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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
n. 13377/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. FA Sdino Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel. ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13377 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto – cessazione effetti civili
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 174, presso lo studio dell'avv. Francesco Manzon, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n. 174, presso lo studio dell'avv. Francesco
Manzon, che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce al ricorso;
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.07.2024, e esponevano di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio in data 18.06.2004 in Napoli (Atto n. 52, p. II, s. C, Reg. Atti di Matrimonio anno 2004); che dalla loro unione erano nati due figli, FA, in data 30.08.1993 e in data Per_1
02.05.2006; che con decreto di omologa cron. n. 8354/2022 del 29.11.2022 il Tribunale di Napoli aveva pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti;
che nelle more la figlia era diventata maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
che dal Per_1 giorno della comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale la separazione si era protratta ininterrottamente e non vi era stata riconciliazione;
pertanto, ricorrendone i presupposti di legge, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme previste dall'art. 473 bis.51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale in Portici (NA) alla Via Diaz n. 176, di proprietà del Sig. è Parte_2 assegnata in uso esclusivo alla Sig.ra che attualmente vi abita con i figli;
Parte_1
2) il Sig. si obbliga a garantire e riconoscere il diritto di abitazione su detto immobile alla Parte_2
Sig.ra vita natural durante;
Parte_1
3) il Sig. si obbliga a pagare, fino all'estinzione, la rata mensile del mutuo contratto con la BNL per Pt_2
l'acquisto della casa coniugale;
4) il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra la somma di € 800,00 (ottocento) di cui € 700,00 Pt_2 Parte_1
(settecento) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia non autosufficiente, ed € 100,00 Per_1
(cento) a titolo di contributo per il mantenimento della Sig.ra da versarsi anticipatamente il giorno Parte_1 cinque di ciascun mese;
detta somma sarà rivalutabile secondo gli indici di variazione del costo della vita come calcolati dall'ISTAT;
5) Il Sig. si obbliga, non essendo compreso nell'assegno di mantenimento concordato tra le parti, al Pt_2 pagamento dei costi delle utenze per l'erogazione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica nonché degli oneri condominiali, ordinari e straordinari, della TARI, così come di ogni altra imposta o tassa afferente alla casa di
Via Diaz n. 176 in Portici. Tale obbligo permarrà sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia ovvero fino a quando quest'ultima cesserà la convivenza con la madre. Al verificarsi di tali Per_1 eventi, il Sig. resterà obbligato esclusivamente al pagamento delle tasse e delle imposte gravanti Pt_2 sull'immobile predetto nonché dei soli oneri condominiali straordinari;
6) il Sig. si obbliga a pagare le spese straordinarie (sanitarie, ludiche e tutte quante le altre previste dal Pt_2
Protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Napoli) riguardanti i figli;
7) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
8) le spese e competenze della presente procedura cedono interamente a carico del Sig. Pt_2
9) per quant'altro, le parti richiamano la normativa vigente in materia”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Napoli in data
18.06.2004 da nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
Napoli il 24.07.1964 (Atto n. 52, P. II, s. C, reg. Atto di Matrimonio dell'anno 2004);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in data 18.10.2024 in camera di consiglio.
Il giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Giulia d'Alessandro) (dott. FA Sdino)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. FA Sdino Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel. ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13377 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto – cessazione effetti civili
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 174, presso lo studio dell'avv. Francesco Manzon, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n. 174, presso lo studio dell'avv. Francesco
Manzon, che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce al ricorso;
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.07.2024, e esponevano di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio in data 18.06.2004 in Napoli (Atto n. 52, p. II, s. C, Reg. Atti di Matrimonio anno 2004); che dalla loro unione erano nati due figli, FA, in data 30.08.1993 e in data Per_1
02.05.2006; che con decreto di omologa cron. n. 8354/2022 del 29.11.2022 il Tribunale di Napoli aveva pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti;
che nelle more la figlia era diventata maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
che dal Per_1 giorno della comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale la separazione si era protratta ininterrottamente e non vi era stata riconciliazione;
pertanto, ricorrendone i presupposti di legge, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme previste dall'art. 473 bis.51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale in Portici (NA) alla Via Diaz n. 176, di proprietà del Sig. è Parte_2 assegnata in uso esclusivo alla Sig.ra che attualmente vi abita con i figli;
Parte_1
2) il Sig. si obbliga a garantire e riconoscere il diritto di abitazione su detto immobile alla Parte_2
Sig.ra vita natural durante;
Parte_1
3) il Sig. si obbliga a pagare, fino all'estinzione, la rata mensile del mutuo contratto con la BNL per Pt_2
l'acquisto della casa coniugale;
4) il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra la somma di € 800,00 (ottocento) di cui € 700,00 Pt_2 Parte_1
(settecento) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia non autosufficiente, ed € 100,00 Per_1
(cento) a titolo di contributo per il mantenimento della Sig.ra da versarsi anticipatamente il giorno Parte_1 cinque di ciascun mese;
detta somma sarà rivalutabile secondo gli indici di variazione del costo della vita come calcolati dall'ISTAT;
5) Il Sig. si obbliga, non essendo compreso nell'assegno di mantenimento concordato tra le parti, al Pt_2 pagamento dei costi delle utenze per l'erogazione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica nonché degli oneri condominiali, ordinari e straordinari, della TARI, così come di ogni altra imposta o tassa afferente alla casa di
Via Diaz n. 176 in Portici. Tale obbligo permarrà sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia ovvero fino a quando quest'ultima cesserà la convivenza con la madre. Al verificarsi di tali Per_1 eventi, il Sig. resterà obbligato esclusivamente al pagamento delle tasse e delle imposte gravanti Pt_2 sull'immobile predetto nonché dei soli oneri condominiali straordinari;
6) il Sig. si obbliga a pagare le spese straordinarie (sanitarie, ludiche e tutte quante le altre previste dal Pt_2
Protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Napoli) riguardanti i figli;
7) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
8) le spese e competenze della presente procedura cedono interamente a carico del Sig. Pt_2
9) per quant'altro, le parti richiamano la normativa vigente in materia”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Napoli in data
18.06.2004 da nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
Napoli il 24.07.1964 (Atto n. 52, P. II, s. C, reg. Atto di Matrimonio dell'anno 2004);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in data 18.10.2024 in camera di consiglio.
Il giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Giulia d'Alessandro) (dott. FA Sdino)