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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3542/2020 del Ruolo Generale vertente
TRA
n persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
(Avv. MANDALA' GIUSEPPE) Parte_2
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO GIOVANNA Controparte_1
ADRIANA)
resistente
Avente ad oggetto: impugnazione verbale unico di accertamento.
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 29/11/2024, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime,
ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione:
P.Q.M.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in complessivi € 1.686,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/04/2020, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento unico e notificazione redatto dagli ispettori n. 2019003268/T01 del 21.11.2019, con il quale l'EN previdenziale la CP_1
invitava ad effettuare il pagamento della complessiva somma di euro €. 19.816,64,
a titolo di contributi previdenziali accertati come dovuti per il periodo dal
01.11.2014 al 30.09.2019 e di €. 5.265,17, a titolo di sanzioni, per un importo complessivo di euro 25.081,81, chiedendo di accertarne e dichiararne l'illegittimità, la nullità e comunque l'infondatezza.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta,
contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e chiedendo il rigetto del ricorso, confermando la valutazione operata dagli Preliminarmente, Parte_3
eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse ad agire - sul rilievo che l'unico atto impugnabile fosse l'ordinanza ingiunzione, nella specie ancora non emessa - e per non essere stato proposto ricorso al Comitato Provinciale in sede amministrativa.
Assunte le prove testimoniali dedotte dalle parti ed esaminati gli atti e i documenti di causa, la stessa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc,
viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ***
Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata dall relativamente alla CP_1
inammissibilità della domanda, sull'assunto della carenza di interesse ad impugnare il verbale di accertamento, in quanto atto privo di efficacia esecutiva.
Invero, l'accertamento amministrativo compiuto dagli Ispettori e confluito nel verbale ha carattere di autonomia rispetto all'accertamento eventualmente compiuto in funzione della irrogazione delle sanzioni amministrative, in quanto, pur in presenza di una comune radice degli accertamenti ispettivi, le diverse pretese si fondano non sul relativo verbale inteso come atto, ma sui fatti costitutivi previsti dalla legge per l'esercizio, da un lato, del diritto alla riscossione dei contributi e dall'altro all'applicazione di determinate sanzioni (Cass. civ. n. 23045/2018; n.
11639/2020).
Risulta, quindi, ammissibile un'azione proposta direttamente avverso l'atto di accertamento amministrativo, in conformità ai principi generali che regolano l'interesse ad agire, i quali ammettono un'azione di accertamento negativo contro un atto della P.A. da cui derivano, in base al principio di legalità, indefettibili conseguenze sanzionatorie.
Il giudizio di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo deve essere condotto, dunque, utilizzando come parametro l'interesse ad agire, come disciplinato dall'art. 100 c.p.c., che costituisce una condizione dell'azione.
Sulla base di tale parametro, l'azione di accertamento deve essere ritenuta ammissibile ogni qualvolta la stessa sia idonea ad eliminare una situazione di obiettiva incertezza, che sia a sua volta fonte di un pregiudizio concreto ed attuale per l'attore, come accade nella specie, in cui l'accertamento ispettivo costituisce l'atto in base al quale l'EN impositore procede a iscrizione a ruolo della pretesa
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro contributiva. L'azione di accertamento negativo è dunque, in tale ipotesi, senz'altro sorretta da interesse ad agire, da intendersi quale interesse, attuale e concreto, ad un intervento del giudice che rimuova lo stato di incertezza oggettiva in ordine alla sussistenza del debito (v. Cass. n. 21791/2009), indispensabile anche al fine di evitare l'iscrizione a ruolo sulla base del verbale, a mente dell'art. 24 D.lgs. 26 febbraio 1999
n. 46.
La domanda di accertamento proposta nei confronti dell è, per le medesime CP_1
ragioni, ammissibile, non dovendo essere preceduta obbligatoriamente dall'impugnazione avanti al Comitato Provinciale per i rapporti di lavoro,
obbligatorio solo in relazione all'impugnazione delle sanzioni amministrative.
Tanto chiarito, deve premettersi, poi, in replica alla censura di carattere formale sollevata dalla difesa di parte ricorrente, che l'atto di accertamento amministrativo oggetto di impugnazione appare motivato in modo adeguato, sì da consentire ai suoi destinatari di ricostruire esattamente l'iter logico seguito dall'ente accertatore, al fine di garantire loro l'esercizio del proprio diritto di difesa, anche nella fase di immediata impugnazione dell'atto, come peraltro dimostrato dalle puntuali argomentazioni difensive, in fatto ed in diritto, sviluppate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
***
Passando all'esame nel merito delle domande attoree, deve premettersi che tutte le richieste di pagamento azionate nei confronti della società e contestate in questa sede da quest'ultima, muovono dell'accesso ispettivo - volto all'accertamento della regolarità della posizione contributiva relativamente al settore edile - effettuato presso la sede della società ricorrente – Parte_1
All'esito di tale accesso, dall'esame delle dichiarazioni rese dagli interessati e
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dall'esame della documentazione di lavoro prodotta (Libro Unico del Lavoro,
comunicazioni obbligatorie di instaurazione e cessazione del rapporto di lavoro,
contratti di lavoro stipulati, Mod. ANF/DIP, contratto di appalto per servizi stipulato con la , Registri IVA), nonché dai Controparte_2
controlli effettuati sugli archivi informatici a disposizione dell , gli Ispettori CP_1
hanno riscontrato:
- l'osservanza, da parte del dipendente di un orario di lavoro pari a CP_3
8 ore al giorno per 40 ore settimanali, a fronte di un part-time a 16 ore settimanali per il periodo compreso tra il 16.12.2013 e la cessazione del medesimo rapporto lavorativo (cfr. punto 1 verbale di accertamento unico e notificazione opposto);
- l'utilizzazione di lavoratori part-time nel settore edile, oltre i limiti previsti dall'art. 78 del CCNL Edilizia del 18.06.2008, poiché, avendo già in forza il dipendente assunto in data 01/04/2016 con un contratto Controparte_4
part-time a tempo indeterminato, la ditta ha Parte_1
assunto i lavoratori (in data 08/11/2018) e Controparte_5 CP_6
(il 03/12/2018) anch'essi con orario di lavoro part-time, con ciò
[...]
superando la percentuale consentita dalla normativa vigente in materia di assunzioni di lavoratori part-time in edilizia (cfr. punto 2 verbale di accertamento unico e notificazione opposto );
- contrazione del normale orario di lavoro dei dipendenti, tradottosi in assenze che non trovano giustificazione nelle causali individuate dalla legge,
per le quali la ditta, di fatto, non ha corrisposto la retribuzione, con conseguente riduzione dell'imponibile contributivo dei lavoratori interessati e applicazione della c.d. “contribuzione sulla retribuzione virtuale”
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro relativamente ai dipendenti e (cfr. punto 3 il CP_3 Controparte_4
verbale di accertamento unico e notificazione opposto);
- l'esistenza di una somministrazione illecita di manodopera con riferimento alle lavoratrici e occultata mediante la Parte_4 Parte_5
sottoscrizione, in data 31.01.2017, di un contratto di appalto di servizi di pulizia con la società (cfr. Controparte_2
punto 5 verbale di accertamento unico e notificazione opposto).
Sulla scorta di tali irregolarità, l'EN previdenziale provvede al recupero delle agevolazioni usufruite dalla Ditta ricorrente, godute in virtù delle assunzioni che hanno interessato i lavoratori , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
” (cfr. punto 4 verbale di accertamento unico e notificazione Controparte_6
opposto ).
Infine, addebita i contributi previdenziali e assistenziali complessivamente evasi dalla ditta ricorrente, con riferimento alle posizioni dei dipendenti come sopra indicati, nel periodo da novembre 2014 a settembre 2019, come da prospetto di regolarizzazione contributiva in esso allegato (cfr. all. 1 ricorso).
Va ricordato che il Supremo Collegio, con orientamento costante, ha statuito che “in
tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare
i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto
stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento
CP_ negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell
preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall con CP_1
riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”
(conf. Cass. 6.9.2012, n. 14965).
CP_ Accertato, quindi, che l'onere probatorio ricade su la ricorrente ha contestato
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro che tale onere sia stato assolto mediante i verbali redatti dagli Ispettori.
A tal proposito, è opportuno ricordare che in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi la Cassazione ha affermato i seguenti principi: “gli stessi fanno piena
prova - fino a querela di falso non proposta nel caso di specie - dei fatti che i funzionari
attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere
senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (così Cass.
24.11.2017, n. 28060); - per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi;
- quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita mediante controllo e valutazione in base alla specifica indicazione delle relative fonti (v. Cass. 28060/17, cit.; conf. Cass. 5.8.2017,
n. 20768; Cass. 24461/18).
A quest'ultimo riguardo, il Supremo Collegio ha precisato che: “in materia debba
applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti
ispettivi redatti dai funzionali degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova
fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere
infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere
ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che
costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto” (Cass.
20768/17, cit.).”
Il verbale ispettivo costituisce, senza dubbio, materiale istruttorio utilizzabile, anche rispetto a fatti non percepiti direttamente dagli accertatori: in tali ambiti esso non è
munito di efficacia fino a querela di falso, ma costituisce pur sempre documento
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro liberamente valutabile dal giudice, in concorso con altri elementi probatori (in motiv., Cass. n. 20820 del 2018, con richiamo a Cass. n. 14965 del 2012 e a Cass. n.
9251 del 2010).
Alla luce di tali invalsi principi, il Giudice deve basare la propria decisione sui fatti direttamente accertati dagli ispettori, sulla documentazione da costoro acquisita ed allegata al verbale, non smentita da alcun elemento di prova in contrario addotto dalla società opponente.
Invero, a fronte delle circostanze emergenti dalle dichiarazioni rese agli Ispettori,
parte ricorrente ha chiesto l'assunzione di prove testimoniali con i medesimi lavoratori che erano stati sentiti in sede ispettiva.
Ebbene, in merito all'orario di lavoro osservato dal lavoratore straniero è CP_3
emersa una discrepanza tra quanto dichiarato dallo stesso in sede ispettiva (in data
11/04/2019) e quanto dichiarato nel corso del presente giudizio, all'udienza del
13/05/2022. In particolare, il dipendente, in sede testimoniale, ha dichiarato di avere lavorato alle dipendenze della dalle 8,00 del mattino a Parte_1
mezzogiorno dal lunedì al giovedì per circa un anno “mi pare nel 2015…credo di
averlo riferito, ma a quei tempi non capivo bene la lingua italiana”, circostanza che diverge da quanto riferito agli Ispettori, ovvero di avere svolto presso la stessa Ditta
attività lavorativa osservando sempre un orario di otto ore al giorno dal lunedì al
CP_ venerdì (cfr. dichiarazioni contenute nel fascicolo .
Orbene, i giudici di legittimità e di merito, ritengono che in caso di divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese in sede giudiziaria, nel caso in cui nessuna valida ragione sia dedotta e provata a giustificazione della divergenza,
può ritenersi che maggiore rilevanza ed attendibilità possa attribuirsi alle prime,
perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro (ORDINANZA Cass. civ., sez. lavoro. n. 19982 del 23/09/2020; Corte d'Appello di
Venezia – 23.01/26.02.2007 n. 27).
Analizzando la fattispecie in esame alla luce dei superiori arresti, ha reso CP_3
in sede giudiziaria quanto all'orario di lavoro dichiarazioni diverse da quelle rese in sede ispettiva, giustificando la divergenza con una scarsa conoscenza della lingua italiana all'epoca dell'ispezione.
Tale motivazione non convince, poiché nessuna difficoltà nella comprensione delle domande poste risulta essere stata evidenziata agli ispettori, anzi la dichiarazione resa agli ispettori stessi appare, nel suo tenore letterale, precisa ed articolata.
Inoltre, considerato che il lavoratore è stato assunto dalla ditta ricorrente a far data dal 21/10/2013, all'epoca dell'acquisizione della dichiarazione ispettiva
(11/04/2019) risultava vivere in Italia e parlare la lingua da almeno cinque anni (cfr.
contratto di assunzione, all. 2 ricorso e verbale di acquisizione di dichiarazione di
CP_
prod. . CP_3
Per altro verso, anche a causa del notevole lasso temporale trascorso dal verificarsi dei fatti (2013-2014), le dichiarazioni rese in udienza sono risultate vaghe ed esitanti. Dunque, va riconosciuta maggiore attendibilità alle dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva, in quanto rese nell'immediatezza e in assenza di condizionamenti ed in considerazione del valore da riconoscere ai verbali ispettivi per quanto riguarda la corrispondenza tra quanto dichiarato dal lavoratore all'ispettore e quanto da questi verbalizzato (artt. 2699 e 2700 c.c.). Quindi deve essere impugnato di falso qualora la parte controinteressata intenda provare che le dichiarazioni del lavoratore siano state verbalizzate in modo non veritiero, perché in tal caso non si contesta l'apprezzamento e il giudizio sensoriale del P.U., ma si vuole, affermare direttamente la falsità dell'atto, e ciò è possibile fare solo attraverso la querela di
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro falso ( cfr. Cass 1 Cass. SS. UU. n. 12545/1992 e 916/96).
Da ciò discende la correttezza di quanto riscontrato dagli Ispettori, con conseguente assoggettamento a contribuzione dei differenti imponibili previdenziali derivanti dal maggiore orario di lavoro svolto.
Riguardo, invece, il contestato impiego di lavoratori part-time oltre il limite consentito dal contratto collettivo edilizia industria, la ricorrente sostiene che l'art. 78 del CCNL settore edilizia non sia applicabile alla fattispecie in oggetto, in quanto l'attività svolta in tale settore risulta essere marginale rispetto all'attività principale,
svolta nel settore dell'impiantistica – con applicazione del CCNL metalmeccanico.
Tale contestazione è priva di fondamento.
CP_ Invero, dalle visure prodotte in giudizio dall' EN resistente (cfr. prod. doc. ,
emerge che la Ditta, nel periodo oggetto di contestazione, esercitava attività edile.
Tale circostanza emerge, altresì, dalle dichiarazioni rese agli Ispettori, tra le quali rileva in particolar modo quella dell'Amministratore Unico della
[...]
, il quale ha precisato la sussistenza di due matricole Parte_6
CP_
una delle quali è relativa all'edilizia, afferente ai lavoratori in relazione ai quali gli ispettori hanno accertato la violazione del principio dell'applicazione della contribuzione virtuale, con conseguente applicazione della disciplina collettiva di settore (cfr. dichiarazioni rese in sede ispettiva).
Quanto sopra è confermato anche dalle dichiarazioni rese in sede testimoniale,
all'udienza del 23/06/2023, da , consulente della Testimone_1 Parte_1
negli anni dal 2012 al 2020 - il quale riferisce che la svolgeva la
[...] Pt_1
propria attività sia nel settore edile sia in quello metalmeccanico, con due matricole
CP_ separate, e da - Funzionario di vigilanza presso la Testimone_2
CP_ sede di Agrigento - il quale dichiara di avere effettuato due diversi accertamenti
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro e verbali, essendo a conoscenza che la Società ricorrente avesse due posizioni contributive distinte e separate – una per l'edilizia e una per l'impiantistica.
Fatta questa precisazione, riguardo all'impiego di lavoratori part-time oltre il limite previsto dalla normativa di riferimento, si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, la avrebbe utilizzato contratti di lavoro Parte_1
part-time per due dipendenti ( e ) in violazione Controparte_5 Controparte_6
delle percentuali prescritte dall'art. 78 CCNL Edilizia Industria, avendo già in forza il dipendente (assunto in data 01/04/2016 con un contratto part- Controparte_4
CP_ time a tempo indeterminato), con conseguente applicazione da parte dell (sulla base di una propria circolare, la n. 6/2010) della c.d. “contribuzione virtuale” prevista dall'art. 29 D.L. n. 244/1995 (dettante disposizioni sulla retribuzione minima imponibile nel settore edile), in combinato disposto con l'art. 1 comma 1175 L. n.
296/2006, secondo cui “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e
contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono
subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità
contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e
contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La questione in diritto che si pone è se la violazione dei limiti percentuali previsti dalla contrattazione collettiva per la stipula di contratti di lavoro a tempo parziale possa di per sé (ovvero a prescindere da ogni accertamento in merito all'effettivo orario di lavoro svolto e quindi circa il carattere realmente "fraudolento" dell'utilizzo di tale tipologia contrattuale) legittimare l'ente previdenziale a richiedere i contributi previsti per i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo pieno.
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro A seguito di una attenta disamina della documentazione in atti e delle disposizioni normative vigenti in subiecta materia, deve ritenersi che tale pretesa sia fondata.
È opportuna una preliminare descrizione del quadro normativo, legale e contrattuale, di riferimento.
Occorre, in primo luogo, richiamare la norma di cui all'art. 29 del D.L. n° 244 del
23.06.1995, convertito in legge n° 341 dell'08.08.1995, che così testualmente dispone: “I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul
territorio nazionale sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale e
assistenziale su una retribuzione commisurata a un numero di ore settimanali non
inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dei relativi
contratti territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni,
scioperi, sospensione riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa
integrazione guadagni, di altri eventi indirizzati e degli eventi per i quali il trattamento
economico e assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi
potranno essere individuati con decreto del ministero del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il ministro del Tesoro, sentite le aggregazioni sindacali predette.
Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'articolo
12 della legge 30 aprile 1969 numero 153 e successive modificazioni, in materia di
minimali di retribuzione ai fini contributivi quelli di cui all'articolo uno del decreto
legge 9 ottobre 1989 numero 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989 numero 389.”.
Inoltre, il vigente CCNL del settore Edilizia Industria, firmato il 18/06/2008,
disciplina l'istituto del lavoro a tempo parziale con la finalità di contribuire alle attività di contrasto di fenomeni di improprio utilizzo di tale tipologia contrattuale
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro nel settore.
