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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/04/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 15/04/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 6805 / 2024 promosso da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
oggi 15.4.25 sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. SOLDO PAOLO per parte resistente, è presente la parte personalmente (c.i. Comune di Parte_1
CA59388EJ) il quale rappresenta di non avere un lavoro dopo aver fatto lavori saltuari anche per il Comune, di non avere parenti, di essersi interessato da anni presso i servizi sociali ed anche presso l'INPS di avere 65 anni ma di non avere i requisiti per la pensione di vecchiaia e di percepire allo stato un sussidio di circa 160 euro mensili, di non avere in sostanza soluzioni alternative;
Il Giudice, rappresenta al resistente l'obbligo della difesa tecnica e che ove ne ricorrano i presupposti possa valersi del patrocinio a spese dello Stato, il convenuto dice di essersi rivolto a 3 4 difensori senza esito;
L'avv. SOLDO ritiene comunque la causa matura per la decisione e dichiara di riportarsi agli atti insistendo in domanda;
dott. Francesco Chiavegatti, invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies/429 c.p.c.
Sono comparsi:
- per parte attrice , l'avv. SOLDO Parte_1
PAOLO il quale conclude e discute come da ricorso depositato in data
18.11.24 e come da odierne deduzioni
- per parte convenuta la parte personalmente non Controparte_1
abilitata alla difesa tecnica personale;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6805/24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6805/2024 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SOLDO PAOLO,
ATTORE
Contro
, C.F. /P.IVA Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO contumace
In punto a di urbano CP_2 CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza viene data contestuale lettura in udienza da parte del giudice rientrato dalla camera di consiglio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto 2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6805/24 della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 447 bis ss.
c.p.c. depositato in data 18.11.24 abbia ad oggetto la domanda di parte attrice- ricorrente, n.q. di proprietario e comodante in relazione a Parte_1 contratto di comodato modale relativo all'immobile di , via Parte_1
Ottellio n. 20, stipulato inter partes in data 10.11.22, di:
o in via principale, di accertamento della nullità del contratto per mancata registrazione e conseguente declaratoria di occupazione sine titulo da parte del convenuto e condanna al rilascio del predetto immobile, oltre che al
3
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6805/24 pagamento del danno figurativo pari a 127 euro da maggio 23 al novembre
24 (data iscrizione a ruolo) come comunque contrattualmente stabilito e sino al rilascio, oltre a somma ex art. 614 bis c.p.c. di 10€/g dalla data della sentenza;
o in via subordinata, di risoluzione per inadempimento all'art. 7 del contratto di “comodato” o, in ulteriore subordine, della “locazione”, sempre con condanna al rilascio e al pagamento delle somme dovute ex art. 1591 c.c. e
614 bis;
- dato atto di come parte convenuta-resistente, , Controparte_1
nonostante rituale notifica del ricorso e del decreto ex art. 415 c.p.c. perfezionatasi a mezzo posta, presso l'immobile concesso in comodato, con consegna del plico personalmente al destinatario in data 11.2.25, sia intervenuta personalmente all'odierna udienza, deducendo quanto a verbale ma rimanendo contumace;
- ritenuta, in fatto e in diritto, la fondatezza della domanda;
- ritenuto come in fatto risulti la stipula di contratto di comodato relativo all'immobile indicato in premessa, in data 10.11.22 (cfr. doc. 1 parte attrice), a fronte dell'assunzione da parte del comodatario all'impegno a svolgere attività sociale e a corrispondere € 127 mensili, senza tuttavia che risulti adempiuto l'incombente della registrazione del contratto;
- ritenuto pertanto, in via preliminare di merito, che debba essere accolta la domanda di parte attrice di accertamento della nullità del contratto di comodato costituente la causa petendi del presente giudizio cosicchè la parte convenuta risulta detenere l'immobile per cui è causa sine (valido ed efficace) titulo;
- ritenuto infatti che, alla luce della normativa allo stato vigente, tale conclusione corrisponda al combinato disposto dell'art. 1418 primo e terzo comma c.c. in uno con l'art. 1 comma 346 L. 311/2004;
- ritenuto infatti che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n.
420/2007, il legislatore del 2004 abbia legittimamente elevato a norma imperativa speciale la disposizione citata di carattere tributario con rilevanza sostanziale (cfr. ordinanza Corte Cost. citata);
4
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6805/24 - ritenuto che tale interpretazione risulti pienamente condivisibile con riferimento agli interessi di rango costituzionale sottesi alla registrazione e di cui all'art. 53
Cost. (cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite nn. 18213 e 18214/2015 secondo cui tale interpretazione costituisce una “soluzione che, infine, su di un più generale piano etico/costituzionale, impedisce altresì che, dinanzi ad una Corte suprema di un
Paese Europeo, una parte possa invocare tutela giurisdizionale adducendo apertamente e impunemente la propria qualità di evasore fiscale, volta che
l'imposizione e il corretto adempimento degli obblighi tributari, lungi dall'attenere al solo rapporto individuale contribuente-fisco, afferiscono ad interessi ben più generali, in quanto il rispetto di quegli obblighi, da parte di tutti
i consociati, si risolve in un miglior funzionamento della stessa macchina statale, nell'interesse superiore dell'intera collettività”);
- considerato come, con le pronunce sopra citate la corte di Legittimità a Sezioni
Unite abbia evidenziato pertanto la valenza direttamente “endo negoziale” della
(tempestiva) registrazione quale presupposto non solo per l'efficacia ma anche per la validità del contratto di locazione e di comodato;
- ritenuto che il consolidato e ormai pacifico orientamento giurisprudenziale riconosca in diritto positivo vigente il principio di diritto secondo cui la tardiva registrazione determini comunque l'efficacia sanante ex tunc del contratto non registrato ma che tale sanatoria richieda comunque il verificarsi di tale adempimento successivo nel caso di specie nemmeno dedotto, allegato o comunque risultante in atti (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 20/12/2018, n. 32934 secondo cui il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge
n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza "ex tunc", sia pure limitatamente al periodo di durata del rapporto indicato nel contratto successivamente registrato. (Principio affermato in relazione ad un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 5 novembre 2011, ma registrato il 20 settembre 2012 con indicazione della data di inizio del rapporto del 1° settembre 2012);
- osservato pertanto al riguardo che secondo l'orientamento della giurisprudenza di
5
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6805/24 legittimità, che può ritenersi ormai consolidato, va riconosciuto effetto sanante alla registrazione tardiva del contratto di costituzione di un diritto personale di godimento di un immobile e tale effetto sanante ne determini l'efficacia retroattiva, il che consente di stabilizzare definitivamente gli effetti del contratto
(v., in tema di locazione sia ad uso abitativo che ad uso diverso, Cass., sez. un.,
9/10/2017, n. 23601 e, in tema di locazione non abitativa, Cass., sez. un.,
17/09/2015, n. 18213 e successive conformi), atteso che il riconoscimento di una sanatoria "per adempimento" è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) "per inadempimento" all'obbligo di registrazione;
- considerato che a nulla possa valere il richiamo, peraltro nel caso di specie nemmeno effettuato, alla diversa e più risalente - rispetto alla lex speciali sappresentata dalla L. 311/2004 cit – disciplina di cui al DPR 642/1972 (che prevedeva la registrazione del comodato solo in caso d'uso) tenuto conto proprio dell'implicita abrogazione di tale norma in quanto derogata da norma di rango superiore, successiva e di carattere incompatibile rispetto a tale disciplina previgente e la cui ratio trova certamente applicazione anche al rapporto di comodato espressamente ricompreso dalla formulazione di cui all'art. 1 co 346 L. cit in quanto volutamente riferita a tutti i contratti costitutivi di diritti personali di godimento quali proprio il comodato);
- visti i principi di diritto in materia di danno figurativo in relazione alla mancata restituzione dell'immobile ed in particolare secondo cui (cfr ex multis Cass. civ. Sez. II Ord., 23/11/2018, n. 30472) “nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicché costituisce una presunzione iuris tantum e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato”);
- ritenuta pertanto certamente sussistente l'esistenza di tale danno figurativo dalla data di accertata mancata corresponsione della somma, comunque concordemente stabilita per il godimento, sino alla data odierna e pari ad € 127 mensili e dunque
6
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6805/24 ad oggi pari a (127 x 24 =) 3048,00 €, oltre interessi dalle singole mensilità al saldo all'interesso legale;
- ritenuta altresì la sussistenza dei presupposti per disporre la condanna ex art. 614 bis c.p.c. del convenuto al pagamento della somma di € 10 per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile dal decorso di gg 30 a partire dalla notifica del presente provvedimento, quale termine congruo in relazione alla esecuzione spontanea delle statuizioni, sino alla data di effettivo rilascio;
- ritenuto come le spese, pur tenuto conto della natura contumaciale e della semplicità delle difese svolte e dell'assenza di istruttoria in senso stretto, seguano la soccombenza di parte convenuta e debbano essere liquidate a carico della stessa come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
6805 /2024 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del convenuto resistente;
Controparte_1
2. Accerta e dichiara nullo il contratto inter partes stipulato;
3. Accerta che occupa senza titolo l'unità immobiliare ubicata a Controparte_1
Peschiera del Garda (VR), in via Ottellio n. 20,
4. Condanna al rilascio dell'immobile indicato al punto Controparte_4
precedente, libero da persone e/o cose anche interposte, disponendo sin d'ora che l'Ufficiale Giudiziario competente per l'esecuzione sia assistito dai Servizi Sociali del Comune di;
Parte_1
5. fissa, ex art. 614 bis c.p.c., l'importo di € 10,00 per ogni giorno di ritardo in relazione al suddetto rilascio a decorrere dal 30mo giorno successivo a quello della data di notifica della sentenza, al saldo;
6. Dichiara tenuto e condanna , a corrispondere al Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 127 mensili, quale indennità di occupazione,
[...] Parte_1
rivalutato e maggiorato di interessi dal dovuto al saldo, in relazione al periodo compreso dal mese di maggio 2023 sino al rilascio dell'unità immobiliare, e ad oggi pari ad € 3048, già decurtato l'importo di € 508,00, già incamerato dal suddetto ente 7
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6805/24 territoriale per le mensilità precedenti;
7. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
parte attrice che si liquidano in € 587,50 per esborsi ed in € 1650 per compensi difensivi, oltre IVA e CPA oltre contributo spese generali al 15%
Così deciso in Verona il 15/04/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6805/24
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 15/04/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 6805 / 2024 promosso da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
oggi 15.4.25 sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. SOLDO PAOLO per parte resistente, è presente la parte personalmente (c.i. Comune di Parte_1
CA59388EJ) il quale rappresenta di non avere un lavoro dopo aver fatto lavori saltuari anche per il Comune, di non avere parenti, di essersi interessato da anni presso i servizi sociali ed anche presso l'INPS di avere 65 anni ma di non avere i requisiti per la pensione di vecchiaia e di percepire allo stato un sussidio di circa 160 euro mensili, di non avere in sostanza soluzioni alternative;
Il Giudice, rappresenta al resistente l'obbligo della difesa tecnica e che ove ne ricorrano i presupposti possa valersi del patrocinio a spese dello Stato, il convenuto dice di essersi rivolto a 3 4 difensori senza esito;
L'avv. SOLDO ritiene comunque la causa matura per la decisione e dichiara di riportarsi agli atti insistendo in domanda;
dott. Francesco Chiavegatti, invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies/429 c.p.c.
Sono comparsi:
- per parte attrice , l'avv. SOLDO Parte_1
PAOLO il quale conclude e discute come da ricorso depositato in data
18.11.24 e come da odierne deduzioni
- per parte convenuta la parte personalmente non Controparte_1
abilitata alla difesa tecnica personale;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6805/24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6805/2024 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SOLDO PAOLO,
ATTORE
Contro
, C.F. /P.IVA Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO contumace
In punto a di urbano CP_2 CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza viene data contestuale lettura in udienza da parte del giudice rientrato dalla camera di consiglio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto 2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6805/24 della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 447 bis ss.
c.p.c. depositato in data 18.11.24 abbia ad oggetto la domanda di parte attrice- ricorrente, n.q. di proprietario e comodante in relazione a Parte_1 contratto di comodato modale relativo all'immobile di , via Parte_1
Ottellio n. 20, stipulato inter partes in data 10.11.22, di:
o in via principale, di accertamento della nullità del contratto per mancata registrazione e conseguente declaratoria di occupazione sine titulo da parte del convenuto e condanna al rilascio del predetto immobile, oltre che al
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6805/24 pagamento del danno figurativo pari a 127 euro da maggio 23 al novembre
24 (data iscrizione a ruolo) come comunque contrattualmente stabilito e sino al rilascio, oltre a somma ex art. 614 bis c.p.c. di 10€/g dalla data della sentenza;
o in via subordinata, di risoluzione per inadempimento all'art. 7 del contratto di “comodato” o, in ulteriore subordine, della “locazione”, sempre con condanna al rilascio e al pagamento delle somme dovute ex art. 1591 c.c. e
614 bis;
- dato atto di come parte convenuta-resistente, , Controparte_1
nonostante rituale notifica del ricorso e del decreto ex art. 415 c.p.c. perfezionatasi a mezzo posta, presso l'immobile concesso in comodato, con consegna del plico personalmente al destinatario in data 11.2.25, sia intervenuta personalmente all'odierna udienza, deducendo quanto a verbale ma rimanendo contumace;
- ritenuta, in fatto e in diritto, la fondatezza della domanda;
- ritenuto come in fatto risulti la stipula di contratto di comodato relativo all'immobile indicato in premessa, in data 10.11.22 (cfr. doc. 1 parte attrice), a fronte dell'assunzione da parte del comodatario all'impegno a svolgere attività sociale e a corrispondere € 127 mensili, senza tuttavia che risulti adempiuto l'incombente della registrazione del contratto;
- ritenuto pertanto, in via preliminare di merito, che debba essere accolta la domanda di parte attrice di accertamento della nullità del contratto di comodato costituente la causa petendi del presente giudizio cosicchè la parte convenuta risulta detenere l'immobile per cui è causa sine (valido ed efficace) titulo;
- ritenuto infatti che, alla luce della normativa allo stato vigente, tale conclusione corrisponda al combinato disposto dell'art. 1418 primo e terzo comma c.c. in uno con l'art. 1 comma 346 L. 311/2004;
- ritenuto infatti che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n.
420/2007, il legislatore del 2004 abbia legittimamente elevato a norma imperativa speciale la disposizione citata di carattere tributario con rilevanza sostanziale (cfr. ordinanza Corte Cost. citata);
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6805/24 - ritenuto che tale interpretazione risulti pienamente condivisibile con riferimento agli interessi di rango costituzionale sottesi alla registrazione e di cui all'art. 53
Cost. (cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite nn. 18213 e 18214/2015 secondo cui tale interpretazione costituisce una “soluzione che, infine, su di un più generale piano etico/costituzionale, impedisce altresì che, dinanzi ad una Corte suprema di un
Paese Europeo, una parte possa invocare tutela giurisdizionale adducendo apertamente e impunemente la propria qualità di evasore fiscale, volta che
l'imposizione e il corretto adempimento degli obblighi tributari, lungi dall'attenere al solo rapporto individuale contribuente-fisco, afferiscono ad interessi ben più generali, in quanto il rispetto di quegli obblighi, da parte di tutti
i consociati, si risolve in un miglior funzionamento della stessa macchina statale, nell'interesse superiore dell'intera collettività”);
- considerato come, con le pronunce sopra citate la corte di Legittimità a Sezioni
Unite abbia evidenziato pertanto la valenza direttamente “endo negoziale” della
(tempestiva) registrazione quale presupposto non solo per l'efficacia ma anche per la validità del contratto di locazione e di comodato;
- ritenuto che il consolidato e ormai pacifico orientamento giurisprudenziale riconosca in diritto positivo vigente il principio di diritto secondo cui la tardiva registrazione determini comunque l'efficacia sanante ex tunc del contratto non registrato ma che tale sanatoria richieda comunque il verificarsi di tale adempimento successivo nel caso di specie nemmeno dedotto, allegato o comunque risultante in atti (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 20/12/2018, n. 32934 secondo cui il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge
n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza "ex tunc", sia pure limitatamente al periodo di durata del rapporto indicato nel contratto successivamente registrato. (Principio affermato in relazione ad un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 5 novembre 2011, ma registrato il 20 settembre 2012 con indicazione della data di inizio del rapporto del 1° settembre 2012);
