Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 12/06/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01027/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01942/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1942 del 2024, proposto da
RL De AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di nullità
ovvero per l’annullamento, della nota del 24 ottobre 2024, prot. n. 670277, con la quale la Regione Calabria ha disposto, in senso negativo, la chiusura del procedimento di ricollocamento della ricorrente nell’organico della Regione Calabria;
per quanto di ragione, della nota del 19 aprile 2024, prot. n. 279235, con la quale la Regione Calabria «al fine di procedere alla ricollocazione nell’organico della Regione Calabria» ha chiesto l’acquisizione della documentazione di cui all’articolo 5, comma 6 l. 28 ottobre 1999, n. 410 e all’articolo 1, comma 559, l. 27 dicembre 2006, n. 296;
per quanto di ragione, della nota del 25 ottobre 2023, prot. n. 471858, recante invito alla produzione della domanda di ricollocazione presso la Regione Calabria, contenente l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 6 della l. n. 410 del 1999 e all’articolo 1, comma 559 l. n. 296 del 2006;
nonché, di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere i diritti e gli interessi della ricorrente;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere definitivamente ricollocata ed inquadrata nell’organico della Regione Calabria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – A far data dal 16 maggio 2007, RL De AN è stata assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze del Consorzio Agrario Green Calabria Soc. coop. a r.l., con le mansioni di impiegata contabile/amministrativa.
Nel 2016, a seguito dell’apertura della procedura liquidazione coatta amministrativa, disposta nei confronti dell’ente, la ricorrente è stata licenziata.
Successivamente, in data 20 dicembre 2016, la stessa ha inviato alla Regione Calabria un’istanza a mezzo PEC, con la quale ha richiesto di attivare, in forza del disposto dell’art. 5, comma 6, della l. 28 ottobre 1999, n. 410, la procedura volta alla ricognizione, in ambito regionale e di organismi collegati, delle disponibilità d’impiego delle figure professionali appartenenti al suo settore di provenienza.
In seguito, con delibera di Giunta n. 329 del 22 luglio 2019, che ha approvato il “Programma Triennale Fabbisogno di Personale triennio 2019-2021” , la Regione Calabria ha disposto la ricollocazione di due unità di personale provenienti dagli ormai soppressi Consorzi Agrari; in particolare si trattava di un istruttore tecnico cat. C e un collaboratore professionale tecnico cat. B3, quest’ultimo corrispondente all’inquadramento professionale della ricorrente.
Con le successive deliberazioni di Giunta regionale n. 142 e 236 del 2020 è stato approvato il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022, nel quale le predette due unità di personale, provenienti dai Consorzi agrari soppressi, non sono state più inserite nella dotazione organica dell’Ente.
2. – Contro tali provvedimenti la parte privata aveva proposto, dinanzi a codesto Tribunale Amministrativo Regionale, ricorso, definito con la sentenza del 13 maggio 2021, n. 966, che ha annullato, salva la riedizione del potere amministrativo, le delibere di Giunta nn. 142 e 236 del 2020, nella parte in cui l’Ente regionale “pur avendo inserito nel Piano di fabbisogno triennale 2019-2021 l’inquadramento di 2 unità provenienti dai Consorzi agrari soppressi, con le avversate statuizioni ha tuttavia espunto la previsione dal Piano di fabbisogno triennale 2020-2022 in assenza di indicazione delle ragioni sottese a tale scelta, inverando ciò la denunciata violazione dell’art. 3 L. n.241/1990” .
3. – In seguito, con decreto del Presidente della Regione Calabria del 5 novembre 2021, n. 179, e con delibera di Giunta regionale del 26 novembre 2021, n. 518 è stata approvata la “Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2021-2023-Piano assunzionale 2021” , che non ha previsto l’inquadramento del personale proveniente dai soppressi consorzi agrari, con riferimento alla posizione di Collaboratore Professionale Tecnico Cat. B3, di interesse della ricorrente.
4. – Avverso tali determinazioni la ricorrente ha proposto nuovo ricorso, denunciandone l’illegittimità in punto della mancata previsione della figura professionale, corrispondente al suo inquadramento (collaboratore professionale tecnico cat. B3), nella programmazione del fabbisogno di personale dell’Ente.
Tale ricorso è stato seguito da motivi aggiunti, a seguito dell’emanazione della delibera di Giunta regionale del 22 aprile 2022, n. 161, con la quale è stata nuovamente rideterminata la dotazione organica dell’ente.
Parimenti, tale atto di programmazione non includeva la su indicata figura di personale di interesse della parte privata.
5. – Con sentenza del 3 febbraio 2023, n. 173, questo Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e ha accolto i motivi aggiunti, annullando la deliberazione della Giunta regionale della Calabria del 22 aprile 2022, n. 161, nella parte in cui non prevede di inserire, nella dotazione organica dell’Ente, una figura professionale di categoria B3 e C proveniente dai soppressi Consorzi Agrari
5.1. – La sentenza citata, non appellata e quindi passata in cosa giudicata, ha rilevato che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato:
- il disposto normativo dell’art. 5, comma 6, della l. n. 410 del 1999 e dell’art. 1, comma 559, della l. n. 296 del 27 dicembre 2006, che prevede la ricollocazione del personale dei soppressi Consorzi Agrari, è da ritenersi tuttora vigente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 aprile 2016, n. 1596);
- il fatto che il dipendente del soppresso Consorzio Agrario non fosse già assunto alla data dell’1 gennaio 1997 e non sia stato collocato in mobilità alla data del 29 settembre 2006 non è dirimente, in quanto tale considerazione «si pone in contrasto con i principi di diritto affermati da questa Sezione con la sentenza del 21 aprile 2016, n.1596; l’esigenza di assorbire il precariato della pubblica amministrazione, a base del precedente richiamato, impone pertanto un riesame dell’istanza (presentata in quella vicenda dalla ricorrente) l’immissione nei ruoli del personale dipendente della Regione Calabria» (cfr. Cons. Stato, Sez. V, ordinanza 29 gennaio 2021, n. 337).
5.2. – Tanto premesso, la Regione Calabria, nell’impugnata deliberazione di Giunta n. 161 del 2022, non aveva motivato circa il mancato ricollocamento di due unità professionali di categoria B3 e C di provenienza del Consorzio Agrario Green Calabria società cooperativa ed oggetto di ricognizione ai sensi della l. n. 410 del 1999.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2040 del 6 maggio 2022, ha affermato che, in sede di merito «dovrà in particolare essere valutata l’adeguatezza dell’istruttoria condotta prima di addivenire all’adozione degli atti gravati, avuto riguardo a quanto sia pure ex post chiarito nella nota prot. 545227 del 17 dicembre 2021 del Dirigente del Dipartimento Agricoltura, Risorse Alimentari e Forestazione della Regione Calabria in ordine alla richiesta di assunzione di due unità di personale di categoria B3 e C di provenienza dal Consorzio Agrario ed oggetto di ricognizione ai sensi della L.410/1999 di cui alla nota pro. n. 158164 del 24/07/2018» .
5.3. – Ebbene, con la nota del 17 dicembre 2021, prot. n. 545227, il Dirigente del Dipartimento Agricoltura, Risorse Alimentari e Forestazione aveva formalmente chiesto di «programmare l’assunzione di due unità di personale di categoria B3 e C provenienti dal Consorzio agrario e oggetto della ricognizione della legge n.410/1999, di cui alla nota prot. 258164 del 24/07/2018» .
Nella successiva deliberazione di giunta n. 161 del 2022, la mancata previsione di tali due unità di personale, da inserire nell’organico regionale, non era stata affatto motivata.
In conseguenza, il Tribunale ha verificato la sussistenza di un vizio di istruttoria, non essendo state approfondite le ragioni per le quali le unità di personali in questione, richieste dal Dirigente del Dipartimento competente, non sono poi confluite nell’atto di programmazione emanato dalla Giunta regionale.
6. – Successivamente, con note dipartimentali del 25 ottobre 2023, prot. n. 471858, e del 19 aprile 2024, prot. n. 279235, la Regione Calabria ha chiesto a RL De AN di produrre «la domanda di ricollocazione presso la Regione, contenente l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 6 della legge 410/1999 e ss.mm.ii. e all’art. 1, comma 559 della legge 296/2006: 1. essere in servizio alla data del 1 gennaio 1997 con la qualifica corrispondente ad uno dei posti previsti dal piano assunzionale 2023 presso un soppresso Consorzio Agrario del territorio della Regione Calabria; 2. essere stato collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006» .
Nonostante le rimostranze dell’istante, con nota del 24 ottobre 2024, prot. n. 670277, l’amministrazione regionale ha disposto, in senso negativo, la chiusura del procedimento di ricollocamento della ricorrente nel suo organico.
7. – Di qui la proposizione di un nuovo ricorso, con cui si assume la nullità dell’ultimo diniego per contrasto con il giudicato, essendo stato definitivamente accertato che i due requisiti richiesti dall’amministrazione non sono attualmente necessari.
In via subordinata, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di diniego e delle note ad essa presupposta per violazione ed erronea applicazione dell’art. 5, comma 6, della l. n. 410 del 1999 e dell’art. 1, comma 559, della l. n. 296 del 27 dicembre 2006.
8. – Si è costituita per resistere la Regione Calabria, la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per mancata tempestiva impugnazione delle note dipartimentali del 25 ottobre 2023, prot. n. 471858, e del 19 aprile 2024, prot. n. 279235, di cui l’atto oggetto di impugnativa sarebbe meramente confermativo.
Nel merito, ha insistito nel senso che le decisioni regionali non violano le decisioni del giudice amministrativo, nella loro portata precettiva, essendo dirimente il fatto che l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Calabria del 22 aprile 2022, n. 161, da parte della sentenza del 3 febbraio 2023, n. 173, era dovuta a difetto istruttorio. D’altra parte, le pronunce giurisdizionali non hanno riconosciuto alla ricorrente il bene della vita, ma hanno piuttosto riservato all’amministrazione il riesercizio del potere.
In ogni caso, l’amministrazione si sarebbe limitata a riscontrare l’assenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti per essere ricollocata tra il personale regionale.
Infine, la sentenza di questo Tribunale del 15 aprile 2024, n. 608, ha ritenuto che una sentenza del tutto simile alla n. 173 del 2023 sia stata correttamente ottemperata mercé l’approvazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025, nonché il piano assunzionale 2023, da cui risulta la programmata assunzione di una unità di personale di categoria C1 proveniente dal Consorzio Agrario, senza ritenere che l’istate avesse diritto al ricollocamento tra il personale regionale.
9. – Il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 28 maggio 2025 e spedito in decisione.
10. – Secondo consolidata giurisprudenza, la portata effettiva del giudicato va, invero, ricostruita sulla base di una lettura congiunta del dispositivo della sentenza e della parte motiva, che vanno inoltre correlate ai dati oggettivi di identificazione delle domande ( causa petendi e petitum ) proposte dalla parte ricorrente, considerando che il potere residuo dell'amministrazione in sede di riedizione dopo una pronuncia di annullamento va delimitato con riferimento al tipo di vizio riscontrato e che, in ogni caso, l'effetto conformativo si estende all'obbligo di porre in essere una attività successiva conforme ai canoni di legittimità individuati dalla pronuncia da eseguire (Cons. Stato, Sez. V, 29 settembre 2022, n. 8393; Cons. Stato, sez. V, 12 luglio 2022, n. 5880).
10. – Ebbene, il presupposto logico dell’annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Calabria del 22 aprile 2022, n. 161, si fondava sulle due osservazioni già riportate:
- il disposto normativo dell’art. 5, comma 6, della l. n. 410 del 1999 e dell’art. 1, comma 559, della l. n. 296 del 27 dicembre 2006, che prevede la ricollocazione del personale dei soppressi Consorzi Agrari, è da ritenersi tuttora vigente;
- il fatto che il dipendente del soppresso Consorzio Agrario non fosse già assunto alla data dell’1 gennaio 1997 e non sia stato collocato in mobilità alla data del 29 settembre 2006 non è dirimente, in quanto tale considerazione «si pone in contrasto con i principi di diritto affermati da questa Sezione con la sentenza del 21 aprile 2016, n.1596; l’esigenza di assorbire il precariato della pubblica amministrazione, a base del precedente richiamato, impone pertanto un riesame dell’istanza (presentata in quella vicenda dalla ricorrente) l’immissione nei ruoli del personale dipendente della Regione Calabria» .
Richiedere, nella riedizione del potere, la sussistenza di requisiti la cui necessità è stata esclusa da questo Tribunale significa violare il giudicato, perché priva la pronuncia dal suo essenziale presupposto logico.
In questi termini, l’azione di nullità si rivela fondata.
11. – Trattandosi di nullità per violazione di giudicato, non si pone la questione del rispetto dei termini decadenziali rispetto alle note che la difesa regionale ritiene essere presupposte all’atto conclusivo del procedimento.
12. – Avendo l’amministrazione già rieditato illegittimamente il potere, occorre applicare il principio per cui il tratto di azione amministrativa seguente alla presente pronuncia è vincolato nel senso del soddisfacimento del bene della vita perseguito dalla ricorrente.
Infatti, in applicazione del principio del “ one shot temperato”, per evitare che la pubblica amministrazione possa riprovvedere per un numero infinito di volte a ogni annullamento in sede giurisdizionale, è dovere della stessa P.a. riesaminare una seconda volta l'affare nella sua “interezza”. Sollevando tutte le questioni rilevanti, con definitiva preclusione per l'avvenire e, in sostanza, di tornare a decidere sfavorevolmente per il privato. Tale principio costituisce il punto di equilibrio tra due opposte esigenze: la garanzia di inesauribilità del potere di amministrazione attiva e la portata cogente del giudicato di annullamento con i suoi effetti conformativi (Cons. Stato, Sez. VI, 4 maggio 2022, n. 3480).
13. – Le spese di lite, dal canto loro, possono essere compensate in ragione della complessità dell’intera vicenda controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara nulla la nota del 24 ottobre 2024, prot. n. 670277.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Vittorio Carchedi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO