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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 28/11/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.92/2025 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 novembre 2025, nella causa in grado di appello avente ad oggetto “Scuola- Graduatorie di terza fascia_punteggio per il servizio militare di leva”,
tra
rappr. e dif. da avv. Caterina Dorato Parte_1
Appellante contro
, in persona del Controparte_1 CP_2
, in persona del Dirigente p.t.; Controparte_3
, in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t.i;
, in persona del Direttore_legale rappresentante p.t. Controparte_5
Appellati
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria 1 aprile 2025 impugnava la sentenza Parte_1 resa in data 1 ottobre 2024 dal Giudice del Lavoro di Taranto con cui era stata rigettata la domanda con cui il , premesso di essere inserito in graduatorie di istituto di terza fascia della Provincia Pt_1 di del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per il triennio 2021/2024, CP_4 chiedeva condannarsi il ad attribuirgli 6 punti anziché 0,60 Controparte_6 annui per il servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso alle graduatorie, ma non in costanza del rapporto di lavoro. A seguito di rinvio d'ufficio, all'udienza del 26 novembre 2025 la causa è statat discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo. E' agli atti soltanto il ricorso in appello, non corredato dalla notifica agli appellati né di esso né del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. 1)L'appello è improcedibile, in quanto:
nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in jus, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 421 c.p.c. nell'ipotesi di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile - i tempi del processo, sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata";
in definitiva, ove al deposito dell'atto introduttivo non sia seguita la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, occorre definire il giudizio con una sentenza di mero rito, dichiarando l'improcedibilità del ricorso stesso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita - in ragione del principio costituzionalizzato della
"ragionevole durata" del processo - la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c.;
né rileva il carattere ordinatorio del termine di notificazione di cui all'originario decreto di fissazione dell'udienza, atteso che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risiede nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice di disporre la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.), sicchè una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio.
Per tali motivi il ricorso va dichiarato improcedibile.
2.Va peraltro osservato che, ove anche le notifiche agli appellati si fossero ritualmente perfezionate, troverebbe applicazione il disposto di cui all'art. 25 c.p.c., essendo principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l'art 25 c.p.c. si applichi anche alle cause di lavoro;
ed infatti “le controversie che, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 51 del 1998, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 cod. proc. civ. ed all'art. 244 del d.lgs. n. 51 del 1998, di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del c.d. foro erariale di cui agli artt. 25 cod. proc. civ. e 6 del r.d. n. 1611 del 1933, dovendosi ritenere implicitamente abrogato "in parte qua"
l'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 - che stabiliva l'inapplicabilità della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore - per incompatibilità;
non potendosi considerare perdurante la distinzione di competenza tra pretore e tribunale, ormai venuta meno;
ciò non escludendo che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, di disciplina dell'impugnazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto l'intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa”; che pertanto “L'applicabilità anche al rito del lavoro della regola del foro erariale (art. 25 cod.proc.civ. e 6 e 7 R.D. n. 1611 del 1933) comporta che l'appello avverso una sentenza pretorile pronunciata secondo il rito del lavoro in controversia in cui sia parte un'Amministrazione dello
Stato deve essere proposto al Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura Generale dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale che sarebbe competente secondo le norme ordinarie”;
ritenuto allora indubbio che la presente causa di appello, intentata contro un'Amministrazione dello Stato, dovesse essere proposta innanzi al Tribunale di Lecce, presso cui ha sede l'Avvocatura dello Stato;
ribadito infine, che tutto ciò per scrupolo precisato, l'appello è per i motivi di cui al punto 1) improcedibile;
che nulla va disposto in materia di spese, trattandosi di pronuncia in rito;
p.q.m.
Dichiara improcedibile l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 novembre 2025, nella causa in grado di appello avente ad oggetto “Scuola- Graduatorie di terza fascia_punteggio per il servizio militare di leva”,
tra
rappr. e dif. da avv. Caterina Dorato Parte_1
Appellante contro
, in persona del Controparte_1 CP_2
, in persona del Dirigente p.t.; Controparte_3
, in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t.i;
, in persona del Direttore_legale rappresentante p.t. Controparte_5
Appellati
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria 1 aprile 2025 impugnava la sentenza Parte_1 resa in data 1 ottobre 2024 dal Giudice del Lavoro di Taranto con cui era stata rigettata la domanda con cui il , premesso di essere inserito in graduatorie di istituto di terza fascia della Provincia Pt_1 di del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per il triennio 2021/2024, CP_4 chiedeva condannarsi il ad attribuirgli 6 punti anziché 0,60 Controparte_6 annui per il servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso alle graduatorie, ma non in costanza del rapporto di lavoro. A seguito di rinvio d'ufficio, all'udienza del 26 novembre 2025 la causa è statat discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo. E' agli atti soltanto il ricorso in appello, non corredato dalla notifica agli appellati né di esso né del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. 1)L'appello è improcedibile, in quanto:
nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in jus, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 421 c.p.c. nell'ipotesi di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile - i tempi del processo, sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata";
in definitiva, ove al deposito dell'atto introduttivo non sia seguita la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, occorre definire il giudizio con una sentenza di mero rito, dichiarando l'improcedibilità del ricorso stesso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita - in ragione del principio costituzionalizzato della
"ragionevole durata" del processo - la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c.;
né rileva il carattere ordinatorio del termine di notificazione di cui all'originario decreto di fissazione dell'udienza, atteso che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risiede nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice di disporre la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.), sicchè una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio.
Per tali motivi il ricorso va dichiarato improcedibile.
2.Va peraltro osservato che, ove anche le notifiche agli appellati si fossero ritualmente perfezionate, troverebbe applicazione il disposto di cui all'art. 25 c.p.c., essendo principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l'art 25 c.p.c. si applichi anche alle cause di lavoro;
ed infatti “le controversie che, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 51 del 1998, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 cod. proc. civ. ed all'art. 244 del d.lgs. n. 51 del 1998, di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del c.d. foro erariale di cui agli artt. 25 cod. proc. civ. e 6 del r.d. n. 1611 del 1933, dovendosi ritenere implicitamente abrogato "in parte qua"
l'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 - che stabiliva l'inapplicabilità della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore - per incompatibilità;
non potendosi considerare perdurante la distinzione di competenza tra pretore e tribunale, ormai venuta meno;
ciò non escludendo che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, di disciplina dell'impugnazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto l'intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa”; che pertanto “L'applicabilità anche al rito del lavoro della regola del foro erariale (art. 25 cod.proc.civ. e 6 e 7 R.D. n. 1611 del 1933) comporta che l'appello avverso una sentenza pretorile pronunciata secondo il rito del lavoro in controversia in cui sia parte un'Amministrazione dello
Stato deve essere proposto al Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura Generale dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale che sarebbe competente secondo le norme ordinarie”;
ritenuto allora indubbio che la presente causa di appello, intentata contro un'Amministrazione dello Stato, dovesse essere proposta innanzi al Tribunale di Lecce, presso cui ha sede l'Avvocatura dello Stato;
ribadito infine, che tutto ciò per scrupolo precisato, l'appello è per i motivi di cui al punto 1) improcedibile;
che nulla va disposto in materia di spese, trattandosi di pronuncia in rito;
p.q.m.
Dichiara improcedibile l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella