CA
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 26 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 con
OGGETTO: risarcimento danni da esercizio di attività sanitaria e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (CF: ) e nato a Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
Morcone l'01.10.1962 (CF: ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano CodiceFiscale_2
Gaudiello (CF: ) in virtù di procura alle liti prodotta in sede di iscrizione a ruolo CodiceFiscale_3
telematica della causa e con lui elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Belvedere n. 87 presso lo studio dell'avv. Mara Grasso.
APPELLANTE
E
(P. Iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Benevento alla via Calandra 31 presso l'avv. Mario Collarile (CF:
[...]
) da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti prodotta in sede di costituzione C.F._4
telematica nel giudizio di appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE (si riportano quelle dell'atto di appello non avendo la parte depositato note ex art. 127-
ter c.p.c. in occasione dell'ultima udienza): “Voglia la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della impugnata
pagina 1 di 20 sentenza del Tribunale di Benevento, accogliere il presente appello per i motivi innanzi esposti e, per l'effetto, 1)
accertare e dichiarare, anche previo espletamento di una nuova c.t.u., in rinnovazione di quella di primo grado,
la responsabilità dell' nella causazione del decesso del Sig. e, Controparte_1 Persona_1
in ogni caso, per la violazione degli obblighi inerenti il consenso informato;
2) conseguentemente, condannare
l' all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, Controparte_1
morali, biologici ed esistenziali conseguenti al decesso del sig. spettanti ai figli Persona_1 Parte_1
e , sia iure proprio che iure hereditatis, anche in caso di illecito per mancato consenso Parte_2
informato, nella misura innanzi indicata o nella diversa misura che il Giudice riterrà di poter liquidare anche in
via equitativa, nei limiti del valore dichiarato della controversia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla
maturazione fino all'effettivo pagamento;
3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi
i gradi di giudizio, oltre spese generali, c.p.a. ed iva come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto
rappresentante e difensore per avvenuta anticipazione”.
PER L'APPELLATA: “L'avv. Mario Collarile per l'appellata (oggi ), Controparte_1 CP_2
premesso che con decreto del 29-11-2024 è stato disposto che l'udienza del 17-1-2025 si svolga mediante il
deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con termine per note fino a detta udienza, impugna la
consulenza depositata dal c.t.u. e le conclusioni ivi contenute, riportandosi a tutto quanto dedotto dai propri
c.t.p. nelle note controdeduttive alla bozza inviata dal c.t.u.; in particolare ribadisce che la complicanza
emorragica conseguente alla fu gestita correttamente e nei tempi giusti dai sanitari della struttura Pt_3
ospedaliera e che, a seguito dell'intervento di riparazione della fonte emorragica, l'appellante Pt_1
presentava un miglioramento e da angiografia addominale, embolizzazione trans catetere, puntura percutanea
femorale comune destra, cateterismo del tripode celiaco con catetere tipo cobra C1 cateterismo selettivo della
gastro duodenale, eseguito in data 07/12/2016 con boli ripetuti di mezzo di contrasto, e non si riscontravano
visibilità di fonti emorragiche attive;
l'exitus è poi derivato da ulteriori complicazioni succedutesi al secondo
intervento come specificato in maniera compiuta dal c.t.p. Dr. nelle sue note controdeduttive;
chiede Persona_2
- alla luce di quanto esposto - la rimessione della causa sul ruolo con nomina di un nuovo c.t.u. medico legale;
perviene, pertanto, alle seguenti conclusioni. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita così provvedere: in rito: 1)
rimettere la causa sul ruolo;
2) disporre il rinnovo della c.t.u. medico legale;
nel merito: 3) rigettare l'appello
perché totalmente infondato;
4) condannare gli appellanti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite del
pagina 2 di 20 giudizio di appello”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata il 17.12.2012 i germani e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
innanzi al Tribunale di Benevento l' chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali, morali, biologici ed esistenziali, sia iure proprio che iure hereditatis,
conseguenti al decesso del padre Persona_1
A sostegno della pretesa gli istanti hanno dedotto che il loro genitore, in data 01.12.2006, si ricoverava presso il reparto di Chirurgia Generale dell' di Benevento, con diagnosi di ittero Controparte_1
ostruttivo, per un semplice intervento di asportazione di calcoli alla colecisti.
Detto intervento gli veniva praticato in data 06.12.2006, con impiego della tecnica ERCP, annotando in cartella la verificazione durante il suo corso di una modesta emorragia arrestatasi spontaneamente sotto controllo endoscopico. A distanza di poche ore dall'operazione il paziente era stato tuttavia sottoposto ad un intervento laparotomico di urgenza per “quadro emorragico acuto” venendo poi condotto nel reparto rianimazione.
Seguiva, in data 12.12.06, un nuovo intervento urgente in laparotomia fino a quando, il 23.12.06, l'uomo era deceduto con annotazione in cartella dell'exitus per “insufficienza multiorgano in paziente con shock
emorragico e calcolosi biliare”.
Detta emorragia, assumevano gli attori, era stata causata da un'errata manovra operatoria e da un'incongrua assistenza successiva, consistita nel non valutare correttamente la portata della perforazione intestinale, con tardivo intervento sulla breccia creatasi, le quali erano all'origine di tutte le successive complicazioni che avevano condotto al decesso del paziente.
In ogni caso non era poi stato informato correttamente sui rischi dell'intervento chirurgico Persona_1
a cui doveva essere sottoposto sottraendogli, in tal modo, la possibilità di valutare consapevolmente l'opportunità di effettuarlo.
L' , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria deducendo Controparte_1
che la perforazione della parete intestinale in sede peri-papillare costituiva una complicanza dell'intervento
ERCP contemplata nella letteratura medica, e menzionata nel modulo di consenso informato sottoscritto dal paziente, la quale era stata diligentemente gestita dal proprio personale sanitario con il monitoraggio quotidiano ed eseguendo ben due interventi con finalità riparative nonostante i quali il paziente, per il progressivo ed pagina 3 di 20 ingravescente scadimento delle sue condizioni generali, era deceduto per shock settico accompagnato da insufficienza multi-organo.
La causa, istruita con assunzione della prova testimoniale richiesta dagli attori ed espletamento di una c.t.u. medico-legale affidata al Dott. , è stata decisa con sentenza pubblicata il 04.07.2017 e Persona_3
notificata il 23.11.2017 la quale ha rigettato la domanda, con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, sulla scorta della seguente motivazione:
“[…] rileva il giudicante che la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata. […] Nella fattispecie, gli
attori hanno dedotto che il decesso del andava imputato a erronea manovra in corso di ERCP con Pt_1
sfinterotomia che provocava una perforazione intestinale peri-papillare.
Di contro, la convenuta azienda ospedaliera ha argomentato che l'indicazione alla metodica ERCP
andasse ritenuta corretta e che quanto accaduto nel corso della procedura rappresentasse una complicanza
contemplata in letteratura con una frequenza pari allo 0,3-1% (di cui vi è menzione anche nel modulo del
consenso informato sottoposto al paziente e debitamente firmato).
Ha, altresì, dimostrato che la suddetta complicanza è stata gestita dai chirurghi con monitoraggio
pluriquotidiano e con l'effettuazione di tre interventi con finalità riparative. Tali circostanze sono state
confermate anche dal C.T.U., dott. , nella relazione depositata il 20.11.2015, il quale ha Persona_3
accertato che l'operato dei sanitari che ebbero ad intervenire sul VA in data 06.12.2006 risponde a criteri
di buona pratica medica, così come congrua e pertinente appare l'assistenza del post-operatorio del 06.12.2006.
L'evoluzione “in peius” delle condizioni cliniche del paziente, per quanto rilevato dal c.t.u., sono da
ascriversi, con elevato grado di probabilità, a sopravvenuti “adverse event” che non sono in connessione
causale diretta o indiretta predominante con quanto posto in opera per l'intervento di ERCP del 06.12.2016 e
relativo post-operatorio (v. C.T.U., redatta dal dott. e depositata il 20.11.2015). Persona_3
Il consulente ha ritenuto, inoltre, che la complicanza che ha condizionato in senso negativo il decorso
post-operatorio del paziente è stata la rottura diastatica del colon, da sovradistensione delle anse, che ha
generato uno stato settico con peritonite, deiscenze delle suture e conseguente multi organo failure, nonché la
necessità di un terzo intervento chirurgico gravato da un'altissima mortalità sia intrinseca, sia dovuta alle già
compromesse condizioni del paziente.
In definitiva, dalla perizia d'ufficio si ricava che, alla luce della documentazione prodotta e della cartella
pagina 4 di 20 clinica, nell'operato dei sanitari dell' , che ebbero in cura il padre degli attori, Controparte_1
non può ravvisarsi alcuna condotta professionale connotata da negligenza, imperizia e imprudenza (cfr. c.t.u.
redatta dal dott. e depositata il 20.11.2015). Le conclusioni a cui è pervenuto il Persona_3
consulente sono ampiamente condivise da questo Giudice, non solo perché immuni da vizi logici e formali, ma
anche perché congruamente motivate...”.
§§§§§§
Con atto notificato il 22.12.2017 ed iscritto a ruolo il 02.01.2018 e Parte_1 Parte_2
hanno tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla integralmente accogliendo la domanda risarcitoria previa rinnovazione delle indagini peritali.
L' , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_3
dell'appello, ritenendo corretta la decisione impugnata.
La causa, assunta una prima volta in decisione previa acquisizione del fascicolo di primo grado, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 05.02.2024 la quale, ritenendo per più aspetti lacunosa la consulenza tecnica espletata in prime cure, ha disposto la rinnovazione delle indagini a mezzo di un collegio medico composto dal dr. specialista in chirurgia generale, e dal dr. , specialista in medicina Persona_4 Persona_5
legale, al quale è stato conferito il seguente incarico: “1) ricostruire, sulla scorta di tutta la documentazione
sanitaria in atti, la vicenda clinica per cui è lite con individuazione dei suoi aspetti salienti;
2) descrivere
l'intervento di ERCP con sfinterotomia praticato a presso l' in Persona_1 Controparte_4
data 06.12.2006 chiarendo le sue modalità esecutive, le sue finalità e la sua appropriatezza rispetto alla
patologia del paziente;
3) precisare se tale intervento è stato o meno eseguito in modo corretto con puntuale
individuazione delle ragioni del convincimento espresso;
4) chiarire se tanto il trattamento operatorio quanto
quello post-operatorio del paziente sono stati rispondenti alle leges artis e se possono o meno ravvisarsi profili
di imperizia, imprudenza o negligenza avendo cura di colmare le specifiche lacune della c.t.u. espletata in primo
grado sopra individuate ai punti a) e b); 5) verificare, secondo la regola del “più probabile che non”,
l'esistenza o meno di nesso causale tra la condotta dei sanitari dell' ed il decesso del Controparte_1
paziente avvenuto il 23.12.06 fornendo, anche in tal caso, i ragguagli necessari al superamento delle lacune
della precedente c.t.u. indicate al punto c)”.
La causa, depositata la consulenza integrata con le risposte alle osservazioni di parte, è stata nuovamente pagina 5 di 20 rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a complessivi 70 giorni (50 gg per le comparse conclusionali e 20 gg. per le memorie di replica).
§§§§§§
Con i primi due motivi di gravame, suscettibili di disamina congiunta, gli appellanti lamentano la pedissequa ed acritica adesione del giudice di primo grado alle risultanze della c.t.u. che, con un'indagine superficiale ed incompleta, è giunta ad affermare l'insussistenza di una negligenza del personale medico dall' e l'assenza di nesso causale tra l'operato di detto personale e l'evento di Controparte_1
danno rappresentato dal decesso del loro congiunto.
Deducono in particolare gli istanti che il c.t.u., senza fornire alcuna spiegazione tecnico-scientifica, ha ritenuto corretta la scelta di eseguire una “sfinterotomia papillare”, operando un vago richiamo alla
“documentazione agli atti”, ed altrettanto immotivatamente ha ritenuto che la “modesta” emorragia prodottasi durante l'intervento si sarebbe arrestata spontaneamente come pure che il personale medico abbia correttamente monitorato il paziente nel post-operatorio benché tali conclusioni non siano supportate da alcun elemento documentale. Ciò in quanto nella cartella clinica non sono stati annotati gli esiti degli esami asseritamente eseguiti nella fase post-operatoria da cui poteva evincersi l'effettivo arresto dell'emorragia e, in particolare, il referto della rx addome e della rx torace che avrebbero potuto evidenziare la perforazione intestinale.
Un corretto esame della cartella clinica, proprio in considerazione del fatto che mancano i risultati di detti esami diagnostici e che a distanza di sole due ore dall'intervento si produceva uno shock emorragico, doveva pertanto indurre il tribunale a ritenere la riconducibilità della complicanza ad un'errata manovra operatoria costituendo tali dati il chiaro indizio della produzione di una grave perforazione intestinale misconosciuta in sede operatoria e post-operatoria.
Nessun accenno viene invece fatto, sia dal tribunale che dal c.t.u., ai motivi per cui la complicanza che ha condotto al decesso di non sarebbe addebitabile all'operato dei sanitari essendosi il giudice di Persona_1
primo grado limitato a richiamare il passaggio dell'elaborato peritale in cui si afferma, senza alcun approfondimento scientifico, che l'emorragia in sede di papillotomia rappresenta una complicanza possibile e pagina 6 di 20 riscontrabile nella misura variabile dello 0,3-1% dei casi.
È infatti solo sulla base di tale affermazione di tipo statistico che il c.t.u. ha fatto discendere la sicura assenza di responsabilità medica nella causazione del danno affermando, del tutto apoditticamente, “che tale
adverse event non può ascriversi ad imperizia dell'operatore chirurgico”.
Altrettanto erroneamente la sentenza impugnata, rifacendosi ancora una volta alle risultanze della c.t.u.,
avrebbe infine affermato che il decesso del paziente è da ascrivere alla “rottura diastatica del colon, da
sovradistensione delle anse, che ha generato uno stato settico con peritonite, deiscenze delle suture e
conseguente multi organo failure” senza interrogarsi minimamente sulle cause prime di tale rottura quasi come se fosse giunto in ospedale in condizioni disperate, senza che nulla potesse essere fatto per Persona_1
salvargli la vita, mentre il paziente si era invece recato nel nosocomio in buone condizioni di salute per effettuare un banale intervento di asportazione di calcoli.
§§§§§§
L'appello deve essere accolto perché fondato. Sul punto occorre innanzitutto evidenziare come la rimeditazione delle risultanze istruttorie alla luce degli indicati motivi di gravame ha indotto il collegio a disporre una rinnovazione delle indagini peritali resasi necessaria in considerazione delle lacune presenti nella c.t.u. posta a base della decisione impugnata che sono state così sintetizzate nell'ordinanza del 05.02.24:
a) il dr. afferma che “la perforazione e l'emorragia in sede di papillotomia rappresentano Per_3
complicanze possibili e documentate delle procedure di ERCP…in misura variabile dallo 0,5 al 2% e, peraltro,
sono state ben specificate nel consenso informato che il paziente ha olografato” facendo derivare da tale semplice dato statistico l'assenza di colpa della struttura sanitaria senza tuttavia spiegare se tale complicanza sia comunque riconducibile ad un'errata manovra ovvero se sia destinata a prodursi del tutto indipendentemente dalla perizia dell'operatore chiarendo, in quest'ultimo caso, quale ne sia la genesi;
b) il c.t.u. afferma che
“L'immediato comportamento dopo appare corretto in quanto si è proceduto a controllo visivo del Pt_3
sanguinamento sino al suo arresto e si è richiesta una rx diretta addome come primo esame per individuare
un'eventuale perforazione intestinale” ma non indica i risultati di tale esame né le ragioni per le quali, durante l'intervento urgente in laparotomia eseguito nel corso della stessa giornata, si repertavano “anse ileali e colon
disteso contenenti grande quantità di sangue e coaguli” e perché non debba escludersi un errato apprezzamento dell'operatore sanitario circa la cessazione del sanguinamento alla luce di quanto successivamente riscontrato de
pagina 7 di 20 visu; c) il c.t.u. nega l'esistenza di nesso causale tra l'intervento di ERCP praticato a in data Persona_1
06.12.2006 ed il decesso del paziente avvenuto il 23.12.2006 ed afferma che la morte è stata determinata da un
“adverse event”, costituito dalla “rottura diastatica del colon, da sovradistensione delle anse che ha generato
uno stato settico con peritonite, deiscenze delle suture e conseguente multi-organo failure”, ma non indica le più
probabili cause di tale rottura delle anse intestinali e la ragione per cui occorre escludere la sua derivazione dal precedente operato dei sanitari.
Orbene, le risultanze dell'indagine suppletiva affidata in sede di gravame ad un collegio medico specialistico, superando le suddette lacune, hanno condotto senza ombra di dubbio a ravvisare sia l'esistenza di una pluralità di condotte colpose ascrivibili ai sanitari dell' che la loro incidenza sul decesso Controparte_1
di di cui hanno costituito la causa prima. Persona_1
Sul punto giova in primo luogo evidenziare che la ERCP (colangiografia pancreatografica retrograda endoscopica) è una metodica utilizzata per la diagnosi e la cura di alcune patologie delle vie biliari a cui il
VA venne indirizzato per la presenza nelle stesse di calcoli.
