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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/06/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato e pubblicato, dando lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ex art. 429, comma 1, c.p.c., all'esito di discussione orale delle parti, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 425 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ), via Via Po, 25, presso lo studio dell'avv. Morana Vito, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
Resistente- contumace
OGGETTO: inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI: conclusioni come da verbale di udienza
++++++++++++++
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba contenere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo.
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida
[...]
, conveniva in giudizio davanti l'intestato Tribunale, Parte_1 Controparte_1 conduttore dell'immobile ad uso abitativo di sua proprietà, sito in Lamezia Terme, Via T. Fusco 171/A, giusto contratto registrato presso l'Agenzia dell'Entrate di Lamezia Terme, in data
29.11.2010,
A fondamento della domanda l'istante, ha allegato il mancato pagamento, da parte del resistente, dei canoni di locazione relativi ai mesi di luglio 2021 a gennaio 2024, per l'importo di € 13.020,00, oltre interessi, nonché quelli a scadere sino al rilascio.
All'udienza fissata per la convalida dello sfratto, il Giudice designato, convalidava lo sfratto per i motivi di cui all'ordinanza del 19.04.2024, fissando la data del 19.07.2024 per il rilascio;
disponeva il mutamento del rito fissando l'udienza del 11.12.2024, assegnando alle parti termine di giorni 15 dalla comunicazione della suddetta ordinanza per l'introduzione del procedimento di mediazione di cui all'art.1 e seguenti del d.lgs 28/2010;
Nel merito il ricorrente con memoria integrativa di data 16.11.2024 evidenzia che il rilascio dell'immobile è avvenuto in data 21.10.2024, pertanto nel caso di specie all'importo di € 13.020,00 di cui all'intimazione di sfratto, va aggiunta la somma fino all'effettivo rilascio dell'immobile
(detratti gli acconti indicati analiticamente nella suddetta memoria).
Per quanto suddetto, la morosità è pari ad € 15.870,00 a titolo di canoni dovuti, oltre gli interessi legali al saldo. la causa dopo un breve rinvio interlocutorio dovuto al carico del ruolo, la causa veniva rinviata all'udienza del 11.06.2025 per la discussione.
RILEVATO IN DIRITTO
Giova evidenziare che nel procedimento per convalida di sfratto per morosità, l'opposizione dell'intimato ex art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento del conduttore ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1453 e ss c.c. ovvero ai fini della condanna al pagamento dei canoni non pagati. Ne consegue, sotto il profilo degli oneri probatori gravanti sulle parti, che il locatore deve provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il conduttore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esistenza di un diverso fatto estintivo
(così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533), ferma restando, ai fini della pronuncia di risoluzione, la valutazione della gravità dell'inadempimento, da effettuarsi tenendo conto di quanto specificamente disposto, in subiecta materia, ai comuni criteri di cui all'art. 1455 c. c.
La valutazione dell'importanza dell'inadempimento nel contratto di locazione, la cui natura giuridica lo pone nell'ambito dei contratti sinallagmatici, va affermata anche in relazione all'esecuzione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 c.c., che impone di evitare il pregiudizio dell'interesse della controparte alla corretta esecuzione dell'accordo ed al conseguimento della relativa prestazione. Per cui, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata solamente all'entità del danno, che potrebbe anche non sussistere, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura ed alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione. E' pacifico per costante giurisprudenza della Suprema Corte che l'inadempimento del conduttore configura infatti una rilevante alterazione del sinallagma contrattuale, tale da determinare la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c., in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui "in tema di risoluzione per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455
c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazioni, quella del pagamento del canone" (Cass. 1/10/2004 n. 19652).
Tanto premesso il locatore ha fondato la propria pretesa, - l'inadempimento del resistente all'obbligo di pagamento del canone -, sul contratto di locazione con cui ha concesso in godimento il bene oggetto di controversia.
La resistente, onerata della prova dell'adempimento, non ha assolto all'onere su di essa incombente, restando contumace nel presente giudizio.
L'accertata illegittimità della condotta posta in essere dalla resistente conduce all'accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente, essendosi, determinato un evidente squilibrio del sinallagma contrattuale in forza del mancato adempimento dell'obbligo primario facente capo al conduttore.
Per quanto suddetto, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa, con condanna del resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 15.870,00 a titolo di canoni dovuti (dal mese di luglio 2021 fino al mese di ottobre 2024), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Sulle spese e competenze di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del decisum, al minimo attesa la scarsa complessità delle questioni sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede;
• dichiara risolto il contratto di locazione intercorso fra le parti;
• Dichiara cessata la materia del contendere, rispetto alla domanda di rilascio;
condanna , al pagamento in favore di parte ricorrente, della somma di € 15.870,00, Controparte_2
a titolo di canoni non corrisposti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. • condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 oltre
IVA, cnpa, spese generali come per legge.
Lamezia Terme, 11.06.2025
Il GOP
Dott.ssa. Anna Destito