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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2024, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5118/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
23/07/2024, assunto in decisione in data 5/11/2024 e vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Monzese (MI), Via Venino n. 14;
e tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Isola Capo Rizzuto (KR), entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Barbarisi Vincenzo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Brugherio (MB), Via Cavour n. 19, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 5/11/2024 tenutasi mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
- dichiarare la separazione personale dei coniugi: - ordinare al Comune di Isola di Capo Rizzuto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e
- omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) La dimora coniugale, costituita dall'abitazione sita in Cologno Monzese, Via Venino n. 14, viene concordemente assegnata, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla signora che continuerà ad Pt_1 abitarvi unitamente alle figlie e Persona_1 Persona_2
3) il sig. , a far tempo dal 01.10.24 si obbliga a trasferire il proprio domicilio a Cologno Monzese, in T_ via Abruzzi, 5 nell'unità immobiliare di proprietà esclusiva della sig.ra , che la concederà in Parte_1 regime di comodato d'uso gratuito facendosi carico in ogni caso di tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie, salvo miglior accordo tra le parti.
4) Le parti, altresì, concordano che il mantenimento delle figlie maggiorenni - ma non completamente autosufficienti - sarà completamente a carico della madre. 4) Le parti di comune accordo convengono che:
4.1) In relazione all'abitazione coniugale le parti concordano che il 50% di proprietà del sig. Parte_2 verrà ceduto alla signora al prezzo concordato di Euro 200.000,00 con rogito da effettuarsi entro Parte_1 il 31.12.2024.
4.2) Le parti si danno atto che il mutuo residuo, gravante al 50% su entrambi, verrà onorato da ciascuno pro quota
4.2) Attesa la maggiore età delle figlie, i coniugi non ritengono doversi disciplinare il diritto di visita del genitore non collocatario.
5) Entrambi 1 coniugi dichiarano di aver consensualmente risolto con reciproca soddisfazione rapporti economici derivanti dalla pregressa convivenza matrimoniale.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 16/08/2003 a Isola Capo Parte_1 Parte_2
Rizzuto; Per_
- Dall'unione sono nate le figlie e Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
5/11/2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per_ materiali delle figlie e oggi maggiorenni anche se non ancora economicamente indipendenti e, Per_2 per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 T_
, con ricorso depositato in data 23/07/2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Isola Capo Rizzuto (KR) in data 16.08.2003 (Atto n. 41, Parte II, Serie
A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Isola Capo Rizzuto), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Isola Capo Rizzuto, al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 dicembre 2024
Il Presidente est.
Caterina Caniato
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
23/07/2024, assunto in decisione in data 5/11/2024 e vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Monzese (MI), Via Venino n. 14;
e tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Isola Capo Rizzuto (KR), entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Barbarisi Vincenzo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Brugherio (MB), Via Cavour n. 19, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 5/11/2024 tenutasi mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
- dichiarare la separazione personale dei coniugi: - ordinare al Comune di Isola di Capo Rizzuto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e
- omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) La dimora coniugale, costituita dall'abitazione sita in Cologno Monzese, Via Venino n. 14, viene concordemente assegnata, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla signora che continuerà ad Pt_1 abitarvi unitamente alle figlie e Persona_1 Persona_2
3) il sig. , a far tempo dal 01.10.24 si obbliga a trasferire il proprio domicilio a Cologno Monzese, in T_ via Abruzzi, 5 nell'unità immobiliare di proprietà esclusiva della sig.ra , che la concederà in Parte_1 regime di comodato d'uso gratuito facendosi carico in ogni caso di tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie, salvo miglior accordo tra le parti.
4) Le parti, altresì, concordano che il mantenimento delle figlie maggiorenni - ma non completamente autosufficienti - sarà completamente a carico della madre. 4) Le parti di comune accordo convengono che:
4.1) In relazione all'abitazione coniugale le parti concordano che il 50% di proprietà del sig. Parte_2 verrà ceduto alla signora al prezzo concordato di Euro 200.000,00 con rogito da effettuarsi entro Parte_1 il 31.12.2024.
4.2) Le parti si danno atto che il mutuo residuo, gravante al 50% su entrambi, verrà onorato da ciascuno pro quota
4.2) Attesa la maggiore età delle figlie, i coniugi non ritengono doversi disciplinare il diritto di visita del genitore non collocatario.
5) Entrambi 1 coniugi dichiarano di aver consensualmente risolto con reciproca soddisfazione rapporti economici derivanti dalla pregressa convivenza matrimoniale.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 16/08/2003 a Isola Capo Parte_1 Parte_2
Rizzuto; Per_
- Dall'unione sono nate le figlie e Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
5/11/2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per_ materiali delle figlie e oggi maggiorenni anche se non ancora economicamente indipendenti e, Per_2 per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 T_
, con ricorso depositato in data 23/07/2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Isola Capo Rizzuto (KR) in data 16.08.2003 (Atto n. 41, Parte II, Serie
A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Isola Capo Rizzuto), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Isola Capo Rizzuto, al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 dicembre 2024
Il Presidente est.
Caterina Caniato