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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/05/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7829/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella causa iscritta al n. r.g. 7829/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE dato atto che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
REPUBBLICA ITALIANA
pagina 1 di 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Leone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7829/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente nella Parte_1 C.F._1
Via Lazio, 72/A, elettivamente domiciliato nella via Fratelli Cervi n. 3, presso lo studio legale dell'AVV. MATTEO DEIDDA (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù C.F._2
della procura speciale unita ed allegata al ricorso introduttivo,
ATTORE contro
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: - Accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale tra il sig.
ed il sig. , in forza del quale quest'ultimo utilizza in via Parte_1 Controparte_1
esclusiva la porzione di immobile sita al piano terra/seminterrato ed in condivisione quella al piano primo, nonché tutti gli ambienti dell'intero stabile ed i cortili di pertinenza dell'immobile di proprietà del sig. sito in Sinnai (CA) nella Via Lazio n. 72/A. Parte_1
- Condannare, per l'effetto, il sig. al rilascio immediato dell'immobile, comprese le Controparte_1
pertinenze, di proprietà del sig. sito in Sinnai (CA) nella Via Lazio n. 72/A, con Parte_1
liberazione dello stesso da tutti i suoi beni personali, se presenti.
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, e di quelle inerenti all'esperito procedimento di mediazione di cui al n. proc. 710/2024, e delle attività stragiudiziali svolte, compreso l'invio della lettera racc. A/R del 30.4.2024.
pagina 2 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato il sig. ha esposto di essere proprietario esclusivo Parte_1 dell'immobile sito in Sinnai (CA) nella Via Lazio 72/A, distinto al Catasto fabbricati del Comune di
Sinnai; che in detto immobile risiede con il sig. , figlio della compianta moglie del Controparte_1
primo, il quale occupa in modo esclusivo una porzione dell'immobile situata al piano terra/seminterrato; che il pone in essere da anni condotte gravissime e pregiudizievoli per il sig. CP_1
Part e sua figlia tali da aver richiesto l'intervento delle forze dell'ordine in più occasioni e Pt_2 costringere quest'ultima a cambiare residenza in data 29.11.2024; che negli ultimi mesi la porzione di immobile in uso esclusivo al sig. è stata oggetto di ripetute perquisizioni da parte delle forze CP_1 dell'ordine, anche in orari notturni, causando significativi disagi e pregiudizi all'odierno ricorrente;
che tali perquisizioni, in più occasioni, hanno interessato anche la porzione di immobile al primo piano di
Part pertinenza del sig. e di sua figlia data la comunicazione interna tra i piani attraverso una Pt_2
porta che li collega;
che la situazione di convivenza è divenuta insopportabile ed insostenibile per il sig.
Part
il quale ha iniziato a patire turbamenti psicologici profondi quali la costante paura per la propria incolumità e quella di sua figlia, aver dovuto modificare le proprie abitudini di vita, soffrire di insonnia, nonché rendersi conto di essere oggetto del pubblico biasimo da parte della comunità del paese per le condotte poste in essere dal sig. ; che ad aggravare detta condizione psicologica si sommano le CP_1
continue vessazioni, derisioni, provocazioni ed intimidazioni verbali che il Pitzalis compie nei Part Part confronti del sig. che la prolungata convivenza del nell'abitazione del sig. ha CP_1
originato per facta concludentia, un rapporto tra le parti integrante un negozio atipico, equiparabile a un contratto di comodato senza determinazione di durata;
che, atteso quanto sopra, il ricorrente ha, con la nota racc. A/R in data 30.4.2024, richiesto al di rilasciare l'immobile occupato, tuttavia, CP_1 quest'ultimo non ha provveduto in tal senso;
che in ragione del mancato rilascio del Pitzalis, in data Part
5.8.2024 il sig. ha depositato domanda di mediazione presso l'organismo di mediazione ABC
Mediazione che ha avuto esito negativo, come si evince dal verbale del 24.10.2024 allegato al ricorso.
All'udienza del 21.03.2025 il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ha dichiarato la contumacia di ed ha ammesso le prove Controparte_1 dedotte dal ricorrente, fissando l'udienza per l'esame dei testi.
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.
Risulta agli atti che è residente nell'immobile di proprietà di , sito a Controparte_1 Parte_1
Sinnai nella Via Lazio 72/A e che quest'ultimo lo abbia ospitato in ragione del legame sentimentale e del rapporto di coniugio con la madre del convenuto.
pagina 3 di 5 Risulta altresì agli atti che la madre del , moglie di è deceduta, e sono CP_1 Parte_1 conseguentemente venute meno le ragioni che hanno giustificato l'ospitalità del CP_1 nell'appartamento del ricorrente.
La vicenda in esame deve inquadrarsi nella fattispecie del comodato d'uso gratuito in forza del quale il comodante concede gratuitamente l'immobile a un soggetto per un periodo definito o a tempo indeterminato. Nel caso di specie, il abita nell'immobile di proprietà del ricorrente poiché figlio CP_1 della defunta moglie di quest'ultimo. Alla luce di tale rapporto, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, devono ritenersi sussistenti gli elementi per equiparare il rapporto de quo ad un comodato a tempo indeterminato con conseguente possibilità che il medesimo sia risolto ad nutum (Cass. ord. n. 21785/19). Alla luce dei principi enunciati, pertanto, il sig. non dispone di CP_1
Part alcun valido titolo per continuare ad occupare l'immobile del sig. Part E' provato documentalmente che il sig. ha chiesto la restituzione dell0immobile al con CP_1
diffida del 30.4.2024.
È, dunque, accertato che occupa senza alcun titolo l'appartamento ubicato nella Via Controparte_1
Lazio 72/A in Sinnai, di esclusiva proprietà di . Parte_1
Deve pertanto essere dichiarata la risoluzione del rapporto contrattuale tra il sig. ed il Parte_1 sig. , in forza del quale quest'ultimo utilizza in via esclusiva la porzione di Controparte_1
immobile sita al piano terra/seminterrato ed in condivisione quella al piano primo, nonché tutti gli ambienti dell'intero stabile ed i cortili di pertinenza dell'immobile di proprietà del sig. Parte_1
sito in Sinnai (CA) nella Via Lazio n. 72/A
Ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., possono trarsi argomenti di prova anche dal comportamento del convenuto che non ha partecipato al procedimento di mediazione e che non si è costituito nel presente procedimento, disinteressandosi, sostanzialmente, della vertenza.
Per l'effetto, deve essere condannato al rilascio immediato dell'immobile sito in Via Controparte_1
Lazio 72/A a Sinnai, libero da persone e cose.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza e sono calcolare sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le restanti fasi in considerazione della mancata opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione:
1) Dichiara la risoluzione del rapporto contrattuale tra il sig. ed il sig. Parte_1 CP_1
, in forza del quale quest'ultimo utilizza in via esclusiva la porzione di immobile sita al
[...]
pagina 4 di 5 piano terra/seminterrato ed in condivisione quella al piano primo, nonché tutti gli ambienti dell'intero stabile ed i cortili di pertinenza dell'immobile di proprietà del sig. sito in Sinnai (CA) Parte_1
nella Via Lazio n. 72/A e, per l'effetto, condanna al rilascio immediato in favore di Controparte_1
dell'immobile sito in Sestu alla Via Lazio 72/A libero da persone e cose;
Parte_1
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1
€ 536,00 a titolo di compenso professionale per l'attivazione della mediazione, € 5.261,00 a titolo di compenso professionale per il presente procedimento ed € 311,94 per esborsi, oltre spese generali al
15%, IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cagliari, 2 maggio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella causa iscritta al n. r.g. 7829/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE dato atto che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
REPUBBLICA ITALIANA
pagina 1 di 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Leone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7829/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente nella Parte_1 C.F._1
Via Lazio, 72/A, elettivamente domiciliato nella via Fratelli Cervi n. 3, presso lo studio legale dell'AVV. MATTEO DEIDDA (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù C.F._2
della procura speciale unita ed allegata al ricorso introduttivo,
ATTORE contro
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: - Accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale tra il sig.
ed il sig. , in forza del quale quest'ultimo utilizza in via Parte_1 Controparte_1
esclusiva la porzione di immobile sita al piano terra/seminterrato ed in condivisione quella al piano primo, nonché tutti gli ambienti dell'intero stabile ed i cortili di pertinenza dell'immobile di proprietà del sig. sito in Sinnai (CA) nella Via Lazio n. 72/A. Parte_1
- Condannare, per l'effetto, il sig. al rilascio immediato dell'immobile, comprese le Controparte_1
pertinenze, di proprietà del sig. sito in Sinnai (CA) nella Via Lazio n. 72/A, con Parte_1
liberazione dello stesso da tutti i suoi beni personali, se presenti.
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, e di quelle inerenti all'esperito procedimento di mediazione di cui al n. proc. 710/2024, e delle attività stragiudiziali svolte, compreso l'invio della lettera racc. A/R del 30.4.2024.
pagina 2 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato il sig. ha esposto di essere proprietario esclusivo Parte_1 dell'immobile sito in Sinnai (CA) nella Via Lazio 72/A, distinto al Catasto fabbricati del Comune di
Sinnai; che in detto immobile risiede con il sig. , figlio della compianta moglie del Controparte_1
primo, il quale occupa in modo esclusivo una porzione dell'immobile situata al piano terra/seminterrato; che il pone in essere da anni condotte gravissime e pregiudizievoli per il sig. CP_1
Part e sua figlia tali da aver richiesto l'intervento delle forze dell'ordine in più occasioni e Pt_2 costringere quest'ultima a cambiare residenza in data 29.11.2024; che negli ultimi mesi la porzione di immobile in uso esclusivo al sig. è stata oggetto di ripetute perquisizioni da parte delle forze CP_1 dell'ordine, anche in orari notturni, causando significativi disagi e pregiudizi all'odierno ricorrente;
che tali perquisizioni, in più occasioni, hanno interessato anche la porzione di immobile al primo piano di
Part pertinenza del sig. e di sua figlia data la comunicazione interna tra i piani attraverso una Pt_2
porta che li collega;
che la situazione di convivenza è divenuta insopportabile ed insostenibile per il sig.
Part
il quale ha iniziato a patire turbamenti psicologici profondi quali la costante paura per la propria incolumità e quella di sua figlia, aver dovuto modificare le proprie abitudini di vita, soffrire di insonnia, nonché rendersi conto di essere oggetto del pubblico biasimo da parte della comunità del paese per le condotte poste in essere dal sig. ; che ad aggravare detta condizione psicologica si sommano le CP_1
continue vessazioni, derisioni, provocazioni ed intimidazioni verbali che il Pitzalis compie nei Part Part confronti del sig. che la prolungata convivenza del nell'abitazione del sig. ha CP_1
originato per facta concludentia, un rapporto tra le parti integrante un negozio atipico, equiparabile a un contratto di comodato senza determinazione di durata;
che, atteso quanto sopra, il ricorrente ha, con la nota racc. A/R in data 30.4.2024, richiesto al di rilasciare l'immobile occupato, tuttavia, CP_1 quest'ultimo non ha provveduto in tal senso;
che in ragione del mancato rilascio del Pitzalis, in data Part
5.8.2024 il sig. ha depositato domanda di mediazione presso l'organismo di mediazione ABC
Mediazione che ha avuto esito negativo, come si evince dal verbale del 24.10.2024 allegato al ricorso.
All'udienza del 21.03.2025 il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ha dichiarato la contumacia di ed ha ammesso le prove Controparte_1 dedotte dal ricorrente, fissando l'udienza per l'esame dei testi.
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.
Risulta agli atti che è residente nell'immobile di proprietà di , sito a Controparte_1 Parte_1
Sinnai nella Via Lazio 72/A e che quest'ultimo lo abbia ospitato in ragione del legame sentimentale e del rapporto di coniugio con la madre del convenuto.
pagina 3 di 5 Risulta altresì agli atti che la madre del , moglie di è deceduta, e sono CP_1 Parte_1 conseguentemente venute meno le ragioni che hanno giustificato l'ospitalità del CP_1 nell'appartamento del ricorrente.
La vicenda in esame deve inquadrarsi nella fattispecie del comodato d'uso gratuito in forza del quale il comodante concede gratuitamente l'immobile a un soggetto per un periodo definito o a tempo indeterminato. Nel caso di specie, il abita nell'immobile di proprietà del ricorrente poiché figlio CP_1 della defunta moglie di quest'ultimo. Alla luce di tale rapporto, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, devono ritenersi sussistenti gli elementi per equiparare il rapporto de quo ad un comodato a tempo indeterminato con conseguente possibilità che il medesimo sia risolto ad nutum (Cass. ord. n. 21785/19). Alla luce dei principi enunciati, pertanto, il sig. non dispone di CP_1
Part alcun valido titolo per continuare ad occupare l'immobile del sig. Part E' provato documentalmente che il sig. ha chiesto la restituzione dell0immobile al con CP_1
diffida del 30.4.2024.
È, dunque, accertato che occupa senza alcun titolo l'appartamento ubicato nella Via Controparte_1
Lazio 72/A in Sinnai, di esclusiva proprietà di . Parte_1
Deve pertanto essere dichiarata la risoluzione del rapporto contrattuale tra il sig. ed il Parte_1 sig. , in forza del quale quest'ultimo utilizza in via esclusiva la porzione di Controparte_1
immobile sita al piano terra/seminterrato ed in condivisione quella al piano primo, nonché tutti gli ambienti dell'intero stabile ed i cortili di pertinenza dell'immobile di proprietà del sig. Parte_1
sito in Sinnai (CA) nella Via Lazio n. 72/A
Ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., possono trarsi argomenti di prova anche dal comportamento del convenuto che non ha partecipato al procedimento di mediazione e che non si è costituito nel presente procedimento, disinteressandosi, sostanzialmente, della vertenza.
Per l'effetto, deve essere condannato al rilascio immediato dell'immobile sito in Via Controparte_1
Lazio 72/A a Sinnai, libero da persone e cose.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza e sono calcolare sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le restanti fasi in considerazione della mancata opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione:
1) Dichiara la risoluzione del rapporto contrattuale tra il sig. ed il sig. Parte_1 CP_1
, in forza del quale quest'ultimo utilizza in via esclusiva la porzione di immobile sita al
[...]
pagina 4 di 5 piano terra/seminterrato ed in condivisione quella al piano primo, nonché tutti gli ambienti dell'intero stabile ed i cortili di pertinenza dell'immobile di proprietà del sig. sito in Sinnai (CA) Parte_1
nella Via Lazio n. 72/A e, per l'effetto, condanna al rilascio immediato in favore di Controparte_1
dell'immobile sito in Sestu alla Via Lazio 72/A libero da persone e cose;
Parte_1
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1
€ 536,00 a titolo di compenso professionale per l'attivazione della mediazione, € 5.261,00 a titolo di compenso professionale per il presente procedimento ed € 311,94 per esborsi, oltre spese generali al
15%, IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cagliari, 2 maggio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
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