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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 5196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5196 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3611 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. Matera Viviana;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Ganci Elvira;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7/07/2023 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
1 27/02/2023, premesso di aver contratto matri- Parte_1 monio con il 3/07/2010 a Castellammare del Golfo (TP), Controparte_1 unione dalla quale sono nate tre figlie: IO (6.1.2010), (13.8.2012) e Per_1
RS (22.4.2017), ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite nella separazione consensuale omologata con decreto del 21.06.2021 con riferimento all'affidamento condi- viso delle minori e al regime di visita, con la previsione di un contributo a suo carico per il mantenimento delle figlie proporzionale alle sue attuali ca- pacità reddituali, oltre al pagamento nella misura del 30% delle spese straordinarie.
2. , costituitasi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
23/06/2023, ha aderito alla domanda di divorzio e ha sollecitato la conferma dell'affidamento congiunto della prole, con domiciliazione prevalente presso la madre.
Ha chiesto, inoltre, di porre a carico del coniuge l'obbligo di versare un as- segno a titolo di contributo al mantenimento delle tre figlie minori non infe- riore ad euro 900,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straor- dinarie.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 07/07/2023, il Presidente, con ordinanza del 13/07/2023 ri- metteva le parti davanti al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi:
“autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
conferma le condizioni della separazione consensuale omologate con decreto del Tribunale di Palermo del 21 giugno 2021 (…)”.
Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti, essendo state respinte le ulteriori richie- ste istruttorie articolate dalle parti, in quanto, in parte, inammissibili e, in altra parte, superflue ai fini del decidere (cfr. ordinanza del 7/10/2024).
Infine, all'udienza del 7/07/2025 - celebrata con modalità cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
- 2 -
4. Sulla domanda di divorzio
A seguito della emissione, in data 17/01/2024, della sentenza non defini- tiva n. 255/2024 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
5. Provvedimenti nell'interesse della prole
Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che le fi- RS glie nate dall'unione coniugale: , e oggi hanno rispettivamente Per_3 Per_1
15, 13 e 8 anni.
Non si ravvisano ragioni per discostarsi dal modello legale dell'affidamento condiviso, concordemente richiesto da entrambe le parti.
E' invero il caso di rammentare che affidamento condiviso non vuol dire parità di tempo che le minori dovranno trascorrere con l'uno o con l'altro ge- nitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una con- vivenza delle minori con entrambi i genitori e neanche una sorta di affida- mento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabiliz- zazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione delle minori, si impegnano a realizzarla entrambi.
Dev'essere, quindi, prevista comunque una residenza prevalente, un asse- gno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido con- diviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori do- vranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confron- tandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel co- mune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
- 3 - Non merita, dunque, accoglimento nella vicenda in disamina la richiesta, formulata dal ricorrente nella memoria integrativa depositata in data
1/12/2023, reiterata nelle note di precisazione delle conclusioni e negli scritti conclusivi, “volta ad ottenere un incremento dei tempi di accudimento delle figlie minori da parte del padre, anche al fine di poter provvedere in mag- giore maniera diretta ai loro bisogni”.
Si tratta, invero, di una domanda già formulata in termini del tutto generi- ci, rispetto alla quale si è opposta la resistente, che è stata comunque avan- zata da con il solo, dichiarato, intento di provve- Parte_1 dere al mantenimento in parte diretto della prole e non è stato neppure alle- gato dal ricorrente che una tale soluzione sia conforme al prevalente interes- se delle figlie che, invece, sin dalla cessazione della convivenza delle parti hanno sempre vissuto con la madre.
Reputa, pertanto, il Tribunale che debba essere confermata la previsione del domicilio prevalente delle minori presso l'abitazione materna, in confor- mità alla situazione di fatto già consolidata da tempo.
Va, del pari, prevista la facoltà per il genitore non collocatario di incontra- RS re e tenere con sé le figlie minori, e compatibilmente con le loro Per_1 esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, secondo le modalità concordate dalle parti in sede di separazione e successi- vamente confermate con l'ordinanza presidenziale emessa nel presente giu- dizio il 13/07/2023 (le figlie stanno con il padre due giorni a settimana dall'uscita della scuola sino alle ore 19.30- prima della cena- e, a settimane alterne, poi, trascorrono con lui il weekend dalle ore 12.00 del sabato sino al lunedì mattina).
Deve nondimeno osservarsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole.
Nulla va, invece, disposto in relazione al regime di frequentazione residua- le con il genitore non collocatario della primogenita che il prossimo Per_3 mese di gennaio compirà 16 anni (c.d. grande minore) -, avendo la stessa ormai raggiunto un'età ed un presumibile grado di maturità ed autonomia
- 4 - decisionale tale da consentirle di decidere liberamente con quali modalità in- contrare il padre.
