiva è necessario individuare una norma che imponga un obbligo di agire al fine di evitare il verificarsi di eventi dannosi;
solo in tal modo l'omissione può qualificarsi come mancato compimento dell'azione doverosa e distinguersi dalla mera inerzia, come tale giuridicamente irrilevante. Dopo aver accertato la condotta omissiva colposa è necessario verificare se la stessa possa considerarsi dotata di efficienza causale rispetto all'evento dannoso, ossia al contagio da HCV.
A riguardo è stato chiarito che, in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale
è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che nell'accertamento del nesso causale in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”; ne consegue che – sussistendo a carico del
(oggi ), anche prima dell'entrata in vigore Controparte_3 Controparte_1
della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico – il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV
o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e
Pag. 7 a 17 che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe CP_1
impedito il verificarsi dell'evento (Cass. SS.UU. n. 576/2008).
In ordine alla questione della delimitazione temporale della responsabilità del , CP_1
per comportamento omissivo colposo, va precisato che la valutazione di detta responsabilità deve tener presente, altresì, la giurisprudenza formatasi nell'ultimo ventennio in tema di contagio da trasfusioni, alla luce della quale le eccezioni e le difese svolte dal convenuto sono da ritenersi superate e non conformi agli approdi CP_1
giurisprudenziali in materia.
Come è noto, la giurisprudenza della Suprema Corte, con pronuncia a Sezioni Unite (nn.
576 e 581 del 2008), ha ritenuto che, in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C), contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B – la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto – sussiste la responsabilità del
, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli Controparte_1
altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo.
Sul piano normativo, la circostanza che la consapevolezza del rischio di veicolare patologie virali per via parenterale (ossia attraverso lo scambio di sangue infetto) fosse emersa fin dai primi anni '70 appare oggettivamente dimostrata dall'emanazione del
D.P.R. n. 1256/1971, che esclude dalla donazione il soggetto affetto da epatite virale o che negli ultimi sei mesi abbia ricevuto un'emotrasfusione potenzialmente idonea a trasmettere l'epatite ovvero abbia avuto contatti con persone a rischio (cfr. App. Roma
8.2.2010).
Quindi, a decorrere dal suddetto periodo di tempo, la condotta omissiva ministeriale può qualificarsi come causa efficiente del contagio in quanto era prevedibile, secondo le conoscenze scientifiche dell'epoca, che l'emotrasfusione proveniente da soggetto non controllato potesse veicolare l'epatite e tale evento era evitabile con l'esclusione dal circuito emotrasfusionale delle unità di sangue non sottoposte ad alcun tipo di verifica
(anche se il virus dell'epatite C fu in concreto identificato soltanto nel 1988).
Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni
Pag. 8 a 17 o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Controparte_1
anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul , in adempimento degli obblighi Controparte_1
specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi” (cfr. Cass. n. 21145/2021, che ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del in relazione ad una Controparte_1
infezione da epatite C contratta in seguito a emotrasfusioni risalenti al 1965) e che: “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del anche per le trasfusioni Controparte_1
eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile solo a partire dal 1° gennaio 1968, posto che solo con la l. n. 592 del 1967 (che ha attribuito al specifiche funzioni in materia CP_1
di "raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano") vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del medesimo, e tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente occorrente CP_1 per organizzare le attività di vigilanza e controllo” (cfr. Cass. n. 14748/2022).
Alla luce della normativa e della giurisprudenza su richiamata, da cui non vi è ragione di discostarsi, è indubbio che, al tempo (anno 1973 ed anno 1977) delle trasfusioni cui fu sottoposta , in capo al erano imposti doveri Persona_1 Controparte_1
di controllo, prevenzione e vigilanza nello svolgimento delle pratiche trasfusionali ematiche al fine di evitare il contagio ai pazienti.
Quanto alla sussistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni eseguite nel 1973 e nel
1977 e l'infezione da HCV riscontrata nella de cuius e l'ulteriore nesso tra l'epatopatia ed il decesso della , è dirimente, nel caso di specie, la pronuncia, con autorità di Persona_1
giudicato, resa dal Tribunale di Trani Sezione Lavoro n. 873/2013 (R.G. 554/2012), con cui il è stato condannato al pagamento dell'indennizzo ex art. 2, Controparte_1 coma 3 L. n. 210/92, dalla quale emerge che “la espletata CTU, alle cui risultanza per intero ci si riporta essendo immune da contraddizioni e vizi di logicità e, non essendo
Pag. 9 a 17 stata contestata, ha consentito di accertare, alla stregua di un principio di ragionevole probabilità scientifica, l'esistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni subite dal de cuius e l'infezione da HC, nonché l'esistenza del nesso di causalità tra la predetta patologia e il successivo decesso….Nel caso di specie le emotrasfusioni si sono avute negli anni 1973 e 1977, il kit di rilevazione dell'Hcv è stato commercializzato in Italia il
1990, la scoperta della positività per la ricorrente è avvenuta il 1991. Nessun dubbio allora può sussistere sulla ricorrenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni e la contratta patologia nel caso che ci occupa. Lo stesso dicasi circa la sussistenza del nesso causale tra la contratta patologia… lo stesso dicasi circa la sussistenza del nesso causale tra la contratta patologia ed il successivo decesso”.
Ebbene, quanto alla valenza probatoria della sentenza richiamata, si condividono i seguenti principi di diritto affermati di recente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19129/2023): “il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ex lege n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicchè il per contrastarne l'efficacia è tenuto ad allegare specifici CP_1
elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell' indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano”; “nel giudizio di risarcimento del danno il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale ex lege n. 210 del 1992 fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale fra emotrasfusione e insorgenza della patologia ed il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d'ufficio la formazione del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli atti di causa”.
Si legge in particolare, in motivazione, che ferma l'ontologica diversità fra il diritto soggettivo alla prestazione assistenziale ex L. n. 210/92 ed il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ed altrettanto fermo il fatto che le Commissioni mediche competenti ad accertare la patologia denunciata, a verificarne la riconducibilità all'emotrasfusione o alla vaccinazione, a classificare gli esiti invalidanti sono estranee all'organizzazione del (e pertanto non può essere oggetto di Controparte_1
confessione l'affermazione del nesso causale fra l'emotrasfusione ed il contagio), assumono tuttavia rilievo “le condotte positive tenute dall'amministrazione convenuta con la conseguenza che l'attore può fare leva nel giudizio di danno, per assolvere all'onere
Pag. 10 a 17 della prova sullo stesso gravante, sull'accertamento del nesso causale compiuto in tale sede, che investe sia la causalità generale che quella del caso concreto, e che presuppone, come si desume dalle regole fissate per il procedimento dagli artt. 3 e 4 della L. n. 210 del 1992, un giudizio espresso da organi tecnici qualificati, sulla base di puntuali dati fattuali, allegati e documentati dal richiedente. Quell'accertamento, dunque, è sufficiente
a far ritenere integrata una valida prova presuntiva ex art. 2729 c.c. e, pertanto,
l'amministrazione, nel giudizio di danno, non si può limitare alla generica contestazione del nesso causale ed all'altrettanto generica invocazione della regola di riparto dell'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., poiché la presunzione "forte" che dal riconoscimento amministrativo discende, seppure semplice e non legale, richiede, per essere superata, che vengano allegati specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.”
Ancora, le Sezioni Unite, con riferimento alla questione dell'efficacia nel giudizio civile di risarcimento del danno del giudicato formatosi fra le stesse parti sul diritto all'indennizzo ex lege n. 210 del 1992, “diritto che, si è già detto, presuppone
l'accertamento della derivazione eziologica della patologia indennizzata dall'emotrasfusione effettuata”, hanno ribadito il principio secondo cui “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo
(Cass. S.U. 17 dicembre 2007 n. 26482 e negli stessi termini Cass. S.U. 1 giugno 2006 n.
13916)”, sottolineando che “sull'unico rapporto giuridico che si instaura fra le parti all'atto della pratica dell'emotrasfusione, si innestano azioni distinte regolate dall'ordinamento che, pur nella loro autonomia, presentano una parziale comunanza di requisiti richiesti ai fini dell'insorgenza del diritto, con la conseguenza che
l'accertamento definitivo di detti requisiti produce effetti anche nel giudizio nel quale quel medesimo elemento costitutivo è stato fatto valere per ottenere un bene diverso da quello già domandato. L'affermazione del nesso causale fra emotrasfusione e insorgenza della
Pag. 11 a 17 patologia, contenuta nella sentenza che riconosce l'indennizzo ex lege n. 210 del 1992, è, dunque, suscettibile di passaggio in giudicato e, rispetto al successivo giudizio di risarcimento del danno instauratosi fra le stesse parti, integra un giudicato esterno, come tale vincolante per il giudice”.
Tornando al caso di specie, è circostanza pacifica l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 875/2013 del Tribunale di Trani, che ha condannato il Controparte_1
“a corrispondere agli attori” (ossia il marito e i figli della ) “l'assegno una Persona_1 tantum previsto dall'art. 2 comma 3 L. 210/1992, oltre accessori di legge”, così come è circostanza pacifica l'avvenuta percezione da parte degli attori dell'assegno una tantum previsto dall'art. 2 comma 3 della legge 210/1992 (cfr. all. n. 8 fasc. attoreo).
Dunque, l'accertamento in punto di nesso tra la patologia epatica conseguita alle emotrasfusioni ed il decesso della , di cui alla sentenza n. 875/2013 sopra Persona_1
richiamata, è vincolante nel presente giudizio di risarcimento, svoltosi tra le medesime parti (gli odierni attori e il ), fermo restando che non sono neppure Controparte_1
emersi ulteriori riscontri, il cui onere della prova gravava in capo al convenuto, CP_1
circa eventuali ed alternative cause del decesso della , in grado di Persona_1
interrompere il nesso eziologico fra epatopatia e decesso.
Sulla base dei richiamati principi di diritto e delle risultanze istruttorie va, dunque, affermata la responsabilità del convenuto nella determinazione dell'evento CP_1
dannoso, ossia del contagio da virus HCV, per avere l'ente omesso l'adozione di cautele già conosciute dalla scienza medica all'epoca delle trasfusioni in esame, il cui impiego avrebbe evitato o quantomeno ridotto sensibilmente il rischio di contagio anche per il virus HCV. L'elemento soggettivo dell'illecito extracontrattuale va ravvisato proprio nella violazione dell'obbligo gravante sul , sulla base della già richiamata normativa CP_1
primaria e secondaria, di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni fosse esente da virus.
Passando ora ad esaminare la domanda di risarcimento dei danni iure proprio richiesto dagli attori, va osservato che risulta ex actis (cfr. stato di famiglia del 16.9.2009 allegato
5 fasc. di parte attorea), oltreché incontestato, che e Parte_3 Parte_1
sono, rispettivamente, il coniuge ed i figli della de cuius; altrettanto Parte_2 dicasi circa la circostanza che la de cuius, all'epoca del decesso, fosse convivente con il coniuge, mentre i figli risiedessero altrove.
Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale ai superstiti iure proprio non è necessaria la prova specifica della sussistenza di tale danno, ove sia esistito
Pag. 12 a 17 tra di essi un legame affettivo di particolare intensità, potendo a tal fine farsi ricorso anche a presunzioni;
è noto, difatti, che il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (cfr.
Trib. Trani n. 459/2019; Cass. n. 10107/2011; Cass. n. 10335/2023); un danno di questo contenuto può ritenersi normalmente conseguente alla perdita del coniuge e/o del genitore, tanto da potere essere provato anche per presunzione desunta dal rapporto di coniugio o dal grado di parentela, nella specie incontestati e comunque non contrastati da elementi di prova contraria.
Tanto precisato e tenuto conto di quanto rilevato in ordine alla responsabilità del CP_1
convenuto, va dunque riconosciuto sussistente il danno da perdita del rapporto parentale invocato dagli attori per la perdita del coniuge/genitore.
Ai fini del risarcimento, occorre far riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano del 2024: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato che le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale come rielaborate dall'Osservatorio di Milano risultano coerenti con i principi di diritto enunciati dalla Cassazione, secondo cui in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. Cass. n. 37009/2022).
Orbene, applicando tali direttive e fermo restando che nella specie non sono stati allegati elementi tali da discostarsi dai valori delle predette tabelle, si ottiene per ciascuno dei superstiti la seguente situazione:
Pag. 13 a 17 - (coniuge convivente): parametro età vittima primaria al momento del Parte_3
decesso: 64 anni= 16 punti;
parametro età congiunto al momento del decesso: 70 anni=
16 punti;
parametro convivenza= 16 punti;
parametro sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario della de cuius= 12 punti;
parametro qualità ed intensità della relazione (valore medio presuntivo dato dall'intensità del rapporto, rispetto al massimo di punti 30, in assenza di allegazione e dimostrazione di ulteriori elementi utili in tal senso e ferma restando l'età avanzata dei coniugi al momento del decesso della )= Persona_1
punti 15; il tutto per un totale di euro 293.325,00; poiché è deceduto in Parte_3
corso di causa, le somme a lui spettanti iure proprio andranno ripartite tra gli eredi Pt_1
e secondo le rispettive quote ereditarie;
[...] Parte_2
- TI (figlio non convivente): parametro età vittima primaria al momento Pt_1
del decesso: 64 anni= 16 punti;
parametro età congiunto al momento del decesso: 28 anni= 24 punti;
parametro sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario della de cuius= 12 punti;
parametro qualità ed intensità della relazione (valore medio presuntivo dato dall'intensità del rapporto e del vincolo parentale, rispetto al massimo di punti 30, in assenza di allegazione e dimostrazione di ulteriori elementi utili in tal senso)= punti 15; il tutto per un totale di euro 262.037,00;
- (figlia non convivente): parametro età vittima primaria al momento del Parte_2
decesso: 64 anni= 16 punti;
parametro età congiunto al momento del decesso: 32 anni=
22 punti;
parametro sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario della de cuius= 12 punti;
parametro qualità ed intensità della relazione (valore medio presuntivo dato dall'intensità del rapporto e del vincolo parentale, rispetto al massimo di punti 30, in assenza di allegazione e dimostrazione di ulteriori elementi utili in tal senso)= punti 15; il tutto per un totale di euro 254.215,00.
