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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/09/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 402/2025 R.G. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 19 settembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 402 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, pendente TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il loro studio in Firenze, al Viale S. Lavagnini n. 13, come da mandato su foglio separato per il deposito telematico;
RICORRENTE E
, in persona del l.r. pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Roma alla Via Germanico n. 203 presso lo studio dell'avv. Manlio Abati che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta, unitamente all'avv. Luigi Mannucci, con studio in Roma alla Via Giunio Bazzoni n. 3, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e difensiva;
RESISTENTE E
– , in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1 Email_1 tempore, con sede legale in 20125 Milano - Via Sammartini n. 5, contumace;
CONVENUTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 31.1.2025 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società Controparte_1
e il per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di
[...] CP_2 merito: condannare la società convenuta per indennità sostitutiva del preavviso al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.200,79, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo;
condannare la società convenuta al pagamento in favore del Fondo Complementare la somma di € 2.550,70 per quote T.F.R., quote aderente, quote CP_2 azienda non versate al Fondo. Oltre interessi rivalutazione more e sanzioni. Vinte le spese.
2. La convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto al Tribunale adito il rigetto del ricorso, in quanto destituito di fondamento in fatto e in diritto. Con tutte le conseguenze di legge, anche riguardo alle spese, competenze e onorari.
3. Il nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto, non si è CP_2 costituito in giudizio e, quindi, deve esserne dichiarata la contumacia.
pagina 1 di 5 4. La causa è stata istruita mediante i documenti in atti e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
5. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, debba trovare accoglimento.
6. Assume il ricorrente che: è stato dipendente di QF dal 26.5.1999 al 13.5.2023, inquadrato al livello C2 C.C.N.L. metalmeccanici industria, quando si è dimesso (busta paga - doc. 2); la società convenuta ha collocato tutti i dipendenti, compreso il ricorrente, in cassa integrazione straordinaria a rotazione dal gennaio 2022 al dicembre 2023; il ricorrente si è dimesso per giusta causa (dimissioni – doc. 3) il 13.5.2023 in quanto non aveva riscosso, allora, le retribuzioni da ottobre 2022 a febbraio 2023 per i giorni lavorati in tale periodo e per altri istituti retributivi maturati in tale periodo compresa la tredicesima 2022; non aveva nemmeno riscosso la cassa integrazione per tale periodo, riscossa solo l'8 luglio 2023 (doc. 4); dopo un periodo di aspettativa non retribuita dal 8 febbraio 2023 al 13 maggio 2023, non essendo mutata la situazione, si è dimesso per giusta causa;
solo a maggio 2023, infatti, l ha autorizzato la Cassa Integrazione e iniziato a corrispondere ai lavoratori la indennità di CP_3 cassa dal successivo mese di giugno.
7. Rivendica, pertanto, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (estratto C.C.N.L. preavviso - doc. 5) l'importo di € 5.200,79, corrispondente alla retribuzione di due mesi e 15 gg., così come previsto dall'art. 1 titolo 8 del C.C.N.L. metalmeccanici industria per dipendenti livello C2 con anzianità superiore a 10 anni.
8. A parere del giudicante, ai fini del decidere, è dirimente osservare come il credito retributivo del ricorrente per il periodo ottobre 2022-febbraio 2023 sia venuto meno, con effetto ex tunc, solo in conseguenza del sopravvenire del D.M. n. 49 del 10 marzo 2023 che, in accoglimento della domanda della resistente del 5 gennaio 2023, ha autorizzato la CIGS per il periodo dal 10 gennaio 2022 al 9 ottobre 2022 (a tale D.M. ha fatto seguito l'integrazione del 24 marzo 2023 che ha disposto che il trattamento di integrazione salariale fosse versato dall all'azienda datrice e non direttamente ai CP_3 dipendenti); e del D.M. n. 837 del 15 maggio 2023 che, in accoglimento della domanda dell'opponente del 9 maggio 2023, ha autorizzato la CIGS per il periodo dal 10 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023 con pagamento diretto a favore dei lavoratori.
9. I citati decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, accogliendo le domande di CIGS, hanno, dunque, determinato (ora per allora) l'insussistenza ab origine del credito retributivo dal lavoratore, costituendo in capo al dipendente, in luogo del diritto alla retribuzione, il diritto alla percezione dell'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria.
10. Come è noto, il giudice di legittimità ha da tempo chiarito che: “Nella fase anteriore all'emanazione del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale il rapporto continua ad essere retto dal diritto comune alla stregua del quale il datore di lavoro, che sospenda unilateralmente il rapporto stesso, è obbligato - non di meno salva la sussistenza di una situazione di impossibilità della prestazione, il cui onere probatorio grava sullo stesso datore di lavoro - a corrispondere la retribuzione che poi, ove sopraggiunga il provvedimento ammissivo, assume, retroattivamente a far tempo dalla data dello stesso stabilita, la natura di anticipazione del trattamento previdenziale, che in quanto tale va rimborsato dall al datore di lavoro;
consegue CP_3 che quest'ultimo, ove non adempia a tale obbligo, risponde per il suo debito quale che ne sia il titolo (retributivo o previdenziale), applicandosi quindi l'ordinaria disciplina di rivalutazione monetaria ed interessi legali.” (così, Cass. n. 11650/1997).
11. Ancora, la S.C. di Cassazione ha affermato che: “il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a
pagina 2 di 5 meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione.” (in tal senso, Cass. n. 37716/2022; Cass. n. 7300/2004; Cass. n. 14419/2019).
12. Ma, a giudizio del Tribunale, la società resistente, sulla quale ricadeva il relativo onere probatorio, non ha affatto provato nel presente giudizio la dedotta impossibilità della prestazione lavorativa per causa a essa non imputabile, la cui sussistenza risulta, anzi, univocamente smentita dai documenti prodotti in atti, dai quali, infatti, emerge che, ancorché la produzione aziendale sia stata sospesa a luglio 2021 per autonoma determinazione della precedente proprietà e la società convenuta, nuova proprietaria, non l'abbia riavviata, il personale dipendente è stato organizzato e impiegato dalla datrice di lavoro in altre attività (ripristini, manutenzione, formazione).
13. Parte datoriale ha, infatti, allegato l'esistenza, a far data dal 2 novembre 2022, e, quindi, da epoca successiva alla cessazione dell'attività produttiva dell'impresa (pacificamente risalente al 9 luglio 2021), di uno stato di occupazione del sito produttivo, quale causa di forza maggiore ostativa alla concreta possibilità di proficuo utilizzo della prestazione lavorativa dell'odierno ricorrente.
14. Ritiene, allora, il Tribunale che, essendo l'evento impeditivo stato dedotto come intervenuto in un momento nel quale già l'attività lavorativa non veniva più prestata per esclusiva e autonoma determinazione datoriale, l'onere probatorio a carico del datore resistente non possa avere a oggetto la sola esistenza dello stato di occupazione, ma debba necessariamente estendersi al nesso di causalità tra tale stato di occupazione del sito produttivo e il mancato riavvio della produzione, o, comunque, il mancato utilizzo della prestazione lavorativa del ricorrente.
15. In altri termini, parte datoriale, per provare la sussistenza di una causa, alla stessa non imputabile (di forza maggiore), di assoluta ed effettiva impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione lavorativa del dipendente (e, quindi, l'insussistenza a proprio carico dalla corrispettiva obbligazione retributiva), avrebbe dovuto fornire elementi probatori idonei a dimostrare che la dedotta occupazione della fabbrica abbia avuto un'efficacia causale autonoma ed esclusiva rispetto alla mancata utilizzazione della prestazione del lavoratore nei mesi per cui è causa, considerato che - giova ribadirlo
- l'impresa datrice, nell'esercizio della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), aveva scelto di cessare di utilizzare la prestazione lavorativa del ricorrente molto prima dell'allegata insorgenza dello stato di occupazione. 16. Al contrario, nell'istanza di CIGS del 5 gennaio 2023 in atti, la società resistente ha descritto nel dettaglio le attività svolte da gennaio 2022 a dicembre 2022 - e allora ancora in corso -, dichiaratamente garantendo la piena rotazione di tutti i dipendenti: “… Nel corso del 2022 la società QF ha garantito una piena rotazione di tutti i dipendenti per le attività da svolgere in stabilimento. Cont In particolare: Premesso che occupava oltre due terzi dei lavoratori in attività di produzione, Qf ha deciso di far ruotare tutti i lavoratori anche in aree di attività extra produzione, garantendo però la congruità tra le competenze del lavoratore e le attività da svolgere. L'impiego di un maggior numero di lavoratori e di giornate/lavoro era previsto dal piano di attività prodromiche alla trasformazione dello stabilimento. Significativi rallentamenti e difficoltà si sono palesati in conseguenza a complesse dinamiche tra la direzione aziendale e la controparte sindacale. Nello specifico, elenchiamo le attività comunque realizzate e ancora ad oggi in corso: - Attività continuative per mantenere le condizioni di funzionalità e sicurezza dello stabilimento. L'attività di sorveglianza che assorbe quotidianamente 21 persone distribuite su tre turni in gran parte costituiti dagli addetti alla produzione. Servizio risorse umane è garantito da una lavoratrice impiegata quotidianamente (già occupata precedentemente in Cont HR di . Servizio di manutenzione garantito da circa 50 persone. Nel loro insieme, tali attività impiegano giornalmente a rotazione 38 persone. - Nomina del responsabile di stabilimento che coordina e supervisiona tutte le attività in corso, in primis la manutenzione. - Attività di manutenzione. In considerazione del fatto che da luglio 2021 a dicembre 2021 lo stabilimento è stato completamente Cont fermo (per la procedura di licenziamento collettivo avviata da e i lavoratori in forma autogestita hanno espletato interventi minimi in autogestione, è stato necessario da parte di QF anzitutto provvedere al ripristino di diversi elementi strutturali che riassumiamo sinteticamente ma che non rappresentano in modo esaustivo tutto quanto fatto. In particolare la squadra di manutenzione da gennaio a maggio 2022, ha provveduto a: ripristino gli impianti antincendio anche con la sostituzione delle batterie per il funzionamento delle centraline di rilevazione, ripristinare la
pagina 3 di 5 torre di raffreddamento e garantire la pulizia periodica della stessa, controllare e a garantire il mantenimento dell'impianto ad aria compressa, ripristinare le tubazioni dell'acqua potabile (intervento che ha richiesto anche l'ausilio di ditte esterne dotate di strumenti e mezzi specifici), ripristinare le tubature con sostituzione dell'elettrovalvola per addolcitore delle acque, sostituire le pompe di rilancio e ripristinare i galleggianti, ripristinare la blindosbarra per l'accesso allo stabilimento, riparare e rimettere in funzione le telecamere per la sorveglianza, riparare la pompa e il motore dell'acqua industriale, sostituire le pompe di rilancio aerato TAR (Trattamento acque reflue), Part riparare della portineria per allarmi, ripristinare i portoni. Da giugno ad ottobre 2022 sono state effettuate, sempre dal team di manutenzione, le seguenti attività: bonifica delle vasche riscaldatori e lavatrici industriali, pulizia delle acque reflue per bilici, ripristino dell' illuminazione della sala mensa, miglioramento della pompa vascone dell'acqua piovana silos, modifica e ripristino delle pompe rilancio acque nere, ripristino e miglioramento delle pompe di rilancio per vasca innaffiamento, sbloccaggio e ripristino dell'agitatore melme TAR, Ripristino n.3 calate per le ventole estive e per le stufe invernali sopra la palazzina, verifica e calibrazione “pesa” (certificazione ottenuta). Da ottobre 2022 ad oggi: ripristino taratura cloro serbatoi acqua potabile, ripristino collegamenti pompa aspirazione pozzo, spegnimento rifasatori, spegnimento e eventuale ripristino porte US, eseguito intervento tampone su guasto ossigenazione batteri TAR etc. - Inventario e mappatura dei macchinari. Dal maggio 2022 Qf ha progettato e avviato l'inventario di tutti i macchinari presenti in stabilimento (580) abbinando a ciascuna macchina la relativa documentazione (in parte ricostruita a seguito dell'azzeramento dei database e la perdita di tutto il materiale) e definendo la specifica attrezzeria abbinata a ciascuna macchina. Tale attività ha visto al lavoro 13 persone ed è in via di conclusione. Nel corso dell'inventario è stato implementato un database ad hoc che permette una precisa mappatura e analisi del macchinario esistente dal valore stimato in oltre 20 milioni di euro. Tale attività risulta indispensabile per lo svuotamento dello stabilimento dai vecchi macchinari al fine di ridefinire il layout previsto dal nuovo piano industriale.” (doc. 16 fasc. ric.).
17. Si ritiene, pertanto, sussistente nel caso di specie la giusta causa (art. 2119 c.c.) di dimissioni del lavoratore, alla luce della notevole ampiezza del periodo per il quale, alla data delle dimissioni, il lavoratore non aveva percepito la retribuzione spettantegli. In altri termini, alla data delle dimissioni, sussisteva in capo al ricorrente il diritto alla percezione della retribuzione per il periodo ottobre 2022- febbraio 2023, credito venuto meno solo successivamente per le ragioni e nei termini sopra illustrati.
18. La quantificazione dell'indennità sostituiva del preavviso non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta e viene, quindi, recepita nella presente pronuncia.
19. È pacifico e, comunque, documentale che la società resistente abbia anche cessato di versare, dal mese di luglio 2022 in poi, al Fondo Cometa il T.F.R (quote a carico dell'azienda e del lavoratore), come da doc. 18 fasc. ric.
20. La quantificazione delle somme di cui è stato omesso il versamento non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta e viene, quindi, recepita nella presente pronuncia.
21. Ogni altro profilo di merito o istruttorio risulta assorbito.
22. Il regolamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna , in persona del l.r. pro Controparte_1 tempore, a corrispondere, a , a titolo di indennità sostituiva del preavviso, la somma Parte_1 capitale lorda di € 5.200,79, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo;
- condanna , in persona del l.r. pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del Fondo Complementare Cometa della somma capitale di €
pagina 4 di 5 2.550,70, per quote T.F.R. (quote aderente e quote azienda), oltre interessi, rivalutazione, more e sanzioni;
- condanna , in persona del l.r. pro Controparte_1 tempore, a rifondere al ricorrente le spese di lite del presente giudizio che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 19 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 19 settembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 402 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, pendente TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il loro studio in Firenze, al Viale S. Lavagnini n. 13, come da mandato su foglio separato per il deposito telematico;
RICORRENTE E
, in persona del l.r. pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Roma alla Via Germanico n. 203 presso lo studio dell'avv. Manlio Abati che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta, unitamente all'avv. Luigi Mannucci, con studio in Roma alla Via Giunio Bazzoni n. 3, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e difensiva;
RESISTENTE E
– , in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1 Email_1 tempore, con sede legale in 20125 Milano - Via Sammartini n. 5, contumace;
CONVENUTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 31.1.2025 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società Controparte_1
e il per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di
[...] CP_2 merito: condannare la società convenuta per indennità sostitutiva del preavviso al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.200,79, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo;
condannare la società convenuta al pagamento in favore del Fondo Complementare la somma di € 2.550,70 per quote T.F.R., quote aderente, quote CP_2 azienda non versate al Fondo. Oltre interessi rivalutazione more e sanzioni. Vinte le spese.
2. La convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto al Tribunale adito il rigetto del ricorso, in quanto destituito di fondamento in fatto e in diritto. Con tutte le conseguenze di legge, anche riguardo alle spese, competenze e onorari.
3. Il nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto, non si è CP_2 costituito in giudizio e, quindi, deve esserne dichiarata la contumacia.
pagina 1 di 5 4. La causa è stata istruita mediante i documenti in atti e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
5. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, debba trovare accoglimento.
6. Assume il ricorrente che: è stato dipendente di QF dal 26.5.1999 al 13.5.2023, inquadrato al livello C2 C.C.N.L. metalmeccanici industria, quando si è dimesso (busta paga - doc. 2); la società convenuta ha collocato tutti i dipendenti, compreso il ricorrente, in cassa integrazione straordinaria a rotazione dal gennaio 2022 al dicembre 2023; il ricorrente si è dimesso per giusta causa (dimissioni – doc. 3) il 13.5.2023 in quanto non aveva riscosso, allora, le retribuzioni da ottobre 2022 a febbraio 2023 per i giorni lavorati in tale periodo e per altri istituti retributivi maturati in tale periodo compresa la tredicesima 2022; non aveva nemmeno riscosso la cassa integrazione per tale periodo, riscossa solo l'8 luglio 2023 (doc. 4); dopo un periodo di aspettativa non retribuita dal 8 febbraio 2023 al 13 maggio 2023, non essendo mutata la situazione, si è dimesso per giusta causa;
solo a maggio 2023, infatti, l ha autorizzato la Cassa Integrazione e iniziato a corrispondere ai lavoratori la indennità di CP_3 cassa dal successivo mese di giugno.
7. Rivendica, pertanto, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (estratto C.C.N.L. preavviso - doc. 5) l'importo di € 5.200,79, corrispondente alla retribuzione di due mesi e 15 gg., così come previsto dall'art. 1 titolo 8 del C.C.N.L. metalmeccanici industria per dipendenti livello C2 con anzianità superiore a 10 anni.
8. A parere del giudicante, ai fini del decidere, è dirimente osservare come il credito retributivo del ricorrente per il periodo ottobre 2022-febbraio 2023 sia venuto meno, con effetto ex tunc, solo in conseguenza del sopravvenire del D.M. n. 49 del 10 marzo 2023 che, in accoglimento della domanda della resistente del 5 gennaio 2023, ha autorizzato la CIGS per il periodo dal 10 gennaio 2022 al 9 ottobre 2022 (a tale D.M. ha fatto seguito l'integrazione del 24 marzo 2023 che ha disposto che il trattamento di integrazione salariale fosse versato dall all'azienda datrice e non direttamente ai CP_3 dipendenti); e del D.M. n. 837 del 15 maggio 2023 che, in accoglimento della domanda dell'opponente del 9 maggio 2023, ha autorizzato la CIGS per il periodo dal 10 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023 con pagamento diretto a favore dei lavoratori.
9. I citati decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, accogliendo le domande di CIGS, hanno, dunque, determinato (ora per allora) l'insussistenza ab origine del credito retributivo dal lavoratore, costituendo in capo al dipendente, in luogo del diritto alla retribuzione, il diritto alla percezione dell'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria.
10. Come è noto, il giudice di legittimità ha da tempo chiarito che: “Nella fase anteriore all'emanazione del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale il rapporto continua ad essere retto dal diritto comune alla stregua del quale il datore di lavoro, che sospenda unilateralmente il rapporto stesso, è obbligato - non di meno salva la sussistenza di una situazione di impossibilità della prestazione, il cui onere probatorio grava sullo stesso datore di lavoro - a corrispondere la retribuzione che poi, ove sopraggiunga il provvedimento ammissivo, assume, retroattivamente a far tempo dalla data dello stesso stabilita, la natura di anticipazione del trattamento previdenziale, che in quanto tale va rimborsato dall al datore di lavoro;
consegue CP_3 che quest'ultimo, ove non adempia a tale obbligo, risponde per il suo debito quale che ne sia il titolo (retributivo o previdenziale), applicandosi quindi l'ordinaria disciplina di rivalutazione monetaria ed interessi legali.” (così, Cass. n. 11650/1997).
11. Ancora, la S.C. di Cassazione ha affermato che: “il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a
pagina 2 di 5 meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione.” (in tal senso, Cass. n. 37716/2022; Cass. n. 7300/2004; Cass. n. 14419/2019).
12. Ma, a giudizio del Tribunale, la società resistente, sulla quale ricadeva il relativo onere probatorio, non ha affatto provato nel presente giudizio la dedotta impossibilità della prestazione lavorativa per causa a essa non imputabile, la cui sussistenza risulta, anzi, univocamente smentita dai documenti prodotti in atti, dai quali, infatti, emerge che, ancorché la produzione aziendale sia stata sospesa a luglio 2021 per autonoma determinazione della precedente proprietà e la società convenuta, nuova proprietaria, non l'abbia riavviata, il personale dipendente è stato organizzato e impiegato dalla datrice di lavoro in altre attività (ripristini, manutenzione, formazione).
