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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/06/2025, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6185/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore dott.ssa Maddalena Bassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6185/2021 promossa da:
rappr e dif. dall'Avv. LAMBERTINI Parte_1
LAMBERTO elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Verona, Corso Cavour n. 44, giusta procura in atti
- parte attrice - contro
, rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Alessandro Fiorini del Foro di Verona, C.F. , domiciliati presso il di lui studio in C.F._1
Bovolone (VR), piazza Vittorio Emanuele, 24 come da procura in atti
- convenuti –
E Controparte_4 CP_5
- convenuti contumaci -
Conclusioni di parte attrice
1 nel merito:
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che i dottori e hanno rivestito CP_2 CP_3
Part la carica di amministratori di fatto della società dalla data di Parte_1 costituzione e/o quantomeno a far data dal 31.12.2016 sino alla data di messa in liquidazione;
- per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2447, 2467, 2475-ter, 2476, 2482, 2482-bis, 2482-ter, 2484,
2485 e 2486 c.c., nonché per quanto occorrer possa ex art. 2043 c.c., la responsabilità, in solido, ovvero per la parte che si riterrà a ciascuno di essi personalmente addebitabile, dei convenuti, per le violazioni di legge e di statuto e per i fatti di mala gestio descritti che hanno arrecato danno al
[...]
, al patrimonio sociale della medesima e alla massa dei creditori sociali e, di Parte_1 conseguenza,
- condannare gli stessi convenuti al risarcimento, in solido, ovvero per la parte che si riterrà a ciascuno di essi personalmente addebitabile, di tutti danni arrecati , Parte_1 al patrimonio sociale della medesima e alla massa dei creditori sociali, nella misura di euro 1.500.000,00 in linea capitale, oltre a interessi e rivalutazione;
- in via di subordine, condannare gli stessi convenuti al risarcimento, in solido, ovvero per la parte che si riterrà a ciascuno di essi personalmente addebitabile, di tutti danni diversamente qualificati e/o quantificati arrecati al , al patrimonio sociale della Parte_1 medesima e alla massa dei creditori sociali, nella misura e nella maggior o minor somma che risulterà dall'espletanda istruttoria, ricorrendosi, ove necessario, anche all'equità ex art. 1226 c.c.; in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre C.P.A. al 4%, I.V.A. al 22% se dovuta sulle somme imponibili, spese generali nella misura del 15% e accessori tutti come per legge. in via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze di prova avanzate in atti e, in particolare, della prova per testi e dell'interrogatorio formale del dott. della dott.ssa del sig. Controparte_2 CP_3 CP_5
e della sig.ra sui capitoli non ammessi con l'ordinanza del 29.12.2023 con i
[...] Controparte_4 testi già indicati, nonché per l'audizione dei testi non sentiti.
2 Conclusioni dei convenuti costituiti:
In via principale:
- Rigettarsi, per le ragioni esposte, le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto.
In subordine: - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice nei confronti di e/o e/o ridurre Controparte_2 CP_3 Controparte_6
l'ammontare della condanna tenendo in considerazione il periodo di carica di quest'ultima e le responsabilità che risultassero imputabili nel caso di condanna in solido, determinare altresì la quota di responsabilità ascrivibile in concreto a ciascuno di essi.
- In ogni caso ridursi, per quanto di ragione, il risarcimento ex adverso preteso nella misura in cui verrà accertata in corso di causa anche mediante ricorso ad equità.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese di causa, competenze, oltre a CPA 4% ed IVA come per legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni di controparte e si chiede che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini massimi ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto
Il , debitamente autorizzato dal Giudice delegato (doc. n. 3) Parte_1 ha evocato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe proponendo, nei loro confronti, azione di responsabilità ex art. 146 L. Fall. ovvero, in subordine, ex art. 2043 cc, e chiedendo la loro condanna, in solido, a versare al fallimento, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di euro 1.500.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia.
A fondamento della domanda, hanno esposto quanto di seguito riassunto:
- la società era stata costituita nel settembre 2011; l'oggetto sociale era dato dall'attività Parte_1 di consulenza imprenditoriale, anche in ambito amministrativo, contabile e gestionale;
- la società era stata amministrata, formalmente, da dal 15.09.2014 sino al Controparte_4
21.12.2019, quando la società era stata posta in liquidazione ed era stato nominato liquidatore CP_5 come da delibera iscritta al registro imprese in data 10.01.2020;
[...]
3 - la società era poi stata cancellata dal registro delle imprese in data 30.01.2020 e dichiarata fallita dal
Tribunale di Verona con sentenza del 20/11/2020, n. 146/2020;
- socio unico dal 16.10.2014 al 21.02. 2019 era stata la società a sua volta Controparte_6 partecipata all'80% da e al 20% da Controparte_2 CP_3
Parte
- l'attività imprenditoriale di era costituita prevalentemente dalla gestione dei clienti di
[...]
Parte
che svolgeva anche il ruolo di consulente fiscale e del lavoro di , la quale ultima CP_6 dunque intratteneva rapporti commerciali in modo del tutto prevalente con il socio unico e con i suoi soci;
Parte
- e gestivano inoltre in proprio tutta l'attività di impresa di , seguendo CP_2 CP_3 personalmente tutta l'organizzazione dell'attività, l'acquisizione della clientela, l'indirizzo strategico di impresa, come riconosciuto dagli stessi al Curatore del , e pertanto dovevano essere Parte_1
Parte qualificati quali amministratori di fatto della stessa , unitamente al socio unico, CP_6
Parte
detenendo, con quest'ultimo, la direzione ed il controllo di tutta l'attività di;
comprensiva
[...] anche della redazione del bilancio e della predisposizione degli adempimenti fiscali e contributivi, ed essendo dunque l'investitura di e di solo di carattere meramente formale;
un Controparte_4 CP_5
Parte tanto era dimostrato anche dal fatto che molti dei dipendenti di erano transitati alle dipendenze di
Controparte_6
Parte
- dall'esame dei bilanci di dal 2015 al 2019 erano emerse rilevanti incongruenze date, in particolare, dall'iscrizione di crediti verso clienti non compatibili con il fatturato della società, corrispondenti al progressivo incrementarsi di debiti verso l'erario, per il recupero dei quali non era stata svolta alcuna attività, nonostante si trattasse di crediti che, in ragione dell'oggetto sociale, si sarebbero dovuti incassare in tempi medi tra i 30 e 90 giorni;
detti crediti erano successivamente divenuti inesigibili, tanto che, nel
2019, erano state emesse copiose note di credito per oltre 450.000,00 per sconti straordinari sulle competenze maturate, ed erano state rilevate perdite contabili su altri crediti, per importi ingenti;
- nel bilancio 2019 erano dunque state iscritte delle anomale svalutazioni in bilancio, date dalle appostazioni conseguenti al mancato incasso dei suddetti crediti, che in realtà erano conseguenti alla falsa redazione dei bilanci precedenti;
4 - inoltre, il curatore aveva rilevato, quale ulteriore anomalia, l' iscrizione al passivo della perdita di una caparra confirmatoria per euro 100.000,00, relativa ad un contratto preliminare di vendita sottoscritto nel 2019, quando la società si trovava in stato di dissesto, ed altresì altre sospette iscrizioni, date da sanzioni ed interessi su crediti di Equitalia per euro 217.063,11, relative a sanzioni ed interessi su debiti erariali e contributivi, non congruamente rilevati negli esercizi precedenti.
Operate dunque le rettifiche patrimoniali ritenute opportune, il sosteneva che il capitale Parte_1 sociale dovesse ritenersi integralmente eroso già a far data dal 31.12.2015.
Prospettava dunque la responsabilità dell'organo amministrativo, di fatto e di diritto, per avere occultato le perdite, avere omesso di rilevare il verificarsi della causa di scioglimento e di adottare i necessari conseguenti provvedimenti, e dunque per avere proseguito l'attività caratteristica di impresa in violazione degli artt. 2485 e ss. cc.; allegava inoltre che la sottoscrizione, poco prima della cessazione l'attività di impresa, di un preliminare di vendita immobiliare, ed il versamento della relativa caparra confirmatoria di euro 100.000,00, poi perduta, integrava in realtà un atto distrattivo volto a sottrarre ai creditori in favore di un soggetto terzo compiacente l'unico attivo sociale;
rilevava infatti che a promissaria venditrice era NO AS srl, società partecipata da Controparte_2
Lamentava infine che gli amministratori di fatto e avessero operato in palese conflitto CP_2 CP_3
Parte di interessi, privilegiando la propria società, a discapito di . Controparte_6
La responsabilità del socio unico risiedeva invece nell'avere approvato e tratto Controparte_6 vantaggio dalle attività dannose e in conflitto di interessi svolte sotto il controllo e la direzione di CP_3
e ed altresì nell'avere predisposto i bilanci falsi, quale consulente fiscale della società, e poi CP_2 nell'averli approvati in assemblea quale socio unico.
Il danno veniva quantificato secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali, ovvero nella di diversa somma ritenuta di giustizia.
* * *
Si sono costituiti e assistiti da un unico Controparte_2 CP_3 Controparte_6 difensore, contestando in fatto e in diritto la domanda attorea e deducendo quanto segue:
- non era stata socia di dal 2014 – come prospettato da parte Controparte_6 Parte_1 attrice - ma dalla fine del 2017 sino al febbraio 2019, come risultava dalla visura storica;
5 - i rapporti tra le due società prevedevano che gestisse ed elaborasse in subappalto Parte_1 alcuni dati contabili (quali buste paga e altri adempimenti amministrativi) per alcuni clienti di CP_2
Parte i quali, per tale ragione, non avevano rapporti diretti con e venivano seguiti anche da CP_6 per la gestione di altri aspetti relativi alla consulenza amministrativa e fiscale;
[...]
Parte
- operava dunque in piena autonomia mediante organizzazione e gestione di risorse proprie;
Parte
- a seguito di alcune contestazioni da parte di clienti di sull'operato di , Controparte_6 decideva di acquistarne le quote sociali, al fine di controllare e verificare, Controparte_6 esercitando i diritti informativi spettanti al socio, l'attività della società alla quale aveva affidato la gestione di una parte dei propri clienti;
si era inoltre occupata di verificare che Controparte_6
Parte
emettesse, in suo favore, delle note di credito relative alle fatture aventi ad oggetto le prestazioni Parte effettuate da nei confronti dei clienti che si erano lamentati dell'opera svolta e che non avevano pagato ovvero che avevano instaurato dei contenziosi con contestando Controparte_6 CP_2
Parte inadempienze che in realtà erano imputabili all'attività di;
Parte
- dopo la cessazione dell'attività molti dipendenti di erano passati in per il sol fatto che CP_2 ivi avevano trovato una migliore collocazione;
Parte
- la sottoscrizione del preliminare tra e NO AS era avvenuta, per iniziativa dell'amministratrice dopo la fuori uscita di dalla compagine sociale;
Controparte_4 Controparte_6 [...] era socio di minoranza di NO AS al momento della stipula del preliminare, ma non CP_2 svolgeva alcuna attività professionale per la stessa e peraltro non aveva condiviso l'operazione, essendo per tale ragione uscito dalla compagine sociale di NO AS poco dopo la stipula del preliminare, che Parte era stato risolto perché non aveva ottenuto dalla Banca il finanziamento necessario all'acquisto ed aveva dunque perso la caparra versata, in assenza di un'apposita clausola che condizionasse la stipula del definitivo all'erogazione del mutuo.
e hanno quindi recisamente contestato di avere svolto qualsivoglia ruolo gestorio di CP_2 CP_3 fatto.
Anche ha contestato ogni responsabilità, assumendo di essersi limitata, per il Controparte_6
Parte breve periodo in cui ha detenuto le partecipazioni di , ad esercitare i diritti informativi e
6 amministrativi di socio;
ha negato di avere predisposto alcun bilancio ed altresì di avere avuto alcun Parte controllo sulla contabilità di .
Esaminati i bilanci, parte convenuta ha comunque rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Parte curatela, i crediti di non erano incassabili in 30/90 giorni, perché si riferivano a rapporti continuativi o a clienti subappaltati da nell'ambito di un rapporto contrattuale che prevedeva CP_2
Parte il pagamento di in base all'incasso delle fatture ricevute da Ha poi precisato che, solo CP_2 nel 2018- 2019, si era appreso che alcuni crediti non sarebbero stati incassati a seguito delle contestazioni sollevate dai clienti stessi, ovvero dell'andamento negativo dei contenziosi proposti, essendo dunque emersa solo in tale momento la necessità di operare la svalutazione dei crediti. Ha poi osservato che, a suo modo di vedere, anche le iscrizioni dei debiti erariali e tributari erano corrette.
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Nella denegata ipotesi di ritenuta sua responsabilità, ha poi chiesto l'accertamento della quota di responsabilità ascrivibile a ciascuno dei convenuti, riservandosi di svolgere successivamente azione di regresso nei confronti dei corresponsabili.
* * *
Nessuno si è costituito per e che sono stati dichiarati contumaci con Controparte_4 CP_5 ordinanza resa a verbale nel corso dell'udienza 09 marzo 2022.
La causa è stata istruita mediante assunzione di testimoni, interpello del convenuto e CTU CP_2 contabile.
* * *
La prima questione da risolvere riguarda l'assunzione, da parte di e della Controparte_2 CP_3 carica di amministratore di fatto.
In argomento, va osservato che, secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale il Tribunale intende dare continuità, “L'amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: (i) mancanza di un'efficace investitura assembleare;
(ii) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale;
(iii) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. La prova della posizione di amministratore di fatto implica
l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive
7 in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con
i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria.” Così anche “in tema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza”(Cass. Sez. 5, Ord. 19/01/2022 n. 1546; Cass., 01/03/2016, n.
4045).
È quindi necessario dimostrare che l'amministratore di fatto svolga, in via sistematica e continua, le attività tipiche dell'amministratore, quali ad esempio la gestione di rapporti continui con i clienti e fornitori, la direzione del personale, l'assunzione di un potere decisionale tale da condizionare le scelte operative e organizzative della società, la gestione dei rapporti con il ceto bancario o la facoltà di operare sul conto corrente.
L'onere probatorio incombe sulla parte attrice e quindi, nel presente caso, sul . Parte_1
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la prova dell'assunzione della carica di amministratori di fatto in capo a e non sia stata raggiunta. CP_2 CP_3
Parte Va, in primo luogo, osservato che, dall'istruttoria svolta, è emerso che lavorasse come centro di Parte elaborazione dati e che il suo principale cliente fosse che aveva incaricato di Controparte_6 seguire alcune pratiche, sostanzialmente subappaltandole la gestione di un pacchetto di clienti propri. Parte I testi hanno infatti univocamente affermato che lavorava essenzialmente come consulente di e quindi non si occupava di acquisire clienti in via autonoma: Controparte_6 CP_6
Parte rimaneva il diretto interlocutore della propria clientela, avendo commissionato a solo la
[...]
Parte gestione di alcune delle sue pratiche amministrative, mentre il cliente di era appunto la CP_6
Parte
la quale poi curava la trasmissione delle dichiarazioni fiscali elaborate da .
[...]
Parte La circostanza che non avesse contatti diretti con i soggetti terzi, di cui gestiva alcune pratiche contabili, e si interfacciasse esclusivamente con è dunque del tutto compatibile Controparte_6
8 con la tipologia di rapporto contrattuale intercorso la società convenuta, che non richiede la forma scritta.
I testi (dipendente di CED dal gennaio 2016 al 31.12.2018, poi transitato in Testimone_1
Parte sino al 30.11.2021), (dipendente di sino al giugno 2019, Controparte_6 Tes_2
Parte anch'essa poi transitata a , (dipendente di dal 2015 circa, poi CP_2 Testimone_3 passata alle dipendenze di sino al 2017-2018) hanno dunque dichiarato, in modo Controparte_6
Part univoco e senza incorrere in contraddizioni, che e erano due entità distinte;
hanno CP_2
Parte confermato che era dotata di una propria organizzazione autonoma, aveva un proprio ufficio che Parte elaborava i cedolini paga per i propri dipendenti e seguiva gli adempimenti propri di . I suddetti testi hanno tutti individuato come amministratore unico la sig.ra la quale si Controparte_4 presentava regolarmente, ancorché non quotidianamente, in azienda, aveva un proprio ufficio esclusivo, curava la redazione dei bilanci, e seguiva gli adempimenti principali legati, ad esempio, ai colloqui di assunzione del personale. Parte Particolarmente dettagliata è stata la deposizione della teste , che ha lavorato in presso la Tes_3
Parte reception, in una postazione sita all'entrata presso .
La teste ha descritto con precisione le caratteristiche fisiche di ha riferito che la Controparte_4 convenuta si recava in azienda almeno due o tre volte alla settimana, che aveva un proprio ufficio e si relazionava in prima persona con unitamente ad Controparte_6 Tes_2
I suddetti testi hanno poi dichiarato di interfacciarsi prevalentemente con per le Tes_2
Parte questioni organizzative riferite al personale, o con altri dipendenti che svolgevano ruoli di maggiore responsabilità (quale tale Rag. . Persona_1
Hanno dichiarato di avere conosciuto o comunque sentito nominare e ma solo ed CP_2 CP_3 esclusivamente quali referenti di avendo la teste precisato, ad esempio, Controparte_6 Tes_3 di avere visto in alcune occasioni recarsi in azienda per portare documentazione riferita CP_3
Parte alla clientela che seguiva per conto della . CP_2
I testi ( hanno poi spiegato che abilitata al deposito delle pratiche fiscali, Tes_1 Controparte_6 curava il deposito del bilancio di CED che tuttavia veniva redatto da ( e Controparte_4 Tes_2
). Tes_3
9 La teste ha dichiarato di essere addetta alla contabilità ed anche confermato di essere ella stessa Tes_2
Parte referente molti dipendenti di , che l'avevano individuata come punto di riferimento per la risoluzione di dubbi dal punto di vista contabile e organizzativo, ha dichiarato di ricevere direttive direttamente da che presenziava in sede almeno una o due volte alla settimana, ed Controparte_4 ha altresì precisato di confrontarsi direttamente con lei in vista della redazione del bilancio e di sentirla anche telefonicamente per confrontarsi con lei per le questioni principali relative alle sue mansioni. Ha Parte negato che e avessero rapporti con le banche o gestissero il personale di . CP_2 CP_3
La teste e hanno poi esposto che effettivamente le due società avevano sede Tes_3 Testimone_4 nel medesimo immobile, ma la teste , svolgendo una descrizione chiara e puntuale, ha Tes_3 precisato che i locali di pertinenza di entrambe le società erano distinti e avevano due accessi autonomi destinati all'utenza; ha dichiarato vi era anche una porta interna che collegava i locali di pertinenza dell'una e dell'altra, alla quale accedevano solo i dipendenti, ad esempio per trasferire da CP_6
Parte Parte a la documentazione riferita ai clienti che seguiva per conto della prima. La
[...] circostanza che le due società avessero sedi contigue può spiegarsi in ragione dei rapporti contrattuali che le legavano, ma non è sufficiente a dimostrare i soci di svolgessero la carica di Controparte_6
Parte amministratori di fatto di anche , posto che le due società restavano comunque distinte, ognuna dotata di una propria organizzazione e amministrazione.
Le testimonianze suddette non possono essere scalfite dalle deposizioni di e (per questa Tes_5
Parte parte) di dipendenti dal 2014 al 2019, le quali hanno dichiarato di non avere mai Testimone_4 visto e di essersi relazionate con per la gestione del proprio rapporto Controparte_4 CP_3 di lavoro.
Ed invero, la loro posizione (per quanto riguarda i rapporti con i convenuti) va distinta da quella degli altri testimoni, posto che le stesse hanno dichiarato entrambe di avere lavorato, in precedenza, per lo Parte Studio Silvestrini srl, gestito da e di essere transitate alle dipendenze di in un Controparte_2 momento successivo, su richiesta dello stesso senza effettuare un nuovo colloquio di Controparte_2 lavoro e continuando a svolgere le medesime mansioni precedenti (legate alla tenuta della contabilità e alla registrazione delle fatture di alcune aziende), mantenendo, in primo tempo, la medesima postazione di lavoro, per poi cambiarla in un momento successivo.
10 Le apparenti contraddizioni tra le testimonianze possono essere ricomposte leggendo le risultanze del confronto svoltosi tra e avvenuto in data 26.09.2023, Tes_5 Testimone_6 Testimone_3 dal quale emerge chiaramente che, mentre le testi (che aveva un ruolo di maggiore Tes_2
Parte responsabilità) e la teste (che , oltre ad essere stata socia di sino al subingresso di Tes_3
come emerge dalla visura in atti, svolgeva un ruolo di reception e segreteria) Controparte_6 avevano maggiori occasioni di vedere o di relazionarsi con l'amministratrice la quale accedeva CP_4 al suo ufficio tramite la reception e comunque si interfacciava con la per la gestione di diverse Tes_2 attività, la teste invece svolgeva le proprie mansioni in modo autonomo, non necessitava di avere Tes_5 alcun rapporto con l'amministratore della società e, solo in un secondo momento, ha lavorato in una stanza condivisa con altri colleghi.
Dalle dichiarazioni assunte è dunque certamente possibile desumere che l'assunzione di e Tes_4 Tes_5
Parte presso (legata pacificamente da rapporti commerciali con possa essere Controparte_6 riconducibile ad un intervento di o di essendo invero plausibile che i Controparte_2 CP_3
Parte soci di in ciò agevolati anche dal rapporto di parentela con l'amministratrice di;
CP_2
Parte avessero proposto il transito presso di due dipendenti di loro fiducia;
allo stesso modo si spiega il fatto che che aveva le chiavi di accesso ai precedenti uffici di studio Silvestrini, abbia Tes_5 continuato ad utilizzare la medesima porta di ingresso e che entrambe le dipendenti abbiano continuato Parte relazionarsi principalmente con , figlia dell'amministratrice di . CP_3
Si tratta, in ogni caso, di condotte isolate dei convenuti e che riguardano CP_2 CP_3 esclusivamente i rapporti con due specifiche dipendenti e che, in difetto di altri elementi, non possono essere valorizzate al fine di desumere con sufficiente certezza che e rivestissero il CP_2 CP_3 ruolo di amministratori di fatto, posto che non è stato provato in alcun modo che gli stessi svolgessero in modo continuativo e non sporadico un ruolo direttivo e attivo nella complessiva gestione e Parte amministrazione di .
* * * Parte
Quanto poi al passaggio di dipendenti tra e va rilevato che, dalle Controparte_6 deposizioni assunte, è emerso come ciò sia avvenuto in epoche più o meno prossime alla messa in liquidazione, essendo dunque plausibile che, nell'imminenza o in concomitanza con lo scioglimento
11 Parte della società, i dipendenti di abbiano cercato una nuova attività in un settore analogo, e che si Parte siano rivolto alla società ossia al principale interlocutore di , per la gestione Controparte_6 dei cui clienti aveva già lavorato in passato.
La teste ha poi confermato di avere rassegnato le dimissioni poiché non soddisfatta della sua Tes_3 condizione lavorativa.
* * *
Nemmeno può essere valorizzata, al fine di qualificare e come Controparte_2 CP_3 amministratori di fatto, la circostanza che, dopo la chiusura di CED, sia stata costituita una nuova società, avente il medesimo oggetto sociale, denominata IMPRE COM, amministrata anch'essa da
Controparte_4
Va infatti rilevato che, dall'esame della stessa visura depositata (doc. n. 15 di parte attrice), emerge come
IMPRE COM fosse integralmente partecipata da e come i soci di quest'ultima non CP_7 fossero gli odierni convenuti ma altri membri della famiglia - e e la società CP_2 Per_2 Per_3
da questi ultimi partecipata e di cui era amministratore Controparte_8 Controparte_2
Certamente tali elementi confermano l'esistenza di rapporti commerciali e di collegamenti tra varie società, riconducibili a membri della famiglia e a CP_2 CP_3
La sola circostanza che fosse legale rappresentante di una delle socie della controllante Controparte_2 della new co non può in ogni caso essere valorizzata la fine di desumere che fosse Controparte_2
Parte amministratore di fatto di , posto che non sono emersi altri elementi che inducano a provare Parte un'ingerenza diretta di in e nemmeno in IMPRE COM e considerato altresì che Controparte_2 la società di nuova costituzione risulta sempre e comunque amministrata da Controparte_4
* * *
A quanto sin qui dedotto va aggiunto come non vi sia prova alcuna circa il fatto che e CP_2
Parte
salvo rapportarsi a quali legali rappresentanti del suo principale cliente, abbiano svolto CP_3
Parte alcuna delle attività tipiche di un amministratore in quale, ad esempio, l'intrattenimento dei rapporti con le Banche.
In ragione di quanto sin qui esposto, vanno rigettate le domande proposte nei confronti di CP_3
e di nella loro presunta veste di amministratori di fatto della società fallita. Controparte_2
12 * * *
Venendo invece ora all'esame delle domande proposte nei confronti di va ricordato Controparte_4 che, nell'ambito dell'azione sociale di responsabilità promossa contro gli amministratori, ai fini della risarcibilità del preteso danno, la curatela attrice, in ossequio ai principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio in ambito contrattuale, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente illecita o inadempiente. La società è quindi tenuta a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita denunciata e il danno lamentato, ed altresì a dimostrare l'entità del danno stesso.
Del resto, come esaustivamente evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. Civ. n.
9100/2015), i doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dello statuto agli amministratori di società sono assai variegati, e solo in parte puntualmente specificati dalle norme di legge e dallo statuto. Molti degli obblighi degli amministratori non sono specificabili a priori e possono essere individuati solo tenendo conto dell'oggetto sociale, della natura dell'attività svolta e della diligenza richiesta dall'incarico. Ne discende che anche le conseguenze dannose - per la società e per i suoi creditori - che possano eventualmente scaturire dalla violazione dei suddetti doveri, dovendo essere in rapporto di causalità con quelle violazioni, non sono suscettibili di una considerazione unitaria, ma appaiono destinate a variare a seconda di quale sia stato l'obbligo di volta in volta violato dall'amministratore.
Intanto, allora, ha senso parlare dell'individuazione del danno, del nesso di causalità che deve sussistere tra il danno medesimo e la condotta illegittima ascritta all'amministratore, della liquidazione del quantum debeatur e degli oneri di prova che gravano in proposito sulle parti del processo, in quanto si sia prima ben chiarito quale è il comportamento che si imputa all'amministratore di aver tenuto e quale violazione, tra i molteplici doveri gravanti sul medesimo amministratore, quel comportamento ha integrato.
Per tali ragioni, la società è tenuta ad assolvere in modo puntuale il proprio onere di allegazione, enunciando in maniera chiara e specifica sia gli addebiti di volta in volta imputati agli amministratori, sia il pregiudizio riconducibile a ciascuna delle condotte contestate.
13 A voler esemplificare, il danno conseguente al compimento di atti distrattivi, quali ad esempio il prelievo indebito di somme di denaro, sarà di regola quantificato tenendo conto del pregiudizio patrimoniale direttamente patito dalla società a causa della condotta distrattiva, e quindi in misura pari alle somme indebitamente prelevate dall'amministratore, laddove invece il danno riconducibile al mancato accertamento di una causa di scioglimento ed alla prosecuzione dell'attività caratteristica potrà essere riconosciuto, in favore della curatela, solo nella misura in cui lo stesso sia eziologicamente riconducibile alla condotta dell'amministratore e quindi mediante imputazione all'amministratore delle sole perdite patite dalla società in conseguenza degli atti di prosecuzione dell'attività sociale, eventualmente mediante adozione del criterio di liquidazione della cd differenza dei netti patrimoniali
(dovendosi tuttavia tenere conto dei costi insopprimibili che una società è tenuta a sostenere dopo lo scioglimento, anche in ottica meramente conservativa).
L'art. 2486 cod. civ. attualmente in vigore, come modificato dal D. Lgs. n. 14/2019, recependo i principi già espressi in ambito giurisprudenziale, individua chiaramente i criteri ai quali attenersi per la quantificazione del danno patito nel caso di violazione dell'obbligo di gestire la società, al verificarsi di una causa di scioglimento, in ottica meramente conservativa e stabilisce che “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura “.
* * *
Nel caso in esame, parte attrice ha allegato in modo sufficientemente specifico le violazioni contestate all'organo amministrativo, date dalla falsificazione o errata iscrizione di alcune poste di bilancio, la cui corretta redazione avrebbe evidenziato la perdita del capitale sociale alla fine dell'esercizio 2015, o successiva, e dall'avere conseguentemente violato i doveri imposti dagli artt. 2482 bis e ter cc e dall'.
14 2485 e ss e, in particolare, l'obbligo di proseguire la gestione della società in ottica meramente conservativa.
Parte attrice ha altresì correttamente quantificato il danno, ai sensi dell'art. 2486 cc, attualmente in vigore.
Ebbene, la CTU espletata in corso di causa, affidata al dott. , all'esito di accurate indagini, Persona_4 svoltesi nel pieno rispetto del contraddittorio con le parti costituite, ha verificato come le appostazioni di bilancio relative ai crediti della società fallita non fossero corrette, ed ha altresì apportato delle rettifiche in relazione alle iscrizioni relative a sanzioni ed interessi sui debiti tributari.
Il CTU si è parzialmente discostato dalle deduzioni attoree, collocando la data di perdita integrale del capitale sociale al 31.12.2016 e non al 31.12.2015 come invece prospettato da parte attrice.
In particolare:
- quanto all' errata valutazione dei crediti il CTU ha concluso che: Parte
“Sulla base delle verifiche effettuate il CTU ritiene che l'organo amministrativo della società avrebbe dovuto rilevare un fondo svalutazione crediti “analitico” di almeno euro 46.435 nel 2015 in relazione ai crediti DA RI SR
(euro 26.785) e RE EN SR (euro 19.650), incrementando lo stesso, di ulteriori euro 21.000 nel 2016 in relazione al credito Con riferimento alle altre voci di credito oggetto di “acquisto”, tenuto conto del CP_9 contesto societario suindicato, della natura dell'operazione e delle carenze informative suesposte, inoltre, lo scrivente ritiene Parte che l'organo amministrativo di avrebbe dovuto prudenzialmente rilevare un fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2016 pari al 100% degli altri crediti acquisiti, procedendo, così all'integrale svalutazione dei medesimi in sede di redazione di bilancio. La rilevazione di un fondo svalutazione a tale data appare ragionevole e coerente con i principi contabili in tema di valutazione di crediti. Si tenga, infatti, conto che al 31 dicembre 2016 i crediti in commento non risultavano movimentati da oltre 12 mesi e che gli stessi non risultavano movimentati nemmeno nei primi mesi del 2017
(periodo di redazione del bilancio 2016). In sostanza le valutazioni di bilancio avrebbero dovuto tenere conto del fatto che tali crediti non risultavano, di fatto, movimentati da oltre 24 mesi (marzo 2015 – marzo 2017). Il mantenimento del valore integrale dei crediti a bilancio 2016 appare, pertanto, non giustificabile” (cfr. CTU , pag. 23 e 24);
- il CTU, ha poi riconosciuto la mancata rilevazione dei bilanci dal 2015 al 2019 dei debiti per sanzioni, interessi e oneri di riscossione riferiti a debiti tributari e previdenziali evidenziando, a titolo di esempio, come “Con riferimento ai debiti per IRES, IRAP, ritenute e IVA non versata, invece le rilevazioni contabili
15 consentono di presumere che i conti siano movimentati esclusivamente con riferimento ai debiti in linea capitale (senza, pertanto, rilevazione delle relative sanzioni e degli interessi).” (pag. 29 CTU).
Il CTU ha dunque correttamente ricostruito le esposizioni debitorie per annualità di riferimento provvedendo a stimare gli oneri accessori connessi ai mancati versamenti: sul punto si rinvia alla tabella a pag. 29 della CTU.
Il CTU ha inoltre puntualmente replicato alle osservazioni del CTP di parte attrice la quale, infatti, nelle Per_ proprie memorie conclusionali, ha ritenuto di far proprie le conclusioni alle quali è giunto il dott. ed ha insistito solo per il riconoscimento dell'ulteriore voce di danno derivante dall'omesso tempestivo accesso alla procedura fallimentare.
Ritiene tuttavia il Tribunale di far proprie, anche in relazione a tale aspetto, le deduzioni del CTU, il quale, alle pagine da 37 a 39 della propria relazione, da intendersi integralmente richiamate, ha chiarito:
- che il danno calcolato secondo il criterio dei netti patrimoniali comprendeva anche il danno conseguente al ritardo nell'avvio di una procedura concorsuale;
– che gli unici “rapporti pendenti” sono rappresentati da contratti di lavoro subordinato e da collaborazioni professionali, non risultando in essere contratti di durata (locazioni o leasing) né rapporti bancari la cui regolazione potrebbe essere agevolata dal ricorso ad una procedura concorsuale;
- che il passivo della società era rappresentato (già al 31 dicembre 2016) per lo più da debiti erariali e previdenziali: con riferimento a tali esposizioni, il ricorso ad una procedura concorsuale non avrebbe potuto, in ogni caso, bloccare la maturazione di sanzioni e interessi (in quanto oneri già maturati al momento della violazione e solo successivamente accertati), mentre l'unico effetto stimabile sarebbe potuto essere quello di una riduzione degli oneri di riscossione e degli interessi di mora, che tuttavia il
CTU non è stato in grado di quantificare alla luce della documentazione versata in atti.
Il Tribunale ritiene di condividere le deduzioni della relazione peritale, motivata in modo esaustivo e scevra da evidenti errori o vizi logici.
Il danno può dunque essere quantificato nel complessivo importo di euro 800.960,00, calcolato dal CTU secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali.
Tale danno va integralmente imputato a Controparte_4
16 Ed invero, deve osservarsi che alcuna condotta illecita può addebitarsi a il quale è stato CP_5 nominato liquidatore in data 19/12/2019 e ha provveduto a cancellare la società in data 31/01/2020.
Va in fatti osservato che, in relazione alla posizione di le allegazioni di parte attrice non sono CP_5 specifiche e si limitano ad addebitargli il danno conseguente alla prosecuzione dell'attività di impresa nonostante la stessa fosse già in stato di scioglimento in data antecedente.
Va inoltre rilevato che il liquidatore non aveva svolto, in precedenza, alcuna carica all'interno della società, e non aveva neppure partecipato alla redazione dei bilanci che hanno occultato l'integrale perdita del capitale sociale.
Alcuna violazione può dunque essergli imputata, tenuto conto del breve lasso di tempo in cui egli ha operato, ove egli è limitato a svolgere le tipiche attività liquidatorie funzionali alla cancellazione della società.
* * *
Alcuna responsabilità può riconoscersi nemmeno in capo a Controparte_6
Va infatti precisato che parte attrice ha espressamente delimitato la relativa responsabilità a quella del socio concorrente ex art. 2476, VII comma, cc (cfr. prima memoria ex art. 183, VI comma. n. 1 cpc di
CED).
Ebbene, stante il mancato riconoscimento, in capo a e del ruolo di amministratore di CP_2 CP_3 fatto, e il conseguente venir meno di qualsivoglia compartecipazione di per Controparte_6 condotte agli stessi riconducibile a tale titolo, gli addebiti appuntati a quale socio Controparte_6
Parte di si riducono sostanzialmente nell'avere di fatto predisposto e poi approvato sistematicamente e ripetutamente nel corso degli esercizi sociali, dei bilanci falsi, con la asserita consapevolezza che i dati fossero stati alterati, attraverso la sopravvalutazione delle poste attive e l'occultamento delle perdite, allo scopo di proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa ed evitare dunque scientemente lo scioglimento formale della Società.
Tali addebiti sono infondati: ed invero, dalle risultanze documentali, emerge che è Controparte_6 stata socia esclusivamente da 29.09.2017 al 05.03.2019 e quindi non può avere partecipato all'approvazione di bilanci approvati in data antecedente, non avendo dunque concorso
17 all'approvazione – ad es. - del bilancio dell'esercizio 2016, che coincide, secondo le risultanze della CTU, con il momento di accertamento dell'integrale perdita del capitale sociale. Parte
Il bilancio al 31.12.2015 e al 31.12.2016 - doc. n. 10 e 11 di - sono stati infatti approvati dai soci e Testimone_3 Parte_2 ha invece approvato esclusivamente il bilancio al 31.12.2017 (doc. n. 12), mentre, Controparte_6 all'assemblea di approvazione del bilancio 2018 (adottata in data 29 aprile 2019) ha partecipato e votato, quale socio unico, CP_5
Va inoltre ribadito come non vi sia alcuna prova che i bilanci venissero redatti da Controparte_6 non essendo a tal fine sufficiente la mera dichiarazione di conformità all'originale resa da
[...]
quale commercialista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali (cfr. teste , CP_2 Tes_1 donde non solo va esclusa la compartecipazione di nella predisposizione di bilanci Parte_3 falsi ma anche il necessario requisito dell'intenzionalità, da parte del socio, nell'approvazione di un bilancio (quello al 31.12.2017) non redatto nel rispetto dei criteri di legge.
Non avendo parte attrice assolto ai propri oneri probatori, la condotta di mancata rilevazione della causa di scioglimento e conseguente violazione degli art. 2482 bis e ss. nonché dell'art. 2485 cc può dunque imputarsi solo ed esclusivamente a Controparte_4
* * *
Resta ora da analizzare l'addebito incentrato sull'operazione di sottoscrizione del preliminare di acquisto immobiliare con la società NO AS srl, avvenuta nel maggio 2019.
L'operazione evidenzia invero dei profili di anomalia: si tratta infatti di contratto con oggetto estraneo all'attività sociale, sottoscritto quando la società presentava un'evidente esposizione debitoria, come emerge dalla lettura del bilancio al 31.12.2018, approvato qualche mese prima della stipula.
Dalla lettura del testo del contratto emerge inoltre come sia la stessa società ad evidenziare la necessità di ricorrere ad un finanziamento per l'acquisto dell'immobile, ma il contratto, che pure prevedeva il pagamento immediato di una caparra confirmatoria di euro 100.000,00, non era sottoposto alla condizione sospensiva data all'avvenuta erogazione del mutuo.
Appare dunque irrazionale ed imprudente la condotta dell'amministratore, che ha versato una caparra confirmatoria per un'operazione non strettamente aderente all'oggetto sociale senza prevedere le
18 adeguate tutele contrattuali, essendo pertanto plausibile il sospetto che tale operazione fosse funzionale a distrarre dalla società dell'attivo in favore di un soggetto terzo, per sottrarlo ai creditori.
Il danno, dato dalla perdita della caparra, può dunque senz'altro essere imputato a Controparte_4 ma risulta già compreso nel danno quantificato secondo il criterio dei netti patrimoniali, trattandosi di operazione gestoria posta in esser quando il capitale era già integralmente eroso.
Non vi è invece prova che a tale operazione abbiano concorso gli altri convenuti.
Il , nel proprio atto introduttivo, ha addotto che l'operazione sarebbe stata conclusa su Parte_1 consiglio della o dei suoi soci o amministratori ma non ha offerto alcuna prova Controparte_6 documentale e nemmeno ha introdotto alcuno specifico capitolo di prova in tal senso.
Va infatti rilevato che l'operazione è stata sottoscritta quando era fuoriuscita dalla Controparte_6 compagine sociale e quindi certamente la società non poteva concorrere a deliberare l'operazione (che comunque non risulta approvata in sede assembleare) quale socio.
Non essendovi poi prova che e abbiano rivestito la carica di Controparte_2 CP_3
Parte amministratori di fatto di era onere della curatela quello di provare in modo rigoroso l'eventuale concorso dei convenuti ad altro titolo ex ar.t 2043 cc.
Tale prova non è stata raggiunta.
La circostanza che all'epoca di conclusione del preliminare, fosse il consulente e Controparte_6 commercialista di fiducia di NO AS costituisce un debole argomento che, in assenza di ulteriori indizi, non può essere valorizzato come prova di una diretta e attiva partecipazione di CP_6 all'operazione.
[...]
Va poi rilevato che, all'epoca della stipula del contratto, NO AS era amministrata da , CP_10 mentre era socio di minoranza, ed è fuori uscito dalla compagine poco dopo la stipula Controparte_2 del preliminare, non essendovi dunque alcuna prova circa il fatto che egli abbia favorito, in qualsiasi modo, l'operazione contestata.
Analoghe considerazioni valgono per che, all'epoca dei fatti, non rivestiva alcun ruolo né CP_3
Parte in né in NO AS, della quale nemmeno era socia.
Nella prima memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, cpc, parte attrice ha valorizzato il fatto che l'assegno Parte circolare consegnato da a NO AS in pagamento della caparra confirmatoria sia stato utilizzato,
19 il giorno successivo, da altra società riconducibile a - Firewalk srl - per acquistare altri Controparte_2 immobili, sempre da NO AS.
Ebbene, pur emergendo la coincidenza del numero degli assegni, dalla documentazione in atti non è Parte possibile verificare in base a quale successione di girate il titolo rilasciato da a NO AS sia pervenuto nella disponibilità di Firewalk.
Molteplici potrebbero essere le ragioni sottostanti al trasferimento del titolo da una società all'altra, non Parte essendovi invece alcuna concreta prova che l'assegno sia stato consegnato da nelle mani di o (il capitolo di prova sul punto formulato da parte attrice non è stato confermato da CP_2 CP_3 alcuno dei testi sentiti).
La circostanza che il Tribunale di Verona (cfr. sentenza prodotta da parte attrice con la nota di precisazione delle conclusioni) abbia ravvisato la scientia fraudis di NO AS nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria dell'atto, promosso dal contro l'acquirente, non è sufficiente a provare Parte_1 il concorso personale degli odierni convenuti o posto che la ritenuta CP_2 CP_3 consapevolezza, in capo a quale socio di NO AS e di della Controparte_2 Controparte_6
Parte situazione debitoria di , non dimostra un effettivo contributo dei convenuti all'operazione di stipula del preliminare alla quale non hanno partecipato.
Ritiene dunque il Tribunale che gli argomenti addotti da parte attrice a sostegno della propria tesi non assurgano a rango di prova, nemmeno presuntiva ex art. 2729 comma 1 c.c., di un effettivo e colpevole concorso nell'illecito da parte di e nemmeno di Controparte_2 CP_3 Controparte_6
[...
non potendo dunque ravvisarsi alcuna corresponsabilità dei convenuti per tale condotta.
In ragione di tutto quanto sin qui esposto vanno rigettate le domande nei confronti dei convenuti costituiti e di CP_5
* * *
Va invece accertata la responsabilità di per i fatti sopra descritti e, per l'effetto, Controparte_4 quest'ultima va condannata a versare, in favore della curatela, l'importo di euro 800.960,00, oltre a rivalutazione, ad interessi compensativi al tasso legale sulla predetta somma, annualmente rivalutata secondo indici ISTAT dalla data della domanda giudiziale sino alla data di deposito del presente provvedimento, e ad interessi al tasso legale dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo.
20 La convenuta soccombente, va condannata a rifondere, in favore del fallimento, le spese di CP_4 lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
Il fallimento va invece condannato a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_2 CP_3
e tenendo conto di una maggiorazione per la difesa di più parti.
[...] Controparte_6
Stante la contumacia di nulla sulle spese nei suoi confronti. CP_5
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico di Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- Respinge le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_5
e Controparte_2 CP_3 Controparte_6
- Accerta la responsabilità di per i titoli di cui in premessa e, per l'effetto, Controparte_4
- Condanna a versare, in favore del l'importo di Controparte_4 Parte_1 euro 800.960,00, oltre ad interessi compensativi al tasso legale sulla predetta somma, annualmente rivalutata secondo indici ISTAT dalla data della domanda giudiziale sino alla data di deposito del presente provvedimento, e ad interessi al tasso legale dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo;
- Condanna a rifondere, in favore del le spese Controparte_4 Parte_1 di lite, che liquida in euro 29.193,00, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- Condanna il a rifondere, in favore di Parte_1 Controparte_6
e il complessivo importo di euro 37.950,00; CP_3 Controparte_2
- Pone a definitivo carico di le spese di CTU, già liquidate in corso di causa. Controparte_4
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Lisa Torresan dott.ssa Lina Tosi
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore dott.ssa Maddalena Bassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6185/2021 promossa da:
rappr e dif. dall'Avv. LAMBERTINI Parte_1
LAMBERTO elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Verona, Corso Cavour n. 44, giusta procura in atti
- parte attrice - contro
, rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Alessandro Fiorini del Foro di Verona, C.F. , domiciliati presso il di lui studio in C.F._1
Bovolone (VR), piazza Vittorio Emanuele, 24 come da procura in atti
- convenuti –
E Controparte_4 CP_5
- convenuti contumaci -
Conclusioni di parte attrice
1 nel merito:
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che i dottori e hanno rivestito CP_2 CP_3
Part la carica di amministratori di fatto della società dalla data di Parte_1 costituzione e/o quantomeno a far data dal 31.12.2016 sino alla data di messa in liquidazione;
- per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2447, 2467, 2475-ter, 2476, 2482, 2482-bis, 2482-ter, 2484,
2485 e 2486 c.c., nonché per quanto occorrer possa ex art. 2043 c.c., la responsabilità, in solido, ovvero per la parte che si riterrà a ciascuno di essi personalmente addebitabile, dei convenuti, per le violazioni di legge e di statuto e per i fatti di mala gestio descritti che hanno arrecato danno al
[...]
, al patrimonio sociale della medesima e alla massa dei creditori sociali e, di Parte_1 conseguenza,
- condannare gli stessi convenuti al risarcimento, in solido, ovvero per la parte che si riterrà a ciascuno di essi personalmente addebitabile, di tutti danni arrecati , Parte_1 al patrimonio sociale della medesima e alla massa dei creditori sociali, nella misura di euro 1.500.000,00 in linea capitale, oltre a interessi e rivalutazione;
- in via di subordine, condannare gli stessi convenuti al risarcimento, in solido, ovvero per la parte che si riterrà a ciascuno di essi personalmente addebitabile, di tutti danni diversamente qualificati e/o quantificati arrecati al , al patrimonio sociale della Parte_1 medesima e alla massa dei creditori sociali, nella misura e nella maggior o minor somma che risulterà dall'espletanda istruttoria, ricorrendosi, ove necessario, anche all'equità ex art. 1226 c.c.; in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre C.P.A. al 4%, I.V.A. al 22% se dovuta sulle somme imponibili, spese generali nella misura del 15% e accessori tutti come per legge. in via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze di prova avanzate in atti e, in particolare, della prova per testi e dell'interrogatorio formale del dott. della dott.ssa del sig. Controparte_2 CP_3 CP_5
e della sig.ra sui capitoli non ammessi con l'ordinanza del 29.12.2023 con i
[...] Controparte_4 testi già indicati, nonché per l'audizione dei testi non sentiti.
2 Conclusioni dei convenuti costituiti:
In via principale:
- Rigettarsi, per le ragioni esposte, le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto.
In subordine: - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice nei confronti di e/o e/o ridurre Controparte_2 CP_3 Controparte_6
l'ammontare della condanna tenendo in considerazione il periodo di carica di quest'ultima e le responsabilità che risultassero imputabili nel caso di condanna in solido, determinare altresì la quota di responsabilità ascrivibile in concreto a ciascuno di essi.
- In ogni caso ridursi, per quanto di ragione, il risarcimento ex adverso preteso nella misura in cui verrà accertata in corso di causa anche mediante ricorso ad equità.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese di causa, competenze, oltre a CPA 4% ed IVA come per legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni di controparte e si chiede che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini massimi ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto
Il , debitamente autorizzato dal Giudice delegato (doc. n. 3) Parte_1 ha evocato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe proponendo, nei loro confronti, azione di responsabilità ex art. 146 L. Fall. ovvero, in subordine, ex art. 2043 cc, e chiedendo la loro condanna, in solido, a versare al fallimento, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di euro 1.500.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia.
A fondamento della domanda, hanno esposto quanto di seguito riassunto:
- la società era stata costituita nel settembre 2011; l'oggetto sociale era dato dall'attività Parte_1 di consulenza imprenditoriale, anche in ambito amministrativo, contabile e gestionale;
- la società era stata amministrata, formalmente, da dal 15.09.2014 sino al Controparte_4
21.12.2019, quando la società era stata posta in liquidazione ed era stato nominato liquidatore CP_5 come da delibera iscritta al registro imprese in data 10.01.2020;
[...]
3 - la società era poi stata cancellata dal registro delle imprese in data 30.01.2020 e dichiarata fallita dal
Tribunale di Verona con sentenza del 20/11/2020, n. 146/2020;
- socio unico dal 16.10.2014 al 21.02. 2019 era stata la società a sua volta Controparte_6 partecipata all'80% da e al 20% da Controparte_2 CP_3
Parte
- l'attività imprenditoriale di era costituita prevalentemente dalla gestione dei clienti di
[...]
Parte
che svolgeva anche il ruolo di consulente fiscale e del lavoro di , la quale ultima CP_6 dunque intratteneva rapporti commerciali in modo del tutto prevalente con il socio unico e con i suoi soci;
Parte
- e gestivano inoltre in proprio tutta l'attività di impresa di , seguendo CP_2 CP_3 personalmente tutta l'organizzazione dell'attività, l'acquisizione della clientela, l'indirizzo strategico di impresa, come riconosciuto dagli stessi al Curatore del , e pertanto dovevano essere Parte_1
Parte qualificati quali amministratori di fatto della stessa , unitamente al socio unico, CP_6
Parte
detenendo, con quest'ultimo, la direzione ed il controllo di tutta l'attività di;
comprensiva
[...] anche della redazione del bilancio e della predisposizione degli adempimenti fiscali e contributivi, ed essendo dunque l'investitura di e di solo di carattere meramente formale;
un Controparte_4 CP_5
Parte tanto era dimostrato anche dal fatto che molti dei dipendenti di erano transitati alle dipendenze di
Controparte_6
Parte
- dall'esame dei bilanci di dal 2015 al 2019 erano emerse rilevanti incongruenze date, in particolare, dall'iscrizione di crediti verso clienti non compatibili con il fatturato della società, corrispondenti al progressivo incrementarsi di debiti verso l'erario, per il recupero dei quali non era stata svolta alcuna attività, nonostante si trattasse di crediti che, in ragione dell'oggetto sociale, si sarebbero dovuti incassare in tempi medi tra i 30 e 90 giorni;
detti crediti erano successivamente divenuti inesigibili, tanto che, nel
2019, erano state emesse copiose note di credito per oltre 450.000,00 per sconti straordinari sulle competenze maturate, ed erano state rilevate perdite contabili su altri crediti, per importi ingenti;
- nel bilancio 2019 erano dunque state iscritte delle anomale svalutazioni in bilancio, date dalle appostazioni conseguenti al mancato incasso dei suddetti crediti, che in realtà erano conseguenti alla falsa redazione dei bilanci precedenti;
4 - inoltre, il curatore aveva rilevato, quale ulteriore anomalia, l' iscrizione al passivo della perdita di una caparra confirmatoria per euro 100.000,00, relativa ad un contratto preliminare di vendita sottoscritto nel 2019, quando la società si trovava in stato di dissesto, ed altresì altre sospette iscrizioni, date da sanzioni ed interessi su crediti di Equitalia per euro 217.063,11, relative a sanzioni ed interessi su debiti erariali e contributivi, non congruamente rilevati negli esercizi precedenti.
Operate dunque le rettifiche patrimoniali ritenute opportune, il sosteneva che il capitale Parte_1 sociale dovesse ritenersi integralmente eroso già a far data dal 31.12.2015.
Prospettava dunque la responsabilità dell'organo amministrativo, di fatto e di diritto, per avere occultato le perdite, avere omesso di rilevare il verificarsi della causa di scioglimento e di adottare i necessari conseguenti provvedimenti, e dunque per avere proseguito l'attività caratteristica di impresa in violazione degli artt. 2485 e ss. cc.; allegava inoltre che la sottoscrizione, poco prima della cessazione l'attività di impresa, di un preliminare di vendita immobiliare, ed il versamento della relativa caparra confirmatoria di euro 100.000,00, poi perduta, integrava in realtà un atto distrattivo volto a sottrarre ai creditori in favore di un soggetto terzo compiacente l'unico attivo sociale;
rilevava infatti che a promissaria venditrice era NO AS srl, società partecipata da Controparte_2
Lamentava infine che gli amministratori di fatto e avessero operato in palese conflitto CP_2 CP_3
Parte di interessi, privilegiando la propria società, a discapito di . Controparte_6
La responsabilità del socio unico risiedeva invece nell'avere approvato e tratto Controparte_6 vantaggio dalle attività dannose e in conflitto di interessi svolte sotto il controllo e la direzione di CP_3
e ed altresì nell'avere predisposto i bilanci falsi, quale consulente fiscale della società, e poi CP_2 nell'averli approvati in assemblea quale socio unico.
Il danno veniva quantificato secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali, ovvero nella di diversa somma ritenuta di giustizia.
* * *
Si sono costituiti e assistiti da un unico Controparte_2 CP_3 Controparte_6 difensore, contestando in fatto e in diritto la domanda attorea e deducendo quanto segue:
- non era stata socia di dal 2014 – come prospettato da parte Controparte_6 Parte_1 attrice - ma dalla fine del 2017 sino al febbraio 2019, come risultava dalla visura storica;
5 - i rapporti tra le due società prevedevano che gestisse ed elaborasse in subappalto Parte_1 alcuni dati contabili (quali buste paga e altri adempimenti amministrativi) per alcuni clienti di CP_2
Parte i quali, per tale ragione, non avevano rapporti diretti con e venivano seguiti anche da CP_6 per la gestione di altri aspetti relativi alla consulenza amministrativa e fiscale;
[...]
Parte
- operava dunque in piena autonomia mediante organizzazione e gestione di risorse proprie;
Parte
- a seguito di alcune contestazioni da parte di clienti di sull'operato di , Controparte_6 decideva di acquistarne le quote sociali, al fine di controllare e verificare, Controparte_6 esercitando i diritti informativi spettanti al socio, l'attività della società alla quale aveva affidato la gestione di una parte dei propri clienti;
si era inoltre occupata di verificare che Controparte_6
Parte
emettesse, in suo favore, delle note di credito relative alle fatture aventi ad oggetto le prestazioni Parte effettuate da nei confronti dei clienti che si erano lamentati dell'opera svolta e che non avevano pagato ovvero che avevano instaurato dei contenziosi con contestando Controparte_6 CP_2
Parte inadempienze che in realtà erano imputabili all'attività di;
Parte
- dopo la cessazione dell'attività molti dipendenti di erano passati in per il sol fatto che CP_2 ivi avevano trovato una migliore collocazione;
Parte
- la sottoscrizione del preliminare tra e NO AS era avvenuta, per iniziativa dell'amministratrice dopo la fuori uscita di dalla compagine sociale;
Controparte_4 Controparte_6 [...] era socio di minoranza di NO AS al momento della stipula del preliminare, ma non CP_2 svolgeva alcuna attività professionale per la stessa e peraltro non aveva condiviso l'operazione, essendo per tale ragione uscito dalla compagine sociale di NO AS poco dopo la stipula del preliminare, che Parte era stato risolto perché non aveva ottenuto dalla Banca il finanziamento necessario all'acquisto ed aveva dunque perso la caparra versata, in assenza di un'apposita clausola che condizionasse la stipula del definitivo all'erogazione del mutuo.
e hanno quindi recisamente contestato di avere svolto qualsivoglia ruolo gestorio di CP_2 CP_3 fatto.
Anche ha contestato ogni responsabilità, assumendo di essersi limitata, per il Controparte_6
Parte breve periodo in cui ha detenuto le partecipazioni di , ad esercitare i diritti informativi e
6 amministrativi di socio;
ha negato di avere predisposto alcun bilancio ed altresì di avere avuto alcun Parte controllo sulla contabilità di .
Esaminati i bilanci, parte convenuta ha comunque rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Parte curatela, i crediti di non erano incassabili in 30/90 giorni, perché si riferivano a rapporti continuativi o a clienti subappaltati da nell'ambito di un rapporto contrattuale che prevedeva CP_2
Parte il pagamento di in base all'incasso delle fatture ricevute da Ha poi precisato che, solo CP_2 nel 2018- 2019, si era appreso che alcuni crediti non sarebbero stati incassati a seguito delle contestazioni sollevate dai clienti stessi, ovvero dell'andamento negativo dei contenziosi proposti, essendo dunque emersa solo in tale momento la necessità di operare la svalutazione dei crediti. Ha poi osservato che, a suo modo di vedere, anche le iscrizioni dei debiti erariali e tributari erano corrette.
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Nella denegata ipotesi di ritenuta sua responsabilità, ha poi chiesto l'accertamento della quota di responsabilità ascrivibile a ciascuno dei convenuti, riservandosi di svolgere successivamente azione di regresso nei confronti dei corresponsabili.
* * *
Nessuno si è costituito per e che sono stati dichiarati contumaci con Controparte_4 CP_5 ordinanza resa a verbale nel corso dell'udienza 09 marzo 2022.
La causa è stata istruita mediante assunzione di testimoni, interpello del convenuto e CTU CP_2 contabile.
* * *
La prima questione da risolvere riguarda l'assunzione, da parte di e della Controparte_2 CP_3 carica di amministratore di fatto.
In argomento, va osservato che, secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale il Tribunale intende dare continuità, “L'amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: (i) mancanza di un'efficace investitura assembleare;
(ii) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale;
(iii) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. La prova della posizione di amministratore di fatto implica
l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive
7 in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con
i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria.” Così anche “in tema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza”(Cass. Sez. 5, Ord. 19/01/2022 n. 1546; Cass., 01/03/2016, n.
4045).
È quindi necessario dimostrare che l'amministratore di fatto svolga, in via sistematica e continua, le attività tipiche dell'amministratore, quali ad esempio la gestione di rapporti continui con i clienti e fornitori, la direzione del personale, l'assunzione di un potere decisionale tale da condizionare le scelte operative e organizzative della società, la gestione dei rapporti con il ceto bancario o la facoltà di operare sul conto corrente.
L'onere probatorio incombe sulla parte attrice e quindi, nel presente caso, sul . Parte_1
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la prova dell'assunzione della carica di amministratori di fatto in capo a e non sia stata raggiunta. CP_2 CP_3
Parte Va, in primo luogo, osservato che, dall'istruttoria svolta, è emerso che lavorasse come centro di Parte elaborazione dati e che il suo principale cliente fosse che aveva incaricato di Controparte_6 seguire alcune pratiche, sostanzialmente subappaltandole la gestione di un pacchetto di clienti propri. Parte I testi hanno infatti univocamente affermato che lavorava essenzialmente come consulente di e quindi non si occupava di acquisire clienti in via autonoma: Controparte_6 CP_6
Parte rimaneva il diretto interlocutore della propria clientela, avendo commissionato a solo la
[...]
Parte gestione di alcune delle sue pratiche amministrative, mentre il cliente di era appunto la CP_6
Parte
la quale poi curava la trasmissione delle dichiarazioni fiscali elaborate da .
[...]
Parte La circostanza che non avesse contatti diretti con i soggetti terzi, di cui gestiva alcune pratiche contabili, e si interfacciasse esclusivamente con è dunque del tutto compatibile Controparte_6
8 con la tipologia di rapporto contrattuale intercorso la società convenuta, che non richiede la forma scritta.
I testi (dipendente di CED dal gennaio 2016 al 31.12.2018, poi transitato in Testimone_1
Parte sino al 30.11.2021), (dipendente di sino al giugno 2019, Controparte_6 Tes_2
Parte anch'essa poi transitata a , (dipendente di dal 2015 circa, poi CP_2 Testimone_3 passata alle dipendenze di sino al 2017-2018) hanno dunque dichiarato, in modo Controparte_6
Part univoco e senza incorrere in contraddizioni, che e erano due entità distinte;
hanno CP_2
Parte confermato che era dotata di una propria organizzazione autonoma, aveva un proprio ufficio che Parte elaborava i cedolini paga per i propri dipendenti e seguiva gli adempimenti propri di . I suddetti testi hanno tutti individuato come amministratore unico la sig.ra la quale si Controparte_4 presentava regolarmente, ancorché non quotidianamente, in azienda, aveva un proprio ufficio esclusivo, curava la redazione dei bilanci, e seguiva gli adempimenti principali legati, ad esempio, ai colloqui di assunzione del personale. Parte Particolarmente dettagliata è stata la deposizione della teste , che ha lavorato in presso la Tes_3
Parte reception, in una postazione sita all'entrata presso .
La teste ha descritto con precisione le caratteristiche fisiche di ha riferito che la Controparte_4 convenuta si recava in azienda almeno due o tre volte alla settimana, che aveva un proprio ufficio e si relazionava in prima persona con unitamente ad Controparte_6 Tes_2
I suddetti testi hanno poi dichiarato di interfacciarsi prevalentemente con per le Tes_2
Parte questioni organizzative riferite al personale, o con altri dipendenti che svolgevano ruoli di maggiore responsabilità (quale tale Rag. . Persona_1
Hanno dichiarato di avere conosciuto o comunque sentito nominare e ma solo ed CP_2 CP_3 esclusivamente quali referenti di avendo la teste precisato, ad esempio, Controparte_6 Tes_3 di avere visto in alcune occasioni recarsi in azienda per portare documentazione riferita CP_3
Parte alla clientela che seguiva per conto della . CP_2
I testi ( hanno poi spiegato che abilitata al deposito delle pratiche fiscali, Tes_1 Controparte_6 curava il deposito del bilancio di CED che tuttavia veniva redatto da ( e Controparte_4 Tes_2
). Tes_3
9 La teste ha dichiarato di essere addetta alla contabilità ed anche confermato di essere ella stessa Tes_2
Parte referente molti dipendenti di , che l'avevano individuata come punto di riferimento per la risoluzione di dubbi dal punto di vista contabile e organizzativo, ha dichiarato di ricevere direttive direttamente da che presenziava in sede almeno una o due volte alla settimana, ed Controparte_4 ha altresì precisato di confrontarsi direttamente con lei in vista della redazione del bilancio e di sentirla anche telefonicamente per confrontarsi con lei per le questioni principali relative alle sue mansioni. Ha Parte negato che e avessero rapporti con le banche o gestissero il personale di . CP_2 CP_3
La teste e hanno poi esposto che effettivamente le due società avevano sede Tes_3 Testimone_4 nel medesimo immobile, ma la teste , svolgendo una descrizione chiara e puntuale, ha Tes_3 precisato che i locali di pertinenza di entrambe le società erano distinti e avevano due accessi autonomi destinati all'utenza; ha dichiarato vi era anche una porta interna che collegava i locali di pertinenza dell'una e dell'altra, alla quale accedevano solo i dipendenti, ad esempio per trasferire da CP_6
Parte Parte a la documentazione riferita ai clienti che seguiva per conto della prima. La
[...] circostanza che le due società avessero sedi contigue può spiegarsi in ragione dei rapporti contrattuali che le legavano, ma non è sufficiente a dimostrare i soci di svolgessero la carica di Controparte_6
Parte amministratori di fatto di anche , posto che le due società restavano comunque distinte, ognuna dotata di una propria organizzazione e amministrazione.
Le testimonianze suddette non possono essere scalfite dalle deposizioni di e (per questa Tes_5
Parte parte) di dipendenti dal 2014 al 2019, le quali hanno dichiarato di non avere mai Testimone_4 visto e di essersi relazionate con per la gestione del proprio rapporto Controparte_4 CP_3 di lavoro.
Ed invero, la loro posizione (per quanto riguarda i rapporti con i convenuti) va distinta da quella degli altri testimoni, posto che le stesse hanno dichiarato entrambe di avere lavorato, in precedenza, per lo Parte Studio Silvestrini srl, gestito da e di essere transitate alle dipendenze di in un Controparte_2 momento successivo, su richiesta dello stesso senza effettuare un nuovo colloquio di Controparte_2 lavoro e continuando a svolgere le medesime mansioni precedenti (legate alla tenuta della contabilità e alla registrazione delle fatture di alcune aziende), mantenendo, in primo tempo, la medesima postazione di lavoro, per poi cambiarla in un momento successivo.
10 Le apparenti contraddizioni tra le testimonianze possono essere ricomposte leggendo le risultanze del confronto svoltosi tra e avvenuto in data 26.09.2023, Tes_5 Testimone_6 Testimone_3 dal quale emerge chiaramente che, mentre le testi (che aveva un ruolo di maggiore Tes_2
Parte responsabilità) e la teste (che , oltre ad essere stata socia di sino al subingresso di Tes_3
come emerge dalla visura in atti, svolgeva un ruolo di reception e segreteria) Controparte_6 avevano maggiori occasioni di vedere o di relazionarsi con l'amministratrice la quale accedeva CP_4 al suo ufficio tramite la reception e comunque si interfacciava con la per la gestione di diverse Tes_2 attività, la teste invece svolgeva le proprie mansioni in modo autonomo, non necessitava di avere Tes_5 alcun rapporto con l'amministratore della società e, solo in un secondo momento, ha lavorato in una stanza condivisa con altri colleghi.
Dalle dichiarazioni assunte è dunque certamente possibile desumere che l'assunzione di e Tes_4 Tes_5
Parte presso (legata pacificamente da rapporti commerciali con possa essere Controparte_6 riconducibile ad un intervento di o di essendo invero plausibile che i Controparte_2 CP_3
Parte soci di in ciò agevolati anche dal rapporto di parentela con l'amministratrice di;
CP_2
Parte avessero proposto il transito presso di due dipendenti di loro fiducia;
allo stesso modo si spiega il fatto che che aveva le chiavi di accesso ai precedenti uffici di studio Silvestrini, abbia Tes_5 continuato ad utilizzare la medesima porta di ingresso e che entrambe le dipendenti abbiano continuato Parte relazionarsi principalmente con , figlia dell'amministratrice di . CP_3
Si tratta, in ogni caso, di condotte isolate dei convenuti e che riguardano CP_2 CP_3 esclusivamente i rapporti con due specifiche dipendenti e che, in difetto di altri elementi, non possono essere valorizzate al fine di desumere con sufficiente certezza che e rivestissero il CP_2 CP_3 ruolo di amministratori di fatto, posto che non è stato provato in alcun modo che gli stessi svolgessero in modo continuativo e non sporadico un ruolo direttivo e attivo nella complessiva gestione e Parte amministrazione di .
* * * Parte
Quanto poi al passaggio di dipendenti tra e va rilevato che, dalle Controparte_6 deposizioni assunte, è emerso come ciò sia avvenuto in epoche più o meno prossime alla messa in liquidazione, essendo dunque plausibile che, nell'imminenza o in concomitanza con lo scioglimento
11 Parte della società, i dipendenti di abbiano cercato una nuova attività in un settore analogo, e che si Parte siano rivolto alla società ossia al principale interlocutore di , per la gestione Controparte_6 dei cui clienti aveva già lavorato in passato.
La teste ha poi confermato di avere rassegnato le dimissioni poiché non soddisfatta della sua Tes_3 condizione lavorativa.
* * *
Nemmeno può essere valorizzata, al fine di qualificare e come Controparte_2 CP_3 amministratori di fatto, la circostanza che, dopo la chiusura di CED, sia stata costituita una nuova società, avente il medesimo oggetto sociale, denominata IMPRE COM, amministrata anch'essa da
Controparte_4
Va infatti rilevato che, dall'esame della stessa visura depositata (doc. n. 15 di parte attrice), emerge come
IMPRE COM fosse integralmente partecipata da e come i soci di quest'ultima non CP_7 fossero gli odierni convenuti ma altri membri della famiglia - e e la società CP_2 Per_2 Per_3
da questi ultimi partecipata e di cui era amministratore Controparte_8 Controparte_2
Certamente tali elementi confermano l'esistenza di rapporti commerciali e di collegamenti tra varie società, riconducibili a membri della famiglia e a CP_2 CP_3
La sola circostanza che fosse legale rappresentante di una delle socie della controllante Controparte_2 della new co non può in ogni caso essere valorizzata la fine di desumere che fosse Controparte_2
Parte amministratore di fatto di , posto che non sono emersi altri elementi che inducano a provare Parte un'ingerenza diretta di in e nemmeno in IMPRE COM e considerato altresì che Controparte_2 la società di nuova costituzione risulta sempre e comunque amministrata da Controparte_4
* * *
A quanto sin qui dedotto va aggiunto come non vi sia prova alcuna circa il fatto che e CP_2
Parte
salvo rapportarsi a quali legali rappresentanti del suo principale cliente, abbiano svolto CP_3
Parte alcuna delle attività tipiche di un amministratore in quale, ad esempio, l'intrattenimento dei rapporti con le Banche.
In ragione di quanto sin qui esposto, vanno rigettate le domande proposte nei confronti di CP_3
e di nella loro presunta veste di amministratori di fatto della società fallita. Controparte_2
12 * * *
Venendo invece ora all'esame delle domande proposte nei confronti di va ricordato Controparte_4 che, nell'ambito dell'azione sociale di responsabilità promossa contro gli amministratori, ai fini della risarcibilità del preteso danno, la curatela attrice, in ossequio ai principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio in ambito contrattuale, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente illecita o inadempiente. La società è quindi tenuta a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita denunciata e il danno lamentato, ed altresì a dimostrare l'entità del danno stesso.
Del resto, come esaustivamente evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. Civ. n.
9100/2015), i doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dello statuto agli amministratori di società sono assai variegati, e solo in parte puntualmente specificati dalle norme di legge e dallo statuto. Molti degli obblighi degli amministratori non sono specificabili a priori e possono essere individuati solo tenendo conto dell'oggetto sociale, della natura dell'attività svolta e della diligenza richiesta dall'incarico. Ne discende che anche le conseguenze dannose - per la società e per i suoi creditori - che possano eventualmente scaturire dalla violazione dei suddetti doveri, dovendo essere in rapporto di causalità con quelle violazioni, non sono suscettibili di una considerazione unitaria, ma appaiono destinate a variare a seconda di quale sia stato l'obbligo di volta in volta violato dall'amministratore.
Intanto, allora, ha senso parlare dell'individuazione del danno, del nesso di causalità che deve sussistere tra il danno medesimo e la condotta illegittima ascritta all'amministratore, della liquidazione del quantum debeatur e degli oneri di prova che gravano in proposito sulle parti del processo, in quanto si sia prima ben chiarito quale è il comportamento che si imputa all'amministratore di aver tenuto e quale violazione, tra i molteplici doveri gravanti sul medesimo amministratore, quel comportamento ha integrato.
Per tali ragioni, la società è tenuta ad assolvere in modo puntuale il proprio onere di allegazione, enunciando in maniera chiara e specifica sia gli addebiti di volta in volta imputati agli amministratori, sia il pregiudizio riconducibile a ciascuna delle condotte contestate.
13 A voler esemplificare, il danno conseguente al compimento di atti distrattivi, quali ad esempio il prelievo indebito di somme di denaro, sarà di regola quantificato tenendo conto del pregiudizio patrimoniale direttamente patito dalla società a causa della condotta distrattiva, e quindi in misura pari alle somme indebitamente prelevate dall'amministratore, laddove invece il danno riconducibile al mancato accertamento di una causa di scioglimento ed alla prosecuzione dell'attività caratteristica potrà essere riconosciuto, in favore della curatela, solo nella misura in cui lo stesso sia eziologicamente riconducibile alla condotta dell'amministratore e quindi mediante imputazione all'amministratore delle sole perdite patite dalla società in conseguenza degli atti di prosecuzione dell'attività sociale, eventualmente mediante adozione del criterio di liquidazione della cd differenza dei netti patrimoniali
(dovendosi tuttavia tenere conto dei costi insopprimibili che una società è tenuta a sostenere dopo lo scioglimento, anche in ottica meramente conservativa).
L'art. 2486 cod. civ. attualmente in vigore, come modificato dal D. Lgs. n. 14/2019, recependo i principi già espressi in ambito giurisprudenziale, individua chiaramente i criteri ai quali attenersi per la quantificazione del danno patito nel caso di violazione dell'obbligo di gestire la società, al verificarsi di una causa di scioglimento, in ottica meramente conservativa e stabilisce che “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura “.
* * *
Nel caso in esame, parte attrice ha allegato in modo sufficientemente specifico le violazioni contestate all'organo amministrativo, date dalla falsificazione o errata iscrizione di alcune poste di bilancio, la cui corretta redazione avrebbe evidenziato la perdita del capitale sociale alla fine dell'esercizio 2015, o successiva, e dall'avere conseguentemente violato i doveri imposti dagli artt. 2482 bis e ter cc e dall'.
14 2485 e ss e, in particolare, l'obbligo di proseguire la gestione della società in ottica meramente conservativa.
Parte attrice ha altresì correttamente quantificato il danno, ai sensi dell'art. 2486 cc, attualmente in vigore.
Ebbene, la CTU espletata in corso di causa, affidata al dott. , all'esito di accurate indagini, Persona_4 svoltesi nel pieno rispetto del contraddittorio con le parti costituite, ha verificato come le appostazioni di bilancio relative ai crediti della società fallita non fossero corrette, ed ha altresì apportato delle rettifiche in relazione alle iscrizioni relative a sanzioni ed interessi sui debiti tributari.
Il CTU si è parzialmente discostato dalle deduzioni attoree, collocando la data di perdita integrale del capitale sociale al 31.12.2016 e non al 31.12.2015 come invece prospettato da parte attrice.
In particolare:
- quanto all' errata valutazione dei crediti il CTU ha concluso che: Parte
“Sulla base delle verifiche effettuate il CTU ritiene che l'organo amministrativo della società avrebbe dovuto rilevare un fondo svalutazione crediti “analitico” di almeno euro 46.435 nel 2015 in relazione ai crediti DA RI SR
(euro 26.785) e RE EN SR (euro 19.650), incrementando lo stesso, di ulteriori euro 21.000 nel 2016 in relazione al credito Con riferimento alle altre voci di credito oggetto di “acquisto”, tenuto conto del CP_9 contesto societario suindicato, della natura dell'operazione e delle carenze informative suesposte, inoltre, lo scrivente ritiene Parte che l'organo amministrativo di avrebbe dovuto prudenzialmente rilevare un fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2016 pari al 100% degli altri crediti acquisiti, procedendo, così all'integrale svalutazione dei medesimi in sede di redazione di bilancio. La rilevazione di un fondo svalutazione a tale data appare ragionevole e coerente con i principi contabili in tema di valutazione di crediti. Si tenga, infatti, conto che al 31 dicembre 2016 i crediti in commento non risultavano movimentati da oltre 12 mesi e che gli stessi non risultavano movimentati nemmeno nei primi mesi del 2017
(periodo di redazione del bilancio 2016). In sostanza le valutazioni di bilancio avrebbero dovuto tenere conto del fatto che tali crediti non risultavano, di fatto, movimentati da oltre 24 mesi (marzo 2015 – marzo 2017). Il mantenimento del valore integrale dei crediti a bilancio 2016 appare, pertanto, non giustificabile” (cfr. CTU , pag. 23 e 24);
- il CTU, ha poi riconosciuto la mancata rilevazione dei bilanci dal 2015 al 2019 dei debiti per sanzioni, interessi e oneri di riscossione riferiti a debiti tributari e previdenziali evidenziando, a titolo di esempio, come “Con riferimento ai debiti per IRES, IRAP, ritenute e IVA non versata, invece le rilevazioni contabili
15 consentono di presumere che i conti siano movimentati esclusivamente con riferimento ai debiti in linea capitale (senza, pertanto, rilevazione delle relative sanzioni e degli interessi).” (pag. 29 CTU).
Il CTU ha dunque correttamente ricostruito le esposizioni debitorie per annualità di riferimento provvedendo a stimare gli oneri accessori connessi ai mancati versamenti: sul punto si rinvia alla tabella a pag. 29 della CTU.
Il CTU ha inoltre puntualmente replicato alle osservazioni del CTP di parte attrice la quale, infatti, nelle Per_ proprie memorie conclusionali, ha ritenuto di far proprie le conclusioni alle quali è giunto il dott. ed ha insistito solo per il riconoscimento dell'ulteriore voce di danno derivante dall'omesso tempestivo accesso alla procedura fallimentare.
Ritiene tuttavia il Tribunale di far proprie, anche in relazione a tale aspetto, le deduzioni del CTU, il quale, alle pagine da 37 a 39 della propria relazione, da intendersi integralmente richiamate, ha chiarito:
- che il danno calcolato secondo il criterio dei netti patrimoniali comprendeva anche il danno conseguente al ritardo nell'avvio di una procedura concorsuale;
– che gli unici “rapporti pendenti” sono rappresentati da contratti di lavoro subordinato e da collaborazioni professionali, non risultando in essere contratti di durata (locazioni o leasing) né rapporti bancari la cui regolazione potrebbe essere agevolata dal ricorso ad una procedura concorsuale;
- che il passivo della società era rappresentato (già al 31 dicembre 2016) per lo più da debiti erariali e previdenziali: con riferimento a tali esposizioni, il ricorso ad una procedura concorsuale non avrebbe potuto, in ogni caso, bloccare la maturazione di sanzioni e interessi (in quanto oneri già maturati al momento della violazione e solo successivamente accertati), mentre l'unico effetto stimabile sarebbe potuto essere quello di una riduzione degli oneri di riscossione e degli interessi di mora, che tuttavia il
CTU non è stato in grado di quantificare alla luce della documentazione versata in atti.
Il Tribunale ritiene di condividere le deduzioni della relazione peritale, motivata in modo esaustivo e scevra da evidenti errori o vizi logici.
Il danno può dunque essere quantificato nel complessivo importo di euro 800.960,00, calcolato dal CTU secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali.
Tale danno va integralmente imputato a Controparte_4
16 Ed invero, deve osservarsi che alcuna condotta illecita può addebitarsi a il quale è stato CP_5 nominato liquidatore in data 19/12/2019 e ha provveduto a cancellare la società in data 31/01/2020.
Va in fatti osservato che, in relazione alla posizione di le allegazioni di parte attrice non sono CP_5 specifiche e si limitano ad addebitargli il danno conseguente alla prosecuzione dell'attività di impresa nonostante la stessa fosse già in stato di scioglimento in data antecedente.
Va inoltre rilevato che il liquidatore non aveva svolto, in precedenza, alcuna carica all'interno della società, e non aveva neppure partecipato alla redazione dei bilanci che hanno occultato l'integrale perdita del capitale sociale.
Alcuna violazione può dunque essergli imputata, tenuto conto del breve lasso di tempo in cui egli ha operato, ove egli è limitato a svolgere le tipiche attività liquidatorie funzionali alla cancellazione della società.
* * *
Alcuna responsabilità può riconoscersi nemmeno in capo a Controparte_6
Va infatti precisato che parte attrice ha espressamente delimitato la relativa responsabilità a quella del socio concorrente ex art. 2476, VII comma, cc (cfr. prima memoria ex art. 183, VI comma. n. 1 cpc di
CED).
Ebbene, stante il mancato riconoscimento, in capo a e del ruolo di amministratore di CP_2 CP_3 fatto, e il conseguente venir meno di qualsivoglia compartecipazione di per Controparte_6 condotte agli stessi riconducibile a tale titolo, gli addebiti appuntati a quale socio Controparte_6
Parte di si riducono sostanzialmente nell'avere di fatto predisposto e poi approvato sistematicamente e ripetutamente nel corso degli esercizi sociali, dei bilanci falsi, con la asserita consapevolezza che i dati fossero stati alterati, attraverso la sopravvalutazione delle poste attive e l'occultamento delle perdite, allo scopo di proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa ed evitare dunque scientemente lo scioglimento formale della Società.
Tali addebiti sono infondati: ed invero, dalle risultanze documentali, emerge che è Controparte_6 stata socia esclusivamente da 29.09.2017 al 05.03.2019 e quindi non può avere partecipato all'approvazione di bilanci approvati in data antecedente, non avendo dunque concorso
17 all'approvazione – ad es. - del bilancio dell'esercizio 2016, che coincide, secondo le risultanze della CTU, con il momento di accertamento dell'integrale perdita del capitale sociale. Parte
Il bilancio al 31.12.2015 e al 31.12.2016 - doc. n. 10 e 11 di - sono stati infatti approvati dai soci e Testimone_3 Parte_2 ha invece approvato esclusivamente il bilancio al 31.12.2017 (doc. n. 12), mentre, Controparte_6 all'assemblea di approvazione del bilancio 2018 (adottata in data 29 aprile 2019) ha partecipato e votato, quale socio unico, CP_5
Va inoltre ribadito come non vi sia alcuna prova che i bilanci venissero redatti da Controparte_6 non essendo a tal fine sufficiente la mera dichiarazione di conformità all'originale resa da
[...]
quale commercialista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali (cfr. teste , CP_2 Tes_1 donde non solo va esclusa la compartecipazione di nella predisposizione di bilanci Parte_3 falsi ma anche il necessario requisito dell'intenzionalità, da parte del socio, nell'approvazione di un bilancio (quello al 31.12.2017) non redatto nel rispetto dei criteri di legge.
Non avendo parte attrice assolto ai propri oneri probatori, la condotta di mancata rilevazione della causa di scioglimento e conseguente violazione degli art. 2482 bis e ss. nonché dell'art. 2485 cc può dunque imputarsi solo ed esclusivamente a Controparte_4
* * *
Resta ora da analizzare l'addebito incentrato sull'operazione di sottoscrizione del preliminare di acquisto immobiliare con la società NO AS srl, avvenuta nel maggio 2019.
L'operazione evidenzia invero dei profili di anomalia: si tratta infatti di contratto con oggetto estraneo all'attività sociale, sottoscritto quando la società presentava un'evidente esposizione debitoria, come emerge dalla lettura del bilancio al 31.12.2018, approvato qualche mese prima della stipula.
Dalla lettura del testo del contratto emerge inoltre come sia la stessa società ad evidenziare la necessità di ricorrere ad un finanziamento per l'acquisto dell'immobile, ma il contratto, che pure prevedeva il pagamento immediato di una caparra confirmatoria di euro 100.000,00, non era sottoposto alla condizione sospensiva data all'avvenuta erogazione del mutuo.
Appare dunque irrazionale ed imprudente la condotta dell'amministratore, che ha versato una caparra confirmatoria per un'operazione non strettamente aderente all'oggetto sociale senza prevedere le
18 adeguate tutele contrattuali, essendo pertanto plausibile il sospetto che tale operazione fosse funzionale a distrarre dalla società dell'attivo in favore di un soggetto terzo, per sottrarlo ai creditori.
Il danno, dato dalla perdita della caparra, può dunque senz'altro essere imputato a Controparte_4 ma risulta già compreso nel danno quantificato secondo il criterio dei netti patrimoniali, trattandosi di operazione gestoria posta in esser quando il capitale era già integralmente eroso.
Non vi è invece prova che a tale operazione abbiano concorso gli altri convenuti.
Il , nel proprio atto introduttivo, ha addotto che l'operazione sarebbe stata conclusa su Parte_1 consiglio della o dei suoi soci o amministratori ma non ha offerto alcuna prova Controparte_6 documentale e nemmeno ha introdotto alcuno specifico capitolo di prova in tal senso.
Va infatti rilevato che l'operazione è stata sottoscritta quando era fuoriuscita dalla Controparte_6 compagine sociale e quindi certamente la società non poteva concorrere a deliberare l'operazione (che comunque non risulta approvata in sede assembleare) quale socio.
Non essendovi poi prova che e abbiano rivestito la carica di Controparte_2 CP_3
Parte amministratori di fatto di era onere della curatela quello di provare in modo rigoroso l'eventuale concorso dei convenuti ad altro titolo ex ar.t 2043 cc.
Tale prova non è stata raggiunta.
La circostanza che all'epoca di conclusione del preliminare, fosse il consulente e Controparte_6 commercialista di fiducia di NO AS costituisce un debole argomento che, in assenza di ulteriori indizi, non può essere valorizzato come prova di una diretta e attiva partecipazione di CP_6 all'operazione.
[...]
Va poi rilevato che, all'epoca della stipula del contratto, NO AS era amministrata da , CP_10 mentre era socio di minoranza, ed è fuori uscito dalla compagine poco dopo la stipula Controparte_2 del preliminare, non essendovi dunque alcuna prova circa il fatto che egli abbia favorito, in qualsiasi modo, l'operazione contestata.
Analoghe considerazioni valgono per che, all'epoca dei fatti, non rivestiva alcun ruolo né CP_3
Parte in né in NO AS, della quale nemmeno era socia.
Nella prima memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, cpc, parte attrice ha valorizzato il fatto che l'assegno Parte circolare consegnato da a NO AS in pagamento della caparra confirmatoria sia stato utilizzato,
19 il giorno successivo, da altra società riconducibile a - Firewalk srl - per acquistare altri Controparte_2 immobili, sempre da NO AS.
Ebbene, pur emergendo la coincidenza del numero degli assegni, dalla documentazione in atti non è Parte possibile verificare in base a quale successione di girate il titolo rilasciato da a NO AS sia pervenuto nella disponibilità di Firewalk.
Molteplici potrebbero essere le ragioni sottostanti al trasferimento del titolo da una società all'altra, non Parte essendovi invece alcuna concreta prova che l'assegno sia stato consegnato da nelle mani di o (il capitolo di prova sul punto formulato da parte attrice non è stato confermato da CP_2 CP_3 alcuno dei testi sentiti).
La circostanza che il Tribunale di Verona (cfr. sentenza prodotta da parte attrice con la nota di precisazione delle conclusioni) abbia ravvisato la scientia fraudis di NO AS nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria dell'atto, promosso dal contro l'acquirente, non è sufficiente a provare Parte_1 il concorso personale degli odierni convenuti o posto che la ritenuta CP_2 CP_3 consapevolezza, in capo a quale socio di NO AS e di della Controparte_2 Controparte_6
Parte situazione debitoria di , non dimostra un effettivo contributo dei convenuti all'operazione di stipula del preliminare alla quale non hanno partecipato.
Ritiene dunque il Tribunale che gli argomenti addotti da parte attrice a sostegno della propria tesi non assurgano a rango di prova, nemmeno presuntiva ex art. 2729 comma 1 c.c., di un effettivo e colpevole concorso nell'illecito da parte di e nemmeno di Controparte_2 CP_3 Controparte_6
[...
non potendo dunque ravvisarsi alcuna corresponsabilità dei convenuti per tale condotta.
In ragione di tutto quanto sin qui esposto vanno rigettate le domande nei confronti dei convenuti costituiti e di CP_5
* * *
Va invece accertata la responsabilità di per i fatti sopra descritti e, per l'effetto, Controparte_4 quest'ultima va condannata a versare, in favore della curatela, l'importo di euro 800.960,00, oltre a rivalutazione, ad interessi compensativi al tasso legale sulla predetta somma, annualmente rivalutata secondo indici ISTAT dalla data della domanda giudiziale sino alla data di deposito del presente provvedimento, e ad interessi al tasso legale dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo.
20 La convenuta soccombente, va condannata a rifondere, in favore del fallimento, le spese di CP_4 lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
Il fallimento va invece condannato a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_2 CP_3
e tenendo conto di una maggiorazione per la difesa di più parti.
[...] Controparte_6
Stante la contumacia di nulla sulle spese nei suoi confronti. CP_5
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico di Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- Respinge le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_5
e Controparte_2 CP_3 Controparte_6
- Accerta la responsabilità di per i titoli di cui in premessa e, per l'effetto, Controparte_4
- Condanna a versare, in favore del l'importo di Controparte_4 Parte_1 euro 800.960,00, oltre ad interessi compensativi al tasso legale sulla predetta somma, annualmente rivalutata secondo indici ISTAT dalla data della domanda giudiziale sino alla data di deposito del presente provvedimento, e ad interessi al tasso legale dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo;
- Condanna a rifondere, in favore del le spese Controparte_4 Parte_1 di lite, che liquida in euro 29.193,00, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- Condanna il a rifondere, in favore di Parte_1 Controparte_6
e il complessivo importo di euro 37.950,00; CP_3 Controparte_2
- Pone a definitivo carico di le spese di CTU, già liquidate in corso di causa. Controparte_4
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Lisa Torresan dott.ssa Lina Tosi
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