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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/11/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa GI LL Presidente rel dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 2479 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
VIA GHISA 70 36075 MONTECCHIO , rappresentata e difesa Parte_2
dall'avvocato PILLAN BEATRICE
e
TO MA, C.F. , nato a [...] il C.F._2
09/06/1971, residente in [...]70 36075 MONTECCHIO , Parte_2
rappresentato e difeso dall'avvocato TONELLO ILENIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori
1 del matrimonio.
Conclusioni delle parti: chiedono che la causa sia trattenuta a sentenza
Conclusioni del Pubblico Ministero: riserva le conclusioni
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
con ricorso depositato in data 23/05/2025 ha chiesto la regolamentazione Parte_1
del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore nato il Persona_1
26.9.2016 dalla relazione avuta con AR ON;
il resistente si è costituito chiedendo a propria volta la disciplina del regime di affido e mantenimento del figlio;
all'udienza del 28.10.2025 le parti hanno comunicato che il minore, in data 24.10.2025, era deceduto ed hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione;
il pubblico ministero, pur intervenuto, non ha formulato conclusioni;
Osserva:
il decesso del minore, soggetto nei cui confronti le parti avevano formulato le rispettive domande, determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi altre domande sulle quali provvedere.
Le spese processuali vanno compensate, non essendo ipotizzabile la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti,
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese processuali.
Così deciso in Vicenza, il 18.11.2025
Il Presidente est.
GI LL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa GI LL Presidente rel dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 2479 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
VIA GHISA 70 36075 MONTECCHIO , rappresentata e difesa Parte_2
dall'avvocato PILLAN BEATRICE
e
TO MA, C.F. , nato a [...] il C.F._2
09/06/1971, residente in [...]70 36075 MONTECCHIO , Parte_2
rappresentato e difeso dall'avvocato TONELLO ILENIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori
1 del matrimonio.
Conclusioni delle parti: chiedono che la causa sia trattenuta a sentenza
Conclusioni del Pubblico Ministero: riserva le conclusioni
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
con ricorso depositato in data 23/05/2025 ha chiesto la regolamentazione Parte_1
del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore nato il Persona_1
26.9.2016 dalla relazione avuta con AR ON;
il resistente si è costituito chiedendo a propria volta la disciplina del regime di affido e mantenimento del figlio;
all'udienza del 28.10.2025 le parti hanno comunicato che il minore, in data 24.10.2025, era deceduto ed hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione;
il pubblico ministero, pur intervenuto, non ha formulato conclusioni;
Osserva:
il decesso del minore, soggetto nei cui confronti le parti avevano formulato le rispettive domande, determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi altre domande sulle quali provvedere.
Le spese processuali vanno compensate, non essendo ipotizzabile la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti,
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese processuali.
Così deciso in Vicenza, il 18.11.2025
Il Presidente est.
GI LL
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