TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/09/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3825/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3825/2022 R.G. tra
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Ricci;
Parte_1 P.IVA_1
Appellante
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina CP_1 C.F._1
Rastelli;
Appellata
Conclusioni per l'appellante: come da note scritte del 17/03/2025.
Conclusioni per l'appellata: come da note scritte del 08/03/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Città di Parte_1
Castello n. 14/2022 del 12/04/2022, che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da e aveva condannato l'ente al risarcimento del danno derivatole dallo scontro CP_1 tra il veicolo di sua proprietà e un animale selvatico, chiedendone la riforma con rigetto della domanda risarcitoria.
Si costituiva l'appellata, contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
Sospesa la provvisoria esecutività della sentenza ex art. 283 c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter
c.p.c. del 20/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. I motivi di impugnazione 1 La causa ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da in ragione del CP_1 danno patrimoniale subito a seguito dello scontro tra il veicolo di sua proprietà e un animale selvatico (daino).
In particolare, l'appellata ha agito in giudizio allegando che in data 04/01/2020, alle ore 11.15 circa, il veicolo di sua proprietà, targato DF090XC, nell'occasione condotto da
[...]
allorquando percorreva la strada E45 in direzione sud, al km 112 circa, veniva urtato CP_2 da un daino che saltava improvvisamente sulla carreggiata, riportando danni materiali.
Il giudice di prime cure ha accolto la domanda risarcitoria, ritenendo provata la responsabilità ex art. 2052 c.c. della e insussistente la prova liberatoria, liquidando poi il danno in via Pt_1 equitativa.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere erroneamente ritenuto provata la dinamica del sinistro e raggiunta la prova del fatto che il conducente avesse fatto il possibile per evitare il danno.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il danno.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistente la prova liberatoria a favore della Pt_1
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato la al pagamento delle spese di lite. Pt_1
3. Prova del danno
Occorre preliminarmente esaminare il secondo motivo di impugnazione, concernente la prova del danno, in quanto avente valore assorbente.
Sul punto, l'appellante afferma l'erroneità della sentenza impugnata in quanto il giudice di prime cure avrebbe tratto la prova del danno da un mero preventivo prodotto dalla parte attrice, la quale non aveva invece offerto alcuna prova di avere effettivamente sostenuto la spesa ivi preventivata per la riparazione, non essendo stata prodotta la fattura di spesa e non essendo stato confermato il preventivo dal suo autore nel corso del giudizio.
L'appello è fondato.
Va premesso che nella giurisprudenza di legittimità costituisce un principio ampiamente consolidato quello per cui nella materia della responsabilità civile occorre distinguere la lesione dell'interesse protetto, ossia il danno-evento, dal concreto pregiudizio subito a causa della lesione di tale interesse, ossia il danno-conseguenza (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 576/2008). Il diritto
2 al risarcimento del danno sussiste ove la lesione dell'interesse giuridicamente tutelato abbia causato anche un effettivo pregiudizio nella sfera del creditore, e non anche a fronte della mera lesione dell'interesse in sé, poiché altrimenti si configurerebbe un danno in re ipsa, e la responsabilità civile assumerebbe una funzione sanzionatoria, e non più riparatoria (cfr. Cass.
Civ., S.U., n. 16601/2017).
L'inadempimento del contratto o il fatto illecito provocano la lesione dell'interesse del creditore, e dunque un danno-evento, ma ai fini del risarcimento del danno dovrà esistere anche un danno-conseguenza, cioè un effettivo pregiudizio derivante in modo immediato e diretto dall'inadempimento o dal fatto illecito, come dispone l'art. 1223 c.c. (cfr., Cass. Civ., n.
31233/2018).
Pertanto, se da un lato l'inadempimento di per sé, quale danno-evento, è condizione necessaria e sufficiente al fine di paralizzare la pretesa dell'altro contraente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dall'altro lato esso, al pari del fatto illecito ex art. 2043 c.c., è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini del risarcimento del danno, per il quale occorre l'esistenza, come detto, di un effettivo pregiudizio causalmente riconducibile all'illecito.
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 33645/2022, secondo cui “La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056.
Diversamente da quanto pur affermato in dottrina, il «danno» di cui fa menzione la seconda parte dell'art.
2043 non è altra cosa dal «danno ingiusto» di cui si parla nella prima parte: se non c'è danno conseguenza non
c'è danno ingiusto. Causalità materiale e causalità giuridica non sono così le fasi di una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logico-analitica dell'unitario fenomeno del danno ingiusto (di «profili diversi» dell'unico danno già discorreva Cass. sez. U. n. 576 del 2008, punto n. 5.1.), il quale non è identificabile se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l'uno informato al criterio della regolarità causale, l'altro a quello della conseguenzialità immediata e diretta. Cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non cronologica”.
A fronte di tali principi di diritto, anche ove sussista un danno-evento, ma non anche un danno-conseguenza, la domanda risarcitoria dovrà comunque essere rigettata.
3 Nel caso di specie, anche ove si assumesse la violazione dell'art. 2052 c.c. da parte della e dunque la sua responsabilità per il sinistro del 04/01/2020, la domanda risarcitoria Pt_1 dovrebbe comunque essere rigettata per difetto di prova del danno-conseguenza.
Invero, dalle fotografie prodotte dalla stessa attrice, odierna appellata, si evince che le lesioni alla parte anteriore sinistra del veicolo, raffigurate nelle immagini datate 08/01/2020 e
18/02/2020, risultano riparate nelle fotografie datate 25/02/2020. Se ne deve quindi dedurre che il danno asseritamente derivato dal sinistro è stato già riparato, per cui il risarcimento del danno andrebbe in ogni caso parametrato non sui costi da sostenere in futuro per il ripristino del mezzo, bensì sul rimborso dei costi già sostenuti per l'avvenuta riparazione: si tratta infatti di un danno emergente, sub specie di danno passato, costituito dall'esborso resosi necessario per riparare il danno che sarebbe conseguito dall'altrui illecito e per ripristinare il veicolo nello stato anteriore al sinistro.
In particolare, anche ove si configurasse una responsabilità della per il sinistro con Pt_1
l'animale selvatico (danno-evento), in punto di danno-conseguenza si configurerebbe in ogni caso una ipotesi alternativa: ove il veicolo non fosse ancora stato riparato, occorrerebbe stimare i costi a tal fine necessari, mentre ove il veicolo fosse già stato riparato, occorrerebbe verificare i costi effettivamente sostenuti. Tale alternativa risponde al principio cardine della responsabilità civile, come sopra riportato, ossia quello della riparazione di un danno effettivamente subito, non essendo evidentemente coerente con tale principio una liquidazione del danno in misura in astratto corrispondente alla stima ex ante ma in concreto superiore a quanto effettivamente speso.
Peraltro, in caso di avvenuta riparazione del veicolo, laddove il pregiudizio corrisponde al costo sostenuto per la riparazione, non è invocabile l'art. 1226 c.c. ai fini della liquidazione del danno.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 4318/2020).
4 Nel caso in esame, ove il pregiudizio corrisponde al costo di una riparazione già avvenuta, non può affatto ritenersi impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo ammontare, essendo al contrario particolarmente agevole la prova di tale danno mediante la dimostrazione dell'importo effettivamente speso per la riparazione.
Tale prova, nel caso di specie, non è stata offerta dall'appellata, la quale ha prodotto in giudizio unicamente un preventivo di spesa del 08/01/2020 emesso dalla Carrozzeria Simoncelli S.n.c.
Va osservato che nell'atto di citazione di primo grado vi è riferimento al danno “come da documentazione fotografica e da preventivo e successiva fattura di riparazione, che si allegano (all.ti 2-11)”1, ma tale fattura non risulta poi presente tra gli allegati del fascicolo di parte di primo grado, nell'ambito dei quali l'unica documentazione di spesa offerta in comunicazione è rappresentata dal preventivo di spesa. Del resto la parte appellata, nonostante la specifica deduzione dell'appellante circa l'insufficienza del preventivo in assenza della fattura di spesa, si è limitata a controdedurre in ordine alla sufficienza del preventivo, senza alcuna specifica deduzione in ordine alla fattura di spesa.
Ciò posto, va osservato che la data del preventivo prodotto (08/01/2020) è anteriore a quella
(25/02/2020) stampigliata sulle fotografie raffiguranti il mezzo riparato, per cui, al fine di provare il danno sulla base di elementi oggettivi e razionalmente verificabili, è necessario provare quale sia la somma effettivamente spesa per le riparazioni preventivate, e dunque quale sia stato l'effettivo esborso subito, in termini di danno emergente ex art. 1223 c.c.
Nessuna di tali prove è stata offerta dall'appellata, la quale, come detto, non ha né prodotto documentazione attestante la spesa sostenuta per l'intervento riparativo, come ad esempio fatture o quietanze, né ha comunque formulato nel termine ex art. 320 c.p.c. istanze istruttorie volte a confermare la corrispondenza tra la somma preventivata e quella poi effettivamente spesa, laddove le uniche istanze istruttorie avanzate concernevano la dinamica del sinistro e non anche la prova del danno.
Del resto, non risultando prodotta la fattura di spesa, non è neppure nota l'identità del soggetto che avrebbe eseguito le riparazioni, per cui non vi è neppure prova del fatto che il ripristino sia stato effettivamente eseguito dal medesimo soggetto che aveva emesso il preventivo di spesa.
Per un verso, quindi, manca la prova del danno-conseguenza, in assenza della prova dell'esborso subito per la riparazione, e per altro verso tale difetto probatorio non può essere 1 Cfr. pag. 12 della citazione di primo grado 5 colmato attraverso l'art. 1226 c.c., non potendo ritenersi impossibile o particolarmente difficile la prova di una spesa pecuniaria sostenuta per il ripristino di un bene.
Non sono condivisibili le argomentazioni dell'appellata circa la sufficienza del preventivo di spesa ai fini della prova del danno. Infatti, se da un lato tale preventivo può astrattamente assumere rilevanza allorquando sia necessario stimare il costo che dovrà essere sostenuto dal danneggiato per la riparazione del mezzo, non ancora avvenuta, dall'altro lato tale preventivo perde rilevanza allorquando la riparazione del mezzo sia già avvenuta, essendo in tal caso necessario provare la somma effettivamente spesa.
Alla luce dei principi di diritto sopra esposti, in assenza della prova del danno-conseguenza la domanda deve essere rigettata, restando quindi assorbiti i restanti motivi di impugnazione concernenti il danno-evento.
4. Conclusioni e spese
L'appello deve quindi essere accolto, con riforma della sentenza di primo grado e rigetto della domanda risarcitoria proposta da CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno liquidate d'ufficio anche per il giudizio di primo grado (cfr. Cass. Civ., n. 33412/2024).
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 1.100,00 a € 5.200,00 di cui al DM
55/2014: segue l'applicazione dei corrispondenti parametri, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'assenza di fase istruttoria in appello, oltre al rimborso di contributo unificato e bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Riforma la sentenza del Giudice di Pace di Città di Castello n. 14/2022 del 12/04/2022
e rigetta la domanda proposta da CP_1
- Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante, che si liquidano in complessivi € 650,00 per il giudizio di primo grado ed € 851,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 147,00 per contributo unificato e bollo.
Perugia, 22/09/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3825/2022 R.G. tra
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Ricci;
Parte_1 P.IVA_1
Appellante
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina CP_1 C.F._1
Rastelli;
Appellata
Conclusioni per l'appellante: come da note scritte del 17/03/2025.
Conclusioni per l'appellata: come da note scritte del 08/03/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Città di Parte_1
Castello n. 14/2022 del 12/04/2022, che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da e aveva condannato l'ente al risarcimento del danno derivatole dallo scontro CP_1 tra il veicolo di sua proprietà e un animale selvatico, chiedendone la riforma con rigetto della domanda risarcitoria.
Si costituiva l'appellata, contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
Sospesa la provvisoria esecutività della sentenza ex art. 283 c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter
c.p.c. del 20/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. I motivi di impugnazione 1 La causa ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da in ragione del CP_1 danno patrimoniale subito a seguito dello scontro tra il veicolo di sua proprietà e un animale selvatico (daino).
In particolare, l'appellata ha agito in giudizio allegando che in data 04/01/2020, alle ore 11.15 circa, il veicolo di sua proprietà, targato DF090XC, nell'occasione condotto da
[...]
allorquando percorreva la strada E45 in direzione sud, al km 112 circa, veniva urtato CP_2 da un daino che saltava improvvisamente sulla carreggiata, riportando danni materiali.
Il giudice di prime cure ha accolto la domanda risarcitoria, ritenendo provata la responsabilità ex art. 2052 c.c. della e insussistente la prova liberatoria, liquidando poi il danno in via Pt_1 equitativa.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere erroneamente ritenuto provata la dinamica del sinistro e raggiunta la prova del fatto che il conducente avesse fatto il possibile per evitare il danno.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il danno.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistente la prova liberatoria a favore della Pt_1
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato la al pagamento delle spese di lite. Pt_1
3. Prova del danno
Occorre preliminarmente esaminare il secondo motivo di impugnazione, concernente la prova del danno, in quanto avente valore assorbente.
Sul punto, l'appellante afferma l'erroneità della sentenza impugnata in quanto il giudice di prime cure avrebbe tratto la prova del danno da un mero preventivo prodotto dalla parte attrice, la quale non aveva invece offerto alcuna prova di avere effettivamente sostenuto la spesa ivi preventivata per la riparazione, non essendo stata prodotta la fattura di spesa e non essendo stato confermato il preventivo dal suo autore nel corso del giudizio.
L'appello è fondato.
Va premesso che nella giurisprudenza di legittimità costituisce un principio ampiamente consolidato quello per cui nella materia della responsabilità civile occorre distinguere la lesione dell'interesse protetto, ossia il danno-evento, dal concreto pregiudizio subito a causa della lesione di tale interesse, ossia il danno-conseguenza (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 576/2008). Il diritto
2 al risarcimento del danno sussiste ove la lesione dell'interesse giuridicamente tutelato abbia causato anche un effettivo pregiudizio nella sfera del creditore, e non anche a fronte della mera lesione dell'interesse in sé, poiché altrimenti si configurerebbe un danno in re ipsa, e la responsabilità civile assumerebbe una funzione sanzionatoria, e non più riparatoria (cfr. Cass.
Civ., S.U., n. 16601/2017).
L'inadempimento del contratto o il fatto illecito provocano la lesione dell'interesse del creditore, e dunque un danno-evento, ma ai fini del risarcimento del danno dovrà esistere anche un danno-conseguenza, cioè un effettivo pregiudizio derivante in modo immediato e diretto dall'inadempimento o dal fatto illecito, come dispone l'art. 1223 c.c. (cfr., Cass. Civ., n.
31233/2018).
Pertanto, se da un lato l'inadempimento di per sé, quale danno-evento, è condizione necessaria e sufficiente al fine di paralizzare la pretesa dell'altro contraente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dall'altro lato esso, al pari del fatto illecito ex art. 2043 c.c., è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini del risarcimento del danno, per il quale occorre l'esistenza, come detto, di un effettivo pregiudizio causalmente riconducibile all'illecito.
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 33645/2022, secondo cui “La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056.
Diversamente da quanto pur affermato in dottrina, il «danno» di cui fa menzione la seconda parte dell'art.
2043 non è altra cosa dal «danno ingiusto» di cui si parla nella prima parte: se non c'è danno conseguenza non
c'è danno ingiusto. Causalità materiale e causalità giuridica non sono così le fasi di una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logico-analitica dell'unitario fenomeno del danno ingiusto (di «profili diversi» dell'unico danno già discorreva Cass. sez. U. n. 576 del 2008, punto n. 5.1.), il quale non è identificabile se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l'uno informato al criterio della regolarità causale, l'altro a quello della conseguenzialità immediata e diretta. Cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non cronologica”.
A fronte di tali principi di diritto, anche ove sussista un danno-evento, ma non anche un danno-conseguenza, la domanda risarcitoria dovrà comunque essere rigettata.
3 Nel caso di specie, anche ove si assumesse la violazione dell'art. 2052 c.c. da parte della e dunque la sua responsabilità per il sinistro del 04/01/2020, la domanda risarcitoria Pt_1 dovrebbe comunque essere rigettata per difetto di prova del danno-conseguenza.
Invero, dalle fotografie prodotte dalla stessa attrice, odierna appellata, si evince che le lesioni alla parte anteriore sinistra del veicolo, raffigurate nelle immagini datate 08/01/2020 e
18/02/2020, risultano riparate nelle fotografie datate 25/02/2020. Se ne deve quindi dedurre che il danno asseritamente derivato dal sinistro è stato già riparato, per cui il risarcimento del danno andrebbe in ogni caso parametrato non sui costi da sostenere in futuro per il ripristino del mezzo, bensì sul rimborso dei costi già sostenuti per l'avvenuta riparazione: si tratta infatti di un danno emergente, sub specie di danno passato, costituito dall'esborso resosi necessario per riparare il danno che sarebbe conseguito dall'altrui illecito e per ripristinare il veicolo nello stato anteriore al sinistro.
In particolare, anche ove si configurasse una responsabilità della per il sinistro con Pt_1
l'animale selvatico (danno-evento), in punto di danno-conseguenza si configurerebbe in ogni caso una ipotesi alternativa: ove il veicolo non fosse ancora stato riparato, occorrerebbe stimare i costi a tal fine necessari, mentre ove il veicolo fosse già stato riparato, occorrerebbe verificare i costi effettivamente sostenuti. Tale alternativa risponde al principio cardine della responsabilità civile, come sopra riportato, ossia quello della riparazione di un danno effettivamente subito, non essendo evidentemente coerente con tale principio una liquidazione del danno in misura in astratto corrispondente alla stima ex ante ma in concreto superiore a quanto effettivamente speso.
Peraltro, in caso di avvenuta riparazione del veicolo, laddove il pregiudizio corrisponde al costo sostenuto per la riparazione, non è invocabile l'art. 1226 c.c. ai fini della liquidazione del danno.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 4318/2020).
4 Nel caso in esame, ove il pregiudizio corrisponde al costo di una riparazione già avvenuta, non può affatto ritenersi impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo ammontare, essendo al contrario particolarmente agevole la prova di tale danno mediante la dimostrazione dell'importo effettivamente speso per la riparazione.
Tale prova, nel caso di specie, non è stata offerta dall'appellata, la quale ha prodotto in giudizio unicamente un preventivo di spesa del 08/01/2020 emesso dalla Carrozzeria Simoncelli S.n.c.
Va osservato che nell'atto di citazione di primo grado vi è riferimento al danno “come da documentazione fotografica e da preventivo e successiva fattura di riparazione, che si allegano (all.ti 2-11)”1, ma tale fattura non risulta poi presente tra gli allegati del fascicolo di parte di primo grado, nell'ambito dei quali l'unica documentazione di spesa offerta in comunicazione è rappresentata dal preventivo di spesa. Del resto la parte appellata, nonostante la specifica deduzione dell'appellante circa l'insufficienza del preventivo in assenza della fattura di spesa, si è limitata a controdedurre in ordine alla sufficienza del preventivo, senza alcuna specifica deduzione in ordine alla fattura di spesa.
Ciò posto, va osservato che la data del preventivo prodotto (08/01/2020) è anteriore a quella
(25/02/2020) stampigliata sulle fotografie raffiguranti il mezzo riparato, per cui, al fine di provare il danno sulla base di elementi oggettivi e razionalmente verificabili, è necessario provare quale sia la somma effettivamente spesa per le riparazioni preventivate, e dunque quale sia stato l'effettivo esborso subito, in termini di danno emergente ex art. 1223 c.c.
Nessuna di tali prove è stata offerta dall'appellata, la quale, come detto, non ha né prodotto documentazione attestante la spesa sostenuta per l'intervento riparativo, come ad esempio fatture o quietanze, né ha comunque formulato nel termine ex art. 320 c.p.c. istanze istruttorie volte a confermare la corrispondenza tra la somma preventivata e quella poi effettivamente spesa, laddove le uniche istanze istruttorie avanzate concernevano la dinamica del sinistro e non anche la prova del danno.
Del resto, non risultando prodotta la fattura di spesa, non è neppure nota l'identità del soggetto che avrebbe eseguito le riparazioni, per cui non vi è neppure prova del fatto che il ripristino sia stato effettivamente eseguito dal medesimo soggetto che aveva emesso il preventivo di spesa.
Per un verso, quindi, manca la prova del danno-conseguenza, in assenza della prova dell'esborso subito per la riparazione, e per altro verso tale difetto probatorio non può essere 1 Cfr. pag. 12 della citazione di primo grado 5 colmato attraverso l'art. 1226 c.c., non potendo ritenersi impossibile o particolarmente difficile la prova di una spesa pecuniaria sostenuta per il ripristino di un bene.
Non sono condivisibili le argomentazioni dell'appellata circa la sufficienza del preventivo di spesa ai fini della prova del danno. Infatti, se da un lato tale preventivo può astrattamente assumere rilevanza allorquando sia necessario stimare il costo che dovrà essere sostenuto dal danneggiato per la riparazione del mezzo, non ancora avvenuta, dall'altro lato tale preventivo perde rilevanza allorquando la riparazione del mezzo sia già avvenuta, essendo in tal caso necessario provare la somma effettivamente spesa.
Alla luce dei principi di diritto sopra esposti, in assenza della prova del danno-conseguenza la domanda deve essere rigettata, restando quindi assorbiti i restanti motivi di impugnazione concernenti il danno-evento.
4. Conclusioni e spese
L'appello deve quindi essere accolto, con riforma della sentenza di primo grado e rigetto della domanda risarcitoria proposta da CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno liquidate d'ufficio anche per il giudizio di primo grado (cfr. Cass. Civ., n. 33412/2024).
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 1.100,00 a € 5.200,00 di cui al DM
55/2014: segue l'applicazione dei corrispondenti parametri, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'assenza di fase istruttoria in appello, oltre al rimborso di contributo unificato e bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Riforma la sentenza del Giudice di Pace di Città di Castello n. 14/2022 del 12/04/2022
e rigetta la domanda proposta da CP_1
- Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante, che si liquidano in complessivi € 650,00 per il giudizio di primo grado ed € 851,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 147,00 per contributo unificato e bollo.
Perugia, 22/09/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
6