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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/08/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1166 del 2022 - Pag. 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1166 del 2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Divisione di beni caduti in successione” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MINNICELLI MAURIZIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. METE ELISABETTA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 16.5.22,
ha convenuto in giudizio . La difesa del primo ha allegato Parte_1 CP_1 che:
- In virtù della successione di sua madre, la attrice Controparte_2 Parte_1 diveniva proprietaria di ¼ di un fabbricato sito in CA alla contrada Marinella, viale 1 Maggio 20, contraddistinto in Catasto al foglio 2, particella 262, sub. 1-3, laddove l'intero era costituito da un appartamento per civile abitazione, composto da piano terra e primo piano, con annessa corte esclusiva, ampia circa mq. 350;
- Sempre in virtù della successione della madre l'altra porzione dei Controparte_2 diritti in piena proprietà di ¼ su quel medesimo fabbricato, risultavano in testa al germano mentre la restante parte, pari ad una metà dell'intero, era in CP_1 proprietà di , genitore dei due germani, il quale aveva effettuato formale Persona_1 rinuncia relativamente alla eredità della moglie;
- Successivamente, con rogito Notar Dott. del 5.7.2019, rep. n. 44896, Persona_2 registrato in Roma il 29.7.2019 al n. 19036 serie 1/T, acquistava dal Parte_1 genitore ed in nuda proprietà, la quota di questi (2/4), con riserva di Persona_1 usufrutto sulla stessa quota indivisa, da parte dello stesso venditore;
- Ancora successivamente, interveniva il decesso di , di talchè, Persona_1 [...]
già, come detto proprietaria di ¼ dell'intero immobile, otteneva il Pt_1 consolidamento della sua piena proprietà relativamente alla quota dei 2/4 dei diritti sul bene, rimasto indiviso con il germano al quale, evidentemente, residuava CP_1 la quota di ¼ rispetto ai summenzionati diritti;
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- Da qualche tempo, anche a causa di insorte difficoltà di interlocuzione con il proprio germano segnatamente per la concreta utilizzazione dell'immobile, è insorta nella attrice la volontà di addivenire a scioglimento della predetta comunione ex art. 1111 c.c., sicché ella avrebbe inteso ottenere bonariamente la proprietà solitaria dell'intero cespite, acquisendola, qualora ve ne fosse stata la disponibilità da parte del germano CP_1 previa, ovviamente, consensuale valutazione del valore dell'immobile e, di conseguenza, della parte di ¼ in proprietà del suddetto CP_1
- In tale ottica, in data 19.9.2021, l'istante inoltrava al germano formale richiesta di bonaria divisione del bene e di acquisizione onerosa della quota di sua proprietà; tuttavia, nonostante la regolare ricezione della missiva racc. a/r avvenuta il 14.10.2021, lo stesso non riteneva che quell'invito fosse meritevole di qualsivoglia CP_1 riscontro;
- Stante tale situazione di stallo, vertendosi in materia di diritti reali, la qui istante
[...]
promuoveva procedimento di mediazione dinanzi all' Pt_1 Controparte_3 con sede in Corigliano Rossano, a.u. di Rossano, dinanzi al Mediatore
[...] nominato, avv. Bambina Caruso, che si concludeva negativamente in data 7.2.2022, per assenza della parte regolarmente invitata;
Tanto premesso, ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: Parte_1 a. Ordinare e disporre con effetto di giudicato, lo scioglimento della comunione esistente sull'immobile sopra descritto e catastalmente sopra individuato, procedendo giusto ai sensi dell'art. 720 c.c., sicché, effettuata individuazione peritale del valore dell'immobile, procedere, altresì, ad ordinare e disporre per l'attribuzione della proprietà dell'intero immobile in capo a previa liquidazione del valore della quota di conguaglio Parte_1 da corrispondere a per come corrispondente ad ¼ dei diritti dallo stesso CP_1 vantati sul cespite in oggetto, ordinando la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di Cosenza, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; b. Porre le spese necessarie agli accertamenti di cui al precedente numero a carico dei condividenti secondo la misura delle rispettive quote, ovvero e in caso di opposizione da parte del convenuto, condannare lo stesso alle spese, diritti ed onorari del CP_1 giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita attraverso la c.t.u. dell'ing. CP_4 Con comparsa di costituzione depositata solo in data 17.6.24, all'esito del deposito della disposta c.t.u., si è costituito . La sua difesa ha dedotto che: CP_1
- La domanda di scioglimento della comunione successoria esistente sul bene “de quo” ed oggetto di perizia, coinvolge in realtà uno dei beni dei quali era titolare in vita il compianto Sig. padre degli odierni germani, e deceduto in Roma in data Persona_1 21.9.2021, e con il quale quest'ultimo aveva trasferito la nuda proprietà alla figlia con riserva di usufrutto, in virtù di un atto Notaio di Roma Rep. n. 44896 del Per_2
5.7.2019 tuttavia solo apparentemente di compravendita, ma che in realtà celava una vera e propria donazione in favore di quest'ultima, con conseguente lesione di legittima dell'odierno convenuto;
- La suddetta lesione non riguarda peraltro soltanto il bene oggetto del presente giudizio, ma anche le quote di altri immobili e beni dei quali il de cuius era in vita titolare, tra i quali:
-le sue quote di proprietà dell'appartamento sito al piano attico di Piazza Re di Roma n.52, int. 15, ultima residenza del de cuius, di circa 140 metri quadri per un valore di oltre 350.000,00 euro, e destinate dal padre quale corrispettivo del contratto c.d. di
“mantenimento” in favore della figlia, stipulato per atto sempre a Rogito Notaio Per_2 in data 18.11.2019 e, quindi, appena 4 mesi dopo la vendita di CA Rep. R.G. n. 1166 del 2022 - Pag. 3 di 11
n.45.191, rogito tuttavia anch'esso celante una donazione dal momento che le presunte somme versate dall'attrice sul conto del padre venivano poi nuovamente dalla stessa riprese essendo titolare di delega ad operare sullo stesso rapporto;
Non solo, ma detto immobile poi, è stato dal decesso del padre esclusivamente gestito dall'odierna attrice la quale, a far data dalla successione, lo ha sempre locato incamerando l'intero corrispettivo, il cui ammontare non è mai stato dalla stessa comunicato al fratello né gli è stato pro quota corrisposto, assumendo di avere sostenuto presunte spese manutentive mai documentate, né ha mai provveduto a trasmettergli copia del relativo contratto;
- box auto non di pertinenza dell'immobile sito in Via Siponto/ Via Albalonga n.18;
- casale sito in Sabina, oggetto di donazione da parte del de cuius in favore della nipote, figlia dell'odierna attrice sempre per atto a rogito Notaio Persona_3 [...] di Roma in data 26.10.2019 rep. n. 44064; Per_2
- autovettura Jeep targata FR277NX della quale il compianto Sig. era Per_4 proprietario, e venduta dall'attrice in data 5.8.2021, mentre il padre si trovava ricoverato in Ospedale in terapia intensiva, la quale ne ha incamerato integralmente il prezzo;
- assegno per € 27.000,00 del 29.5.2019 emesso a nome dell'allora genero, Avv.
[...]
Per_3
- assegno in pari data per € 7.000,00 emesso a favore della figlia;
Parte_1
- Sotto tale profilo è a dir poco singolare che una persona che nel maggio del 2019 dispone privandosene in un'unica soluzione di ben 34.000,00 euro, nel novembre dello stesso anno e, quindi, appena 4 mesi dopo, manifesti una situazione di indigenza tale da costringerlo a sottoscrivere, sempre con la figlia, un contratto di mantenimento, il cui corrispettivo, guarda caso, era costituito dalle quote di comproprietà dell'attico del quale era titolare. In buona sostanza l'odierno convenuto, in conseguenza degli atti di cui è premessa, da lui contestati e tutti stipulati in favore della sorella, è stato così fatto interamente estromesso dall' eredità paterna, ed ha pertanto ora attivato il prescritto procedimento di mediazione per lesione di legittima ed azione di riduzione dinanzi all'Organismo A.d.r. Tiber di Roma, con sede in P.le Clodio n.8, Proc. n. 535/2024;
- Da quanto sin qui premesso, ne consegue che il presente giudizio di scioglimento della comunione successoria sul bene di CA ed il richiesto trasferimento in piena proprietà in favore dell'attrice, previo versamento del conguaglio pro quota al germano, debba essere necessariamente sospeso ex art. 295 c.c., ricorrendone i presupposti di legge;
- Le effettive quote di contitolarità del bene, al pari di quelle degli altri beni mobili ed immobili oggetto di successione paterna sono contestate ed ora oggetto di altro procedimento, così costituendo, rispetto all'odierno giudizio, una pregiudiziale che appartiene alla competenza del giudizio portante successorio, la cui definizione siamo convinti porterà ad una modifica della situazione giuridica ora rappresentata dall'attrice.
- Sebbene la scrivente difesa ritenga la richiesta assorbente di ogni altra argomentazione ed attività processuale, per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi che il Sig. Giudice Istruttore intenda proseguire nella definizione del presente giudizio, si osserva che la CTU non ha integralmente risposto ai quesiti formulati, di guisa che l'elaborato andrebbe integrato, dal momento che, relativamente al valore locativo dell'immobile “de quo” ed oggetto di quesito, è stato assunto come valore soltanto quello residenziale e non anche quello stagionale, infinitamente superiore all'unico elemento di riferimento adottato, ed infatti così messa a reddito dall'attrice, in quanto quantificabili in almeno € 1.400,00 mensili, come emerge dalla relazione e relativo allegato del Geom. CP_5 Circostanza che trova ulteriore conferma nella dichiarazione resa dal Sig. PE
, zio dei convenuti e proprietario di un villino adiacente a quello oggetto del
[...] R.G. n. 1166 del 2022 - Pag. 4 di 11
presente giudizio, nella quale riferisce che, nelle due estati successive al decesso del Sig.
, aveva appreso, per conoscenza diretta, che l'immobile per il quale oggi Persona_6 è causa per tutto il periodo estivo ( giugno – settembre ) era stato locato e che, anche per la presente stagione estiva, sarebbe stato locato al Sig. . Persona_7
- Detto immobile poi, al pari di quello di Roma, è stato anch'esso, ed a far data dal decesso del padre, posseduto e gestito quindi in via esclusiva dall'attrice la quale, ne ha incamerato per intero la rendita e, neanche quando ha dovuto, a suo dire, procedere alla sostituzione della serratura di ingresso, ha provveduto a consegnarne copia al germano così dimostrando di volere perseguire nell'estrometterlo dal possesso.
- Non solo, ma come ancora rilevato dal Geometra il valore del bene potrebbe CP_5 variare qualora rientrasse nel D.L. 69/24 di guisa che sarebbe opportuno attendere la stabilizzazione della normativa;
e che comunque nell'elaborato non si fa menzione della classe energetica dell'unità immobiliare m menzioni invece rilevante è necessaria ai fini della reale valutazione dell'immobile per finalità locative o trasferimento dello stesso;
- In ogni caso poi, la domanda di trasferimento operata dall'attrice non appare comunque perseguibile dal momento che l'immobile risulta ancora intestato al “de cuius” e non si è quindi perfezionata la relativa voltura catastale in favore degli eredi. Ciò posto, , ha concluso chiedendo al Tribunale adito: CP_1
1. in via principale, sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio stante l'inderogabile e pregiudiziale necessità che venga definita la corretta contitolarità, pro quota, del bene oggetto di domanda;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di sospensione, disporre che il CTU integri la propria relazione indicando il valore locativo stagionale del bene de quo;
il valore di mercato dell'immobile come potrebbe essere quantificato ai sensi del D.L. 69/24; nonché predisponga l'attestazione Ape.
3. Sempre in via subordinata il convenuto, pur senza con questo rinunciare in punto di diritto alla causa successoria per lesione di legittima ora attivata davanti all'Organismo di Mediazione ed a tutte le conseguenti domande, e quindi ai soli fini della definizione del presente giudizio, chiede il trasferimento in suo favore dell'immobile de quo, previo versamento del relativo corrispettivo alla germana Dott.ssa ponendo a Parte_1 carico di entrambe le parti, pro quota, le spese del presente giudizio e dell'espletata CTU .
2. Il progetto di divisione ex art. 789 c.p.c. Con ordinanza ex art. 789 c.p.c. del 11.09.24 è stato adottato il progetto di divisione di seguito indicato:
“Letti gli atti ed i documenti di causa, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 18.6.24
Pt_2
• Premesso che alcuna sospensione possa essere disposta per l'assorbente ragione, tra le altre, che un giudizio non è stato ancora instaurato ex art. 295 c.p.c.
• Visto l'art. 789 c.p.c.;
• Considerato che, alla luce del thema decidendum delimitato dalle deduzioni delle parti nei termini di preclusione assertivi e probatori pacificamente applicabili al giudizio di divisione, deve essere senz'altro preso come riferimento il progetto divisorio dell'ing.
, nei limiti e con le specificazioni di seguito riportate;
CP_4
• Ritenuto che la Consulenza debba essere considerata parte integrante della presente ordinanza, anche ai fini della precisa individuazione (anche catastale) degli immobili e per la loro descrizione (anche urbanistica);
• Ritenuto in particolare che, in relazione all'unico immobile oggetto del giudizio, sia condivisibile il progetto di divisione predisposto dal C.T.U. ing. con Persona_8 R.G. n. 1166 del 2022 - Pag. 5 di 11
assegnazione del bene oggetto del giudizio alla condividente e conguaglio Parte_1 in favore di secondo lo schema di seguito riportato CP_1
Condividente quota Valore Immobile Valore quota
3/4 € 49 500,00 € 37 125,00 Parte_1
€ 49 500,00 € 12 375,00 Parte_3
Conguaglio Parte_1
€ 12375,00 CP_1
• ritenuto che le parti debbano essere chiamate a discutere il progetto di divisione predisposto dal C.T.U.;
P.Q.M.
➢ FA proprio il progetto di divisione come redatto dal Consulente e precisato nella parte motiva della presente ordinanza;
➢ FISSA l'udienza del 15.10.24 ore 10.30 per la discussione del progetto ed ORDINA la comparizione dei condividenti per la discussione del progetto;
➢ ONERA la Cancelleria a provvedere alla comunicazione della presente ordinanza a tutti i difensori;
Si comunichi. Così deciso in data 26 agosto 2025. IL GIUDICE dott. Alessandro Caronia” Alla udienza del 15.10.24, fissata espressamente per la discussione del progetto di divisione, le parti hanno espressamente dedotto e contestato quanto segue:
“L'avv. MINNICELLI si riporta alle considerazioni del proprio consulente in relazione alla esatta quantificazione del valore dell'immobile e delle spese occorrenti alle condizioni di ripristino indicate dallo stesso CTU, anche in riferimento alla presenza di una autoclave. L'avv. DIODATI contesta il valore dell'immobile, in quanto la valutazione del CTU nominato non è corrispondente al valore di mercato dell'immobile. Si riserva il deposito di documenti sopravvenuti rispetto alle memorie. Chiede poi la possibilità di depositare note esplicative. L'avv. MINNICELLI contesta i documenti depositate e si rimette alle valutazioni del giudice”. Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del giorno 11.03.25, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 2012).
3. In rito. Impossibilità di tenere conto delle allegazioni svolte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale nonché della documentazione in quella sede prodotta dalla difesa della parte convenuta. 3.1.Tali allegazioni e produzioni documentali non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione, poiché si tratta di contenuti estranei alla funzione della comparsa conclusionale che è atto nel quale è consentito alle parti illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente introdurre nuovi temi d'indagine o argomentazioni difensive che non poggino su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione. A ragionare diversamente sarebbe sovvertito il sistema delle preclusioni assertive ed istruttorie previsto nel codice di rito e non si consentirebbe alla controparte di esercitare appieno il diritto di difesa, al contraddittorio ed alla prova. A maggior ragione tanto vale, mutatis mutandis, per quanto allegato soltanto in sede di memorie di replica e prodotto in allegato alla stessa. R.G. n. 1166 del 2022 - Pag. 6 di 11
Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c., infatti, le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (v. Cass. Civ. Ord. n. 98 del 2016, nonché Cass. Civ. n. 22970 del 2004). 3.2.Come già precisato, non è stata disposta la sospensione del giudizio in vista dell'instauranda causa cui fa riferimento la parte convenuta. Invero, la sospensione tecnicamente intesa ex art. 295 c.p.c. può essere disposta solo nel caso in cui il processo pregiudiziale sia in concreto effettivamente pendente (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 17021 del 2017). E, nel caso di specie, non vi alcuna prova, fornita nei termini delle preclusioni assertive e probatorie, che il giudizio penda. Infatti, accanto al rilievo per cui affinché si integrino i presupposti della fattispecie sospensiva è necessario che le parti dei due processi siano le stesse (v. Cass. Civ. n. 12996 del 2018, secondo cui il rapporto di pregiudizialità non potrà configurarsi nella ipotesi di due cause pendenti tra soggetti diversi, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione), non vi è dubbio che la pendenza del giudizio pregiudiziale dovrà essere provata agli atti dalla parte che chiede la sospensione, dovendo essere documentato il rapporto di pregiudizialità tra le due situazioni sostanziali, attraverso la precisa individuazione dei soggetti, del petitum e della causa petendi della controversia che si assume pregiudiziale rispetto al giudizio da sospendere (v. Cass. Civ. n. 12743 del 2001). Tuttavia, i presupposti della sospensione dovranno essere dedotti e documentati nel rispetto delle preclusioni previste nel processo dipendente (v. Cass. Civ. n. 818 del 2010) e per fornirne la prova non è sufficiente la produzione del relativo atto di citazione, ma è necessaria almeno la documentazione della costituzione della parte più diligente, perché solo in tal modo diventano attuali l'obbligo del giudice di decidere la causa ed il pericolo di giudicati contraddittori che la sospensione mira ad evitare (v. Cass. Civ. n. 4399 del 1997). Tutte eventualità non verificatesi nel caso di specie, attesa la carenza di qualsiasi documentazione tempestivamente prodotta a sostegno della eccezione. A meri fini di completezza della decisione, poi, pare opportuno altresì sottolineare che l'oggetto della domanda esperita con il presente giudizio è la divisione del bene sito nel Comune di CA e catastalmente identificato al foglio 2 particella 262 sub.1 e sub.
3. Bene pervenuto alle parti del presente giudizio, giusta successione della madre morta in data Controparte_2 7.2.03, che ha trasmesso iure hereditatis i propri diritti sul bene ai figli ( e per la Pt_1 CP_1 rispettiva quota di ¼ ed ¼, anche alla luce della rinuncia alla eredità del coniuge della de cuius. Successivamente, invece, giusta compravendita in atti del 15.7.19, la odierna attrice ha acquisito il diritto di proprietà della quota del padre, , sul bene in questione, dapprima Persona_1 gravata da usufrutto, salvo poi consolidarsi la piena proprietà. Per l'effetto, la è Parte_1 attualmente titolare della quota di ¾ sul bene in questione. Ma, a ben vedere, l'eventuale azione di riduzione – previo accertamento della simulazione del negozio intercorso con il padre – concernerebbe la massa del e non già quella della madre. Peraltro, l'eventuale Persona_1 accoglimento della azione di riduzione, con l'inefficacia della disposizione lesiva e il rientro del bene nel patrimonio del de cuius, non si vede come possa essere ostacolata dalla odierna azione di divisione, tenuto conto del combinato disposto degli art. 560 – 561 - 563 c.c.
4. Nel merito. 4.1.Il giudizio di divisione, pur nella complessità delle diverse fasi in cui si articola, è un giudizio contenzioso di accertamento costitutivo di carattere unitario. La separazione tra le due fasi, sebbene evidenziata dallo stesso codice laddove pone la norma di cui all'art. 785 c.p.c. come spartiacque tra le stesse, non sempre appare così ben definita, ben potendosi, in alcuni casi, regredire dalla fase di determinazione a quella di accertamento del diritto alla divisione, qualora, e nei limiti in cui ciò sia possibile – stante il regime delle preclusioni R.G. n. 1166 del 2022 - Pag. 7 di 11
– insorgano contestazioni di cui al citato art. 785 c.p.c., ed in altri casi, per l'assenza di qualsivoglia contrasto sul diritto alla divisione e sulla misura delle quote dei singoli condividenti, procedendosi direttamente alla formazione del progetto di divisione, senza emettere alcun provvedimento che segni il superamento della prima fase (v. Cass. Civ. n. 3163 del 1971). Pertanto, l'idea che il giudice della divisione, in presenza di contestazioni sulla composizione dell'asse, dovrebbe dapprima risolvere le contestazioni con sentenza;
quindi attendere il passaggio in giudicato e poi attribuire eventualmente le parti non coglie l'unitarietà e la flessibilità del giudizio di divisione. Infatti, tale dissociazione fra definizione degli aspetti controversi della divisione e l'attribuzione delle parti riguarda l'ipotesi dell'approvazione di un progetto che preveda porzioni uguali da estrarre a sorte, perché in questo caso formazione delle parti e attribuzione sono elementi di un procedimento complesso. Diversamente, quando di procede per attribuzione diretta (sistema previsto per le porzioni disuguali, ma utilizzabile anche in presenza di quote uguali, trattandosi di norme dispositive), la formazione delle parti e la loro attribuzione sono distinguibili solo dal punto di vista logico, mentre sul piano operativo rappresentano due aspetti di una medesima operazione, essendo la porzione formata in funzione del condividente cui va attribuita. Ne consegue, che, pur in assenza di una esplicita sentenza non definitiva che abbia previamente risolto aspetti controversi delle modalità con cui procedere alla divisione, depositato il progetto e data comunicazione dello stesso, l'udienza di discussione del progetto diviene l'unica sede in cui le contestazioni assumono uno specifico rilievo. Infatti, l'art. 789 c. 3 c.p.c., fissando quale requisito per l'emanazione dell'ordinanza che rende esecutivo il progetto divisionale il difetto di contestazioni all'udienza all'uopo fissata, pone a carico dei condividenti uno specifico onere di diligenza e partecipazione alle vicende processuali che non sussiste se non nel giudizio di divisione. E, soprattutto, la disposizione di cui all'art. 789 c.p.c, nel prevedere che, in assenza di contestazioni all'udienza fissata per la discussione del progetto di divisione predisposto il giudice istruttore lo dichiari esecutivo, implica - per ciò stesso - che, invece, le eventuali contestazioni debbano essere espressamente sollevate nell'udienza in questione (v. Cass. Civ. n.11575 del 2004). Ed è indispensabile che in quella sede vengano formulate contestazioni esplicite (Cass. Civ. n. 3810 del 1988), specifiche (v. Cass. Civ. n. 1482 del 1973) e che si traducano in concrete obiezioni (v. Cass. Civ. n. 11523 del 1995). Si tratta, a ben vedere, di una delle ipotesi eccezionali in cui il legislatore – derogando con norma speciale alle regole del giudizio contenzioso ordinario - espressamente ha posto a carico delle parti un vero e proprio onere di contestazione (per cui ai comportamenti di non contestazione sono ricondotte specifiche conseguenze processuali) in ordine alle modalità con le quali si perviene alla divisione e alla implicita definizione anche degli aspetti controversi. Diversamente, non avrebbe senso la comunicazione della ordinanza di approvazione del progetto al contumace (il quale, per definizione, contesta tutto e, quindi, sia l'an dividendum sit sia le modalità della divisione) e, inoltre, si dovrebbe riconoscere al contumace il potere di condizionare lo scioglimento della divisione, che non potrebbe effettuarsi mai con ordinanza: la contumacia, in altri termini, determinerebbe una lite che andrebbe risolta con sentenza. Ne consegue, allora, che, definite ed esplicitate le contestazioni alla udienza fissata ex art. 789 c.p.c., il giudice provvederà ai sensi dell'art. 187 c.p.c. alla risoluzione delle contestazioni mosse, nei limiti delle stesse: per tutti gli altri aspetti non contestati, varranno, invece, le statuizioni contenute nel progetto. Ferme le coordinate ermeneutiche tracciate, il Tribunale, a meri fini di completezza della decisione, tuttavia, non si esimerà dall'approfondimento di tutte le domande ed eccezioni sollevate. 4.2. In particolare, la difesa di parte convenuta per cui la divisione concernerebbe solo il bene immobile sito in CA ed identificato al foglio 2 particella 262 sub. 1 e sub. 3 e non già l'intero asse ereditario materno è infondata. R.G. n. 1166 del 2022 - Pag. 8 di 11
In particolare, il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto e inderogabile, in quanto, in primo luogo, derogano alla universalità le eccezioni legislativamente previste (art. 713, comma 3; art. 720, 722 e 1112 c.c.). In secondo luogo, poi, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, una “divisione parziale” dei beni ereditari (in questo senso, Cass., Sez. Un. n. 1323 del 1978; Cass. Civ. Sez. Un., n. 1145 del 1977) è pacificamente ammessa sia per via contrattuale, allorquando vi sia apposito accordo tra tutti i coeredi, sia per via giudiziale, quando, essendo stata richiesta tale divisione da uno dei coeredi, gli altri non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (v. Cass. Civ. n. 6931 del 2016; Cass. Civ. n. 5869 del 2016; Cass. Civ. n. 573 del 2011). Eventualità in tal caso esclusa non solo per effetto della comparsa di costituzione della parte convenuta, ma anche per la tardività della stessa. 4.3. Altresì priva di rilievo la contestazione relativa alla lacuna della c.t.u. disposta in relazione al valore locativo del bene oggetto del presente giudizio. Invero, in primo luogo, ai sensi dell'art. 1102 c.c., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicché, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Con la conseguenza che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione, che abbia consentito detto uso esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune (v. in maniera precisa Cass. Civ. n. 2423 del 2015). Orbene, anche alla luce della tardiva costituzione del dai documenti di causa CP_1 non emerge alcun atto con cui la parte convenuta abbia manifestato l'intenzione di godere al pari della attrice dell'immobile oggetto de quo e che ciò non gli è stato consentito. Ma, in secondo luogo, è assorbente il rilievo per cui l'accertamento di debiti e crediti relativi ai frutti di beni comuni deve essere oggetto di distinta ed autonoma domanda di rendiconto, da formularsi, quindi, nei termini delle preclusioni assertive (v. Cass. Civ. n. 4364 del 2002 nonché Cass. Civ. n. 9659 del 2000). Alcuna domanda è stata formulata dalla parte convenuta, attesa anche la tardiva costituzione. Le medesime considerazioni possono essere estese alle migliorie invocate, invece, dalla parte attrice. 4.4. Con specifico riferimento alle quote e alla formazione delle porzioni, si rimanda integralmente al progetto (necessario anche in caso di immobile indivisibile (v. Cass. Civ. n. 21829 del 2010) depositato con ordinanza del 11.09.24 e riportato schematicamente – nelle sue linee essenziali - in parte motiva al paragrafo 2. Le contestazioni formulate alla udienza di discussione del progetto concernono esclusivamente la esatta quantificazione del valore monetario dell'immobile stimato, nonché la misura dei conguagli. Orbene, sotto tale profilo, il Tribunale reputa di condividere appieno le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal C.T.U. in quanto motivate in modo logico, scientifico ed analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata. Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia – come nel caso di specie - tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, R.G. n. 1166 del 2022 - Pag. 9 di 11
restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 1815 del 2015; Cass. civ. n. 282 del 2009; Cass. civ. n. 8355 del 2007; Cass. Civ. n. 33742 del 2022). Invero, in relazione alla esatta stima dell'immobile, il consulente tecnico nominato ha dedicato alla precisa quantificazione del valore monetario una dettagliata analisi, in cui espone le modalità di calcolo e i criteri che hanno orientato la misura, utilizzando i dati di cui alla Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate e applicando, infine, un deprezzamento
“dovuto a problemi di umidità da risalita e di lesioni presenti sull'immobile, con applicazione, pertanto, di un coefficiente di vetustà pari a 0,80”.
Le contestazioni della convenuta sono di genericità tale da non poter essere approfondite (v. verbale del 15.10.24). Quanto alle contestazioni della parte attrice, ferma la esaustività delle repliche del Consulente, si rileva che la valutazione sulla base del quale è stato, poi, redatto il progetto ha tenuto in debito conto il valore complessivo dell'immobile, ivi compresi i costi indicati per la sterilizzazione degli abusi, avendo riguardo, però, non solo degli stessi ma anche del valore d'uso che essi apportano al bene. 4.5. Non residuano, pertanto, ulteriori contestazioni. Del resto, la misura delle quote dei condividenti (¾ parte attrice;
¼ parte convenuta) non è mai stata oggetto di contrarie deduzioni. Pertanto, giusta la indivisibilità del bene e l'istanza di attribuzione espressamente formulata dalla il bene deve essere assegnato alla odierna attrice. Con conguaglio a favore Parte_1 della parte convenuta pari ad euro € 12.375,00, alla luce di quanto già esposto con ordinanza dell'11.09.24. Il progetto, quindi, riportato in parte motiva non risulta scalfito da altre contestazioni. Del resto esso:
- Non vi è dubbio che, per le ragioni ampiamente espresse dal Consulente, l'unico immobile sia indivisibile. Ne consegue la piena operatività dell'art. 720 c.c., norma applicabile non solo alla comunione incidentale, ma anche alla comunione ordinaria per effetto dell'art. 116 c.c. (v. Cass. Civ. n. 12758 del 2001);
- La indivisibilità dell'immobile, oltre ad essere chiaramente evincibile dagli atti e dalla consulenza espletata, non è neppure oggetto di specifica contestazione;
- Per effetto della piana applicazione dell'art. 720 c.c., è escluso il sorteggio (v. Cass. Civ. n. 14165 del 2000), dovendo il giudice decidere in ordine alle richieste di attribuzione formulate, come alternativa alla vendita, che rappresenta la extrema ratio;
- Per espressa disposizione normativa dell'art. 720 c.c., tra più confliggenti diritti al bene in natura ex art. 718 c.c. prevale chi ha la quota maggiore (v. Cass. Civ. n. 11823 del 2015). Occorre, del resto, aver riguardo al momento della divisione e non della apertura della successione e tener conto dell'eventuale acquisto di quota da parte di un coerede (v. Cass. Civ. n. 4518 del 2001); Atteso che, come già evidenziato, è titolare della quota di ¾ dell'immobile Parte_1 in questione, ne consegue la necessità di attribuire il bene oggetto di divisione alla parte attrice, non potendo essere accolta la istanza di attribuzione di parte convenuta. Per l'effetto, dovrà procedersi alla attribuzione del bene indivisibile ex art. 720 c.c., secondo lo schema già esplicitato nel progetto di divisione depositato ex art. 789 c.c. e richiamato nel paragrafo 2 della sentenza. In particolare: A. Deve essere disposta l'attribuzione in proprietà esclusiva a del bene Parte_1 oggetto di divisione, come specificato nella consulenza tecnica depositata, da intendersi qui richiamata integralmente, sito in CA e identificato catastalmente al foglio 2 particella 262 sub. 1 e sub. 3; R.G. n. 1166 del 2022 - Pag. 10 di 11
B. Si impone, peraltro, l'addebito della eccedenza, secondo la dizione letterale dell'art. 720 c.c., a carico del condividente assegnatario dell'intero bene e a favore di quello non assegnatario: la perequazione di tale ineguaglianza, derivante dalla attribuzione del bene ad un solo condividente, importa la determinazione di conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 720 c.c., a carico della odierna attrice. La determinazione del conguaglio prescinde dalle singole domande delle parti, in quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice (v. Cass. Civ. n. 12779 del 2013) e la sentenza di scioglimento della comunione persegue il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote (Cass. Civ. n. 7833 del 2008). Al fine di operare tale perequazione deve essere previsto un conguaglio a carico di e in favore di pari ad euro € Parte_1 CP_1 12.375,00; C. La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l'adempimento di tale obbligo - al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 cod. civ. per l'adempimento informa specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l'inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) - non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 22833 del 2006). D. Alle somme suddette vanno, quindi, aggiunti gli interessi legali ex art. 1284 c.c., con decorrenza solo dalla data di pubblicazione della presente sentenza. Infatti, intervenuta la divisione, il debito di valore si trasforma in debito di valuta.
5. Il regime delle spese La complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, la natura della presente controversia, l'esito della stessa in uno alla misura delle rispettive quote, le ragioni poste a base della decisione, l'assenza di serie questioni in ordine all'an dividendum sit costituiscono, complessivamente considerati, gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.. Le spese della C.T.U., invece, vanno poste a carico delle parti in egual quota tra loro (½ parte attrice;
½ parte convenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. ACCOGLIE la domanda di scioglimento della comunione proposta dalla parte attrice e, per l'effetto DISPONE l'attribuzione in proprietà esclusiva a del bene Parte_1 oggetto di divisione, come specificato nella consulenza tecnica depositata, da intendersi qui richiamata integralmente, sito in CA e identificato catastalmente al foglio 2 particella 262 sub. 1 e sub. 3; B. CONDANNA la parte attrice al PAGAMENTO, in favore di Parte_1 [...]
del complessivo importo di € 12.375,00, a titolo di conguaglio ex art. 720 c.c., CP_1 oltre interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
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C. DICHIARA integralmente COMPENSATE le SPESE di giudizio tra le parti;
D. PONE definitivamente a carico delle parti, in egual quota tra loro, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 18.6.24. E. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito. Così deciso in data 26 agosto 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1166 del 2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Divisione di beni caduti in successione” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MINNICELLI MAURIZIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. METE ELISABETTA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 16.5.22,
ha convenuto in giudizio . La difesa del primo ha allegato Parte_1 CP_1 che:
- In virtù della successione di sua madre, la attrice Controparte_2 Parte_1 diveniva proprietaria di ¼ di un fabbricato sito in CA alla contrada Marinella, viale 1 Maggio 20, contraddistinto in Catasto al foglio 2, particella 262, sub. 1-3, laddove l'intero era costituito da un appartamento per civile abitazione, composto da piano terra e primo piano, con annessa corte esclusiva, ampia circa mq. 350;
- Sempre in virtù della successione della madre l'altra porzione dei Controparte_2 diritti in piena proprietà di ¼ su quel medesimo fabbricato, risultavano in testa al germano mentre la restante parte, pari ad una metà dell'intero, era in CP_1 proprietà di , genitore dei due germani, il quale aveva effettuato formale Persona_1 rinuncia relativamente alla eredità della moglie;
- Successivamente, con rogito Notar Dott. del 5.7.2019, rep. n. 44896, Persona_2 registrato in Roma il 29.7.2019 al n. 19036 serie 1/T, acquistava dal Parte_1 genitore ed in nuda proprietà, la quota di questi (2/4), con riserva di Persona_1 usufrutto sulla stessa quota indivisa, da parte dello stesso venditore;
- Ancora successivamente, interveniva il decesso di , di talchè, Persona_1 [...]
già, come detto proprietaria di ¼ dell'intero immobile, otteneva il Pt_1 consolidamento della sua piena proprietà relativamente alla quota dei 2/4 dei diritti sul bene, rimasto indiviso con il germano al quale, evidentemente, residuava CP_1 la quota di ¼ rispetto ai summenzionati diritti;
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- Da qualche tempo, anche a causa di insorte difficoltà di interlocuzione con il proprio germano segnatamente per la concreta utilizzazione dell'immobile, è insorta nella attrice la volontà di addivenire a scioglimento della predetta comunione ex art. 1111 c.c., sicché ella avrebbe inteso ottenere bonariamente la proprietà solitaria dell'intero cespite, acquisendola, qualora ve ne fosse stata la disponibilità da parte del germano CP_1 previa, ovviamente, consensuale valutazione del valore dell'immobile e, di conseguenza, della parte di ¼ in proprietà del suddetto CP_1
- In tale ottica, in data 19.9.2021, l'istante inoltrava al germano formale richiesta di bonaria divisione del bene e di acquisizione onerosa della quota di sua proprietà; tuttavia, nonostante la regolare ricezione della missiva racc. a/r avvenuta il 14.10.2021, lo stesso non riteneva che quell'invito fosse meritevole di qualsivoglia CP_1 riscontro;
- Stante tale situazione di stallo, vertendosi in materia di diritti reali, la qui istante
[...]
promuoveva procedimento di mediazione dinanzi all' Pt_1 Controparte_3 con sede in Corigliano Rossano, a.u. di Rossano, dinanzi al Mediatore
[...] nominato, avv. Bambina Caruso, che si concludeva negativamente in data 7.2.2022, per assenza della parte regolarmente invitata;
Tanto premesso, ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: Parte_1 a. Ordinare e disporre con effetto di giudicato, lo scioglimento della comunione esistente sull'immobile sopra descritto e catastalmente sopra individuato, procedendo giusto ai sensi dell'art. 720 c.c., sicché, effettuata individuazione peritale del valore dell'immobile, procedere, altresì, ad ordinare e disporre per l'attribuzione della proprietà dell'intero immobile in capo a previa liquidazione del valore della quota di conguaglio Parte_1 da corrispondere a per come corrispondente ad ¼ dei diritti dallo stesso CP_1 vantati sul cespite in oggetto, ordinando la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di Cosenza, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; b. Porre le spese necessarie agli accertamenti di cui al precedente numero a carico dei condividenti secondo la misura delle rispettive quote, ovvero e in caso di opposizione da parte del convenuto, condannare lo stesso alle spese, diritti ed onorari del CP_1 giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita attraverso la c.t.u. dell'ing. CP_4 Con comparsa di costituzione depositata solo in data 17.6.24, all'esito del deposito della disposta c.t.u., si è costituito . La sua difesa ha dedotto che: CP_1
- La domanda di scioglimento della comunione successoria esistente sul bene “de quo” ed oggetto di perizia, coinvolge in realtà uno dei beni dei quali era titolare in vita il compianto Sig. padre degli odierni germani, e deceduto in Roma in data Persona_1 21.9.2021, e con il quale quest'ultimo aveva trasferito la nuda proprietà alla figlia con riserva di usufrutto, in virtù di un atto Notaio di Roma Rep. n. 44896 del Per_2
5.7.2019 tuttavia solo apparentemente di compravendita, ma che in realtà celava una vera e propria donazione in favore di quest'ultima, con conseguente lesione di legittima dell'odierno convenuto;
- La suddetta lesione non riguarda peraltro soltanto il bene oggetto del presente giudizio, ma anche le quote di altri immobili e beni dei quali il de cuius era in vita titolare, tra i quali:
-le sue quote di proprietà dell'appartamento sito al piano attico di Piazza Re di Roma n.52, int. 15, ultima residenza del de cuius, di circa 140 metri quadri per un valore di oltre 350.000,00 euro, e destinate dal padre quale corrispettivo del contratto c.d. di
“mantenimento” in favore della figlia, stipulato per atto sempre a Rogito Notaio Per_2 in data 18.11.2019 e, quindi, appena 4 mesi dopo la vendita di CA Rep. R.G. n. 1166 del 2022 - Pag. 3 di 11
n.45.191, rogito tuttavia anch'esso celante una donazione dal momento che le presunte somme versate dall'attrice sul conto del padre venivano poi nuovamente dalla stessa riprese essendo titolare di delega ad operare sullo stesso rapporto;
Non solo, ma detto immobile poi, è stato dal decesso del padre esclusivamente gestito dall'odierna attrice la quale, a far data dalla successione, lo ha sempre locato incamerando l'intero corrispettivo, il cui ammontare non è mai stato dalla stessa comunicato al fratello né gli è stato pro quota corrisposto, assumendo di avere sostenuto presunte spese manutentive mai documentate, né ha mai provveduto a trasmettergli copia del relativo contratto;
- box auto non di pertinenza dell'immobile sito in Via Siponto/ Via Albalonga n.18;
- casale sito in Sabina, oggetto di donazione da parte del de cuius in favore della nipote, figlia dell'odierna attrice sempre per atto a rogito Notaio Persona_3 [...] di Roma in data 26.10.2019 rep. n. 44064; Per_2
- autovettura Jeep targata FR277NX della quale il compianto Sig. era Per_4 proprietario, e venduta dall'attrice in data 5.8.2021, mentre il padre si trovava ricoverato in Ospedale in terapia intensiva, la quale ne ha incamerato integralmente il prezzo;
- assegno per € 27.000,00 del 29.5.2019 emesso a nome dell'allora genero, Avv.
[...]
Per_3
- assegno in pari data per € 7.000,00 emesso a favore della figlia;
Parte_1
- Sotto tale profilo è a dir poco singolare che una persona che nel maggio del 2019 dispone privandosene in un'unica soluzione di ben 34.000,00 euro, nel novembre dello stesso anno e, quindi, appena 4 mesi dopo, manifesti una situazione di indigenza tale da costringerlo a sottoscrivere, sempre con la figlia, un contratto di mantenimento, il cui corrispettivo, guarda caso, era costituito dalle quote di comproprietà dell'attico del quale era titolare. In buona sostanza l'odierno convenuto, in conseguenza degli atti di cui è premessa, da lui contestati e tutti stipulati in favore della sorella, è stato così fatto interamente estromesso dall' eredità paterna, ed ha pertanto ora attivato il prescritto procedimento di mediazione per lesione di legittima ed azione di riduzione dinanzi all'Organismo A.d.r. Tiber di Roma, con sede in P.le Clodio n.8, Proc. n. 535/2024;
- Da quanto sin qui premesso, ne consegue che il presente giudizio di scioglimento della comunione successoria sul bene di CA ed il richiesto trasferimento in piena proprietà in favore dell'attrice, previo versamento del conguaglio pro quota al germano, debba essere necessariamente sospeso ex art. 295 c.c., ricorrendone i presupposti di legge;
- Le effettive quote di contitolarità del bene, al pari di quelle degli altri beni mobili ed immobili oggetto di successione paterna sono contestate ed ora oggetto di altro procedimento, così costituendo, rispetto all'odierno giudizio, una pregiudiziale che appartiene alla competenza del giudizio portante successorio, la cui definizione siamo convinti porterà ad una modifica della situazione giuridica ora rappresentata dall'attrice.
- Sebbene la scrivente difesa ritenga la richiesta assorbente di ogni altra argomentazione ed attività processuale, per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi che il Sig. Giudice Istruttore intenda proseguire nella definizione del presente giudizio, si osserva che la CTU non ha integralmente risposto ai quesiti formulati, di guisa che l'elaborato andrebbe integrato, dal momento che, relativamente al valore locativo dell'immobile “de quo” ed oggetto di quesito, è stato assunto come valore soltanto quello residenziale e non anche quello stagionale, infinitamente superiore all'unico elemento di riferimento adottato, ed infatti così messa a reddito dall'attrice, in quanto quantificabili in almeno € 1.400,00 mensili, come emerge dalla relazione e relativo allegato del Geom. CP_5 Circostanza che trova ulteriore conferma nella dichiarazione resa dal Sig. PE
, zio dei convenuti e proprietario di un villino adiacente a quello oggetto del
[...] R.G. n. 1166 del 2022 - Pag. 4 di 11
presente giudizio, nella quale riferisce che, nelle due estati successive al decesso del Sig.
, aveva appreso, per conoscenza diretta, che l'immobile per il quale oggi Persona_6 è causa per tutto il periodo estivo ( giugno – settembre ) era stato locato e che, anche per la presente stagione estiva, sarebbe stato locato al Sig. . Persona_7
- Detto immobile poi, al pari di quello di Roma, è stato anch'esso, ed a far data dal decesso del padre, posseduto e gestito quindi in via esclusiva dall'attrice la quale, ne ha incamerato per intero la rendita e, neanche quando ha dovuto, a suo dire, procedere alla sostituzione della serratura di ingresso, ha provveduto a consegnarne copia al germano così dimostrando di volere perseguire nell'estrometterlo dal possesso.
- Non solo, ma come ancora rilevato dal Geometra il valore del bene potrebbe CP_5 variare qualora rientrasse nel D.L. 69/24 di guisa che sarebbe opportuno attendere la stabilizzazione della normativa;
e che comunque nell'elaborato non si fa menzione della classe energetica dell'unità immobiliare m menzioni invece rilevante è necessaria ai fini della reale valutazione dell'immobile per finalità locative o trasferimento dello stesso;
- In ogni caso poi, la domanda di trasferimento operata dall'attrice non appare comunque perseguibile dal momento che l'immobile risulta ancora intestato al “de cuius” e non si è quindi perfezionata la relativa voltura catastale in favore degli eredi. Ciò posto, , ha concluso chiedendo al Tribunale adito: CP_1
1. in via principale, sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio stante l'inderogabile e pregiudiziale necessità che venga definita la corretta contitolarità, pro quota, del bene oggetto di domanda;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di sospensione, disporre che il CTU integri la propria relazione indicando il valore locativo stagionale del bene de quo;
il valore di mercato dell'immobile come potrebbe essere quantificato ai sensi del D.L. 69/24; nonché predisponga l'attestazione Ape.
3. Sempre in via subordinata il convenuto, pur senza con questo rinunciare in punto di diritto alla causa successoria per lesione di legittima ora attivata davanti all'Organismo di Mediazione ed a tutte le conseguenti domande, e quindi ai soli fini della definizione del presente giudizio, chiede il trasferimento in suo favore dell'immobile de quo, previo versamento del relativo corrispettivo alla germana Dott.ssa ponendo a Parte_1 carico di entrambe le parti, pro quota, le spese del presente giudizio e dell'espletata CTU .
2. Il progetto di divisione ex art. 789 c.p.c. Con ordinanza ex art. 789 c.p.c. del 11.09.24 è stato adottato il progetto di divisione di seguito indicato:
“Letti gli atti ed i documenti di causa, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 18.6.24
Pt_2
• Premesso che alcuna sospensione possa essere disposta per l'assorbente ragione, tra le altre, che un giudizio non è stato ancora instaurato ex art. 295 c.p.c.
• Visto l'art. 789 c.p.c.;
• Considerato che, alla luce del thema decidendum delimitato dalle deduzioni delle parti nei termini di preclusione assertivi e probatori pacificamente applicabili al giudizio di divisione, deve essere senz'altro preso come riferimento il progetto divisorio dell'ing.
, nei limiti e con le specificazioni di seguito riportate;
CP_4
• Ritenuto che la Consulenza debba essere considerata parte integrante della presente ordinanza, anche ai fini della precisa individuazione (anche catastale) degli immobili e per la loro descrizione (anche urbanistica);
• Ritenuto in particolare che, in relazione all'unico immobile oggetto del giudizio, sia condivisibile il progetto di divisione predisposto dal C.T.U. ing. con Persona_8 R.G. n. 1166 del 2022 - Pag. 5 di 11
assegnazione del bene oggetto del giudizio alla condividente e conguaglio Parte_1 in favore di secondo lo schema di seguito riportato CP_1
Condividente quota Valore Immobile Valore quota
3/4 € 49 500,00 € 37 125,00 Parte_1
€ 49 500,00 € 12 375,00 Parte_3
Conguaglio Parte_1
€ 12375,00 CP_1
• ritenuto che le parti debbano essere chiamate a discutere il progetto di divisione predisposto dal C.T.U.;
P.Q.M.
➢ FA proprio il progetto di divisione come redatto dal Consulente e precisato nella parte motiva della presente ordinanza;
➢ FISSA l'udienza del 15.10.24 ore 10.30 per la discussione del progetto ed ORDINA la comparizione dei condividenti per la discussione del progetto;
➢ ONERA la Cancelleria a provvedere alla comunicazione della presente ordinanza a tutti i difensori;
Si comunichi. Così deciso in data 26 agosto 2025. IL GIUDICE dott. Alessandro Caronia” Alla udienza del 15.10.24, fissata espressamente per la discussione del progetto di divisione, le parti hanno espressamente dedotto e contestato quanto segue:
“L'avv. MINNICELLI si riporta alle considerazioni del proprio consulente in relazione alla esatta quantificazione del valore dell'immobile e delle spese occorrenti alle condizioni di ripristino indicate dallo stesso CTU, anche in riferimento alla presenza di una autoclave. L'avv. DIODATI contesta il valore dell'immobile, in quanto la valutazione del CTU nominato non è corrispondente al valore di mercato dell'immobile. Si riserva il deposito di documenti sopravvenuti rispetto alle memorie. Chiede poi la possibilità di depositare note esplicative. L'avv. MINNICELLI contesta i documenti depositate e si rimette alle valutazioni del giudice”. Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del giorno 11.03.25, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 2012).
3. In rito. Impossibilità di tenere conto delle allegazioni svolte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale nonché della documentazione in quella sede prodotta dalla difesa della parte convenuta. 3.1.Tali allegazioni e produzioni documentali non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione, poiché si tratta di contenuti estranei alla funzione della comparsa conclusionale che è atto nel quale è consentito alle parti illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente introdurre nuovi temi d'indagine o argomentazioni difensive che non poggino su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione. A ragionare diversamente sarebbe sovvertito il sistema delle preclusioni assertive ed istruttorie previsto nel codice di rito e non si consentirebbe alla controparte di esercitare appieno il diritto di difesa, al contraddittorio ed alla prova. A maggior ragione tanto vale, mutatis mutandis, per quanto allegato soltanto in sede di memorie di replica e prodotto in allegato alla stessa. R.G. n. 1166 del 2022 - Pag. 6 di 11
Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c., infatti, le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (v. Cass. Civ. Ord. n. 98 del 2016, nonché Cass. Civ. n. 22970 del 2004). 3.2.Come già precisato, non è stata disposta la sospensione del giudizio in vista dell'instauranda causa cui fa riferimento la parte convenuta. Invero, la sospensione tecnicamente intesa ex art. 295 c.p.c. può essere disposta solo nel caso in cui il processo pregiudiziale sia in concreto effettivamente pendente (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 17021 del 2017). E, nel caso di specie, non vi alcuna prova, fornita nei termini delle preclusioni assertive e probatorie, che il giudizio penda. Infatti, accanto al rilievo per cui affinché si integrino i presupposti della fattispecie sospensiva è necessario che le parti dei due processi siano le stesse (v. Cass. Civ. n. 12996 del 2018, secondo cui il rapporto di pregiudizialità non potrà configurarsi nella ipotesi di due cause pendenti tra soggetti diversi, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione), non vi è dubbio che la pendenza del giudizio pregiudiziale dovrà essere provata agli atti dalla parte che chiede la sospensione, dovendo essere documentato il rapporto di pregiudizialità tra le due situazioni sostanziali, attraverso la precisa individuazione dei soggetti, del petitum e della causa petendi della controversia che si assume pregiudiziale rispetto al giudizio da sospendere (v. Cass. Civ. n. 12743 del 2001). Tuttavia, i presupposti della sospensione dovranno essere dedotti e documentati nel rispetto delle preclusioni previste nel processo dipendente (v. Cass. Civ. n. 818 del 2010) e per fornirne la prova non è sufficiente la produzione del relativo atto di citazione, ma è necessaria almeno la documentazione della costituzione della parte più diligente, perché solo in tal modo diventano attuali l'obbligo del giudice di decidere la causa ed il pericolo di giudicati contraddittori che la sospensione mira ad evitare (v. Cass. Civ. n. 4399 del 1997). Tutte eventualità non verificatesi nel caso di specie, attesa la carenza di qualsiasi documentazione tempestivamente prodotta a sostegno della eccezione. A meri fini di completezza della decisione, poi, pare opportuno altresì sottolineare che l'oggetto della domanda esperita con il presente giudizio è la divisione del bene sito nel Comune di CA e catastalmente identificato al foglio 2 particella 262 sub.1 e sub.
3. Bene pervenuto alle parti del presente giudizio, giusta successione della madre morta in data Controparte_2 7.2.03, che ha trasmesso iure hereditatis i propri diritti sul bene ai figli ( e per la Pt_1 CP_1 rispettiva quota di ¼ ed ¼, anche alla luce della rinuncia alla eredità del coniuge della de cuius. Successivamente, invece, giusta compravendita in atti del 15.7.19, la odierna attrice ha acquisito il diritto di proprietà della quota del padre, , sul bene in questione, dapprima Persona_1 gravata da usufrutto, salvo poi consolidarsi la piena proprietà. Per l'effetto, la è Parte_1 attualmente titolare della quota di ¾ sul bene in questione. Ma, a ben vedere, l'eventuale azione di riduzione – previo accertamento della simulazione del negozio intercorso con il padre – concernerebbe la massa del e non già quella della madre. Peraltro, l'eventuale Persona_1 accoglimento della azione di riduzione, con l'inefficacia della disposizione lesiva e il rientro del bene nel patrimonio del de cuius, non si vede come possa essere ostacolata dalla odierna azione di divisione, tenuto conto del combinato disposto degli art. 560 – 561 - 563 c.c.
4. Nel merito. 4.1.Il giudizio di divisione, pur nella complessità delle diverse fasi in cui si articola, è un giudizio contenzioso di accertamento costitutivo di carattere unitario. La separazione tra le due fasi, sebbene evidenziata dallo stesso codice laddove pone la norma di cui all'art. 785 c.p.c. come spartiacque tra le stesse, non sempre appare così ben definita, ben potendosi, in alcuni casi, regredire dalla fase di determinazione a quella di accertamento del diritto alla divisione, qualora, e nei limiti in cui ciò sia possibile – stante il regime delle preclusioni R.G. n. 1166 del 2022 - Pag. 7 di 11
– insorgano contestazioni di cui al citato art. 785 c.p.c., ed in altri casi, per l'assenza di qualsivoglia contrasto sul diritto alla divisione e sulla misura delle quote dei singoli condividenti, procedendosi direttamente alla formazione del progetto di divisione, senza emettere alcun provvedimento che segni il superamento della prima fase (v. Cass. Civ. n. 3163 del 1971). Pertanto, l'idea che il giudice della divisione, in presenza di contestazioni sulla composizione dell'asse, dovrebbe dapprima risolvere le contestazioni con sentenza;
quindi attendere il passaggio in giudicato e poi attribuire eventualmente le parti non coglie l'unitarietà e la flessibilità del giudizio di divisione. Infatti, tale dissociazione fra definizione degli aspetti controversi della divisione e l'attribuzione delle parti riguarda l'ipotesi dell'approvazione di un progetto che preveda porzioni uguali da estrarre a sorte, perché in questo caso formazione delle parti e attribuzione sono elementi di un procedimento complesso. Diversamente, quando di procede per attribuzione diretta (sistema previsto per le porzioni disuguali, ma utilizzabile anche in presenza di quote uguali, trattandosi di norme dispositive), la formazione delle parti e la loro attribuzione sono distinguibili solo dal punto di vista logico, mentre sul piano operativo rappresentano due aspetti di una medesima operazione, essendo la porzione formata in funzione del condividente cui va attribuita. Ne consegue, che, pur in assenza di una esplicita sentenza non definitiva che abbia previamente risolto aspetti controversi delle modalità con cui procedere alla divisione, depositato il progetto e data comunicazione dello stesso, l'udienza di discussione del progetto diviene l'unica sede in cui le contestazioni assumono uno specifico rilievo. Infatti, l'art. 789 c. 3 c.p.c., fissando quale requisito per l'emanazione dell'ordinanza che rende esecutivo il progetto divisionale il difetto di contestazioni all'udienza all'uopo fissata, pone a carico dei condividenti uno specifico onere di diligenza e partecipazione alle vicende processuali che non sussiste se non nel giudizio di divisione. E, soprattutto, la disposizione di cui all'art. 789 c.p.c, nel prevedere che, in assenza di contestazioni all'udienza fissata per la discussione del progetto di divisione predisposto il giudice istruttore lo dichiari esecutivo, implica - per ciò stesso - che, invece, le eventuali contestazioni debbano essere espressamente sollevate nell'udienza in questione (v. Cass. Civ. n.11575 del 2004). Ed è indispensabile che in quella sede vengano formulate contestazioni esplicite (Cass. Civ. n. 3810 del 1988), specifiche (v. Cass. Civ. n. 1482 del 1973) e che si traducano in concrete obiezioni (v. Cass. Civ. n. 11523 del 1995). Si tratta, a ben vedere, di una delle ipotesi eccezionali in cui il legislatore – derogando con norma speciale alle regole del giudizio contenzioso ordinario - espressamente ha posto a carico delle parti un vero e proprio onere di contestazione (per cui ai comportamenti di non contestazione sono ricondotte specifiche conseguenze processuali) in ordine alle modalità con le quali si perviene alla divisione e alla implicita definizione anche degli aspetti controversi. Diversamente, non avrebbe senso la comunicazione della ordinanza di approvazione del progetto al contumace (il quale, per definizione, contesta tutto e, quindi, sia l'an dividendum sit sia le modalità della divisione) e, inoltre, si dovrebbe riconoscere al contumace il potere di condizionare lo scioglimento della divisione, che non potrebbe effettuarsi mai con ordinanza: la contumacia, in altri termini, determinerebbe una lite che andrebbe risolta con sentenza. Ne consegue, allora, che, definite ed esplicitate le contestazioni alla udienza fissata ex art. 789 c.p.c., il giudice provvederà ai sensi dell'art. 187 c.p.c. alla risoluzione delle contestazioni mosse, nei limiti delle stesse: per tutti gli altri aspetti non contestati, varranno, invece, le statuizioni contenute nel progetto. Ferme le coordinate ermeneutiche tracciate, il Tribunale, a meri fini di completezza della decisione, tuttavia, non si esimerà dall'approfondimento di tutte le domande ed eccezioni sollevate. 4.2. In particolare, la difesa di parte convenuta per cui la divisione concernerebbe solo il bene immobile sito in CA ed identificato al foglio 2 particella 262 sub. 1 e sub. 3 e non già l'intero asse ereditario materno è infondata. R.G. n. 1166 del 2022 - Pag. 8 di 11
In particolare, il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto e inderogabile, in quanto, in primo luogo, derogano alla universalità le eccezioni legislativamente previste (art. 713, comma 3; art. 720, 722 e 1112 c.c.). In secondo luogo, poi, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, una “divisione parziale” dei beni ereditari (in questo senso, Cass., Sez. Un. n. 1323 del 1978; Cass. Civ. Sez. Un., n. 1145 del 1977) è pacificamente ammessa sia per via contrattuale, allorquando vi sia apposito accordo tra tutti i coeredi, sia per via giudiziale, quando, essendo stata richiesta tale divisione da uno dei coeredi, gli altri non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (v. Cass. Civ. n. 6931 del 2016; Cass. Civ. n. 5869 del 2016; Cass. Civ. n. 573 del 2011). Eventualità in tal caso esclusa non solo per effetto della comparsa di costituzione della parte convenuta, ma anche per la tardività della stessa. 4.3. Altresì priva di rilievo la contestazione relativa alla lacuna della c.t.u. disposta in relazione al valore locativo del bene oggetto del presente giudizio. Invero, in primo luogo, ai sensi dell'art. 1102 c.c., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicché, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Con la conseguenza che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione, che abbia consentito detto uso esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune (v. in maniera precisa Cass. Civ. n. 2423 del 2015). Orbene, anche alla luce della tardiva costituzione del dai documenti di causa CP_1 non emerge alcun atto con cui la parte convenuta abbia manifestato l'intenzione di godere al pari della attrice dell'immobile oggetto de quo e che ciò non gli è stato consentito. Ma, in secondo luogo, è assorbente il rilievo per cui l'accertamento di debiti e crediti relativi ai frutti di beni comuni deve essere oggetto di distinta ed autonoma domanda di rendiconto, da formularsi, quindi, nei termini delle preclusioni assertive (v. Cass. Civ. n. 4364 del 2002 nonché Cass. Civ. n. 9659 del 2000). Alcuna domanda è stata formulata dalla parte convenuta, attesa anche la tardiva costituzione. Le medesime considerazioni possono essere estese alle migliorie invocate, invece, dalla parte attrice. 4.4. Con specifico riferimento alle quote e alla formazione delle porzioni, si rimanda integralmente al progetto (necessario anche in caso di immobile indivisibile (v. Cass. Civ. n. 21829 del 2010) depositato con ordinanza del 11.09.24 e riportato schematicamente – nelle sue linee essenziali - in parte motiva al paragrafo 2. Le contestazioni formulate alla udienza di discussione del progetto concernono esclusivamente la esatta quantificazione del valore monetario dell'immobile stimato, nonché la misura dei conguagli. Orbene, sotto tale profilo, il Tribunale reputa di condividere appieno le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal C.T.U. in quanto motivate in modo logico, scientifico ed analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata. Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia – come nel caso di specie - tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, R.G. n. 1166 del 2022 - Pag. 9 di 11
restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 1815 del 2015; Cass. civ. n. 282 del 2009; Cass. civ. n. 8355 del 2007; Cass. Civ. n. 33742 del 2022). Invero, in relazione alla esatta stima dell'immobile, il consulente tecnico nominato ha dedicato alla precisa quantificazione del valore monetario una dettagliata analisi, in cui espone le modalità di calcolo e i criteri che hanno orientato la misura, utilizzando i dati di cui alla Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate e applicando, infine, un deprezzamento
“dovuto a problemi di umidità da risalita e di lesioni presenti sull'immobile, con applicazione, pertanto, di un coefficiente di vetustà pari a 0,80”.
Le contestazioni della convenuta sono di genericità tale da non poter essere approfondite (v. verbale del 15.10.24). Quanto alle contestazioni della parte attrice, ferma la esaustività delle repliche del Consulente, si rileva che la valutazione sulla base del quale è stato, poi, redatto il progetto ha tenuto in debito conto il valore complessivo dell'immobile, ivi compresi i costi indicati per la sterilizzazione degli abusi, avendo riguardo, però, non solo degli stessi ma anche del valore d'uso che essi apportano al bene. 4.5. Non residuano, pertanto, ulteriori contestazioni. Del resto, la misura delle quote dei condividenti (¾ parte attrice;
¼ parte convenuta) non è mai stata oggetto di contrarie deduzioni. Pertanto, giusta la indivisibilità del bene e l'istanza di attribuzione espressamente formulata dalla il bene deve essere assegnato alla odierna attrice. Con conguaglio a favore Parte_1 della parte convenuta pari ad euro € 12.375,00, alla luce di quanto già esposto con ordinanza dell'11.09.24. Il progetto, quindi, riportato in parte motiva non risulta scalfito da altre contestazioni. Del resto esso:
- Non vi è dubbio che, per le ragioni ampiamente espresse dal Consulente, l'unico immobile sia indivisibile. Ne consegue la piena operatività dell'art. 720 c.c., norma applicabile non solo alla comunione incidentale, ma anche alla comunione ordinaria per effetto dell'art. 116 c.c. (v. Cass. Civ. n. 12758 del 2001);
- La indivisibilità dell'immobile, oltre ad essere chiaramente evincibile dagli atti e dalla consulenza espletata, non è neppure oggetto di specifica contestazione;
- Per effetto della piana applicazione dell'art. 720 c.c., è escluso il sorteggio (v. Cass. Civ. n. 14165 del 2000), dovendo il giudice decidere in ordine alle richieste di attribuzione formulate, come alternativa alla vendita, che rappresenta la extrema ratio;
- Per espressa disposizione normativa dell'art. 720 c.c., tra più confliggenti diritti al bene in natura ex art. 718 c.c. prevale chi ha la quota maggiore (v. Cass. Civ. n. 11823 del 2015). Occorre, del resto, aver riguardo al momento della divisione e non della apertura della successione e tener conto dell'eventuale acquisto di quota da parte di un coerede (v. Cass. Civ. n. 4518 del 2001); Atteso che, come già evidenziato, è titolare della quota di ¾ dell'immobile Parte_1 in questione, ne consegue la necessità di attribuire il bene oggetto di divisione alla parte attrice, non potendo essere accolta la istanza di attribuzione di parte convenuta. Per l'effetto, dovrà procedersi alla attribuzione del bene indivisibile ex art. 720 c.c., secondo lo schema già esplicitato nel progetto di divisione depositato ex art. 789 c.c. e richiamato nel paragrafo 2 della sentenza. In particolare: A. Deve essere disposta l'attribuzione in proprietà esclusiva a del bene Parte_1 oggetto di divisione, come specificato nella consulenza tecnica depositata, da intendersi qui richiamata integralmente, sito in CA e identificato catastalmente al foglio 2 particella 262 sub. 1 e sub. 3; R.G. n. 1166 del 2022 - Pag. 10 di 11
B. Si impone, peraltro, l'addebito della eccedenza, secondo la dizione letterale dell'art. 720 c.c., a carico del condividente assegnatario dell'intero bene e a favore di quello non assegnatario: la perequazione di tale ineguaglianza, derivante dalla attribuzione del bene ad un solo condividente, importa la determinazione di conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 720 c.c., a carico della odierna attrice. La determinazione del conguaglio prescinde dalle singole domande delle parti, in quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice (v. Cass. Civ. n. 12779 del 2013) e la sentenza di scioglimento della comunione persegue il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote (Cass. Civ. n. 7833 del 2008). Al fine di operare tale perequazione deve essere previsto un conguaglio a carico di e in favore di pari ad euro € Parte_1 CP_1 12.375,00; C. La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l'adempimento di tale obbligo - al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 cod. civ. per l'adempimento informa specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l'inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) - non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 22833 del 2006). D. Alle somme suddette vanno, quindi, aggiunti gli interessi legali ex art. 1284 c.c., con decorrenza solo dalla data di pubblicazione della presente sentenza. Infatti, intervenuta la divisione, il debito di valore si trasforma in debito di valuta.
5. Il regime delle spese La complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, la natura della presente controversia, l'esito della stessa in uno alla misura delle rispettive quote, le ragioni poste a base della decisione, l'assenza di serie questioni in ordine all'an dividendum sit costituiscono, complessivamente considerati, gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.. Le spese della C.T.U., invece, vanno poste a carico delle parti in egual quota tra loro (½ parte attrice;
½ parte convenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. ACCOGLIE la domanda di scioglimento della comunione proposta dalla parte attrice e, per l'effetto DISPONE l'attribuzione in proprietà esclusiva a del bene Parte_1 oggetto di divisione, come specificato nella consulenza tecnica depositata, da intendersi qui richiamata integralmente, sito in CA e identificato catastalmente al foglio 2 particella 262 sub. 1 e sub. 3; B. CONDANNA la parte attrice al PAGAMENTO, in favore di Parte_1 [...]
del complessivo importo di € 12.375,00, a titolo di conguaglio ex art. 720 c.c., CP_1 oltre interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
R.G. n. 1166 del 2022 - Pag. 11 di 11
C. DICHIARA integralmente COMPENSATE le SPESE di giudizio tra le parti;
D. PONE definitivamente a carico delle parti, in egual quota tra loro, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 18.6.24. E. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito. Così deciso in data 26 agosto 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia