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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 498/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente SEPE MARIA, Relatore PALESCANDOLO MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13219/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Telefono_1 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Rajola N.50 Castellammare D Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250017827678000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21017/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato in data 10.7.2025 impugnava la cartella di pagamento n. 71 2025 00178276 78 notificata in data 6.6.2025, portante il credito erariale cristallizzato a seguito del mancato pagamento di quanto dovuto sulla scorta dei controlli effettuati dall'ufficio ex art. 36 ter DPR 600/73 (v. all 3 – dettaglio partita di ruolo). La ricorrente, a sostegno della propria domanda eccepiva: la nullità della cartella impugnata “per mancata notifica dell'avviso di accertamento sotteso”; l'inesistenza della pretesa e conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo. Chiedeva, dunque, previa istanza di sospensione dell'atto impugnato, la declaratoria di illegittimità dello stesso. Si è costituita Agenzia delle entrate riscossioni ed ha chiesto il rigetto del ricorso provando la regolarità della notifica degli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Dagli atti depositati dalla controparte emerge che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata dopo la regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella oggetto della presente controversia Ne discende, irrimediabilmente la legittimità della pretesa erariale, in uno all'inammissibilità dell'avversa domanda per i motivi appena sopra esposti. La regolare notifica della comunicazione di irregolarità fonda, peraltro, la pretesa erariale in discussione. Infatti, nelle motivazioni dell'atto allegato sono facilmente evincibili le ragioni della pretesa che corroborano la legittimità dell'atto oggi impugnato. Da ciò consegue l'infondatezza del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sezione 2, definitivamente pronunciando, così delibera:
- rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
1418,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente SEPE MARIA, Relatore PALESCANDOLO MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13219/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Telefono_1 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Rajola N.50 Castellammare D Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250017827678000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21017/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato in data 10.7.2025 impugnava la cartella di pagamento n. 71 2025 00178276 78 notificata in data 6.6.2025, portante il credito erariale cristallizzato a seguito del mancato pagamento di quanto dovuto sulla scorta dei controlli effettuati dall'ufficio ex art. 36 ter DPR 600/73 (v. all 3 – dettaglio partita di ruolo). La ricorrente, a sostegno della propria domanda eccepiva: la nullità della cartella impugnata “per mancata notifica dell'avviso di accertamento sotteso”; l'inesistenza della pretesa e conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo. Chiedeva, dunque, previa istanza di sospensione dell'atto impugnato, la declaratoria di illegittimità dello stesso. Si è costituita Agenzia delle entrate riscossioni ed ha chiesto il rigetto del ricorso provando la regolarità della notifica degli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Dagli atti depositati dalla controparte emerge che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata dopo la regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella oggetto della presente controversia Ne discende, irrimediabilmente la legittimità della pretesa erariale, in uno all'inammissibilità dell'avversa domanda per i motivi appena sopra esposti. La regolare notifica della comunicazione di irregolarità fonda, peraltro, la pretesa erariale in discussione. Infatti, nelle motivazioni dell'atto allegato sono facilmente evincibili le ragioni della pretesa che corroborano la legittimità dell'atto oggi impugnato. Da ciò consegue l'infondatezza del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sezione 2, definitivamente pronunciando, così delibera:
- rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
1418,00 oltre oneri accessori se dovuti.