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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 16840/2024 cui sono state riunite quelle contrassegnate dai n. 18284/2024 e
18285/2024 aventi ad OGGETTO: differenze retributive, vertenti
TRA ; tutte rappresentate e Parte_1 Parte_2 difese dall'Avv. Sebastiano Strangio RICORRENTI
E
in persona del pro tempore rap.to Controparte_1 CP_2
e difeso ex art 417 bis cpc dal dott. Vincenzo Romano
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con differenti ricorsi successivamente riuniti, le ricorrenti in epigrafe indicate convenivano in giudizio il menzionato chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni:
- Accogliere la domanda proposta da parte ricorrente di accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla percezione della retribuzione professionale docenti (R.P.D.) di cui all'art. 7 del CCNL, per i periodi lavorati, specificati in narrativa, e per l'effetto:
- Condannare il convenuto al pagamento della somma complessiva di euro 604,24 CP_1 in favore di , euro 1359,54, in favore di , euro 3.294,27, in favore Parte_1 Parte_2 di ovvero al pagamento delle somme maggiori o minori meglio viste Parte_2 dal Tribunale, al lordo di ritenute previdenziali e fiscali di legge, oltre accessori di legge, interessi e rivalutazione, dal dì del dovuto al soddisfo.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In punto di fatto, , deduceva di essere stata assunta con contratto a tempo determinato Parte_1 avente decorrenza dal 28.04.2022 e cessazione al 03.05.2022come docente supplente temporaneo per la sostituzione di altro docente assente per un posto COMUNE e per n. 24 ore settimanali dilezione presso NO D'HI - ED (NAEE11001G). nonché, dal 28/04/2022 al 03/05/2022 per n. 24 ore a settimana, dal 06/05/2022 al 24/06/2022 n. 24 ore a settima, dal 25/06/2022 al 11/09/2022 n. 24 ore a settimana come è possibile evincere alla pag. 4 dell'allegato 2 del ricorso relativo ai precedenti incarichi all'anno scolastico 2022/2023;
altresì, rilevava di aver prestato servizio per l'anno scolastico 2021/2022 presso la Parte_2 Scuola Primaria AR d'CH (NAEE11001G): dal 18.10.2021 al 30.12.2021 per n. 24 ore alla settimana, dal 31.12.2021 al 31.03.2022 per n. 24 ore alla settimana e dal 01.04.2022 al 08.06.2022 per n. 24 ore alla settimana, nonché, per un totale di 231 giorni lavorati. Infine, deduceva di aver prestato servizio per l'anno scolastico 2019/2020 Parte_2 presso la scuola Caivano IC 3 AR VE (NAAA8DS00V) e l'istituto ID RO (NAAA8FN00G): dal 1.02.2020 al 7.02.2020 per n. 25 ore alla settimana, dal 8.02.2020 al 15.02.2020 per n. 25 ore alla settimana, dal 04.03.2020 al 26.06.2020 per n. 25 ore alla settimana. Per l'anno scolastico 2020/2021 presso la scuola AR d'CH - C.D. (NAAA110009): dal 12.10.2020 al 15.10.2020 per n. 25 ore alla settimana, dal 16.10.2020 al 31.01.2021 per n. 25 ore alla settimana, dal 02.02.2021 al 12.06.2021per n. 25 ore alla settimana, dal 13.06.2021 al 30.06.2021 per n. 25 alla settimana. Per l'anno scolastico 2021/2022 presso la AR I.C. - S. NA BA (NAAA839003): dal 10.11.2021 al 30.12.2021 per n. 25 ore alla settimana, dal 31.12.2021 al 31.03.2022 per n. 25 ore alla settimana, dal 01.04.2022 al 08.06.2022 per n. 25 ore alla settimana. Dichiaravano di non avere ricevuto la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15 Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del 31.08.1999. Rilevavano che tali disposizioni prevedevano l'emolumento solo in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato per la durata dell'intero anno scolastico in violazione del principio di non discriminazione così come armonizzato e recepito nel nostro ordinamento sulla base della clausola 4 dell'accordo Quadro. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente esclusivamente per il CP_1 giudizio promosso dalla rimendo contumace per gli altri, così concludendo: Parte_2
“Voglia l'Onorevole giudice adito, “contrariis rejectis”, rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c”. Le domande sono fondate e devono, pertanto, essere accolte per quanto di seguito spiegato. Questo Giudice ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. intende richiamarsi alla decisione della Suprema Corte n. 20015 del 2018 che condivide non essendovi ragioni per discostarsi da quanto stabilito. In particolare, il Giudice delle leggi ha compiuto un'esegesi dell'art. 7 del CCNL alla luce dei principi comunitari con particolare riferimento al principio di non discriminazione. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola, ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...". Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso. L'emolumento in questione è considerato, da giurisprudenza costante, elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientra nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". La clausola 4 dell'Accordo quadro, esclude in generale, ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa "ha carattere incondizionato" e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, "che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione", "disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno" (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, De. Ce. Al.;8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.); In particolare, tali differenti condizioni, possano essere giustificate da ragioni oggettive, da identificarsi in elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti che consentano di verificare “se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (Corte giust., 22 dicembre 2010 C-444/09 Ga. e C-456/09 To., punti 54 e 55). La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (sent. 18/12/2012 in causa pt. 50-51 e precedenti in essa Per_1 richiamati). Pertanto, l'interpretazione delle norme contrattuale, deve essere guidata dai principi comunitari e costituzionali per cui, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario. Conclusivamente si deve affermare conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte nelle citata sentenza “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale” Il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito in ragione dei compiti disimpegnati dei precari all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione di supplente “temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate ma solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico. In applicazione della disposizione citata, secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso, è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. È stata fornita la prova, mediante la documentazione in atti dello svolgimento dell'attività di docente in virtù di supplenze temporanee per i periodi anzidetti. Le ricorrenti hanno diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di riconoscere tale importo computato secondo i criteri indicati. I conteggi elaborati non risultano infatti contestati e sono conformi alle disposizioni contrattuali vigenti ratione temporis. Sono dovuti i soli interessi legali ai sensi dell'art. 22 della l . 724 del 1994. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente con applicazione dei minimi in ragione della serialità della controversia.
PQM
Così provvede:
- Dichiara il diritto delle ricorrenti a percepire il trattamento di cui all'art 7 del CCNL 15.3.2001 per i periodi indicati in premessa con condanna della resistente al pagamento di € 604,24 in favore di , € 1359,54, in favore di € 3.294,27, in favore di Parte_1 Parte_2 [...] oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
Parte_2
- condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 102,40 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge. Si comunichi. Napoli, 9 aprile 2015.
IL GIUDICE Dott. M.R.Lombardi