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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 19/02/2026, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 687/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4406/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Cipriano D'Aversa - Via Roma 107 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15721 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Associazione riconosciuta Ricorrente_1 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo numero 15721, notificato in data 11 luglio 2025, con il quale il Comune di San Cipriano d'Aversa richiedeva il pagamento dell'IMU per l'annualità 2021 in relazione agli immobili siti nel proprio territorio.
A fondamento del ricorso, la parte ricorrente eccepiva l'illegittimità della pretesa tributaria, deducendo la sussistenza del diritto all'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i, del decreto legislativo numero
504 del 1992, ora disciplinata dall'articolo 1, comma 759, lettera g, della legge numero 160 del 2019.
L'Associazione evidenziava di essere un ente non commerciale che svolgeva attività assistenziali e didattiche con modalità non commerciali negli immobili oggetto di tassazione.
A sostegno di tale tesi, la ricorrente produceva copiosa documentazione, tra cui lo Statuto dell'ente, i prospetti di verifica del costo medio per studente e, soprattutto, una serie di sentenze passate in giudicato, relative alle medesime particelle immobiliari per le annualità d'imposta dal 2017 al 2020, le quali avevano costantemente riconosciuto il diritto all'invocata esenzione.
Il Comune di San Cipriano d'Aversa, nonostante la richiesta di annullamento in autotutela avanzata dalla parte, non provvedeva a tanto, rendendo necessaria la prosecuzione del giudizio, né si costituiva in giudizio.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Punto nodale della controversia è l'efficacia del cd giudicato esterno invocato dalla parte ricorrente.
Risulta agli atti che la qualifica di ente non commerciale dell'Associazione e la natura non commerciale delle attività svolte negli immobili in questione sono state già oggetto di accertamento giurisdizionale definitivo, come da documentazione versata in atti.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, il giudicato formatosi su un'annualità d'imposta fa stato anche per le annualità successive qualora riguardi elementi a carattere permanente o pluriennale che non abbiano subito mutamenti di fatto o di diritto.
Nel caso di specie, non è emerso alcun elemento che lasci presupporre una modifica della destinazione d'uso degli immobili o delle modalità di svolgimento dell'attività scolastica e assistenziale.
Inoltre, la documentazione prodotta conferma che l'attività didattica è stata gestita nel rispetto dei parametri ministeriali, con rette medie inferiori al costo medio per studente, escludendo così la natura commerciale del servizio.
Tale circostanza, unitamente alla mancanza di finalità di lucro, integra pienamente i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa per il godimento dell'esenzione IMU.
In conclusione, la pretesa impositiva del Comune oggetto di impugnazione appare del tutto infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'evidente pretestuosità del contegno tenuto dall'Ente a fronte di plurimi giudicati conformi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla integralmente l'avviso di accertamento numero 15721 relativo all'IMU 2021. Condanna il Comune di San Cipriano d'Aversa al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 8.223,65, di cui euro 7.151,00 per compenso tabellare ed euro 1.072,65 per spese generali, nonché al rimborso del contributo unificato, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4406/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Cipriano D'Aversa - Via Roma 107 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15721 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Associazione riconosciuta Ricorrente_1 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo numero 15721, notificato in data 11 luglio 2025, con il quale il Comune di San Cipriano d'Aversa richiedeva il pagamento dell'IMU per l'annualità 2021 in relazione agli immobili siti nel proprio territorio.
A fondamento del ricorso, la parte ricorrente eccepiva l'illegittimità della pretesa tributaria, deducendo la sussistenza del diritto all'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i, del decreto legislativo numero
504 del 1992, ora disciplinata dall'articolo 1, comma 759, lettera g, della legge numero 160 del 2019.
L'Associazione evidenziava di essere un ente non commerciale che svolgeva attività assistenziali e didattiche con modalità non commerciali negli immobili oggetto di tassazione.
A sostegno di tale tesi, la ricorrente produceva copiosa documentazione, tra cui lo Statuto dell'ente, i prospetti di verifica del costo medio per studente e, soprattutto, una serie di sentenze passate in giudicato, relative alle medesime particelle immobiliari per le annualità d'imposta dal 2017 al 2020, le quali avevano costantemente riconosciuto il diritto all'invocata esenzione.
Il Comune di San Cipriano d'Aversa, nonostante la richiesta di annullamento in autotutela avanzata dalla parte, non provvedeva a tanto, rendendo necessaria la prosecuzione del giudizio, né si costituiva in giudizio.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Punto nodale della controversia è l'efficacia del cd giudicato esterno invocato dalla parte ricorrente.
Risulta agli atti che la qualifica di ente non commerciale dell'Associazione e la natura non commerciale delle attività svolte negli immobili in questione sono state già oggetto di accertamento giurisdizionale definitivo, come da documentazione versata in atti.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, il giudicato formatosi su un'annualità d'imposta fa stato anche per le annualità successive qualora riguardi elementi a carattere permanente o pluriennale che non abbiano subito mutamenti di fatto o di diritto.
Nel caso di specie, non è emerso alcun elemento che lasci presupporre una modifica della destinazione d'uso degli immobili o delle modalità di svolgimento dell'attività scolastica e assistenziale.
Inoltre, la documentazione prodotta conferma che l'attività didattica è stata gestita nel rispetto dei parametri ministeriali, con rette medie inferiori al costo medio per studente, escludendo così la natura commerciale del servizio.
Tale circostanza, unitamente alla mancanza di finalità di lucro, integra pienamente i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa per il godimento dell'esenzione IMU.
In conclusione, la pretesa impositiva del Comune oggetto di impugnazione appare del tutto infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'evidente pretestuosità del contegno tenuto dall'Ente a fronte di plurimi giudicati conformi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla integralmente l'avviso di accertamento numero 15721 relativo all'IMU 2021. Condanna il Comune di San Cipriano d'Aversa al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 8.223,65, di cui euro 7.151,00 per compenso tabellare ed euro 1.072,65 per spese generali, nonché al rimborso del contributo unificato, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.