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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/03/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4773/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto domanda congiunta di divorzio promossa
da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano GHIRLANDA, presso il cui C.F._1
studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano GHIRLANDA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
1 Disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, senza che ne sia pervenuta l'opposizione.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17/02/2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 05/11/2024 i coniugi e Parte_1
, separati giusta accordo sottoscritto in sede di negoziazione assistita e Parte_2
conseguente nulla osta della Procura Distrettuale di Catania del 12/07/2023, hanno chiesto concordemente al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio [rectius: la cessazione degli effetti civili, avendo contratto matrimonio concordatario, per come risulta dal certificato in atti] tra loro celebrato a Catania in data 26/09/1998, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nati i figli (a Catania, il 10/08/2000) e Persona_1 Persona_2
(a Catania, l'08/04/2002), oggi entrambi maggiorenni, ma entrambi non economicamente
[...]
indipendenti ed il primo, in particolare, affetto da disabilità e beneficiario di amministrazione di sostegno.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della convenzione di negoziazione assistita del 16/06/2023 depositata il 05/07/2023 ed autorizzata con provvedimento della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania – Sezione Affari Civili del
01/07/2023, depositato in data 12/07/2023, mentre il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre,
2 si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno chiesto quanto segue:
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi;
2) conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di
eseguire le annotazioni di legge;
3) confermare che i figli e saranno affidati, in maniera Persona_1 Persona_2
condivisa, ad entrambi i genitori con collocazione presso il domicilio materno.
4) dare atto che il figlio risulta affetto da gravi patologie per le Persona_3
quali ha ottenuto l'indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello status di portatore di
handicap ai sensi della L.104/92, nonché che lo stesso risulta beneficiario della misura
dell'amministrazione di sostegno,
5) dare atto che la casa coniugale sita in Catania, via Tindari n.27, resterà nella
disponibilità della madre in ragione della collocazione prevalente dei figli presso di sé;
6) dare atto che il signor si impegna a versare a favore della signora Parte_2
un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei due Parte_1
figli e nella misura complessiva di euro 500,00 (euro 250,00 per Per_1 Persona_2
ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il
giorno 5 di ogni mese;
7) dare atto che il signor si impegna a partecipare, nella misura del Parte_2
50%, alle spese straordinarie, previamente concordate tra i genitori, che si renderanno necessarie
per i figli seguendo le linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 2017;
8) dare atto che le parti non avanzano reciprocamente domanda di assegno divorzile;
9) i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere per il passato;
3 10) dichiarare compensate tra le parti le spese del presente procedimento;
11) dare atto che le parti concordano di dare corso ai suddetti patti a decorrere dal deposito
del presente ricorso in Tribunale;
12) dare atto che le parti rinunciano reciprocamente all'impugnazione della sentenza
innanzi la Corte di Appello;
”.
In ordine alle superiori condizioni, va precisato - oltre che, come detto, laddove le parti hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio, debba invece intendersi la cessazione degli effetti civili del matrimonio - che la già raggiunta maggiore età da parte di entrambi i figli rende ultronea la pattuizione relativa al loro affidamento e collocamento presso il domicilio materno contenuta al punto 3), fermo restando che i coniugi hanno dato atto che entrambi i ragazzi convivono con la madre presso il domicilio materno, ciò che rende congrue le successive clausole di cui ai punti 5)
e 6) dell'accordo, in ordine all'assegnazione in favore della signora con cui appunto Pt_1
convive la prole non economicamente indipendente, ed in ordine al contributo per il relativo mantenimento posto a carico del . Parte_2
Rilevato che l'accordo, con le superiori precisazioni, non presenta profili di contrarietà
all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno,
nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data
26/09/1998 tra , nata a [...] il Parte_1
07/12/1970, e , nato a [...] il [...], trascritto Parte_2
nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania al n. 990, parte 2,
4 serie A, anno 1998, alle condizioni di cui al ricorso congiunto concordate dalle parti, con le precisazioni indicate in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 14.3.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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