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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14410/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABIONI ELENA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI 10 VALSAMOGGIA LOC. BAZZANOpresso il difensore avv. SABIONI ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOLLI MONICA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SELICE 211 IMOLApresso il difensore avv. LOLLI MONICA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sul vincolo come da atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Crespellano (BO) il giorno 11 ottobre 1998, atto n. 23 parte 2 serie A, deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i pagina 1 di 2 presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendo trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna in sede di separazione consensuale nel procedimento r.g.n. 12032/2022 senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale come dimostrato anche dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Si fa rinvio per il prosieguo all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore, in pari data.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 11 ottobre 1998, atto n.
23 parte 2 serie A, a Crespellano tra nato/a il 04/04/1971 a BOLOGNA (BO) e Parte_1
nato/a il 01/01/1973 a BOLOGNA (BO), ordinando all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
fa rinvio per il prosieguo all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore, in pari data.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 18.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14410/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABIONI ELENA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI 10 VALSAMOGGIA LOC. BAZZANOpresso il difensore avv. SABIONI ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOLLI MONICA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SELICE 211 IMOLApresso il difensore avv. LOLLI MONICA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sul vincolo come da atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Crespellano (BO) il giorno 11 ottobre 1998, atto n. 23 parte 2 serie A, deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i pagina 1 di 2 presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendo trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna in sede di separazione consensuale nel procedimento r.g.n. 12032/2022 senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale come dimostrato anche dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Si fa rinvio per il prosieguo all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore, in pari data.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 11 ottobre 1998, atto n.
23 parte 2 serie A, a Crespellano tra nato/a il 04/04/1971 a BOLOGNA (BO) e Parte_1
nato/a il 01/01/1973 a BOLOGNA (BO), ordinando all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
fa rinvio per il prosieguo all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore, in pari data.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 18.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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