13. Parte datoriale ha, infatti, allegato l'esistenza, a far data dal 2 novembre 2022, e, quindi, da epoca successiva alla cessazione dell'attività produttiva dell'impresa (pacificamente risalente al 9 luglio 2021), di uno stato di occupazione del sito produttivo, quale causa di forza maggiore ostativa alla concreta possibilità di proficuo utilizzo della prestazione lavorativa dell'odierno ricorrente.
14. Ritiene, allora, il Tribunale che, essendo l'evento impeditivo stato dedotto come intervenuto in un momento nel quale già l'attività lavorativa non veniva più prestata per esclusiva e autonoma determinazione datoriale, l'onere probatorio a carico del datore resistente non possa avere a oggetto la sola esistenza dello stato di occupazione, ma debba necessariamente estendersi al nesso di causalità tra tale stato di occupazione del sito produttivo e il mancato riavvio della produzione, o, comunque, il mancato utilizzo della prestazione lavorativa del ricorrente.
15. In altri termini, parte datoriale, per provare la sussistenza di una causa, alla stessa non imputabile (di forza maggiore), di assoluta ed effettiva impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione lavorativa del dipendente (e, quindi, l'insussistenza a proprio carico dalla corrispettiva obbligazione retributiva), avrebbe dovuto fornire elementi probatori idonei a dimostrare che la dedotta occupazione della fabbrica abbia avuto un'efficacia causale autonoma ed esclusiva rispetto alla mancata utilizzazione della prestazione del lavoratore nei mesi per cui è causa, considerato che - giova ribadirlo
- l'impresa datrice, nell'esercizio della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), aveva scelto di cessare di utilizzare la prestazione lavorativa del ricorrente molto prima dell'allegata insorgenza dello stato di occupazione. 16. Al contrario, nell'istanza di CIGS del 5 gennaio 2023 in atti, la società resistente ha descritto nel dettaglio le attività svolte da gennaio 2022 a dicembre 2022 - e allora ancora in corso -, dichiaratamente garantendo la piena rotazione di tutti i dipendenti: “… Nel corso del 2022 la società QF ha garantito una piena rotazione di tutti i dipendenti per le attività da svolgere in stabilimento. Cont In particolare: Premesso che occupava oltre due terzi dei lavoratori in attività di produzione, Qf ha deciso di far ruotare tutti i lavoratori anche in aree di attività extra produzione, garantendo però la congruità tra le competenze del lavoratore e le attività da svolgere. L'impiego di un maggior numero di lavoratori e di giornate/lavoro era previsto dal piano di attività prodromiche alla trasformazione dello stabilimento. Significativi rallentamenti e difficoltà si sono palesati in conseguenza a complesse dinamiche tra la direzione aziendale e la controparte sindacale. Nello specifico, elenchiamo le attività comunque realizzate e ancora ad oggi in corso: - Attività continuative per mantenere le condizioni di funzionalità e sicurezza dello stabilimento. L'attività di sorveglianza che assorbe quotidianamente 21 persone distribuite su tre turni in gran parte costituiti dagli addetti alla produzione. Servizio risorse umane è garantito da una lavoratrice impiegata quotidianamente (già occupata precedentemente in Cont HR di . Servizio di manutenzione garantito da circa 50 persone. Nel loro insieme, tali attività impiegano giornalmente a rotazione 38 persone. - Nomina del responsabile di stabilimento che coordina e supervisiona tutte le attività in corso, in primis la manutenzione. - Attività di manutenzione. In considerazione del fatto che da luglio 2021 a dicembre 2021 lo stabilimento è stato completamente Cont fermo (per la procedura di licenziamento collettivo avviata da e i lavoratori in forma autogestita hanno espletato interventi minimi in autogestione, è stato necessario da parte di QF anzitutto provvedere al ripristino di diversi elementi strutturali che riassumiamo sinteticamente ma che non rappresentano in modo esaustivo tutto quanto fatto. In particolare la squadra di manutenzione da gennaio a maggio 2022, ha provveduto a: ripristino gli impianti antincendio anche con la sostituzione delle batterie per il funzionamento delle centraline di rilevazione, ripristinare la
pagina 3 di 5 torre di raffreddamento e garantire la pulizia periodica della stessa, controllare e a garantire il mantenimento dell'impianto ad aria compressa, ripristinare le tubazioni dell'acqua potabile (intervento che ha richiesto anche l'ausilio di ditte esterne dotate di strumenti e mezzi specifici), ripristinare le tubature con sostituzione dell'elettrovalvola per addolcitore delle acque, sostituire le pompe di rilancio e ripristinare i galleggianti, ripristinare la blindosbarra per l'accesso allo stabilimento, riparare e rimettere in funzione le telecamere per la sorveglianza, riparare la pompa e il motore dell'acqua industriale, sostituire le pompe di rilancio aerato TAR (Trattamento acque reflue), Part riparare della portineria per allarmi, ripristinare i portoni. Da giugno ad ottobre 2022 sono state effettuate, sempre dal team di manutenzione, le seguenti attività: bonifica delle vasche riscaldatori e lavatrici industriali, pulizia delle acque reflue per bilici, ripristino dell' illuminazione della sala mensa, miglioramento della pompa vascone dell'acqua piovana silos, modifica e ripristino delle pompe rilancio acque nere, ripristino e miglioramento delle pompe di rilancio per vasca innaffiamento, sbloccaggio e ripristino dell'agitatore melme TAR, Ripristino n.3 calate per le ventole estive e per le stufe invernali sopra la palazzina, verifica e calibrazione “pesa” (certificazione ottenuta). Da ottobre 2022 ad oggi: ripristino taratura cloro serbatoi acqua potabile, ripristino collegamenti pompa aspirazione pozzo, spegnimento rifasatori, spegnimento e eventuale ripristino porte US, eseguito intervento tampone su guasto ossigenazione batteri TAR etc. - Inventario e mappatura dei macchinari. Dal maggio 2022 Qf ha progettato e avviato l'inventario di tutti i macchinari presenti in stabilimento (580) abbinando a ciascuna macchina la relativa documentazione (in parte ricostruita a seguito dell'azzeramento dei database e la perdita di tutto il materiale) e definendo la specifica attrezzeria abbinata a ciascuna macchina. Tale attività ha visto al lavoro 13 persone ed è in via di conclusione. Nel corso dell'inventario è stato implementato un database ad hoc che permette una precisa mappatura e analisi del macchinario esistente dal valore stimato in oltre 20 milioni di euro. Tale attività risulta indispensabile per lo svuotamento dello stabilimento dai vecchi macchinari al fine di ridefinire il layout previsto dal nuovo piano industriale.” (doc. 16 fasc. ric.).
17. Si ritiene, pertanto, sussistente nel caso di specie la giusta causa (art. 2119 c.c.) di dimissioni del lavoratore, alla luce della notevole ampiezza del periodo per il quale, alla data delle dimissioni, il lavoratore non aveva percepito la retribuzione spettantegli. In altri termini, alla data delle dimissioni, sussisteva in capo al ricorrente il diritto alla percezione della retribuzione per il periodo ottobre 2022- febbraio 2023, credito venuto meno solo successivamente per le ragioni e nei termini sopra illustrati.
18. La quantificazione dell'indennità sostituiva del preavviso non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta e viene, quindi, recepita nella presente pronuncia.
19. È pacifico e, comunque, documentale che la società resistente abbia anche cessato di versare, dal mese di luglio 2022 in poi, al Fondo Cometa il T.F.R (quote a carico dell'azienda e del lavoratore), come da doc. 18 fasc. ric.
20. La quantificazione delle somme di cui è stato omesso il versamento non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta e viene, quindi, recepita nella presente pronuncia.
21. Ogni altro profilo di merito o istruttorio risulta assorbito.
22. Il regolamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna , in persona del l.r. pro Controparte_1 tempore, a corrispondere, a , a titolo di indennità sostituiva del preavviso, la somma Parte_1 capitale lorda di € 5.200,79, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo;
- condanna , in persona del l.r. pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del Fondo Complementare Cometa della somma capitale di €
pagina 4 di 5 2.550,70, per quote T.F.R. (quote aderente e quote azienda), oltre interessi, rivalutazione, more e sanzioni;
- condanna , in persona del l.r. pro Controparte_1 tempore, a rifondere al ricorrente le spese di lite del presente giudizio che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 19 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
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