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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2024, n. 16884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16884 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 18143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Marina Lucidi
E
Controparte_1
Avv. Monica Petti
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto la regolamentazione relativa ai figli minori nato dalla loro relazione e le parti raggiungevano l'accordo di seguito riportato:
1. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ai Per_1 Persona_2 genitori, e con esercizio separato per le questioni di ordinaria Parte_1 Controparte_1 amministrazione e congiunto per quelle di natura straordinaria, confermando che i ragazzi continueranno a vivere in forma prevalente e stabile con la madre nell'appartamento in Roma, viale Ronchi n.20 scala
B, int.7;
2. disporre che potrà avere con sé il figlio , salvo diverso Controparte_1 Persona_2 accordo tra i genitori, e comunque nel rispetto delle esigenze scolastiche, relazionali e di salute del minore a)a settimane alterne dal mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina quando rientra a scuola, nonché b)nelle altre settimane, dal giovedì dall'uscita da scuola al lunedì mattina sempre al rientro a scuola;
nonché c)ad anni alterni durante le vacanze natalizie il giorno 24 o 25 dicembre, oltre al periodo (pure ad anni alterni) dal 26 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nonché pure alternatamente ogni anno d) dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno prima delle vacanze pasquali fino alla sera del giorno di
Pasqua al rientro a scuola o dalla sera del giorno di Pasqua al rientro a scuola;
nonché infine e)durante le vacanze scolastiche estive in un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, con l'impegno dei genitori a comunicarsi l'un l'altro ove intendono portare in vacanza il figlio e, in ogni caso, tenendo conto degli impegni scolastici anche estivi e delle esigenze o impedimenti del ragazzo;
3 disporre altresì che trascorrerà con almeno un pomeriggio a Controparte_1 Per_1 settimana dall'uscita di scuola, secondo giorno e orario che padre e figlia concorderanno direttamente, nel rispetto delle reciproche esigenze nonché quelle proprie scolastiche, relazionali e di salute. Padre e figlia concorderanno i tempi e le modalità dei loro ulteriori eventuali incontri ed il padre continuerà ad avere cura di assecondare le esigenze della figlia senza forzature di sorta.
Per quanto attiene alle festività, trascorrerà con lui il 24 o il 25 dicembre, mentre per le Per_1 altre festività alternatamente il 31 e 1 gennaio e 6 gennaio secondo il principio dell'alternanza coincidente con la modalità valevole per . Persona_2
4 disporre che contribuisca al mantenimento dei due figli corrispondendo Controparte_1 alla Sig.ra con decorrenza dal mese di agosto 2024 entro e non oltre il giorno cinque Parte_1 di ciascun mese ed a mezzo bonifico sul suo conto bancario, l'importo mensile pari a 600= Euro, con indicizzazione annuale ex lege a partire dall'agosto 2025, oltre alla metà delle spese straordinarie concordate o obbligatorie come specificato nel noto Protocollo del dicembre 2014 sottoscritto dal Tribunale di Roma e dall'Ordine degli Avvocati di Roma, con rimborso a favore del genitore che le ha anticipate entro e non oltre dieci giorni dalla propria richiesta via mail a fine mese all'altro;
5 disporre che ciascun genitore continuerà a percepire la propria quota di spettanza dell'assegno unico universale per la famiglia;
6 le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti;
gli Avv.ti Lucidi e Petti dichiarano espressamente di rinunciare al vincolo della solidarietà previsto dall'art.68 della Legge professionale”.
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato l'interesse dei figli minori.
Le spese di lite sono compensate in vista della natura della causa e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva;
spese di lite compensate. Si comunichi.
Roma 21-10-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Marina Lucidi
E
Controparte_1
Avv. Monica Petti
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto la regolamentazione relativa ai figli minori nato dalla loro relazione e le parti raggiungevano l'accordo di seguito riportato:
1. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ai Per_1 Persona_2 genitori, e con esercizio separato per le questioni di ordinaria Parte_1 Controparte_1 amministrazione e congiunto per quelle di natura straordinaria, confermando che i ragazzi continueranno a vivere in forma prevalente e stabile con la madre nell'appartamento in Roma, viale Ronchi n.20 scala
B, int.7;
2. disporre che potrà avere con sé il figlio , salvo diverso Controparte_1 Persona_2 accordo tra i genitori, e comunque nel rispetto delle esigenze scolastiche, relazionali e di salute del minore a)a settimane alterne dal mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina quando rientra a scuola, nonché b)nelle altre settimane, dal giovedì dall'uscita da scuola al lunedì mattina sempre al rientro a scuola;
nonché c)ad anni alterni durante le vacanze natalizie il giorno 24 o 25 dicembre, oltre al periodo (pure ad anni alterni) dal 26 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nonché pure alternatamente ogni anno d) dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno prima delle vacanze pasquali fino alla sera del giorno di
Pasqua al rientro a scuola o dalla sera del giorno di Pasqua al rientro a scuola;
nonché infine e)durante le vacanze scolastiche estive in un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, con l'impegno dei genitori a comunicarsi l'un l'altro ove intendono portare in vacanza il figlio e, in ogni caso, tenendo conto degli impegni scolastici anche estivi e delle esigenze o impedimenti del ragazzo;
3 disporre altresì che trascorrerà con almeno un pomeriggio a Controparte_1 Per_1 settimana dall'uscita di scuola, secondo giorno e orario che padre e figlia concorderanno direttamente, nel rispetto delle reciproche esigenze nonché quelle proprie scolastiche, relazionali e di salute. Padre e figlia concorderanno i tempi e le modalità dei loro ulteriori eventuali incontri ed il padre continuerà ad avere cura di assecondare le esigenze della figlia senza forzature di sorta.
Per quanto attiene alle festività, trascorrerà con lui il 24 o il 25 dicembre, mentre per le Per_1 altre festività alternatamente il 31 e 1 gennaio e 6 gennaio secondo il principio dell'alternanza coincidente con la modalità valevole per . Persona_2
4 disporre che contribuisca al mantenimento dei due figli corrispondendo Controparte_1 alla Sig.ra con decorrenza dal mese di agosto 2024 entro e non oltre il giorno cinque Parte_1 di ciascun mese ed a mezzo bonifico sul suo conto bancario, l'importo mensile pari a 600= Euro, con indicizzazione annuale ex lege a partire dall'agosto 2025, oltre alla metà delle spese straordinarie concordate o obbligatorie come specificato nel noto Protocollo del dicembre 2014 sottoscritto dal Tribunale di Roma e dall'Ordine degli Avvocati di Roma, con rimborso a favore del genitore che le ha anticipate entro e non oltre dieci giorni dalla propria richiesta via mail a fine mese all'altro;
5 disporre che ciascun genitore continuerà a percepire la propria quota di spettanza dell'assegno unico universale per la famiglia;
6 le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti;
gli Avv.ti Lucidi e Petti dichiarano espressamente di rinunciare al vincolo della solidarietà previsto dall'art.68 della Legge professionale”.
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato l'interesse dei figli minori.
Le spese di lite sono compensate in vista della natura della causa e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva;
spese di lite compensate. Si comunichi.
Roma 21-10-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi