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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 19/12/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 186/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Sofia Nobile de
Santis, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 186/2023 promossa
da
– P.I. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 in forza di procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Massimo Grassellini (C.F.:
PEC: presso il cui studio in C.F._1 Email_1
Catanzaro, Vico Montecorvino n.1/A, è domiciliato;
attore opponente contro
– P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa in forza di procura in calce al ricorso monitorio dall'Avv. Ezio Pugliese (C.F.:
– PEC: presso il cui studio in C.F._2 Email_2
Crotone, Via Firenze n. 52, è domiciliata;
convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
A seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., all'udienza del 20.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e, pertanto, la causa viene decisa come di seguito.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3° della citata norma applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d. lgs. 165/2024, anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
1 I.1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 903/2022, ritualmente notificato, il premettendo di essere stato ingiunto per il pagamento in favore di Parte_1 [...] della complessiva somma di € 45.110,00, oltre interessi di mora come da domanda, CP_1 nonché delle spese e competenze di lite ed accessori di legge, proponeva formale opposizione al decreto ingiuntivo, adducendo l'inapplicabilità della disciplina civilistica della cessione del credito ai rapporti obbligatori che coinvolgono una pubblica amministrazione, sottoposti a disciplina di natura speciale e derogatoria, che prevede il necessario consenso espresso dell'ente alla cessione quando si tratti di contratti di appalto, servizi o forniture, nonché la forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio con relativa notifica all'ente, pena l'inopponibilità della cessione al debitore ceduto pubblica amministrazione: nel caso di specie il ha rifiutato espressamente Parte_1 la cessione.
Quanto agli interessi di mora eccepiva che, non essendovi stata messa in mora mediante intimazione scritta, il creditore non può richiederli, con conseguente eventuale debenza dei medesimi solo dalla data della richiesta di pagamento mediante ingiunzione.
Sosteneva, infine, che i termini di prescrizione per i consumi di energia elettrica e gas sono di due anni a partire dal 1° marzo 2018 per le bollette di energia elettrica e dal 1° gennaio 2019 per le bollette del gas.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo la pretesa creditoria infondata e illegittima per i motivi esplicati, con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre al risarcimento dei danni per lite temeraria.
I.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.10.2023 si costituiva Controparte_1 eccependo che: la cessione dei crediti già fatturati da , effettuata con scrittura privata Controparte_2 autenticata da notaio, è stata regolarmente notificata, a mezzo di Ufficiale Giudiziario e a cura del
Notaio rogante, all'ente debitore ceduto in data 12.09.2019; la fattispecie negoziale della somministrazione di energia elettrica non richiede l'ulteriore accettazione della cessione da parte del debitore ceduto, trattandosi di prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, rispetto alla quale ogni singola fattura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione; ha agito non solo in qualità di cessionaria, Controparte_1 ma anche quale mandataria all'incasso, con conseguente sua legittimazione ad agire in ogni caso;
il rapporto di somministrazione di energia elettrica fra il Comune di e la società cedente è Pt_1 retto dal regime eccezionale di salvaguardia e/o fornitura di ultima istanza, che non prevede sottoscrizione di contratto, essendo il rapporto contrattuale costituito ex lege; relativamente agli interessi moratori, non è necessaria la costituzione in mora al fine di pretenderne il pagamento, decorrendo i medesimi dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;
infine
2 sull'eccezione di prescrizione, nella fattispecie non è applicabile la riduzione da 5 a 2 anni del termine prevista dalla Delibera ARERA n. 97/2018/R/COM per difetto dei requisiti soggettivi richiesti
(consumatori e microimprese con meno di 10 dipendenti o con bilancio al di sotto di 2 milioni di euro
– oltre che nei rapporti fra venditori e distributori - con esclusione espressa dei clienti multi-sito e le amministrazioni pubbliche).
Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la condanna del al pagamento Parte_1 dell'importo di € 45.110,00, oltre interessi moratori commerciali ex d. lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al soddisfo, ovvero, in subordine, dell'importo maggiore o minore accertato. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria, entrambe le parti producevano documentazione.
I.3. Con ordinanza del 10.10.2023, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano assegnati i termini ex art 183 c.p.c. e successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
* * * *
II. A seguito della emissione di decreto ingiuntivo per somme rivendicate da Controparte_1 nei confronti del per l'inadempimento di quest'ultimo al pagamento del Parte_1 corrispettivo per somministrazione di energia elettrica da parte di l'ente comunale Controparte_2 adduce l'illegittimità della pretesa creditoria per inefficacia della cessione del credito, la non dovutezza di interessi moratori per mancata costituzione in mora, l'applicazione del termine prescrizionale biennale con conseguente estinzione dell'obbligazione.
II.1. In merito alla deduzione relativa alla inefficacia della cessione del credito per mancata accettazione espressa da parte dell'ente debitore ceduto, deve premettersi che la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della P.A., in considerazione degli interessi coinvolti, contempla oneri più formali rispetto alla disciplina attinente alla cessione del credito verso soggetti privati: dalla forma del contratto di cessione, vincolata all'atto pubblico o scrittura privata autenticata, alla modalità di comunicazione della cessione al debitore ceduto, essendo necessaria, nell'ipotesi di contratto in corso di esecuzione, la notifica alla P.A. ceduta, che ha la possibilità di rifiutare la cessione;
nell'ipotesi di rapporto contrattuale concluso, invece, si applica la regola generale ex art. 1264 c.c., con conseguente esaustività della notifica dell'atto di cessione.
Pertanto, i privilegi concessi alla Pubblica Amministrazione, che restringono la libera cedibilità dei crediti, si applicano esclusivamente ai rapporti di durata (come appalti e somministrazioni) finché sono in corso di esecuzione;
una volta che la prestazione è stata completata, il credito che ne deriva perde ogni legame funzionale con l'esecuzione del contratto e diventa una obbligazione pecuniaria
3 autonoma;
di conseguenza, non v'è più alcuna ragione per derogare al principio generale della libera cedibilità del credito sancito dal codice civile. Infatti, le disposizioni che limitano la circolazione dei crediti verso la P.A. sono di natura eccezionale e, come tali, non possono essere applicate analogicamente a situazioni non espressamente previste. Tale disciplina speciale si applica a contesti specifici, principalmente legati ai contratti di appalto di lavori pubblici, mentre nel caso di una fornitura di energia elettrica già avvenuta, il rapporto si è esaurito e il relativo credito può essere ceduto liberamente, come qualsiasi altro credito commerciale (Cass. Civ. Ordinanza n.6934/2024): infatti, il prezzo della somministrazione di energia elettrica pagato annualmente o a scadenze inferiori ad un anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo “configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo (Cass.
Civ. n. 1442/15; n. 11918/02; n. 6209/99). Ne consegue che deve ritenersi legittima la cessione di crediti derivanti da somministrazione di energia elettrica (portati da fatture scadute) in mancanza di accettazione espressa da parte dell'ente debitore ceduto, atteso che “ogni singola fattura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione, costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto di immissione dell'energia nella disponibilità del cliente” (C. App. Milano Sez. I civile n. 1700/2020).
Nella fattispecie che ci occupa i rapporti (parametrati ad ogni singola fattura) sono da ritenersi esauriti, con applicazione dell'art. 1264 c.c. e conseguente legittimità della cessione avvenuta con scrittura privata autenticata da Notaio e dal medesimo notificata, a mezzo Ufficiale Giudiziario, nelle forme di legge.
II.2 Prive di pregio sono le argomentazioni della parte opponente in relazione alla non dovutezza degli interessi moratori.
Nelle transazioni commerciali – intendendosi per tali i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo – il creditore ha sempre diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, per effetto dell'automatismo previsto dalla normativa in caso di ritardo nei pagamenti, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore.
Tale automatismo opera in modo generalizzato, indipendentemente dalla circostanza che il termine di pagamento sia o meno stabilito contrattualmente, e gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
Del resto, la regola generale in materia di obbligazioni pecuniarie stabilisce che la produzione di interessi di pieno diritto sui crediti liquidi ed esigibili prescinde dalla messa in mora del debitore, essendo sufficiente che la scadenza del termine contrattuale renda esigibile il credito (così Cass. Civ.
Ord. n. 1384/2025: “La produzione di interessi di pieno diritto sui crediti liquidi ed esigibili di somme
4 di denaro è regola generale della disciplina delle obbligazioni pecuniarie (art. 1282, comma 1, c.c.), la cui applicazione prescinde dalla messa in mora del debitore. La scadenza del termine per il pagamento previsto nel contratto rende esigibile il credito avente ad oggetto una prestazione pecuniaria e ciò è sufficiente a far sì che il capitale produca interessi di pieno diritto”).
II.3 Venendo infine all'eccezione di prescrizione, la Delibera N. 97/2018/R/COM, nel suo CP_3
Allegato A, Articolo 2, comma 2.3, lettera b), relativamente all'applicazione della prescrizione biennale per i crediti da fornitura di energia elettrica, ha introdotto il diritto per i clienti domestici di eccepire la prescrizione per i consumi risalenti a più di due anni. La successiva Delibera n.
569/2018/R/COM del 13 novembre 2018 (“Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”) all'articolo 2.3 lettera b) ha chiarito l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina suddetta
“a) i clienti multisito qualora almeno un punto non sia servito in bassa tensione o non abbia consumi annui inferiori a 200.000 Smc;
b) le amministrazioni pubbliche.”
Nel caso di specie, trattandosi di credito verso una pubblica amministrazione, l'eccezione di prescrizione biennale risulta infondata, applicandosi il termine ordinario.
Per i motivi suesposti, l'opposizione deve essere rigettata.
Assorbita ogni altra istanza e/o eccezione.
III. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 e ss.mm.ii. sulla base delle voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto del valore e della natura della causa, e più specificamente in applicazione dei valori medi, con riduzione del 50 percento in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio recante R.G. N. 186/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 903/2022
(R.G.N. 2364/2022);
b) condanna il in persona del Sindaco p.t. legale rappresentante, attore Parte_1 opponente, al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento in favore della convenuta opposta, che si liquidano in € 2.538,50, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Crotone, il 18.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Sofia Nobile de
Santis, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 186/2023 promossa
da
– P.I. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 in forza di procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Massimo Grassellini (C.F.:
PEC: presso il cui studio in C.F._1 Email_1
Catanzaro, Vico Montecorvino n.1/A, è domiciliato;
attore opponente contro
– P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa in forza di procura in calce al ricorso monitorio dall'Avv. Ezio Pugliese (C.F.:
– PEC: presso il cui studio in C.F._2 Email_2
Crotone, Via Firenze n. 52, è domiciliata;
convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
A seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., all'udienza del 20.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e, pertanto, la causa viene decisa come di seguito.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3° della citata norma applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d. lgs. 165/2024, anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
1 I.1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 903/2022, ritualmente notificato, il premettendo di essere stato ingiunto per il pagamento in favore di Parte_1 [...] della complessiva somma di € 45.110,00, oltre interessi di mora come da domanda, CP_1 nonché delle spese e competenze di lite ed accessori di legge, proponeva formale opposizione al decreto ingiuntivo, adducendo l'inapplicabilità della disciplina civilistica della cessione del credito ai rapporti obbligatori che coinvolgono una pubblica amministrazione, sottoposti a disciplina di natura speciale e derogatoria, che prevede il necessario consenso espresso dell'ente alla cessione quando si tratti di contratti di appalto, servizi o forniture, nonché la forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio con relativa notifica all'ente, pena l'inopponibilità della cessione al debitore ceduto pubblica amministrazione: nel caso di specie il ha rifiutato espressamente Parte_1 la cessione.
Quanto agli interessi di mora eccepiva che, non essendovi stata messa in mora mediante intimazione scritta, il creditore non può richiederli, con conseguente eventuale debenza dei medesimi solo dalla data della richiesta di pagamento mediante ingiunzione.
Sosteneva, infine, che i termini di prescrizione per i consumi di energia elettrica e gas sono di due anni a partire dal 1° marzo 2018 per le bollette di energia elettrica e dal 1° gennaio 2019 per le bollette del gas.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo la pretesa creditoria infondata e illegittima per i motivi esplicati, con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre al risarcimento dei danni per lite temeraria.
I.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.10.2023 si costituiva Controparte_1 eccependo che: la cessione dei crediti già fatturati da , effettuata con scrittura privata Controparte_2 autenticata da notaio, è stata regolarmente notificata, a mezzo di Ufficiale Giudiziario e a cura del
Notaio rogante, all'ente debitore ceduto in data 12.09.2019; la fattispecie negoziale della somministrazione di energia elettrica non richiede l'ulteriore accettazione della cessione da parte del debitore ceduto, trattandosi di prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, rispetto alla quale ogni singola fattura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione; ha agito non solo in qualità di cessionaria, Controparte_1 ma anche quale mandataria all'incasso, con conseguente sua legittimazione ad agire in ogni caso;
il rapporto di somministrazione di energia elettrica fra il Comune di e la società cedente è Pt_1 retto dal regime eccezionale di salvaguardia e/o fornitura di ultima istanza, che non prevede sottoscrizione di contratto, essendo il rapporto contrattuale costituito ex lege; relativamente agli interessi moratori, non è necessaria la costituzione in mora al fine di pretenderne il pagamento, decorrendo i medesimi dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;
infine
2 sull'eccezione di prescrizione, nella fattispecie non è applicabile la riduzione da 5 a 2 anni del termine prevista dalla Delibera ARERA n. 97/2018/R/COM per difetto dei requisiti soggettivi richiesti
(consumatori e microimprese con meno di 10 dipendenti o con bilancio al di sotto di 2 milioni di euro
– oltre che nei rapporti fra venditori e distributori - con esclusione espressa dei clienti multi-sito e le amministrazioni pubbliche).
Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la condanna del al pagamento Parte_1 dell'importo di € 45.110,00, oltre interessi moratori commerciali ex d. lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al soddisfo, ovvero, in subordine, dell'importo maggiore o minore accertato. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria, entrambe le parti producevano documentazione.
I.3. Con ordinanza del 10.10.2023, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano assegnati i termini ex art 183 c.p.c. e successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
* * * *
II. A seguito della emissione di decreto ingiuntivo per somme rivendicate da Controparte_1 nei confronti del per l'inadempimento di quest'ultimo al pagamento del Parte_1 corrispettivo per somministrazione di energia elettrica da parte di l'ente comunale Controparte_2 adduce l'illegittimità della pretesa creditoria per inefficacia della cessione del credito, la non dovutezza di interessi moratori per mancata costituzione in mora, l'applicazione del termine prescrizionale biennale con conseguente estinzione dell'obbligazione.
II.1. In merito alla deduzione relativa alla inefficacia della cessione del credito per mancata accettazione espressa da parte dell'ente debitore ceduto, deve premettersi che la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della P.A., in considerazione degli interessi coinvolti, contempla oneri più formali rispetto alla disciplina attinente alla cessione del credito verso soggetti privati: dalla forma del contratto di cessione, vincolata all'atto pubblico o scrittura privata autenticata, alla modalità di comunicazione della cessione al debitore ceduto, essendo necessaria, nell'ipotesi di contratto in corso di esecuzione, la notifica alla P.A. ceduta, che ha la possibilità di rifiutare la cessione;
nell'ipotesi di rapporto contrattuale concluso, invece, si applica la regola generale ex art. 1264 c.c., con conseguente esaustività della notifica dell'atto di cessione.
Pertanto, i privilegi concessi alla Pubblica Amministrazione, che restringono la libera cedibilità dei crediti, si applicano esclusivamente ai rapporti di durata (come appalti e somministrazioni) finché sono in corso di esecuzione;
una volta che la prestazione è stata completata, il credito che ne deriva perde ogni legame funzionale con l'esecuzione del contratto e diventa una obbligazione pecuniaria
3 autonoma;
di conseguenza, non v'è più alcuna ragione per derogare al principio generale della libera cedibilità del credito sancito dal codice civile. Infatti, le disposizioni che limitano la circolazione dei crediti verso la P.A. sono di natura eccezionale e, come tali, non possono essere applicate analogicamente a situazioni non espressamente previste. Tale disciplina speciale si applica a contesti specifici, principalmente legati ai contratti di appalto di lavori pubblici, mentre nel caso di una fornitura di energia elettrica già avvenuta, il rapporto si è esaurito e il relativo credito può essere ceduto liberamente, come qualsiasi altro credito commerciale (Cass. Civ. Ordinanza n.6934/2024): infatti, il prezzo della somministrazione di energia elettrica pagato annualmente o a scadenze inferiori ad un anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo “configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo (Cass.
Civ. n. 1442/15; n. 11918/02; n. 6209/99). Ne consegue che deve ritenersi legittima la cessione di crediti derivanti da somministrazione di energia elettrica (portati da fatture scadute) in mancanza di accettazione espressa da parte dell'ente debitore ceduto, atteso che “ogni singola fattura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione, costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto di immissione dell'energia nella disponibilità del cliente” (C. App. Milano Sez. I civile n. 1700/2020).
Nella fattispecie che ci occupa i rapporti (parametrati ad ogni singola fattura) sono da ritenersi esauriti, con applicazione dell'art. 1264 c.c. e conseguente legittimità della cessione avvenuta con scrittura privata autenticata da Notaio e dal medesimo notificata, a mezzo Ufficiale Giudiziario, nelle forme di legge.
II.2 Prive di pregio sono le argomentazioni della parte opponente in relazione alla non dovutezza degli interessi moratori.
Nelle transazioni commerciali – intendendosi per tali i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo – il creditore ha sempre diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, per effetto dell'automatismo previsto dalla normativa in caso di ritardo nei pagamenti, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore.
Tale automatismo opera in modo generalizzato, indipendentemente dalla circostanza che il termine di pagamento sia o meno stabilito contrattualmente, e gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
Del resto, la regola generale in materia di obbligazioni pecuniarie stabilisce che la produzione di interessi di pieno diritto sui crediti liquidi ed esigibili prescinde dalla messa in mora del debitore, essendo sufficiente che la scadenza del termine contrattuale renda esigibile il credito (così Cass. Civ.
Ord. n. 1384/2025: “La produzione di interessi di pieno diritto sui crediti liquidi ed esigibili di somme
4 di denaro è regola generale della disciplina delle obbligazioni pecuniarie (art. 1282, comma 1, c.c.), la cui applicazione prescinde dalla messa in mora del debitore. La scadenza del termine per il pagamento previsto nel contratto rende esigibile il credito avente ad oggetto una prestazione pecuniaria e ciò è sufficiente a far sì che il capitale produca interessi di pieno diritto”).
II.3 Venendo infine all'eccezione di prescrizione, la Delibera N. 97/2018/R/COM, nel suo CP_3
Allegato A, Articolo 2, comma 2.3, lettera b), relativamente all'applicazione della prescrizione biennale per i crediti da fornitura di energia elettrica, ha introdotto il diritto per i clienti domestici di eccepire la prescrizione per i consumi risalenti a più di due anni. La successiva Delibera n.
569/2018/R/COM del 13 novembre 2018 (“Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”) all'articolo 2.3 lettera b) ha chiarito l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina suddetta
“a) i clienti multisito qualora almeno un punto non sia servito in bassa tensione o non abbia consumi annui inferiori a 200.000 Smc;
b) le amministrazioni pubbliche.”
Nel caso di specie, trattandosi di credito verso una pubblica amministrazione, l'eccezione di prescrizione biennale risulta infondata, applicandosi il termine ordinario.
Per i motivi suesposti, l'opposizione deve essere rigettata.
Assorbita ogni altra istanza e/o eccezione.
III. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 e ss.mm.ii. sulla base delle voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto del valore e della natura della causa, e più specificamente in applicazione dei valori medi, con riduzione del 50 percento in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio recante R.G. N. 186/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 903/2022
(R.G.N. 2364/2022);
b) condanna il in persona del Sindaco p.t. legale rappresentante, attore Parte_1 opponente, al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento in favore della convenuta opposta, che si liquidano in € 2.538,50, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Crotone, il 18.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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