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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 12/01/2026, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 444/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MA NICOLA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10900/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SI - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250022075166000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21707/2025 depositato il 09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame AL OL ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe a lui notificata in data 28.04.2025 da A.D.E.R. relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 per l'importo complessivo di
€ 273,96.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica dell'atto presupposto e la prescrizione del credito tributario ed ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – SI eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva contestando altresì la fondatezza del ricorso.
La Regione Campania, alla quale il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
La Regione Campania, regolarmente convenuta, è rimasta contumace e dunque non vi è prova in giudizio dell'avvenuta notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento posto a fondamento dell'atto impugnato avviso che asseritamente sarebbe stato notificato il 09.09.2022 in relazione al mancato pagamento del veicolo tg. Targa_1
Deve, inoltre, rilevarsi la prescrizione (rectius decadenza) del credito tributario relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2019 in ossequio al disposto dell'art.5 comma 51 D.L. 953/82 convertito in legge 53/83 che prevede un termine di anni tre, a decorrere dall'anno successivo a quello per il quale il diritto stesso è dovuto, entro il quale l'Amministrazione fiscale deve agire per il recupero delle tasse dovute per effetto della iscrizione dei veicoli nei pubblici registri automobilistici.
Il ricorso appare, dunque, fondato e deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito tributario in oggetto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza mentre devono compensarsi le spese tra parte ricorrente e A.D.E.R.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di parte ricorrente che si liquidano in euro 400,00 oltre accessori come per legge con attribuzione al procuratore antistatario. Compensa le spese tra parte ricorrente e
ADER.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MA NICOLA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10900/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SI - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250022075166000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21707/2025 depositato il 09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame AL OL ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe a lui notificata in data 28.04.2025 da A.D.E.R. relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 per l'importo complessivo di
€ 273,96.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica dell'atto presupposto e la prescrizione del credito tributario ed ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – SI eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva contestando altresì la fondatezza del ricorso.
La Regione Campania, alla quale il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
La Regione Campania, regolarmente convenuta, è rimasta contumace e dunque non vi è prova in giudizio dell'avvenuta notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento posto a fondamento dell'atto impugnato avviso che asseritamente sarebbe stato notificato il 09.09.2022 in relazione al mancato pagamento del veicolo tg. Targa_1
Deve, inoltre, rilevarsi la prescrizione (rectius decadenza) del credito tributario relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2019 in ossequio al disposto dell'art.5 comma 51 D.L. 953/82 convertito in legge 53/83 che prevede un termine di anni tre, a decorrere dall'anno successivo a quello per il quale il diritto stesso è dovuto, entro il quale l'Amministrazione fiscale deve agire per il recupero delle tasse dovute per effetto della iscrizione dei veicoli nei pubblici registri automobilistici.
Il ricorso appare, dunque, fondato e deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito tributario in oggetto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza mentre devono compensarsi le spese tra parte ricorrente e A.D.E.R.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di parte ricorrente che si liquidano in euro 400,00 oltre accessori come per legge con attribuzione al procuratore antistatario. Compensa le spese tra parte ricorrente e
ADER.