Sentenza 9 aprile 2019
Ordinanza cautelare 11 ottobre 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 09/04/2019, n. 4608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4608 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/04/2019
N. 04608/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06123/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6123 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NA PR, , rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Antonellis, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;
contro
La Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Ghera, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n.1;
il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri p. t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
MA IA, RO IA RI e NO VE non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-dell’atto di organizzazione del 7 giugno 2017 n. G08036 della Regione Lazio, “Ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale a soggetto esterno all’amministrazione regionale, si sensi dell’art. 162 del r.r. n. 1/2002 e s.m.” pubblicato sul BURL n. 46 del 8 giugno 2017;
-dell’atto di organizzazione del 7 giugno 2017 n. G08035 della Regione Lazio, pubblicato sul BURL n. 46 in data 8 giugno 2017;
-della nota prot. n. 289720 del 7 giugno 2017 con cui il Segretario Generale comunicava che, nella seduta del 6 giugno 2017 la Giunta prendeva atto della comunicazione del Presidente secondo cui la ricerca all’esterno dei ruoli regionali del soggetto per l’incarico di Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Generale non dava esito positivo;
-dei verbali della seduta della Giunta per la Regione Lazio tenutasi in data 6 giugno 2017, nella parte in cui anche interpretati impediscono la designazione della ricorrente all’incarico di cui trattasi o comunque la sua partecipazione alla procedura indetta con l’Atto di Organizzazione impugnato;
-dell’Atto di Organizzazione n. G06854 del 16 maggio 2017, Proposta n. 8971 del 15 maggio 2017, della Regione Lazio, Strutture amministrative Giunta Regione Lazio, Segretario Generale, mediante cui si disponeva l’assegnazione, le funzioni e l’incarico di Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale all’Avv. RO IA RI e al dott. MA
IA e nella parte in cui non assegna l’incarico alla ricorrente;
-della nota Prot. n. 243599 del 15 maggio 2017 del Segretario generale e mediante cui è stato trasmesso al Presidente il prospetto contenente le valutazioni in termini di rispondenza dei curriculum con il profilo professionale richiesto, ad oggi non conosciuta (regolarmente richiesta con autonoma istanza di accesso), nella parte in cui, anche come interpretata dalla Regione Lazio, impedisce alla ricorrente la possibilità di partecipare alla selezione pubblica e di ottenere l’incarico di Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale;
-della valutazione, ad oggi non conosciuta, del curriculum della ricorrente nella parte in cui, anche come interpretata dalla Regione Lazio, impedisce alla ricorrente la possibilità di partecipare alla selezione pubblica e di ottenere l’incarico di Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale;
-dell’Atto di Organizzazione n. G05089 datato 19 aprile 2017 e pubblicato sul BURL in data 20 aprile 2017 emesso dalla Regione Lazio, avente ad oggetto la “ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale a soggetto esterno all’amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 162 del r.r. n. 1/2002 e s.m.” nella parte in cui, anche interpretato, impedisce alla ricorrente la possibilità di partecipare alla selezione pubblica;
-di tutti gli altri atti indicati nell’epigrafe, ivi compreso ogni ulteriore atto anche non conosciuto prodromico e/o consequenziale a quelli sopra indicati nella parte in cui, anche come interpretato dalla Regione Lazio, limita il diritto di parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica e l’ottenimento dell’incarico da Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale;
e per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente ad ottenere l'incarico di Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale nonché in via subordinata del diritto della ricorrente a poter partecipare alla selezione pubblica per la “ricerca di professionalità per l'affidamento dell'incarico di Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale a soggetto esterno all'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 162 del r.r. n. 1/2002 e s.m”;
e per la condanna
al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;
per quanto per quanto riguarda i motivi aggiunti del 27 luglio 2017:
-dell’atto di organizzazione del 14 luglio 2017 n. G09972 della Regione Lazio “Strutture amministrative Giunta Regione Lazio. Segretario Generale”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati del 18 ottobre 2017:
-dell'atto di organizzazione del 31 agosto 2017 n. G11883 della Regione Lazio “Strutture amministrative Giunta Regione Lazio. Segretario Generale”;
-delle risultanze emerse a seguito dell'evasione dell'istanza di accesso agli atti dell'11 agosto 2017 e dei relativi verbali redatti dalla Regione Lazio in pari data;
-dell'atto della Regione Lazio, Registro Ufficiale Int. 0404098 del 03.08.2017, nella parte in cui, anche interpretato, ritiene non valutabile il curriculum professionale dell'Avv. PR ai fini dell'assegnazione dell'incarico di cui trattasi e di tutti gli atti vi richiamati, in particolare della nota prot. 289720 del 07.06.2017, della nota prot. 316601 del 21.06.2017, della nota prot. 319578 del 22.06.2017, del verbale n. 42 della seduta della Giunta della Regione Lazio, anche in parte qua;
-dell'atto della Regione Lazio, Registro Ufficiale Int. 0398711 del 01.08.2017, verbale di accesso agli atti amministrativi e di tutti gli atti dell'Amministrazione ivi richiamati, in particolare dei verbali della seduta della Giunta Regionale n. 35 del 06.06.2017, n. 41 del 27.06.2017 e n. 42 del 28.06.2017;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18 ottobre 2017:
-dell'atto di organizzazione del 31 agosto 2017 n. G11883 della Regione Lazio “Strutture amministrative Giunta Regione Lazio. Segretario Generale”;
-delle risultanze emerse a seguito dell'evasione dell'istanza di accesso agli atti dell'11 agosto 2017 e dei relativi verbali redatti dalla Regione Lazio in pari data;
-dell'atto della Regione Lazio, Registro Ufficiale Int. 0404098 del 03.08.2017, nella parte in cui, anche interpretato, ritiene non valutabile il curriculum professionale dell'Avv. PR ai fini dell'assegnazione dell'incarico di cui trattasi e di tutti gli atti vi richiamati, in particolare della nota prot. 289720 del 07.06.2017, della nota prot. 316601 del 21.06.2017, della nota prot. 319578 del 22.06.2017, del verbale n. 42 della seduta della Giunta della Regione Lazio, anche in parte qua;
-dell'atto della Regione Lazio, Registro Ufficiale Int. 0398711 del 01.08.2017, verbale di accesso agli atti amministrativi e di tutti gli atti dell'Amministrazione ivi richiamati, in particolare dei verbali della seduta della Giunta Regionale n. 35 del 06.06.2017, n. 41 del 27.06.2017 e n. 42 del 28.06.2017;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28 novembre 2017:
- dell'atto di organizzazione n. G14677 del 27.10.2017 della Regione Lazio “Strutture amministrative Giunta Regione Lazio. Segretario Generale” avente ad oggetto: “Proroga dell'attribuzione temporanea di funzioni all'interno dell'Avvocatura regionale”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5 febbraio 2018:
- dell'atto di organizzazione n. G18700 del 27 dicembre 2017 della Regione Lazio “Strutture amministrative Giunta Regione Lazio. Segretario Generale” avente ad oggetto: “Proroga dell'attribuzione temporanea di funzioni all'interno dell'Avvocatura regionale”.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8 maggio 2018:
- dell'atto di organizzazione n. G05500 del 26 aprile 2018, proposta n. 7028 del 26 aprile 2018, della Regione Lazio “Strutture amministrative Giunta Regionale Lazio Segretario Generale” ed avente ad aggetto la “Proroga dell'attribuzione temporanea di funzioni all'interno dell'Avvocatura regionale”.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17 luglio 2018:
- dell'atto di organizzazione 9 maggio 2018 n. G06031 della Regione Lazio – Direzione Affari Istituzionali, personale e sistemi informatici, Atti dirigenziali di gestione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 38 del 10.05.2018;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimate Amministrazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Premette in fatto la ricorrente, Avvocato appartenente all’Avvocatura regionale, di avere proposto ricorso, notificato in data 2 maggio 2017, avverso l’atto di organizzazione n. G05089 del 19 aprile 2017 mediante il quale si disponeva la pubblicazione dell’avviso informativo per la ricerca di professionalità per l’affidamento a soggetto esterno all’amministrazione regionale dell’incarico di Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale, ai sensi della lettera G dell’allegato H del Regolamento di organizzazione n. 1/2002 sul DUR e sul sito web della Regione Lazio, ma di non averlo iscritto a ruolo in quanto successivamente (senza che la procedura indetta fosse interrotta o conclusa) interveniva l’Atto di Organizzazione del 16 maggio 2017 con cui l’incarico di Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale e le relative funzioni venivano conferite all’Avv. RO IA RI (quanto alle funzioni di carattere giuridico e legale) e al Dott. MA IA (quanto alle funzioni di carattere amministrativo e contabile) in attesa di un nuovo bando.
La decisione di rinnovare la procedura era scaturita dalla circostanza inerente la presentazione di domanda solo da parte di soggetti (tra cui anche la ricorrente) non in possesso dei requisiti richiesti: in particolare, nessuno degli Avvocati regionali con qualifica dirigenziale risultava in possesso dell’abilitazione al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori da almeno dodici anni, come disposto dall’art. 1 bis, comma 3, della legge regionale n. 6/2002 e s.m..
Precisa, ancora, che il citato comma 3 dell’articolo 11 bis, L.R. 6/2002, dispone testualmente: “ Ai fini di un razionale svolgimento delle specifiche funzioni professionali, all’Avvocatura regionale è preposto l’avvocato coordinatore. L’incarico di avvocato coordinatore è conferito (…), ad avvocati regionali in possesso della qualifica dirigenziale e abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori da almeno dodici anni, ad avvocati dello Stato ovvero ad avvocati esterni abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori da almeno quindici anni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni ”.
Con il ricorso in epigrafe, impugna ora l’Atto di Organizzazione interna n. G08035 e l’Atto di Organizzazione interno n. G08036, pubblicati sul BURL dell’8 giugno 2017, con cui la precedente procedura di ricerca esterna della detta professionalità è stata annullata ed è stato pubblicato un nuovo avviso pubblico per la ricerca della medesima professionalità, di identico contenuto a quello precedente, con l’unica differenza inerente la tempistica del conferimento dell’incarico che da 5 anni è passato a 3 anni di durata.
Atteso che anche il nuovo bando preclude alla ricorrente di poter partecipare all’avviso pubblico, e ritenendo che lo stesso sia affetto da una serie di illegittimità e che l’Amministrazione abbia abusato della propria posizione di supremazia violando non solo la normativa di riferimento, ma altresì i principi sottesi all’azione amministrativa, deduce i seguenti articolati motivi in diritto.
I. Violazione art.li 2, 3, 4, 35 e 97 Cost. Eccesso di potere. Contraddittorietà tra più atti della pubblica amministrazione. Violazione del principio di buona amministrazione.
Sarebbe intriso di contraddittorietà l’operato dall’amministrazione che dapprima ha escluso la ricorrente dalla prima procedura, impedendole la partecipazione per difetto del requisito dei 12 anni di abilitazione innanzi le magistrature superiori, e poi ha assegnato l’incarico a soggetto privo del detto requisito ed infine ha pubblicato un nuovo bando di identico contenuto al precedente.
II. Violazione degli articoli 2, 3, 4, 35 e 97 Cost. Violazione del principio di legalità. Violazione del principio di imparzialità e di buona amministrazione. Violazione della l. 241/1990. Violazione del principio di ragionevolezza, eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione. Manifesta irragionevolezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere, illogicità manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione della stessa L. R. n. 6/2002 e del medesimo avviso pubblico nella parte in cui descrive le competenze e le mansioni dell’Avvocato Coordinatore. Violazione del D. Lgs. n. 165 del 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego).
