Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/03/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3690/2025R R.G.A.C.
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del Giudice Dott. Massimo Palescandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3690 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente;
TRA
C.F. nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Vico Equense(NA), residente in [...], n.q. di titolare della tipografia Gaeta, elett.te in C.mare di BI, alla Via Tavernola n. 107, nello studio dell'avv. Stanislao Uliano che lo rapp.ta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
C.F. nato il [...] CP_1 C.F._2
a Castellammare di BI (NA), ed ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Via G.
Cosenza n.153 – C.mare di BI (NA) presso lo studio dell'avv. Emilio Cascone (C.F. che lo C.F._3 rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHE'
C.F. nato a Controparte_2 C.F._4
Castellammare di BI (Na) il 22.01.1963 rapp.to e
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi
difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Laura Acanfora
(C.F. e IN LO (C.F. C.F._5
) ed elett.te dom.to con i medesimi in C.F._6
Pompei, alla Traversa Pironti n.2;
CONVENUTO
E
C.F. sito in Controparte_3 P.IVA_1
Castellammare di BI (NA), alla Via Virgilio n.3, in persona dell'amministratore p.t. Sig. Controparte_4
, rapp.to e difeso dall'avv. Francesca Scala (C.F.
[...]
) ed elett.te domiciliato presso il suo C.F._7 studio sito in Pimonte (NA), alla Via Piano n.24, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E residente in [...]di BI Controparte_5
(NA), Via G. Cosenza n. 43, nato a Controparte_6
Castellammare di BI (Na) il 08.07.1980 e residente in [...]; CP_7 nato a [...] il
[...]
15.03.1966, ivi residente in [...]; nato a [...] il Controparte_8
18.09.1962 e residente in [...]; nata a [...] CP_9
BI (Na) il 12.09.1970 e residente in [...]
TERZI CHIAMATI IN CAUSA CONTUMACI
E eredi in Castellammare di BI Persona_1
(NA), Via G. Cosenza n. 43
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
. 2 N. 3690/2015 R.G.A.C.
E
P.IVA con Controparte_10 P.IVA_2 sede in Roma, al Viale Cesare Pavese N. 385, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata dal dott. CP_11
in qualità di procuratore speciale della società
[...] per atto notaio dott. di Roma del Persona_2
06/07/2012, Rep. N. 82169, Racc. n. 21966, rapp.to e difeso dall'avv. Laura Perrella (C.F. , C.F._8 in virtù di procura in calce all'atto di citazione per chiamata in causa notificato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Piazza Garibaldi n.3
TERZA CHIAMATA IN GARANZIA
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale.
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE
STATO NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO
TRIBUTARIO PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO
TOTALE DALLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1°
OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO 2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL
DEPOSITO DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO,
ATTESO CHE IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI
REPLICA EX ART. 190 CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 20
NOVEMBRE 2024.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio 2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
. 3 N. 3690/2015 R.G.A.C.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data
17/06/2015, l'odierno attore, conveniva innanzi a Codesto
Tribunale, e il CP_1 Controparte_2 di BI Controparte_12
(NA), per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in virtù dei fenomeni infiltrativi verificatesi nell'immobile di sua proprietà sito in
Castellammare di BI, alla Via Giuseppe Cosenza n. 45, angolo Via Virgilio n.1, sito a piano terra, e adibito ad attività commerciale di tipografia, di cui ne è titolare, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertarsi la responsabilità degli eventi di cui in premessa in capo ai IG.ri ed n via esclusiva CP_1 Controparte_2
e/o in concorso con il Controparte_13
b) condannarsi i convenuti in solido
[...]
e/o nelle rispettive qualità al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dall'attore ed innanzi in parte evidenziati e che verranno quantificati a seguito di
C.T.U. che sin d'ora si richiede. Il tutto oltre interessi e rivalutazione;
c) condannarsi i convenuti sempre in solido al pagamento delle spese di A.T.P. già anticipate dall'attore nonché quelle di C.T.U. da eseguirsi;
d) condannarsi i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali con attribuzione al procuratore anticipatario gravate da IVA e CPA e spese illiquide”.
1.1 Si costituiva in giudizio che, in via CP_1 preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda;
nel merito chiedeva di accertare e dichiarare la condotta colposa dell'attore nella causazione dei danni che lo stesso lamentava e per l'effetto rigettare tutte le sue richieste;
accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità del convenuto in ordine ai
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danni subiti dall'attore; sempre nel merito, condannare l'attore all'integrale refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
1.2 Si costituiva in giudizio che, in Controparte_2 via preliminare chiedeva di autorizzare ex artt. 106 e
269 c.p.c., la chiamata in giudizio dei IG.ri CP_5
e in qualità di proprietari
[...] Persona_1 dei terreni sottostanti la terrazza di cui si discute, previo spostamento della prima udienza di comparizione;
nel merito, insisteva nel rigetto della domanda attorea perché infondata sia in fatto che in diritto;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto Controparte_3
nella produzione dell'evento dannoso dedotto
[...] dall'attore e, conseguentemente, condannare lo stesso all'eventuale risarcimento dei danni nella misura fissata a seguito di CTU da espletare;
sempre nel merito, nell'ipotesi, di accertamento parziale della responsabilità del convenuto ridurre CP_1 proporzionalmente l'entità del risarcimento a suo carico, in considerazione del concorso di colpa dell'attore e del nella causazione dell'evento e CP_3 nell'aggravamento delle sue conseguenze;
ancora, sempre nel merito, in caso di riconosciuta corresponsabilità del convenuto , compensare l'entità del risarcimento CP_1 eventualmente ancora dovuto all'attore, con quanto quest'ultimo sarà tenuto a pagare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1126 c.c., nella misura che sarà accertata dall'espletanda CTU;
accertare e dichiarare la responsabilità del nella Controparte_3 causazione dei danni all'interno dell'appartamento di proprietà del convenuto e al terrazzo di pertinenza e ,
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conseguentemente, condannarlo al risarcimento degli stessi nella misura di € 13.734,15 così determinata: quanto ad € 7.325,00 per i danni arrecati all'interno dell'appartamento e quanto ad € 6.409,15 pari al 50% della somma preventivata dal tecnico di parte per il ripristino del terrazzo, ovvero in quella, eventualmente diversa, ritenuta congrua dal Giudicante anche a seguito di CTU;
dichiarare i IG.ri CP_5
e in qualità di proprietari
[...] Persona_1 esclusivi dei terreni ricoperti dal terrazzo di proprietà di , tenuti a contribuire alle spese di rifacimento CP_1
e/o manutenzione del terrazzo medesimo secondo le proporzioni di legge, in riferimento alla somma totale ritenuta congrua dal Giudicante a seguito di CTU, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
1.3 Si costituiva in giudizio il Controparte_14
che, in via preliminare, chiedeva di accertare e
[...] dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo ad esso, con conseguente estromissione dal giudizio, e, per l'effetto condannare l'attore al pagamento di spese ed onorari di legge;
sempre in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa, la ET
[...]
per essere manlevato, stante la stipula CP_10 della polizza assicurativa n. 100848054, da tutte le eventuali conseguenze della lite, ivi inclusi interessi e rivalutazione, spese di giudizio. Nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese ed onorari di lite con distrazione.
1.4 Il Tribunale autorizzava le chiamate in causa richieste.
Si costituiva in giudizio la ET Controparte_10
, che, in via preliminare, eccepiva
[...]
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l'inammissibilità della domanda di garanzia avanzata dal convenuto;
sempre in via preliminare, chiedeva CP_3 di rigettare la domanda di garanzia avanzata dal convenuto per inammissibilità e/o infondatezza CP_3 della stessa dovuta a insussistenza del diritto di manleva e/o carenza di titolarità passiva in capo ad essa, e/o inoperatività della polizza assicurativa e/o per esclusione di qualsivoglia responsabilità del convenuto Condominio e/o decadenza contrattuale (per mancata denuncia). Nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata sia in fatto che in diritto;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea con dichiarazione di responsabilità del e di accoglimento della CP_3 domanda di garanzia avanzata nei confronti della
, condannare questa, nei limiti di indennizzo CP_10 previsto dalla polizza, con vittoria di spese e competenza di lite.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 20/06/2024, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, dopo aver rimesso due volte la causa sul ruolo, la si assegnava a sentenza, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi che seguono.
2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei IG.ri (quali comproprietari di uno degli CP_5 immobili ricoperti dal terrazzo di proprietà dei AN
) e degli eredi di stante CP_1 Persona_1
l'interruzione del giudizio in data 31/05/2016, per il decesso dello stesso, regolarmente tutti evocati in giudizio e non costituitisi.
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Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) sia la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo l'attore chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti.
Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
2.1 Deve essere altresì affermata la procedibilità della domanda essendo stata preliminarmente attivata, pur senza
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esito, da parte attrice, la procedura di mediazione ex lege prevista.
2.2 Deve essere respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dal convenuto CP_3
giacché, nel giudizio de quo, si Controparte_12 versa nell'ipotesi contemplata dall'art. 2051 c.c., trattandosi, nella specie, di una controversia in cui, inevitabilmente assume la qualità di custode.
In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva.
Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata
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dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto
(mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni).
2.3. Va disattesa, la richiesta di manleva, articolata dal convenuto nei confronti della ET CP_3
apparendo fondata l'eccezione di Controparte_10 inoperatività della garanzia ex art. 8 delle condizioni generali di Assicurazione, sollevata dalla convenuta
ET.
2.4 Nel merito, giova anzitutto, procedere ad una disamina del caso de quo, effettuando un excursus della vicenda, di cui qui ci si occupa, per poter meglio addivenire ad una articolazione dei capi di responsabilità, in ordine all'avanzata richiesta di risarcimento dei danni, per come paventati dall'attore, nel proprio atto introduttivo di giudizio.
Orbene, l'istante premette di essere proprietario dell'immobile sito in alla Via Giuseppe Controparte_13
Cosenza n.45, angolo Via Virgilio n.1 sito a piano terra e adibito ad attività commerciale di tipografia, di cui risulta esserne il titolare.
In data 24/10/2013, alle ore 18,30 circa, all'interno del già menzionato immobile cadevano diverse parti di intonaco e materiale laterizio, che danneggiavano il macchinario “tagliacarte” e quello di “stampa”, ivi collocati, e risultava deteriorato l'intradosso del solaio.
Dato il pericolo di crollo, venivano interrotte le attività lavorative ed allertati i Vigili del Fuoco, i
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quali intervenivano immediatamente sul luogo dell'accaduto, interdicendo la zona interna al locale
(cfr. foto nella perizia redatta dal perito Tes_1
, in atti).
[...]
Vista la rilevanza del crollo parziale, i Vigili del
Fuoco allertavano anche i Vigili Urbani del Comune di i quali inviarono sul posto, personale Controparte_13 dell'Ufficio Tecnico comunale.
Quest'ultimo insieme ai VV.FF., invitavano verbalmente l'istante a lasciare immediatamente l'immobile, in via precauzionale, delimitando le zone pericolanti.
Il parziale crollo era dovuto ad infiltrazioni d'acqua provenienti dalla parte sovrastante l'immobile, ovvero sia dal terrazzo di copertura di proprietà dei fratelli
, sia da zone condominiali (condutture di scarico e CP_1 cornicioni).
Con ricorso per ATP, depositato in data 12/11/2013, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, veniva nominato l'arch. il quale nell'eseguire i Persona_3 sopralluoghi e relativi rilievi fotografici sul posto, perveniva ad accertare un'esclusiva responsabilità dei comproprietari dell'immobile sovrastante, quali i AN
e , ritenendo il canale di gronda CP_1 CP_2 condominiale estraneo ai danni patiti dall'attore.
Veniva ordinato dal CTU arch. la puntellatura Per_3 dell'intera area interessata dalle infiltrazioni, ed una vasta zona dell'area commerciale veniva interdetta alla lavorazione con limitazione dell'attività lavorativa.
La relazione redatta dall'arch. veniva Persona_3 contestata dall'attore, che incaricava un proprio perito di fiducia, il quale diversamente dal primo, constatava la sussistenza di una corresponsabilità dei danni subiti e subendi dall'attore, tra il Controparte_3
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e i AN comproprietari del terrazzo CP_1 sovrastante l'immobile adibito a tipografia di proprietà attorea.
Che data la situazione di pericolo e di impraticabilità, in cui versava l'immobile di proprietà attorea, per tutto quanto sin qui detto, il. Sig. promuoveva Parte_1 giudizio per il risarcimento di tutti i danni patiti nei confronti dei responsabili dell'evento verificatosi, nonché il e i AN Controparte_12
e . CP_1 CP_2
2.5 Orbene, posto ciò, nel corso dell'espletato giudizio, data la complessità della vicenda de qua, in ordine ai danni generatesi, si è reso necessario il ricorso ad una consulenza tecnica di ufficio, al fine di asseverare, quantificare, delineare, i danni patiti dall'attore, sì da acclarare la/e responsabilità in ordine all'evento dannoso realizzatosi.
In data 05/06/2018, veniva nominato quale c.t.u. l'ing.
per l'espletamento delle operazioni Persona_4 peritali.
In data 01/04/2019, veniva depositata la perizia redatta dal c.t.u. come sopra nominato, nella quale si riferiva che i danni all'immobile oggetto di causa, fossero cagionati da fenomeni infiltrativi di acque piovane attraverso sia il terrazzo dei AN sia dalle CP_1 parti condominiali, in particolare dal cornicione che corre perimetralmente all'immobile di proprietà Pt_1 avente funzione di grondaia, discostandosi totalmente dalle conclusioni a cui era giunti l'arch. Per_3
in fase di ATP.
[...]
2.6 In data 12/11/2022, il Giudicante formulava una proposta conciliativa, che se non accettata dalle parti, avrebbe condotto alla nomina di un ulteriore consulente
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tecnico d'ufficio, tenuto conto delle discrasie sussistenti tra le due consulenze: in sede di atp, infatti, si è affermato che il danneggiamento del solaio di copertura del negozio di parte attrice, cui seguiva il crollo parziale del 24 ottobre 2013, sarebbe da ricollegare all'azione dell'acqua che negli anni si è infiltrata nel corpo del solaio, di talché l'arch.
ipotizzava l'esclusiva responsabilità degli Per_3
, comproprietari dell'immobile sovrastante, CP_1 ritenendo il canale di gronda condominiale estraneo ai danni patiti dal;
il ctu, al contrario, affermava Pt_1 che le infiltrazioni non fossero provenute solo dal terrazzo degli , ma anche dal cornicione esterno CP_1 condominiale contenente il canale di scolo delle acque del terrazzo de quo e dalle tubazioni di scarico condominiali esistenti nel locale dell'attore, nonché dai muri perimetrali dell'abitazione degli anch'essi CP_1 condominiali.
A parere dello scrivente, apparendo più persuasiva la consulenza redatta in sede di atp, e al contrario generica e lacunosa la consulenza redatta dal perito
[...]
, si procedeva alla nomina di un terzo consulente Per_4 tecnico d'ufficio, quale arch. che in Persona_5 data 30/05/2023, accettava l'incarico.
2.7 Il ctu procedeva ad effettuare Persona_5 un'analisi tecnica del terrazzo a livello di proprietà dei AN , dell'immobile di proprietà di CP_1 quest'ultimi, del canale condominiale.
In merito al terrazzo a livello di proprietà dei AN
, il ctu così riferiva: “Il terrazzo a livello di CP_1 proprietà prospiciente sulle e Via CP_1 CP_3
Cosenza, è esteso per una superficie di circa 95 m2 di cui 55 circa sono di copertura della proprietà Pt_1
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sottostante. La pavimentazione del terrazzo è costituita da piastrelle ceramicate di cui si poteva notare il deterioramento, in sede di sopralluogo potevano rilevarsi dei tentativi precedenti di impermeabilizzazione. In caso di pioggia, il terrazzo raccoglie le acque meteoriche e le incanala verso il canale di gronda costituito da una struttura a sbalzo in c.a. di proprietà condominiale. In sede di sopralluogo poteva notarsi che le pendenze del terrazzo non erano sufficienti a garantire il corretto deflusso delle acque provocando dei vistosi ristagni: a riprova di ciò sono state effettuate delle simulazioni di deflusso da cui si accertava tale condizione. I danni lamentati all'intradosso dello stesso solaio, sono relativi ad un aumento di volume dei ferri di armatura che ha causato la caduta parziale dell'intonaco e lo sfondellamento di alcune pignatte. I danni risultavano piuttosto estesi e prevalentemente nelle zone centrali dell'immobile, comprese zone sottostanti all'immobile
. CP_1
In generale, i danni da infiltrazione d'acqua sono molto più probabili, unitamente ad una non ottimale oppure inesistente impermeabilizzazione, ove è consentito il ristagno, mentre sono meno evidenti ove l'acqua può scorrere liberamente.
Visto lo stato di conservazione dei luoghi, non vi è alcun dubbio che l'inefficace pendenza del terrazzo unitamente al carente stato di impermeabilizzazione, rilevato tra l'altro anche dai precedenti colleghi, consentano il passaggio dell'acqua dando luogo alle infiltrazioni per cui è causa”.
In ordine all'immobile di proprietà degli CP_1 rilevava: ”Tali infiltrazioni, sono inoltre causa dell'ammaloramento delle mura perimetrali della proprietà
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: i danni rilevati sono infatti relativi alla parte CP_1 bassa delle mura perimetrali e si estendono fino a circa
80 cm da terra, diventando via via meno evidenti al crescere dell'altezza. Questa tipologia di danni è infatti compatibile con fenomeni di risalita di acqua attraverso la stratigrafia, per capillarità. La risalita d'acqua dipende, infatti, dalla composizione dei materiali e dunque dalla sua porosità che consente il fenomeno della risalita ed anche per questa tipologia di fenomeno è necessario che l'acqua ristagni per periodi relativamente lunghi. Si può quindi facilmente intuire che parte dell'acqua infiltratasi tra gli elementi stratigrafici del solaio a causa dalla mancata impermeabilizzazione del terrazzo di copertura possa poi risalire verso la muratura avendo il tempo necessario per farlo. La rimanente parte dell'acqua, invece, si infiltra ulteriormente verso il basso causando i danni rilevati al soffitto dell'immobile di proprietà nelle zone Pt_1 sottostanti l'immobile di proprietà Sono invece da CP_1 escludersi infiltrazioni d'acqua dall'involucro verticale a causa dello stato di conservazione dell'intonaco, in quanto tali infiltrazioni non causerebbero danni esclusivamente nella zona bassa delle pareti, ma al contrario la stessa tipologia di danni sarebbe rilevabile anche nelle zone alte.
Oltretutto, infiltrazioni da caduta verticale dell'acqua, ortogonalmente alla sua velocità sono improbabili”.
E in ultimo, in ordine al canale condominiale: “Le piogge che riescono a defluire in modo corretto, vengono convogliate dai fori di scolo posti perimetralmente al terrazzo. Lo stato di conservazione della pavimentazione orizzontale è coerente con quello del terrazzo per cui
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una seppur minima infiltrazione dalla zona soprastante il foro di scolo, prima della caduta per gravità, è plausibile, tale zona risulta comunque facente parte del terrazzo di proprietà . CP_1
Infiltrazioni dalla zona verticale, invece, cosi come evidenziato in precedenza sono del tutto improbabili. Una dinamica infiltrativa di questo tipo, però, non risulta evidenziata dai danni rilevati all'intradosso del solaio che sono maggiori nella zona interna e non in quella perimetrale del solaio stesso. Difatti, nelle zone dei fori di scolo, l'acqua non riesce a permanere e ristagnare ma defluisce verso il canale di gronda sottostante. Ad avvalorare quanto detto, l'eventuale infiltrazione d'acqua dalla pavimentazione orizzontale e quella discendente dei fori di scolo interesserebbe una superficie di pochi cm 2, che non riuscirebbe a provocare i danni rilevati nelle zone più interne dell'immobile.
Per quanto concerne invece il canale di scolo condominiale si può rilevare quanto segue: il canale è interamente posto ad una quota inferiore rispetto a quella di calpestio del terrazzo ed il suo stato di manutenzione e conservazione risultava precario, avendo rilevato anche una crescita spontanea di vegetazione che impedisce un corretto deflusso delle acque meteoriche. In sede di sopralluogo si è rilevato che il canale risultava avviluppato da una rete di protezione al fine di scongiurare eventuali crolli e quindi danni ai passanti.
Lo stato del canale è da attribuirsi al fatto che l'acqua ristagnante, unitamente ad un cattivo o assente strato di impermeabilizzazione, sia infiltrata nella stratigrafia del canale stesso, provocandone i danni rilevabili. Tali infiltrazioni, tuttavia, possono essere ritenute disgiunte dai danni rilevati al solaio in quanto Pt_1
. 16 N. 3690/2015 R.G.A.C.
eventuali infiltrazioni dal canale avrebbero provocato danni alle zone perimetrali del fabbricato e più precisamente alle pareti dell'immobile che invece Pt_1 vede i danni verso le zone centrali del soffitto.
Inoltre, la differenza di quota tra l'intradosso del solaio ed il punto di massimo riempimento del canale è comunque tale che l'acqua non sia mai sovrapposta al solaio: eventuali piogge rilevanti, considerato lo scarso deflusso provocato dalla vegetazione, potrebbero al più riempire per intero il canale e strabordare verso il fronte strada non arrivando comunque alla quota dell'intradosso del solaio . Per tutto quanto sopra Pt_1 esposto, si esclude che infiltrazioni dal canale possano aver provocato danni al solaio di CP_15 proprietà ”. Pt_1
In conclusione, il ctu, concludeva Persona_5 che: “I danni all'immobile di proprietà siano Pt_1 provocati da infiltrazioni dal terrazzo soprastante di proprietà dei AN e a causa Controparte_2 CP_1 di difetti di sigillatura/ impermeabilizzazione oltre che ad un non corretto deflusso delle acque meteoriche;
i danni da acqua rilevati alle pareti perimetrali dell'immobile di proprietà dei AN e Controparte_2
siano provocati dalle stesse infiltrazioni di cui CP_1 al punto precedente;
i danni al canale di scolo in c.a. siano provocati da infiltrazioni CP_15 causate dal cattivo stato di manutenzione e da difetti di sigillatura/impermeabilizzazione dello stesso”.
Premesso ciò, in questa sede, si intendono avallare le conclusioni cui è pervenuto il ctu come sopra nominato, giacché sorrette da linearità, logicità, completezza espositiva, oltreché supportate da idonee conoscenze tecniche.
. 17 N. 3690/2015 R.G.A.C.
2.8 In ordine al quantum debeatur, il danno patito da parte attrice è determinato in € 15.000,00 all'attualità, da imputare a carico dei AN e CP_1 [...]
, posta la loro esclusiva responsabilità, n.q. di CP_2 comproprietari del terrazzo sovrastante l'immobile di proprietà attorea, per i fenomeni infiltrativi in esso verificatesi.
Va esclusa la responsabilità in capo al convenuto
, per tutto quanto argomentato a seguito CP_3 dell'espletata ultima ctu, con compensazione delle spese legali.
2.9 Va rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dal germano nei confronti del Controparte_2 CP_14
giacché sulla scorta delle conclusioni cui
[...]
è pervenuto il ctu, i danni presenti nell'immobile, di cui è comproprietario insieme al fratello CP_1 sono causati da difetti di sigillatura/impermeabilizzazione, oltreché non corretto deflusso delle acque meteoriche, del terrazzo a livello di cui sono, appunto, comproprietari.
2.10 Spese di lite
In ragione del principio della soccombenza, le spese del presente grado vanno poste a carico di parte soccombente,
e , secondo i parametri del CP_1 Controparte_2
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, e sono liquidate come da dispositivo.
Compensa integralmente le spese del presente giudizio nei confronti del convenuto Controparte_14
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle restanti spese, fra e Controparte_14
Controparte_10
. 18 N. 3690/2015 R.G.A.C.
Le spese di a.t.p. e c.t.u, già liquidate con separato decreto, sono poste, definitivamente, a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, Dott. Massimo Palescandolo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
a) accoglie la domanda proposta da Parte_1
b) condanna e al pagamento CP_1 Controparte_2
a favore di della somma complessiva di € Parte_1
15.000,00, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
c) condanna, e al CP_1 Controparte_2 pagamento delle spese processuali, che si liquidano in €
6.500,00, di cui € 500,00 per spese, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario;
d) Compensa interamente le spese del presente giudizio per tutte le altre parti;
e) pone le spese di e c.t.u, già liquidate con CP_16 separato decreto, definitivamente, a carico di parte soccombente.
Torre Annunziata, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimo Palescandolo
. 19