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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 31/07/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
n. 583/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 583/2022 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
R. Margherita n. 43, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Romano CodiceFiscale_1 pec presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Email_1
Campobello di Mazara, Piazza Garibaldi n. 12/A,
- attrice opponente – contro
( ) già , e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 [...]
( ) già , con sede in Venezia-Mestre, via Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
Terraglio n. 63, in persona della dott.ssa , Responsabile Contenzioso NPL difesa Controparte_4 dall'Avv. Marco Rossi presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5°, elegge domicilio, pec
Email_2
- convenuta opposta – avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento/accertamento negativo del credito_
Conclusioni delle parti: attore: come in atto di citazione;
1 convenuta: come in comparsa di costituzione e di risposta_
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di costituzione e di risposta;
osserva
2 1) Con atto di citazione notificato in data 10/3/2022 in via telematica, a mezzo pec, l'odierna attrice
, promuoveva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 75/2022, emesso il Parte_1 giorno 01/02/2022 dal Tribunale di Marsala, notificato il giorno 8/2/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.621,01, oltre agli interessi al saggio legale sulla sorte capitale, alle spese ed ai compensi professionali.
Esponeva, a tal fine, che la ingiungente aveva chiesto l'emissione del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto, in forza di un contratto di conto corrente bancario, N. 83834, stipulato con l'allora Banca Antoniana Popolare Veneta, nel lontano 01/12/2000, sul presupposto quindi, che fosse debitrice della somma di € 6.621,01, come da attestazione, prodotta. Parte_1
Contestava, pertanto, l'esistenza di ogni e qualsiasi suo debito nei confronti della società opposta, per non avere mai avuto una situazione di scopertura in relazione al conto corrente, di cui si discute, e che la ingiungente società aveva prodotto un contratto di conto corrente Controparte_1 bancario, stipulato nel lontano 01/12/2000, senza apertura di credito e senza convenzione assegni.
Così eccependo che, pur riportando un saldo contabile debitore sul c/corrente di € 6.621,01, la somma richiesta era costituita soltanto dalla sorte capitale, senza l'indicazione di alcuna cifra a titolo di interessi, e che l'opponente non aveva più operato sul detto conto corrente suddetto da circa venti anni e riteneva che fosse ormai estinto.
Obiettava che la convenuta opposta non forniva alcuna prova del credito, limitandosi a produrre un semplice estratto conto e senza produrre gli estratti conto integrali, che costituiscono gli unici documenti utili a provare l'esistenza dell'asserito credito nei confronti dell'opponente.
Infine, deducendo che l'art. 9 del contratto, prodotto da parte opposta, prevede espressamente infatti, che “qualora il contratto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a £ 500.000, la banca ha facoltà di estinguere il rapporto e, comunque, cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente”.
Concludeva chiedendo:
1) preliminarmente, dichiarare inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
2) Costituendosi in giudizio, la convenuta , obiettava alle domande Controparte_1 avanzate da parte attrice, rappresentando che parte opponente non aveva contestato, tantomeno specificamente ex art. 115 cpc:
3 1. la stipula del c/c cui al doc. 3 monitorio con oggi CP_5 CP_6
2. il proprio inadempimento;
3. il saldo contabile del rendiconto del rapporto (doc. 7 monitorio);
4. la cessione di credito intervenuta (doc. 4 monitorio, di cui produceva altresì l'estratto dell'elenco crediti ceduti omissato per ragioni di privacy – doc. 7) e le notifiche di queste (docc.
5-6 monitorio e
12-13 monitorio); CP_ e che aveva dato piena prova del credito assolvendo al proprio onere probatorio. CP_ Dunque, che il credito di è (era) provato in quanto essa:
1. aveva prodotto il titolo (il contratto, doc. 3 monitorio, la cui stipula non è contestata);
2. aveva allegato l'inadempimento dell'opponente.
Concludeva chiedendo:
In via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2. Successivamente, assegnare il termine ordinatorio di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione;
-3) Rigettata l'istanza di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n.r.g. 75/2022, sul presupposto per cui, sebbene la certificazione ex art. 50 TUB sia titolo sufficiente per ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, non sia allo stesso tempo idoneo a supportare la pretesa creditoria nel successivo giudizio di merito, potendo semmai avere una valenza probatoria presuntiva la quale, in quanto tale, dev'essere supportata da altri elementi di prova, le parti erano invitate ad intraprendere il procedimento obbligatorio di mediazione.
Con provvedimento reso da questo giudicante il 29 maggio 2024 era formulata una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. successivamente non accettata da parte attrice.
La causa veniva poi avviata alla fase decisoria e trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
-3.1) Doverosamente delineato nei punti essenziali, e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, la causa è stata dunque istruita in via documentale, sin d'ora precisando che l'opposizione appare fondata nei termini come appresso specificati e ritiene il giudicante che ragioni di pregiudizialità logico-giuridica impongono, a questo punto, di considerare i princìpi applicabili in materia ed esaminare i profili in diritto sui quali si incentra l'odierno giudizio.
4 -4) Nella soluzione dell'odierna controversia, ritiene il Giudice di dover far riferimento anche al percorso logico-giuridico di cui alla sentenza resa dal Trib. Salerno, Sez. I, 9 marzo 2025 in caso analogo (e valutabile quale precedente conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c., verificato il riscontro sintetico dei tratti essenziali della lite, l'oggettivo 'collegamento' con la fattispecie oggetto del giudizio, oltreché la sussistenza di ragioni giustificative dell'adesione avuto riguardo all'oggetto della contestazione, nei motivi a sostegno di parte opponente, nella parziale identità dei fatti contestati ossia un'opposizione ad ingiunzione di pagamento e contestazione circa l'avvenuta dimostrazione sull'esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria, per mancata produzione degli estratti conto relativi al contratto di conto corrente posto a fondamento della relativa pretesa creditoria).
-4.1) Al fine di richiedere un decreto ingiuntivo sulla base dell'estratto conto del correntista, certificato conforme alle scritture contabili da un dirigente della banca, in applicazione dell'art. 50
TUB, è sufficiente produrre il contratto e l'estratto conto certificato che riporti i movimenti per almeno gli ultimi dieci anni;
non è sufficiente la produzione del solo saldaconto, che era previsto dalla legge bancaria del 1936 (la differenza non è meramente nominalistica). E sul punto appaiono rinvenibili in atti, sulla scorta della compulsazione delle carte processuali, ai fini di cui ci si occupa, il contratto n. 83834, l'atto di cessione e un'attestazione dell'importo capitale residuo in ordine al conto corrente intrattenuto dall'attrice opponente: sicché non può ritenersi sufficientemente assolto l'onere di allegazione in capo a parte ingiungente/convenuta opposta.
Ed invero, nella (eventuale) successiva fase di opposizione il debitore ingiunto nel proporre avverso il decreto ingiuntivo notificatogli deve prendere posizione in modo altrettanto chiaro e preciso sui fatti posti a fondamento del ricorso monitorio, non potendosi limitare a dichiarare di “nulla dovere”
(cfr. Cassazione 6 ottobre 2015, n. 19896). In merito, occorre anche considerare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore è convenuto in senso sostanziale, sebbene sia formalmente attore, e pertanto l'atto di citazione deve contenere tutti i requisiti previsti per la comparsa di costituzione e risposta.
Nel giudizio di merito così instaurato a seguito dell'opposizione, l'estratto conto certificato non costituisce di per sé prova del credito azionato dalla banca, sebbene secondo un risalente orientamento giurisprudenziale possa rivestire carattere indiziario (cfr. Cassazione n. 21092/2016).
Dunque, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto
(che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata
5 dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.
La banca, di conseguenza, è tenuta a supportare la propria pretesa creditoria tramite la produzione integrale degli estratti conto e del contratto di conto corrente.
Infatti, poiché nel giudizio di opposizione trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, la banca – attore in senso sostanziale – deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Nel caso di specie, parte opposta non ha assolto all'onere della prova, su di essa gravante in qualità di attrice in senso sostanziale, di dimostrare l'esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria, non avendo prodotto, tra l'altro, gli estratti conto relativi al contratto di conto corrente posto a fondamento della relativa pretesa creditoria.
Aderendo integralmente alla giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale di Salerno, Sez. I, 9 marzo
2025, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova ricade sulla parte opposta, istante in sede monitoria, attrice in senso sostanziale. È altrettanto noto che, ai sensi dell'art. 2697
c.c., la Banca che agisce per il pagamento del saldo debitorio di un contratto di conto corrente è onerata della produzione contrattuale e degli estratti conto – ordinari e scalari – attestanti
l'evoluzione del rapporto durante tutta la sua durata.
L'estratto conto, infatti, è un documento dirimente ai fini della prova dell'esistenza e dell'ammontare del diritto di credito di cui la parte opposta afferma di essere titolare, poiché indica i soggetti
(ovverosia, la Banca ed il correntista), la natura del rapporto bancario, il numero e la data del conto corrente, nonché la descrizione dei singoli movimenti (che determinano le poste attive e passive) ed il relativo saldo.
Di talché gli estratti conto, tanto ordinari, quanto scalari, costituiscono documenti indispensabili al fine di dimostrare l' “an” ed il “quantum” della pretesa creditoria fatta valere in via monitoria dall'opposta, consentendo al Giudice – se del caso anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio contabile – di verificare come il credito asseritamente vantato si sia formato nel corso di tutta la
6 durata del rapporto, le voci che hanno contribuito a determinarlo nel suo saldo finale e, eventualmente, ad elidere eventuali addebiti che non trovino riscontro nel regolamento contrattuale oppure che vi trovino fondamento, ma in clausole nulle, come tali illegittimi.
Applicando tali coordinate ermeneutiche anche al caso di specie ne deriva, con ogni evidenza, che non avendo l'opposta depositato neppure un solo estratto conto – ordinario e/o scalare – in relazione al contratto di conto corrente 83834 il cui saldo asseritamente creditore ha attivato mediante ricorso monitorio, non può ritenersi assolto da parte di quest'ultima il relativo “onus probandi” quanto all'esistenza stessa, prima ancora che all'ammontare, del diritto di credito per cui ha agito mediante procedimento per ingiunzione.
Si condivide altresì l'assunto - pure precisato nella sentenza surrichiamata, e applicabile al caso in esame - in ordine al fatto per cui non coglie nel segno quanto dedotto da parte opposta, e sulla mancata formulazione di parte opponente di alcuna contestazione circa l'estratto conto (rectius: nel caso di specie il saldo contabile del rendiconto del rapporto, da essa prodotto in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), per due ordini di ragioni.
La prima è che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n.
37788/2021), ancorché in altro ambito ma con principio indubbiamente estensibile ad ogni ipotesi di conteggi, "In tema di contestazione sul "quantum" preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 с.c. е 115, comma 1, с.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri (vale a dire, che l'importo richiesto è quello dovuto, alla stregua della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi).”.
Orbene, in base a tale principio ne deriva che a fronte del conteggio contenuto nell'estratto conto sintetico di cui all'allegato 7 (estratto conto) della produzione della fase monitoria - che peraltro
(nella fattispecie in esame) reca molto sinteticamente solo la voce dell'importo capitale residuo nella determinazione del credito oggetto di ingiunzione -, riepilogativo del solo saldo finale, non vi era alcun onere di specifica contestazione da parte degli opponenti.
7 La seconda ragione, poi, sta nella natura della non contestazione, che si risolve in una “relevatio ab onere probandi” nei confronti della parte che ha allegato il fatto non contestato, la quale dunque è sollevata dall'onere di provare il fatto non contestato dalla controparte, sempre che esso sia stato specificamente allegato, il che non è accaduto nel caso concreto per le ragioni di cui sopra. Di contro, la non contestazione peraltro di fatti, nella specie conteggi, allegati in modo del tutto generico e che si riferiscono solo ad un saldo finale - non costituisce una "ficta confessio", come tale vincolante per il Giudice ai fini della decisione.
Né potrebbe ritenersi, che non avendo parte opponente fornito la prova liberatoria di avere adempiuto all'obbligazione di pagamento, l'opposizione andrebbe rigettata: infatti, nella vicenda in esame, traendo origine il credito attivato in via monitoria da un contratto di conto corrente, affinché la parte opponente possa ritenersi onerata della prova del fatto estintivo dell'altrui diritto, consistente nel proprio adempimento all'obbligazione "ex contractu", è necessario dapprima che chi afferma di essere creditore (i.e.: l'opposta) abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della propria domanda, il che non è avvenuto.
E ciò considerato che nella fattispecie al vaglio di questo Tribunale si controverte di un contratto di conto corrente acceso nel 2013 e per cui la totale assenza degli estratti conto impedisce altresì una possibile indagine peritale che appuri quali addebiti siano stati eventualmente legittimi e quali no.
Alla luce di quanto esposto consegue la fondatezza dell'opposizione e, di conseguenza, il suo accoglimento, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Conseguono dunque le statuizioni come in dispositivo.
5) Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali, per il principio della soccombenza, la convenuta opposta va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore opponente nella misura come infra liquidata, facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, e avuto riguardo al valore della causa e con il compenso (€
2.540,00 per compensi di procuratore) calcolato ai valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, definitivamente pronunciando nella causa n. 583/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
8 - accoglie l'opposizione avanzata da e, per l'effetto, e per l'effetto revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 75/2022 emesso nel proc. n. 106/2022 R.G. l'1-7/2/2022 dal Tribunale di
Marsala, notificato l'8/2/2022,
-condanna la convenuta opposta già , e per essa, quale Controparte_1 CP_1 mandataria, già , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 CP_3 pro tempore, a rifondere all'attrice opponente, le spese di lite, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, CPA ed IVA come per legge;
Così deciso in Marsala, 30 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 583/2022 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
R. Margherita n. 43, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Romano CodiceFiscale_1 pec presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Email_1
Campobello di Mazara, Piazza Garibaldi n. 12/A,
- attrice opponente – contro
( ) già , e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 [...]
( ) già , con sede in Venezia-Mestre, via Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
Terraglio n. 63, in persona della dott.ssa , Responsabile Contenzioso NPL difesa Controparte_4 dall'Avv. Marco Rossi presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5°, elegge domicilio, pec
Email_2
- convenuta opposta – avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento/accertamento negativo del credito_
Conclusioni delle parti: attore: come in atto di citazione;
1 convenuta: come in comparsa di costituzione e di risposta_
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di costituzione e di risposta;
osserva
2 1) Con atto di citazione notificato in data 10/3/2022 in via telematica, a mezzo pec, l'odierna attrice
, promuoveva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 75/2022, emesso il Parte_1 giorno 01/02/2022 dal Tribunale di Marsala, notificato il giorno 8/2/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.621,01, oltre agli interessi al saggio legale sulla sorte capitale, alle spese ed ai compensi professionali.
Esponeva, a tal fine, che la ingiungente aveva chiesto l'emissione del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto, in forza di un contratto di conto corrente bancario, N. 83834, stipulato con l'allora Banca Antoniana Popolare Veneta, nel lontano 01/12/2000, sul presupposto quindi, che fosse debitrice della somma di € 6.621,01, come da attestazione, prodotta. Parte_1
Contestava, pertanto, l'esistenza di ogni e qualsiasi suo debito nei confronti della società opposta, per non avere mai avuto una situazione di scopertura in relazione al conto corrente, di cui si discute, e che la ingiungente società aveva prodotto un contratto di conto corrente Controparte_1 bancario, stipulato nel lontano 01/12/2000, senza apertura di credito e senza convenzione assegni.
Così eccependo che, pur riportando un saldo contabile debitore sul c/corrente di € 6.621,01, la somma richiesta era costituita soltanto dalla sorte capitale, senza l'indicazione di alcuna cifra a titolo di interessi, e che l'opponente non aveva più operato sul detto conto corrente suddetto da circa venti anni e riteneva che fosse ormai estinto.
Obiettava che la convenuta opposta non forniva alcuna prova del credito, limitandosi a produrre un semplice estratto conto e senza produrre gli estratti conto integrali, che costituiscono gli unici documenti utili a provare l'esistenza dell'asserito credito nei confronti dell'opponente.
Infine, deducendo che l'art. 9 del contratto, prodotto da parte opposta, prevede espressamente infatti, che “qualora il contratto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a £ 500.000, la banca ha facoltà di estinguere il rapporto e, comunque, cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente”.
Concludeva chiedendo:
1) preliminarmente, dichiarare inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
2) Costituendosi in giudizio, la convenuta , obiettava alle domande Controparte_1 avanzate da parte attrice, rappresentando che parte opponente non aveva contestato, tantomeno specificamente ex art. 115 cpc:
3 1. la stipula del c/c cui al doc. 3 monitorio con oggi CP_5 CP_6
2. il proprio inadempimento;
3. il saldo contabile del rendiconto del rapporto (doc. 7 monitorio);
4. la cessione di credito intervenuta (doc. 4 monitorio, di cui produceva altresì l'estratto dell'elenco crediti ceduti omissato per ragioni di privacy – doc. 7) e le notifiche di queste (docc.
5-6 monitorio e
12-13 monitorio); CP_ e che aveva dato piena prova del credito assolvendo al proprio onere probatorio. CP_ Dunque, che il credito di è (era) provato in quanto essa:
1. aveva prodotto il titolo (il contratto, doc. 3 monitorio, la cui stipula non è contestata);
2. aveva allegato l'inadempimento dell'opponente.
Concludeva chiedendo:
In via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2. Successivamente, assegnare il termine ordinatorio di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione;
-3) Rigettata l'istanza di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n.r.g. 75/2022, sul presupposto per cui, sebbene la certificazione ex art. 50 TUB sia titolo sufficiente per ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, non sia allo stesso tempo idoneo a supportare la pretesa creditoria nel successivo giudizio di merito, potendo semmai avere una valenza probatoria presuntiva la quale, in quanto tale, dev'essere supportata da altri elementi di prova, le parti erano invitate ad intraprendere il procedimento obbligatorio di mediazione.
Con provvedimento reso da questo giudicante il 29 maggio 2024 era formulata una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. successivamente non accettata da parte attrice.
La causa veniva poi avviata alla fase decisoria e trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
-3.1) Doverosamente delineato nei punti essenziali, e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, la causa è stata dunque istruita in via documentale, sin d'ora precisando che l'opposizione appare fondata nei termini come appresso specificati e ritiene il giudicante che ragioni di pregiudizialità logico-giuridica impongono, a questo punto, di considerare i princìpi applicabili in materia ed esaminare i profili in diritto sui quali si incentra l'odierno giudizio.
4 -4) Nella soluzione dell'odierna controversia, ritiene il Giudice di dover far riferimento anche al percorso logico-giuridico di cui alla sentenza resa dal Trib. Salerno, Sez. I, 9 marzo 2025 in caso analogo (e valutabile quale precedente conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c., verificato il riscontro sintetico dei tratti essenziali della lite, l'oggettivo 'collegamento' con la fattispecie oggetto del giudizio, oltreché la sussistenza di ragioni giustificative dell'adesione avuto riguardo all'oggetto della contestazione, nei motivi a sostegno di parte opponente, nella parziale identità dei fatti contestati ossia un'opposizione ad ingiunzione di pagamento e contestazione circa l'avvenuta dimostrazione sull'esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria, per mancata produzione degli estratti conto relativi al contratto di conto corrente posto a fondamento della relativa pretesa creditoria).
-4.1) Al fine di richiedere un decreto ingiuntivo sulla base dell'estratto conto del correntista, certificato conforme alle scritture contabili da un dirigente della banca, in applicazione dell'art. 50
TUB, è sufficiente produrre il contratto e l'estratto conto certificato che riporti i movimenti per almeno gli ultimi dieci anni;
non è sufficiente la produzione del solo saldaconto, che era previsto dalla legge bancaria del 1936 (la differenza non è meramente nominalistica). E sul punto appaiono rinvenibili in atti, sulla scorta della compulsazione delle carte processuali, ai fini di cui ci si occupa, il contratto n. 83834, l'atto di cessione e un'attestazione dell'importo capitale residuo in ordine al conto corrente intrattenuto dall'attrice opponente: sicché non può ritenersi sufficientemente assolto l'onere di allegazione in capo a parte ingiungente/convenuta opposta.
Ed invero, nella (eventuale) successiva fase di opposizione il debitore ingiunto nel proporre avverso il decreto ingiuntivo notificatogli deve prendere posizione in modo altrettanto chiaro e preciso sui fatti posti a fondamento del ricorso monitorio, non potendosi limitare a dichiarare di “nulla dovere”
(cfr. Cassazione 6 ottobre 2015, n. 19896). In merito, occorre anche considerare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore è convenuto in senso sostanziale, sebbene sia formalmente attore, e pertanto l'atto di citazione deve contenere tutti i requisiti previsti per la comparsa di costituzione e risposta.
Nel giudizio di merito così instaurato a seguito dell'opposizione, l'estratto conto certificato non costituisce di per sé prova del credito azionato dalla banca, sebbene secondo un risalente orientamento giurisprudenziale possa rivestire carattere indiziario (cfr. Cassazione n. 21092/2016).
Dunque, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto
(che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata
5 dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.
La banca, di conseguenza, è tenuta a supportare la propria pretesa creditoria tramite la produzione integrale degli estratti conto e del contratto di conto corrente.
Infatti, poiché nel giudizio di opposizione trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, la banca – attore in senso sostanziale – deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Nel caso di specie, parte opposta non ha assolto all'onere della prova, su di essa gravante in qualità di attrice in senso sostanziale, di dimostrare l'esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria, non avendo prodotto, tra l'altro, gli estratti conto relativi al contratto di conto corrente posto a fondamento della relativa pretesa creditoria.
Aderendo integralmente alla giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale di Salerno, Sez. I, 9 marzo
2025, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova ricade sulla parte opposta, istante in sede monitoria, attrice in senso sostanziale. È altrettanto noto che, ai sensi dell'art. 2697
c.c., la Banca che agisce per il pagamento del saldo debitorio di un contratto di conto corrente è onerata della produzione contrattuale e degli estratti conto – ordinari e scalari – attestanti
l'evoluzione del rapporto durante tutta la sua durata.
L'estratto conto, infatti, è un documento dirimente ai fini della prova dell'esistenza e dell'ammontare del diritto di credito di cui la parte opposta afferma di essere titolare, poiché indica i soggetti
(ovverosia, la Banca ed il correntista), la natura del rapporto bancario, il numero e la data del conto corrente, nonché la descrizione dei singoli movimenti (che determinano le poste attive e passive) ed il relativo saldo.
Di talché gli estratti conto, tanto ordinari, quanto scalari, costituiscono documenti indispensabili al fine di dimostrare l' “an” ed il “quantum” della pretesa creditoria fatta valere in via monitoria dall'opposta, consentendo al Giudice – se del caso anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio contabile – di verificare come il credito asseritamente vantato si sia formato nel corso di tutta la
6 durata del rapporto, le voci che hanno contribuito a determinarlo nel suo saldo finale e, eventualmente, ad elidere eventuali addebiti che non trovino riscontro nel regolamento contrattuale oppure che vi trovino fondamento, ma in clausole nulle, come tali illegittimi.
Applicando tali coordinate ermeneutiche anche al caso di specie ne deriva, con ogni evidenza, che non avendo l'opposta depositato neppure un solo estratto conto – ordinario e/o scalare – in relazione al contratto di conto corrente 83834 il cui saldo asseritamente creditore ha attivato mediante ricorso monitorio, non può ritenersi assolto da parte di quest'ultima il relativo “onus probandi” quanto all'esistenza stessa, prima ancora che all'ammontare, del diritto di credito per cui ha agito mediante procedimento per ingiunzione.
Si condivide altresì l'assunto - pure precisato nella sentenza surrichiamata, e applicabile al caso in esame - in ordine al fatto per cui non coglie nel segno quanto dedotto da parte opposta, e sulla mancata formulazione di parte opponente di alcuna contestazione circa l'estratto conto (rectius: nel caso di specie il saldo contabile del rendiconto del rapporto, da essa prodotto in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), per due ordini di ragioni.
La prima è che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n.
37788/2021), ancorché in altro ambito ma con principio indubbiamente estensibile ad ogni ipotesi di conteggi, "In tema di contestazione sul "quantum" preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 с.c. е 115, comma 1, с.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri (vale a dire, che l'importo richiesto è quello dovuto, alla stregua della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi).”.
Orbene, in base a tale principio ne deriva che a fronte del conteggio contenuto nell'estratto conto sintetico di cui all'allegato 7 (estratto conto) della produzione della fase monitoria - che peraltro
(nella fattispecie in esame) reca molto sinteticamente solo la voce dell'importo capitale residuo nella determinazione del credito oggetto di ingiunzione -, riepilogativo del solo saldo finale, non vi era alcun onere di specifica contestazione da parte degli opponenti.
7 La seconda ragione, poi, sta nella natura della non contestazione, che si risolve in una “relevatio ab onere probandi” nei confronti della parte che ha allegato il fatto non contestato, la quale dunque è sollevata dall'onere di provare il fatto non contestato dalla controparte, sempre che esso sia stato specificamente allegato, il che non è accaduto nel caso concreto per le ragioni di cui sopra. Di contro, la non contestazione peraltro di fatti, nella specie conteggi, allegati in modo del tutto generico e che si riferiscono solo ad un saldo finale - non costituisce una "ficta confessio", come tale vincolante per il Giudice ai fini della decisione.
Né potrebbe ritenersi, che non avendo parte opponente fornito la prova liberatoria di avere adempiuto all'obbligazione di pagamento, l'opposizione andrebbe rigettata: infatti, nella vicenda in esame, traendo origine il credito attivato in via monitoria da un contratto di conto corrente, affinché la parte opponente possa ritenersi onerata della prova del fatto estintivo dell'altrui diritto, consistente nel proprio adempimento all'obbligazione "ex contractu", è necessario dapprima che chi afferma di essere creditore (i.e.: l'opposta) abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della propria domanda, il che non è avvenuto.
E ciò considerato che nella fattispecie al vaglio di questo Tribunale si controverte di un contratto di conto corrente acceso nel 2013 e per cui la totale assenza degli estratti conto impedisce altresì una possibile indagine peritale che appuri quali addebiti siano stati eventualmente legittimi e quali no.
Alla luce di quanto esposto consegue la fondatezza dell'opposizione e, di conseguenza, il suo accoglimento, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Conseguono dunque le statuizioni come in dispositivo.
5) Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali, per il principio della soccombenza, la convenuta opposta va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore opponente nella misura come infra liquidata, facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, e avuto riguardo al valore della causa e con il compenso (€
2.540,00 per compensi di procuratore) calcolato ai valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, definitivamente pronunciando nella causa n. 583/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
8 - accoglie l'opposizione avanzata da e, per l'effetto, e per l'effetto revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 75/2022 emesso nel proc. n. 106/2022 R.G. l'1-7/2/2022 dal Tribunale di
Marsala, notificato l'8/2/2022,
-condanna la convenuta opposta già , e per essa, quale Controparte_1 CP_1 mandataria, già , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 CP_3 pro tempore, a rifondere all'attrice opponente, le spese di lite, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, CPA ed IVA come per legge;
Così deciso in Marsala, 30 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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