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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 11006/2024 avente ad OGGETTO: pensione di reversibilità, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Moretto e Andrea Savo Parte_1
RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1
Maisto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 09.05.2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la resistente chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Accogliere il presente ricorso e, per lo effetto, accertare e dichiarare che il sig. Parte_1 ha diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati a titolo di pensione ai superstiti
[...] sin dal 1° gennaio 2015 e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- Accogliere il presente ricorso e condannare, di conseguenza, l' tenuto a corrispondere CP_1 all'istante gli importi dovuti a titolo di arretrati per pensione ai superstiti con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- Condannare, infine, il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del CP_2 presente giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari;
- Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, l'istante, come da dichiarazione in calce, dichiara di non essere tenuto al pagamento delle spese processuali rientrando nella previsione del novellato art. 152 disp. att. c.p.c., impegnandosi a comunicare eventuali variazioni in corso di causa;
- In via istruttoria, l'istante si riserva di depositare ulteriore documentazione e di articolare ulteriori mezzi istruttori, ivi compresa anche prova per testi, anche a seguito del comportamento processuale del convenuto. In punto di fatto deduceva di aver inoltrato all' resistente, in data 31.07.2023, domanda volta CP_2 ad ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità quale figlio inabile ed a carico del defunto padre titolare di pensione cat. VOCOM nr. 36041583. Rilevava, altresì, che l' , con TE 08 del 21.12.2023, riconosceva la prestazione anzidetta con CP_1 decorrenza dall'1.1.2015 e, quindi, dal mese successivo al decesso del padre, tuttavia, disponendo il pagamento dei soli ratei relativi al periodo che andava dal 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2023 e pari ad € 38.158,98. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' resistente eccependo la prescrizione CP_2 dei ratei di reversibilità, dall'anteriore decorrenza del 1° gennaio 2015, e, così, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Lette e considerate le note depositate ex art. 127 ter c.p.c, all'odierna udienza la causa è stata decisa. Oggetto del presente giudizio non è il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità del CP_
, dal decesso del di lui padre, atteso che l' lo aveva già riconosciuto, bensì, il pagamento Pt_1 dei ratei antecedenti il quinquennio pregresso la domanda amministrativa del luglio 2023.) Al riguardo, l'Ente ha eccepito la prescrizione ai sensi dell'art 47 bis DPR 639/1970 secondo cui: “1.
Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché' non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché' delle prestazioni della gestione all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazione”. Anteriormente a tale nuova disciplina, come si è detto, inapplicabile al caso di specie, la soluzione della questione del termine di prescrizione dei crediti per prestazioni temporanee non corrisposte integralmente, ha formato oggetto di numerose pronunce di questa Corte di cassazione che ha avuto modo di elaborare il principio di diritto secondo il quale, in tali casi, l'applicabilità dell'art. 2948 c.c.,
è preclusa in quanto, pur trattandosi di erogazioni periodiche mensili, non sussiste il presupposto implicito della liquidità ed esigibilità del medesimo credito preteso.
Al riguardo la Giurisprudenza aveva affermato che l'art. 2948 c.c., presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, perché, solo in tal caso, il credito stesso si può considerare pagabile periodicamente e non è sufficiente, a questo fine, che tale sia soltanto in astratto, in base, cioè, alla disciplina legale applicabile nei momento in cui esso è sorto (Cass. 21 maggio 1990 n. 6245, Cass. n. 12472 del 1993, cit., Cass. n. 7393 del 1994; Cass. n. 4534 del 1995; Cass. 2563 del 2016).
Pertanto si era ritenuto pertanto, che alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune ma secondo il disposto del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione "non riscosse".
Quindi, il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi, costituente parte integrante del credito base) che non sia stata posta in riscossione, si prescriveva , secondo tale impostazione nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129 (Cass. n. 10955 del 2002 ed anche Cass. n. 4353 del 2009, n. 16023 del 2004, n. 17771 del 2003, n. 7030 del 2003, n. 17126 del 2002).
Si era, infatti, chiarito che, in tema di ratei di prestazioni assistenziali o previdenziali, occorreva considerare, al fine della verifica del termine di prescrizione in concreto applicabile, se il credito fosse o meno liquido e, cioè, se vi fosse stata o meno la messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme. Pertanto, in precedenza si affermava che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non fosse stata posta in riscossione si prescriveva nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma sopra indicata ed il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria lascia permanere la "illiquidità", nel senso precisato, del credito per la parte residua.
Per effetto della citata disposizione(art 47 ) si è inteso modificare la precedente impostazione prevedendo un termine inferiore anche per i ratei non ancora liquidati.
Né le pronunce richiamate dalla parte ricorrente rilevano al riguardo, atteso che si sono esaminate fattispecie diverse da quelle relative al riconoscimento di prestazione previdenziali come è precisato nella parte motiva delle stesse (cfr ... in primo luogo, va precisato che il D.P.R. n. 639 del 1970, art.
47 bis, che ha introdotto il termine quinquennale di prescrizione - fra l'altro - delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, non può essere applicato alla presente fattispecie perché la stessa è antecedente al
6.7.2011 (ordinanza n410 del 2020 ) mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass.4604/23 e successive ). Per quanto innanzi, il ricorso va rigettato per intervenuta prescrizione dei crediti .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza in assenza di dichiarazione conforme al disposto dell'art 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Così provvede: 1) Rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2000,00 oltre IVA
CPA e spese forfettarie.
Si comunichi
Napoli, 15 gennaio 2025 IL GIUDICE
Dott.M.R.Lombardi