Sulle predette somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali, mentre vanno riconosciuti gli interessi legali dal dì del decesso del de cuius (30.1.2006) sugli importi liquidati al valore attuale e devalutati al 30.1.2006 e via via rivalutati anno per anno (Cass. n. 2979/2023) sino al soddisfo.
Infine, dovrà essere scomputato l'indennizzo una tantum già erogato ai familiari nella misura fissata ex lege dall'art. 2, comma 3 della L. 210/1992, pari ad euro 77.468,53, oltre interessi.
Sotto tale profilo va preliminarmente rimarcato che costituendo la "compensatio" un'eccezione in senso lato, non è assoggettata a preclusioni essendo rilevabile d'ufficio
Pag. 14 a 17 dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti (Cass. n. 16808/2023).
Tanto premesso, mette conto evidenziare che nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio a seguito di Controparte_1
emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo "una tantum", previsto dall'art. 2, comma
3, della L. n. 210 del 1992 in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa del contagio, dev'essere scomputato - in applicazione del principio della
"compensatio lucri cum damno" - dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettandogli tale beneficio "iure proprio" e non "iure hereditario", e dunque anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della medesima legge (Cass. n.
8773/2022).
In particolare, l'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno quando, sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum" (Cass. n.
25827/2022).
Ebbene, applicando i predetti principi giurisprudenziali alla vicenda in esame, la prestazione assistenziale di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 210 del 1992, determinata dalla legge nel suo preciso ammontare, senza che sia possibile un'oscillazione tra un minimo e un massimo (pari ad euro 77.468,53) è stata riconosciuta ai familiari aventi diritto tramite decreto di pagamento del n. 45960 Controparte_1 del 16.11.2015 (cfr. all. 8 all'atto di citazione) e va, quindi, portata in detrazione e scomputata dalla somma riconosciuta in favore degli attori per il danno patito iure proprio.
Ne discende che il convenuto va condannato al pagamento in favore di CP_1 Pt_3
di euro 266.609,33 [(euro 293.325,00 – 26.715,67) somma che andrà ripartita
[...]
tra e secondo le rispettive quote ereditarie], di Parte_1 Parte_2 Pt_1
dell'importo di euro 235.321,32 (euro 262.037,00 – 26.715,68) e di
[...] Pt_2 dell'importo di euro 227.449,32 (euro 254.215,00 - 26.715,68) a titolo di
[...]
risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale patito, oltre interessi come sopra specificato.
Vanno poi rigettate le domande volte a conseguire:
Pag. 15 a 17 - il danno patrimoniale vantato iure proprio da asseritamente subìto a Parte_3 seguito del venir meno dell'attività di casalinga svolta dal coniuge deceduto, trattandosi di voce di danno in ordine a cui parte attrice è venuta meno all'onere sulla stessa incombente ex art. 2697 c.c. e, quindi, non provata;
- le ulteriori voci di danno non patrimoniale, in quanto ricomprese nella liquidazione del danno c.d. da perdita parentale.
Quanto alle spese processuali, esse seguono la soccombenza del convenuto CP_1
ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base alla nota spese depositata il
5.5.2025, redatta conformemente al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dà atto della rinuncia da parte degli attori alla domanda avanzata iure hereditatis;
- in parziale accoglimento delle domande degli attori, dichiara la responsabilità civile del in ordine all'evento illecito oggetto del giudizio e, per l'effetto, Controparte_1
Co condanna il , in persona del Ministro tempore, al risarcimento Controparte_1
in favore di:
• TI EM e, per egli, dei suoi eredi e Parte_1 Parte_2
la somma di euro 266.609,33, liquidata all'attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio per le causali di cui in motivazione, oltre interessi come da parte motiva, da ripartirsi secondo le rispettive quote ereditarie;
• della somma complessiva di euro 235.321,32 al valore attuale, Parte_1
a titolo di danno iure proprio per le causali di cui in motivazione, oltre interessi come da parte motiva,;
• della somma complessiva di euro 227.449,32 al valore attuale, Parte_2
a titolo di danno iure proprio per le causali di cui in motivazione, oltre interessi come da parte motiva;
- rigetta nel resto le domande attoree;
- condanna il , in persona del , alla rifusione Controparte_1 Controparte_5
delle spese processuali in favore di e , liquidate in euro Parte_1 Parte_2
23.200,00 per compensi professionali ed in euro 545,00 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Pag. 16 a 17 Bari, 21.5.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 17 a 17