Articolo 11 della Legge 25 aprile 1938, n. 897
Articolo 10
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15 febbraio 2008
Art. 11.

Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, a termini dell' art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 , saranno date le norme che potranno occorrere per la integrazione e l'attuazione della presente legge, la quale, salvo il disposto del primo comma dell'art. 9, andra' in vigore nel centottantesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 aprile 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Solmi - Ciano - Di Revel - Bottai
- Cobolli-Gigli - Rossoni - Lantini

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Entrata in vigore il 15 febbraio 2008