Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/05/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
16/05/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 343 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Pt_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Amodio MARZOCCHELLA e con questi elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 NAPOLI
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Macedonio Controparte_1
Melloni n. 94, presso lo studio dell'Avv. Maria Cipollaro dal quale è rappresentato e difeso
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 15.02.2024, l' ha Pt_1
proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 8/2024, pubblicata in data 08.01.2024, con la quale il giudice ha accolto la domanda di condanna dell' convenuto, quale gestore del Fondo di Garanzia, al CP_2
pagamento delle ultime tre mensilità, dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità in favore di CP_1
D.Lgs. n. 80/1992 evidenziando che “le retribuzioni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019, richieste dall'appellato e oggetto di condanna in primo grado, sarebbero rientrate nella garanzia del Fondo se il lavoratore avesse agito in giudizio entro il 01.03.2020. Tuttavia, il ricorso giudiziale è stato depositato solo in data 07.05.2020, mentre il rapporto di lavoro si è risolto il 15.05.2019.
Conseguentemente, il perimetro temporale coperto dalla garanzia del Fondo va dal 07.05.2019 al 15.05.2019. Ne deriva che la sentenza è errata nella parte in cui condanna al pagamento delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2019, compresi i ratei di 13a e 14a mensilità, in quanto – si ribadisce – rientrano nella garanzia del Fondo i soli crediti retributivi maturati nell'arco temporale che va dal 07.05.2019 al 15.05.2019”; rimarca, inoltre, alcuni errori materiali commessi dal Giudice di primo grado dal momento che egli “a) dichiara che il ricorso giudiziale del 07.05.2020 era un ricorso per decreto ingiuntivo, mentre invece si trattava di ricorso ex art. 414 c.p.c. per accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive, TFR, ecc.; b) dichiara che il predetto ricorso del 07.05.2020 era stato depositato innanzi al Tribunale di Napoli Nord, mentre invece era stato presentato innanzi al Tribunale di Napoli”; sottolinea, infine, “l'eventuale condanna dell' al pagamento delle mensilità di cui CP_2 all'art. 2 D.Lgs. n. 80/1992 non può comunque eccedere l'importo lordo di euro
2.805,63” dal momento che “Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 80/1992 “Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali””. Conclude chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, per il rigetto della domanda del . CP_1
L'appellato, ritualmente costituitosi, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, di cui ha sottolineato l'inammissibilità e l'infondatezza, con vittoria delle spese di lite.
La Corte all'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, ha deciso la causa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. sollevata da parte appellata.
Ed invero, parte appellante ha chiaramente denunciato i vizi della sentenza impugnata riportandone, di volta in volta, i passi nei quali ha ritenuto di riscontrare l'erroneità della decisione.
Al riguardo, è opportuno rimarcare che – secondo gli ultimi arresti della Suprema
Corte - l'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione, non esige dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza", alcun vacuo formalismo fine a se stesso né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.
Ha, infatti, sottolineato la Cassazione a più riprese che il nostro processo civile è caratterizzato da un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156 c.p.c., comma 3 - espressione di un principio generale sotteso dall'ordinamento processuale, che l'interprete non può ignorare - secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità d'una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.
D'altro canto, è ormai pacifico che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo. Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo.
In particolare, nella sentenza n. 26242 del 12/12/2014, le Sezioni Unite hanno proclamato il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito", soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicchè tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo (nel medesimo senso: Ord. n. 10916/2017, Sent. n.
27199/2017 e da ultimo sent n. 13535/2018).
Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Pacifica l'applicazione del D.Lgs. n. 80/1992, occorre verificare se effettivamente nel caso in esame la prescrizione annuale ivi prevista sia maturata. Al riguardo si rileva che – come chiarito dalla Suprema Corte – “l'intervento del
Fondo di garanzia di cui al D.Lgs. n. 80/1992 non è collegato ad un qualsiasi inadempimento dell'obbligazione retributiva, ma ad un inadempimento che si ricolleghi causalmente all'insolvenza del datore di lavoro: proprio per ciò, questa
Corte ha avuto modo di chiarire che la previsione del periodo di riferimento di dodici mesi decorrenti a ritroso dalla data degli eventi specificamente indicati dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 80/1992 (tra i quali, per quanto qui rileva, la "data di inizio dell'esecuzione forzata": lett. b) dell'art. 2 cit.), assolve non soltanto allo scopo di agevolare la verifica del diritto alla tutela da parte del Fondo di garanzia obbligato ex lege, ma soprattutto di configurare un nesso di consequenzialità tra le retribuzioni non pagate e l'insolvenza del datore di lavoro
(così già Cass. n. 23286 del 2009, in motivazione).
Vero è che ciò non impedisce che il dies a quo del computo a ritroso possa essere in concreto individuato in modo che il credito retributivo non pagato possa collocarsi temporalmente in un momento anteriore rispetto all'anno a decorrere dal quale si è constatata l'effettiva esistenza dell'insolvenza: non potendo andare in danno dell'assicurato i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale, questa Corte ha da tempo chiarito che, all'uopo, deve tenersi conto della data in cui viene proposta la domanda giudiziale volta all'apertura della procedura concorsuale ovvero quella della domanda volta a far valere in giudizio il credito nei confronti del datore di lavoro rimasto inadempiente (così da ult. Cass. n. 33550 del 2022, sulla scorta di CGUE,
10.7.1997, C-373/95)” (Cassazione civile sez. lav., n.34283/2024).
Ebbene, al di là degli errori materiali commessi dal Tribunale, è pacifico che il ricorso giudiziale è stato depositato solo in data 07.05.2020, mentre il rapporto di lavoro si è risolto il 15.05.2019. Ne discende che – in applicazione dei principi dettati dalla Corte di legittimità - il perimetro temporale coperto dalla garanzia del va dal 07.05.2019 al 15.05.2019 e, dunque, non può che escludersi la CP_3
fondatezza della domanda con riferimento al pagamento delle mensilità di marzo,
e aprile e ciò proprio perché rientrano nella garanzia del i soli crediti CP_3 retributivi maturati nell'arco temporale suddetto.
Ne discende che l'accoglimento della domanda deve essere limitato alla retribuzione del mese di maggio 2019 (€ 536,17) e ai ratei della 13° (€ 457,98) e 14° mensilità (402,13), oltre accessori come per legge, come da conteggi dell'appellato non contestati.
La particolarità della controversia e la natura delle parti inducono alla compensazione delle spese del grado.
Si evidenzia, infine, che, per mero errore materiale, è stata inserita in dispositivo la dizione “Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto”, dizione da ritenersi come non apposta essendovi stato accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che nella restante parte conferma, condanna l' al Pt_1 pagamento della somma di € 536,17 a titolo di retribuzione del mese di maggio
2019, € 457,00 a titolo di ratei di 13° mensilità ed € 402,13 a titolo di ratei di 14° mensilità oltre accessori come per legge. Compensa le spese del doppio grado. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13
D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli 16/05/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro