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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 24/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10785/2023 del Registro Generale e promossa da
, in qualità di genitore della minore , con l'avv. GALILEI SILVIA Parte_1 Persona_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. LEZZI ROBERTA e l'avv. BASILE ISABELLA PATRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto di dichiarare illegittima la richiesta dell' di ripetizione dell'indebito CP_1 scaturito dalla prestazione di indennità di frequenza cat. INVCIV n. 07639014 percepita dalla figlia minore nel periodo dall'1/10/2017 al 30/4/2023 per l'importo complessivo di € Persona_1
19.318,14 per i seguenti motivi: “Rideterminazione INVCIV a seguito di revisione sanitaria”.
L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che In data CP_1
19 settembre 2017 la minore (doc. 3), già titolare di indennità di accompagnamento, è Persona_1 stata sottoposta a visita di revisione, a seguito della quale, con verbale regolarmente notificato in data 4 ottobre 2017 (doc. 3bis), è stata ritenuta invalida ma senza diritto alla predetta indennità, bensì con diritto all'indennità di frequenza, a decorrere dal mese successivo alla data di visita di revisione, in quanto "Minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni NumeroD_ proprie della sua età ( L.289/1990)". Nella ulteriore visita di revisione del 23 novembre
2021 (doc. 4), il cui verbale risulta regolarmente notificato in data 24 settembre 2022 (doc. 4bis), è stato confermato lo stato di invalidità con il diritto alla indennità di frequenza. Entrambi i verbali sanitari sono stati prodotti in giudizio dalla controparte (docc. 2 e 3 fasc. ricorrente) ed attestano la piena conoscenza di essi e del loro contenuto, in un ampio arco temporale dal 2014, data di primo accertamento, al 2022 all'esito di due revisioni.
***
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto dagli atti allegati alla memoria dell' CP_1 risulta che il verbale della visita di revisione del 19.09.2017 è stato notificato in data 04.10.2017 a mani della ricorrente, come si evince dall'avviso di ricevimento prodotto in copia. A partire da tale data, pertanto, la ricorrente aveva avuto conoscenza legale della perdita del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e iniziava a decorrere il termine di sei mesi per proporre impugnazione con ricorso ex art. 445-bis c.p.c.; stesso discorso vale per il successivo verbale di visita del 23.11.2021, che risulta regolarmente notificato in data 24.09.2022.
Trovano quindi applicazione i principi di diritto enunciati da Corte d'Appello Lecce, Sez. lavoro, sentenza 15/01/2025, n. 25: “In materia di indebito assistenziale, l'art. 38 della Costituzione favorisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede, fondando un principio di settore che esclude la ripetizione delle somme quando l'erogazione indebita non sia addebitabile al percettore e quando sussista una situazione idonea a generare legittimo affidamento. La comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione costituisce il momento da cui eventualmente decorre la richiesta di restituzione”.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non vi sono motivi per ritenere l'indebito irripetibile;
il fatto che l' abbia continuato ad erogare la prestazione dopo la visita di CP_1 revisione non è infatti sufficiente a configurare una situazione di legittimo affidamento, pur in assenza di un formale provvedimento di revoca della prestazione o di sospensione della relativa erogazione. Nella parte motiva della sentenza innanzi citata si legge infatti che CP_
“… sebbene l' non abbia provveduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario,
a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998, non si può ritenere che si sia ingenerata, in capo all'assistibile, una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, visto che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, egli era (o, comunque, doveva essere) consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità.
Né può ritenersi che la protratta mancata adozione di provvedimenti di sospensione e revoca da CP_ CP_ parte dell' abbia potuto ingenerare una situazione di affidamento tale da indurre a non proporre ricorso avverso l'esito della predetta visita. Infatti, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.L.
n. 269 del 2003, il termine decadenziale per la proposizione della domanda di invalidità civile è di sei mesi, la cui decorrenza -in caso di accertamento del venir meno delle prescritte condizioni sanitarie- è da individuarsi nella data di comunicazione del verbale negativo della commissione medica. Pertanto, il protrarsi della condotta dell' -che ha continuato ad erogare CP_3 indebitamente la prestazione per lungo tempo (oltre sei mesi) - non può aver influito sulla decisione della pensionata di non impugnare il verbale innanzi all'autorità giudiziaria, giacché ella avrebbe comunque dovuto attivarsi entro sei mesi dalla comunicazione dello stesso”.
2 In tal senso si è espressa anche Cass. SSUU 14561/22, stabilendo che la revoca delle prestazioni assistenziali per motivi attinenti alla mancata conferma del requisito sanitario produce i suoi effetti dalla data della visita e non dalla data di comunicazione della revoca, restando irrilevante altresì la tardiva sospensione delle prestazioni. In particolare, le SSU hanno affermato che, in tali casi, “… all'assistito sarà comunicato come primo atto il verbale della Commissione medica che questi - ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, convertito con modificazioni dalla L.
n. 326 del 2003 - è tenuto ad impugnare in sede giudiziaria nel termine di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del verbale della Commissione a pena di decadenza. Al riguardo si è ritenuto che il successivo provvedimento di revoca è a tal fine irrilevante poichè ha carattere meramente ricognitivo degli effetti che si sono già prodotti (cfr. Cass. 11/04/2018 n. 8970)”.
Tali principi di diritto sono perfettamente applicabili nel caso di specie, essendo analoghe le due fattispecie;
la ricorrente ammette infatti di avere avuto piena conoscenza dell'esito delle visite di revisione effettuate sulla figlia minore a settembre 2017 e a settembre 2021, tanto Persona_1 che ha allegato i relativi verbali;
in particolare, ammette di essere a conoscenza del fatto che, in occasione di tali visite, alla figlia era stata riconosciuta solo l'indennità di frequenza ed era stata invece revocata l'indennità di accompagnamento, riconosciuta nel settembre 2011.
Non appare quindi ravvisabile una situazione di affidamento incolpevole che possa escludere la ripetibilità delle somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento, nonostante fosse venuto meno il relativo requisito sanitario;
ne consegue il rigetto del ricorso.
Tuttavia, ragioni di equità sostanziale giustificano la compensazione delle spese di lite, dato che il ricorso amministrativo era stato in un primo momento accolto.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 03/10/2023 da , Parte_1 in qualità di genitore della minore , nei confronti dell , così provvede: Persona_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 26/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 24/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10785/2023 del Registro Generale e promossa da
, in qualità di genitore della minore , con l'avv. GALILEI SILVIA Parte_1 Persona_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. LEZZI ROBERTA e l'avv. BASILE ISABELLA PATRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto di dichiarare illegittima la richiesta dell' di ripetizione dell'indebito CP_1 scaturito dalla prestazione di indennità di frequenza cat. INVCIV n. 07639014 percepita dalla figlia minore nel periodo dall'1/10/2017 al 30/4/2023 per l'importo complessivo di € Persona_1
19.318,14 per i seguenti motivi: “Rideterminazione INVCIV a seguito di revisione sanitaria”.
L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che In data CP_1
19 settembre 2017 la minore (doc. 3), già titolare di indennità di accompagnamento, è Persona_1 stata sottoposta a visita di revisione, a seguito della quale, con verbale regolarmente notificato in data 4 ottobre 2017 (doc. 3bis), è stata ritenuta invalida ma senza diritto alla predetta indennità, bensì con diritto all'indennità di frequenza, a decorrere dal mese successivo alla data di visita di revisione, in quanto "Minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni NumeroD_ proprie della sua età ( L.289/1990)". Nella ulteriore visita di revisione del 23 novembre
2021 (doc. 4), il cui verbale risulta regolarmente notificato in data 24 settembre 2022 (doc. 4bis), è stato confermato lo stato di invalidità con il diritto alla indennità di frequenza. Entrambi i verbali sanitari sono stati prodotti in giudizio dalla controparte (docc. 2 e 3 fasc. ricorrente) ed attestano la piena conoscenza di essi e del loro contenuto, in un ampio arco temporale dal 2014, data di primo accertamento, al 2022 all'esito di due revisioni.
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1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto dagli atti allegati alla memoria dell' CP_1 risulta che il verbale della visita di revisione del 19.09.2017 è stato notificato in data 04.10.2017 a mani della ricorrente, come si evince dall'avviso di ricevimento prodotto in copia. A partire da tale data, pertanto, la ricorrente aveva avuto conoscenza legale della perdita del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e iniziava a decorrere il termine di sei mesi per proporre impugnazione con ricorso ex art. 445-bis c.p.c.; stesso discorso vale per il successivo verbale di visita del 23.11.2021, che risulta regolarmente notificato in data 24.09.2022.
Trovano quindi applicazione i principi di diritto enunciati da Corte d'Appello Lecce, Sez. lavoro, sentenza 15/01/2025, n. 25: “In materia di indebito assistenziale, l'art. 38 della Costituzione favorisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede, fondando un principio di settore che esclude la ripetizione delle somme quando l'erogazione indebita non sia addebitabile al percettore e quando sussista una situazione idonea a generare legittimo affidamento. La comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione costituisce il momento da cui eventualmente decorre la richiesta di restituzione”.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non vi sono motivi per ritenere l'indebito irripetibile;
il fatto che l' abbia continuato ad erogare la prestazione dopo la visita di CP_1 revisione non è infatti sufficiente a configurare una situazione di legittimo affidamento, pur in assenza di un formale provvedimento di revoca della prestazione o di sospensione della relativa erogazione. Nella parte motiva della sentenza innanzi citata si legge infatti che CP_
“… sebbene l' non abbia provveduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario,
a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998, non si può ritenere che si sia ingenerata, in capo all'assistibile, una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, visto che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, egli era (o, comunque, doveva essere) consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità.
Né può ritenersi che la protratta mancata adozione di provvedimenti di sospensione e revoca da CP_ CP_ parte dell' abbia potuto ingenerare una situazione di affidamento tale da indurre a non proporre ricorso avverso l'esito della predetta visita. Infatti, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.L.
n. 269 del 2003, il termine decadenziale per la proposizione della domanda di invalidità civile è di sei mesi, la cui decorrenza -in caso di accertamento del venir meno delle prescritte condizioni sanitarie- è da individuarsi nella data di comunicazione del verbale negativo della commissione medica. Pertanto, il protrarsi della condotta dell' -che ha continuato ad erogare CP_3 indebitamente la prestazione per lungo tempo (oltre sei mesi) - non può aver influito sulla decisione della pensionata di non impugnare il verbale innanzi all'autorità giudiziaria, giacché ella avrebbe comunque dovuto attivarsi entro sei mesi dalla comunicazione dello stesso”.
2 In tal senso si è espressa anche Cass. SSUU 14561/22, stabilendo che la revoca delle prestazioni assistenziali per motivi attinenti alla mancata conferma del requisito sanitario produce i suoi effetti dalla data della visita e non dalla data di comunicazione della revoca, restando irrilevante altresì la tardiva sospensione delle prestazioni. In particolare, le SSU hanno affermato che, in tali casi, “… all'assistito sarà comunicato come primo atto il verbale della Commissione medica che questi - ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, convertito con modificazioni dalla L.
n. 326 del 2003 - è tenuto ad impugnare in sede giudiziaria nel termine di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del verbale della Commissione a pena di decadenza. Al riguardo si è ritenuto che il successivo provvedimento di revoca è a tal fine irrilevante poichè ha carattere meramente ricognitivo degli effetti che si sono già prodotti (cfr. Cass. 11/04/2018 n. 8970)”.
Tali principi di diritto sono perfettamente applicabili nel caso di specie, essendo analoghe le due fattispecie;
la ricorrente ammette infatti di avere avuto piena conoscenza dell'esito delle visite di revisione effettuate sulla figlia minore a settembre 2017 e a settembre 2021, tanto Persona_1 che ha allegato i relativi verbali;
in particolare, ammette di essere a conoscenza del fatto che, in occasione di tali visite, alla figlia era stata riconosciuta solo l'indennità di frequenza ed era stata invece revocata l'indennità di accompagnamento, riconosciuta nel settembre 2011.
Non appare quindi ravvisabile una situazione di affidamento incolpevole che possa escludere la ripetibilità delle somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento, nonostante fosse venuto meno il relativo requisito sanitario;
ne consegue il rigetto del ricorso.
Tuttavia, ragioni di equità sostanziale giustificano la compensazione delle spese di lite, dato che il ricorso amministrativo era stato in un primo momento accolto.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 03/10/2023 da , Parte_1 in qualità di genitore della minore , nei confronti dell , così provvede: Persona_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 26/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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