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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4809 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 40480/2023
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente Dott. Simone Luerti Giudice Dott.ssa Francesca Minieri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex art. 281-decies c.p.c., in relazione all'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011, iscritto come in epigrafe, promosso da:
(C.U.I. Parte_1 C.F._1 IGERI 1992, rappresentato e difeso dall'Avvocato Bruno FEDELI, del Foro di Varese – presso il cui studio in Oggiona con S. Stefano (VA), alla via Alessandro Volta, n. 25 ha eletto domicilio – come da procura in atti - persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato - ricorrente
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore - Questura di Varese, rappresentato e difeso ex Controparte_1
o i cui uffici in Milano, alla via Freguglia, n. 1, è elettivamente domiciliato resistente 1) In fatto. In data 1.12.2022, la persona ricorrente ha richiesto al competente Questore il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con decreto del 18.05.2023, notificato in data 24.10.2023, il Questore di Varese ha emesso un provvedimento negativo rilevando: “che la Decisione Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano del
20/04/2023, che viene allegato al presente provvedimento, con la quale ha espresso PARERE NEGATIVO al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”, ai sensi degli artt. 32 co. 3 del D.Lgs. n. 25/2008, e 19 co.
1.2 del D.Lgs. n. 286/98; […] che il parere negativo è stato emesso in quanto, in favore del sig. non sono stati ravvisati fondati motivi per ritenere che il suo rimpatrio Parte_1 nel Paese d'origine costituirebbe una violazione del la sua vita privata e familiare;
[…] che trattasi, nel caso di specie, di attività vincolata, essendo per sua natura il parere di cui sopra obbligatorio e vincolante, e che nessuno spazio di valutazione discrezionale è rimesso all'Autorità Amministrativa che, in presenza di motivi ostativi predeterminati dal legislatore, è tenuta a rifiutare il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno”. Il richiamato parere della C.T. ha ritenuto: “con riguardo ai presupposti per l'applicazione del predetto art. 19 comma 1.1 del D.lgs. 286/1998, che i richiedente: • è entrato in Italia il 14.07.2017; • la sua domanda di protezione internazionale è stata rigettata in via definitiva con pronuncia della Corte di Cassazione del 15.09.2022; • quanto alla posizione lavorativa in Italia il richiedente ha prodotto: - documentazione relativa a tirocinio di inserimento lavorativo dal 11.10.2018 al 10.04.2019; - certificazione unica 2022 di Euro 1.444,71 per redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell'anno 2021; - documentazione contrattuale e buste paga dal 01.06.2022 al
21.03.2023, relative al rapporto di lavoro a tempo determinato presso la Work Force online s.p.a.; […] in ragione delle considerazioni suesposte, che il rimpatrio del richiedente nel Paese di origine NON costituirebbe, allo stato, una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare in quanto vanta un rapporto di lavoro da una tempo relativamente breve rispetto al complessivo soggiorno in Italia e per il resto non ha dedotto ulteriori particolari profili di integrazione e/o radicamento nel contesto sociale italiano e non ha alcun legame familiare sul territorio”. Con ricorso tempestivamente depositato il 14.11.2023 la difesa della persona ricorrente ha richiesto al Tribunale di accertare il diritto della stessa al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
1 Con provvedimento del 23.09.2024 la giudice competente ha sospeso cautelativamente il provvedimento negativo impugnato in questa sede.
Con plurime memorie integrative, la difesa della persona ricorrente ha depositato ulteriori documenti afferenti all'inserimento socio-lavorativo della medesima sul territorio nazionale.
Con decreto del 7.03.2025 la giudice designata ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.05.2025 e il 22.05.2025 la difesa della persona ricorrente ha prodotto ulteriori documenti afferenti all'inserimento socio-lavorativo della medesima sul territorio nazionale. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 4.06.2025.
2) In diritto. Circa la disciplina applicabile, devesi premettere che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del D.L. 20 del 10.03.2023, convertito nella Legge n. 50/2023, quest'ultima pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la medesima disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente – che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero sia il 11.03.2023. Pare opportuno, dunque, procedere ad una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso di cui trattasi. Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella Legge n. 173 del 2020 che, per ciò che rileva in questa sede, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del T.U.I., ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario della norma e poi eliminato dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modifiche nella Legge n. 132 del 2018. Nel dettaglio, l'art. 1 comma 1 lett. e) del D.L. 130/2020 ha modificato profondamente il contenuto dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I., così riformulandolo: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. L'analisi della lettera della norma consente di rilevare che, da un lato, trova esplicitazione il divieto di espulsione (già previsto qualora esistessero fondati motivi di ritenere che la persona straniera rischiasse di essere sottoposta a tortura) della persona straniera anche nei casi in cui rischi di essere sottoposta a trattamenti inumani o degradanti;
dall'altro lato, il divieto di espulsione della persona straniera – e, di conseguenza, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, ex art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008 – si estende anche all'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della stessa, fatti salvi i casi in cui esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto delle persone rifugiate e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Alla luce dell'insegnamento fornito in merito dalla Suprema Corte, la protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito con modificazioni nella Legge 132/2018, nell'interpretazione che di tale forma di protezione è stata nel tempo fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, R.M.M.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 17130 del 14 agosto 2020, S.O.; Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 3705 del 12 febbraio 2021, M.A.M.). Inoltre, la disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 del D.L. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. L'applicazione retroattiva – alle cause pendenti – della normativa in questione trova conferma nelle pronunce della Suprema Corte, anche nella sua massima composizione (Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021, A.A.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 14865 del 29 maggio 2023, C.M.). Sulla scorta di quanto sinteticamente sopra riportato, essendo stata l'istanza al Questore presentata in data 1.12.2022, devesi affermare che la disciplina normativa applicabile ratione temporis nel caso di specie è quella previgente alla modifica abrogativa da ultimo apportata con il D.L. 20/2023, ossia la formulazione dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I. come vigente dal 20.12.2020 al 10.03.2023, giacché, da un lato, a norma del succitato art. 15 del D.L. 130/2020, la disciplina
2 introdotta nel 2020 ha efficacia per tutte le domande pendenti in sede amministrativa o giurisdizionale al momento della sua introduzione;
dall'altro lato, la disciplina più recente troverà applicazione solo per la domande introdotte in sede amministrativa dopo il 10 marzo 2023. Inoltre, nel merito, il vaglio dell'interprete avrà ad oggetto le condizioni di vita privata e familiare della persona richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti. Svolte tali opportune premesse, il Collegio, esaminate le evidenze disponibili, ritiene di accogliere il proposto ricorso. Difatti, la documentazione prodotta fonda una valutazione di piena integrazione della persona ricorrente, sotto tutti i profili. Nel dettaglio:
1) la persona ricorrente è giunta in Italia il 14.07.2017 (cfr. p.d.s., doc. 1 allegato al ricorso);
2) con riguardo alla situazione abitativa, la persona ricorrente vive stabilmente in un immobile condotto in locazione sito in Lonate Pozzolo (NA), alla Via Nazario Sauro, n. 7 (cfr. contratto di locazione del 7.03.2023, doc. 12 allegato al ricorso);
3) con riferimento alla condizione lavorativa, dalla documentazione acquisita risulta che la persona ricorrente ha lavorato in forma regolare dal 11.10.2018 al marzo 2019 e, in via sostanzialmente continuativa, dal 8.06.2021 all'attualità (salvo alcuni periodi in cui ha percepito la Naspi) e, grazie a tali attività, ha percepito redditi lordi per: 2.013,00 euro nel 2021, 10.508,00 euro nel 2022, 9.204,74 euro nel 2023, 7.596,61 euro nel 2024, 3.554,00 euro alla data del 31.03.2025 (cfr. tirocinio, contratti, proroghe, buste paga, C.U. 2022, 2023 e 2025, docc.
4-11 allegati al ricorso, docc. 18 e 19 allegati alla nota di deposito del 9.05.2024, doc. 21 allegato alla nota di deposito del 18.10.2024 e docc. 23-28 allegati alla nota di deposito del 6.05.2025). Per comodità di lettura si riporta qui di seguito il dettaglio tratto dall'estratto conto previdenziale del CP_2 21.05.2025 (cfr. doc. 31 allegato alla nota di deposito del 22.05.2025):
4) per altro verso, è stato prodotto un attestato di frequenza relativo ad un corso di formazione generale e specifica per i lavoratori (cfr. doc. 29 allegato alla nota di deposito del 6.05.2025). Appare chiaro, allora, che un eventuale allontanamento della persona ricorrente determinerebbe la violazione del suo diritto alla tutela della vita privata e familiare. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19 comma 1.1. del T.U.I. previgente, non può che riconoscersi alla persona ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'articolo 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2018.
3) Circa le spese di lite. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione di parte resistente. Si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore della persona ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da (C.U.I. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1 25.05.1992 avverso il provvedimen re di Va 5.2023, notificato il 24.10.2023, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della persona ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008;
- nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4.06.2025. La Presidente - Dott.ssa Elisabetta Meyer
La Giudice relatrice - Dott.ssa Francesca Minieri
3
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente Dott. Simone Luerti Giudice Dott.ssa Francesca Minieri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex art. 281-decies c.p.c., in relazione all'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011, iscritto come in epigrafe, promosso da:
(C.U.I. Parte_1 C.F._1 IGERI 1992, rappresentato e difeso dall'Avvocato Bruno FEDELI, del Foro di Varese – presso il cui studio in Oggiona con S. Stefano (VA), alla via Alessandro Volta, n. 25 ha eletto domicilio – come da procura in atti - persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato - ricorrente
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore - Questura di Varese, rappresentato e difeso ex Controparte_1
o i cui uffici in Milano, alla via Freguglia, n. 1, è elettivamente domiciliato resistente 1) In fatto. In data 1.12.2022, la persona ricorrente ha richiesto al competente Questore il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con decreto del 18.05.2023, notificato in data 24.10.2023, il Questore di Varese ha emesso un provvedimento negativo rilevando: “che la Decisione Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano del
20/04/2023, che viene allegato al presente provvedimento, con la quale ha espresso PARERE NEGATIVO al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”, ai sensi degli artt. 32 co. 3 del D.Lgs. n. 25/2008, e 19 co.
1.2 del D.Lgs. n. 286/98; […] che il parere negativo è stato emesso in quanto, in favore del sig. non sono stati ravvisati fondati motivi per ritenere che il suo rimpatrio Parte_1 nel Paese d'origine costituirebbe una violazione del la sua vita privata e familiare;
[…] che trattasi, nel caso di specie, di attività vincolata, essendo per sua natura il parere di cui sopra obbligatorio e vincolante, e che nessuno spazio di valutazione discrezionale è rimesso all'Autorità Amministrativa che, in presenza di motivi ostativi predeterminati dal legislatore, è tenuta a rifiutare il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno”. Il richiamato parere della C.T. ha ritenuto: “con riguardo ai presupposti per l'applicazione del predetto art. 19 comma 1.1 del D.lgs. 286/1998, che i richiedente: • è entrato in Italia il 14.07.2017; • la sua domanda di protezione internazionale è stata rigettata in via definitiva con pronuncia della Corte di Cassazione del 15.09.2022; • quanto alla posizione lavorativa in Italia il richiedente ha prodotto: - documentazione relativa a tirocinio di inserimento lavorativo dal 11.10.2018 al 10.04.2019; - certificazione unica 2022 di Euro 1.444,71 per redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell'anno 2021; - documentazione contrattuale e buste paga dal 01.06.2022 al
21.03.2023, relative al rapporto di lavoro a tempo determinato presso la Work Force online s.p.a.; […] in ragione delle considerazioni suesposte, che il rimpatrio del richiedente nel Paese di origine NON costituirebbe, allo stato, una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare in quanto vanta un rapporto di lavoro da una tempo relativamente breve rispetto al complessivo soggiorno in Italia e per il resto non ha dedotto ulteriori particolari profili di integrazione e/o radicamento nel contesto sociale italiano e non ha alcun legame familiare sul territorio”. Con ricorso tempestivamente depositato il 14.11.2023 la difesa della persona ricorrente ha richiesto al Tribunale di accertare il diritto della stessa al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
1 Con provvedimento del 23.09.2024 la giudice competente ha sospeso cautelativamente il provvedimento negativo impugnato in questa sede.
Con plurime memorie integrative, la difesa della persona ricorrente ha depositato ulteriori documenti afferenti all'inserimento socio-lavorativo della medesima sul territorio nazionale.
Con decreto del 7.03.2025 la giudice designata ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.05.2025 e il 22.05.2025 la difesa della persona ricorrente ha prodotto ulteriori documenti afferenti all'inserimento socio-lavorativo della medesima sul territorio nazionale. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 4.06.2025.
2) In diritto. Circa la disciplina applicabile, devesi premettere che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del D.L. 20 del 10.03.2023, convertito nella Legge n. 50/2023, quest'ultima pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la medesima disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente – che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero sia il 11.03.2023. Pare opportuno, dunque, procedere ad una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso di cui trattasi. Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella Legge n. 173 del 2020 che, per ciò che rileva in questa sede, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del T.U.I., ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario della norma e poi eliminato dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modifiche nella Legge n. 132 del 2018. Nel dettaglio, l'art. 1 comma 1 lett. e) del D.L. 130/2020 ha modificato profondamente il contenuto dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I., così riformulandolo: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. L'analisi della lettera della norma consente di rilevare che, da un lato, trova esplicitazione il divieto di espulsione (già previsto qualora esistessero fondati motivi di ritenere che la persona straniera rischiasse di essere sottoposta a tortura) della persona straniera anche nei casi in cui rischi di essere sottoposta a trattamenti inumani o degradanti;
dall'altro lato, il divieto di espulsione della persona straniera – e, di conseguenza, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, ex art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008 – si estende anche all'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della stessa, fatti salvi i casi in cui esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto delle persone rifugiate e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Alla luce dell'insegnamento fornito in merito dalla Suprema Corte, la protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito con modificazioni nella Legge 132/2018, nell'interpretazione che di tale forma di protezione è stata nel tempo fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, R.M.M.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 17130 del 14 agosto 2020, S.O.; Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 3705 del 12 febbraio 2021, M.A.M.). Inoltre, la disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 del D.L. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. L'applicazione retroattiva – alle cause pendenti – della normativa in questione trova conferma nelle pronunce della Suprema Corte, anche nella sua massima composizione (Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021, A.A.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 14865 del 29 maggio 2023, C.M.). Sulla scorta di quanto sinteticamente sopra riportato, essendo stata l'istanza al Questore presentata in data 1.12.2022, devesi affermare che la disciplina normativa applicabile ratione temporis nel caso di specie è quella previgente alla modifica abrogativa da ultimo apportata con il D.L. 20/2023, ossia la formulazione dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I. come vigente dal 20.12.2020 al 10.03.2023, giacché, da un lato, a norma del succitato art. 15 del D.L. 130/2020, la disciplina
2 introdotta nel 2020 ha efficacia per tutte le domande pendenti in sede amministrativa o giurisdizionale al momento della sua introduzione;
dall'altro lato, la disciplina più recente troverà applicazione solo per la domande introdotte in sede amministrativa dopo il 10 marzo 2023. Inoltre, nel merito, il vaglio dell'interprete avrà ad oggetto le condizioni di vita privata e familiare della persona richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti. Svolte tali opportune premesse, il Collegio, esaminate le evidenze disponibili, ritiene di accogliere il proposto ricorso. Difatti, la documentazione prodotta fonda una valutazione di piena integrazione della persona ricorrente, sotto tutti i profili. Nel dettaglio:
1) la persona ricorrente è giunta in Italia il 14.07.2017 (cfr. p.d.s., doc. 1 allegato al ricorso);
2) con riguardo alla situazione abitativa, la persona ricorrente vive stabilmente in un immobile condotto in locazione sito in Lonate Pozzolo (NA), alla Via Nazario Sauro, n. 7 (cfr. contratto di locazione del 7.03.2023, doc. 12 allegato al ricorso);
3) con riferimento alla condizione lavorativa, dalla documentazione acquisita risulta che la persona ricorrente ha lavorato in forma regolare dal 11.10.2018 al marzo 2019 e, in via sostanzialmente continuativa, dal 8.06.2021 all'attualità (salvo alcuni periodi in cui ha percepito la Naspi) e, grazie a tali attività, ha percepito redditi lordi per: 2.013,00 euro nel 2021, 10.508,00 euro nel 2022, 9.204,74 euro nel 2023, 7.596,61 euro nel 2024, 3.554,00 euro alla data del 31.03.2025 (cfr. tirocinio, contratti, proroghe, buste paga, C.U. 2022, 2023 e 2025, docc.
4-11 allegati al ricorso, docc. 18 e 19 allegati alla nota di deposito del 9.05.2024, doc. 21 allegato alla nota di deposito del 18.10.2024 e docc. 23-28 allegati alla nota di deposito del 6.05.2025). Per comodità di lettura si riporta qui di seguito il dettaglio tratto dall'estratto conto previdenziale del CP_2 21.05.2025 (cfr. doc. 31 allegato alla nota di deposito del 22.05.2025):
4) per altro verso, è stato prodotto un attestato di frequenza relativo ad un corso di formazione generale e specifica per i lavoratori (cfr. doc. 29 allegato alla nota di deposito del 6.05.2025). Appare chiaro, allora, che un eventuale allontanamento della persona ricorrente determinerebbe la violazione del suo diritto alla tutela della vita privata e familiare. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19 comma 1.1. del T.U.I. previgente, non può che riconoscersi alla persona ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'articolo 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2018.
3) Circa le spese di lite. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione di parte resistente. Si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore della persona ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da (C.U.I. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1 25.05.1992 avverso il provvedimen re di Va 5.2023, notificato il 24.10.2023, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della persona ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008;
- nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4.06.2025. La Presidente - Dott.ssa Elisabetta Meyer
La Giudice relatrice - Dott.ssa Francesca Minieri
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