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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/10/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino Ierimonti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3540/2024,
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Fanciullo e Salvatore Calabro, per procura in atti;
OPPONENTE
E
CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide D'Ippolito e Giovanna Giacomelli, per procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_2 costituita nel presente giudizio attraverso la procuratrice rappresentata e Controparte_3 difesa dagli Avv.ti Enrica Maria Ghia e Giovanna Giacomelli, per procura in atti;
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 25.9.2025 la causa è stata discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e trattenuta in decisione. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.5.2024 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 461/24, emesso il 7.3.2024 dal Tribunale di Lecce, con cui la aveva ottenuto nei suoi confronti ingiunzione per il pagamento di € 13.808,53 CP_1 oltre interessi e spese della procedura monitoria a titolo di residua sorte capitale al 17.11.2022 del finanziamento n. C[...]VQU5X8 concesso all'opponente il 23.3.2018. L'opponente contestava la mancanza di un contratto di finanziamento validamente sottoscritto da entrambi i contraenti, l'inidoneità per ottenere un decreto ingiuntivo della documentazione prodotta,
l'applicazione di interessi anatocistici da parte dell'opposta e l'omessa indicazione del TAEG in contratto. Pertanto, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, la rideterminazione delle somme effettivamente dovute secondo un piano di ammortamento da ricalcolare, con vittoria di spese processuali da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Si costituiva in giudizio la educendo l'infondatezza dell'opposizione, attesa la CP_1 legittimità delle condizioni contrattuali pattuite e in concreto applicate, concludendo per il rigetto della stessa e comunque per l'accertamento del credito azionato in via monitoria o della diversa somma che fosse stata accertata in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 26.3.2025 era concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed erano invitate le parti a espletare il tentativo di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs.
28/10.
Con comparsa depositata il 26.6.2025, interveniva in giudizio Controparte_2 attraverso la procuratrice in qualità di cessionaria del credito azionato in Controparte_3 sede monitoria da associandosi alle posizioni della stessa opposta. CP_1
Tuttavia, all'udienza del 10.7.2025 parte opponente eccepiva la sopravvenuta improcedibilità del giudizio. Pertanto, ritenuta l'opportunità di decidere in ordine a tale questione preliminare la causa era discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del giorno 25.9.2025 ed era trattenuta in decisione.
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Il giudizio originariamente introdotto con ricorso monitorio è improcedibile e, dunque,
l'opposizione va accolta, per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo, infatti, si deve osservare che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 28/10, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta e pertanto, ove essa non si attivi, seguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
2 Ebbene, nella presente fattispecie, con l'ordinanza emessa il 26.3.2025, in occasione della pronuncia sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stato rilevato il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria di cui al D. Lgs. 28/10 e le parti sono state invitate a presentare la domanda di mediazione, ma nessuna delle parti costituite in giudizio ha promosso la procedura.
Sotto tale profilo, in particolare, si deve rilevare come non possa avere alcun rilievo la circostanza che la cessionaria del credito abbia promosso la procedura di Controparte_2 mediazione, in quanto lo ha fatto con istanza del 23.5.2025 quando non era ancora costituita nel presente giudizio e, dunque, quando solo la in veste di parte opposta, era CP_1 legittimata ad assolvere alla condizione di procedibilità del giudizio pendente.
Alla luce di queste considerazioni, dunque, va dichiarata l'improcedibilità del giudizio originariamente introdotto con ricorso monitorio e conseguentemente va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 461/24, emesso il 7.3.2024 dal Tribunale di Lecce.
A fronte dell'accoglimento dell'opposizione si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico di parte opposta, nell'importo liquidato in dispositivo, tenendo conto della limitata attività processuale espletata.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 461/24, emesso il 7.3.2024 dal
Tribunale di Lecce;
2) condanna in solido, al pagamento in favore CP_1 Controparte_2 dei difensori antistatari di delle spese di lite che si liquidano in € 118,50 per Parte_1 spese ed € 1.300,00 per compensi, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, CPA ed IVA come per legge.
Lecce, 2 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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