Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 17405 R.G. per l'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Sergio D'Andrea ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in
Napoli, alla via Arenaccia 67;
- opponente
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via
De Gasperi 55, presso l'avv. Cristina Grappone che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP 37875/7313) Persona_1
- opposto Oggetto: assegno ordinario d'invalidità ex L. 222784
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 luglio 2024 il sig. dopo tempestivo Parte_1 dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario previsto per l'assegno ordinario d'invalidità L.
222/84.
Contestate le conclusioni del CTU, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegno ordinario d'invalidità, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, spese vinte da distrarsi. Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso CP_1 ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, sono stati richiesti chiarimenti al CTU in ordine alla metodologia seguita;
all'esito, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente contesta la CTU del dr. per i seguenti motivi: Persona_2
- nell'indicare le patologie riportate in diagnosi, sono stati erroneamente adoperati i codici delle tabelle allegate al D.M. 05.02.1992, inutilizzabili, invece, laddove , come nella specie, si tratti di prestazioni previdenziali ex lege 222/84);
1
20/06/1994 n. 5934 sembra che il ricorso a tabelle di qualsivoglia natura non sia vietato in assoluto, ma solo in relazione al loro utilizzo per calcoli percentualistici, e che si possa invece utilizzare qualsiasi sistema di classificazione affinché sia garantita un'indagine medico - legale efficace e coerente: nel caso in esame, il riferimento alle tabelle è servito solo per indicare le patologie descritte in precedenza nelle CONSIDERAZIONI GENERALI secondo definizioni note, ma non per determinare l'impatto della patologia sulle capacità del periziando sulla base delle tabelle stesse”. In relazione alla seconda richiesta di chiarimenti, il CTU ha precisato che “Agli atti sono presenti i seguenti due referti cardiologici: 1) Referto cardiologico senza firma dell' recante data 24/06/2016 (……Valutazione cardiaca con CP_2 familiarità per LVNC e pregressi episodi di FA… Ritmo sinusale FC 62 bpm, nei limiti della norma… FE 65%…); 2) Referto cardiologico senza firma dell' CP_2 recante data 23/06/2017 (…Valutazione cardiaca con familiarità per LVNC e
[...] pregressi episodi di FA… Ritmo sinusale FC 62 bpm, nei limiti della norma… FE 65%…) Da questi si evince che la funzionalità cardiaca sia pressoché intatta;
si è ritenuto comunque di definire la presenza di insufficienza cardiaca lieve a motivo della fibrillazione atriale e della probabile disfunzione diastolica dovuta all'ipertrofia del miocardio, anche se la frazione d'eiezione è conservata e non si rilevano dati anamnestici di dispnea di probabile natura cardiaca, risultando, in questo caso, maggiormente congruo l'inserimento della patologia in esame nella I classe NYHA che non nella II. Pertanto, alla luce delle risultanze anamnestiche, dell'obiettività cardiaca, dei referti in atti e infine delle considerazioni suddette, la diagnosi di miocardiopatia con insufficienza cardiaca lieve appare esaustiva e perfettamente congrua alle condizioni reperite”.;
2 Nell'elaborato peritale il CTU ha tenuto conto dell'anamnesi lavorativa doviziosamente descritta:
“Il periziando è impiegato presso la ASL NA 1 in qualità di operaio addetto alle pulizie, ininterrottamente dall'anno 2001. In relazione alla sua attività, il periziando fornisce i seguenti elementi. Il lavoro consiste nell'eseguire pulizie in un presidio dell'ASL NA 1, sia all'interno che all'esterno, a rotazione, eccetto in quelli sull'isola di Capri. I turni di lavoro sono di 8 ore e possono essere mattutini (dalle 6:00 alle
14:00) o pomeridiani (dalle 12:00 alle 20:00), per cinque giorni a settimana;
possono prevedere la presenza di uno o più lavoratori. Nello svolgimento dell'attività, il periziando trasporta secchi del peso di circa 20 kg, su carrello. I secchi vengono movimentati però manualmente circa 30 volte a turno, per il riempimento e lo svuotamento degli stessi. Il periziando riferisce di inalare, durante il lavoro, vapori di detergenti di vario tipo, con episodi di peggioramento dell'asma per cui, in talune occasioni, ha dovuto abbandonare il turno. Il periziando riferisce di essere sottoposto periodicamente a visita del medico competente, e di praticare
ECG ed esami emato - chimici. Nelle considerazioni generali il CTU ha tenuto ben presente che la verifica riguardava i requisiti previsti dalla L. 222/84, secondo cui “si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la cui capacità di lavoro, Controparte_1 in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”. Ed infatti ha avuto cura di precisare “nel caso in questione, non si terrà conto delle percentuali tabellari delle patologie riscontrate, ma del quadro clinico nel suo complesso e del suo impatto sulle capacità lavorative specifiche. Il periziando è un soggetto quarantanovenne, con un quadro clinico dominato dalla patologia cardiaca. Agli atti sono descritte anche patologia asmatica, tiroidea e gastrica. Il contributo sintomatologico delle ultime due è scarso, per cui si deve ritenere che il maggior impatto sia determinato dalle patologie cardiaca e respiratoria. In particolare, valga la pena fornire qualche informazione sulla condizione definita LVNC (left ventricular non - compaction cardiomiopathy). Si tratta di una alterazione anatomica che comporta un maggior ispessimento delle trabecole che costituiscono il tessuto miocardico: sebbene essa sia riconosciuta come patologia dalla maggior parte delle Società scientifiche, molto autori la ritengono invece solo una variante anatomica, a significato incerto.
Peraltro, si consideri come siano le complicanze legate alla perdita di funzione di pompa ad influenzare la terapia e la prognosi, per cui, in soggetti asintomatici e con funzione di pompa cardiaca conservata non è chiaro quale significato attribuire all'ispessimento. Nel caso in esame la funzione cardiaca è conservata, come si evince dagli atti, e la fibrillazione atriale è in attuale compenso. Analogo discorso può farsi per la patologia asmatica, per la quale non è presente agli atti documentazione che ne attesti la gravità: da anamnesi, tuttavia, lo stesso periziando afferma di praticare terapia inalatoria solo nel periodo primaverile, per cui si deve ragionevolmente supporre che per la maggior parte dell'anno l'asma sia in ottimo
3 compenso, e ciò indipendentemente dall'esposizione ad agenti inalanti, che, a detta del periziando, hanno talvolta determinato la necessità di abbandonare il posto di lavoro. Di tale evenienza, comunque, non è traccia agli atti, né risulta che il periziando assuma il al bisogno, cosa che invece dovrebbe avvenire se i Pt_2 vapori provocassero peggioramento dell'asma. Inoltre, agli atti non è descritta patologia articolare che potrebbe trarre nocumento dalla movimentazione di carichi pesanti nello svolgimento dell'attività, alla frequenza descritta dal periziando. Per tutte le ragioni sopra esposte, e poiché infine non è possibile prevedere un logoramento delle condizioni psico - fisiche del ricorrente in un periodo di tempo più breve e in misura superiore al normale peggioramento dipendente dal decorso solito delle patologie in esame, non si può ritenere che la capacità di lavoro del periziando, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
Pertanto ha concluso affermando che il ricorrente presenta un complesso morboso tale da non poter riconoscere che la sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo, secondo quanto richiesto dalla L. 222/84.
La S.C. (Cass. 20 giugno 1994 n. 5934) ha affermato che"in sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità disciplinato dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, nè può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali d'invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente”.
Poichè nella specie la valutazione del CTU ha proprio tenuto conto della incidenza delle patologie sull'attività lavorativa svolta dal ricorrente, il giudizio medico-legale può essere posto a base della decisione, con conseguente reiezione dell'opposizione.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
4 - pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 14.02.2025
Il
Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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