In particolare, l'articolo 78 dello stesso contratto, dopo aver previsto per il lavoro a tempo parziale le tre modalità, orizzontale, verticale e misto, ai commi 7 e ss.
stabilisce che: “Fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more dell'adozione
dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili le parti stabiliscono che un'impresa
edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3%
del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato”.
Dalla formulazione della norma si evince che nella stessa devono essere ricompresi anche i dipendenti con contratto part-time, purché a tempo indeterminato. La stessa norma contrattuale dispone inoltre che: “Resta ferma la possibilità di impiegare
almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo
pieno dipendenti dell'impresa”.
Quanto indicato nelle richiamate disposizioni contrattuali comporta che, una volta raggiunta l'indicata percentuale del 3 per cento del totale dei lavoratori a tempo indeterminato nell'impresa, o superato il limite pari al 30 per cento degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali.
CP_ Sulla base di tale nuova regolamentazione contrattuale, l con circolare n° 6 del
13.01.2010, mutando in parte il proprio orientamento precedente, ha enunciato di ritenere illegittimi i contratti part-time stipulati dopo il 31 maggio 2008 in eccedenza rispetto alla quota del 30% ammessa dal contratto collettivo, considerandoli dunque contratti di lavoro a tempo pieno, e quindi soggetti alla disciplina contributiva della
“retribuzione virtuale”.
In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, co. 1175 della L. 27 dicembre 2006, n.
296, sopra richiamato, la stipula di contratti a tempo parziale in violazione del limite
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro percentuale costituisce inosservanza delle disposizioni contrattuali di settore e,
dunque, determina la non spettanza di benefici contributivi con riferimento a ciascun rapporto di lavoro a tempo parziale stipulato in violazione del limite predetto.
Invero, tale interpretazione è coerente con la ricostruzione della nozione di minimale contributivo emergente dall'art. 1 della L. 389/1989, così come elaborata dalla
Cassazione.
Orbene, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 442/2021; Cass. n.
8794/2020; Cass. n. 16859/2020; Cass. n. 16860/2020; Cass. n. 16861/2020; Cass. n.
15120/2019), che si è consolidata dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del
29/07/2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale
(c.d. “minimale contributivo”), secondo il riferimento ad essi fatto – con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – dal D.L. n. 338/1989, art. 1 (convertito in
Legge 7 dicembre 1989 n. 389).
In particolare, con sentenza n. 8794 del 12 maggio 2020, la Corte di Cassazione non nega che la retribuzione dovuta (e non quella corrisposta) dal datore di lavoro al dipendente, costituisca un presupposto dell'obbligo contributivo, ma ribadisce come l'art. 29 sopra citato abbia una portata conformatrice del dovuto contrattuale alla regola del “minimale contributivo”, avendo, pertanto, l'effetto di elevare la retribuzione dovuta (se inferiore) ad una certa soglia che costituisca base di calcolo per i contributi previdenziali ed i premi assicurativi. Al pari, la previsione della contrattazione collettiva volta a fissare dei limiti ai rapporti part-time, non avrebbe l'effetto d'invalidare i contratti a tempo parziale in eccedenza, bensì quello di
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro individuare “nella retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro la misura del
compenso spettante ai lavoratori assunti a part-time oltre tale limite e dunque
incrementa pro tanto il valore complessivo delle retribuzioni imponibili ai fini del
calcolo del minimale contributivo”.
La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro.
Tale principio opera sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d.
contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che deve essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore.
Difatti, è evidente che, se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione,
non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati.
Vale, infatti, anche con riferimento all'orario il principio stabilito dalla Corte
Costituzionale nella Sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale “una
retribuzione (…) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per
l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e
previdenziali, in quanto, se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione
imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non
potere in alcun modo soddisfare le suddette esigenze”.
Ciò detto, deve concludersi che i contratti a tempo parziale oggetto di contestazione,
in eccedenza rispetto alla quota del 30% ammessa dal C.C.N.L. edilizia, siano illegittimi e vadano considerati contratti di lavoro a tempo pieno, con relativo
- 15 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro assoggettamento alla disciplina contributiva della “retribuzione virtuale”
Ancora, in merito alla contrazione del normale orario di lavoro per i dipendenti e , occupati dalla Società ricorrente nel periodo oggetto CP_3 Controparte_4
di accertamento, si osserva quanto segue.
La questione controversa riguarda la legittimità del recupero di contribuzione
CP_ eseguito dall' per le ore non lavorate, ma ricadenti nell'orario di lavoro contrattuale, per le quali la società datrice di lavoro non aveva versato la contribuzione previdenziale, ritenendo decisivo che i dipendenti avessero lavorato in misura inferiore all'orario di lavoro contrattuale.
CP_ Le aziende edili, nel determinare la retribuzione imponibile da denunciare all devono tenere conto delle seguenti disposizioni di legge e contrattuali:
- art. 1 comma 1 della Legge 389/1989, ai sensi del quale la retribuzione su
CP_ cui calcolare i contributi da denunciare all non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali stipulati con le OO.SS. più
rappresentative (oppure integrativi locali, aziendali o individuali se migliorativi) per le prestazioni lavorative effettuate;
- art. 29 del D.L. 23/06/1995 n. 244 convertito con Legge 08/08/1995 n. 341,
ai sensi del quale per le aziende del settore edile vi è l'obbligo di calcolare la contribuzione previdenziale su una retribuzione minima (retribuzione virtuale) non inferiore a quella che si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria contrattuale per un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal CCNL e dai contratti integrativi territoriali,
con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione di attività per intervento della CIGS, altri eventi indennizzati per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento alle
- 16 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con Decreto del Ministro
del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro,
sentite le organizzazioni sindacali predette”.
Tale normativa, dunque, impone che le aziende nel settore dell'edilizia, in relazione a ciascun lavoratore subordinato impiegato, calcolino la contribuzione dovuta con riferimento ad un numero di ore normale pari a 40 settimanali, salvo le ipotesi di esclusione espressamente previste.
L'art. 29 citato ha una marcata finalità antielusiva, in quanto, specie nel settore dell'edilizia, sospensioni simulate del rapporto lavorativo erano volte a pregiudicare le ragioni dell'EN previdenziale.
In tale prospettiva, si è posta la questione se le cause di sospensione del rapporto esonerate dall'imposizione sulla base della contribuzione virtuale, così come individuate dal legislatore, siano da intendere come tassative o siano suscettibili di estensione analogica.
La Suprema Corte, evidenziando la ratio antielusiva della norma, ha ritenuto di stretta interpretazione tali cause, analogamente alle fonti normative cui essa rinvia
(Cass. n. 9805 del 04/05/2011, Cass. n. 10134 del 26/04/2018, Cass. n. 4690 del
18/02/2019).
Ove, dunque, gli Enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa edile differenze contributive sulla retribuzione virtuale ai sensi dell'art. 29 D.L.
23/06/1995 n. 244 convertito con Legge 08/08/1995 n. 341, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra indicato (Cass. civ., sez. lav.,
15/12/2008, n. 29324).
Quanto detto comporta che, all'interno del rapporto di lavoro, l'orario settimanale
- 17 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro denunciato ai fini contributivi per ciascun dipendente di qualsiasi qualifica deve corrispondere a quello previsto dalla contrattazione collettiva ed ogni sua eventuale decurtazione in termini di ore o giornate deve trovare giustificazione in una delle causali individuate dalla legge e riscontro nella documentazione aziendale di lavoro.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio (cfr. all. 4
Con società ricorrente anni 2018-2019, prod. parte ricorrente), si evince che il dipendente , nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2018 ha svolto un Controparte_4
orario di lavoro inferiore a quello contrattuale - dichiarato in sede ispettiva - di quattro ore al giorno per quattro giorni a settimana, a causa di assenze autorizzate dal datore di lavoro per generici “motivi strettamente personali”, peraltro senza richiamo alcuno agli istituti collettivo/contrattuali o legali che le prevedono (cfr.
Cass. n. 22986/2020, in relazione all'irrilevanza di assenze per istituti non previsti dal CCNL).
La Ditta ricorrente, nel corso del presente giudizio, non ha dunque assolto all'onere probatorio su di essa incombente, non avendo allegato ulteriore documentazione a supporto delle giustificazioni addotte.
Orbene, non trovando tali assenze giustificazione nelle causali individuate dalla legge
(come ut supra precisate), si ritiene sussistente la violazione riscontrata in sede ispettiva.
Con riguardo al lavoratore la resistente, pur non contestando le assenze CP_3
riscontrate dagli ispettori dall'esame delle scritture contabili, nulla ha dedotto né
tantomeno allegato al fine di documentare che il lavoratore si sia assentato per motivi rientranti nelle causali individuate dalla legge, con conseguente applicazione della c.d. “contribuzione sulla retribuzione virtuale”.
Al riguardo anzi si osserva che il lavoratore nel corso della prova testimoniale ha
- 18 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva ovvero di non essersi mai assentato se non per un periodo di ferie di 10/15 giorni nel mese di agosto ( cfr.
dichiarazioni testimoniali del 13.05.2022 e verbale ispettivo.
Di conseguenza, il credito contributivo accertato al punto n. 3 del verbale ispettivo va ritenuto sussistente con riferimento ai lavoratori Parte_7
Sulla scorta di quanto sin qui osservato, inoltre, la ricorrente ha Pt_8
illegittimamente goduto dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
Al riguardo, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 1, comma 1175 della Legge n.
296/2006, tali benefici sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro,
del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Orbene, essendosi verificato – per quanto detto - con riferimento ai dipendenti CP_3
, e il mancato rispetto delle
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
previsioni contrattuali e di legge, legittimo è il recupero delle agevolazioni usufruite dalla Ditta per i citati lavoratori nei mesi in cui tali violazioni sono state accertate
(cfr. pagg 5-6 del verbale ispettivo).
Ciò in ottemperanza alle indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro n.
34/2008 nella parte in cui afferma che, sotto il profilo procedimentale, la verifica da parte del personale ispettivo del mancato rispetto della parte economica o normativa del contratto collettivo comporterà “l'eventuale recupero da parte degli Istituti
Previdenziali delle somme non versate a titolo di agevolazioni fruite a far data dal
- 19 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro momento in cui il datore di lavoro non ha osservato le condizioni di legge”.
Infine, con riguardo alla riscontrata esistenza di una somministrazione illecita di manodopera con riferimento alle lavoratrici e Parte_4 Parte_5
(asseritamente occultata mediante la sottoscrizione, in data 31.01.2017, di un
Cont contratto di appalto di servizi di pulizia con la società Controparte_2
) (cfr. punto 5 verbale ispettivo) si osserva quanto segue.
[...]
Risulta pacifico ed incontestato che in data 31/01/2017 la Parte_1
ha stipulato un contratto di appalto per servizi con la
[...]
(c.f. , il quale prevede che: Controparte_2 P.IVA_1
- la (definita espressamente quale “committente”), Parte_1
conferisce alla (definita Controparte_2
espressamente quale “appaltatore”) “l'incarico di fornire servizi di gestione
dell'attività presso la propria sede sita in Via Normanni n. 5 – Palermo”,
servizio rivolto in particolare alla “gestione di servizio di pulizie, servizio
amministrativo”;
- “l'appaltatore eseguirà l'incarico oggetto della presente con organizzazione
propria e propri mezzi … e gestendo a proprio rischio l'esecuzione
dell'incarico”.
Cont In esecuzione di tale contratto, la Società Controparte_2
ha assunto le lavoratrici:
[...]
- , dall' 01/02/2017 al 30/04/2017, con un contratto a tempo Parte_4
determinato part-time con la mansione di impiegata amministrativa;
- , dall' 01/02/2017 al 31/10/2017, con un contratto a tempo Parte_5
determinato part-time con la mansione di addetta alle pulizie,
poi mandate a lavorare, come confermato dalle stesse interessate, presso la sede di
- 20 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro lavoro sita a Palermo in via Normanni 5, coincidente con la sede legale della committente (cfr. pag. 6 verbale ispettivo e dichiarazioni contenute nel fascicolo
CP_
.
Dunque, il punto di partenza della disamina non può che essere la definizione – sulla base della vigente disciplina normativa, nonché dei consolidati orientamenti giurisprudenziali – del perimetro di liceità all'interno del quale è consentito agli operatori economici di muoversi, vale a dire la definizione del c.d. “appalto genuino”.
Come è noto il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione - e,
indirettamente, il contratto di appalto lecito da quello illecito - per il fatto che nel primo l'organizzazione dei mezzi necessari fa capo all'appaltatore. Tale
organizzazione può anche risultare - tenuto conto dell'attuale evoluzione dei sistemi produttivi, che possono essere incentrati anche solo nella razionale gestione della forza lavoro - dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto nonché dall'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. L'organizzazione dei mezzi deve essere effettiva e sostanziale e può essere realizzata anche da una genuina impresa cd. "leggera" o
"dematerializzata", in cui l'organizzazione del fattore lavoro sia prevalente sul capitale, purché idonea a soddisfare le esigenze dedotte in contratto (Trib. Roma, sez.
lav., 04 maggio 2017, n. 4082).
Di conseguenza, deve considerarsi illecito l'appalto svolto a mezzo di una prestazione di lavoro subordinato ove sia del tutto assente il tratto qualificante della direzione tecnica ed organizzativa della prestazione da parte dell'appaltatore (Trib.
Pisa, sez. lav., 10 luglio 2009, n. 268) e, di converso, ai fini della configurazione di un appalto lecito, occorre che vi sia una organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore che comporti sia l'esercizio di potere organizzativo e direttivo nei
- 21 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, sia l'assunzione del rischio d'impresa,
con accertamento operato in concreto, con riferimento all'oggetto e al contenuto intrinseco dell'appalto, alle qualità professionali di coloro che prestano attività
lavorativa, alle caratteristiche e alla specializzazione dell'impresa, alla possibilità che l'appaltatore abbia dato vita o meno, in caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, ad una organizzazione lavorativa autonoma, ed abbia assunto, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al sevizio fornito.
In particolare, deve accertarsi se il committente interferisca con la direzione dei lavori, esercitando potere direttivo, di controllo e disciplinare sui lavoratori,
difettando in capo all'appaltatore una autonoma organizzazione funzionale e gestionale e del rischio di impresa (Trib. Teramo, sez. lav., 31 gennaio 2017, n. 24).
In definitiva, un appalto può essere definito genuino quando l'appaltatore non risulti essere un intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che, come tale, impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito.
L'appalto, invece, maschera una interposizione illecita di manodopera quando l'interposto si limita a mettere a disposizione dello pseudo committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti.
Orbene, dall'istruttoria svolta e dall'esame della documentazione allegata, si evince l'assenza del requisito dell'esercizio, da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti delle lavoratrici impiegate.
In particolare, dalle dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva ed in sede testimoniale dalle lavoratrici e , è emerso che, nel periodo di Parte_4 Parte_5
esecuzione dell'appalto, le stesse hanno ricevuto direttive sul lavoro da Parte_2
- 22 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro , Amministratore Unico della Parte_2 Parte_1
Le lavoratrici in questione hanno, peraltro, avuto come unico referente lo stesso
[...]
e non anche altri soggetti in qualche modo riconducibili alla Pt_2 [...]
. Controparte_2
Nessun rischio di impresa ha dovuto, inoltre, sostenere la Controparte_2
la quale, nel servizio appaltato alla non ha
[...] Parte_1
messo a disposizione attrezzature, materiali o beni di alcun genere.
A tal proposito, è stato accertato che le dipendenti e Parte_4 Parte_5
hanno utilizzato attrezzature messe a disposizione esclusivamente dalla
[...]
(cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 13/05/2022 e dichiarazioni rese Parte_1
CP_ in sede di accertamento ispettivo contenute nel fascicolo .
L'unico costo sostenuto dalla società appaltatrice è costituito dalle retribuzioni corrisposte alle lavoratrici utilizzate nell'appalto de quo (all. 3 fascicolo ricorrente).
Orbene, non vi è luogo di dubitare, che nel caso di specie non possa in alcun modo ravvisarsi, in capo alla società ricorrente, relativamente alle lavoratrici interessate dall'accertamento, un assetto contrattuale ed economico genuinamente riconducibile all'appalto di servizi, difettando in evidenza gli estremi della ricorrenza, in capo all'appaltatore, di effettivi poteri di organizzazione funzionale e gestionale e del rischio di impresa.
Fatta eccezione per le questioni di natura burocratica ed eminentemente amministrativa (pagamento degli stipendi), la figura dell'appaltatore assente nella fase di pianificazione della prestazione, facendo le risorse esclusivo riferimento, non soltanto per la parte tecnica ma anche organizzativa, direttiva e di controllo, a
[...]
, Amministratore Unico della società committente, (cfr. Parte_2
dichiarazioni rese all'udienza del 13/05/2022 e dichiarazioni rese in sede di
- 23 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ accertamento ispettivo contenute nel fascicolo .
Corretta appare, dunque, alla luce di quanto complessivamente osservato,
l'operazione di riqualificazione dei rapporti di lavoro ed imputazione diretta alla committente degli stessi. Parte_1
Conseguentemente, per quanto riguarda l'aspetto contributivo, una volta accertato che la prestazione lavorativa è stata resa nei confronti del committente, che si configura quale datore di lavoro di fatto, gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali gravano per intero su quest'ultimo.
Ciò in quanto in ambito previdenziale vale il principio secondo cui “l'unico rapporto
di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di
lavoro effettivo” (Cass. sent. n. 20/2016 e n. 463/2012).
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione va rigettata.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022,
tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 23.01.2025
IILL GGIIUUDDIICCEE OO..
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 24 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3542/2020 del Ruolo Generale vertente
TRA
n persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
(Avv. MANDALA' GIUSEPPE) Parte_2
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO GIOVANNA Controparte_1
ADRIANA)
resistente
Avente ad oggetto: impugnazione verbale unico di accertamento.
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 29/11/2024, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime,
ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione:
P.Q.M.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in complessivi € 1.686,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/04/2020, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento unico e notificazione redatto dagli ispettori n. 2019003268/T01 del 21.11.2019, con il quale l'EN previdenziale la CP_1
invitava ad effettuare il pagamento della complessiva somma di euro €. 19.816,64,
a titolo di contributi previdenziali accertati come dovuti per il periodo dal
01.11.2014 al 30.09.2019 e di €. 5.265,17, a titolo di sanzioni, per un importo complessivo di euro 25.081,81, chiedendo di accertarne e dichiararne l'illegittimità, la nullità e comunque l'infondatezza.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta,
contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e chiedendo il rigetto del ricorso, confermando la valutazione operata dagli Preliminarmente, Parte_3
eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse ad agire - sul rilievo che l'unico atto impugnabile fosse l'ordinanza ingiunzione, nella specie ancora non emessa - e per non essere stato proposto ricorso al Comitato Provinciale in sede amministrativa.
Assunte le prove testimoniali dedotte dalle parti ed esaminati gli atti e i documenti di causa, la stessa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc,
viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ***
Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata dall relativamente alla CP_1
inammissibilità della domanda, sull'assunto della carenza di interesse ad impugnare il verbale di accertamento, in quanto atto privo di efficacia esecutiva.
Invero, l'accertamento amministrativo compiuto dagli Ispettori e confluito nel verbale ha carattere di autonomia rispetto all'accertamento eventualmente compiuto in funzione della irrogazione delle sanzioni amministrative, in quanto, pur in presenza di una comune radice degli accertamenti ispettivi, le diverse pretese si fondano non sul relativo verbale inteso come atto, ma sui fatti costitutivi previsti dalla legge per l'esercizio, da un lato, del diritto alla riscossione dei contributi e dall'altro all'applicazione di determinate sanzioni (Cass. civ. n. 23045/2018; n.
11639/2020).
Risulta, quindi, ammissibile un'azione proposta direttamente avverso l'atto di accertamento amministrativo, in conformità ai principi generali che regolano l'interesse ad agire, i quali ammettono un'azione di accertamento negativo contro un atto della P.A. da cui derivano, in base al principio di legalità, indefettibili conseguenze sanzionatorie.
Il giudizio di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo deve essere condotto, dunque, utilizzando come parametro l'interesse ad agire, come disciplinato dall'art. 100 c.p.c., che costituisce una condizione dell'azione.
Sulla base di tale parametro, l'azione di accertamento deve essere ritenuta ammissibile ogni qualvolta la stessa sia idonea ad eliminare una situazione di obiettiva incertezza, che sia a sua volta fonte di un pregiudizio concreto ed attuale per l'attore, come accade nella specie, in cui l'accertamento ispettivo costituisce l'atto in base al quale l'EN impositore procede a iscrizione a ruolo della pretesa
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro contributiva. L'azione di accertamento negativo è dunque, in tale ipotesi, senz'altro sorretta da interesse ad agire, da intendersi quale interesse, attuale e concreto, ad un intervento del giudice che rimuova lo stato di incertezza oggettiva in ordine alla sussistenza del debito (v. Cass. n. 21791/2009), indispensabile anche al fine di evitare l'iscrizione a ruolo sulla base del verbale, a mente dell'art. 24 D.lgs. 26 febbraio 1999
n. 46.
La domanda di accertamento proposta nei confronti dell è, per le medesime CP_1
ragioni, ammissibile, non dovendo essere preceduta obbligatoriamente dall'impugnazione avanti al Comitato Provinciale per i rapporti di lavoro,
obbligatorio solo in relazione all'impugnazione delle sanzioni amministrative.
Tanto chiarito, deve premettersi, poi, in replica alla censura di carattere formale sollevata dalla difesa di parte ricorrente, che l'atto di accertamento amministrativo oggetto di impugnazione appare motivato in modo adeguato, sì da consentire ai suoi destinatari di ricostruire esattamente l'iter logico seguito dall'ente accertatore, al fine di garantire loro l'esercizio del proprio diritto di difesa, anche nella fase di immediata impugnazione dell'atto, come peraltro dimostrato dalle puntuali argomentazioni difensive, in fatto ed in diritto, sviluppate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
***
Passando all'esame nel merito delle domande attoree, deve premettersi che tutte le richieste di pagamento azionate nei confronti della società e contestate in questa sede da quest'ultima, muovono dell'accesso ispettivo - volto all'accertamento della regolarità della posizione contributiva relativamente al settore edile - effettuato presso la sede della società ricorrente – Parte_1
All'esito di tale accesso, dall'esame delle dichiarazioni rese dagli interessati e
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dall'esame della documentazione di lavoro prodotta (Libro Unico del Lavoro,
comunicazioni obbligatorie di instaurazione e cessazione del rapporto di lavoro,
contratti di lavoro stipulati, Mod. ANF/DIP, contratto di appalto per servizi stipulato con la , Registri IVA), nonché dai Controparte_2
controlli effettuati sugli archivi informatici a disposizione dell , gli Ispettori CP_1
hanno riscontrato:
- l'osservanza, da parte del dipendente di un orario di lavoro pari a CP_3
8 ore al giorno per 40 ore settimanali, a fronte di un part-time a 16 ore settimanali per il periodo compreso tra il 16.12.2013 e la cessazione del medesimo rapporto lavorativo (cfr. punto 1 verbale di accertamento unico e notificazione opposto);
- l'utilizzazione di lavoratori part-time nel settore edile, oltre i limiti previsti dall'art. 78 del CCNL Edilizia del 18.06.2008, poiché, avendo già in forza il dipendente assunto in data 01/04/2016 con un contratto Controparte_4
part-time a tempo indeterminato, la ditta ha Parte_1
assunto i lavoratori (in data 08/11/2018) e Controparte_5 CP_6
(il 03/12/2018) anch'essi con orario di lavoro part-time, con ciò
[...]
superando la percentuale consentita dalla normativa vigente in materia di assunzioni di lavoratori part-time in edilizia (cfr. punto 2 verbale di accertamento unico e notificazione opposto );
- contrazione del normale orario di lavoro dei dipendenti, tradottosi in assenze che non trovano giustificazione nelle causali individuate dalla legge,
per le quali la ditta, di fatto, non ha corrisposto la retribuzione, con conseguente riduzione dell'imponibile contributivo dei lavoratori interessati e applicazione della c.d. “contribuzione sulla retribuzione virtuale”
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro relativamente ai dipendenti e (cfr. punto 3 il CP_3 Controparte_4
verbale di accertamento unico e notificazione opposto);
- l'esistenza di una somministrazione illecita di manodopera con riferimento alle lavoratrici e occultata mediante la Parte_4 Parte_5
sottoscrizione, in data 31.01.2017, di un contratto di appalto di servizi di pulizia con la società (cfr. Controparte_2
punto 5 verbale di accertamento unico e notificazione opposto).
Sulla scorta di tali irregolarità, l'EN previdenziale provvede al recupero delle agevolazioni usufruite dalla Ditta ricorrente, godute in virtù delle assunzioni che hanno interessato i lavoratori , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
” (cfr. punto 4 verbale di accertamento unico e notificazione Controparte_6
opposto ).
Infine, addebita i contributi previdenziali e assistenziali complessivamente evasi dalla ditta ricorrente, con riferimento alle posizioni dei dipendenti come sopra indicati, nel periodo da novembre 2014 a settembre 2019, come da prospetto di regolarizzazione contributiva in esso allegato (cfr. all. 1 ricorso).
Va ricordato che il Supremo Collegio, con orientamento costante, ha statuito che “in
tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare
i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto
stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento
CP_ negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell
preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall con CP_1
riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”
(conf. Cass. 6.9.2012, n. 14965).
CP_ Accertato, quindi, che l'onere probatorio ricade su la ricorrente ha contestato
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro che tale onere sia stato assolto mediante i verbali redatti dagli Ispettori.
A tal proposito, è opportuno ricordare che in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi la Cassazione ha affermato i seguenti principi: “gli stessi fanno piena
prova - fino a querela di falso non proposta nel caso di specie - dei fatti che i funzionari
attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere
senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (così Cass.
24.11.2017, n. 28060); - per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi;
- quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita mediante controllo e valutazione in base alla specifica indicazione delle relative fonti (v. Cass. 28060/17, cit.; conf. Cass. 5.8.2017,
n. 20768; Cass. 24461/18).
A quest'ultimo riguardo, il Supremo Collegio ha precisato che: “in materia debba
applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti
ispettivi redatti dai funzionali degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova
fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere
infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere
ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che
costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto” (Cass.
20768/17, cit.).”
