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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/05/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 99-1/2025 promosso da
(C.F.: Parte_1
in persona del Suo Presidente e legale rappresentante, , con P.IVA_1 Parte_2
sede legale in , via San Luca, 6, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo M. Pt_1
Zanchetta del foro di (C.F. ) ed elettivamente Pt_1 CodiceFiscale_1
domiciliato presso il suo studio in , via Francesco De Sanctis, 33 Pt_1
nei confronti di
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Via Fabio Filzi,
6,
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
1 • con ricorso depositato in data 19.03.2025 Parte_1
ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione
[...]
giudiziale nei confronti della società;
• fissata l'udienza al 29.04.2025, il contradditorio si costituiva regolarmente a seguito del perfezionamento in data 24.03.2025 della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione ex art. 40 commi 6 e 7, CCII, come da certificato di avvenuta notifica ed inserimento nel portale in data 21.03.2025;
• la società non si è costituita, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, nonostante la regolarità della notificazione né è comparsa, mentre il procuratore della creditrice, all'udienza, ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- bilancio relativo all' esercizio 2022;
- modello IVA per i periodi di imposta 2022, 2023 e 2024;
- modello redditi SC per i periodi di imposta 2022 e 2023;
- modello 770 per i periodi di imposta 2022 e 2023
- modello IRAP per i periodi di imposta 2022 e 2023;
- certificato ADER dei debiti tributari;
- documento unico di regolarità contributiva;
- visura protesti;
• entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Sesto San Giovanni (MI),
Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
pag. 2 di 7 • sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, creditrice della somma complessiva di € 20.525,69 in forza di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.
1655 emesso dal Tribunale di Milano in data 09.07.2024, depositato in cancelleria in data
10.07.2024 e notificato via pec in data 10.07.2024;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “attivita' non specializzate di lavori edili (muratori)” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie la società debitrice non si è costituita in giudizio e non ha conseguentemente assolto all'onere della prova su di essa incombente.
Ad ogni modo, il superamento delle soglie risulta per tabulas dal bilancio relativo all'esercizio 2022, da cui emergono ricavi per € 227.912;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare il debito risultante dal documento unico di regolarità contributiva allegato al ricorso (doc. 14), che evidenzia irregolarità verso INPS per € 14.677,33 e verso
INAIL pari a € 15.573,03 per un totale di € 30.250,36 oltre al debito nei confronti della ricorrente;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l. fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose
pag. 3 di 7 decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371).
L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall' esposizione debitoria maturata nei confronti del ricorrente (pari ad € 20.
525,69);
- dall'esistenza, altresì, di debiti per cartelle notificate risultante dall'“elenco cartelle/avvisi” di (€ 8.245,78) acquisito ai sensi Controparte_2 dell'art. 367 del C.C.I.I. e debiti contributivi verso INPS e INAIL risultanti dal DURC allegato al ricorso, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- dalla circostanza che la debitrice, come risulta dalla visura camerale, non ha depositato bilanci successivamente all'esercizio 2022;
- dall'infruttuoso tentativo di esecuzione forzata esperito nei suoi confronti dal ricorrente;
- dalla irreperibilità dell'impresa presso la sede sociale, come risulta dalla raccomandata a/r -tornata indietro con la dicitura “sconosciuto”- inviata dal ricorrente al nuovo A.U., al suo domicilio presso la nuova sede legale Persona_1
della società, trasferita in data 24.09.2024 all'attuale indirizzo indicato nella visura storica.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, versa Controparte_1
effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
pag. 4 di 7 Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F.: ), con sede in Sesto San Giovanni (MI), Via Fabio Filzi, 6, P.IVA_2
dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento
UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. (C.F.: con studio in VIA SOLARI 12 Persona_2 C.F._2
MILANO (MI) 20144, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
pag. 5 di 7 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 21 ottobre 2025 ore 12,15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
pag. 6 di 7 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 30.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Rizzotto dott.ssa Caterina Giovanetti
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 99-1/2025 promosso da
(C.F.: Parte_1
in persona del Suo Presidente e legale rappresentante, , con P.IVA_1 Parte_2
sede legale in , via San Luca, 6, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo M. Pt_1
Zanchetta del foro di (C.F. ) ed elettivamente Pt_1 CodiceFiscale_1
domiciliato presso il suo studio in , via Francesco De Sanctis, 33 Pt_1
nei confronti di
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Via Fabio Filzi,
6,
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
1 • con ricorso depositato in data 19.03.2025 Parte_1
ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione
[...]
giudiziale nei confronti della società;
• fissata l'udienza al 29.04.2025, il contradditorio si costituiva regolarmente a seguito del perfezionamento in data 24.03.2025 della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione ex art. 40 commi 6 e 7, CCII, come da certificato di avvenuta notifica ed inserimento nel portale in data 21.03.2025;
• la società non si è costituita, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, nonostante la regolarità della notificazione né è comparsa, mentre il procuratore della creditrice, all'udienza, ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- bilancio relativo all' esercizio 2022;
- modello IVA per i periodi di imposta 2022, 2023 e 2024;
- modello redditi SC per i periodi di imposta 2022 e 2023;
- modello 770 per i periodi di imposta 2022 e 2023
- modello IRAP per i periodi di imposta 2022 e 2023;
- certificato ADER dei debiti tributari;
- documento unico di regolarità contributiva;
- visura protesti;
• entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Sesto San Giovanni (MI),
Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
pag. 2 di 7 • sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, creditrice della somma complessiva di € 20.525,69 in forza di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.
1655 emesso dal Tribunale di Milano in data 09.07.2024, depositato in cancelleria in data
10.07.2024 e notificato via pec in data 10.07.2024;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “attivita' non specializzate di lavori edili (muratori)” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie la società debitrice non si è costituita in giudizio e non ha conseguentemente assolto all'onere della prova su di essa incombente.
Ad ogni modo, il superamento delle soglie risulta per tabulas dal bilancio relativo all'esercizio 2022, da cui emergono ricavi per € 227.912;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare il debito risultante dal documento unico di regolarità contributiva allegato al ricorso (doc. 14), che evidenzia irregolarità verso INPS per € 14.677,33 e verso
INAIL pari a € 15.573,03 per un totale di € 30.250,36 oltre al debito nei confronti della ricorrente;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l. fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose
pag. 3 di 7 decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371).
L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall' esposizione debitoria maturata nei confronti del ricorrente (pari ad € 20.
525,69);
- dall'esistenza, altresì, di debiti per cartelle notificate risultante dall'“elenco cartelle/avvisi” di (€ 8.245,78) acquisito ai sensi Controparte_2 dell'art. 367 del C.C.I.I. e debiti contributivi verso INPS e INAIL risultanti dal DURC allegato al ricorso, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- dalla circostanza che la debitrice, come risulta dalla visura camerale, non ha depositato bilanci successivamente all'esercizio 2022;
- dall'infruttuoso tentativo di esecuzione forzata esperito nei suoi confronti dal ricorrente;
- dalla irreperibilità dell'impresa presso la sede sociale, come risulta dalla raccomandata a/r -tornata indietro con la dicitura “sconosciuto”- inviata dal ricorrente al nuovo A.U., al suo domicilio presso la nuova sede legale Persona_1
della società, trasferita in data 24.09.2024 all'attuale indirizzo indicato nella visura storica.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, versa Controparte_1
effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
pag. 4 di 7 Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F.: ), con sede in Sesto San Giovanni (MI), Via Fabio Filzi, 6, P.IVA_2
dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento
UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. (C.F.: con studio in VIA SOLARI 12 Persona_2 C.F._2
MILANO (MI) 20144, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
pag. 5 di 7 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 21 ottobre 2025 ore 12,15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
pag. 6 di 7 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 30.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Rizzotto dott.ssa Caterina Giovanetti
pag. 7 di 7