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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/08/2025, n. 11822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11822 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE N. R.G. 6191/2024 Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: Dott. Francesco Crisafulli -Presidente Dott. Francesco Frettoni - Giudice Dott. Massimo Marasca - Giudice relatore ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 6191 /2024 promossa da: nato in [...], il [...], (CF Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Iacopo Maria Pitorri ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Pietro Mascagni 186 come da procura in atti RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE CONTUMACE
RESISTENTE/CONVENUTO MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Risulta che il ricorrente, in data 14.02.2024, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE Disporre l'immediata sospensione del provvedimento impugnato, riconosciuta la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora. Sul fumus boni juris: l'atto impugnato è illegittimo in quanto, ad un attento esame, la sua motivazione si evidenzia lacunosa, contraddittoria e illogica, frutto di astrattezza ed erronea valutazione dei fatti e presupposti richiamati dall'amministrazione, comunque non basato su di una attività istruttoria, con violazione e falsa applicazione delle norme. Sul periculum in mora: l'immediata sospensione dell'esecuzione del provvedimento denegatorio impugnato (anche inaudita altera parte) è resa necessaria dallo stesso dato normativo (il citato art. 35 D.Lgs 25/2008), che prevede la sospensione può essere richiesta dall'interessato contestualmente al deposito del ricorso quando ricorrono gravi e fondati motivi. Infatti il ricorrente è esposto al concreto pericolo di essere rimpatriato in forza di un legittimo provvedimento espulsivo, motivato proprio sulla scorta del decreto denegatorio oggetto del gravame, senza poter esercitare pienamente i propri diritti costituzionali. – in via principale accertare e dichiarare: l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Questura di Roma in data 04.07.2023 e notificato in data 06.02.2024, con il quale è stata RIGETTATA l'Istanza di rilascio del Permesso di Soggiorno per “Protezione Speciale” ex art. 19 comma 1.2 D.Lgs. 286/ 1998, e conseguentemente accertarsi e dichiararsi il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” trasmettendo gli atti al Questore del luogo di dimora, invitandolo a rilasciare un permesso a tale titolo. In ogni caso: Con vittoria di competenze e spese di lite.”.
L'Amministrazione convenuta, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento, non si è costituita in giudizio e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
In fatto Risulta che il ricorrente, in data 31.10.2022, ha formalizzato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19, comma 1.2, D.lgs. 286/1998 presso la Questura di Roma. Con provvedimento del 04.12.2023, la Questura di Roma, sulla scorta del parere negativo vincolante espresso in data 04.07.2023 dalla
[...]
di Roma, ha disposto il rigetto Controparte_1 dell'istanza di protezione presentata dal ricorrente. Il provvedimento di rigetto risulta essere stato notificato in favore del ricorrente in data 06.02.2024. In particolare, la Controparte_1
di Roma ha ritenuto non sussistenti fondati motivi di ritenere che
[...]
l'allentamento del ricorrente dal territorio nazionale potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi del novellato comma 1.1, terzo e quarto periodo, dell'art. 19 D.lgs. 286/1998 né dell'art. 8 CEDU, non ritenendo maturata una effettiva integrazione sul territorio nazionale. Pertanto, la ha ritenuto non sussistenti i presupposti ai fini del Controparte_1 rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19, comma 1.2, D.lgs. 286/1998.
Conseguentemente, il ricorrente in data 14.02.2024, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma deducendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, attestante il divieto di espulsione del cittadino straniero nel caso in cui il suo allontanamento dal territorio nazionale determini la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, a meno che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica o di protezione della salute;
in particolare, la difesa del ricorrente ha posto in evidenza come, nel caso di specie, ricorra nessuna di tali ragioni. Ed ancora, la difesa del ricorrente ha dedotto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 con annesso richiamo agli obblighi costituzionali enunciati dal novellato art. 5, co. 6 TUI. Unitamente al ricorso sono stati depositati i seguenti documenti: copia procura alle liti;
copia provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di Roma in data
Pag. 2 di 6 04.12.2023 con relata di notifica del 06.12.2024; copia parere negativo espressa dalla Controparte_1 di Roma in data 04.07.2023; copia istanza di ammissione al gratuito patrocinio;
copia passaporto bengalese;
copia contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze della Service Time s.r.l., con mansione di lavapiatti, con decorrenza dal 01.04.2024; copia certificazione Unica 2024; copia certificazione Unica 2019; copia estratto conto previdenziale relativo al periodo ricompreso tra il 01.03.2018 al 31.07.2022; copia buste paga relative alle mensilità di febbraio 2023, marzo 2023, aprile 2023, maggio 2023, giugno 2023, luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024, aprile 2024, maggio 2024, giugno 2024, luglio 2024, novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025, febbraio 2025, marzo 2025, aprile 2025.
Nella nota scritta per l'udienza del 18 giugno 2025, presentata al Tribunale Ordinario di Roma, Sezione 18°, Giudice Dr. Massimo Marasca, l'Avvocato Iacopo Maria Pitorri, difensore del Sig. , ha depositato la documentazione Parte_1 consegnata dal ricorrente. Questa documentazione comprende il passaporto del ricorrente e un contratto di assunzione a tempo indeterminato. Sono stati inoltre depositati documenti relativi ai suoi redditi e alla sua situazione previdenziale, specificamente le Certificazioni Uniche per gli anni 2024 e 2019, un estratto conto previdenziale, e diverse buste paga che coprono gli anni 2023, 2024 e 2025. Nella nota, la difesa ha richiamato il ricorso introduttivo e ha chiesto l'accoglimento dello stesso a favore del Sig. . Parte_1
In diritto deve essere riconosciuta la protezione speciale. Risulta che la domanda è stata presentata in data 31.10.2022, vale a dire prima dell'11 marzo 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i
Pag. 3 di 6 propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e CA c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani c. Germania Persona_4 Per_ (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; BU c. Persona_6
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9
( e Satamedia Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Ebbene, il ricorrente ha prodotto in giudizio diversi documenti a dimostrazione del suo percorso e delle sue attuali condizioni di vita in Italia, e in particolare: copia contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze della Service Time s.r.l., con mansione di lavapiatti, con decorrenza dal 01.04.2024; copia certificazione Unica 2024; copia certificazione Unica 2019; copia estratto conto previdenziale relativo al periodo ricompreso tra il 01.03.2018 al 31.07.2022; copia buste paga relative alle mensilità di febbraio 2023, marzo 2023, aprile 2023, maggio 2023, giugno 2023, luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023, novembre 2023, dicembre
2023, gennaio 2024, febbraio 2024, aprile 2024, maggio 2024, giugno 2024, luglio
2024, novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025, febbraio 2025, marzo 2025, aprile 2025. Risulta agli atti come il ricorrente sia giunto in Italia nel 2018 (cfr. parere della Commissione Territoriale in atti), riuscendo nondimeno ad avviare un rapido e positivo percorso di inserimento sul territorio nazionale. Infatti, il ricorrente si è impegnato nel tentativo di ricostruire la sua vita nel nuovo Paese, dedicandosi, in particolare, alla ricerca di un'occupazione in grado di garantirgli autonomia di vita.
Pag. 4 di 6 Ed invero risulta che il ricorrente
- dal 01.03.2018 al 31.10.2018 ha prodotto un reddito pari ad € 7.210,00, alle dipendenze della come Controparte_3 dimostrato dalla Certificazione Unica 2019 e dall'estratto conto previdenziale relativo al periodo ricompreso tra il 01.03.2018 al 31.07.2022;
- dal 01.11.2018 al 31.12.2018 ha prodotto un reddito pari ad € 1.696,00, alle dipendenze della ditta come dimostrato dalla Certificazione Controparte_3
Unica 2019 e dall'estratto conto previdenziale relativo al periodo ricompreso tra il 01.03.2018 al 31.07.2022;
- dal 01.01.2019 al 31.12.2019 ha prodotto un reddito pari ad € 10.630,00, alle dipendenze della ditta come dimostrato dall'estratto conto Controparte_3 previdenziale relativo al periodo ricompreso tra il 01.03.2018 al 31.07.2022;
- dal 01.01.2020 al 09.03.2020 ha prodotto un reddito pari ad € 2.650,00, alle dipendenze della ditta;
Controparte_3
- dal 17.09.2021 al 31.12.2021 ha prodotto un reddito pari ad € 2.979,00, alle dipendenze della SHG Hotel Roma s.r.l. come dimostrato dall'estratto conto previdenziale relativo al periodo ricompreso tra il 01.03.2018 al 31.07.2022;
- dal 01.01.2022 al 30.06.2022 ha prodotto un reddito pari ad € 719,00, alle dipendenze della SHG Hotel Roma s.r.l. come dimostrato dall'estratto conto previdenziale relativo al periodo ricompreso tra il 01.03.2018 al 31.07.2022;
- dal 01.04.2022 al 31.07.2022 ha prodotto un reddito pari ad € 3.787,00, alle dipendenze della come dimostrato dall'estratto conto Controparte_4 previdenziale relativo al periodo ricompreso tra il 01.03.2018 al 31.07.2022;
- dal mese di febbraio 2023 sino al mese di febbraio 2024 ha lavorato con contratto a tempo determinato, alle dipendenze dell con Parte_3 mansione di lavapiatti, come dimostrato dalla certificazione Unica 2024 e dalle buste paga relative alle mensilità di febbraio 2023, marzo 2023, aprile 2023, maggio 2023, giugno 2023, luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024;
- in data 01.04.2024 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze della Service Time s.r.l., con mansione di lavapiatti, come dimostrato dal relativo contratto e dalle buste paga relative alle mensilità di aprile 2024, maggio 2024, giugno 2024, luglio 2024, novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025, febbraio 2025, marzo 2025, aprile 2025.
Alla luce di tutto quanto detto, il ricorrente appare aver ormai conquistato in Italia una propria stabilità di vita, grazie alla raggiunta sicurezza lavorativa, economica ed alloggiativa. D'altra parte, è innegabile che l'Italia costituisca da moltissimi anni il centro esclusivo della totalità delle occupazioni, degli interessi, essendovisi egli definitivamente stabilito da lunghissimo tempo e avendovi costruito la sua intera esistenza, con la prospettiva di migliorare ulteriormente la propria situazione, anche in considerazione della stabilità del rapporto lavorativo al momento in corso (a tempo indeterminato). Deve in definitiva ritenersi che un allontanamento
Pag. 5 di 6 comporterebbe una grave violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata del ricorrente, tutelata dal nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, quale definito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo nel significato di nuova identità e stabilità (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Pt_4
Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Il rientro in Bangladesh – Per_10
Paese che egli ha abbandonato da ormai più di sette anni e dove non conserva alcun mezzo di sussistenza – lederebbe profondamente la vita privata del ricorrente, sradicandolo dal luogo che è da lungo tempo diventato l'unica sede della sua esistenza. Al contrario, la permanenza in Italia lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita, consentendogli di continuare a soddisfare le proprie esigenze e di perfezionare il felice percorso di emancipazione e radicamento qui intrapreso, già dotato di ottime prospettive.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Le spese vanno compensate in quanto la prova dell'integrazione è intervenuta nel corso del giudizio.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 6191/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di nato in [...], il [...], (CF Parte_1
, alla protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti C.F._1 al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 30/06/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Massimo Marasca Dott. Francesco Crisafulli
Pag. 6 di 6
rappresentato e difeso dall'Avv. Iacopo Maria Pitorri ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Pietro Mascagni 186 come da procura in atti RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE CONTUMACE
RESISTENTE/CONVENUTO MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Risulta che il ricorrente, in data 14.02.2024, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE Disporre l'immediata sospensione del provvedimento impugnato, riconosciuta la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora. Sul fumus boni juris: l'atto impugnato è illegittimo in quanto, ad un attento esame, la sua motivazione si evidenzia lacunosa, contraddittoria e illogica, frutto di astrattezza ed erronea valutazione dei fatti e presupposti richiamati dall'amministrazione, comunque non basato su di una attività istruttoria, con violazione e falsa applicazione delle norme. Sul periculum in mora: l'immediata sospensione dell'esecuzione del provvedimento denegatorio impugnato (anche inaudita altera parte) è resa necessaria dallo stesso dato normativo (il citato art. 35 D.Lgs 25/2008), che prevede la sospensione può essere richiesta dall'interessato contestualmente al deposito del ricorso quando ricorrono gravi e fondati motivi. Infatti il ricorrente è esposto al concreto pericolo di essere rimpatriato in forza di un legittimo provvedimento espulsivo, motivato proprio sulla scorta del decreto denegatorio oggetto del gravame, senza poter esercitare pienamente i propri diritti costituzionali. – in via principale accertare e dichiarare: l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Questura di Roma in data 04.07.2023 e notificato in data 06.02.2024, con il quale è stata RIGETTATA l'Istanza di rilascio del Permesso di Soggiorno per “Protezione Speciale” ex art. 19 comma 1.2 D.Lgs. 286/ 1998, e conseguentemente accertarsi e dichiararsi il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” trasmettendo gli atti al Questore del luogo di dimora, invitandolo a rilasciare un permesso a tale titolo. In ogni caso: Con vittoria di competenze e spese di lite.”.
L'Amministrazione convenuta, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento, non si è costituita in giudizio e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
In fatto Risulta che il ricorrente, in data 31.10.2022, ha formalizzato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19, comma 1.2, D.lgs. 286/1998 presso la Questura di Roma. Con provvedimento del 04.12.2023, la Questura di Roma, sulla scorta del parere negativo vincolante espresso in data 04.07.2023 dalla
[...]
di Roma, ha disposto il rigetto Controparte_1 dell'istanza di protezione presentata dal ricorrente. Il provvedimento di rigetto risulta essere stato notificato in favore del ricorrente in data 06.02.2024. In particolare, la Controparte_1
di Roma ha ritenuto non sussistenti fondati motivi di ritenere che
[...]
l'allentamento del ricorrente dal territorio nazionale potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi del novellato comma 1.1, terzo e quarto periodo, dell'art. 19 D.lgs. 286/1998 né dell'art. 8 CEDU, non ritenendo maturata una effettiva integrazione sul territorio nazionale. Pertanto, la ha ritenuto non sussistenti i presupposti ai fini del Controparte_1 rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19, comma 1.2, D.lgs. 286/1998.
Conseguentemente, il ricorrente in data 14.02.2024, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma deducendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, attestante il divieto di espulsione del cittadino straniero nel caso in cui il suo allontanamento dal territorio nazionale determini la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, a meno che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica o di protezione della salute;
in particolare, la difesa del ricorrente ha posto in evidenza come, nel caso di specie, ricorra nessuna di tali ragioni. Ed ancora, la difesa del ricorrente ha dedotto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 con annesso richiamo agli obblighi costituzionali enunciati dal novellato art. 5, co. 6 TUI. Unitamente al ricorso sono stati depositati i seguenti documenti: copia procura alle liti;
copia provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di Roma in data
Pag. 2 di 6 04.12.2023 con relata di notifica del 06.12.2024; copia parere negativo espressa dalla Controparte_1 di Roma in data 04.07.2023; copia istanza di ammissione al gratuito patrocinio;
copia passaporto bengalese;
copia contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze della Service Time s.r.l., con mansione di lavapiatti, con decorrenza dal 01.04.2024; copia certificazione Unica 2024; copia certificazione Unica 2019; copia estratto conto previdenziale relativo al periodo ricompreso tra il 01.03.2018 al 31.07.2022; copia buste paga relative alle mensilità di febbraio 2023, marzo 2023, aprile 2023, maggio 2023, giugno 2023, luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024, aprile 2024, maggio 2024, giugno 2024, luglio 2024, novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025, febbraio 2025, marzo 2025, aprile 2025.
Nella nota scritta per l'udienza del 18 giugno 2025, presentata al Tribunale Ordinario di Roma, Sezione 18°, Giudice Dr. Massimo Marasca, l'Avvocato Iacopo Maria Pitorri, difensore del Sig. , ha depositato la documentazione Parte_1 consegnata dal ricorrente. Questa documentazione comprende il passaporto del ricorrente e un contratto di assunzione a tempo indeterminato. Sono stati inoltre depositati documenti relativi ai suoi redditi e alla sua situazione previdenziale, specificamente le Certificazioni Uniche per gli anni 2024 e 2019, un estratto conto previdenziale, e diverse buste paga che coprono gli anni 2023, 2024 e 2025. Nella nota, la difesa ha richiamato il ricorso introduttivo e ha chiesto l'accoglimento dello stesso a favore del Sig. . Parte_1
In diritto deve essere riconosciuta la protezione speciale. Risulta che la domanda è stata presentata in data 31.10.2022, vale a dire prima dell'11 marzo 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i
Pag. 3 di 6 propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e CA c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani c. Germania Persona_4 Per_ (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; BU c. Persona_6
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9
( e Satamedia Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Ebbene, il ricorrente ha prodotto in giudizio diversi documenti a dimostrazione del suo percorso e delle sue attuali condizioni di vita in Italia, e in particolare: copia contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze della Service Time s.r.l., con mansione di lavapiatti, con decorrenza dal 01.04.2024; copia certificazione Unica 2024; copia certificazione Unica 2019; copia estratto conto previdenziale relativo al periodo ricompreso tra il 01.03.2018 al 31.07.2022; copia buste paga relative alle mensilità di febbraio 2023, marzo 2023, aprile 2023, maggio 2023, giugno 2023, luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023, novembre 2023, dicembre
2023, gennaio 2024, febbraio 2024, aprile 2024, maggio 2024, giugno 2024, luglio
2024, novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025, febbraio 2025, marzo 2025, aprile 2025. Risulta agli atti come il ricorrente sia giunto in Italia nel 2018 (cfr. parere della Commissione Territoriale in atti), riuscendo nondimeno ad avviare un rapido e positivo percorso di inserimento sul territorio nazionale. Infatti, il ricorrente si è impegnato nel tentativo di ricostruire la sua vita nel nuovo Paese, dedicandosi, in particolare, alla ricerca di un'occupazione in grado di garantirgli autonomia di vita.
Pag. 4 di 6 Ed invero risulta che il ricorrente
- dal 01.03.2018 al 31.10.2018 ha prodotto un reddito pari ad € 7.210,00, alle dipendenze della come Controparte_3 dimostrato dalla Certificazione Unica 2019 e dall'estratto conto previdenziale relativo al periodo ricompreso tra il 01.03.2018 al 31.07.2022;
- dal 01.11.2018 al 31.12.2018 ha prodotto un reddito pari ad € 1.696,00, alle dipendenze della ditta come dimostrato dalla Certificazione Controparte_3
Unica 2019 e dall'estratto conto previdenziale relativo al periodo ricompreso tra il 01.03.2018 al 31.07.2022;
- dal 01.01.2019 al 31.12.2019 ha prodotto un reddito pari ad € 10.630,00, alle dipendenze della ditta come dimostrato dall'estratto conto Controparte_3 previdenziale relativo al periodo ricompreso tra il 01.03.2018 al 31.07.2022;
- dal 01.01.2020 al 09.03.2020 ha prodotto un reddito pari ad € 2.650,00, alle dipendenze della ditta;
Controparte_3
- dal 17.09.2021 al 31.12.2021 ha prodotto un reddito pari ad € 2.979,00, alle dipendenze della SHG Hotel Roma s.r.l. come dimostrato dall'estratto conto previdenziale relativo al periodo ricompreso tra il 01.03.2018 al 31.07.2022;
- dal 01.01.2022 al 30.06.2022 ha prodotto un reddito pari ad € 719,00, alle dipendenze della SHG Hotel Roma s.r.l. come dimostrato dall'estratto conto previdenziale relativo al periodo ricompreso tra il 01.03.2018 al 31.07.2022;
- dal 01.04.2022 al 31.07.2022 ha prodotto un reddito pari ad € 3.787,00, alle dipendenze della come dimostrato dall'estratto conto Controparte_4 previdenziale relativo al periodo ricompreso tra il 01.03.2018 al 31.07.2022;
- dal mese di febbraio 2023 sino al mese di febbraio 2024 ha lavorato con contratto a tempo determinato, alle dipendenze dell con Parte_3 mansione di lavapiatti, come dimostrato dalla certificazione Unica 2024 e dalle buste paga relative alle mensilità di febbraio 2023, marzo 2023, aprile 2023, maggio 2023, giugno 2023, luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024;
- in data 01.04.2024 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze della Service Time s.r.l., con mansione di lavapiatti, come dimostrato dal relativo contratto e dalle buste paga relative alle mensilità di aprile 2024, maggio 2024, giugno 2024, luglio 2024, novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025, febbraio 2025, marzo 2025, aprile 2025.
Alla luce di tutto quanto detto, il ricorrente appare aver ormai conquistato in Italia una propria stabilità di vita, grazie alla raggiunta sicurezza lavorativa, economica ed alloggiativa. D'altra parte, è innegabile che l'Italia costituisca da moltissimi anni il centro esclusivo della totalità delle occupazioni, degli interessi, essendovisi egli definitivamente stabilito da lunghissimo tempo e avendovi costruito la sua intera esistenza, con la prospettiva di migliorare ulteriormente la propria situazione, anche in considerazione della stabilità del rapporto lavorativo al momento in corso (a tempo indeterminato). Deve in definitiva ritenersi che un allontanamento
Pag. 5 di 6 comporterebbe una grave violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata del ricorrente, tutelata dal nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, quale definito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo nel significato di nuova identità e stabilità (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Pt_4
Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Il rientro in Bangladesh – Per_10
Paese che egli ha abbandonato da ormai più di sette anni e dove non conserva alcun mezzo di sussistenza – lederebbe profondamente la vita privata del ricorrente, sradicandolo dal luogo che è da lungo tempo diventato l'unica sede della sua esistenza. Al contrario, la permanenza in Italia lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita, consentendogli di continuare a soddisfare le proprie esigenze e di perfezionare il felice percorso di emancipazione e radicamento qui intrapreso, già dotato di ottime prospettive.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Le spese vanno compensate in quanto la prova dell'integrazione è intervenuta nel corso del giudizio.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 6191/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di nato in [...], il [...], (CF Parte_1
, alla protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti C.F._1 al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 30/06/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Massimo Marasca Dott. Francesco Crisafulli
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