Detta metodica consiste nell'introduzione di un particolare endoscopio attraverso la bocca e lungo il canale alimentare sino ad arrivare al duodeno dove sboccano le vie biliari provenienti dal fegato ed il dotto pancreatico. Nel corso di tale procedura l'endoscopista inietta nelle vie biliari, attraverso un tubicino inserito nell'orifizio della papilla di Vater, un liquido di contrasto che consente la loro visualizzazione radiografica e l'individuazione dei calcoli. Segue la sezione della papilla di Vater, con un particolare tipo di bisturi, e l'estrazione dei calcoli dalle vie biliari.
Ciò premesso, i consulenti d'ufficio designati in appello hanno in primo luogo evidenziato la non corretta redazione della cartella clinica relativa al ricovero di in cui “non son riportati i dati anamnestici Persona_1
del paziente e la obiettività presentata al suo ingresso in Ospedale. Manca poi ogni resoconto dell'ERCP
praticata il 6 dicembre 2006; viene riportata una TC dell'addome di un altro paziente eseguita il 29 novembre
2006, le annotazioni presenti nel diario clinico non sempre sono concordi tra loro, sono apportate peraltro con
grafia poco leggibile e non sono corredate dalle date relative alla loro esecuzione. In sintesi, il diario clinico
esaminato non presenta i caratteri della completezza, correttezza, contestualità e veridicità tipici di un atto
pubblico e non offre al lettore una visione chiara e completa di tutta l'attività chirurgica/assistenziale erogata”.
Proseguono gli ausiliari osservando che, in ragione delle carenze informative relative alla procedura pagina 8 di 20 endoscopica attuata, “non sappiamo come l'indagine venne eseguita, se vi fu una qualche difficoltà nell'eseguire
la procedura, che papillotomo fu utilizzato, se fu applicato il cestello di Dormia o un semplice stent e se furono
estratti i calcoli presenti nelle vie biliari” in quanto il diario clinico annota solo che venne eseguita una sfinterotomia, ovvero la sezione della papilla di Vater, e che alle ore 18,23 vi fu una “modesta emorragia dalla
papillotomia che si arresta spontaneamente sotto il controllo endoscopico”.
Viene inoltre annotato che “segue referto” ma, ancora una volta, nel diario clinico il referto in questione non è presente.
Tutt'altro quadro, ben più allarmante, emerge invece dal report anestesiologico relativo all'ERCP, iniziata alle 15,15, dove si legge che alle ore 18,50 il paziente presentava addome globoso per cui: “si posiziona sonda
rettale (il Gastroenterologo). La P.A. è 100/80, F.C. 80 b.p.m.; ore 19.00 il paziente suda e la P.A. scende a
90…con F.C. a 80 b.p.m. Pratica Voluven 500 + 500 ml. Stabilizzata la pressione arteriosa, va in radiologia a
praticare diretta addome di cui manca ogni referto: ore 19,40 in P.S. il paziente presenta sudorazione con calo
pressorio a 90 mmHg e vomito ematico…Voluven 1000 rapidamente e soluzione fisiologica 1000. Ore 19,50 dal
sondino nasogastrico viene materiale ematico, in attesa gastroscopia”.
Tutto ciò, evidenziano i consulenti, rende assolutamente palese che l'esecuzione dell' fu gravata da Pt_3
una perforazione duodenale, e da una consistente perdita ematica, soggiungendo che solo alle ore 20,15
interveniva il rianimatore il quale intubava il paziente, collegandolo a ventilazione assistita, e annotava un grave calo dell'emoglobina procedendo a trasfondere una sacca di sangue.
Il paziente, inoltre, continuava a presentare vomito ematico, la fuoriuscita dal sondino naso-gastrico di 600
c.c. di sangue ed un equilibrio emodinamico quanto mai precario (pressione arteriosa 89/50, frequenza cardiaca
99 battiti per minuto). In tali gravi condizioni il , alle ore 20,25, veniva nuovamente condotto in sala Pt_1
operatoria per una laparotomia urgente ed indifferibile la quale evidenziava la presenza di una grande quantità di sangue misto a coaguli nelle anse ileali e nel colon che apparivano distesi.
Nel corso di tale secondo intervento chirurgico veniva rilevata la presenza di una “perforazione duodenale
in sede parapapillare con presenza di emorragia”, venivano applicati punti di sutura, si procedeva a colecistectomia con posizionamento di un cateterino per esclusione della papilla di Vater la quale appariva beante (spalancata e incontinente).
Veniva inoltre ricostruita la parete posteriore duodenale e venivano trasfuse al paziente quattro sacche di pagina 9 di 20 sangue di cui, ancora una volta per incompletezza della cartella clinica, non tale è dato conoscere la quantità.
Al termine dell'intervento, alle ore 01,38 del 07.12.2006, il paziente veniva poi trasferito in rianimazione dove veniva sedato, cateterizzato, curarizzato ed intubato. Una consulenza chirurgica del 7 dicembre, a distanza di 11 ore dal secondo intervento, evidenziava ancora la presenza di perdite ematiche (400 c.c. dal drenaggio di
destra, 100 cc dal drenaggio di sinistra nonché tracce dal sondino naso-gastrico).
Il giorno successivo, 8 dicembre, il paziente veniva poi estubato, presentando un buon equilibrio emodinamico nonostante un notevole calo del valore dei globuli rossi, dell'emoglobina e dell'ematocrito con fuoriuscita dal sondino naso-gastrico di materiale ematico digerito. Una Tac toraco-addominale mostrava inoltre una falda fluida tra le anse intestinale, in sede periepatica e nello scavo pelvico. Il 10 dicembre un'ecotomografia addominale, eseguita d'urgenza, confermava la presenza di un'accentuata falda fluida peritoneale ed evidenziava una sovradistensione del colon destro nonché un versamento pleurico bilaterale.
