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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
r.g. n. 1644/2024
Alla udienza tenuta il 04/04/2025 nella causa civile iscritta al r.g.n. 1644/2024 innanzi al G.I. Dr. Giampaolo Fabbrizzi per l'opponente compare l'Avv. CASAMASSIMA ANTONELLA la quale conclude come da note difensive;
per le resistenti compare l'Avv. MANGANIELLO ANNA la quale conclude come da note difensive.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Esaurita la discussione, le parti rinunciano ad assistere alla lettura del dispositivo e della motivazione e si allontanano.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice, terminata la Camera di Consiglio, dà lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto che costituiscono parte integrante del presente verbale.
§ § §
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
- 1 -
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1644 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: Avv. CASAMASSIMA ANTONELLA
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1 CP_2
DIFENSORE: Avv. MANGANIELLO ANNA
- PARTE RESISTENTE -
avente a oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
➢ Ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Adito contrariis reiectis:
-in via preliminare ritenuto l'impedimento dell'Amministratore della società
[...] assoluto ed imprevedibile ritenere ammissibile il Parte_1 ricorso ex art. 668 c.p.c. proposto da parte della società odierna ricorrente;
– nel merito dichiarare la nullità dell'ordinanza di convalida dello sfratto Cron. n. 1616/24 pronunciata da Questo Ecc.mo Tribunale in data 02.05.24 nel procedimento n. 1258/24 R.G. ed impugnata nel presente giudizio con conseguente revoca del provvedimento;
– in via subordinata disporre che gli Amministratori e Legali Rappresentanti, rispettivamente, della società ricorrente e delle società resistenti si attivino al fine di introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria con concessione del termine per l'espletamento di detto adempimento;
– il tutto con vittoria di spese ed onorari”.
➢ Resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, in persona del G.I. in funzione di Giudice Monocratico, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta: - In via pregiudiziale: accertata e dichiarata - per tutti i motivi di cui al paragrafo A) della comparsa di
Costituzione e Risposta nonché nel § 1) del presente atto - l'insussistenza dei presupposti per l'Opposizione in questa sede proposta dalla “
[...]
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca rigettare integralmente il Ricorso ex art 668 c.p.c., in quanto inammissibile, confermando Ordinanza del Tribunale di Lucca in data 02.05.2024
Cron. n. 1616/24 pronunciata nel procedimento n. 1258/24 R.G. ed impugnata nel presente giudizio. - In via principale, nel merito: nella denegata ipotesi in cui il Giudice non accolga la suesposta eccezione pregiudiziale, previo invito alle parti ad introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria: A) Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, per tutto
- 2 - quanto dedotto ed eccepito ai paragrafi B) e C) della comparsa di Costituzione e Risposta nonché nel § 2) del presente atto, rigettare l'Opposizione Tardiva in questa sede proposta dalla “ in persona del Parte_2
Legale Rappresentante pro tempore, nonché le domande avanzate dalla medesima in quanto infondate in fatto ed in diritto;
B) conseguentemente, accertato e dichiarato il grave, esclusivo ed imputabile inadempimento della “ Pt_2 Parte_2
in persona del Legale Rappresentante pro tempore,
[...] Parte_2 Pt_2 Voglia confermare l'Ordinanza del Tribunale di Lucca in data 02.05.2024 Cron. n. 1616/24 pronunciata nel procedimento n. 1258/24 R.G. ed impugnata nel presente giudizio, dichiarando risolto il contratto di locazione stipulato in data 01.12.2012 e registrato in data 27.12.2012 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Viareggio, al n. 4281 – serie 3. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, come per legge.”
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – L'opposizione ex art. 668 c.p.c. proposta da
[...]
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
avverso l'ordinanza del 9.5.2024, con la quale il Parte_1
Tribunale di Lucca, nella causa iscritta al r.g. n. 1616/2024, convalidava lo sfratto per morosità in relazione al contratto di locazione avente ad oggetto il fondo commerciale sito in Pietrasanta, via Aurelia Km 367, stipulato tra la società opponente e le società
e fissando per il rilascio la data del 3.6.2024, è inammissibile. Controparte_1 CP_2
§2. – Di là dalle contestazioni di merito riguardanti l'insussistenza della morosità per assunti accordi di compensazione volontaria tra i crediti delle locatrici per canoni insoluti e pretesi controcrediti della conduttrice per l'indennità di avviamento e rimborsi per interventi di manutenzione straordinaria del fondo locato, viene prioritariamente in rilievo il macroscopico difetto dei presupposti per la proposizione dell'opposizione tardiva, nel caso di specie declinati, con riguardo al caso fortuito ed alla forza maggiore che avrebbero impedito al conduttore intimato di partecipare all'udienza del 2.5.2024 onde opporsi alla convalida, nei termini di un'urgenza odontoiatrica con sottoposizione ad intervento chirurgico.
- 3 - Dal certificato medico prodotto (doc. 3 fasc. opponenti) consta soltanto la presenza del legale rappresentante della società opponente presso uno studio dentistico, alle ore
8.45 del 2.5.2024, per un'“urgenza odontoiatrica”.
Sennonché, «in tema di opposizione proposta dopo la convalida di licenza o di sfratto ai sensi dell'art. 668 c.p.c., l'impossibilità a comparire dell'intimato (o, se questo si sia costituito, del suo difensore) per forza maggiore può anche dipendere da un malore, purché il giudice di merito (con valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata) accerti, anche avvalendosi delle nozioni di comune esperienza, adeguate per valutare la gravità e gli effetti delle malattie comuni, che tale malore sia stato improvviso ed imprevedibile e che sussista un effettivo nesso di causalità tra lo stato di malattia e la mancata comparizione della parte» (Cass. ord. n. 3629/2018; sent. n. 10594/2008).
La vaghezza e genericità della dicitura recata nel certificato prodotto osta ad un effettivo sindacato in ordine al carattere improvviso ed imprevedibile del malore, nonché al nesso causale tra lo stato di malattia e la mancata comparizione della parte.
Da qui, l'inammissibilità dell'opposizione.
§3. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, applicando i valori medi dei parametri del D.M. 55/2014 per ciascuna fase – eccettuata la necessaria decurtazione della metà per le fasi istruttoria e decisoria, stante la ridotta attività difensiva espletata – in euro 3.387,00 per compenso professionale.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione.
- Condanna gli opponenti, in solido, alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro
3.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 4 aprile 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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