L’Amministrazione avrebbe illegittimamente deciso di escludere dalla selezione gli avvocati già dipendenti della Regione Lazio preferendo a questi soggetti esterni anche con meno valore professionale o addirittura privi di alcuna esperienza professionale, a nulla valendo, in proposito, il mero richiamo all’articolo 11 bis, comma 3, L.R. 6/2002 in quanto tale normativa avrebbe dovuto essere costituzionalmente interpretata ed applicata nel rispetto delle norme superiori, alla luce del T.U. sul Pubblico Impiego e della normativa costituzionale. Il bando sarebbe comunque illegittimo per essere l’art. 11 bis della L.R. 6/2002 incostituzionale in quanto si risolverebbe nell'elusione dell'art. 97 Costituzione, escludendo in modo del tutto irrazionale ed arbitrario la partecipazione a tutti i più meritevoli (rectius avvocato dirigente), e risolvendosi invece, in una legge provvedimento (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 137/2009) a favore del Coordinatore esterno. Sotto altro profilo, l’art. 11 bis della legge regionale n. 6/2002 contrasterebbe con la legislazione statale disciplinante il pubblico impiego e, nello specifico, con l’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, Testo Unico sul Pubblico Impiego, imporrebbe la valorizzazione delle risorse interne delle amministrazioni pubbliche oltre che il contenimento dei costi, così da concretizzare la ricerca di massima efficienza in proporzione alle disponibilità organiche già in possesso dell’ente.
III. Violazione degli articoli 2, 3, 4, 35 e 97 Cost. Violazione del principio di imparzialità e di buona amministrazione. Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell’azione della P.A. Violazione del principio di ragionevolezza, eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione. Manifesta irragionevolezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere.
L’operato dell’Amministrazione sarebbe censurabile anche per violazione dei principi di buon andamento e, più in generale, di buona amministrazione in quanto dalle determinazioni assunte emergerebbero profili di violazione dei principi costituzionali che sorreggono le procedure del tipo di quelle in oggetto. Sotto altro profilo, l’illegittimità dell’azione amministrativa si disvelerebbe considerando che nell’avviso pubblico, impugnato in parte qua, è specificato: “La valutazione non è vincolata da procedure di comparazione formale fra i soggetti candidati, fermo restando l’obbligo di motivazione della scelta che sarà effettuata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento”, con riserva alla totale discrezionalità amministrativa che nel caso di cui in parola si tramuterebbe in arbitrarietà.
Solleva, infine, questione di legittimità costituzionale, ove non si dovesse accedere alla tesi avanzata che imporrebbe una lettura costituzionalmente orientata della norma della Regione Lazio sui requisiti di selezione per l’incarico di Avvocato Coordinatore, dell’art. 11 bis, comma 3, della L.R. 6/2002, per contrasto insanabile con le norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 35 e 97 Cost.
In conclusione chiede l’annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati per quanto di interesse di parte ricorrente, ovvero limitatamente alla parte in cui non permettono alla ricorrente la partecipazione alla procedura selettiva, riconoscendo il diritto della stessa ad essere ammessa alla procedura selettiva per la “ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale a soggetto esterno all’amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 162 del r.r. n. 1/2002 e s.m”.; in via gradata, ove l’adito Tribunale non ritenesse di poter annullare il solo diniego di ammissione ma dovesse disporre l’annullamento integrale della procedura pubblica, chiede la condanna al risarcimento del danno in forma specifica sub specie di partecipazione alla procedura; infine ed in via ulteriormente residuale, chiede l’annullamento di tutti gli atti in epigrafe e quindi l’intera selezione pubblica.
Si sono costituiti, solo formalmente, il Ministero della salute e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato.
Si è costituita in giudizio anche la Regione Lazio per eccepire l’inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sia nella parte in cui hanno per oggetto gli Atti di Organizzazione 7 giugno 2017 n. G08036, 7 giugno n. G08035 e 9 maggio 2018 n. G06031, con cui è stato dato avvio alle procedure per la “ Ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale a soggetto esterno all’amministrazione regionale ”, sia nella parte in cui sono stati impugnati gli atti di organizzazione con cui è stata, dapprima attribuita, e poi più volte prorogata, l’attribuzione temporanea di funzioni all’interno dell’Avvocatura regionale, e, infine, con riguardo alla deliberazione n. 267 del 25 giugno 2018, proposta n. 9157 del 1° giugno 2018 della Direzione Affari istituzionali, personale e sistemi informativi, Area Trattamento giuridico, avente ad oggetto il “ Conferimento dell’incarico di Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale si sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002 n. 1, Approvazione schema di contrato ”; nel merito, ha eccepito l’infondatezza degli esposti mezzi di censura, chiedendo comunque il rigetto dei mezzi impugnatori.
Non si sono, invece, costituiti i controinteressati, pure intimati.
L’esame della richiesta di sospensione degli atti impugnati, introdotta interinalmente dalla parte ricorrente, è stato più volte rinviato su richiesta della medesima, in ragione della necessità di proporre motivi aggiunti avverso gli atti della procedura che sono stati via, via adottati. Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2018, il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di misure cautelari; quindi il ricorso è stato trattato per la decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2018.
DIRITTO
Come accennato in narrativa, sono oggetto di controversia le procedure attivate dalla Regione Lazio per il conferimento dell’incarico di Coordinatore della Avvocatura regionale, di cui le prime si sono concluse senza l’individuazione di un soggetto idoneo, mentre l’ultima con il conferimento del relativo incarico.
La ricorrente, in servizio presso l’Avvocatura regionale dal 1998, dirigente dal 2007, avvocato cassazionista dal 22 aprile 2016, contesta tali atti che le hanno, di fatto, precluso una utile partecipazione alle procedure de qua, nonostante possa vantare oltre 12 anni di attività forense e l’abilitazione dinanzi le Magistrature superiori, siccome priva del requisito richiesto nel bando e previsto dall’art. 11 bis, comma 3, legge regionale n. 6/2002, e cioè, di essere avvocato cassazionista da almeno dodici anni; lamenta, in sostanza, l’abnormità di tale requisito, in quanto, di fatto, ha comportato la pretermissione delle professionalità interne all’amministrazione a favore di professionalità esterne e a discapito dello stesso interesse pubblico sotteso.
Impugna, altresì, gli atti con cui, nelle more della conclusione delle contestate procedure, l’incarico è stato affidato, sia pure in via temporanea, ad avvocato interno con ruolo dirigenziale della Regione Lazio, ma privo del requisito richiesto, in contraddizione con quanto, invece, preteso con gli atti di organizzazione avversati; impugna, infine, l’atto di conferimento dell’incarico cui la medesima aspira, a conclusione dell’ultima procedura espletata.
Gradua le diverse domande introdotte, chiedendo, in via principale, l’annullamento di tutti i provvedimenti impugnati, a partire dagli atti di organizzazione con cui sono state indette le procedure, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali, previa interpretazione costituzionalmente orientata delle norme ivi applicabili, al fine di permettere la partecipazione della ricorrente alla selezione per il profilo di Avvocato Coordinatore della Regione Lazio; in subordine, chiede la rimessione della questione alla Corte Costituzionale; in via ulteriormente gradata, chiede l’annullamento integrale della procedura pubblica con condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica sub specie di conferimento dell’incarico, ovvero di partecipazione alla procedura; in via residuale, in accoglimento degli altri motivi, secondo l’ordine di graduazione esposto in ricorso e nei motivi aggiunti, l’annullamento di tutti gli atti impugnati, e dell’intera selezione pubblica.
Deve essere esaminata, in via pregiudiziale, l’eccezione sollevata dalla Regione Lazio sotto il profilo del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Rileva il Collegio che il giudice della competenza si è ripetutamente pronunciato stabilendo che, in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A.; da tali coordinate generali ha fatto conseguire, quale corollario, che appartiene senz’altro alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia relativa alla procedura di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali generali priva di natura concorsuale - sebbene aperta a soggetti esterni - in difetto della previsione di una commissione esaminatrice, della formazione di una griglia di punteggi riferita ai titoli prescritti e della formazione di una graduatoria finale di merito (cfr. Cassazione civile, sez. un., 5 aprile 2017, n.8799).
Peraltro, anche il Consiglio di Stato ha espresso analoghi principi, statuendo ulteriori corollari, laddove ha precisato che spetta alla giurisdizione del g. o. la definizione della controversia avente ad oggetto l'intero procedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale, ivi compresi gli avvisi e l'esito negativo dell'interpello interno, nonché l'avviso e il conferimento all'esterno, dovendo ritenersi riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo solo la controversia avente ad oggetto l'impugnazione di atti di macro organizzazione (quali, nel caso esaminato dal giudice di appello, le delibere che hanno riorganizzato le strutture amministrative, ridefinendo le competenze e il numero delle direzioni regionali e stabilendo nuove modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali) (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 27 marzo 2017, n.1365).
Applicando le superiori coordinate al caso in esame, e avendo riguardo al petitum introdotto, come sopra tratteggiato secondo l’ordine indicato dalla stessa parte ricorrente, appare evidente che l’eccezione sollevata sul punto dalla difesa regionale ha colto nel segno.
La ricorrente, infatti, chiede la rimozione sia degli atti con cui è stato indetto l’interpello per la ricerca della professionalità cui affidare l’incarico dirigenziale in controversia che gli atti di conferimento di incarichi temporanei e quello con cui è stato definitivamente affidato l’incarico di Coordinatore dell’Avvocatura regionale, denunciando la lesione della posizione acquisita e scaturente direttamente dal rapporto di lavoro in essere con l’Ente regionale, sulla base di una prospettata lettura della norma regionale a tal fine applicata, in coerenza con i principi costituzionali invocati a salvaguardia della professionalità maturata presso il medesimo ufficio al cui coordinamento aspira.
Non sono, dunque, in discussione gli atti cui è sotteso l’esercizio del potere amministrativo in materia di definizione delle linee fondamentali dell’organizzazione degli uffici (c.d. detti atti di macro organizzazione) e le modalità di conferimento degli stessi, rispetto ai quali, contrapponendosi posizioni di interesse legittimo, il giudice ordinario non potrebbe operare il potere di disapplicazione che gli è proprio quando viene, invece, dedotto un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro-organizzazione.
La ricorrente, invero, reclama l’annullamento degli atti con cui, sulla base delle norme recate in proposito da apposita legge regionale (nella specie, la legge n. 6 del 2002), è stata indetta una procedura priva delle caratteristiche proprie dei concorsi pubblici finalizzati all’assunzione, per non essere prevista una commissione esaminatrice, la formazione di una griglia di punteggi riferita ai titoli prescritti e la formazione di una graduatoria finale di merito.
Rileva il Collegio che la procedura, culminata con il conferimento dell’incarico di Coordinatore dell’Avvocatura regionale, è del tutto priva delle caratteristiche che sole potrebbero giustificare l’invocato sindacato del giudice amministrativo, per essere, oltretutto, espressamente svincolata da operazioni di comparazione formale tra i soggetti candidati, costituendo, dunque, il presupposto dell’atto di conferimento di incarico dirigenziale, sulla cui contestazione in sede giudiziaria la legge stessa ha stabilito la competenza del giudice ordinario.
In definitiva, avendo introdotto la ricorrente azione di impugnativa sia avverso atti finalizzati al conferimento di incarichi dirigenziali estranei ad una procedura concorsuale, che avverso atti di conferimento dello stesso incarico dirigenziale (temporanei e definitivo), per le ragioni che precedono, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, in quanto riservati alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (recante il codice del processo amministrativo); sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto della particolarità della fattispecie in controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione della giudice ordinario, davanti alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (recante il codice del processo amministrativo).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente FF, Estensore
IAngela Caminiti, Consigliere
Eleonora Monica, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Donatella Scala |
IL SEGRETARIO