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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
XERRA NICOLO', TO
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2071/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6467/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 04/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7020500107 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7020500107 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010500120 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010500123 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010500123 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010500123 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1971/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Archedil di Ricorrente_2 s.a.s. ha presentato appello (R.G.A 2071/2024) per la riforma della sentenza n.6447/2023 pronunciata il 23/6/2023 dalla sezione quarta della Corte di Giustizia di primo grado di Regio
Calabria con la qual quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dalla suddetta società, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.TD7020500107/2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il suddetto avviso è stato conseguente ad indagini di carattere generale, eseguite dalla Guardia di Finanza
( p.v. del 17/7/2017) ; gli stessi militari hanno rilevato dall'esame dei conti correnti , intrattenuti dalla società, oggi appellante, l'esistenza di ricavi sottratti all'imposizione per euro 57.995,34.
La società ha eccepito, in primo grado, la illegittimità dell'avviso, indicato in premessa,derivante dal citato processo verbale, eccependo :
mancanza del contraddittorio;
elevata percentuale di redditività, pari al 47%,applicata sui ricavi accertati, con conseguente sproporzionato reddito di impresa rispetto a quello medio del settore.
I primi Giudici hanno respinto il ricorso, non condividendone entrambe le eccezioni;
per quanto riguarda la mancanza del contraddittorio ,gli stessi hanno reputato esso vi è stato con i verificatori, durante l'esecuzione dell'indagine fiscale e, per quanto riguarda la eccessiva, secondo il ricorrente,, redditività accertata,la hanno ritenuta valida in mancanza di documentazione ,atta a dimostrare la eccessività contestata.
Si premette, a questo punto, che l'avviso dell'Agenzia è stato emesso in applicazione dell'art.39, comma 1, lettera d, del D.P.R.600/1973, per il quale gli uffici fiscali procedono alla rettifica del reddito ,determinato in base alle scritture contabili, quando l'incompletezza , la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione elle scritture contabili e dalle verifiche, effettuate ai sensi dell'art.33 dello stesso decreto nonché dai dati e dalle notizie raccolti ai sensi dell'art.32 sempre dello stesso decreto, desumendo l'esistenza di attività non dichiarate sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti.
Tornando all'esame dell'appello, l'appellante ha insistito sulla riforma della sentenza in considerazione dell'eccessiva percentuale di redditività, a suo parere, sproporzionata rispetto alla attività svolta dalla società appellante(edilizia).
L'appellante, in modo particolare, ha affermato “deve rilevarsi l'erroneità della decisione posto che risulta essere circostanza notoria che il margine di redditività nel settore edilizia non supera il 15% dei ricavi accertati, nel mentre la percentuale di redditività applicata dall'ufficio appare essere più pertinente alla attività professionale”.
La eccezione dell'appellante , per la quale il reddito accertato deve essere il più vicino alla realtà, in considerazione, ovviamente, di ogni diversa realtà economica individuale, appare condivisibile.
Lo stesso appellante ha ,in ogni caso, allegato documentazione dalla quale si rileva che questa Corte di
Giustizia tributaria, in diversa composizione, ha ,nel settore dell'edilizia, applicato la redditività dell'11% , e che l'Agenzia stessa ha , in sede di conciliazione, applicato la percentuale di redditività del 12%.
Per quanto detto, questa Corte riforma parzialmente la sentenza di primo grado e determina la percentuale di redditività da applicare sui ricavi accertati nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Secondo Grado accoglie parzialmente l'appello come in parte motiva;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
XERRA NICOLO', TO
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2071/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6467/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 04/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7020500107 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7020500107 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010500120 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010500123 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010500123 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010500123 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1971/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Archedil di Ricorrente_2 s.a.s. ha presentato appello (R.G.A 2071/2024) per la riforma della sentenza n.6447/2023 pronunciata il 23/6/2023 dalla sezione quarta della Corte di Giustizia di primo grado di Regio
Calabria con la qual quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dalla suddetta società, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.TD7020500107/2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il suddetto avviso è stato conseguente ad indagini di carattere generale, eseguite dalla Guardia di Finanza
( p.v. del 17/7/2017) ; gli stessi militari hanno rilevato dall'esame dei conti correnti , intrattenuti dalla società, oggi appellante, l'esistenza di ricavi sottratti all'imposizione per euro 57.995,34.
La società ha eccepito, in primo grado, la illegittimità dell'avviso, indicato in premessa,derivante dal citato processo verbale, eccependo :
mancanza del contraddittorio;
elevata percentuale di redditività, pari al 47%,applicata sui ricavi accertati, con conseguente sproporzionato reddito di impresa rispetto a quello medio del settore.
I primi Giudici hanno respinto il ricorso, non condividendone entrambe le eccezioni;
per quanto riguarda la mancanza del contraddittorio ,gli stessi hanno reputato esso vi è stato con i verificatori, durante l'esecuzione dell'indagine fiscale e, per quanto riguarda la eccessiva, secondo il ricorrente,, redditività accertata,la hanno ritenuta valida in mancanza di documentazione ,atta a dimostrare la eccessività contestata.
Si premette, a questo punto, che l'avviso dell'Agenzia è stato emesso in applicazione dell'art.39, comma 1, lettera d, del D.P.R.600/1973, per il quale gli uffici fiscali procedono alla rettifica del reddito ,determinato in base alle scritture contabili, quando l'incompletezza , la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione elle scritture contabili e dalle verifiche, effettuate ai sensi dell'art.33 dello stesso decreto nonché dai dati e dalle notizie raccolti ai sensi dell'art.32 sempre dello stesso decreto, desumendo l'esistenza di attività non dichiarate sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti.
Tornando all'esame dell'appello, l'appellante ha insistito sulla riforma della sentenza in considerazione dell'eccessiva percentuale di redditività, a suo parere, sproporzionata rispetto alla attività svolta dalla società appellante(edilizia).
L'appellante, in modo particolare, ha affermato “deve rilevarsi l'erroneità della decisione posto che risulta essere circostanza notoria che il margine di redditività nel settore edilizia non supera il 15% dei ricavi accertati, nel mentre la percentuale di redditività applicata dall'ufficio appare essere più pertinente alla attività professionale”.
La eccezione dell'appellante , per la quale il reddito accertato deve essere il più vicino alla realtà, in considerazione, ovviamente, di ogni diversa realtà economica individuale, appare condivisibile.
Lo stesso appellante ha ,in ogni caso, allegato documentazione dalla quale si rileva che questa Corte di
Giustizia tributaria, in diversa composizione, ha ,nel settore dell'edilizia, applicato la redditività dell'11% , e che l'Agenzia stessa ha , in sede di conciliazione, applicato la percentuale di redditività del 12%.
Per quanto detto, questa Corte riforma parzialmente la sentenza di primo grado e determina la percentuale di redditività da applicare sui ricavi accertati nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Secondo Grado accoglie parzialmente l'appello come in parte motiva;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.