Il verbale ispettivo costituisce, senza dubbio, materiale istruttorio utilizzabile, anche rispetto a fatti non percepiti direttamente dagli accertatori: in tali ambiti esso non è
munito di efficacia fino a querela di falso, ma costituisce pur sempre documento
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro liberamente valutabile dal giudice, in concorso con altri elementi probatori (in motiv., Cass. n. 20820 del 2018, con richiamo a Cass. n. 14965 del 2012 e a Cass. n.
9251 del 2010).
Alla luce di tali invalsi principi, il Giudice deve basare la propria decisione sui fatti direttamente accertati dagli ispettori, sulla documentazione da costoro acquisita ed allegata al verbale, non smentita da alcun elemento di prova in contrario addotto dalla società opponente.
Invero, a fronte delle circostanze emergenti dalle dichiarazioni rese agli Ispettori,
parte ricorrente ha chiesto l'assunzione di prove testimoniali con i medesimi lavoratori che erano stati sentiti in sede ispettiva.
Ebbene, in merito all'orario di lavoro osservato dal lavoratore straniero è CP_3
emersa una discrepanza tra quanto dichiarato dallo stesso in sede ispettiva (in data
11/04/2019) e quanto dichiarato nel corso del presente giudizio, all'udienza del
13/05/2022. In particolare, il dipendente, in sede testimoniale, ha dichiarato di avere lavorato alle dipendenze della dalle 8,00 del mattino a Parte_1
mezzogiorno dal lunedì al giovedì per circa un anno “mi pare nel 2015…credo di
averlo riferito, ma a quei tempi non capivo bene la lingua italiana”, circostanza che diverge da quanto riferito agli Ispettori, ovvero di avere svolto presso la stessa Ditta
attività lavorativa osservando sempre un orario di otto ore al giorno dal lunedì al
CP_ venerdì (cfr. dichiarazioni contenute nel fascicolo .
Orbene, i giudici di legittimità e di merito, ritengono che in caso di divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese in sede giudiziaria, nel caso in cui nessuna valida ragione sia dedotta e provata a giustificazione della divergenza,
può ritenersi che maggiore rilevanza ed attendibilità possa attribuirsi alle prime,
perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro (ORDINANZA Cass. civ., sez. lavoro. n. 19982 del 23/09/2020; Corte d'Appello di
Venezia – 23.01/26.02.2007 n. 27).
Analizzando la fattispecie in esame alla luce dei superiori arresti, ha reso CP_3
in sede giudiziaria quanto all'orario di lavoro dichiarazioni diverse da quelle rese in sede ispettiva, giustificando la divergenza con una scarsa conoscenza della lingua italiana all'epoca dell'ispezione.
Tale motivazione non convince, poiché nessuna difficoltà nella comprensione delle domande poste risulta essere stata evidenziata agli ispettori, anzi la dichiarazione resa agli ispettori stessi appare, nel suo tenore letterale, precisa ed articolata.
Inoltre, considerato che il lavoratore è stato assunto dalla ditta ricorrente a far data dal 21/10/2013, all'epoca dell'acquisizione della dichiarazione ispettiva
(11/04/2019) risultava vivere in Italia e parlare la lingua da almeno cinque anni (cfr.
contratto di assunzione, all. 2 ricorso e verbale di acquisizione di dichiarazione di
CP_
prod. . CP_3
Per altro verso, anche a causa del notevole lasso temporale trascorso dal verificarsi dei fatti (2013-2014), le dichiarazioni rese in udienza sono risultate vaghe ed esitanti. Dunque, va riconosciuta maggiore attendibilità alle dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva, in quanto rese nell'immediatezza e in assenza di condizionamenti ed in considerazione del valore da riconoscere ai verbali ispettivi per quanto riguarda la corrispondenza tra quanto dichiarato dal lavoratore all'ispettore e quanto da questi verbalizzato (artt. 2699 e 2700 c.c.). Quindi deve essere impugnato di falso qualora la parte controinteressata intenda provare che le dichiarazioni del lavoratore siano state verbalizzate in modo non veritiero, perché in tal caso non si contesta l'apprezzamento e il giudizio sensoriale del P.U., ma si vuole, affermare direttamente la falsità dell'atto, e ciò è possibile fare solo attraverso la querela di
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro falso ( cfr. Cass 1 Cass. SS. UU. n. 12545/1992 e 916/96).
Da ciò discende la correttezza di quanto riscontrato dagli Ispettori, con conseguente assoggettamento a contribuzione dei differenti imponibili previdenziali derivanti dal maggiore orario di lavoro svolto.
Riguardo, invece, il contestato impiego di lavoratori part-time oltre il limite consentito dal contratto collettivo edilizia industria, la ricorrente sostiene che l'art. 78 del CCNL settore edilizia non sia applicabile alla fattispecie in oggetto, in quanto l'attività svolta in tale settore risulta essere marginale rispetto all'attività principale,
svolta nel settore dell'impiantistica – con applicazione del CCNL metalmeccanico.
Tale contestazione è priva di fondamento.
CP_ Invero, dalle visure prodotte in giudizio dall' EN resistente (cfr. prod. doc. ,
emerge che la Ditta, nel periodo oggetto di contestazione, esercitava attività edile.
Tale circostanza emerge, altresì, dalle dichiarazioni rese agli Ispettori, tra le quali rileva in particolar modo quella dell'Amministratore Unico della
[...]
, il quale ha precisato la sussistenza di due matricole Parte_6
CP_
una delle quali è relativa all'edilizia, afferente ai lavoratori in relazione ai quali gli ispettori hanno accertato la violazione del principio dell'applicazione della contribuzione virtuale, con conseguente applicazione della disciplina collettiva di settore (cfr. dichiarazioni rese in sede ispettiva).
Quanto sopra è confermato anche dalle dichiarazioni rese in sede testimoniale,
all'udienza del 23/06/2023, da , consulente della Testimone_1 Parte_1
negli anni dal 2012 al 2020 - il quale riferisce che la svolgeva la
[...] Pt_1
propria attività sia nel settore edile sia in quello metalmeccanico, con due matricole
CP_ separate, e da - Funzionario di vigilanza presso la Testimone_2
CP_ sede di Agrigento - il quale dichiara di avere effettuato due diversi accertamenti
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro e verbali, essendo a conoscenza che la Società ricorrente avesse due posizioni contributive distinte e separate – una per l'edilizia e una per l'impiantistica.
Fatta questa precisazione, riguardo all'impiego di lavoratori part-time oltre il limite previsto dalla normativa di riferimento, si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, la avrebbe utilizzato contratti di lavoro Parte_1
part-time per due dipendenti ( e ) in violazione Controparte_5 Controparte_6
delle percentuali prescritte dall'art. 78 CCNL Edilizia Industria, avendo già in forza il dipendente (assunto in data 01/04/2016 con un contratto part- Controparte_4
CP_ time a tempo indeterminato), con conseguente applicazione da parte dell (sulla base di una propria circolare, la n. 6/2010) della c.d. “contribuzione virtuale” prevista dall'art. 29 D.L. n. 244/1995 (dettante disposizioni sulla retribuzione minima imponibile nel settore edile), in combinato disposto con l'art. 1 comma 1175 L. n.
296/2006, secondo cui “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e
contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono
subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità
contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e
contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La questione in diritto che si pone è se la violazione dei limiti percentuali previsti dalla contrattazione collettiva per la stipula di contratti di lavoro a tempo parziale possa di per sé (ovvero a prescindere da ogni accertamento in merito all'effettivo orario di lavoro svolto e quindi circa il carattere realmente "fraudolento" dell'utilizzo di tale tipologia contrattuale) legittimare l'ente previdenziale a richiedere i contributi previsti per i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo pieno.
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro A seguito di una attenta disamina della documentazione in atti e delle disposizioni normative vigenti in subiecta materia, deve ritenersi che tale pretesa sia fondata.
È opportuna una preliminare descrizione del quadro normativo, legale e contrattuale, di riferimento.
Occorre, in primo luogo, richiamare la norma di cui all'art. 29 del D.L. n° 244 del
23.06.1995, convertito in legge n° 341 dell'08.08.1995, che così testualmente dispone: “I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul
territorio nazionale sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale e
assistenziale su una retribuzione commisurata a un numero di ore settimanali non
inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dei relativi
contratti territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni,
scioperi, sospensione riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa
integrazione guadagni, di altri eventi indirizzati e degli eventi per i quali il trattamento
economico e assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi
potranno essere individuati con decreto del ministero del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il ministro del Tesoro, sentite le aggregazioni sindacali predette.
Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'articolo
12 della legge 30 aprile 1969 numero 153 e successive modificazioni, in materia di
minimali di retribuzione ai fini contributivi quelli di cui all'articolo uno del decreto
legge 9 ottobre 1989 numero 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989 numero 389.”.
Inoltre, il vigente CCNL del settore Edilizia Industria, firmato il 18/06/2008,
disciplina l'istituto del lavoro a tempo parziale con la finalità di contribuire alle attività di contrasto di fenomeni di improprio utilizzo di tale tipologia contrattuale
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro nel settore.
In particolare, l'articolo 78 dello stesso contratto, dopo aver previsto per il lavoro a tempo parziale le tre modalità, orizzontale, verticale e misto, ai commi 7 e ss.
stabilisce che: “Fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more dell'adozione
dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili le parti stabiliscono che un'impresa
edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3%
del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato”.
Dalla formulazione della norma si evince che nella stessa devono essere ricompresi anche i dipendenti con contratto part-time, purché a tempo indeterminato. La stessa norma contrattuale dispone inoltre che: “Resta ferma la possibilità di impiegare
almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo
pieno dipendenti dell'impresa”.
Quanto indicato nelle richiamate disposizioni contrattuali comporta che, una volta raggiunta l'indicata percentuale del 3 per cento del totale dei lavoratori a tempo indeterminato nell'impresa, o superato il limite pari al 30 per cento degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali.
CP_ Sulla base di tale nuova regolamentazione contrattuale, l con circolare n° 6 del
13.01.2010, mutando in parte il proprio orientamento precedente, ha enunciato di ritenere illegittimi i contratti part-time stipulati dopo il 31 maggio 2008 in eccedenza rispetto alla quota del 30% ammessa dal contratto collettivo, considerandoli dunque contratti di lavoro a tempo pieno, e quindi soggetti alla disciplina contributiva della
“retribuzione virtuale”.
In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, co. 1175 della L. 27 dicembre 2006, n.
296, sopra richiamato, la stipula di contratti a tempo parziale in violazione del limite
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro percentuale costituisce inosservanza delle disposizioni contrattuali di settore e,
dunque, determina la non spettanza di benefici contributivi con riferimento a ciascun rapporto di lavoro a tempo parziale stipulato in violazione del limite predetto.
Invero, tale interpretazione è coerente con la ricostruzione della nozione di minimale contributivo emergente dall'art. 1 della L. 389/1989, così come elaborata dalla
Cassazione.
Orbene, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 442/2021; Cass. n.
8794/2020; Cass. n. 16859/2020; Cass. n. 16860/2020; Cass. n. 16861/2020; Cass. n.
15120/2019), che si è consolidata dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del
29/07/2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale
(c.d. “minimale contributivo”), secondo il riferimento ad essi fatto – con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – dal D.L. n. 338/1989, art. 1 (convertito in
Legge 7 dicembre 1989 n. 389).
In particolare, con sentenza n. 8794 del 12 maggio 2020, la Corte di Cassazione non nega che la retribuzione dovuta (e non quella corrisposta) dal datore di lavoro al dipendente, costituisca un presupposto dell'obbligo contributivo, ma ribadisce come l'art. 29 sopra citato abbia una portata conformatrice del dovuto contrattuale alla regola del “minimale contributivo”, avendo, pertanto, l'effetto di elevare la retribuzione dovuta (se inferiore) ad una certa soglia che costituisca base di calcolo per i contributi previdenziali ed i premi assicurativi. Al pari, la previsione della contrattazione collettiva volta a fissare dei limiti ai rapporti part-time, non avrebbe l'effetto d'invalidare i contratti a tempo parziale in eccedenza, bensì quello di
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro individuare “nella retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro la misura del
compenso spettante ai lavoratori assunti a part-time oltre tale limite e dunque
incrementa pro tanto il valore complessivo delle retribuzioni imponibili ai fini del
calcolo del minimale contributivo”.
La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro.
Tale principio opera sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d.
contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che deve essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore.
Difatti, è evidente che, se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione,
non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati.
Vale, infatti, anche con riferimento all'orario il principio stabilito dalla Corte
Costituzionale nella Sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale “una
retribuzione (…) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per
l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e
previdenziali, in quanto, se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione
imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non
potere in alcun modo soddisfare le suddette esigenze”.
Ciò detto, deve concludersi che i contratti a tempo parziale oggetto di contestazione,
in eccedenza rispetto alla quota del 30% ammessa dal C.C.N.L. edilizia, siano illegittimi e vadano considerati contratti di lavoro a tempo pieno, con relativo
- 15 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro assoggettamento alla disciplina contributiva della “retribuzione virtuale”
Ancora, in merito alla contrazione del normale orario di lavoro per i dipendenti e , occupati dalla Società ricorrente nel periodo oggetto CP_3 Controparte_4
di accertamento, si osserva quanto segue.
La questione controversa riguarda la legittimità del recupero di contribuzione
CP_ eseguito dall' per le ore non lavorate, ma ricadenti nell'orario di lavoro contrattuale, per le quali la società datrice di lavoro non aveva versato la contribuzione previdenziale, ritenendo decisivo che i dipendenti avessero lavorato in misura inferiore all'orario di lavoro contrattuale.
CP_ Le aziende edili, nel determinare la retribuzione imponibile da denunciare all devono tenere conto delle seguenti disposizioni di legge e contrattuali:
- art. 1 comma 1 della Legge 389/1989, ai sensi del quale la retribuzione su
CP_ cui calcolare i contributi da denunciare all non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali stipulati con le OO.SS. più
rappresentative (oppure integrativi locali, aziendali o individuali se migliorativi) per le prestazioni lavorative effettuate;
- art. 29 del D.L. 23/06/1995 n. 244 convertito con Legge 08/08/1995 n. 341,
ai sensi del quale per le aziende del settore edile vi è l'obbligo di calcolare la contribuzione previdenziale su una retribuzione minima (retribuzione virtuale) non inferiore a quella che si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria contrattuale per un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal CCNL e dai contratti integrativi territoriali,
con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione di attività per intervento della CIGS, altri eventi indennizzati per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento alle
- 16 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con Decreto del Ministro
del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro,
sentite le organizzazioni sindacali predette”.
Tale normativa, dunque, impone che le aziende nel settore dell'edilizia, in relazione a ciascun lavoratore subordinato impiegato, calcolino la contribuzione dovuta con riferimento ad un numero di ore normale pari a 40 settimanali, salvo le ipotesi di esclusione espressamente previste.
L'art. 29 citato ha una marcata finalità antielusiva, in quanto, specie nel settore dell'edilizia, sospensioni simulate del rapporto lavorativo erano volte a pregiudicare le ragioni dell'EN previdenziale.
In tale prospettiva, si è posta la questione se le cause di sospensione del rapporto esonerate dall'imposizione sulla base della contribuzione virtuale, così come individuate dal legislatore, siano da intendere come tassative o siano suscettibili di estensione analogica.
La Suprema Corte, evidenziando la ratio antielusiva della norma, ha ritenuto di stretta interpretazione tali cause, analogamente alle fonti normative cui essa rinvia
(Cass. n. 9805 del 04/05/2011, Cass. n. 10134 del 26/04/2018, Cass. n. 4690 del
18/02/2019).
Ove, dunque, gli Enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa edile differenze contributive sulla retribuzione virtuale ai sensi dell'art. 29 D.L.
23/06/1995 n. 244 convertito con Legge 08/08/1995 n. 341, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra indicato (Cass. civ., sez. lav.,
15/12/2008, n. 29324).
Quanto detto comporta che, all'interno del rapporto di lavoro, l'orario settimanale
- 17 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro denunciato ai fini contributivi per ciascun dipendente di qualsiasi qualifica deve corrispondere a quello previsto dalla contrattazione collettiva ed ogni sua eventuale decurtazione in termini di ore o giornate deve trovare giustificazione in una delle causali individuate dalla legge e riscontro nella documentazione aziendale di lavoro.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio (cfr. all. 4
Con società ricorrente anni 2018-2019, prod. parte ricorrente), si evince che il dipendente , nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2018 ha svolto un Controparte_4
orario di lavoro inferiore a quello contrattuale - dichiarato in sede ispettiva - di quattro ore al giorno per quattro giorni a settimana, a causa di assenze autorizzate dal datore di lavoro per generici “motivi strettamente personali”, peraltro senza richiamo alcuno agli istituti collettivo/contrattuali o legali che le prevedono (cfr.
Cass. n. 22986/2020, in relazione all'irrilevanza di assenze per istituti non previsti dal CCNL).
La Ditta ricorrente, nel corso del presente giudizio, non ha dunque assolto all'onere probatorio su di essa incombente, non avendo allegato ulteriore documentazione a supporto delle giustificazioni addotte.
Orbene, non trovando tali assenze giustificazione nelle causali individuate dalla legge
(come ut supra precisate), si ritiene sussistente la violazione riscontrata in sede ispettiva.
Con riguardo al lavoratore la resistente, pur non contestando le assenze CP_3
riscontrate dagli ispettori dall'esame delle scritture contabili, nulla ha dedotto né
tantomeno allegato al fine di documentare che il lavoratore si sia assentato per motivi rientranti nelle causali individuate dalla legge, con conseguente applicazione della c.d. “contribuzione sulla retribuzione virtuale”.
Al riguardo anzi si osserva che il lavoratore nel corso della prova testimoniale ha
- 18 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva ovvero di non essersi mai assentato se non per un periodo di ferie di 10/15 giorni nel mese di agosto ( cfr.
dichiarazioni testimoniali del 13.05.2022 e verbale ispettivo.
Di conseguenza, il credito contributivo accertato al punto n. 3 del verbale ispettivo va ritenuto sussistente con riferimento ai lavoratori Parte_7
Sulla scorta di quanto sin qui osservato, inoltre, la ricorrente ha Pt_8
illegittimamente goduto dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
Al riguardo, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 1, comma 1175 della Legge n.
296/2006, tali benefici sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro,
del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Orbene, essendosi verificato – per quanto detto - con riferimento ai dipendenti CP_3
, e il mancato rispetto delle
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
previsioni contrattuali e di legge, legittimo è il recupero delle agevolazioni usufruite dalla Ditta per i citati lavoratori nei mesi in cui tali violazioni sono state accertate
(cfr. pagg 5-6 del verbale ispettivo).
Ciò in ottemperanza alle indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro n.
34/2008 nella parte in cui afferma che, sotto il profilo procedimentale, la verifica da parte del personale ispettivo del mancato rispetto della parte economica o normativa del contratto collettivo comporterà “l'eventuale recupero da parte degli Istituti
Previdenziali delle somme non versate a titolo di agevolazioni fruite a far data dal
- 19 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro momento in cui il datore di lavoro non ha osservato le condizioni di legge”.
Infine, con riguardo alla riscontrata esistenza di una somministrazione illecita di manodopera con riferimento alle lavoratrici e Parte_4 Parte_5
(asseritamente occultata mediante la sottoscrizione, in data 31.01.2017, di un
Cont contratto di appalto di servizi di pulizia con la società Controparte_2
) (cfr. punto 5 verbale ispettivo) si osserva quanto segue.
[...]
Risulta pacifico ed incontestato che in data 31/01/2017 la Parte_1
ha stipulato un contratto di appalto per servizi con la
[...]
(c.f. , il quale prevede che: Controparte_2 P.IVA_1
- la (definita espressamente quale “committente”), Parte_1
conferisce alla (definita Controparte_2
espressamente quale “appaltatore”) “l'incarico di fornire servizi di gestione
dell'attività presso la propria sede sita in Via Normanni n. 5 – Palermo”,
servizio rivolto in particolare alla “gestione di servizio di pulizie, servizio
amministrativo”;
- “l'appaltatore eseguirà l'incarico oggetto della presente con organizzazione
propria e propri mezzi … e gestendo a proprio rischio l'esecuzione
dell'incarico”.
Cont In esecuzione di tale contratto, la Società Controparte_2
ha assunto le lavoratrici:
[...]
- , dall' 01/02/2017 al 30/04/2017, con un contratto a tempo Parte_4
determinato part-time con la mansione di impiegata amministrativa;
- , dall' 01/02/2017 al 31/10/2017, con un contratto a tempo Parte_5
determinato part-time con la mansione di addetta alle pulizie,
poi mandate a lavorare, come confermato dalle stesse interessate, presso la sede di
- 20 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro lavoro sita a Palermo in via Normanni 5, coincidente con la sede legale della committente (cfr. pag. 6 verbale ispettivo e dichiarazioni contenute nel fascicolo
CP_
.
Dunque, il punto di partenza della disamina non può che essere la definizione – sulla base della vigente disciplina normativa, nonché dei consolidati orientamenti giurisprudenziali – del perimetro di liceità all'interno del quale è consentito agli operatori economici di muoversi, vale a dire la definizione del c.d. “appalto genuino”.
Come è noto il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione - e,
indirettamente, il contratto di appalto lecito da quello illecito - per il fatto che nel primo l'organizzazione dei mezzi necessari fa capo all'appaltatore. Tale
organizzazione può anche risultare - tenuto conto dell'attuale evoluzione dei sistemi produttivi, che possono essere incentrati anche solo nella razionale gestione della forza lavoro - dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto nonché dall'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. L'organizzazione dei mezzi deve essere effettiva e sostanziale e può essere realizzata anche da una genuina impresa cd. "leggera" o
"dematerializzata", in cui l'organizzazione del fattore lavoro sia prevalente sul capitale, purché idonea a soddisfare le esigenze dedotte in contratto (Trib. Roma, sez.
lav., 04 maggio 2017, n. 4082).
Di conseguenza, deve considerarsi illecito l'appalto svolto a mezzo di una prestazione di lavoro subordinato ove sia del tutto assente il tratto qualificante della direzione tecnica ed organizzativa della prestazione da parte dell'appaltatore (Trib.
Pisa, sez. lav., 10 luglio 2009, n. 268) e, di converso, ai fini della configurazione di un appalto lecito, occorre che vi sia una organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore che comporti sia l'esercizio di potere organizzativo e direttivo nei
- 21 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, sia l'assunzione del rischio d'impresa,
con accertamento operato in concreto, con riferimento all'oggetto e al contenuto intrinseco dell'appalto, alle qualità professionali di coloro che prestano attività
lavorativa, alle caratteristiche e alla specializzazione dell'impresa, alla possibilità che l'appaltatore abbia dato vita o meno, in caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, ad una organizzazione lavorativa autonoma, ed abbia assunto, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al sevizio fornito.
In particolare, deve accertarsi se il committente interferisca con la direzione dei lavori, esercitando potere direttivo, di controllo e disciplinare sui lavoratori,
difettando in capo all'appaltatore una autonoma organizzazione funzionale e gestionale e del rischio di impresa (Trib. Teramo, sez. lav., 31 gennaio 2017, n. 24).
In definitiva, un appalto può essere definito genuino quando l'appaltatore non risulti essere un intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che, come tale, impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito.
L'appalto, invece, maschera una interposizione illecita di manodopera quando l'interposto si limita a mettere a disposizione dello pseudo committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti.
Orbene, dall'istruttoria svolta e dall'esame della documentazione allegata, si evince l'assenza del requisito dell'esercizio, da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti delle lavoratrici impiegate.
In particolare, dalle dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva ed in sede testimoniale dalle lavoratrici e , è emerso che, nel periodo di Parte_4 Parte_5
esecuzione dell'appalto, le stesse hanno ricevuto direttive sul lavoro da Parte_2
- 22 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro , Amministratore Unico della Parte_2 Parte_1
Le lavoratrici in questione hanno, peraltro, avuto come unico referente lo stesso
[...]
e non anche altri soggetti in qualche modo riconducibili alla Pt_2 [...]
. Controparte_2
Nessun rischio di impresa ha dovuto, inoltre, sostenere la Controparte_2
la quale, nel servizio appaltato alla non ha
[...] Parte_1
messo a disposizione attrezzature, materiali o beni di alcun genere.
A tal proposito, è stato accertato che le dipendenti e Parte_4 Parte_5
hanno utilizzato attrezzature messe a disposizione esclusivamente dalla
[...]
(cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 13/05/2022 e dichiarazioni rese Parte_1
CP_ in sede di accertamento ispettivo contenute nel fascicolo .
L'unico costo sostenuto dalla società appaltatrice è costituito dalle retribuzioni corrisposte alle lavoratrici utilizzate nell'appalto de quo (all. 3 fascicolo ricorrente).
Orbene, non vi è luogo di dubitare, che nel caso di specie non possa in alcun modo ravvisarsi, in capo alla società ricorrente, relativamente alle lavoratrici interessate dall'accertamento, un assetto contrattuale ed economico genuinamente riconducibile all'appalto di servizi, difettando in evidenza gli estremi della ricorrenza, in capo all'appaltatore, di effettivi poteri di organizzazione funzionale e gestionale e del rischio di impresa.
Fatta eccezione per le questioni di natura burocratica ed eminentemente amministrativa (pagamento degli stipendi), la figura dell'appaltatore assente nella fase di pianificazione della prestazione, facendo le risorse esclusivo riferimento, non soltanto per la parte tecnica ma anche organizzativa, direttiva e di controllo, a
[...]
, Amministratore Unico della società committente, (cfr. Parte_2
dichiarazioni rese all'udienza del 13/05/2022 e dichiarazioni rese in sede di
- 23 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ accertamento ispettivo contenute nel fascicolo .
Corretta appare, dunque, alla luce di quanto complessivamente osservato,
l'operazione di riqualificazione dei rapporti di lavoro ed imputazione diretta alla committente degli stessi. Parte_1
Conseguentemente, per quanto riguarda l'aspetto contributivo, una volta accertato che la prestazione lavorativa è stata resa nei confronti del committente, che si configura quale datore di lavoro di fatto, gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali gravano per intero su quest'ultimo.
Ciò in quanto in ambito previdenziale vale il principio secondo cui “l'unico rapporto
di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di
lavoro effettivo” (Cass. sent. n. 20/2016 e n. 463/2012).
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione va rigettata.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022,
tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 23.01.2025
IILL GGIIUUDDIICCEE OO..
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 24 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro