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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di giudice del lavoro, all' odierna udienza, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2153/2023 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, come in atti, Parte_1
dall' Avv. Daniela Ferraro
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall' CP_1
Avv. Oliva Anna,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.04.2023, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante n. R.G. 2991/2022 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (assegno di invalidità).
Si è costituito l' contestando le conclusioni di parte avversa - con riferimento alla CP_1
specificità dei motivi di opposizione e al merito della pretesa (chiedendo confermarsi le conclusioni del c.t.u. della fase di a.t.p.).
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo. L' art. 445 bis c.p.c. prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell' ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni, ogni qualvolta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
È stata disposta una nuova perizia sulla scorta delle contestazioni svolte in ricorso avverso l' elaborato peritale redatto in sede di a.t.p. e alla luce della documentazione medica versata in atti.
Ebbene, da una attenta lettura dell' elaborato peritale redatto in sede di opposizione - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo
Giudicante - emerge, in tutta evidenza, che il consulente, esaminata anche la ulteriore documentazione medica prodotta in questa fase dalla parte opponente (cfr. certificati medici del 17.01.23 e del 16.02.23 allegati all' odierno ricorso e depositati in data 18.04.23) ha compiutamente valutato il complesso morboso da cui il ricorrente è affetto, ha motivato ampiamente sulle generali condizioni del periziando ed ha dato atto delle patologie concretamente riscontrate, addivenendo alla conclusione che il quadro patologico dello stesso non integri i requisiti medico-legali per accedere alla prestazione invocata.
Segnatamente, il c.t.u. ha, correttamente, evidenziato, alla luce della documentazione in atti e degli esiti dell' esame clinico, ciò che segue:
“Stato attuale (05/12/2024): allo stato lamenta artralgie con limitazioni funzionali e difficoltà uditive. Attualmente è in terapia con Tavor, XA, OR, AC e, al bisogno, assume IS per le vertigini.
Esame obiettivo generale: soggetto di regolare costituzione scheletrica, in buone condizioni generali di nutrizione e di sanguificazione, del peso di 95 Kg e dell'altezza di 182 cm, con masse muscolari toniche e trofiche, con pannicolo adiposo sottocutaneo normalmente rappresentato e regolarmente distribuito.
Apparato respiratorio: torace di forma troncoconica, simmetrico e normoespansibile.
Fremito vocale tattile normotrasmesso su tutto l'ambito; suono di percussione chiaro polmonare, con basi mobili;
all'ascoltazione, lieve respiro aspro diffuso;
non tosse né dispnea durante la visita e cioè a riposo.
Apparato cardiovascolare: non bozze o rientranze in regione precordiale;
itto puntale non visibile né palpabile;
non fremiti in regione precordiale;
toni parafonici su tutti i focolai di auscultazione, con rinforzo del 2° tono;
pressione arteriosa 150/90 mmHg;
frequenza centrale 82 b/m', ritmica;
non edemi né discromie o distrofie cutanee degli arti inferiori.
Apparato digerente: lingua in asse, umida, rosea e tersa;
dentatura efficiente grazie a protesi parziale. Addome leggermente globoso, con cicatrice ombelicale normointroflessa, trattabile alla palpazione superficiale e profonda;
fegato all'arco costale con normali caratteri;
milza non palpabile.
Apparato osteo-articolare: rachide sostanzialmente in asse, senza contratture antalgiche paravertebrali;
spinalgia pressoria e percussoria sul tratto lombare del rachide;
movimenti del capo nei limiti;
buoni i movimenti del tronco;
Laségue negativo bilateralmente;
statica e deambulazione regolari;
normale la morfologia e la funzionalità delle rimanenti articolazioni. Apparato genito-urinario: negativo bilateralmente;
punti ureterali superiori e Per_1
medi non dolenti.
Organi di senso: fa uso di lenti correttive per patologia che non sa precisare;
dopo una prima fase della visita nel corso della quale costringe l'operatore a gridare, percepisce pressoché normalmente la voce di conversazione alla comune distanza interlocutoria.
Esame neurologico e psichico: l'esame neurologico è negativo e, in particolare, non deficit dei nervi cranici, non nistagmo, non turbe della sensibilità o della motilità segmentaria, non tremori, non ipertono muscolare. L'esame psichico, condotto con la metodica del libero colloquio, evidenzia un soggetto ben conscio dei motivi della visita, dei benefici economici che potrebbero derivare dalla stessa e che tiene un comportamento utilitaristico, pronto ad evidenziare ogni sintomo che ritenga possa essere utile ai fini del riconoscimento dell'assegno. Buona la memoria (di fissazione e di rievocazione) ed i poteri di logica e di critica;
grado culturale conforme alla scolarità conseguita” (pagg. 3,4,5 della C.T.U.).
In relazione alle considerazioni medico-legali ed alle conclusioni, il c.t.u. asserisce:
“LE CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
, di quasi 62 anni (è nato il [...]), 58 all'epoca di presentazione Parte_1
della domanda in fase amministrativa (28/05/2021), è affetto dalle seguenti, sostanziali infermità:
- cardiopatia ipertensiva, in iniziale prima classe NYHA;
- artrosi vertebrale con modesto impegno funzionale;
- anamnesi positiva per episodi di bronchite in soggetto fumatore
- modesta ipoacusia percettiva bilaterale.
Altre patologie di interesse valutativo, allo stato, non sono obiettivabili. In particolare, non trova riscontro una storia di patologia psichiatrica che possa giustificare il riconoscimento di una percentuale che superi la soglia del 10% necessaria per entrare nel computo complessivo dell'invalidità.
Passando agli aspetti valutativi, va precisato quanto segue:
- la cardiopatia ipertensiva, in iniziale prima classe NYHA, può essere valutata con il 21% applicando la voce tabellare 6441;
- l'artrosi vertebrale con modesto impegno funzionale non trova una corrispettiva voce di riferimento per cui bisogna necessariamente procedere con criterio analogico quantitativo. Credo che ancora una volta la voce che più si avvicini, per le limitazioni funzionali e per la sintomatologia presente, possa essere l'anchilosi del rachide lombare
(voce 7010) valutabile con un 31%;
- l'anamnesi positiva per episodi di bronchite in soggetto fumatore non trova nemmeno questa voce uno specifico riferimento tabellare per cui bisogna sempre procedere con criterio analogico. Una possibile voce di riferimento credo possa essere l'asma allergico estrinseco (voce 6003) e quindi riconoscere un ulteriore 21%;
- la modesta ipoacusia percettiva bilaterale merita innanzitutto una premessa. Agli atti vi
è un esame audiometrico del 17/01/2023 secondo il quale vi sarebbe una perdita uditiva bilaterale di oltre 80 dB su tutte le frequenze del parlato. Tale dato è palesemente contraddetto da quanto emerso dalla visita medica nel corso della quale il soggetto, a parte una simulazione iniziale, ha percepito pressoché normalmente la voce di conversazione alla comune distanza interlocutoria. Sulla scorta di tale obiettivo dato e tenuto presente, comunque, che vi è una storia di acufeni, credo possa riconoscersi comunque un 11%.
In conclusione, tenuto conto delle percentuali appena espresse e della circostanza che trattandosi di patologie coesistenti e non concorrenti trova applicazione la formula a scalare o del Balthazard, può ritenersi più che congrua e non riduttiva rispetto alle reali condizioni del ricorrente la percentuale del 65% riconosciuta nella relazione medica di
ATP.
Tenuto conto che agli atti vi sono delle osservazioni all'ATP, a firma del Dottor Per_2 che conclude per un'invalidità all'ottanta per cento, ritengo opportuno riportare i
[...]
motivi per i quali le sue considerazioni non possono assolutamente essere condivise.
Innanzitutto il CTP commette un grave errore di metodo, fidandosi ciecamente di quanto riportato nei certificati senza nessuna propria verifica obiettiva e senza nemmeno valutare la congruità di quanto certificato da altri con le indagini strumentali in atto o interrogarsi sui motivi dei mancati approfondimenti diagnostici o sui mancati tentativi di correzioni terapeutiche delle diagnosticate condizioni morbose anche quando di enorme gravità.
Così, ad esempio, sulla scorta dell'audiogramma agli atti, il Dott. riconosce per Per_2
l'ipoacusia un'invalidità del 65% laddove, ove avesse visitato il ricorrente e non si fosse fidato del solo isolato dato strumentale, si sarebbe reso conto che il ricorrente percepisce pressoché normalmente la voce di conversazione. Ove avesse visitato il ricorrente si sarebbe reso conto che non vi è nessuna importante sindrome depressiva in atto;
ove avesse visitato il ricorrente ed apprezzato il buon trofismo muscolare, si sarebbe reso conto che il “Divieto di carico” e il “riposo assoluto” prescritto dal Prof. Persona_3
sono, ad usare un eufemismo, perlomeno esagerati.
Insomma, la differente valutazione tra la mia relazione e quella del Dott. da Persona_4
un lato e quella del Dott. dall'altra, è legata unicamente a diversi punti da Persona_2 cui si parte. Noi CTU, come peraltro espressamente imposto dal Giudice (“sottoposto a visita medica il ricorrente”) siamo partiti dal dato reale e concreto dell'obiettività clinica e partendo da questo, abbiamo letto con spirito critico la documentazione sanitaria agli atti.
Il Dott. invece, non parte da nessuna reale obiettività ma unicamente da una sua Per_2
personale selezione delle carte (ha ignorato del tutto, ad esempio, il verbale della commissione e l'obiettività emersa e descritta nel corso della precedente CTU). (…)
LE CONCLUSIONI
, di quasi 62 anni, 58 all'epoca di presentazione della domanda in fase Parte_1
amministrativa, è affetto dalle seguenti, sostanziali infermità:
- cardiopatia ipertensiva, in iniziale prima classe NYHA;
- artrosi vertebrale con modesto impegno funzionale;
- anamnesi positiva per episodi di bronchite in soggetto fumatore
- modesta ipoacusia percettiva bilaterale.
Per l'infermità suddetta può ritenersi tuttora congrua e non riduttiva rispetto alle reali condizioni del ricorrente l'invalidità del 65% (sessantacinque per cento) già riconosciuta dal precedente CTU” (pagg. da 7 a 11 della C.T.U.).
Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. redatta in questa fase e, condivisibilmente con essa, l' opposizione va respinta.
Parte opponente va tenuta indenne dal pagamento delle spese della procedura – sia per la fase di a.t.p. che per quella di opposizione – essendovi, in atti, valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla stessa.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, vanno, invece, poste a carico dell'
CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta l' opposizione;
- dichiara parte opponente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
- le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, sono poste a carico dell' CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 25.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Fabrizia Di Palma