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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ex
art. 127 ter c.p.c. dalle parti costituite, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 848/2019 R.G. promossa da da
, con il patrocinio dell'avv. Sebeto Carmelo Parte_1
contro
Controparte_1
e
[...] [...]
Controparte_2
, con il
[...]
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Catania
avente ad oggetto: garanzia occupazionale lavoratori forestali
premesso che
- ha introdotto il presente giudizio al fine di Parte_1
vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno asseritamente subito in ragione del mancato completamento delle
1 giornate di lavoro garantite dalla L.R. 16/1996, come modificata dalla L.R. 14/2006, deducendo: di essere inserito nell'elenco speciale dei “lavoratori forestali” di cui all'art. 45-ter della L.R.
16/1996, in quanto tale assunto dagli enti resistenti con contratti stagionali a tempo determinato per lo svolgimento di attività
lavorativa nella provincia di Ragusa, con la mansione di operaio agricolo forestale;
che, per l'anno 2015, il C.P.I. di Ragusa ha provveduto ad inserirlo nel contingente dei lavoratori forestali con garanzia occupazionale di 151 giornate (ex art. 46 L.R. 16/1996);
che gli Enti convenuti si sono tuttavia avvalsi della sua prestazione per sole 122 giornate, così cagionandogli un danno risarcibile in misura corrispondente alla retribuzione non percepita per le residue
29 giornate;
che è altresì dovuto il versamento della contribuzione previdenziale ed assicurativa relativa alle giornate non lavorate;
- le Amministrazioni resistenti, preliminarmente, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, nonché la carenza di legittimazione passiva degli Assessorati convenuti in favore del
Centro per l'impiego; nel merito, hanno chiesto rigettarsi il ricorso difendendo la correttezza del proprio operato, tenuto conto della lettera dell'art. 55, comma 2, della L.R. 16/1996 - che consente all'Amministrazione forestale, qualora richiesto da particolari esigenze operative, in via eccezionale, di “procedere all'assunzione
di lavoratori anche per periodi di durata inferiore a quelli indicati nel
comma 1, ferma restando la garanzia di un minimo di cinquantuno
giornate complessive annue. Detta garanzia può venir meno in caso
di lavoratori assunti per l'esecuzione di lavori di pronto intervento e resi necessari da eccezionali circostanze” - e della eccezionalità dei
2 sovrannumerari venutisi a creare nell'anno 2015 in conseguenza della unificazione, ex art. 12, comma 1, della L.R. 5/2014, delle diverse graduatorie dei lavoratori forestali cui attingere per la formazione dei contingenti;
rilevato che
- va anzitutto disattesa l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione:
invero, la domanda attorea - avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente al mancato impiego per tutte le giornate garantite dall'art. 46 L.R. 16/1996 - attiene alla fase esecutiva del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e le resistenti (le quali,
pertanto, agiscono nell'esercizio di poteri analoghi a quelli del datore di lavoro privato), restando invece esclusa qualsivoglia censura in ordine alla corretta collocazione del lavoratore nelle graduatorie stilate dal Centro per l'Impiego;
- per le medesime ragioni, priva di pregio è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in favore del , essendo Parte_2
quest'ufficio deputato alla collocazione dei lavoratori nelle fasce di garanzia occupazionale ed alla redazione delle graduatorie di lavoratori forestali cui gli Assessorati attingono per l'assunzione,
attività in ordine alle quali non si controverte nel presente giudizio;
- venendo al merito, la difesa degli Assessorati convenuti si fonda sulla previsione contenuta nell'art. 55, comma 2, della L.R. 16/1996,
e tuttavia tale disposizione è stata già da tempo abrogata dall'art. 44 della L.R. 14/2006;
3 - né le Amministrazioni datrici hanno dedotto ulteriori specifiche circostanze atte a giustificare l'impiego del ricorrente per un numero di giornate inferiore a quello previsto dalla garanzia occupazionale;
- deve pertanto concludersi che la condotta da esse tenuta integra violazione degli obblighi contrattualmente assunti e che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno conseguentemente subito;
- si stima equo parametrare tale risarcimento alla metà della retribuzione dovuta (paga giornaliera risultante da busta paga pari a
€ 60,97), moltiplicata per le 29 giornate residue - non avendo il ricorrente reso la propria prestazione né dedotto di non avere altrimenti utilmente impiegato il proprio tempo - e, quindi, liquidare il risarcimento nella misura di € 884,06 [(60,97÷ 2) x 29];
- discutendosi di risarcimento del danno (seppur equitativamente parametrato a parte della retribuzione), e non di riconoscimento del diritto alla retribuzione, non può trovare accoglimento la domanda accessoria relativa al versamento della contribuzione previdenziale e assicurativa;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore accertato e della serialità della causa;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
4 1) condanna parte resistente a pagare al ricorrente la somma di €
884,06 per la causale di cui in narrativa, oltre interessi legali sino al saldo;
2) rigetta nel resto il ricorso;
3) condanna parte resistente a rifondere le spese di lite, che si liquidano in € 500,00, oltre IVA CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ragusa, 10.1.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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