Il giorno seguente, 11 dicembre, venivano aspirati 300 cc di materiale ematico maleodorante dal drenaggio addominale di destra e una colangiografia evidenziava il mancato transito in duodeno del mezzo di contrasto che si spandeva nel peritoneo.
Tale reperto veniva confermato il giorno seguente quando il paziente, che era in algosedazione, alle ore
20,45 veniva ricondotto in condizioni scadute, in stato febbrile, con un addensamento polmonare in atto e con un addome globoso, in sala operatoria dove veniva sottoposto ad un terzo intervento chirurgico, quanto mai complesso, dovuto alla presenza di una lacerazione del colon destro, alla disinserzione della papilla di Vater e ad una soluzione di continuità del duodeno con mancato reperimento del dotto pancreatico.
L'operatore era pertanto costretto ad effettuare un complicato intervento di ricostruzione intestinale,
gravato da una morbilità molto elevata, al cui termine il VA veniva ancora una volta trasportato in rianimazione, intubato e sedato, dove, nonostante le cure erogategli, si assisteva ad un graduale decadimento del suo equilibrio clinico fino a quando, in data 23.12.06, sopraggiungeva l'exitus.
Ciò premesso in ordine alla ricostruzione della vicenda clinica, i consulenti hanno evidenziato come l'esecuzione dell'ERCP sia stata a dir poco censurabile non solo per la provocata lesione duodenale, che venne rilevata solo al tavolo operatorio, ma anche per una concomitante e certa lesione vascolare che oggi, a posteriori e per l'incompletezza del diario clinico, risulta difficile identificare ma che sicuramente vi fu al momento della papillosfinterotomia.
pagina 10 di 20 Solo così si può infatti spiegare la gravità delle perdite ematiche che si realizzarono nell'arco di appena
2/3 ore circa, imponendo un intervento laparotomico d'urgenza, laddove una più attenta indagine endoscopica avrebbe senz'altro potuto evidenziare l'esistenza del sanguinamento prima del determinarsi di un così grave degrado dell'equilibrio emodinamico del paziente.
Evidenziano, inoltre, gli ausiliari come in cartella clinica non siano segnalate difficoltà operative, eventi avversi o altre situazioni indipendenti dalla condotta dell'operatore che possano dar conto della lesione duodenale prodottasi e della corretta esecuzione della procedura in questione.
Del pari censurabile, in base al condivisibile giudizio dei consulenti, è poi la condotta tenuta dai sanitari nel lasso di tempo successivo alla procedura in quanto una più attenta valutazione del paziente avrebbe ancora una volta evitato di dover attendere l'intervento del rianimatore per accorgersi della gravità del quadro clinico del VA e della necessità di un intervento riparatore.
Relativamente a quest'ultimo i cc.tt.uu. hanno poi segnalato la natura molto complessa dell'intervento chirurgico effettuato in via urgente e indifferibile poiché in esso “l'operatore molto spesso non può far altro che
cercare di emendare, mediante il posizionamento di punti di sutura ed il tutoraggio della via biliare con uno
stent (posizionando una protesi o un Kehr), la lesione duodenale che è lesione, per sede e per qualità del secreto
a tale livello, difficile da emendare, con tassi di morbilità e di mortalità molto alti, anche quando l'intervento è
correttamente eseguito”. Detto intervento venne in effetti complicato dalla mancata tenuta dei punti di sutura,
con disinserzione della via biliare, che è a sua volta conseguenza della causa prima del negativo esito della
ERCP rappresentato dalla perforazione del duodeno e dalla emorragia che ne è seguita.
I chirurghi intervenuti per la terza volta dovettero, pertanto, procedere con una duodenocefalopancreasectomia d'urgenza, tra l'altro in un ambiente settico, eseguendo un intervento disperato il cui tasso di mortalità era molto elevato, di principio, ed in quelle condizioni particolari.
Quanto poi alla lacerazione del colon destro, questa si è a sua volta prodotta a causa di quella sovradistensione intestinale evidenziata nell'ecotomografia a cui il paziente fu sottoposto e che è legata all'insorgere del quadro peritonitico (liquido tra le anse in presenza di leucocitosi neutrofila).
Evidenziano infine i consulenti che, sebbene l'intervento chirurgico eseguito per riparare ai danni prodotti dalla non abbia avuto successo, il paziente fu ricondotto in sala operatoria soltanto dopo sei giorni, Pt_3
quando le sue condizioni erano ormai così irrimediabilmente compromesse che l'intervento chirurgico aveva pagina 11 di 20 scarsissime possibilità di evitare il decesso dell'uomo, individuando anche per tale aspetto una censurabile condotta assistenziale.
Rispondendo esaurientemente alle osservazioni dell'appellata, i consulenti hanno infine confermato le
Co suesposte considerazioni così concludendo: “In sintesi, la procedura di ERCP praticata presso l' CP_5
di Benevento non venne attuata in modo ottimale come ritengono i CT di parte, né fu caratterizzata da CP_1
una semplice complicanza, ma fu contrassegnata da incongrue e non condivisibili manualità operative ed il
decesso del sig. non può ascriversi ad eventi imprevedibili o imprevenibili, ma ad evidenti errori Pt_1
tecnici, non avendo peraltro lo stesso operatore che effettuava la segnalato difficoltà operative o eventi Pt_3
avversi o altri eventi indipendenti dalla sua condotta capaci di dar conto delle lesività prodotte nel corso
dell' stessa. Infine, anche se l'intervento laparotomico, volto a riparare i danni provocati dall' non Pt_3 Pt_3
ebbe successo, non possono rilevarsi censure a carico del chirurgo chiamato ad eseguire in urgenza ed
indifferibilità un intervento particolarmente complesso e difficoltoso.
Dobbiamo però far rilevare come nel caso in esame il paziente veniva ricondotto in sala operatoria solo
dopo 6 giorni, quando ormai le sue condizioni erano disperate, concretizzando un tal modo di procedere, una
censurabile condotta assistenziale”.
Alla luce di tali accertamenti nessun dubbio può essere nutrito in ordine alla necessità di affermare la responsabilità dell' . Controparte_1
È infatti noto che, in tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente consentendo, al contrario, il ricorso alle presunzioni, in ossequio al principio di vicinanza della prova, qualora non sia possibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato.
Tali principi, come chiarito dalla Suprema Corte, operano non solo ai fini dell'accertamento della colpa del medico ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente (cfr. così Cass. n. 6209/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre da tempo chiarito che nei giudizi di responsabilità medica, per superare la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso occorso al paziente costituisce una “complicanza” prevista nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione del tutto priva di rilievo sul piano giuridico nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del pagina 12 di 20 paziente può solo ricondursi ad un fatto prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile così da integrare gli estremi della causa non imputabile (cfr. ex multis cass. n.
13328/2015 e cass. n. 35024/2022).
Ne consegue che, in caso di prestazione professionale medico-chirurgica di "routine", spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che sono state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata ed in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.
Il giudice, al fine di escludere la responsabilità nella suddetta ipotesi, non può perciò limitarsi a rilevare l'insorgenza di "complicanze intraoperatorie" ma deve altresì verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze, unitamente all'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio (cfr. così
cass. n. 20806/2009, cass. n. 17694/2016 e cass. n. 12516/2016).
L' non avendo fornito alcuna prova liberatoria al fine di escludere la Controparte_1
sua responsabilità in merito all'accaduto, va dunque condannata al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da e , sia iure proprio che iure hereditatis, per la Parte_1 Parte_2
perdita del proprio genitore.
Le considerazioni sin qui svolte rendono infine superfluo il vaglio del terzo ed ultimo motivo di gravame con cui gli appellanti lamentano un vizio di omessa pronuncia rispetto all'eccepito difetto di consenso informato.
E' infatti risaputo che, anche in presenza di un atto terapeutico necessario e ben eseguito da cui sono derivati dei danni alla salute, gli operatori sanitari possono essere chiamati a rispondere dei danni originati dalla sua corretta esecuzione, qualora l'atto stesso non sia stato preceduto da un'adeguata informazione circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, se il paziente dimostra, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendosi altrimenti ricondurre all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute (cfr. ex multis
cass. n. 2998/2016 e cass. n. 2369/2018).
Nel caso di specie non si è però in presenza di un intervento correttamente eseguito e tuttavia produttivo di effetti lesivi, per cui il diritto al risarcimento compete a prescindere da ogni accertamento in merito al corretto adempimento degli obblighi informativi ed alla prova delle scelte che il paziente avrebbe compiuto se a pagina 13 di 20 conoscenza dei rischi connessi alla sua esecuzione.
Venendo al quantum debeatur, gli appellanti hanno in primo luogo chiesto il riconoscimento, a titolo di danno patrimoniale emergente, di talune spese sostenute in dipendenza del decesso del loro genitore.
Più in particolare è stato domandato e va riconosciuto il rimborso della spesa di € 1.500,00 sostenuta per il servizio funebre di e documentata attraverso la fattura quietanzata n. 21/2006 emessa il Persona_1
30.12.2006 dalla ditta A.P. Longo s.r.l. di Morcone. Lo stesso è a dirsi per la spesa di acquisto del corredo funebre, pari a € 381,00, documentata tramite la fattura n.1/2006 della ditta . Le spese funerarie Parte_4
sostenute dagli eredi di una persona deceduta per atto illecito costituiscono, infatti, una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate, anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, essendo sufficiente fornire al giudice i dati dai quali poter desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione (cfr. ex multis cass. n. 11684/2024).
Non è invece chiara la causale, e perciò la spettanza, della somma di € 31,00 di cui alla fattura n.
18.145/2007 emessa dalla ditta per una prestazione genericamente indicata Parte_5
con la dicitura “COPIA LASTRE RMN”. Per la medesima ragione non spetta la somma di € 150,00 di cui alla fattura emessa il 09.02.2007 con la dicitura “vaglio pratica” dalla ditta Studio Blu di Maio SC che, per quanto è dato leggere in tale documento contabile, si occupa di infortunistica stradale.
Non compete, inoltre, il chiesto rimborso della somma di € 6.575,13, versata per le imposte ipotecarie e catastali correlate alla successione di dal momento che tale spesa non è riconducibile, dal punto Persona_1
di vista causale, all'illecito commesso dall' ma all'acquisto dei beni appartenuti del de cuius Controparte_1
che gli appellanti hanno volontariamente operato, decidendo di accettare l'eredità paterna, per cui deve ritenersi interrotto il nesso causale e va applicato il principio “ubi commoda et ibi incommoda”.
Quanto poi alla spesa di € 960,00, di cui all'avviso di fattura emesso dal dr. per la redazione Persona_6
della consulenza medica di parte posta a base della domanda risarcitoria, non viene in esame un danno in senso tecnico rientrando tale esborso tra le spese processuali che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate per cui, di esso, si terrà conto nel procedere alla liquidazione delle spese di lite (cfr. per il principio cass. n. 84/2013
e, da ultimo, cass. 26729/2024).
A titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente compete dunque, a ciascuno degli appellanti, il pagina 14 di 20 rimborso della somma di € 940,50 che, attualizzata in ragione dell'evoluzione del fenomeno inflattivo successiva alla sua erogazione, corrisponde a € 1.304,47 (indice Istat = 1,387).
Come risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante gli appellanti, che avevano rispettivamente
45 anni ( ) e 44 anni ( ) al momento del decesso paterno, hanno poi chiesto il Parte_1 Parte_2
riconoscimento di € 60.992,00 deducendo che il genitore, deceduto all'età di sessantasette anni, percepiva all'epoca un reddito annuale netto di € 8.736,00, documentato dal modello 730 in atti, e che detto importo,
decurtato del 30% trattenuto per le spese personali dal de cuius, veniva utilizzato per aiutare i suoi due figli sicché, tenuto conto dell'aspettativa di vita residua del , pari almeno ad altri 10 anni, gli attori non Pt_1
hanno potuto godere di un introito di € 60.992,00;
Tale domanda deve essere rigettata benché i due testimoni escussi abbiano risposto affermativamente al capitolo di prova che recita “Vero che dava tutti i soldi che percepiva mensilmente ai figli, Persona_1
e , per aiutarli anche economicamente a far fronte ai bisogni della loro Parte_1 Parte_2
famiglia” con le seguenti precisazioni date dal teste : “Conosco i fatti di casa perché abito Testimone_1
vicino all'abitazione dei signori , padre e figli, e confermo che i signori e Pt_1 Parte_1 Parte_2
frequentavano quotidianamente il padre. Posso dire che il sig. mi riferì confidenzialmente
[...] Persona_1
che aiutava economicamente i figli in quanto divideva la pensione che percepiva tra i due figli;
posso anche
dire, avendolo constatato personalmente, che il sig. viveva con i figli, trascorrendo Persona_1
alternativamente 7-10 giorni dall'uno e 7-10 giorni dall'altro, pur avendo la casa vicina a quella dei figli”.
Ciò premesso è appena il caso di rilevare che , essendo i suoi due figli più che maggiorenni, Persona_1
indipendenti dal punto di vista economico e dotati di un proprio autonomo nucleo familiare, non aveva alcun obbligo giuridico di aiutare economicamente gli stessi né i figli potevano pretendere tali elargizioni le quali, alla luce delle deposizioni rese, rappresentavano con ogni verosimiglianza un contributo spontaneo alle spese di casa fornito dal de cuius in contropartita dell'ospitalità fornitagli che, per forza di cose, comportava il consumo anche da parte sua di cibo, acqua, luce, gas, etc.
Ne consegue che, essendo cessata con il decesso paterno tale partecipazione ai consumi domestici giustificativa, sul solo piano morale, del contributo fornito alle spese di casa dei figli, nessun danno di natura patrimoniale si profila non potendo vantare gli istanti alcun diritto alla prosecuzione di quegli aiuti economici.
Per quel che attiene, invece, ai danni non patrimoniali gli appellanti hanno in primo luogo chiesto il pagina 15 di 20 riconoscimento iure hereditatis del danno biologico temporaneo patito dal padre da liquidare considerando 23
giorni di inabilità temporanea totale, corrispondenti al periodo di ricovero presso l' Controparte_1
ed applicando l'importo base giornaliero previsto per l'I.T.T. dal Tribunale di Milano.
[...]
L'importo così ricavato, a giudizio degli appellanti, andrebbe poi personalizzato, aumentandolo sino al triplo per complessivi € 7.831,50, considerando che si è trattato dell'ultimo periodo di vita del Sig. , il Pt_1
quale non è più uscito dall'ospedale.
Tale domanda merita di trovare accoglimento per quanto di ragione. Con riferimento al danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, la giurisprudenza è infatti orientata nel senso di distinguere il danno morale terminale dal danno biologico terminale.
Il primo di tali pregiudizi, noto anche come danno da lucida agonia o danno catastrofale, consiste nell'angoscia, nella paura e nella sofferenza patite dalla vittima dell'illecito nell'avvertire con lucida consapevolezza l'ineluttabile approssimarsi della propria morte ed è risarcibile, a prescindere dall'apprezzabilità
dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando solo l'intensità di tali sentimenti afflittivi,
mentre il secondo, costituendo un pregiudizio alla salute che - anche se temporaneo - è massimo nella sua entità
ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. tra tante cass.
21837/2019). Quanto poi ai criteri di liquidazione di tali pregiudizi, la Suprema Corte ha chiarito che al danno biologico terminale - consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) - può o meno sommarsi il danno da lucida agonia sicché, mentre nell'un caso la liquidazione va effettuata in base delle tabelle relative all'invalidità temporanea,
nell'altro la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica ai fini della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità (cfr. ad es. cass. 16592/2019).
Nel caso di specie non è stato neppure dedotto che ha atteso in una condizione di lucida Persona_1
consapevolezza la propria morte emergendo al contrario, dalla documentazione medica in atti, che egli è stato mantenuto in stato di sedazione dal 06.12.2006, data dell'intervento, al 23.12.2006, data del decesso.
Va dunque riconosciuto il solo danno da invalidità temporanea totale patito nei 17 giorni in questione da pagina 16 di 20 liquidare in € 1.955,00, ossia in € 977,50 in favore di ciascun figlio, attenendosi al valore base di 115,00 euro giornalieri individuato dal tribunale ambrosiano con le ultime tabelle edite nel 2024.
Da disattendere è invece la richiesta di risarcimento del danno biologico patito iure proprio dagli odierni appellanti in conseguenza di una non meglio specificata malattia che sarebbe conseguita alla morte del padre.
Non è stata infatti prodotta alcuna documentazione medica da cui possa evincersi che il dolore connaturale alla morte del genitore abbia determinato l'insorgenza di una vera e propria malattia fisica o psichica ledendo la salute degli appellanti.
Resta dunque da considerare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale il quale viola un diritto dei superstiti diverso dalla salute (la cui tutela si esprime mediante il risarcimento del danno biologico)
dal momento che l'interesse leso è costituito dalla sfera degli affetti familiari andando la condotta ad intaccare la libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela va ricondotta agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Si tratta dunque di un bene giuridico di rilievo costituzionale che non ha natura economica e la cui lesione apre la via ad un risarcimento, ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185
cod. pen. in ragione della natura del valore inciso. Tale pregiudizio va quantificato con impiego del cd. “sistema
a punti” inizialmente elaborato dal Tribunale di Roma e poi recepito anche dal Tribunale di Milano adeguandosi al dictum della Suprema Corte la quale ha chiarito che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, al fine di garantire non soltanto un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ma anche un'uniformità di giudizio per tutti i casi analoghi, deve avvenire seguendo una tabella basata su un sistema a punti che preveda, oltre all'adozione del criterio del punto, l'estrazione del suo valore medio dai precedenti giudiziari nonché la modularità e l'elenco delle circostanze di fatto rilevanti, tra cui devono indefettibilmente figurare l'età della vittima, l'età dei superstiti, il grado di parentela e la convivenza, con indicazione dei relativi punteggi, e con possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della peculiarità della situazione concreta (così cass. n. 26300/2021 e cass. n. 10579/2021).
Ciò in quanto un evento luttuoso, in base a nozioni di comune esperienza, ha conseguenze afflittive la cui intensità è tanto maggiore quanto più giovane è l'età della vittima, venendo a frustrare la legittima aspettativa dei superstiti di un lungo percorso di vita comune, ed è tanto più elevata quanto più ridotto è il numero dei componenti il nucleo familiare, venendo ad essere limitata la possibilità di trovare reciproco conforto e sostegno pagina 17 di 20 nell'affrontare e superare la perdita.
Lo stesso è a dirsi per quanto concerne l'età dei superstiti essendo del pari notorio che, quanto più la stessa
è acerba, maggiore è la difficoltà di affrontare l'evento traumatico mentre, con la maturità, si acquisisce una più
elevata capacità di elaborare il lutto anche perché l'individuo inizia a proiettare le sue aspettative di vita al di fuori del nucleo familiare di origine costruendo degli stabili rapporti affettivi esterni al medesimo. Rilevanti
sono, infine, la condizione di convivenza dei superstiti con il deceduto, e le loro abitudini di vita, essendo l'afflittività del lutto senz'altro più elevata in presenza di una maggior consuetudine di rapporti.
Nel caso di specie, dalla documentazione anagrafica versata in atti, si evince che i figli di Persona_1
avevano rispettivamente 45 e 44 anni al momento del decesso paterno avvenuto all'età di 67 anni. Dalla prova testimoniale è inoltre emerso che e i figli, se non conviventi a tempo pieno, versavano comunque in una Per_1
situazione di vicinanza per la quale il Tribunale di Milano contempla il riconoscimento di otto punti. Applicando
i punteggi ed il valore del punto indicato da tali tabelle l'importo spettante a ciascuno dei figli va dunque individuato nella somma di € 285,503,00 ottenuta moltiplicando il valore del punto base (€ 3.911,00) per i 58
punti riconosciuti (20 punti per l'età dei congiunti, 16 punti in base all'età della vittima, 8 punti per la condizione di para-convivenza, 14 punti in base al restante numero di componenti del nucleo familiare originario e 15 punti per l'intensità del rapporto affettivo individuata anche in base a quanto emerso dalla prova testimoniale in merito al fatto che il defunto era solito prendersi cura dei nipoti accompagnandoli a scuola e nelle altre loro attività).
Il non esiguo ammontare del credito risarcitorio, pari per ciascuno dei figli a € 287.784,97, ed il notevole scarto temporale esistente tra la data dell'illecito e quella della liquidazione, lasciano infine ragionevolmente presumere che, se gli importi dovuti fossero stati versati nell'immediatezza del fatto, essi non sarebbero stati destinati al consumo immediato ma piuttosto impiegati in modo fruttifero.
Gli appellanti hanno dunque verosimilmente subito anche il cd. “danno da ritardo” che, in base all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema Corte con la sentenza a sezioni unite n. 1712/1995,
è ristorabile tramite il riconoscimento di interessi il cui tasso, passibile di determinazione equitativa, può nella fattispecie essere parametrato a quello legale.
Sempre alla stregua di tale pronunzia gli interessi, onde evitare di incorrere in una sovra-compensazione,
non potranno però essere computati sulla somma attualmente dovuta occorrendo invece rifarsi al credito vantato al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo.
pagina 18 di 20 Nel caso di specie risultano perciò dovuti gli interessi al tasso legale da calcolare inizialmente sull'importo del risarcimento devalutato, in base agli indici Istat, alla data del 06.12.2006 e quindi, anno per anno sino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto.
Dalla sentenza, che converte l'originario debito di valore in un debito di valuta, sono invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato da computare al tasso legale sino al saldo effettivo.
L'accoglimento dell'appello impone di regolamentare diversamente le spese processuali le quali, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione tariffario previsto in relazione al decisum dal D.M. 13.08.2022 n. 147 e distraendo la somma in favore dell'avv.
Gaetano Gaudiello per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1298/2017 pubblicata il
04.07.17 e per l'effetto, in totale riforma di tale decisione, condanna l' al Controparte_1
pagamento della somma a titolo di risarcimento danni di € 287.784,97 ciascuno in favore di e Parte_1
di oltre, per entrambi, interessi legali da computare sulle somme, con le modalità e con la Parte_2
decorrenza indicate in motivazione.
2) Condanna l' al rimborso delle spese avversarie del giudizio di primo grado Controparte_1 CP_1
che si liquidano in € 2.434,00 per esborsi vivi comprensivi di c.t.p. ed in € 29.193,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Gaetano Gaudiello.
3) Condanna l' al rimborso delle spese avversarie del giudizio di appello che si Controparte_1 CP_1
liquidano in € 1.848,00 per esborsi vivi ed in € 26.155,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv.
Gaetano Gaudiello.
4) Pone le somme liquidate in primo e secondo grado per le c.t.u. definitivamente a carico dell'
[...]
. Controparte_1
pagina 19 di 20 Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 03.04.2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_6
pagina 20 di 20