Trib. Perugia, sentenza 22/09/2025, n. 1157
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Sentenza 22 settembre 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Dott. Edoardo Postacchini del Tribunale di Perugia, riguarda un appello contro una sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto una domanda risarcitoria per danni derivanti da uno scontro tra un veicolo e un animale selvatico. L'appellante contestava la responsabilità dell'ente, sostenendo che non fosse stata provata la dinamica del sinistro e che non vi fosse prova del danno subito. L'appellata, al contrario, chiedeva il rigetto dell'appello, sostenendo la validità della sentenza di primo grado.

Il Giudice ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado e rigettando la domanda risarcitoria. La decisione si basa sull'assenza di prova del danno-conseguenza, essenziale per la configurazione della responsabilità civile. Il Giudice ha sottolineato che, sebbene fosse stata dimostrata la responsabilità ex art. 2052 c.c., mancava la prova dell'effettivo pregiudizio subito dall'appellata, poiché non era stata presentata la fattura di spesa per le riparazioni, limitandosi a un preventivo. La sentenza ribadisce l'importanza della prova del danno effettivamente subito, in linea con i principi consolidati della giurisprudenza. Le spese di lite sono state poste a carico dell'appellata, in virtù della soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Perugia, sentenza 22/09/2025, n. 1157
    Giurisdizione : Trib. Perugia
    Numero : 1157
    Data del deposito : 22 settembre 2025

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