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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/04/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
RG 4300/2017
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ANTONIO MONTEFORTE, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Corigliano Rossano, alla Via Matteotti n. 14, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to FRANCESCO SICA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via Nazionale n. 45, Corigliano Rossano, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 12/11/2017,
ha convenuto in giudizio il . Parte_1 Controparte_2
Dedotto di essere dipendente del con il profilo professionale di Agente di Polizia CP_1
Municipale cat. C5 e di essere lavoratore turnista, con contratto a tempo indeterminato dal 1992, ha agito in giudizio per il riconoscimento del diritto a percepire le somme ritenute spettanti a titolo di indennità di turnazione e maggiorazione per il dipendente che non usufruisce del riposo settimanale, maturate dal 1/1/2007 e per i primi sei mesi del 2008, per un totale di euro 4.428,75 (di cui euro 2.765,80 per il 2007 ed euro 1.662,95 per il primo semestre del 2008), oltre accessori. Spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
2. Si è costituito in giudizio il , cessato il Controparte_1 CP_1
a seguito della fusione dei comuni di ROSSANO e Controparte_2 CP_2
, chiedendo l'interruzione del giudizio, nel merito contestando in fatto e in diritto
[...]
l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte.
3. Disposta l'interruzione del processo in data 24/09/2018, in data 28/10/2018 il ricorrente ha depositato tempestivamente ricorso in riassunzione, ribandendo le conclusioni già articolate.
4. A seguito della riassunzione si è costituito in giudizio il Controparte_1
, ribadendo le conclusioni già svolte.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere accolto, sulla base delle seguenti motivazioni.
I. Parte ricorrente ha fornito prova documentale della spettanza delle somme pretese, attraverso i prospetti a firma del Comandante della Polizia Municipale in atti, da cui risulta l'attestazione dei turni, degli straordinari e dei relativi importi dovuti, per un totale di euro 2.765,80 per il 2007 ed euro 1.662,95 per il 2008.
II. Le argomentazioni in diritto articolate dalla parte resistente non sono idonee a superare l'emergenza documentale, con la conseguenza che il convenuto deve essere condannato a CP_1 pagare al ricorrente la somma complessiva di euro 4.428,75, come da domanda, oltre accessori come per legge.
III. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., liquidate nella misura di cui al dispositivo.
***
2 Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Condanna parte resistente a pagare alla parte Controparte_1 ricorrente la complessiva somma di euro 4.428,75, oltre accessori Parte_1 come per legge.
- Condanna parte resistente a rimborsare all'Avv.to Controparte_1
ANTONIO MONTEFORTE, dichiaratosi procuratore antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 02/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
3
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ANTONIO MONTEFORTE, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Corigliano Rossano, alla Via Matteotti n. 14, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to FRANCESCO SICA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via Nazionale n. 45, Corigliano Rossano, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 12/11/2017,
ha convenuto in giudizio il . Parte_1 Controparte_2
Dedotto di essere dipendente del con il profilo professionale di Agente di Polizia CP_1
Municipale cat. C5 e di essere lavoratore turnista, con contratto a tempo indeterminato dal 1992, ha agito in giudizio per il riconoscimento del diritto a percepire le somme ritenute spettanti a titolo di indennità di turnazione e maggiorazione per il dipendente che non usufruisce del riposo settimanale, maturate dal 1/1/2007 e per i primi sei mesi del 2008, per un totale di euro 4.428,75 (di cui euro 2.765,80 per il 2007 ed euro 1.662,95 per il primo semestre del 2008), oltre accessori. Spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
2. Si è costituito in giudizio il , cessato il Controparte_1 CP_1
a seguito della fusione dei comuni di ROSSANO e Controparte_2 CP_2
, chiedendo l'interruzione del giudizio, nel merito contestando in fatto e in diritto
[...]
l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte.
3. Disposta l'interruzione del processo in data 24/09/2018, in data 28/10/2018 il ricorrente ha depositato tempestivamente ricorso in riassunzione, ribandendo le conclusioni già articolate.
4. A seguito della riassunzione si è costituito in giudizio il Controparte_1
, ribadendo le conclusioni già svolte.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere accolto, sulla base delle seguenti motivazioni.
I. Parte ricorrente ha fornito prova documentale della spettanza delle somme pretese, attraverso i prospetti a firma del Comandante della Polizia Municipale in atti, da cui risulta l'attestazione dei turni, degli straordinari e dei relativi importi dovuti, per un totale di euro 2.765,80 per il 2007 ed euro 1.662,95 per il 2008.
II. Le argomentazioni in diritto articolate dalla parte resistente non sono idonee a superare l'emergenza documentale, con la conseguenza che il convenuto deve essere condannato a CP_1 pagare al ricorrente la somma complessiva di euro 4.428,75, come da domanda, oltre accessori come per legge.
III. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., liquidate nella misura di cui al dispositivo.
***
2 Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Condanna parte resistente a pagare alla parte Controparte_1 ricorrente la complessiva somma di euro 4.428,75, oltre accessori Parte_1 come per legge.
- Condanna parte resistente a rimborsare all'Avv.to Controparte_1
ANTONIO MONTEFORTE, dichiaratosi procuratore antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 02/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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