6. L'assegnazione della casa coniugale
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a casa Controparte_1 coniugale, ubicato a Palermo, in via Tommaso Angelini n. 6, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore delle minori dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli inte- ressi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
7. Provvedimenti di carattere economico
Nel presente giudizio l'unico motivo di contrasto tra le parti concerne l'ammontare del contributo mensile per il mantenimento delle figlie della coppia che deve versare . Parte_1
All'udienza presidenziale, all'esito dell'audizione dei coniugi, il difensore di aveva formulato una proposta conciliativa che Parte_1 prevedeva la conferma dell'importo previsto in sede di separazione a titolo di mantenimento delle minori di 650,00 euro mensili senza aggiornamento
ISTAT e una compartecipazione alle spese straordinarie, da parte del padre, nella misura del 30%
si era per converso dichiarata disponibile a conciliare la Controparte_1 controversia con la conferma delle condizioni economiche della separazione, previo aggiornamento, secondo gli indici ISTAT, dell'assegno mensile previsto per il mantenimento delle figlie e, tuttavia, simile proposta non è stata accet- tata dalla controparte.
7.1 Il ricorrente ha, infatti, dedotto di aver subito negli ultimi anni una contrazione dei propri redditi, tenuto conto dei proventi irrisori che ricave- rebbe dall'esercizio della professione di architetto.
Ha esposto che era sempre stata il coniuge economica- Controparte_1 mente più forte in costanza di matrimonio ed egli nel triennio precedente il deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio, come poteva evincersi dalle dichiarazioni fiscali 2020-2021-2022, aveva avuto un reddito medio di
€ 1.400,00 mensili, che comprendeva gli introiti derivanti dalla locazione con cedolare secca dell'immobile di cui era proprietario e doveva altresì provvede-
- 5 - re al versamento della rata mensile di un mutuo di € 500,00 circa, contratto per l'acquisto dell'abitazione acquistata dopo la separazione, ubicata a Pa- lermo, in via Garzilli, ove il predetto a seguito dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , ha fissato la propria dimora e abita unita- CP_1 mente alle tre figlie minori nei tempi di permanenza di queste ultime presso il padre.
Ha precisato che dagli altri cespiti immobiliari dei quali ha la nuda pro- prietà non ricava alcun introito economico.
Per tali ragioni, ha chiesto una riduzione del contributo al mantenimento della prole minore già stabilito in sede di separazione nella misura di euro
650,00 e poi confermato in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del
13/07/2023.
, dal canto suo, ha chiesto di porre a carico del ricorren- Controparte_1 te un contributo al mantenimento delle tre figlie minori non inferiore a 900 euro mensili.
A sostegno delle proprie richieste ha lamentato l'indisponibilità del ricor- rente all'adeguamento ISTAT dell'assegno stabilito in sede di separazione, nonché l'assenza di qualsiasi forma di contributo alle spese straordinarie ne- cessarie per la prole, sostenute in via pressoché esclusiva dalla madre.
7.2 In punto di diritto, preme osservare, con riferimento all'obbligo di con- tribuzione al mantenimento dei figli minori della coppia, che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in preceden- za, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dove- re di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assi- stenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle
- 6 - sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate po- tenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente indicati dalla norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con-
- 7 - creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento- no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ- sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal- colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
7.3 Facendo applicazione degli illustrati principi alla fattispecie in esame, preme evidenziare che di professione architetto, Parte_1 dalla documentazione reddituale versata in atti risulta aver percepito un reddito complessivo:
- nel 2017 di euro 28.695,00;
- nel 2018 di euro 14.745,00;
- nel 2019 di euro 14.745,00;
- nel 2020 di euro 16.825,00;
- nel 2021 di euro 21.878,00;
- nel 2022 di euro 21.281,00 (si vedano mod. unico 2018, 2019, 2020,
2021, 2022 e 2023).
Ha documentato di essere titolare di una quota del 14% del capitale sociale della società DELCO COSTRUZIONI s.r.l., in relazione alla quale ha allegato di non aver percepito utili nell'ultimo quinquennio giacché, per esigenze so- cietarie, non sono state deliberate cessioni di dividendi.
Nelle note scritte depositate il 18/5/2025 ha soggiunto di aver alienato nel novembre 2024 l'immobile sito a Palermo, via Toscana n. 8, per il corrispetti- vo di euro 435.000,00 e di aver contestualmente acquistato un altro appar- tamento, nel centro storico di Palermo, in via Bari n. 52 ad uso investimento, per la somma complessiva di euro 290.000,00, utilizzando il ricavato della vendita dell'altro immobile e di aver destinato la provvista residua, pari ad euro 130.000,00, per la ristrutturazione, al fine di renderlo appetibile per la locazione turistica.
Ha, quindi, precisato di non percepire più il canone di locazione che rica- vava dal suddetto appartamento di sua proprietà, sito a Palermo in via To- scana n. 8, a seguito dell'alienazione nel novembre 2024.
- 8 - Quanto al patrimonio immobiliare del ricorrente, dalla visura catastale de- positata in data 8.05.2025 risultano intestati al medesimo (vedasi all. 91 - visura catastale per soggetto allegata alle note di parte resistente del
09/05/2025):
- l'ex casa coniugale, sita a Palermo via T. Angelini n. 6, assegnata alla resi- stente, comproprietaria dell'immobile;
- un immobile sito a Palermo, Viale Croce Rossa 80, di cui il ricorrente è nu- do proprietario, nella misura di 1/3, unitamente ai due fratelli;
- un box auto sito a Palermo, Viale Croce Rossa n. 62, di cui il ricorrente è nudo proprietario, nella misura di 1/3, unitamente ai due fratelli;
- un fabbricato sito ad Altavilla Milicia (PA), di cui risulta proprietario nella misura di 1/3 unitamente ai due fratelli;
- un box auto sito a Palermo, Via Romagna n. 11, di cui il ricorrente è nudo proprietario, nella misura di 1/3, unitamente ai due fratelli.
Infine, il detiene- come già evidenziato- una quota pari al 14% del Pt_1 capitale sociale della “Delco costruzioni s.r.l.” (cfr. doc. 13 allegato al ricorso introduttivo), società immobiliare della sua famiglia con un patrimonio netto di circa otto milioni di euro (cfr. bilancio al 31.12.2021 e bilancio al
31.12.2022 – doc. 20-26 depositati dalla parte resistente), titolare di nume- rosi cespiti immobiliari di rilevante valore economico (tra questi, l'immobile sito in via Toscana, concesso in locazione all'Agenzia dell'Entrate e successi- vamente, in parte, alla catena di supermercato LIDL;
l'immobile sito in Via delle Croci, concesso in locazione all'Agenzia dell'Entrate – cfr. doc. 21 – ri- sultanze registri immobiliari;
doc. 26 bilancio 2022 Delco s.r.l., allegati alla produzione di parte resistente).
Dagli estratti conto prodotti e, in specie, da quelli relativi al conto acceso presso emerge un saldo attivo di € 43.579 e non può tralasciar- CP_2 si di considerare che si rinvengono versamenti, anche di importi significativi, privi di causale (cfr. ad esempio “versamento” del 6.12.2024 di € 215.000), oltre che frequenti “versamenti su sportello automatico” (tra i tanti si vedano annotazioni del 20.1.2023; 1.3.2023; 24.3.2023; 3.10.2023; 24.11.2023;
2.1.2024) e ripetute operazioni genericamente descritte come “giroconto fa- miliare”, senza giustificazione (cfr. anno 2022, doc. 4 deposi- CP_3
- 9 - tato in data 8/5/2025).
7.4 ha riferito di svolgere attività lavorativa alle dipen- Controparte_1 denze della società della sua famiglia “AXA Medical Care s.r.l.” e di percepire una retribuzione mensile di circa 2100,00 euro (si vedano buste paga relati- ve al primo trimestre 2025 - all. 87 depositato il 9.05.2025).
Detiene, inoltre, una quota pari al 40% del capitale sociale della società della sua famiglia, che ha come oggetto sociale “la produzione,
l'assemblaggio e il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti e speciali- tà medicinali”.
Inoltre, dall'esame degli estratti conto versati in atti risulta che la CP_4
[..
svolge attività di consulenza e collaborazione con l'agenzia immobiliare
“Savills Residential Italy srl”, nonché con la società “Wonderfullitaly,” inter- mediaria nella locazione turistica dell'appartamento di sua esclusiva proprie- tà siti a Palermo, in via Gervasi n.14, percependo, a titolo esemplificativo, nell'ultimo semestre 2024 somme pari a circa 27.000,00 euro (cfr. estratti conto anni 2022-2025 depositati il 9/05/2025).
Quanto al patrimonio immobiliare, risulta titolare dei seguenti cespiti:
- l'ex casa coniugale, sita a Palermo via T. Angelini n. 6, ove dimora in- sieme alle figlie della coppia, di cui è comproprietaria insieme al ricor- rente;
- un immobile sito a Palermo, Via Nicolo' Gervasi n. 14, di cui è nuda proprietaria;
- un immobile e un terreno siti a ZZ GE (PA), di cui la ricorren- te è nuda proprietaria nella misura per ½ (cfr. doc. 84 – visura catasta- le depositata il 9.5.25).
Dalla documentazione fiscale versata in atti si evince che ha avuto un reddi- to complessivo:
- nel 2019 di euro 45.711,00;
- nel 2020 di euro 48.998,00;
- nel 2021 di euro 85.487,00;
- nel 2022 di euro 61.374,00 (cfr. doc. 23-24-25-28 produzione di parte resistente).
7.5 Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria svolta emerge che entrambi i
- 10 - coniugi, sotto il profilo economico-patrimoniale, versano in condizioni agiate e dispongono di una rilevante capacità economica, risultando titolari di nu- merosi beni immobili nonché di partecipazioni nelle società delle rispettive famiglie d'origine.
E' agevole, del resto, rilevare che contraria- Parte_1 mente alla sua prospettazione difensiva, non ha subito la riduzione redditua- le lamentata a sostegno della invocata riduzione del quantum dovuto per contribuire al sostentamento delle figlie, come si ricava dalle dichiarazioni fi- scali versate in atti.
Non può neppure tralasciarsi di considerare che il ricorrente, alla luce del rilevante patrimonio immobiliare e delle partecipazioni societarie detenute, nonché delle spese sostenute con cadenza mensile, non può fondatamente sostenere di non poter far fronte agli obblighi di mantenimento nei confronti della prole.
E' difatti appena il caso di osservare che la decisione assunta dal Pt_1 di alienare l'unico immobile del quale egli era proprietario per intero- oltre all'appartamento, certamente di pregio, di sette vani ove abita in via Garzilli
a Palermo- e dal quale ricavava un canone di locazione mensile di ben 1.200 euro, per acquistare un altro cespite da destinare a locazione turistica non può, com'è ovvio, essere intesa quale indice del suo asserito (ed, invero, del tutto indimostrato) impoverimento.
D'altronde, giova ribadire che una capacità economica significativamente superiore a quella risultante dalle dichiarazioni fiscali depositate si ricava agevolmente dall'esame degli estratti conto depositati in data 8/05/2025, dai quali emergono un saldo al 31.12.2024 di 53.108,16 euro e numerosi bonifi- ci ricevuti a titolo di pagamento di fatture per prestazioni professionali.
Pertanto, alla luce dei dati reddituali acquisiti, in considerazione dell'au- mento delle esigenze economiche delle figlie - notoriamente legato alla loro crescita-, dell'elevato tenore di vita goduto dalle stesse durante la convivenza matrimoniale dei genitori e dopo la separazione, nonché della loro domicilia- zione prevalente presso l'abitazione materna, va previsto a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere ad , entro il Parte_1 Controparte_1
RS giorno 5 di ciascun mese, per il mantenimento delle figlie , e Per_3 Per_1
- 11 - un contributo che si stima equo stabilire nella misura di euro 750,00 mensili
(di cui 250,00 per ciascuna figlia), pari all'ammontare dell'assegno già stabi- lito in sede di separazione consensuale, aggiornato secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Entrambe le parti vanno, inoltre, obbligate a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
Va precisato che la decorrenza delle superiori statuizioni dev'essere stabi- lita a decorrere dall'introduzione del presente giudizio.
8. Le spese del giudizio
In ossequio, infine, al criterio della soccombenza (in considerazione del fatto che all'esito del giudizio la causa è stata definita secondo le condizioni proposte dalla resistente in un'ottica conciliativa all'udienza presidenziale) va, infine, condannato a rifondere in favore di Parte_1
le spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, Controparte_1 tenuto conto dell'istruttoria solo documentale svolta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, udito il Pubblico Ministero, nel contraddittorio delle parti de- finitivamente pronunciando così provvede:
1. richiama la sentenza non definitiva n. 255/2024 emessa in data
17/01/2024 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti ci- vili del matrimonio concordatario contratto il 03/07/2010 a Castellam- mare del Golfo (TP), da nato a [...] il Parte_1
27/11/1975, , nata a [...] l'[...] e Controparte_1 [...]
, nata a [...] l'[...], trascritto nei registri dello Parte_2
Stato Civile del medesimo Comune al n. 35 parte II serie A, dell'anno
2010;
2. affida le figlie della coppia nata il [...], RSona_4 RSona_5 nata il [...] e nata il [...], ad [...] i genito- RSona_6 ri, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita de-
- 12 - terminato di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della volontà delle minori e salvo, quindi, diversi accordi liberamente stretti tra le parti, secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. dispone l'assegnazione della casa coniugale, ubicata a Palermo, via
Tommaso Angelini n. 6, in favore di;
Controparte_1
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Parte_1 favore di , la complessiva somma di euro 750,00 men- Controparte_1 sili, a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia (euro
250 ciascuna), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
5. dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio
2019;
6. condanna a rimborsare le spese del giudizio nei con- Parte_1 fronti di , che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
5.000,00, oltre spese forfettarie generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 13 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3611 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. Matera Viviana;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Ganci Elvira;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7/07/2023 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
1 27/02/2023, premesso di aver contratto matri- Parte_1 monio con il 3/07/2010 a Castellammare del Golfo (TP), Controparte_1 unione dalla quale sono nate tre figlie: IO (6.1.2010), (13.8.2012) e Per_1
RS (22.4.2017), ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite nella separazione consensuale omologata con decreto del 21.06.2021 con riferimento all'affidamento condi- viso delle minori e al regime di visita, con la previsione di un contributo a suo carico per il mantenimento delle figlie proporzionale alle sue attuali ca- pacità reddituali, oltre al pagamento nella misura del 30% delle spese straordinarie.
2. , costituitasi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
23/06/2023, ha aderito alla domanda di divorzio e ha sollecitato la conferma dell'affidamento congiunto della prole, con domiciliazione prevalente presso la madre.
Ha chiesto, inoltre, di porre a carico del coniuge l'obbligo di versare un as- segno a titolo di contributo al mantenimento delle tre figlie minori non infe- riore ad euro 900,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straor- dinarie.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 07/07/2023, il Presidente, con ordinanza del 13/07/2023 ri- metteva le parti davanti al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi:
“autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
conferma le condizioni della separazione consensuale omologate con decreto del Tribunale di Palermo del 21 giugno 2021 (…)”.
Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti, essendo state respinte le ulteriori richie- ste istruttorie articolate dalle parti, in quanto, in parte, inammissibili e, in altra parte, superflue ai fini del decidere (cfr. ordinanza del 7/10/2024).
Infine, all'udienza del 7/07/2025 - celebrata con modalità cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
- 2 -
4. Sulla domanda di divorzio
A seguito della emissione, in data 17/01/2024, della sentenza non defini- tiva n. 255/2024 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
5. Provvedimenti nell'interesse della prole
Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che le fi- RS glie nate dall'unione coniugale: , e oggi hanno rispettivamente Per_3 Per_1
15, 13 e 8 anni.
Non si ravvisano ragioni per discostarsi dal modello legale dell'affidamento condiviso, concordemente richiesto da entrambe le parti.
E' invero il caso di rammentare che affidamento condiviso non vuol dire parità di tempo che le minori dovranno trascorrere con l'uno o con l'altro ge- nitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una con- vivenza delle minori con entrambi i genitori e neanche una sorta di affida- mento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabiliz- zazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione delle minori, si impegnano a realizzarla entrambi.
Dev'essere, quindi, prevista comunque una residenza prevalente, un asse- gno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido con- diviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori do- vranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confron- tandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel co- mune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
- 3 - Non merita, dunque, accoglimento nella vicenda in disamina la richiesta, formulata dal ricorrente nella memoria integrativa depositata in data
1/12/2023, reiterata nelle note di precisazione delle conclusioni e negli scritti conclusivi, “volta ad ottenere un incremento dei tempi di accudimento delle figlie minori da parte del padre, anche al fine di poter provvedere in mag- giore maniera diretta ai loro bisogni”.
Si tratta, invero, di una domanda già formulata in termini del tutto generi- ci, rispetto alla quale si è opposta la resistente, che è stata comunque avan- zata da con il solo, dichiarato, intento di provve- Parte_1 dere al mantenimento in parte diretto della prole e non è stato neppure alle- gato dal ricorrente che una tale soluzione sia conforme al prevalente interes- se delle figlie che, invece, sin dalla cessazione della convivenza delle parti hanno sempre vissuto con la madre.
Reputa, pertanto, il Tribunale che debba essere confermata la previsione del domicilio prevalente delle minori presso l'abitazione materna, in confor- mità alla situazione di fatto già consolidata da tempo.
Va, del pari, prevista la facoltà per il genitore non collocatario di incontra- RS re e tenere con sé le figlie minori, e compatibilmente con le loro Per_1 esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, secondo le modalità concordate dalle parti in sede di separazione e successi- vamente confermate con l'ordinanza presidenziale emessa nel presente giu- dizio il 13/07/2023 (le figlie stanno con il padre due giorni a settimana dall'uscita della scuola sino alle ore 19.30- prima della cena- e, a settimane alterne, poi, trascorrono con lui il weekend dalle ore 12.00 del sabato sino al lunedì mattina).
Deve nondimeno osservarsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole.
Nulla va, invece, disposto in relazione al regime di frequentazione residua- le con il genitore non collocatario della primogenita che il prossimo Per_3 mese di gennaio compirà 16 anni (c.d. grande minore) -, avendo la stessa ormai raggiunto un'età ed un presumibile grado di maturità ed autonomia
- 4 - decisionale tale da consentirle di decidere liberamente con quali modalità in- contrare il padre.
6. L'assegnazione della casa coniugale
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a casa Controparte_1 coniugale, ubicato a Palermo, in via Tommaso Angelini n. 6, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore delle minori dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli inte- ressi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
7. Provvedimenti di carattere economico
Nel presente giudizio l'unico motivo di contrasto tra le parti concerne l'ammontare del contributo mensile per il mantenimento delle figlie della coppia che deve versare . Parte_1
All'udienza presidenziale, all'esito dell'audizione dei coniugi, il difensore di aveva formulato una proposta conciliativa che Parte_1 prevedeva la conferma dell'importo previsto in sede di separazione a titolo di mantenimento delle minori di 650,00 euro mensili senza aggiornamento
ISTAT e una compartecipazione alle spese straordinarie, da parte del padre, nella misura del 30%
si era per converso dichiarata disponibile a conciliare la Controparte_1 controversia con la conferma delle condizioni economiche della separazione, previo aggiornamento, secondo gli indici ISTAT, dell'assegno mensile previsto per il mantenimento delle figlie e, tuttavia, simile proposta non è stata accet- tata dalla controparte.
7.1 Il ricorrente ha, infatti, dedotto di aver subito negli ultimi anni una contrazione dei propri redditi, tenuto conto dei proventi irrisori che ricave- rebbe dall'esercizio della professione di architetto.
Ha esposto che era sempre stata il coniuge economica- Controparte_1 mente più forte in costanza di matrimonio ed egli nel triennio precedente il deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio, come poteva evincersi dalle dichiarazioni fiscali 2020-2021-2022, aveva avuto un reddito medio di
€ 1.400,00 mensili, che comprendeva gli introiti derivanti dalla locazione con cedolare secca dell'immobile di cui era proprietario e doveva altresì provvede-
- 5 - re al versamento della rata mensile di un mutuo di € 500,00 circa, contratto per l'acquisto dell'abitazione acquistata dopo la separazione, ubicata a Pa- lermo, in via Garzilli, ove il predetto a seguito dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , ha fissato la propria dimora e abita unita- CP_1 mente alle tre figlie minori nei tempi di permanenza di queste ultime presso il padre.
Ha precisato che dagli altri cespiti immobiliari dei quali ha la nuda pro- prietà non ricava alcun introito economico.
Per tali ragioni, ha chiesto una riduzione del contributo al mantenimento della prole minore già stabilito in sede di separazione nella misura di euro
650,00 e poi confermato in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del
13/07/2023.
, dal canto suo, ha chiesto di porre a carico del ricorren- Controparte_1 te un contributo al mantenimento delle tre figlie minori non inferiore a 900 euro mensili.
A sostegno delle proprie richieste ha lamentato l'indisponibilità del ricor- rente all'adeguamento ISTAT dell'assegno stabilito in sede di separazione, nonché l'assenza di qualsiasi forma di contributo alle spese straordinarie ne- cessarie per la prole, sostenute in via pressoché esclusiva dalla madre.
7.2 In punto di diritto, preme osservare, con riferimento all'obbligo di con- tribuzione al mantenimento dei figli minori della coppia, che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in preceden- za, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dove- re di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assi- stenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle
- 6 - sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate po- tenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente indicati dalla norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con-
- 7 - creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento- no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ- sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal- colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
7.3 Facendo applicazione degli illustrati principi alla fattispecie in esame, preme evidenziare che di professione architetto, Parte_1 dalla documentazione reddituale versata in atti risulta aver percepito un reddito complessivo:
- nel 2017 di euro 28.695,00;
- nel 2018 di euro 14.745,00;
- nel 2019 di euro 14.745,00;
- nel 2020 di euro 16.825,00;
- nel 2021 di euro 21.878,00;
- nel 2022 di euro 21.281,00 (si vedano mod. unico 2018, 2019, 2020,
2021, 2022 e 2023).
Ha documentato di essere titolare di una quota del 14% del capitale sociale della società DELCO COSTRUZIONI s.r.l., in relazione alla quale ha allegato di non aver percepito utili nell'ultimo quinquennio giacché, per esigenze so- cietarie, non sono state deliberate cessioni di dividendi.
Nelle note scritte depositate il 18/5/2025 ha soggiunto di aver alienato nel novembre 2024 l'immobile sito a Palermo, via Toscana n. 8, per il corrispetti- vo di euro 435.000,00 e di aver contestualmente acquistato un altro appar- tamento, nel centro storico di Palermo, in via Bari n. 52 ad uso investimento, per la somma complessiva di euro 290.000,00, utilizzando il ricavato della vendita dell'altro immobile e di aver destinato la provvista residua, pari ad euro 130.000,00, per la ristrutturazione, al fine di renderlo appetibile per la locazione turistica.
Ha, quindi, precisato di non percepire più il canone di locazione che rica- vava dal suddetto appartamento di sua proprietà, sito a Palermo in via To- scana n. 8, a seguito dell'alienazione nel novembre 2024.
- 8 - Quanto al patrimonio immobiliare del ricorrente, dalla visura catastale de- positata in data 8.05.2025 risultano intestati al medesimo (vedasi all. 91 - visura catastale per soggetto allegata alle note di parte resistente del
09/05/2025):
- l'ex casa coniugale, sita a Palermo via T. Angelini n. 6, assegnata alla resi- stente, comproprietaria dell'immobile;
- un immobile sito a Palermo, Viale Croce Rossa 80, di cui il ricorrente è nu- do proprietario, nella misura di 1/3, unitamente ai due fratelli;
- un box auto sito a Palermo, Viale Croce Rossa n. 62, di cui il ricorrente è nudo proprietario, nella misura di 1/3, unitamente ai due fratelli;
- un fabbricato sito ad Altavilla Milicia (PA), di cui risulta proprietario nella misura di 1/3 unitamente ai due fratelli;
- un box auto sito a Palermo, Via Romagna n. 11, di cui il ricorrente è nudo proprietario, nella misura di 1/3, unitamente ai due fratelli.
Infine, il detiene- come già evidenziato- una quota pari al 14% del Pt_1 capitale sociale della “Delco costruzioni s.r.l.” (cfr. doc. 13 allegato al ricorso introduttivo), società immobiliare della sua famiglia con un patrimonio netto di circa otto milioni di euro (cfr. bilancio al 31.12.2021 e bilancio al
31.12.2022 – doc. 20-26 depositati dalla parte resistente), titolare di nume- rosi cespiti immobiliari di rilevante valore economico (tra questi, l'immobile sito in via Toscana, concesso in locazione all'Agenzia dell'Entrate e successi- vamente, in parte, alla catena di supermercato LIDL;
l'immobile sito in Via delle Croci, concesso in locazione all'Agenzia dell'Entrate – cfr. doc. 21 – ri- sultanze registri immobiliari;
doc. 26 bilancio 2022 Delco s.r.l., allegati alla produzione di parte resistente).
Dagli estratti conto prodotti e, in specie, da quelli relativi al conto acceso presso emerge un saldo attivo di € 43.579 e non può tralasciar- CP_2 si di considerare che si rinvengono versamenti, anche di importi significativi, privi di causale (cfr. ad esempio “versamento” del 6.12.2024 di € 215.000), oltre che frequenti “versamenti su sportello automatico” (tra i tanti si vedano annotazioni del 20.1.2023; 1.3.2023; 24.3.2023; 3.10.2023; 24.11.2023;
2.1.2024) e ripetute operazioni genericamente descritte come “giroconto fa- miliare”, senza giustificazione (cfr. anno 2022, doc. 4 deposi- CP_3
- 9 - tato in data 8/5/2025).
7.4 ha riferito di svolgere attività lavorativa alle dipen- Controparte_1 denze della società della sua famiglia “AXA Medical Care s.r.l.” e di percepire una retribuzione mensile di circa 2100,00 euro (si vedano buste paga relati- ve al primo trimestre 2025 - all. 87 depositato il 9.05.2025).
Detiene, inoltre, una quota pari al 40% del capitale sociale della società della sua famiglia, che ha come oggetto sociale “la produzione,
l'assemblaggio e il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti e speciali- tà medicinali”.
Inoltre, dall'esame degli estratti conto versati in atti risulta che la CP_4
[..
svolge attività di consulenza e collaborazione con l'agenzia immobiliare
“Savills Residential Italy srl”, nonché con la società “Wonderfullitaly,” inter- mediaria nella locazione turistica dell'appartamento di sua esclusiva proprie- tà siti a Palermo, in via Gervasi n.14, percependo, a titolo esemplificativo, nell'ultimo semestre 2024 somme pari a circa 27.000,00 euro (cfr. estratti conto anni 2022-2025 depositati il 9/05/2025).
Quanto al patrimonio immobiliare, risulta titolare dei seguenti cespiti:
- l'ex casa coniugale, sita a Palermo via T. Angelini n. 6, ove dimora in- sieme alle figlie della coppia, di cui è comproprietaria insieme al ricor- rente;
- un immobile sito a Palermo, Via Nicolo' Gervasi n. 14, di cui è nuda proprietaria;
- un immobile e un terreno siti a ZZ GE (PA), di cui la ricorren- te è nuda proprietaria nella misura per ½ (cfr. doc. 84 – visura catasta- le depositata il 9.5.25).
Dalla documentazione fiscale versata in atti si evince che ha avuto un reddi- to complessivo:
- nel 2019 di euro 45.711,00;
- nel 2020 di euro 48.998,00;
- nel 2021 di euro 85.487,00;
- nel 2022 di euro 61.374,00 (cfr. doc. 23-24-25-28 produzione di parte resistente).
7.5 Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria svolta emerge che entrambi i
- 10 - coniugi, sotto il profilo economico-patrimoniale, versano in condizioni agiate e dispongono di una rilevante capacità economica, risultando titolari di nu- merosi beni immobili nonché di partecipazioni nelle società delle rispettive famiglie d'origine.
E' agevole, del resto, rilevare che contraria- Parte_1 mente alla sua prospettazione difensiva, non ha subito la riduzione redditua- le lamentata a sostegno della invocata riduzione del quantum dovuto per contribuire al sostentamento delle figlie, come si ricava dalle dichiarazioni fi- scali versate in atti.
Non può neppure tralasciarsi di considerare che il ricorrente, alla luce del rilevante patrimonio immobiliare e delle partecipazioni societarie detenute, nonché delle spese sostenute con cadenza mensile, non può fondatamente sostenere di non poter far fronte agli obblighi di mantenimento nei confronti della prole.
E' difatti appena il caso di osservare che la decisione assunta dal Pt_1 di alienare l'unico immobile del quale egli era proprietario per intero- oltre all'appartamento, certamente di pregio, di sette vani ove abita in via Garzilli
a Palermo- e dal quale ricavava un canone di locazione mensile di ben 1.200 euro, per acquistare un altro cespite da destinare a locazione turistica non può, com'è ovvio, essere intesa quale indice del suo asserito (ed, invero, del tutto indimostrato) impoverimento.
D'altronde, giova ribadire che una capacità economica significativamente superiore a quella risultante dalle dichiarazioni fiscali depositate si ricava agevolmente dall'esame degli estratti conto depositati in data 8/05/2025, dai quali emergono un saldo al 31.12.2024 di 53.108,16 euro e numerosi bonifi- ci ricevuti a titolo di pagamento di fatture per prestazioni professionali.
Pertanto, alla luce dei dati reddituali acquisiti, in considerazione dell'au- mento delle esigenze economiche delle figlie - notoriamente legato alla loro crescita-, dell'elevato tenore di vita goduto dalle stesse durante la convivenza matrimoniale dei genitori e dopo la separazione, nonché della loro domicilia- zione prevalente presso l'abitazione materna, va previsto a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere ad , entro il Parte_1 Controparte_1
RS giorno 5 di ciascun mese, per il mantenimento delle figlie , e Per_3 Per_1
- 11 - un contributo che si stima equo stabilire nella misura di euro 750,00 mensili
(di cui 250,00 per ciascuna figlia), pari all'ammontare dell'assegno già stabi- lito in sede di separazione consensuale, aggiornato secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Entrambe le parti vanno, inoltre, obbligate a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
Va precisato che la decorrenza delle superiori statuizioni dev'essere stabi- lita a decorrere dall'introduzione del presente giudizio.
8. Le spese del giudizio
In ossequio, infine, al criterio della soccombenza (in considerazione del fatto che all'esito del giudizio la causa è stata definita secondo le condizioni proposte dalla resistente in un'ottica conciliativa all'udienza presidenziale) va, infine, condannato a rifondere in favore di Parte_1
le spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, Controparte_1 tenuto conto dell'istruttoria solo documentale svolta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, udito il Pubblico Ministero, nel contraddittorio delle parti de- finitivamente pronunciando così provvede:
1. richiama la sentenza non definitiva n. 255/2024 emessa in data
17/01/2024 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti ci- vili del matrimonio concordatario contratto il 03/07/2010 a Castellam- mare del Golfo (TP), da nato a [...] il Parte_1
27/11/1975, , nata a [...] l'[...] e Controparte_1 [...]
, nata a [...] l'[...], trascritto nei registri dello Parte_2
Stato Civile del medesimo Comune al n. 35 parte II serie A, dell'anno
2010;
2. affida le figlie della coppia nata il [...], RSona_4 RSona_5 nata il [...] e nata il [...], ad [...] i genito- RSona_6 ri, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita de-
- 12 - terminato di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della volontà delle minori e salvo, quindi, diversi accordi liberamente stretti tra le parti, secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. dispone l'assegnazione della casa coniugale, ubicata a Palermo, via
Tommaso Angelini n. 6, in favore di;
Controparte_1
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Parte_1 favore di , la complessiva somma di euro 750,00 men- Controparte_1 sili, a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia (euro
250 ciascuna), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
5. dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio
2019;
6. condanna a rimborsare le spese del giudizio nei con- Parte_1 fronti di , che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
5.000,00, oltre spese forfettarie generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 13 -