TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/07/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.P.U.N. 173-1/2025
IL TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente dott.ssa Patrizia Fantin Giudice dott.ssa Giulia Caliari Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Seregno (MB), in via RE EN n. 59, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bavetta
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, piazza C.F._2
Diaz n. 6
CONCLUSIONI
“VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE - Dichiarare aperta, sussistendo i presupposti, la procedura di
Liquidazione Controllata dei beni del ricorrente;
- Nominare il liquidatore;
- Disporre che non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- Escludere dalla Liquidazione i saldi attivi dei conti correnti intestati al ricorrente e gli arredi presenti nella sua abitazione familiare per i motivi esposti;
- Fissare il limite del fabbisogno di spesa sostenuto dal Sig. per il mantenimento a suo esclusivo carico del Pt_1 suo nucleo familiare in €. 2.448,00, o in altra somma ritenuta di giustizia;
- Ammettere il ricorrente al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti attraverso la liquidazione del suo attivo ricadente nella procedura, decorsi tre anni dalla apertura di questa, sussistendo i presupposti richiesti dalla Legge;
- Emettere i Provvedimenti previsti dalla Legge e disporre tutti gli adempimenti ritenuti necessari.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato a p.c.t. il 3 giugno 2025, il ricorrente, ha chiesto Parte_1
l'apertura del procedimento di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 C.C.I.I., allegando di trovarsi in condizione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I. Al ricorso
è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, avv. Maurizio Bozzetti, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.
🗸 La giurisdizione
Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 2015/848 del 20 maggio
2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4
C.C.I.I., atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3, comma 1, paragrafo 4.
🗸 La competenza
Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 C.C.I.I., poiché il ricorrente risiede in Seregno (MB), comune ricompreso nel circondario del
Tribunale di Monza.
🗸 L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore
Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 C.C.I.I., è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.
Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.
Si ritiene che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art.2 comma mbis) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5, comma 4).
L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I., ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2 C.C.I.I., bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.
L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268, comma 4 C.C.I.I. e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272 C.C.I.I.
In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa è costituita da:
1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;
2) la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, aggiornata alla data del deposito;
3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2 C.C.I.I.;
4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dal Gestore ai sensi dell'art. 269, comma 3 C.C.I.I.;
5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;
7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) C.C.I.I.);
8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale, a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e dell'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto). Il debitore e il Gestore della Crisi nominato hanno depositato ovvero illustrato nel corpo del ricorso o della relazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.
In ragione della specificità della descrizione del metodo adottato e del contenuto di “attestazione” delle conclusioni, non è necessario acquisire le carte lavoro, la documentazione comprovante i controlli, le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269, comma 3 C.C.I.I. e le circolarizzazioni eseguite.
🗸 I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali
e il sovraindebitamento
Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, il ricorrente non è un imprenditore. È titolare di partita IVA e presta attività di speaker radiofonico per Radio Italia.
L'OCC ha attestato che al debitore sono collegate due società: l'impresa Buone Nuove s.r.l. in liquidazione (il debitore era titolare è socio al 45%) che risulta cancellata dal registro delle imprese l'11 dicembre 2019 (cfr. visura in atti) e la (di cui il debitore è Liquidatore) che Parte_2 risulta in scioglimento e liquidazione dal 28 ottobre 2021 (cfr. visura in atti).
L'OCC ha, altresì, dato atto di aver eseguito una ricerca presso il Registro delle Imprese a carattere nazionale, al fine di verificare la proprietà di altre partecipazioni societarie o la sussistenza di attività imprenditoriali facenti capo al ricorrente e che, tale ricerca, ha avuto esito negativo.
Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c), 66 e 268 C.C.I.I. il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura controllata del proprio patrimonio.
Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I.
Ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I. un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che il debitore non risulta più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.
L'insolvenza risulta dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare.
Nello specifico, il passivo esposto dal ricorrente è quantificato in € € 227.955,39 e viene così rappresentato: Il patrimonio del debitore è, invece, costituito unicamente dal reddito del debitore che percepisce €
2.920,64 netti mensili per quattordici mensilità.
Il ricorrente, il cui nucleo familiare è composto anche da sua moglie e i loro due figli minori, ha allegato quale ammontare delle spese medie per il mantenimento € 4.797,00, di cui 2.448,00 sostenute dal debitore e 2.349,20 dalla moglie, dettagliate come segue: In conclusione, il Gestore ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda, documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del debitore, nonché l'ammontare dei debiti, e ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
🗸 L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali
Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) C.C.I.I., si deve procedere alla nomina del liquidatore nella persona dell'avv. LUCIA UBERTI con studio in
Barlassina (MB), via Monte Santo n. 10/B.
Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art.270, comma 2, lett.c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore e i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.
Deve poi considerarsi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5 e 150 C.C.I.I.
Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi, in adesione a quanto già ritenuto dal Tribunale di Verona (sentenza del 05.10.2022 nel proc. r.g. n. 22/2022), che pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 undecies L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finché vi siano di beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che pertanto, ove la liquidazione dei beni non sia terminata nei tre anni dalla dichiarazione di apertura, data a partire dalla quale dovrà essere valutata la richiesta di esdebitazione, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito del debitore, posto che anche l'apprensione di quote di reddito rientra nella nozione di “liquidazione dei beni”.
🗸 L'esclusione dalla liquidazione dei beni impignorabili.
La liquidazione controllata è una procedura concorsuale minore avente carattere di universalità oggettiva, al pari della procedura maggiore della liquidazione giudiziale.
Ciò comporta che vengano appresi tutti i beni di titolarità del debitore eccettuati quelli individuati dall'ordinamento quali impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.
Pertanto, quanto alla domanda di esclusione dalla liquidazione dei saldi attivi dei conti correnti intestati al ricorrente e degli arredi presenti nell'abitazione familiare, spetterà al Liquidatore – all'esito dell'inventario – individuare i beni impignorabili ed escluderli dalla liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...]
RE EN n. 59, residente in [...], procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I. (art. 3 Regolamento UE n.2015/848);
2) nomina Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Giulia Caliari;
3) nomina liquidatore l'Avv. Lucia Uberti (C.F. con studio in Barlassina C.F._3
(MB), via Monte Santo n. 10/B;
4) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, a domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 120
C.C.I.I.;
5) ordina al debitore e a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
6) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
7) dispone che il liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1 C.C.I.I.;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268, comma 4, e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità di liquidazione ai sensi dell'art. 272 comma 2 C.C.I.I., comunicando, quanto alla procedura esecutiva immobiliare pendente, se sia più conveniente subentrarvi ovvero essere autorizzato alla presentazione di istanza al G.E. per la definitiva improcedibilità;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2 lett.
d) C.C.I.I. la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 comma 1 C.C.I.I.;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato il quale provvederà a darne immediata comunicazione al Giudice dell'Esecuzione della procedura sopra emarginata.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giulia Caliari dott.ssa Caterina Giovanetti
IL TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente dott.ssa Patrizia Fantin Giudice dott.ssa Giulia Caliari Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Seregno (MB), in via RE EN n. 59, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bavetta
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, piazza C.F._2
Diaz n. 6
CONCLUSIONI
“VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE - Dichiarare aperta, sussistendo i presupposti, la procedura di
Liquidazione Controllata dei beni del ricorrente;
- Nominare il liquidatore;
- Disporre che non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- Escludere dalla Liquidazione i saldi attivi dei conti correnti intestati al ricorrente e gli arredi presenti nella sua abitazione familiare per i motivi esposti;
- Fissare il limite del fabbisogno di spesa sostenuto dal Sig. per il mantenimento a suo esclusivo carico del Pt_1 suo nucleo familiare in €. 2.448,00, o in altra somma ritenuta di giustizia;
- Ammettere il ricorrente al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti attraverso la liquidazione del suo attivo ricadente nella procedura, decorsi tre anni dalla apertura di questa, sussistendo i presupposti richiesti dalla Legge;
- Emettere i Provvedimenti previsti dalla Legge e disporre tutti gli adempimenti ritenuti necessari.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato a p.c.t. il 3 giugno 2025, il ricorrente, ha chiesto Parte_1
l'apertura del procedimento di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 C.C.I.I., allegando di trovarsi in condizione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I. Al ricorso
è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, avv. Maurizio Bozzetti, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.
🗸 La giurisdizione
Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 2015/848 del 20 maggio
2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4
C.C.I.I., atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3, comma 1, paragrafo 4.
🗸 La competenza
Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 C.C.I.I., poiché il ricorrente risiede in Seregno (MB), comune ricompreso nel circondario del
Tribunale di Monza.
🗸 L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore
Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 C.C.I.I., è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.
Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.
Si ritiene che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art.2 comma mbis) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5, comma 4).
L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I., ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2 C.C.I.I., bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.
L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268, comma 4 C.C.I.I. e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272 C.C.I.I.
In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa è costituita da:
1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;
2) la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, aggiornata alla data del deposito;
3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2 C.C.I.I.;
4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dal Gestore ai sensi dell'art. 269, comma 3 C.C.I.I.;
5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;
7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) C.C.I.I.);
8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale, a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e dell'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto). Il debitore e il Gestore della Crisi nominato hanno depositato ovvero illustrato nel corpo del ricorso o della relazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.
In ragione della specificità della descrizione del metodo adottato e del contenuto di “attestazione” delle conclusioni, non è necessario acquisire le carte lavoro, la documentazione comprovante i controlli, le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269, comma 3 C.C.I.I. e le circolarizzazioni eseguite.
🗸 I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali
e il sovraindebitamento
Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, il ricorrente non è un imprenditore. È titolare di partita IVA e presta attività di speaker radiofonico per Radio Italia.
L'OCC ha attestato che al debitore sono collegate due società: l'impresa Buone Nuove s.r.l. in liquidazione (il debitore era titolare è socio al 45%) che risulta cancellata dal registro delle imprese l'11 dicembre 2019 (cfr. visura in atti) e la (di cui il debitore è Liquidatore) che Parte_2 risulta in scioglimento e liquidazione dal 28 ottobre 2021 (cfr. visura in atti).
L'OCC ha, altresì, dato atto di aver eseguito una ricerca presso il Registro delle Imprese a carattere nazionale, al fine di verificare la proprietà di altre partecipazioni societarie o la sussistenza di attività imprenditoriali facenti capo al ricorrente e che, tale ricerca, ha avuto esito negativo.
Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c), 66 e 268 C.C.I.I. il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura controllata del proprio patrimonio.
Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I.
Ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I. un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che il debitore non risulta più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.
L'insolvenza risulta dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare.
Nello specifico, il passivo esposto dal ricorrente è quantificato in € € 227.955,39 e viene così rappresentato: Il patrimonio del debitore è, invece, costituito unicamente dal reddito del debitore che percepisce €
2.920,64 netti mensili per quattordici mensilità.
Il ricorrente, il cui nucleo familiare è composto anche da sua moglie e i loro due figli minori, ha allegato quale ammontare delle spese medie per il mantenimento € 4.797,00, di cui 2.448,00 sostenute dal debitore e 2.349,20 dalla moglie, dettagliate come segue: In conclusione, il Gestore ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda, documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del debitore, nonché l'ammontare dei debiti, e ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
🗸 L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali
Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) C.C.I.I., si deve procedere alla nomina del liquidatore nella persona dell'avv. LUCIA UBERTI con studio in
Barlassina (MB), via Monte Santo n. 10/B.
Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art.270, comma 2, lett.c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore e i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.
Deve poi considerarsi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5 e 150 C.C.I.I.
Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi, in adesione a quanto già ritenuto dal Tribunale di Verona (sentenza del 05.10.2022 nel proc. r.g. n. 22/2022), che pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 undecies L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finché vi siano di beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che pertanto, ove la liquidazione dei beni non sia terminata nei tre anni dalla dichiarazione di apertura, data a partire dalla quale dovrà essere valutata la richiesta di esdebitazione, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito del debitore, posto che anche l'apprensione di quote di reddito rientra nella nozione di “liquidazione dei beni”.
🗸 L'esclusione dalla liquidazione dei beni impignorabili.
La liquidazione controllata è una procedura concorsuale minore avente carattere di universalità oggettiva, al pari della procedura maggiore della liquidazione giudiziale.
Ciò comporta che vengano appresi tutti i beni di titolarità del debitore eccettuati quelli individuati dall'ordinamento quali impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.
Pertanto, quanto alla domanda di esclusione dalla liquidazione dei saldi attivi dei conti correnti intestati al ricorrente e degli arredi presenti nell'abitazione familiare, spetterà al Liquidatore – all'esito dell'inventario – individuare i beni impignorabili ed escluderli dalla liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...]
RE EN n. 59, residente in [...], procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I. (art. 3 Regolamento UE n.2015/848);
2) nomina Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Giulia Caliari;
3) nomina liquidatore l'Avv. Lucia Uberti (C.F. con studio in Barlassina C.F._3
(MB), via Monte Santo n. 10/B;
4) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, a domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 120
C.C.I.I.;
5) ordina al debitore e a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
6) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
7) dispone che il liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1 C.C.I.I.;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268, comma 4, e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità di liquidazione ai sensi dell'art. 272 comma 2 C.C.I.I., comunicando, quanto alla procedura esecutiva immobiliare pendente, se sia più conveniente subentrarvi ovvero essere autorizzato alla presentazione di istanza al G.E. per la definitiva improcedibilità;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2 lett.
d) C.C.I.I. la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 comma 1 C.C.I.I.;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato il quale provvederà a darne immediata comunicazione al Giudice dell'Esecuzione della procedura sopra emarginata.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giulia Caliari dott.ssa Caterina Giovanetti