Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/06/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MASSETTI Dott. Cesare Presidente est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
GABRIELE Dott.ssa Vittoria Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 442/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 26
marzo 2025
d a
, in qualità di socio accomandatario e Parte_1
legale rappresentante della cessata Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv.to Luigi Gritti, dall'Avv.to
[...]
Fabiana Gritti e dall'Avv.to Valentina Gritti del Foro di Brescia,
procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite in calce all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Sara Miglioli del Foro di Brescia e dall'Avv.to Mauro
Albertini del Foro di Venezia, il primo procuratore anche
domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
2125/2020 pubblicata il 23 ottobre 2020 e non notificata.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Brescia adita, premesse le declaratorie del caso, disattesa ogni contraria istanza, previa valutazione di ammissibilità del presente atto di appello:
In via principale e nel merito:
Accogliersi il presente appello e riformarsi integralmente la sentenza appellata, emessa dal Tribunale di Brescia n. 2125/2020,
pubblicata il 23.10.2020 nella causa R.g. n. 8877/2015, non notificata,
sopra emarginata, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
conseguentemente, rigettarsi le conclusioni proposte dalla
[...]
in primo grado con conseguente accoglimento Controparte_1
delle domande di causa di cui alla comparsa di costituzione e risposta,
datata 08.10.2015, del sig. , richiamate all'udienza Parte_1
di precisazione delle conclusioni del 08.06.2017 ossia
NEL MERITO
Rigettarsi l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla in persona del legale rappresentante, Parte_3
con atto di citazione datato 13 maggio 2015 introduttivo del presente giudizio perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata - 3 -
e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale
di Brescia in data 20.03.15 n 2072/2015 R.G. 8305/2014. Condannarsi
in ogni caso la società opponente a versare alla società opposta la somma di € 14.782,56 (quattordicimilasettecentottantadue/56) o quella maggiore o minore che il Giudice, istruita la causa, riterrà dovuta, oltre interessi dalla data della fattura al saldo. Respingersi, in ogni caso, tutte le domande formulate dalla società opponente perché inammissibili,
infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso perché non supportate da prova scritta né di pronta soluzione.
IN VIA SUSSIDIARIA E DI ESTREMO SUBORDINE, nella denegatissima ipotesi in cui il giudice non riconosca in base alle ragioni sopra delineate il diritto dell'opposta, accertato l'arricchimento della società in danno della società di CP_1 Parte_2
e, conseguentemente, in danno dell'ex socio Parte_1 Parte_1
, per il mancato pagamento dell'attività lavorativa svolta,
[...]
condannarsi anche ai sensi dell'art. 2042 c.c. la società opponente a versare alla società opposta la somma di € 14.782,56 o quella maggiore o minore che il Giudice, istruita la causa, riterrà dovuta.
Con vittoria di spese ed onorari di causa e rifusione delle spese di lite, sia in primo che in secondo grado ex art. 91 c.p.c., ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014, oltre spese generali e oneri accessori.
In via istruttoria:
Si richiamano e ribadiscono tutte le produzioni documentali e le istanze, eccezioni e deduzioni istruttorie, formulate in primo grado di giudizio sia a verbale che in atti, tra cui in particolare la comparsa - 4 -
costitutiva del 08.10.15 e le memorie ex art 183 VI comma cpc ed in particolare nella II memoria ex art. 183 sesto comma cpc datata
04.0102016, non ammesse dal Giudice, da non intendersi rinunciate e che vengono qui di seguito testualmente riportate:
Parte opposta, ad ulteriore sostegno della propria posizione e ribadendo la contestazione in toto di quanto contenuto nelle difese di controparte sia in fatto sia in diritto, richiamando i propri assunti, le conclusioni e la documentazione sino ad oggi proposta, in via istruttoria, chiede ammettersi prova per interpello e per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che la fattura n. 24 del 14 settembre 2007 (doc. 3 comp.
Parte cost.) fu emessa dalla società sulla base dei Parte_2
quantitativi di uva raccolta riscontrati dai dipendenti della società
agricola e comunicati alla società mediante CP_1 Parte_2
documento conclusivo e riepilogativo denominato “Ape Viticola
vendemmia 2007 - uve bianche” che si sottopone al teste (doc. 6 comp.
cost., doc. 5 comp. cost.);
2. Vero che il trasporto dell'uva, dopo che la stessa fu raccolta dai dipendenti della cooperativa e dagli stessi sistemata in Parte_4
cassette, fu effettuato in più viaggi, nel periodo in esame (agosto 2007)
dal sig. che consegnò il prodotto ai dipendenti ON [...]
, i quali immediatamente provvidero personalmente e CP_1
direttamente a pesare e riscontrare i quantitativi d'uva consegnati;
3. Vero che i conteggi dei quantitativi d' uva raccolti furono comunicati alla società Ape viticola direttamente dalla CP_1 - 5 -
anche a mezzo e.mail;
4. Vero che la clausola nr. 7, che consentiva il sub appalto, fu inserita dalle parti nel contratto 18 agosto 2007, perché in assenza della stessa la società in persona del sig. non Parte_2 Parte_1
avrebbe sottoscritto il contratto suddetto avendo la società CP_1
proposto la raccolta dell'uva solo due giorni prima dell'inizio
[...]
della stessa;
5. Vero che il sig. , prima della stipula del Parte_1
contratto, fece presente che avrebbe potuto seguire solo il traporto dell'uva a causa di impegni pregressi che non gli consentivano di provvedere anche alla raccolta;
6. Vero che la società nel reperire una Parte_2
società a cui sub appaltare la raccolta dell'uva, prese contatto con il sig.
Con
(detto ) che conosceva Controparte_2
delle Cooperative di lavoro cui appoggiarsi;
7. Vero che la società mise da subito a Parte_2
conoscenza, la società , nella persona del sig. CP_1 CP_3
di aver preso accordi tramite il sig. Controparte_2
con la cooperativa Albafiore, al fine di fruire della
[...]
manodopera per la raccolta dell'uva;
8. Vero che il giorno prima dell'inizio del raccolto, il sig.
per conto della società , prendeva direttamente CP_3 CP_1
contatti con la cooperativa per il tramite del sig. Parte_4 [...]
Cont
, chiedendo che la cooperativa ed Controparte_2
stesso, se possibile, fornissero il maggior numero di braccianti al fine - 6 -
di consentire di finire la raccolta più velocemente;
9. Vero che il sig. ignorava che la sera prima della Parte_1
data prevista per il raccolto, il sig. fece una telefonata CP_3
Con direttamente al sig. chiedendo maggior manodopera;
10. Vero che nel periodo di fine anno 2007 e con delibera formalizzata ufficialmente in data 11.12.07, i soci di Parte_2
decidevano, per motivi personali di un socio, di dover procedere alla cancellazione della società ma che al contempo concordavano privatamente di ripartire le situazioni contabili sia attive sia passive affinchè le stesse rimanessero in capo al socio accomandatario;
11. Vero che il sig. , il giorno della raccolta Parte_1
dell'uva in cui avvenne l'ispezione della direzione provinciale del lavoro, si trovava in montagna e che sul posto di lavoro venne riscontrata la presenza del solo dipendente della società Parte_2
sig.
[...] Persona_2
12. Vero che al momento della verifica dell'ispettorato del lavoro non vennero trovati altri lavoratori in loco;
13. Vero che la lettera di cui al documento 3 di parte opponente non fu mai redatta dal sig. ; Parte_1
14. Vero che la lettera di cui al documento 3 di parte opponente fu redatta dalla società ; CP_1
15. Vero che i nominativi inseriti nel verbale della direzione
Provinciale del lavoro di cui al documento 2 di parte opponente sono sconosciuti alla società così come sono sconosciute Parte_2
le circostanze di tempo e di luogo in cui gli stessi lavoratori sarebbero - 7 -
stati trovati sul campo per la raccolta delle uve;
16. Vero che il raccolto dell'uva, regolarmente consegnato dai dipendenti di ai dipendenti della , Parte_2 CP_1
venne accettato ed utilizzato senza alcuna contestazione;
17. Vero che la società ape viticola ha provveduto a pagare regolarmente alla società alla fine del rapporto lavorativo Parte_4
quanto contrattualmente pattuito per il lavoro eseguito.
Si indicano a testi:
• sig. via S. Rocco n. 33, Gussago (BS); Tes_1
• sig. Dott. , con studio in Piazza Cavour n. Pt_5 Tes_2
11, Rovato (BS);
• sig. Controparte_2
via Gramsci n. 22, Brescia;
• sig. dipendente all'epoca della società Ape Persona_3
Viticola s.a. s.
• legale rappresentante della società cooperativa ALBAFIORE
di con sede in via Controparte_4
Rossetti n. 40, Brescia;
• sig. via Campanili n. 1, Erbusco (BS). Controparte_5
In via istruttoria si chiede altresì che il Sig. Giudice voglia disporre la produzione dell'originale della lettera indicata come documento n. 3 allegata all'atto di citazione della società CP_1
[...
che ulteriormente si contesta;
il sig. si riserva, in merito Parte_1
alla stessa, di prendere posizione circa il disconoscimento del documento della firma che si assume da lui apposta, dopo aver preso - 8 -
visione dell'originale: non gli risulta infatti di aver mai sottoscritto detta lettera o qualsivoglia documento con i contenuti nella stessa riprodotti. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove e/o diverse domande, che venissero formulate dalle controparti e si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Salvis iuribus.
Dell'appellata
In via principale:
- dichiarare l'appello di controparte inammissibile e/o infondato per i motivi già dedotti in comparsa di costituzione e per tale motivo voglia confermare la sentenza appellata.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio,
oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, sulla base dei seguenti parametri ex DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, rapportati allo scaglione tra Euro 5.201,00 ed Euro
26.000,00:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, adito su ricorso di (in Parte_1
qualità di ex socio accomandatario ed ex legale rappresentate di
[...]
, ingiungeva alla soc. Parte_2 [...] [...]
il pagamento della somma di € 14.782,56=, oltre a Parte_6
interessi e spese. Il credito si riferiva al corrispettivo per il servizio di vendemmia effettuato nell'anno 2007.
La interponeva opposizione avverso il suddetto CP_1
provvedimento, eccependo in primis l'insussistenza del credito a seguito della rinuncia implicita intervenuta in sede di assemblea in data
11.12.2007, allorché i soci di Parte_2
deliberando la cessazione della società, avevano dichiarato di non avvalersi della procedura di liquidazione non esistendo crediti sociali da riscuotere.
Resisteva il Parte_1
Con sentenza n. 2125/2020 pubblicata il 23 ottobre 2020 e non notificata il Tribunale di Brescia così decideva:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2072/15 emesso in data 20 marzo 2015 dal Tribunale di
Brescia nei confronti di in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore;
-condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1
che liquida in euro 3.235,00, oltre IVA e CPA, e spese generali nella misura del 15%.
Riteneva il primo giudice quanto segue:
- se è vero, da un lato, che l'estinzione della società per avvenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese può dar luogo ad un fenomeno successorio in virtù del quale le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, come pure i diritti e i beni non compresi nel - 10 -
bilancio liquidatorio, è anche vero, dall'altro lato, tuttavia, che l'assenza di un'attività liquidatoria, con riconoscimento formale dell'assenza di posizioni creditorie da coltivare in tale sede (o anche solo dell'interesse a coltivarle), può essere interpretata come rinuncia implicita alle stesse da parte dei soci;
- nel caso in esame, a fronte dell'espressa e consapevole dichiarazione resa dai soci in sede assembleare circa la mancanza di crediti sociali da liquidare, deve ritenersi il venir meno di ogni rapporto giuridico sociale;
- ne consegue, pertanto, l'assenza dei presupposti per dare luogo ad un fenomeno successorio, difettandone l'oggetto;
- dall'inesistenza (a seguito di rinuncia) di crediti in capo alla società estinta deriva la totale mancanza di titolarità in capo all'opposto, quale ex socio accomandatario, del credito azionato in sede monitoria (e ciò indipendentemente da qualsiasi accordo di cessione intervenuto - tra l'altro sette anni dopo la cessazione della società dal registro delle imprese – tra due ex soci, avente, come tale,
efficacia meramente interna).
Il interponeva appello avverso la suddetta decisione Parte_1
per i seguenti motivi:
- 1) Errata valutazione elementi di fatto- errata applicazione principi di diritto in relazione alla rinuncia di un credito mancato/insufficiente istruttoria. Carenza di motivazione;
- 2) Quanto all'omessa istruttoria di causa. - error in procedendo
del giudice di prime cure per il rigetto della richiesta delle prove orali - 11 -
articolate in primo grado;
- 3) Quanto all'omessa pronuncia su una domanda di merito-
omessa motivazione - omessa istruttoria.
Resisteva la . CP_1
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 26 marzo 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il lamenta “Errata Parte_1
valutazione elementi di fatto- errata applicazione principi di diritto in
relazione alla rinuncia di un credito mancato/insufficiente istruttoria.
Carenza di motivazione”. Osserva che il Tribunale ha erroneamente affermato che i soci avevano escluso la sussistenza di crediti sociali non riscossi, dato che negli atti si parla invece di passività e attività
sociali da ripartire;
che, in realtà, i soci non avevano mai rinunciato al credito vantato nei confronti della;
che la soc. Ape CP_1
Viticola, per ragioni di cortesia, aveva atteso il pagamento, dopo di che aveva conferito mandato al legale per recuperare il credito;
che i soci avevano deciso di sciogliere la società, attribuendo la titolarità delle posizioni creditorie e debitorie al socio accomandatario, ma senza rinunciare al credito vantato nei confronti di;
che la CP_1
situazione delle società di persone era diversa da quella delle società di capitali;
che la mancata indicazione dei crediti di una società
commerciale estinta nel bilancio finale della liquidazione non è indice certo della volontà di rinunciare al credito;
che il credito, benchè non evidenziato nel bilancio finale della liquidazione, si era trasferito ai - 12 -
soci a seguito dell'avvenuta estinzione della società e la sua mancata indicazione nel bilancio finale poteva essere considerata solo un semplice errore formale e non una volontà di rinunciarvi.
Il motivo è infondato.
La Corte premette che devono essere attenzionate le seguenti date:
Parte
- 14 settembre 2007: fattura
- 11 dicembre 2007: deliberazione assemblea Ape di approvazione del bilancio finale e di cancellazione della società senza liquidazione. In tale deliberazione si legge: “riconoscendo
concordemente l'inopportunità di mantenere in vita la società stessa,
stante l'impossibilità di perseguire l'oggetto sociale, riconoscono non
farsi luogo alla messa in liquidazione non esistendo crediti sociali, né
passività né attività sociali da ripartire”;
- 14 febbraio 2008: cancellazione società;
Parte
- 28 aprile 2008: ricorso per ingiunzione della società
[...]
ha interposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, e Parte_7
l'opposizione è stata accolta con la motivazione che la società non esisteva più, in quanto cancellata;
- 28 aprile 2014; ricorso per ingiunzione del in qualità Parte_1
Parte di ex socio
- 11 marzo 2015: cessione quota diritti sul credito de quo dall'ex socio all'ex socio Tes_1 Parte_1
In sede di assemblea la società ha dichiarato l'insussistenza di crediti sociali, come pure di attività o passività da ripartire. A - 13 -
quell'epoca il credito dell'Ape nei confronti della era già Parte_7
sorto e scaduto, ma non era stato azionato in giudizio. Se l'assemblea non ne ha tenuto conto in sede di bilancio e di cancellazione (la liquidazione non è stata effettuata proprio in ragione dell'inesistenza di crediti da riscuotere), ciò significa che il credito, se esistente, è stato rinunciato. Ciò induce ad escludere il fenomeno successorio sulla cui base il ha esercitato l'odierna azione giudiziale. Parte_1
In tema la giurisprudenza è granitica, allorquando afferma che non si estinguono i crediti in relazione ai quali il liquidatore, prima della cancellazione, ha già intrapreso un'iniziativa giudiziale, in ambito contrattuale (Sez. 1 - , Sentenza n. 8582 del 06/04/2018: “L'estinzione della
società per avvenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese non priva
i soci dell'interesse alla decisione in un giudizio di accertamento di un credito
sociale coltivato dal liquidatore prima di detta cancellazione, stante la
qualificazione di tale iniziativa come attività ulteriore escludente una rinuncia alla
pretesa azionata e stante l'interesse dei soci anzidetti a determinare l'entità del
rapporto giuridico facente capo all'ente estinto”) ovvero extracontrattuale
(Sez. 1, Sentenza n. 21517 del 25/10/2016: “L'estinzione di una società determinata
dall'avvenuta sua cancellazione dal registro delle imprese per omesso deposito del
bilancio per oltre tre anni consecutivi, non determina il venir meno dell'interesse
alla decisione di un giudizio risarcitorio, pendente, intrapreso dal suo liquidatore:
ciò sia per la difficoltà di distinguere, in assenza del bilancio di liquidazione, tra i
diritti in cui siano succeduti i soci, ove all'estinzione societaria non sia seguito il
venir meno di tutti i rapporti giuridici facenti capo all'ente estinto, e quelli destinati
all'estinzione; sia, soprattutto, perché l'instaurazione e la prosecuzione di quel - 14 -
giudizio da parte del liquidatore non consentono di ritenere che la società avesse
rinunciato alla pretesa ivi azionata”); mentre le mere pretese ovvero i crediti incerti o illiquidi, in seguito alla cancellazione della società, non si trasferiscono ai soci, perché si intendono rinunciati
(Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013: “Dopo la riforma del diritto societario, attuata
dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali,
conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di
ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo
successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che
sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali
ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a
seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per
i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società
estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con
esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti
ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività
ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore
consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida
conclusione del procedimento estintivo”. Conforme
Sez. 3 - , Ordinanza n. 11411 del 29/04/2024). Sempre la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il mancato inserimento di un credito nel bilancio finale di liquidazione di per sé solo non significa che la società vi abbia rinunciato, a meno non sussistano altri elementi che inducano a ritenere che la mancata inclusione sia dipesa da altre circostanze
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 28439 del 14/12/2020: “La remissione del debito, quale - 15 -
causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore
sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi
indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di
alcun'altra giustificazione razionale;
ne consegue che i crediti di una società
commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano
stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non
sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che
l'omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla
volontà della società di rinunciare al credito. (In applicazione del principio, la S.C.
ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso che la mera omissione
dell'indicazione d'un credito nel bilancio finale di liquidazione potesse ritenersi
indice certo della volontà di rinunciarvi)”. Conforme
Sez. 3 - , Ordinanza n. 28439 del 14/12/2020). Detti principi, contrariamente all'assunto dell'appellante, valgono anche per le società di persone (il caso affrontato dalle Sezioni Unite n. 6072/2013 riguardava proprio una società di persone).
Nella fattispecie concreta la società non ha intrapreso nessuna iniziativa giudiziaria prima che intervenisse la decisione di procedere alla cancellazione senza messa in liquidazione;
ed il credito per cui è
causa non è stato menzionato nel bilancio finale approvato dall'assemblea, la quale ha dato atto che non sussistevano crediti di sorta. Qui, pertanto, non vi è soltanto il fatto che il credito non è stato inserito nel bilancio, ma vi è un quid pluris, ossia la dichiarazione espressa ed inequivoca circa l'insussistenza di crediti da coltivare: ciò
che, tra l'altro, vale ad escludere la configurabilità di un mero errore. - 16 -
D'altro canto, il fatto che i soci della , riuniti in Parte_2
assemblea, abbiano preferito “chiudere tutto”, rinunciando così al credito nei confronti della , pare anche verosimile, se si CP_1
considera che la vantava nei confronti della CP_1 Parte_2
un robusto controcredito (per cui ha cautelativamente sollevato l'eccezione di inadempimento, derivante dall'impiego di manodopera irregolare da parte dell'appaltatore e dalle sanzioni inflitte dalla
Direzione Provinciale del Lavoro anche ed in solido al committente.
Corretta appare, dunque, la decisione del Tribunale che ha affermato l'estinzione del credito per intervenuta rinuncia.
Con il secondo motivo di appello il quanto all'omessa Parte_1
istruttoria di causa, lamenta ”Error in procedendo del giudice di prime
cure per il rigetto della richiesta delle prove orali articolate in primo
grado”. Osserva che la prova articolata era del tutto idonea a dimostrare i fatti che l'opposto era chiamato a chiarire, tra cui, in primo luogo, in relazione al capitolo 10, il dubbio circa la conferma del credito vantato, non rinunciato;
che il suddetto capitolo non era affatto generico;
che anche gli ulteriori capitoli erano utili a meglio chiarire la vicenda per cui è causa.
Il motivo è infondato.
Il cap. 10 della memoria istruttoria recita: “Vero che nel periodo
di fine anno 2007 e con delibera formalizzata ufficialmente in data
11.12.07, i soci di decidevano, per motivi personali Parte_2
di un socio, di dover procedere alla cancellazione della società ma che
al contempo concordavano privatamente di ripartire le situazioni - 17 -
contabili sia attive sia passive affinchè le stesse rimanessero in capo
al socio accomandatario”.
Tale capitolo è del tutto generico, in quanto si riferisce ad un oscuro accordo interno di riparto tra i soci, a “situazioni contabili sia
attive che passive”, non altrimenti definite, e ad un periodo (“fine anno
2007”) altrettanto imprecisato. Ma, soprattutto, esso si pone in contrasto con il dictum dell'assemblea che, al contrario (proprio a “fine
anno 2007”), ha espressamente dichiarato che non sussistevano crediti sociali.
Bene, dunque, ha fatto il Tribunale a non ammetterlo.
Gli ulteriori capitoli riguardano la vicenda dei lavori eseguiti dall'Ape a favore della e del subappalto di manodopera, CP_1
ma nulla apportano a sostegno della tesi della successione nel credito,
e quindi sono del tutto irrilevanti.
Con il terzo motivo di appello il quanto all'omessa Parte_1
pronuncia su una domanda di merito, lamenta “Omessa motivazione -
omessa istruttoria”. Osserva che la società del sig. aveva Parte_1
realmente, effettivamente e correttamente svolto un lavoro per la società opponente, e che quest'ultima ad oggi si trovava di fatto a beneficiare indebitamente di tale attività; che allo scopo, in linea subordinata, era stata proposta una domanda di arricchimento senza causa;
che la , eccependo la compensazione con un CP_1
preteso controcredito risarcitorio, aveva implicitamente riconosciuto il credito dell' . Parte_2
Il motivo è infondato. - 18 -
A dir il vero il Tribunale non si è pronunciato sul punto.
Ma, se non si è verificato il fenomeno successorio, per le ragioni illustrate in occasione dello scrutinio del primo motivo di opposizione,
nemmeno si può ritenere che sia passato al socio il presunto indennizzo da arricchimento senza causa.
D'altro canto, l'azione di arricchimento senza causa ha natura sussidiaria, e non può essere esercitata laddove sia possibile l'esercizio di un'altra azione tipica prevista dall'ordinamento a favore del soggetto impoverito (Sez. 3 - , Sentenza n. 2350 del 31/01/2017: “La proponibilità
dell'azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito
di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., postula semplicemente che non sia prevista
nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il
depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della
carenza “ab origine” dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo
fondamento. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto a quest'ultima ipotesi il caso di un
contratto concluso da ente pubblico e ritenuto invalido per difetto di previa delibera
autorizzativa alla stipula)”). L'azione di arricchimento senza causa può,
invece, essere esercitata laddove la domanda sia stata respinta per carenza ab origine del titolo su cui si fonda la diversa azione
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 27008 del 18/10/2024: “Ai fini del rispetto della regola
di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento
è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo
giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per
prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio
subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con - 19 -
norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, relativa a un contratto di
mutuo le cui rate erano state addebitate su un conto cointestato, alimentato dai
versamenti di uno solo dei mutuatari, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di
merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato
arricchimento avanzata da quest'ultimo nei confronti dell'altro, in ragione
dell'impossibilità, per il ricorrente, di esperire l'azione di indebito oggettivo ex art.
2033 c.c., essendo comunque dovuti i pagamenti in favore della banca mutuante)”).
Nel caso di specie sussisteva un'azione tipica (quella contrattuale, che in effetti è stata esercitata), e la domanda è stata respinta non già per carenza ab origine del titolo su cui si fondava l'azione, bensì per la sopravvenuta rinuncia al credito.
Pertanto, la domanda ex art. 2041 c.c. è, in ogni caso,
improponibile.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 4.888,00= (di cui € 1.134,00= per la fase di studio, €
921,00= per la fase introduttiva, € 922,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.911,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione. - 20 -
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite,
liquidate in complessivi € 4.888,00, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 giugno
2025.
IL PRESIDENTE Est.
Dott. Cesare Massetti