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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/02/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico designato Margherita Lojodice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5186 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Mario De Parte_1 C.F._1
Michele e dall'avv. Pietro Bortone in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Aversa alla via Ettore Corcioni n. 63;
opponente
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. , rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1
dall'avv. Guido Buffarini Guidi in virtù di procura in atti, domiciliata per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Caforio in virtù di procura in atti, P.IVA_2
domiciliata per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del
Tribunale di Napoli Nord;
opposte
Oggetto: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 02820239001657957000, notificato in data
13.04.2023 ad istanza di , per la riscossione di somme Controparte_2
iscritte a ruolo da parte di per il mancato pagamento di rate di finanziamento Controparte_1
concesso in favore della società poi Controparte_3 [...]
Controparte_4
L'opponente ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere.
Con comparse di risposta ritualmente depositate si sono costituite e Controparte_1
, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
In via preliminare, con riferimento alla dedotta prescrizione, non può ritenersi fondata l'opposizione proposta, avendo le parti convenute provato l'avvenuta notifica di una serie di atti interruttivi della prescrizione, a norma dell'art. 2943 c.c.
In particolare, le società opposte hanno prodotto copia dell'ingiunzione di pagamento n.
12224/AMAG, notificata in data 20.08.2015, e della cartella di pagamento n.
02820190009007766501, notificata in data 10.05.2019, mentre l'intimazione oggetto di opposizione in questa sede è stata notificata in data 13.04.2023.
Si tratta, invero, di atti aventi i requisiti previsti dalla legge ai fini della interruzione della prescrizione in via stragiudiziale (art. 1219 c.c.).
Non sussiste, del resto, un onere dell'agente della riscossione di produrre in giudizio l'originale degli atti (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 12888 del 2015), dovendo ritenersi -
in virtù del disposto di cui all'art. 2719 c.c. - che la fotocopia di un atto ha lo stesso valore probatorio dell'originale, ove non contestata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (così Corte di Cassazione, sentenza n. 7775 del 03/04/2014).
2 Si aggiunga che il riferimento al numero dell'intimazione ed al numero identificativo della pretesa riportato sugli atti prodotti consente di correlare, senza incertezza alcuna, la documentazione depositata con l'atto impugnato.
Con riferimento, infine, alla eccezione di carenza di legittimazione formulata dalla parte attrice, va osservato che l'odierno opponente, con atto notarile dell'08.11.2010,
I Controparte_3 Controparte_3
dai soci accomandanti, e .
[...] Parte_2 CP_5
Come è noto, in tema di società in accomandita di persone, il socio illimitatamente responsabile è responsabile per tutte le obbligazioni sociali esistenti sino al giorno dello scioglimento del rapporto sociale, anche per quelle sorte anteriormente al suo ingresso.
Del resto, per quanto concerne la cancellazione della società, va osservato che,
all'estinzione della società, non corrisponde il venire meno dei rapporti giuridici riferibili alla società estinta, verificandosi un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono illimitatamente, nel caso in cui erano illimitatamente responsabili per i debiti sociali durante la gestione della società.
La domanda proposta non merita, pertanto, accoglimento.
Per quanto concerne, infine, la regolamentazione delle spese di lite, deve trovare applicazione il principio della soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.
In difetto della nota di parte, le spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
I compensi sono stati calcolati in base alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, con applicazione di una riduzione ai sensi dell'art. 4, comma 1, d. m. n. 55 del 2014, non essendo state svolte tutte le attività previste dalle tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- rigetta l'opposizione;
3 - condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che si
[...]
liquidano in euro 2.904,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5.031,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025.
Il giudice monocratico
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