- osservato pertanto al riguardo che secondo l'orientamento della giurisprudenza di
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6805/24 legittimità, che può ritenersi ormai consolidato, va riconosciuto effetto sanante alla registrazione tardiva del contratto di costituzione di un diritto personale di godimento di un immobile e tale effetto sanante ne determini l'efficacia retroattiva, il che consente di stabilizzare definitivamente gli effetti del contratto
(v., in tema di locazione sia ad uso abitativo che ad uso diverso, Cass., sez. un.,
9/10/2017, n. 23601 e, in tema di locazione non abitativa, Cass., sez. un.,
17/09/2015, n. 18213 e successive conformi), atteso che il riconoscimento di una sanatoria "per adempimento" è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) "per inadempimento" all'obbligo di registrazione;
- considerato che a nulla possa valere il richiamo, peraltro nel caso di specie nemmeno effettuato, alla diversa e più risalente - rispetto alla lex speciali sappresentata dalla L. 311/2004 cit – disciplina di cui al DPR 642/1972 (che prevedeva la registrazione del comodato solo in caso d'uso) tenuto conto proprio dell'implicita abrogazione di tale norma in quanto derogata da norma di rango superiore, successiva e di carattere incompatibile rispetto a tale disciplina previgente e la cui ratio trova certamente applicazione anche al rapporto di comodato espressamente ricompreso dalla formulazione di cui all'art. 1 co 346 L. cit in quanto volutamente riferita a tutti i contratti costitutivi di diritti personali di godimento quali proprio il comodato);
- visti i principi di diritto in materia di danno figurativo in relazione alla mancata restituzione dell'immobile ed in particolare secondo cui (cfr ex multis Cass. civ. Sez. II Ord., 23/11/2018, n. 30472) “nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicché costituisce una presunzione iuris tantum e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato”);
- ritenuta pertanto certamente sussistente l'esistenza di tale danno figurativo dalla data di accertata mancata corresponsione della somma, comunque concordemente stabilita per il godimento, sino alla data odierna e pari ad € 127 mensili e dunque
6
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6805/24 ad oggi pari a (127 x 24 =) 3048,00 €, oltre interessi dalle singole mensilità al saldo all'interesso legale;
- ritenuta altresì la sussistenza dei presupposti per disporre la condanna ex art. 614 bis c.p.c. del convenuto al pagamento della somma di € 10 per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile dal decorso di gg 30 a partire dalla notifica del presente provvedimento, quale termine congruo in relazione alla esecuzione spontanea delle statuizioni, sino alla data di effettivo rilascio;
- ritenuto come le spese, pur tenuto conto della natura contumaciale e della semplicità delle difese svolte e dell'assenza di istruttoria in senso stretto, seguano la soccombenza di parte convenuta e debbano essere liquidate a carico della stessa come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
6805 /2024 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del convenuto resistente;
Controparte_1
2. Accerta e dichiara nullo il contratto inter partes stipulato;
3. Accerta che occupa senza titolo l'unità immobiliare ubicata a Controparte_1
Peschiera del Garda (VR), in via Ottellio n. 20,
4. Condanna al rilascio dell'immobile indicato al punto Controparte_4
precedente, libero da persone e/o cose anche interposte, disponendo sin d'ora che l'Ufficiale Giudiziario competente per l'esecuzione sia assistito dai Servizi Sociali del Comune di;
Parte_1
5. fissa, ex art. 614 bis c.p.c., l'importo di € 10,00 per ogni giorno di ritardo in relazione al suddetto rilascio a decorrere dal 30mo giorno successivo a quello della data di notifica della sentenza, al saldo;
6. Dichiara tenuto e condanna , a corrispondere al Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 127 mensili, quale indennità di occupazione,
[...] Parte_1
rivalutato e maggiorato di interessi dal dovuto al saldo, in relazione al periodo compreso dal mese di maggio 2023 sino al rilascio dell'unità immobiliare, e ad oggi pari ad € 3048, già decurtato l'importo di € 508,00, già incamerato dal suddetto ente 7
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6805/24 territoriale per le mensilità precedenti;
7. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
parte attrice che si liquidano in € 587,50 per esborsi ed in € 1650 per compensi difensivi, oltre IVA e CPA oltre contributo spese generali al 15%
Così deciso in Verona il 15/04/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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